CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 febbraio 2022
739.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 2.0100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
2.0100 del Governo

ART. 2.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Revoca degli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori)

   1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.
   2. Il medico di medicina generale effettua, in tutti i casi, una valutazione complessiva dei rischi e dei benefici derivanti dal vaccino e consiglia o meno la vaccinazione del soggetto.
0.2.0100.57. Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 1, al capoverso «Art. 4-quater», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. L'obbligo di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e al comma 1 del presente articolo non sussiste per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 e sono in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
0.2.0100.45. Invidia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:

Art. 2.1.
(Esenzione dal vaccino e dall'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti)

  1. I soggetti che dimostrino tramite una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2.

  Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere i capoversi articoli 2-bis e 2-ter.
0.2.0100.58. Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:

Art. 2.1.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo Pag. 62FFP2, il prezzo massimo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo a un prezzo superiore, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.
  2. Le entrate derivanti dalla sanzione di cui al comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
0.2.0100.7. Colletti, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
0.2.0100.40. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi. I predetti test possono essere eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
0.2.0100.41. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
0.2.0100.39. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.».
0.2.0100.38. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti Sars-Cov-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione ovvero superiore a 500 BAU/ml.».
0.2.0100.42. Gemmato, Bellucci, Ferro.

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  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione.».
0.2.0100.43. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al secondo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità illimitata a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo».
0.2.0100.64. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al secondo periodo, avente durata illimitata, è rilasciata altresì ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che abbiano ricevuto una dose di richiamo con un vaccino approvato dalla predetta Agenzia, nel rispetto delle indicazioni stabilite con circolare del Ministero della salute».
0.2.0100.70. Billi, Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente alla somministrazione della seconda dose di un vaccino dopo una infezione da SARS-CoV-2, ovvero alla somministrazione di due dosi dopo la guarigione, con validità dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori richiami».
0.2.0100.51. Novelli, Giacometto, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «ha una validità di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità illimitata»; al secondo periodo, la parola: «semestrale» è soppressa; al terzo periodo, le parole: «per sei mesi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma è rilasciata, altresì, contestualmente all'avvenuta effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito a un'infezione da SARS-CoV-2».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,Pag. 64 con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.
0.2.0100.65. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli, Colmellere.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «ha una validità di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità illimitata»; al secondo periodo, la parola: «semestrale» è soppressa e al terzo periodo le parole: «per sei mesi» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.
0.2.0100.67. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), senza necessità di alcuna somministrazione di dosi di richiamo, in ragione della immunità naturale ottenuta».
0.2.0100.36. Iorio, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Serritella, Martinciglio, Papiro, Zolezzi, Terzoni, Bella, Di Lauro, Bruno, Emiliozzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma è rilasciata, altresì, contestualmente all'avvenuta effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito a un'infezione da SARS-CoV-2.».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.
0.2.0100.66. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Colmellere.

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  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine del periodo con le seguenti: è rilasciata una certificazione verde COVID-19 con validità illimitata a far data dall'avvenuta guarigione.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.
0.2.0100.68. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine del periodo con le seguenti: a far data dal 1° ottobre 2021 è rilasciata una certificazione verde COVID-19 con validità illimitata a decorrere dall'avvenuta guarigione.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.
0.2.0100.69. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine della lettera con le seguenti: è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di rinnovi.
0.2.0100.17. Suriano, Sarli, Ehm, Benedetti, Termini.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al momento della cessazione dello stato di emergenza tutte le certificazioni verdi COVID-19 scadono e conseguentemente decade per i cittadini l'obbligo di possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19.
0.2.0100.18. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

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  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 2-bis», aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Deroghe in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), o che si trovi nelle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c).
   1-quinquies. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».
0.2.0100.86. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter, sono inseriti i seguenti:

