ALLEGATO
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb.
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista» (C. 243 e abb.),
rilevato che, sulla base dell'articolo 1, comma 2, che reca le definizioni:
a) per «radicalizzazione violenta» si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;
b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, «anche tramite l'uso del web e dei social network».
ritenuto opportuno un approfondimento circa le ragioni per cui il richiamo all'uso della rete sia contemplato solo nella definizione di «radicalizzazione di matrice jihadista» e non anche in quella di «radicalizzazione violenta»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di rendere simmetriche le definizioni di «radicalizzazione violenta» e di «radicalizzazione di matrice jihadista» con riguardo all'uso della rete, inserendo anche nella definizione di «radicalizzazione violenta» la specificazione «anche tramite l'uso del web e dei social network».