CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO
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ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato per la legislazione,

  esaminato il disegno di legge n. 3495 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 43 articoli, per un totale di 116 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo a cinque distinte finalità: 1) l'introduzione di misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; 2) l'introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 3) l'introduzione di misure per il rilancio delle politiche industriali; 4) l'introduzione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; 5) ulteriori misure urgenti; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non pertinente”; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per quanto concerne due delle finalità individuate per il provvedimento in esame (il rilancio delle politiche industriali e l'adozione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti locali); sicuramente queste considerazioni valgono poi per la finalità “ulteriori misure urgenti”, che rende sostanzialmente impossibile individuare il perimetro del provvedimento»;

   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2022, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» ad undici giorni di distanza, il 1° marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

   sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 116 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di due DPCM, 13 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura, in 3 casi è poi previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; il comma 2 dell'articolo 32 troverà inoltre applicazione a decorrere dall'anno 2025;

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  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   la formulazione di alcune disposizioni appare suscettibile di approfondimento; in particolare, l'articolo 12 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che in tale parere sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA); al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 25, comma 2-bis, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relativamente alle procedure di VIA per le opere di competenza statale rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare, di cui all'allegato 1-bis del medesimo Codice (tale procedura prevede che la VIA sia rimessa al direttore generale del Ministero della transizione ecologica previa acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, e non previo parere obbligatorio, come previsto invece dalla norma in commento; in caso di impianto da energia rinnovabile inserito nel PNIEC vi potrebbe infatti essere incertezza su quale procedura applicare); all'articolo 13, comma 2, lettera b), andrebbe poi meglio specificata nella norma – ad esempio riprendendo quanto affermato nella relazione illustrativa – la fattispecie di «aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»; all'articolo 31, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di precisare meglio le modalità attraverso le quali la dotazione del fondo di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie potrà essere incrementato da parte di soggetti o enti privati;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 23 prevedono l'adozione di DPCM su proposta di un ministro e di concerto con altri ministri; al riguardo si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che «il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto»

   il comma 5 dell'articolo 28 prevede l'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 458 della legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021) anziché come corretto dell'articolo 1, comma 135.1 della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018, introdotto dal richiamato comma 458;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   provvedano le commissioni di merito a chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la procedura di cui all'articolo 12, al fine di evitare contenziosi che mettano in conflitto due esigenze entrambe meritevoli di tutela quali la necessità di una velocizzazione delle procedure per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le esigenze di tutela ambientale;

  il Comitato osserva inoltre:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità Pag. 12di approfondire l'articolo 13, comma 2, lettera b) e l'articolo 31, comma 1, lettera a);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 22, comma 2; l'articolo 23, comma 2 e l'articolo 28, comma 5;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei».