CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 febbraio 2022
735.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.2. Suriano, Sarli, Ehm.
*1.16. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.
*1.27. Raduzzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-quater.
**1.11. Corda, Sapia.
**1.30. Raduzzi.
**1.17. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sopprimere le parole: e fino al 15 giugno 2022 e sostituire le parole: cinquantesimo anno di età con le seguenti: quinto anno di età.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso Art. 4-quater, comma 3, sostituire le parole: cinquantesimo anno di età con le seguenti: quinto anno di età;

   b) sopprimere l'articolo 2.
1.48. Trizzino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: fino al 15 giugno 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo 2022.
1.7. Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: fino al 15 giugno 2022 con le seguenti: fino al 31 marzo 2022.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso Art. 4-quater, comma 3, sostituire le parole: del 15 giugno 2022 con le seguenti: del 31 marzo 2022;

   b) al capoverso Art. 4-quinquies, comma 4, sostituire le parole: 15 giugno 2022, ovunque esse ricorrano, con le seguenti: 31 marzo 2022.
1.23. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso, Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: cinquantesimo anno di età con le seguenti: diciottesimo anno di età.
1.44. Bologna, Vietina.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli ultra cinquantenni, sui quali ricade l'obbligo di vaccinazione, sono esentati dalla sottoscrizione del consenso informato di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
1.5. Vallascas, Sapia.

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  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute con le seguenti: fino alla data dell'effettuazione della vaccinazione da eseguirsi entro sei mesi dall'accertamento dell'infezione attraverso test antigenico o molecolare e, comunque, entro i termini previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, indicati dal Ministero della salute.
1.36. Sportiello, Lorefice.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute con le seguenti: fino al termine di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1.37. Sportiello, Lorefice.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con circolare da emanare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute recepisce gli aggiornamenti sugli effetti avversi, accertati o potenziali, indicati dall'Agenzia europea per i medicinali e prevede che il medico di medicina generale esegua una valutazione clinica per l'accertamento dell'effettiva idoneità alla seconda dose o successive dosi di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi in seguito alla somministrazione, anche al di fuori dei casi previsti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.
1.42. Flati, Emiliozzi, Papiro, Zolezzi, Terzoni, Iorio, Bella, Gabriele Lorenzoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso si disponga di un test anti RBD della proteina Spike relativa al virus Sars-CoV-2 con esito positivo.
1.28. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli ultra cinquantenni a seguito di guarigione clinica da COVID-19.
1.6. Leda Volpi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di tutelare la salute pubblica, nonché ridurre la circolazione del virus SARS-CoV-2 e lo sviluppo di varianti, chiunque, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, può richiedere, previa prescrizione rilasciata del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, la somministrazione del vaccino denominato «Nuvaxovid» o qualunque altro autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco.
1.49. Trizzino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale finalizzati a:

   a) individuare i soggetti che non hanno ancora provveduto a effettuare la prima dose di vaccino;

   b) provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, anche domiciliari;

   c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincerePag. 10 la situazione sanitaria individuale e i motivi della mancata vaccinazione.
1.38. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'obbligo di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla modifica della disciplina del consenso informato introducendo, parallelamente all'obbligo, la responsabilità in capo allo Stato in caso di effetti collaterali, reazioni avverse gravi o danni permanenti da vaccinazione anti COVID-19.
1.10. Corda, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ai lavoratori che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione del ciclo primario di vaccino anti COVID-19.
1.39. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-quinquies.
1.29. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si esentano dalla somministrazione della vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 i soggetti che risultino avere positività anticorpale, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico. La positività anticorpale è rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS, con marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio così come identificato dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020. La certificazione verde ha validità di almeno dodici mesi per i soggetti con guarigione clinica e di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi devono rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo che avrà un prezzo calmierato.
1.15. Leda Volpi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presìdi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.24. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso, Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'estensione di cui al comma 1 non sussiste in caso si disponga di un test anti RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 con esito positivo.
1.31. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: come aggiornate o integrate, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla base delle disposizioni del presente decreto-legge ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.
1.32. Provenza, D'Arrando.

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  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 3, sostituire le parole: rispettivi datori di lavoro con le seguenti: soggetti delegati dai datori di lavoro.
1.40. Sportiello.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1.8. Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 e di essere assenti per congedo di maternità o per malattia, non si applica la sospensione della retribuzione. Resta fermo l'obbligo di essere in possesso e di esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro al termine del periodo di malattia o di congedo di maternità.
1.35. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 5, sostituire le parole: dei lavoratori con le seguenti: dei soggetti.
1.41. Sportiello.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 600 a euro 1.500 con le seguenti: da euro 50 a euro 100.
1.50. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 600 a euro 1.500 con le seguenti: da euro 200 a euro 300.
1.34. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 7, dopo le parole: a mansioni anche diverse, aggiungere le seguenti: tenendo conto della volontà espressa da questi e delle relative competenze,.
1.3. Sarli, Suriano, Ehm.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-sexies.
*1.9. Sapia.
*1.25. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.
*1.18. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, alinea, sostituire le parole: in uno con le seguenti: in ciascuno.
1.12. Noja, Baldini.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 con le seguenti: 1° febbraio 2029.
1.21. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 con le seguenti: 1° febbraio 2028.
1.22. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 con le seguenti: 1° febbraio 2027.
1.20. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, sopprimere il comma 3.
1.19. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

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  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per il tramite fino alla fine del periodo con le seguenti: con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
1.45. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1.46. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 4, sopprimere le parole: assoluta e oggettiva.
1.4. Ehm, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 4-septies.
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e da vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennizzo e gli altri benefici di cui alla presente legge spettano anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero a causa di altre vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione, per la tutela della salute collettiva».
  2. Per l'attuazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo di cui al presente comma è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ogni anno, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.47. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al personale di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettere b) e d), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che abbia subito, in seguito all'obbligo di somministrazione del vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, reazioni avverse gravi che hanno determinato menomazioni dell'integrità personale, sono riconosciuti i benefici previsti dalla legislazione vigente per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 13comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.33. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. È consentito, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutti i cittadini con età inferiore a cinquanta anni e residenti nelle isole, di utilizzare il trasporto pubblico o privato per recarsi, per motivi di lavoro o di studio verso la terraferma utilizzando le certificazioni verdi COVID-19 di base, attestante almeno l'avvenuta effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.
   2-ter. La disposizione di cui al comma precedente è finalizzata ad assicurare il rispetto del principio di continuità territoriale e il diritto alla mobilità per i cittadini, con età inferiore a cinquanta anni, residenti nelle isole.».
1.1. Sarli, Suriano, Ehm.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, di cui al comma 2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.
   2-ter. Le entrate derivanti dal comma 2-bis sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
   2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
1.02. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per malattia da postumi dalla somministrazione del vaccino COVID-19)

  1. All'assenza dal lavoro per malattia del personale che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei tre giorni successivi alla somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, dovute al verificarsi di eventi avversi purché certificati dal medico di famiglia, non si applica la decurtazione di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di spesa di 260 mila euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.013. Raduzzi.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per malattia da postumi dalla somministrazione del vaccino COVID-19)

  1. All'assenza dal lavoro per malattia del personale che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, dovute al verificarsi di eventi avversi purché certificati dal medico di famiglia che ne attesti la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro il COVID-19, non si applica la decurtazione di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di spesa di 250 mila euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 e responsabilità penale)

  1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché l'adozione delle regole cautelari di contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e delle disposizioni specifiche in tema di prevenzione del rischio contagio da COVID-19 secondo gli standard previsti dalla normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro nonché l'obbligo di verifica in capo al datore di lavoro del possesso della certificazione COVID-19 dei dipendenti nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono esonerati da una eventuale responsabilità penale derivante dalle conseguenze dirette della condotta del dipendente che fraudolentemente accede nel luogo di lavoro facendo uso di una certificazione verde COVID-19 falsa.
1.04. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli Pag. 15aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
   1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenuti ad assicurare, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «nelle farmacie aperte al pubblico» sono inserite le seguenti: «e, dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

   b) dopo le parole: «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» sono inserite le seguenti: «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1.05. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  2. All'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di spesa pari a 360 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.06. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data del 31 marzo 2022.
1.08. Pallini.

Pag. 16

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

  1. La disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
  2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 195,15 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 450 milioni di euro, si provvede quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.07. Segneri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.
  3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.
  4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Dal 15 febbraio 2022 fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo pari alla metà della spesa sostenuta per l'effettuazione dei test antigenici rapidi, per il tramite del Sistema tessera sanitaria.
  6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 Pag. 17maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.09. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvedono all'aggiornamento del protocollo d'intesa.
  3. Dal 15 febbraio 2022 fino alla data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo pari alla metà della spesa sostenuta per l'effettuazione dei test antigenici rapidi, per il tramite del Sistema tessera sanitaria.
  4. Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del commissario straordinario di cui al comma 2, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.014. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Prevenzione del rischio biologico nelle attività di dirigenza medico-sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

  1. Al fine di prevenire il rischio di esposizione ad agenti biologici nello svolgimento di attività sanitarie, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al personale dirigente medico, sanitario, veterinario e ai professionisti sanitari, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è riconosciuta una indennità da rischio biologico, corrisposta a Pag. 18partire dal 1° gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26, sulla base dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi, nonché dell'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4, di cui al comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, effettuata annualmente dal medico competente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 230 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
1.010. Bologna.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di prestazioni di malattia)

  1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla sua adozione.
  3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), dopo la parola: «ispettive» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti»;

   b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi»;

   c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: «e), f) e f-bis)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e), f), f-bis) e f-ter)».
1.011. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
1.012. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Ehm, Sarli, Suriano.
*2.3. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

Pag. 19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Abrogazione degli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.
2.2. Sarli, Suriano, Ehm.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.4. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
2.8. Alaimo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.» e, all'ultimo periodo,.
2.9. Prisco, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: , il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La sospensione è efficace non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 e viene revocata in caso di comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo oppure, salvo diverse disposizioni di legge, dell'avvenuta guarigione da infezione da COVID-19 contratta successivamente alla sospensione e comunque fino alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i dieci giorni» e, all'ultimo periodo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 10 giorni rinnovabili fino al momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. La ripresa dell'attività lavorativa sarà comunque disposta dal giorno successivo alla conclusione del periodo di supplenza attribuito.».
2.10. Stumpo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il 15 giugno 2022 con le seguenti: il 31 marzo 2022.
2.6. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia in base a quanto stabilito dall'articolo 82 del decreto Pag. 20del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
2.11. Suriano, Sarli, Ehm.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.5. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter.1.
(Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo)

  1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione.».
2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti SARS-CoV2)

  1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
*2.01. Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.
*2.08. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2».
2.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2».
2.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Pag. 21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 7.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
  5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.Pag. 22
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
2.05. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 8.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che Pag. 23ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

   a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

   b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

  5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.
  6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
2.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
2.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rafforzamento dell'attività di somministrazione del vaccino anti COVID-19 nei laboratoriPag. 24 di analisi pubblici e privati accreditati)

  1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, anche i laboratori di analisi, pubblici e privati, accreditati con il Servizio sanitario nazionale, sono autorizzati a svolgere attività di somministrazione del vaccino anti COVID-19, previa richiesta all'Ordine nazionale dei biologi di partecipazione alla campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19 regolamentata con protocollo d'intesa tra Governo, regioni e province autonome, allo scopo di estendere e garantire tale somministrazione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
2.09. Biancofiore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.4. Sapia.
*3.13. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.
*3.30. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nei reparti di degenza è consentito lo svolgimento di visite con cadenza giornaliera ai pazienti non affetti da COVID-19 da parte dei loro familiari a condizione che questi ultimi siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Il diritto di visita è consentito altresì ai familiari muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, purché accompagnata da una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che l'esercizio di tale diritto di visita avvenga in sicurezza, prevenendo possibili trasmissioni di infezione.».
3.11. Noja, Baldini.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 9, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In esito alla cessazione della quarantena di cui al comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la validità di tale certificazione è immediatamente riattivata in via temporanea fino alla data di rilascio della certificazione verde COVID-19 per guarigione di cui al comma 2, lettera b).».
3.29. Noja, Baldini.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante».
3.25. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.10. Invidia, Segneri, Martinciglio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
3.38. Raduzzi.

  Al comma, 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Pag. 25Fino al 31 marzo 2022 con le seguenti: Fino al 9 marzo 2022.
3.3. Sapia.

  Al comma, 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
3.34. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: luoghi della cultura e dello sport, comprensivi di teatri, cinema e spettacoli anche all'aperto,.
3.20. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: luoghi della cultura e dello sport, comprensivi di teatri, cinema e spettacoli anche all'aperto,.
3.18. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: palestre e impianti sportivi,.
3.19. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: teatri e cinema,.
3.21. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: musei e mostre,.
3.24. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere la seguente: edicole, .
3.22. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: primarie della persona aggiungere le seguenti: e che siano legate ad esigenze indifferibili di natura alimentare e sanitaria,.
3.33. Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il beneficiario del reddito di cittadinanza e altri componenti del nucleo tenuti al rispetto degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, di accedere ai locali e agli uffici dei centri per l'impiego per l'adempimento degli obblighi previsti per la fruizione del beneficio ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
3.37. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) È fatta salva la possibilità per il beneficiario del reddito di cittadinanza e per gli altri componenti maggiorenni del nucleo tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza di accedere ai locali e agli uffici dei centri per l'impiego anche in assenza della certificazione verde COVID-19 per l'adempimento e lo svolgimento degli obblighi collegati alla fruizione del beneficio nonché di quelli previsti dal comma 74 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.32. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: Pag. 26dal 20 gennaio 2022 con le seguenti: dal 20 gennaio 2030.
3.23. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 9-quater è abrogato.
3.8. Corda, Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera b) dell'articolo 9-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina per i quali è consentito l'utilizzo anche ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c).».
3.2. Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».
3.17. Rotelli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli in ambito regionale da e per le isole, per i soli residenti nelle medesime».
3.16. Rotelli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano ai soggetti residenti sulle isole.».
3.7. Corda, Sapia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.
3.28. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*3.1. Suriano, Sarli, Ehm.
*3.9. Colletti, Sapia.
*3.27. Maschio, Varchi, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: non costituisce con la seguente: costituisce.
3.5. Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione.».
3.14. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

Pag. 27

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il quinto giorno con le seguenti: dopo il quindicesimo giorno.
3.40. Sapia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022 con le seguenti: rinnovabili fino al termine dello stato di emergenza e comunque per la durata dell'obbligo.
3.36. Stumpo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta inteso che verrà consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro qualora il lavoratore venga in possesso in qualsiasi momento utile della certificazione necessaria.
*3.12. Viscomi, Mura.
*3.35. Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tenuto conto dell'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1, all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178,» sono aggiunte le seguenti: «nonché tutte le strutture sanitarie autorizzate ovvero accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,»;

   b) il comma 1-ter è soppresso.
3.31. Lorefice, D'Arrando, Ruggiero, Mammì.

  Sopprimere il comma 2.
3.6. Sapia.

  Al comma 2, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 28 febbraio 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
3.39. Billi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito.».
3.15. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.
3.26. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 marzo 2022.
3.01. Lepri, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini.

Pag. 28

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per garantire il diritto di visita nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice)

  1. Le direzioni sanitarie delle strutture di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, adottano tutte le misure necessarie a garantire continuità al diritto di visita e all'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dei visitatori muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario o a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti.
3.04. Noja, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 2 dell'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza o di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.».
3.014. Spena, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.».
3.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126)

  1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-Pag. 29CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
3.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9 sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e a eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1.».
3.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)

  1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.
3.08. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di salvaguardia della continuità territoriale)

  1. Al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le Isole minori è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.09. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di collegamenti da e per le isole)

  1. L'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le isole minori è sempre consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per comprovati motivi di salute.
3.010. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Inclusione nel Servizio sanitario nazionale dei cittadini senza dimora e non residenti in Pag. 30Paesi diversi dall'Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria)

  1. Al fine di assicurare il diritto universale alla salute e all'assistenza sanitaria e contribuire alla piena riuscita del piano vaccinale, a coloro che siano cittadini senza dimora e non residenti in Paesi diversi dall'Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria, è riconosciuto il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende regionali del Servizio sanitario nazionale e la possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale ovvero del medico di famiglia, nonché di accedere alle prestazioni garantite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017.
  2. Per l'attuazione del comma 1, all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo le parole: «hanno la residenza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, qualora si tratti di persone senza dimora, non residenti in Paesi diversi dall'Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria, presso il territorio in cui dichiarano di eleggere il domicilio ovvero, in assenza di elezione del domicilio, presso il territorio del servizio sociale che ha effettuato la segnalazione.».
  3. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie di ciascuna regione e la scelta del medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con il decreto di cui al successivo comma 4.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità e le procedure attuative del presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo ciascuna regione o provincia autonoma provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.011. D'Arrando, Nappi, Ruggiero, Mammì.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2022.
3.012. Pallini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 2-bis e 7-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Gli oneri a carico dell'Inps connessi con le tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis del citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 244,2 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori; il beneficio di cui al comma 7-bis del citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 47,1 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'Inps provvede al monitoraggio dei rispettivi limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che tali limiti sono stati raggiunti anche in via prospettica, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande o non procede a ulteriori Pag. 31rimborsi. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 291,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.013. Invidia, Serritella, Segneri, Martinciglio.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato,.
4.8. Pini, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Lepri.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 14 luglio 2020, n. 74, aggiungere le seguenti: fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza,.
4.24. Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il responsabile dell'istituzione educativa o il dirigente scolastico, sentito il referente COVID-19, può valutare la prosecuzione dell'attività per la sezione o gruppo classe in cui ci sono almeno 3 soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da almeno 14 giorni o sono guariti da meno di centoventi giorni ed esclusivamente per detti soggetti, ovvero può valutare la loro partecipazione alle attività educative di altre sezioni o gruppi classe;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:

   2) in presenza di due casi di positività nella classe, il dirigente scolastico sentito il referente COVID-19, può valutare l'applicazione della didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni prevedendo la partecipazione in presenza per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da almeno 14 giorni o sono guariti da meno di centoventi giorni; resta fermo l'obbligo di indossare le mascherine;

   2-bis) con tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
4.30. Bagnasco, Novelli, Versace.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a eccezione degli alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, a cui si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , a eccezione degli alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni a cui si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
4.11. Di Giorgi, Lattanzio, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione delle attività svolte dal personale nel sistema educativo, scolastico e formativo non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non deve essere condizionata dall'utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna forma di recupero.
4.25. Ianaro, D'Arrando.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con circolare del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, entro Pag. 32venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 per gli studenti della scuola dell'infanzia, rimodulando i tempi della quarantena e prevedendo anche la possibilità della sorveglianza attiva.
4.23. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
4.34. Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: , il cui costo è a carico del Servizio sanitario nazionale,.
4.6. Sapia.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per coloro i quali siano asintomatici e diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, per i quali si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
4.21. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento della conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni, oltre all'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
4.15. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: con un caso con le seguenti: fino a due casi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
4.31. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:

    2) con due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
4.35. Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel caso in cui l'alunno sia stato allontanato da scuola con provvedimento di isolamento dovuto all'infezione da COVID-19, in mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte delle competenti autorità sanitarie, ove trascorse 24 ore dall'esito negativo del tampone, lo stesso alunno può essere riammesso nell'ambito scolastico presentando, in via provvisoria, in attesa comunque del provvedimento dell'autorità sanitaria, una dichiarazione sostitutiva accompagnata dal referto positivo del tampone iniziale e quello negativo finale di fine infezione.
4.9. Fragomeli, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono, in ogni caso, garantirePag. 33 l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, consentendo, su richiesta delle famiglie al Dirigente scolastico, la didattica in presenza con un gruppo ristretto di studenti, sempre previa richiesta delle rispettive famiglie. È, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
4.20. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi di quarantena delle classi di cui al comma 1, su segnalazione delle famiglie interessate al dirigente scolastico, rimane garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, promuovendo, con l'accordo dei genitori e in condizioni di sicurezza, il coinvolgimento anche di altri piccoli gruppi di alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe, al fine di rendere effettivo il principio dell'inclusione.
4.32. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
4.10. Noja, Toccafondi, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui nella classe vi sia un alunno disabile o con bisogni educativi speciali alla classe medesima si applica la didattica digitale integrata.
4.22. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° con le seguenti: con evidente sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 38°.
4.7. Sapia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di:

   a) dispositivi di protezione individuale FFP2, destinati agli studenti a partire dalla scuola primaria e al personale scolastico di ogni ordine e grado;

   b) sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado.

  2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un monitoraggio sull'avvenuto acquisto di tali dispositivi per la purificazione e ventilazione meccanica controllata dell'aria destinati alle istituzioni scolastiche presenti sull'intero territorio nazionale. È, altresì, istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. Sono, altresì, emanatePag. 34 linee guida sugli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.
4.13. Lattanzio, Di Giorgi, Siani, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, di ogni ordine e grado.
  2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un monitoraggio sull'avvenuto acquisto di tali dispositivi per la purificazione e ventilazione meccanica controllata dell'aria destinati alle istituzioni scolastiche presenti sull'intero territorio nazionale. È altresì istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. Sono, altresì, emanate linee guida sugli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.
4.12. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Siani, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Madia, Ciampi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione individuale FFP2, destinati agli studenti a partire dalla scuola primaria.
4.3. De Luca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022» e le parole: «minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «minori di età compresa tra i 5 anni e i 18 anni»;

   b) al comma 1-bis le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   c) al comma 1-ter le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   d) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.4. De Luca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non Pag. 35possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
*4.14. Di Giorgi, Viscomi, Piccoli Nardelli, Mura, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.
*4.33. Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2022, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione, in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
4.16. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle classi in cui si siano riscontrati uno o più casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, nel caso in cui l'alunno sia posto in quarantena, in assenza di sintomi e a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato almeno 5 giorni dopo il suo inizio, l'alunno medesimo è autorizzato a interrompere la quarantena, laddove prevista, per motivi inerenti prestazioni mediche o sanitarie già programmate.
4.29. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
4.17. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è prevista l'installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea (termoscanner) agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.
4.19. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli alunni del sistema educativo, scolastico e formativo di cui al comma 1, qualora assenti per comprovata e certificata malattia, la didattica a distanza può essere attivata, su richiesta, anche qualora l'assenza non sia determinata da cause collegabili alla pandemia da SARS-CoV-2.
4.27. Labriola, Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In tutti i casi previsti al comma 1, l'attività svolta in presenza riprende regolarmente a seguito di esecuzione di test molecolari o antigenici rapidi autorizzati e tracciabili, eseguiti correttamente da personale qualificato, attestanti risultati negativi affidabili.
4.26. Ianaro, D'Arrando.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Qualora nella classe si siano riscontrati uno o più casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, l'alunno, in assenza di sintomi, termina la quarantena, laddove prevista, dopo 5 giorni a seguito di Pag. 36test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
4.28. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è prevista l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.
4.18. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Gestione dell'avvio dell'anno scolastico 2022/23)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021, in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo. A questo scopo la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti idonei che hanno conseguito nelle prove di cui al comma 15 del medesimo articolo, il punteggio minimo previsto.
4.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga delle disposizioni per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
4.02. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro agile)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. In considerazione della situazione epidemiologica, fino al 31 marzo 2022, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 è riconosciuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione stessa.
  3. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo sulla base dell'andamento epidemiologico.
4.03. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: sino al 28 febbraio 2022 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.

Pag. 37

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della popolazione con le seguenti: di tutta la popolazione e sopprimere le parole: soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4,.
5.1. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, sostituire le parole: sino al 28 febbraio 2022 con le seguenti: sino al 31 marzo 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 92.505.000 euro con le seguenti: 138.000.000 euro.
5.3. Provenza, D'Arrando.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.
5.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.
5.6. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di rispondere all'ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nell'ambito della popolazione scolastica, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.4. Mammì, D'Arrando, Ruggiero, Melicchio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 di cui al presente articolo, fino al medesimo termine di cui di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, gli esercenti le professioni infermieristiche, in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla Piattaforma nazionale digital green certificate di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge 22 aprile Pag. 382021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
5.5. Mammì.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo ristori educativi)

  1. Per gli studenti soggetti a provvedimenti di isolamento dovuti all'infezione da COVID-19, è istituito presso il ministero dell'istruzione un fondo speciale di 5 milioni di euro per l'anno 2022, denominato Fondo «Ristori educativi», da destinare, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico, al recupero e alla promozione di iniziative di consolidamento degli apprendimenti delle ore di scuola in presenza perse. Con decreto del ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo.
5.02. Lattanzio, Siani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5.020. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
5.019. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

  1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la riduzione dell'impattoPag. 39 psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
5.021. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riconoscimento del bonus psicologico)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 6-bis è sostituito con i seguenti:

   «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-ter».
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis copre la concessione di:

   a) un «buono avviamento», concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   b) un «buono sostegno», concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia.

   6-quater. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

   a) il «buono avviamento» consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il «buono sostegno». La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni ventiquattro mesi;

   b) il «buono sostegno» consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.
5.023. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare i disagi psicologici conseguenti alla pandemia COVID-19)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis, dopo le parole: «benessere e la persona» sono inserite le seguenti «, tramite l'erogazione, fino all'esaurimento delle relative risorse, di buoni per sostenere» e la parola: «, favorendo» è soppressa;

   b) il comma 6-ter è sostituito con il seguente:

   «6-ter. I buoni di cui al comma 6-bis non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono disciplinate le modalità di modalità di presentazione della domanda e di erogazione di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.».
5.09. Noja, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Potenziamento dell'assistenza psicologica in relazione all'emergenza epidemiologica)

  1. Tenuto conto del rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, al fine di promuovere il benessere psicologico della persona e favorire l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023». Le risorse per l'attuazione del presente articolo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.026. D'Arrando, Di Lauro, Corneli, Mammì.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di favorire l'accesso ai servizi psicologici e sostenere il benessere della persona anche in risposta ai maggiori bisogni di salute conseguenti all'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato all'erogazione di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia.
  2. Il buono di cui al comma 1 non è conteggiato ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Pag. 41Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri per la fruizione del voucher di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del medesimo beneficio.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.038. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del servizio dell'infermiere di famiglia)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, anche al fine di contrastare gli effetti della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, entro il termine dello stato di emergenza, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale è istituito il Servizio dell'infermiere di famiglia, con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle professioni sanitarie, in collaborazione con i distretti socio-sanitari, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
   5-ter. In ogni casa della comunità è istituita la direzione delle professioni sanitarie con articolazione organizzativa di unità operativa complessa e il servizio dell'infermiere di famiglia, con la presenza di due infermieri ogni 10.000 abitanti.
   5-quater. Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell'infermiere di famiglia sono altresì istituiti, in collaborazione con le università, percorsi di formazione specialistica con master universitari di I e II livello.
   5-quinquies. Al fine di assicurare i livelli di management e governance di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle dimissioni protette ospedale-territorio con modelli organizzativi a gestione infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati i dipartimenti delle professioni sanitarie.».
5.029. Mammì.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis
(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

  1. Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5.010. Noja, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 Pag. 42dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.011. Noja, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
5.04. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
5.05. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di intervento per incrementare l'attività dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

  1. Considerando la rapida evoluzione epidemiologica della pandemia e la pressione sulle farmacie e sulle strutture accreditate per l'attività di testing dei contagi COVID-19, e considerando soprattutto la ridotta sensibilità dei tamponi antigenici rapidi nel rintracciare i casi positivi a seguito della variante Omicron, ormai prevalente, l'attività di diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2, eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle regioni secondo le modalità concordate con il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto superiore di sanità e le procedure da ultimo riportate nella circolare del MinisteroPag. 43 della salute n. 9774 del 20 marzo 2020, è potenziata dal ricorso agli istituti e alle fondazioni di genetica medica, per incrementare l'attività di diagnosi dei test molecolari dei laboratori di riferimento del Servizio sanitario regionale.
  2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro della salute e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvedono ad individuare le modalità organizzative e le condizioni economiche e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse necessarie all'attuazione della misura.
5.033. Ianaro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis
(Contenimento dei prezzi e interventi in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.
  2. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, è costituita una Commissione permanente, presieduta dal Ministero dello sviluppo economico, che preveda la partecipazione del Ministero della salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presìdi.
5.030. Grippa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contenimento dei prezzi e interventi in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale e ai fini dell'adozione del protocollo di intesa del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute e le associazioni maggiormente rappresentative, è costituita una Commissione permanente, presso il Ministero dello sviluppo economico, con la partecipazione del Ministero della salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti, garantendo requisiti di sicurezza a tutela della salute.
5.034. Bologna.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Commissione per la qualità e il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale)

  1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, è istituita una Commissione Pag. 44permanente presso il Ministero dello sviluppo economico, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti dispositivi.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione della commissione di cui al comma precedente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.012. Baldini, Noja, Ferri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Gratuità dei test antigenici anti-COVID-19 per i visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

  1. Ai soggetti visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, fino al termine dello stato di emergenza è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, somministrato nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti interessati attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di cui al presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5.013. Noja, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata in favore del Pag. 45Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.017. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.016. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.015. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai Pag. 46sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.018. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.024. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno dodici mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e vengono registrati, come previsto dalla rete nazionale di farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

Art. 5-ter.
(Rafforzamento della promozione della farmacovigilanza anche a livello regionale)

  1. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della salute e da AIFA e coinvolge le Pag. 47regioni attraverso il supporto dei centri regionali di farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
5.06. Leda Volpi, Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

  All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19,» sono abrogate e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
5.014. Noja, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
5.022. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

  1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono, in via transitoria, erogate nelle modalità che seguono:

   a) per quanto previsto dal predetto comma 409, nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione;

   b) per quanto previsto dal predetto comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.
5.028. Mammì.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all'estero)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero».

  2. Per accedere alla misura di cui al comma 1, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per coloro che provengono da paesi non comunitari.
5.027. Mammì.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica del comma 2, articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362)

  1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 di essere titolari di farmacie posto in capo agli esercenti la professione medica ovvero a chi è attivo nella produzione di farmaci e nell'informazione scientifica sui farmaci è da intendersi esteso anche a società da questi controllate, direttamente ovvero indirettamente ovvero sulle quali essi hanno un'influenza dominante esercitata, ad esempio, mediante il possesso di partecipazioni societarie, concessione di finanziamenti e garanzie, nomina degli amministratori.
  2. Tale divieto è da intendersi anche per gruppi societari che esercitano ovvero hanno influenza dominante di cui al comma 1 su attività mediche, nella conduzione di case di cura, ambulatori medici, centri fisioterapici, centri riabilitativi, centri di cura dell'obesità.
  3. Qualsiasi situazione di incompatibilità di cui ai precedenti commi si intende rimossa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.031. Grippa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per l'assunzione degli specializzandi in conseguenza dell'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «iscritti Pag. 49all'ultimo e al penultimo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal primo».
5.035. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Calabria.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Regime IVA delle prestazioni sanitarie rese presso strutture non convenzionate).

