CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2022
751.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 228

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati. C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica regoli la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) nell'ambito del «programma Galileo» dell'Unione europea;

   rilevato come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 229

ALLEGATO 2

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. S. 2333.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge S. 2333 recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottato come testo base dalla 7ª Commissione, Istruzione pubblica e cultura del Senato nella seduta dell'8 febbraio 2022 e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale; si ricorda infatti in proposito che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia dell'istruzione alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionali, che sono quindi attribuite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appunto alla competenza residuale regionale; assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva competenza statale, «norme generali sull'istruzione», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;

    a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, comma 1 (individuazione delle aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori – ITS Academy); dall'articolo 3, comma 5 (criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica); dall'articolo 4, comma 3, (linee guida per gli statuti delle fondazioni «ITS Academy»); dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (disciplina dei percorsi formativi di sesto livello EQF); dall'articolo 6, comma 2 (criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi); dall'articolo 7, comma 2 (definizione degli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS Academy); dall'articolo 8, comma 2 (definizione dei percorsi formativi degli ITS Academy); dall'articolo 10, comma 8 (funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, anche con riferimento alla partecipazione allo stesso di rappresentanti della Conferenza delle regioni); dall'articolo 11, comma 6 (definizione di criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo); dall'articolo 12, Pag. 230comma 1 (disciplina dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy); dall'articolo 12, comma 2 (disciplina della banca dati nazionale); dall'articolo 13, comma 1 (disciplina del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione); infine, all'articolo 9, comma 1, vengono esplicitamente fatte salve le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa;

    l'articolo 15 dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; al riguardo, appare opportuno fare riferimento, come di consueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni a statuto speciale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

  all'articolo 15, comma 1, premettere le seguenti parole: «le Regioni a statuto speciale e» e sostituire le parole: «dallo statuto speciale» con le seguenti: «dagli statuti speciali».

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ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti. S. 2356.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2356 recante modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali» (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la necessità di revisione della riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, anche con riferimento ad altri contesti territoriali.

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ALLEGATO 4

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e C. 2804.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2493 e C. 2804 recante disciplina del volo da diporto o sportivo e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); in proposito si ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 2013) ha ricondotto a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità;

    con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza concorrente in materia di «professioni» (articolo 117, terzo comma della Costituzione); al riguardo va però considerato come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE