CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2022
738.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 168

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3431 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e rilevato che:

   la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, quali rapporti dello Stato con l'Unione europea, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere a), d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali istruzione, tutela della salute, governo del territorio (articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale quali l'agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   sul provvedimento sono pervenute richieste di modifica e di integrazione del testo da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell'UPI,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito a tenere in adeguato conto le proposte di modifica e integrazione del testo giunte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'UPI.

Pag. 169

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3434 di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore e rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

  Il provvedimento non appare presentare profili problematici in quanto esso è volto a modificare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e nell'ambito della quale, nelle materie di loro competenza, le regioni potranno ulteriormente intervenire,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 170

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (S. 2488 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2488 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso;

   il provvedimento non appare presentare profili problematici in quanto esso è volto a modificare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente integrare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 171

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (S. 2489 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2489 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso;

   il provvedimento non appare presentare profili problematici in quanto esso è volto a modificare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente integrare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 172

ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini (S. 2367).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2367 recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali – delega al Governo in materia di cammini e rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alla materia di legislazione concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali (articolo 117, terzo comma);

   a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento opportunamente prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 2, comma 5, prevede che la mappa dei cammini sia definita con DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 3, comma 1, prevede la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI alla cabina di regia per i cammini; l'articolo 3, comma 2, lettera g) prevede la previa intesa della Conferenza unificata per il DPCM chiamato a stabilire gli indirizzi generali in materia di cammini; l'articolo 3, comma 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata su decreti ministeriali o DPCM chiamati a definire gli interventi per cammini previsti nell'articolo; l'articolo 4, comma 1 prevede il parere della Conferenza unificata sul DPCM di nomina dei componenti del comitato scientifico che opererà presso la cabina di regia; l'articolo 5, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata sul DPCM chiamato a definire la composizione del tavolo permanente per i cammini; l'articolo 10, comma 3, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di semplificazione in materia di cammini prevista dall'articolo; l'articolo 10, comma 6, prevede una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.