CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 4/2022: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (S. 2505 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2505 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s) della Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

    a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 1 dell'articolo 3 si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al comma 4 dell'articolo 8 si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 2 dell'articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 3 dell'articolo 13 si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19; alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico; alla successiva lettera n) si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico; i commi 2 e 3 dell'articolo 26 prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana;

    con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 da ultimo richiamati, si segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di utilizzare, come di consueto. Pag. 113l'espressione «previa intesa in sede di» in luogo di quella, meno precisa, «d'intesa con»;

    appare poi meritevole di approfondimento l'eventuale introduzione di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 9 andrebbero specificate le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; al comma 3 dell'articolo 9, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, appare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; si richiama anche in proposito la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale); al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico andrebbe approfondita l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», che appare prevalente, e della competenza regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale (in proposito si ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»);

    si segnala poi l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di fare riferimento, al comma 1 dell'articolo 20, anche alle province autonome nell'ambito della procedura che estende il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto;

    sul provvedimento sono pervenute proposte di modifica ed integrazione del testo da parte dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UNCEM, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di sport,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   b) all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

   c) all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza»;

   d) all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza»;

   e) provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali richiamati in premessa;

  e con le seguenti osservazioni

   1) al comma 2 dell'articolo 9, si valuti l'opportunità di specificare le modalità di Pag. 114riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

   2) al comma 8 dell'articolo 24 si valuti l'opportunità, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», che appare prevalente, e della competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.