   «7-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la misura dell'autosorveglianza si applica, in sostituzione della quarantena precauzionale di cui al comma 7, a tutti i soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone confermate positive al COVID-19. L'autosorveglianza ha una durata di cinque giorni a decorrere dalla data dell'ultimo contatto stretto e, nelle more di essa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. In assenza di sintomi, la misura dell'autosorveglianza cessa automaticamente al termine del suddetto periodo di cinque giorni. Solamente in caso di comparsa di sintomi, la cessazione dell'autosorveglianza è condizionata all'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero di un test autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, anche su campione salivare. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo dello stesso, che determina la cessazione del regime di autosorveglianza, è attestato tramite autocertificazione.
   7-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cessazione della quarantena di cui al comma 6, applicata alle persone risultate positive al virus COVID-19, consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato dopo un periodo di almeno sette giorni dalla diagnosi di positività, di cui almeno gli ultimi tre giorni senza sintomi. Il test può essere effettuato anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero autonomamente, utilizzando test autosomministrabili per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, anche su campione salivare. La trasmissione, con modalità anche telematiche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, ovvero dell'autocertificazione dello stesso, in caso di test autosomministrato, determina la cessazione del regime di quarantena.».

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  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: e della quarantena.
0.2.0100.71. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022 gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui, all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  1-ter. Ai fini di cui al presente articolo gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato Regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
0.2.0100.59. Pini.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 2-quater».
*0.2.0100.3. Colletti, Sapia.
*0.2.0100.14. Raduzzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: con un vaccino, fino a: Italia.
0.2.0100.53. Novelli, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo periodo, sostituire le parole: o riconosciuto come equivalente in Italia, con le seguenti: nel Paese di provenienza, anche e sopprimere le parole da: , cosiddetto "green pass rafforzato" fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0.2.0100.72. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Di Muro, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo periodo, dopo le parole: equivalente in Italia, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti residenti in Italia in possesso del certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, .
0.2.0100.4. Colletti, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
0.2.0100.52. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond.

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  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo e terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
0.2.0100.90. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
0.2.0100.88. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
0.2.0100.89. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite regole uniformi per la circolazione in sicurezza sul territorio nazionale, senza distinzione tra cittadini nazionali e soggetti provenienti da uno Stato estero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Costituzione.
0.2.0100.60. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie competenti estere relative a vaccini non equivalenti in corso di valutazione da parte dell'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) riguardo alla sicurezza, all'efficacia e alla qualità del prodotto, hanno valore di Certificazione verde COVID-19, c.d. green-pass rafforzato, per un periodo di 15 giorni dalla data di ingresso in territorio italiano corredati da tampone molecolare da effettuarsi entro 3 giorni da tale data.
0.2.0100.63. Scanu.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-bis.1. In deroga a quanto previsto dal comma 9-bis, i soggetti provenienti da uno Stato estero che fanno permanenza in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, possono accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), senza obbligo di effettuare un tampone rapido o molecolare, anche qualora siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'avvenuta guarigione da COVID-19.
0.2.0100.73. Di Muro, Foscolo, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi Pag. 69COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi.
0.2.0100.91. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito senza obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare.
0.2.0100.75. Billi, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter), aggiungere il seguente:

  9-quater. Fatte salve le ulteriori fattispecie di deroga, le limitazioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti per gli ingressi nel territorio nazionale ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, non si applicano nei seguenti casi:

   a) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

   b) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
0.2.0100.74. Di Muro, Foscolo, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter), aggiungere il seguente:

  9-quater. Le disposizioni introdotte ai sensi del comma 9-bis si applicano anche ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 rilasciata in Italia.
0.2.0100.15. Raduzzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter), aggiungere il seguente:

  9-quater. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai residenti nel territorio italiano.
0.2.0100.10. Colletti, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 2-quater», aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Contributo alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale)