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura per il contrasto all'emergenza pandemica, rese presso strutture sanitarie non convenzionate, ma soggette a vigilanza, anche successivamente al termine dello stato di emergenza, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1, numero 18), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i casi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, incluse le prestazioni rese nei confronti di pazienti ricoverati presso strutture sanitarie non convenzionate, sia in regime di day hospital che di ricovero»;

   b) alla Tabella A – Parte III «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», dopo il numero 122) è aggiunto il seguente:

    «122-bis) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura non convenzionate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;».
5.039. Bagnasco, Novelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»)

  1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).
  2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa «118», con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
  3. Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.
  4. La centrale operativa «118» è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa «118» possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.
  5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.
  6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
  7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri:

   a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti;

   b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.

  8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri:

   a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti;

   b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq;

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   c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore;

   d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.

  9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.
  10. I medici che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.
  11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative «118» svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.
  12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative «118» devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa «118» sono assegnati almeno due infermieri.
  13. In ciascuna centrale operativa «118» è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
  14. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
  15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
  16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree:

   a) gestione del rischio;

   b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte;

   c) formazione del personale;

   d) gestione delle maxi-emergenze;

   e) soccorsi speciali;

   f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.

  17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato «comitato», composto da:

   a) i direttori delle centrali operative «118»;

   b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;

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   f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

  18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative «118» con funzioni di coordinamento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative «118».
  19. Il comitato ha il compito di:

   a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative «118» e di favorire le integrazioni funzionali e operative;

   b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;

   c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;

   d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;

   e) definire i piani di comune interesse per le maxi-emergenze e le relative modalità di gestione;

   f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;

   g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;

   h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.
5.040. Labriola, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità personale del Sistema di emergenza territoriale 118)

  1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro del personale operante nei servizi del Sistema di emergenza territoriale 118 nazionale, l'indennità prevista dal comma 293, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso, è riconosciuta alle medesime condizioni per i medici e operatori del Sistema di emergenza territoriale 118, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Per le suddette finalità sono stanziati 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nei limiti di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.037. Labriola, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. In via transitoria per l'anno 2021, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 28 febbraio 2022.
5.036. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

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  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

  1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
  2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
5.032. Zolezzi, Bella, Flati, Papiro, Emiliozzi, Martinciglio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia elettorale)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in una componente del gruppo misto, in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
5.08. Colucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riordino e codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari sull'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, la chiarezza del diritto e la qualità della regolazione, nonché per migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente sull'emergenza COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta il codice dell'emergenza COVID-19.
  2. Il Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e reca il riordino e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari sull'emergenza COVID-19 con il fine di coordinare, semplificare e rendere omogeneo, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni vigenti sull'emergenza COVID-19, apportando le modifiche necessarie per assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e assicurando l'unitarietà, unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la comprensibilità della materia.
  3. Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della CommissionePag. 53 parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
  4. Ogni successiva disposizione sull'emergenza dovrà prevedere l'aggiornamento del codice dell'emergenza COVID-19.
  5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con ciascun ministero, in armonia con i principi di cui al comma 1, provvede altresì a riordinare le circolari e le ordinanze ministeriali ed ogni comunicazione relativa all'emergenza, assicurando l'unicità, la chiarezza e la comprensibilità delle disposizioni vigenti nonché il collegamento permanente con il Codice di cui al comma 1.
5.025. Provenza, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cessazione dello stato di emergenza nazionale).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, le parole: «fino al 31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 9 marzo 2022. L'emergenza nazionale da COVID-19 cessa definitivamente, e non è più prorogabile, alle ore 00.00 del 10 marzo 2022. Di conseguenza, con la cessazione dell'emergenza nazionale decadono tutte le restrizioni, le limitazioni e le misure ad essa correlate. Fino alla loro scadenza naturale, restano in vigore tutti i contratti in corso del personale sanitario assunto per la suddetta emergenza nazionale».
5.07. Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*5.041. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
*5.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
6.1. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.