CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2022
757.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3354 Perego di Cremnago, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista»;

   apprezzata la finalità del provvedimento volto a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, con la finalità di favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;

   considerato che:

    l'articolo 11-bis introduce il nuovo delitto di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo», prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di: congegni bellici micidiali; armi da fuoco o altre armi sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; la norma incriminatrice non trova applicazione per coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite;

    la nuova fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale, e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale;

    la formulazione dell'articolo 11-bis sembrerebbe riferire la finalità di terrorismo esclusivamente alle tecniche o ai metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio, in contrasto con la rubrica del nuovo delitto che invece sembra presupporre la finalità di terrorismo per la detenzione del materiale informativo;

    l'articolo 270-quinquies c.p., che presenta una formulazione analoga, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere, ai fini della punibilità, uno specifico accertamento delle finalità di terrorismo;

    andrebbe quindi chiarito che la detenzione del materiale debba essere finalizzata al terrorismo e, conseguentemente, andrebbe soppressa la clausola di non punibilità per finalità diverse;

    andrebbe altresì valutata l'ipotesi di inserire la nuova fattispecie nel codice penale, eventualmente integrando lo stesso articolo 270-quinquies;

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) si inserisca la disposizione di cui all'articolo 11-bis nel codice penale eventualmente integrando la fattispecie di cui all'articolo 270-quinquies;

   2) all'articolo 11-bis, comma 1, si preveda la finalità di terrorismo per la condotta della detenzione e della procura di materiale contenente informazioni e non esclusivamente in relazione alla tecnica e al metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali; conseguentemente si sopprima il comma 2.