  1. Per i soggetti di maggiore età, esclusi i soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 entro i sei mesi precedenti e i soggetti che non possono vaccinarsi, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, Pag. 70in caso di ricovero relativo alle conseguenze derivanti da malattia da SARS-CoV-2, è richiesto un contributo alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN. Il contributo è dovuto alla struttura che eroga le prestazioni sanitarie, proporzionalmente all'intensità di cura, nella misura del 20 per cento da un minimo di euro cinquecento fino ad un massimo di euro duemilacinquecento.
0.2.0100.56. Melicchio.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), al capoverso «Art. 3-bis», premettere il seguente:

Art. 3.1.
(Spostamenti con mezzi di trasporto pubblico)

  1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1 l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 marzo 2022, e consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:».
0.2.0100.50. Papiro, Martinciglio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Bella, Di Lauro, Bruno, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis», con il seguente:

Art. 3-bis.
(Spostamenti da e per le isole maggiori e le isole minori lagunari e lacustri e trasporto pubblico e privato)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quater.1
(Spostamenti da e per le isole maggiori e le isole minori lagunari e lacustri e trasporto pubblico e privato)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e privato per gli spostamenti da e per le isole maggiori e le isole minori lagunari e lacustri è consentito ai cittadini residenti in possesso di certificazione verde COVID-19 di base.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è consentito l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e privato a tutti i cittadini in possesso di certificazione verde COVID-19 di base.».
0.2.0100.19. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, sostituire le parole da: pubblico per gli spostamenti fino a: gli studenti con le seguenti: di cui all'articolo 9-quater, comma 1, per esigenze lavorative, turismo, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché in ogni caso per gli studenti

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3-bis con la seguente: deroghe all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate nei mezzi di trasporto.
0.2.0100.84. Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, sostituire le parole da: pubblico per gli spostamenti fino a: gli studenti con le seguenti: : di cui all'articolo 9-quater, comma 1, per esigenze lavorative, situazioni di necessitàPag. 71 ovvero per motivi di salute, nonché in ogni caso per gli studenti

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3-bis con la seguente: deroghe all'impiego delle certificazioni verdi covid-19 rafforzate nei mezzi di trasporto.
0.2.0100.83. Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, dopo la parola: spostamenti aggiungere le seguenti: da e per la Sicilia e la Sardegna, e sopprimere le parole da: per documentati motivi di salute fino a: di secondo grado.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3-bis, sopprimere le parole: minori lagunari e lacustri.
0.2.0100.46. D'Orso, Ficara, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Casa, Papiro, Lorefice, Giarrizzo, Cancelleri, Alaimo.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, sostituire le parole: per documentati motivi di salute con le seguenti: per autocertificati motivi di salute, di lavoro o personali, le parole: una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo con le seguenti: Certificazione verde COVID-19 comprovante l'effettuazione di un test molecolare con esito negativo e le parole: avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare con le seguenti: avente validità di settantadue ore dall'esecuzione.
0.2.0100.12. Sapia, Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché comprovante l'effettuazione di effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
0.2.0100.44. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. L'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è comunque consentito, anche in assenza di certificazione verde COVID-19 valida, per comprovati motivi di lavoro, salute, studio e necessità urgenti, per tramite di una autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
0.2.0100.37. Gabriele Lorenzoni, Iorio, Martinciglio, Terzoni, Papiro, Bella, Di Lauro, Bruno, Emiliozzi, Segneri, Serritella.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato,.
0.2.0100.21. Pini, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Lepri.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

   a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con uno o più casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri Pag. 72l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test;

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con uno o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a 6 anni fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test;

   c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con uno o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo;

   b) al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0.2.0100.47. Roberto Rossini, Bella.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettere a) capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a quattro casi di positività accertati con le seguenti: fino a meno del 25 per cento dei casi di positività accertati e lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2, sostituire le parole: con cinque o più casi di positività accertati con le seguenti: dal 25 per cento dei casi di positività accertati.
0.2.0100.13. Sapia, Colletti.

