CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2022
751.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 193

ALLEGATO 1

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti inserire le seguenti: e di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.
1.8. (Nuova formulazione) Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: di collina e delle aree svantaggiate.
*1.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
*1.2. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , soprattutto abbandonati, con le seguenti: anche abbandonati.
1.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole e a rischio di dissesto idrogeologico con le seguenti: , a rischio di dissesto idrogeologico anche se gravati da uso civico.
1.1. (Nuova formulazione) Bilotti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e collettive.
1.7. (Nuova formulazione) Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (Castanetum) o per tradizione colturale.
  2. In attuazione del Piano previsto all'articolo 4, il Tavolo di filiera frutta in guscio di cui all'articolo 3 predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.
  3. Il MIPAAF, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea,Pag. 194 può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.0100. La Relatrice.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione operatori)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
  2. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
  3. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, può coinvolgere i CFP del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
  4. I progetti di cui al comma 3 potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.100. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali)

  1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 8, individua con proprio decreto, le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
7.02. (Nuova formulazione) Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

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  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.
7.0100. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 3

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. (Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.100. Il Relatore.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera b-ter) e b-sexies) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per le imprese agrituristiche deve ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti modalità di adesione al servizio stesso per la tipologia di rifiuti indicati nell'allegato L- quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il costo di tale servizio potrà prevedere specifiche riduzioni in relazione alla limitata quantità di rifiuti prodotti.
*3.1. Incerti.
*3.6. Gadda.
*3.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
*3.3. Caretta, Ciaburro.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.100. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Tutela delle microimprese)

   Ai titolari delle microimprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, operanti nel settore agricolo, sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5.101. Il Relatore.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di vendita diretta)

  1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al precedente comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle Pag. 204medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto».
6.02. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: alle imprese agricole con le seguenti: ai produttori agricoli.
7.100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Utilizzo in via sperimentale dei SAPR e degli APR in agricoltura)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, fermo restando il rispetto dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 793, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono consentite esclusivamente da parte dei Centri di Ricerca pubblici ed in via sperimentale le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni possono essere condotte anche in condizioni notturne laddove lo strumento Unmanned Aircraft System (UAS) sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assistono il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  2. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 1.
7.01. (Nuova formulazione) Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

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ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Governo, inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
8.100. Il Relatore.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) Al comma 2, sostituire le parole: allevatori apistici con le seguenti: imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

  Conseguentemente:

    2) Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

   b) al comma 2, dopo le parole: «azienda sanitaria competente» sono inserite le seguenti: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009».

  4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.14. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.12. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari)

  1. Alla tabella allegata all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «semola integrale di grano duro», sostituire la cifra «1,80» con la seguente «2,10».Pag. 206
  2. Alla tabella allegata all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «Pasta di semola integrale di grano duro» sostituire la cifra «1,80» con la seguente «2,10».
9.01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 10.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*10.2. Ciaburro, Caretta.
*10.4. Gadda.
*10.1. Incerti.

ART. 11.

  Al comma 1, lettere b), dopo la parola competenze, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i lavori di cui al presente comma siano relativi al verde pubblico, i soggetti affidatari dovranno essere idoneamente qualificati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
*11.1. Mazzetti.
*11.2. Ciaburro, Caretta.

ART. 12.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   1) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

   2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
12.100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di fatturazione)

  1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.
12.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programmaPag. 207 comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*13.4. Gadda.
*13.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
*13.3. Caretta, Ciaburro.
*13.1. Incerti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di pluriattività)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

   «Art. 15-bis. – (Incentivi alla pluriattività). 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
   2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
   3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermo restando il rispetto della normativa ambientale, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica».
13.01. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)

  1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

   a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

   b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti Pag. 208con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
13.05. (Nuova formulazione) Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14.100. Il Relatore.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di semplificazione in materia di perizia tecnica nel settore agricolo)

  1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola «agrotecnico» aggiungere le seguenti «o agrotecnico».
15.01. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole «1,80» sono sostituite dalle seguenti «2,10»;

   b) all'articolo 6, comma 3, le parole «1,80» sono sostituite dalle seguenti «2,10».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001 n. 187 in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari.
16.1. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina)

  1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

   b) alla Parte II-bis è aggiunto il seguente numero: «1-sexies) orzo destinato alla semina»;

   c) alla parte III, al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.01. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

Pag. 209

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)

  1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.».
16.02. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

  1. All'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    i) sostituire il n. 1) con il seguente «1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022”»;

    ii) sostituire il n. 2) con il seguente: «2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituire dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente «1) al comma 1, lettera b), le parole “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2022».
18.01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
18.02. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Pag. 210

ART. 19.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nel triennio di durata dell'autorizzazione con le seguenti: nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
*19.6. Gadda.
*19.7. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)

  1. All'articolo 79, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole «e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto» sono sostituite dalle seguenti «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo»; sono aggiunte infine le seguenti parole l'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.».
**19.01. (Nuova formulazione) Gadda.
**19.03. (Nuova formulazione) Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

  1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione»;

   b) al comma 5, le parole: «fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito».
*19.04. (Nuova formulazione) Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.
*19.02. (Nuova formulazione) Gadda.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4-bis sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto Pag. 211previsto dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203».
20.1. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di masi chiusi)

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «anche».
20.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere l'estensione ad altre forme di finanziamento pubblico per la costituzione di aziende agricole delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di utilizzo dei mutui fondiari ivi previsti anche per l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi;
22.2. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, prevedere l'estensione alla generalità dei comuni dell'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
22.1. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al secondo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere, aggiungere le seguenti: ,entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,;

   2) sopprimere il terzo periodo;

   3) sostituire il quinto periodo con il seguente: I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
22.100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.Pag. 212
  2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.
22.01. Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: , restano esclusi i prelievi di campioni biologici con finalità di caratterizzazione genetica.
23.13. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso 2-sexies, dopo le parole: alimentari e forestali inserire le seguenti: da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.
23.100. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 2.
23.101. Il Relatore.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: programma genetico, inserire le seguenti: così come il rilascio delle certificazioni genealogiche,;

   dopo le parole: Enti selezionatori, inserire le seguenti: i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.
23.6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 aggiungere le seguenti per cui viene delegata la raccolta dati di campo.
23.15. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo l'unicità della registrazione e validazione dei dati.
*23.1. Incerti.
*23.17. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*23.5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco
*23.7. Gadda.