Pag. 73

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: obbligo di effettuare aggiungere la seguente: gratuitamente;

   b) sostituire le parole: o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 con le seguenti: da ripetersi;

   c) sopprimere l'ultimo periodo.
0.2.0100.30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare, aggiungere, le seguenti: o un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.
0.2.0100.92. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

   b) al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: numero 2) primo periodo;

   d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: Per le scuole primarie fino a: del quinto e con le seguenti: Per le scuole secondarie di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento;

   e) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: numero 2), primo periodo.
0.2.0100.49. Tuzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

    1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

    2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare gratuitamentePag. 74 un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, da ripetersi alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
0.2.0100.31. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età.

  Conseguentemente:

   a) alla medesima lettera b), numero 2), sopprimere le parole: e degli alunni di età superiore ai sei anni;

   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino a sei anni di età con le seguenti: fino a dieci anni di età e al secondo periodo, sostituire le parole: se di età superiore a sei anni con le seguenti: se di età superiore a dieci anni.
0.2.0100.76. Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) sostituire le parole: fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con le seguenti: rispettivamente fino al decimo e al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
0.2.0100.77. Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
0.2.0100.5. Colletti, Sapia.

  All'emendamento del Governo 2.0100, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo sopprimere le parole: da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.
0.2.0100.48. Tuzi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: Per coloro che diano dimostrazione fino alla fine del numero con le seguenti: si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni.
0.2.0100.79. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: solo se risultati positivi sintomatici a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare previa prescrizione del pediatra o del medico di base.
0.2.0100.1. Leda Volpi, Giuliodori.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: con un caso di positività accertato con le seguenti: fino a quattro casi di positività accertati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 2), sostituire le parole: con due o più casi di positività accertati con le seguenti: con cinque o più casi di positività accertati.
0.2.0100.78. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», Pag. 75comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
0.2.0100.6. Colletti, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare gratuitamente un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, da ripetersi alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
0.2.0100.32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: per coloro che diano dimostrazione fino alla fine del numero, con le seguenti: si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni.
0.2.0100.80. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: solo se risultati positivi sintomatici a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare previa prescrizione del pediatra o del medico di base.
0.2.0100.2. Leda Volpi, Giuliodori.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e accordo delle rispettive famiglie.
0.2.0100.82. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», sopprimere il comma 2.
0.2.0100.33. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 2, sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: Solamente in caso di comparsa di sintomi, la riammissione in classe dei soggetti in regime di autosorveglianza è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene da SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
0.2.0100.81. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

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  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: o di un test salivare antigenico.
0.2.0100.93. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 2, terzo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: o di un test salivare antigenico.
0.2.0100.94. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle classi in cui si siano riscontrati casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, nel caso in cui l'alunno sia posto in quarantena, qualora in assenza di sintomi e a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato almeno 5 giorni dopo il suo inizio, l'alunno medesimo è autorizzato a interrompere la quarantena, laddove prevista, per motivi inerenti prestazioni mediche o sanitarie già programmate.
0.2.0100.54. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli alunni del sistema educativo, scolastico e formativo di cui al comma 1, qualora assenti per comprovata e certificata malattia, la didattica a distanza può essere attivata, su richiesta, anche qualora l'assenza non sia determinata da cause collegabili alla pandemia da SARS-CoV-2.
0.2.0100.55. Labriola, Novelli, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 4, sopprimere il secondo periodo.
0.2.0100.34. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», sopprimere il comma 5.
*0.2.0100.16. Raduzzi.
*0.2.0100.35. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di:

   a) dispositivi di protezione individuale FFP2, destinati agli studenti a partire dalla scuola primaria e al personale scolastico di ogni ordine e grado;

   b) sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado.

  5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un monitoraggio sull'avvenuto acquisto di tali dispositivi per la purificazione e ventilazione meccanica controllata dell'aria destinati alle istituzioni scolastiche presenti sull'intero territorio nazionale. È, altresì, istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicatoPag. 77 nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. Sono, altresì, emanate linee guida sugli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.
0.2.0100.27. Lattanzio, Di Giorgi, Siani, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, di ogni ordine e grado.
  5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un monitoraggio sull'avvenuto acquisto di tali dispositivi per la purificazione e ventilazione meccanica controllata dell'aria destinati alle istituzioni scolastiche presenti sull'intero territorio nazionale. È altresì istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. Sono, altresì, emanate linee guida sugli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.
0.2.0100.28. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Siani, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nel caso in cui l'alunno sia stato allontanato da scuola con provvedimento di isolamento dovuto all'infezione da COVID-19, in mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte delle competenti autorità sanitarie, ove trascorse 24 ore dall'esito negativo del tampone, lo stesso alunno può essere riammesso nell'ambito scolastico presentando, in via provvisoria, in attesa comunque del provvedimento dell'autorità sanitaria, una dichiarazione sostitutiva accompagnata dal referto positivo del tampone iniziale e quello negativo finale di fine infezione.
0.2.0100.22. Fragomeli, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione individuale destinati agli studenti a partire dalla scuola primaria.
0.2.0100.23. De Luca.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, Pag. 78n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022» e le parole: «minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «minori di età compresa tra i 5 anni e i 18 anni»;

   b) al comma 1-bis le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   c) al comma 1-ter le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   d) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0.2.0100.24. De Luca.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
*0.2.0100.25. Siani, Pini, Rizzo Nervo, De Filippo, Lepri.
*0.2.0100.29. Di Giorgi, Viscomi, Piccoli Nardelli, Mura, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, adotta un decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, concernente le linee guida inerenti gli standard e le specifiche tecniche per l'adozione e l'installazione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle aule e negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
0.2.0100.61. Vietina.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contenere gli impatti psicologici e di prevenire i fattori di rischio e di disagio degli studenti, connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituita, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, la figura professionale dello psicologo scolastico, con la funzione di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
0.2.0100.62. Carelli.

Pag. 79

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-ter», aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Disposizioni in materia di formazione dei medici di medicina generale)

  1. È sospesa, per i due anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle attività lavorative e alle modalità del loro riconoscimento quali attività di formazione previste dagli articoli 2-quinquies, commi 1 e 2, e articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020. n. 27.
  2. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nel periodo indicato dal precedente comma, che le ore di lavoro svolte dai medici del corso con incarichi di convenzionamento ai sensi dell'ACN della medicina generale temporanei, provvisori o di sostituzione, siano riconosciute quale orario di formazione per una percentuale massima pari al 50 per cento delle ore previste per ogni singola fase e che i medici di medicina generale tutori siano referenti dei medici in formazione a supporto dell'attività formativa svolta lavorando.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il tutoraggio del corso di medicina generale può essere effettuato da medici che hanno una anzianità convenzionale pari ad almeno cinque anni.
0.2.0100.87. Marchetti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, sostituire la lettera d) con la seguente: d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole aggiungere le seguenti: primarie e e sostituire le parole: di cui all'articolo 4 con le seguenti: di cui all'articolo 3-ter.
0.2.0100.26. Siani, Pini, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera e), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies.
  1-ter. Al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, il Capo II è abrogato.
0.2.0100.11. Colletti, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera e), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sono abrogate a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
0.2.0100.85. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione verde Pag. 80COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

   b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo».

Art. 2-ter.
(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)

  1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario».

Art. 2-quater.
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto “green pass rafforzato”, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
   9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche»;

   b) all'articolo 13:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «8-ter» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;

Pag. 81

    2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter dell'articolo 9 e»;

   b) dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.
(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

  1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-quater.1.
(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

   1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».

Art. 3-ter.

  (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

   1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

   a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

    1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

    2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, Pag. 82si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

    1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

    2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

   c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

    1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

    2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

   2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo Pag. 83periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
   3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
   4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
   5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
   6. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

   c) sopprimere l'articolo 4;

   d) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 4 con le seguenti: di cui all'articolo 3-ter.

   e) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Abrogazioni)

  1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5».
2.0100. Il Governo.