CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2022
729.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 92

ALLEGATO 1

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

   ricordato che il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di competenza della Commissione Finanze;

   considerato il permanere della situazione di difficoltà economico-sociale causata dall'emergenza COVID-19, con conseguente sensibile calo dei consumi ed importanti ripercussioni per molte imprese;

   considerati in particolare gli effetti della crisi pandemica sulle piccole e medie imprese in termini di sostenibilità nel breve periodo degli impegni finanziari assunti nei confronti del sistema bancario;

   ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga al 30 giugno 2022 del periodo di moratoria dei debiti bancari, relativamente alla sospensione temporanea del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in essere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare il provvedimento con una disposizione volta a modificare l'articolo 16 del decreto-legge n. 73 del 2021, posticipando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine della moratoria per il rimborso dei finanziamenti in essere a favore delle piccole e medie imprese, limitatamente alla sola quota capitale.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.
1.84. Pastorino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
*1.13. Ungaro.
*1.1. Martinciglio.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 3 e 53 con le seguenti: dagli articoli 3, 53 e 119.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) coordinare il sistema impositivo con il rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e in particolare con i principi previsti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 e dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

   al comma 2, dopo le parole: profili finanziari inserire le seguenti: e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
1.75. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: diritto dell'Unione europea inserire le seguenti: e del diritto internazionale pattizio.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare garantendo, per quanto attiene al reddito d'impresa, la compatibilità della nuova disciplina con gli accordi sulla tassazione globale minima e sulla tassazione delle attività digitali.
1.14. Ungaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché del diritto dell'Unione europea, inserire le seguenti: nel rispetto dei principi generali del diritto tributario,.
1.61. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: diritto dell'Unione europea, inserire le seguenti: e nel rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali decentrati e dei princìpi del federalismo fiscale,.
1.15. Ungaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli da 2 a 8 inserire le seguenti: e del principio di equità orizzontale.
1.52. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: derivanti dall'impiego dei fattori di produzione con le seguenti: di lavoro.
1.55. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare con la riduzione progressiva della pressione tributariaPag. 94 e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE.
1.89. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) creare nuova liquidità per l'intero sistema economico attraverso l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso titoli riconducibili alla più ampia categoria dei certificati di compensazione fiscale;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la istituzione dei certificati di compensazione fiscale:

   a) istituzione di certificati di compensazione fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) definizione dell'importo dell'accantonamento da destinare alla concessione di certificati di compensazione fiscale, delle finalizzazioni, dei destinatari, delle quote, dei termini di durata del beneficio, nonché dell'importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

   c) previsione della non concorrenza dei certificati alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, della non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della loro utilizzabilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   d) assegnazione dei certificati in percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti e per quanto riguarda la loro circolazione, previsione che i destinatari dei certificati li impieghino esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche, che i certificati di compensazione fiscale siano al portatore e che nelle transazioni tra privati sia consentito il libero uso dei certificati come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata;

   e) definizione della forma e delle modalità di emissione prevedendo che i certificati di compensazione fiscale siano emessi in forma dematerializzata attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incorporati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo che ne consenta l'uso per compensazioni da qualsiasi applicazione digitale;

   f) adeguamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze al fine della gestione informatica e telematica dei certificati di compensazione fiscale dematerializzati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

   g) previsione che ai fini contabili i certificati di compensazione fiscale, all'atto Pag. 95dell'emissione, siano considerati crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e che siano rilevati, ai fini della contabilità di Stato, esclusivamente alla data di compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.
1.91. Cabras.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al fine di semplificare gli adempimenti fiscali, prevedere che questi possano essere ottemperati direttamente via web, abbandonando l'adozione di software di compilazione, di controllo e di invio da scaricare;.
1.29. Giacometto, Porchietto, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) razionalizzare e rafforzare gli strumenti di agevolazione fiscale per investimenti in ricerca e sviluppo;.
1.26. Baratto.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: semplificare il sistema tributario inserire le seguenti: attraverso l'interoperabilità delle banche dati della pubblica amministrazione e del sistema bancario.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare:

    1.1) superando il meccanismo rafforzato di contrasto alle indebite compensazioni e le misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute e delle compensazioni in appalti e subappalti di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

    1.2) prevedendo che i pagamenti tracciabili siano acquisiti direttamente dal sistema di dichiarazione dei redditi precompilata e nel cassetto fiscale al fine di dare seguito a rimborsi anticipati rispetto a quelli previsti in sede di dichiarazione dei redditi;

    1.3) adottando iniziative per rendere operativo un sistema automatico di liquidazione con periodicità mensile/trimestrale, da parte dell'Agenzia delle entrate, del credito di imposta spettante all'esercente sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate con mezzi elettronici;

    1.4) elaborando le più idonee soluzioni tecnologiche, anche utilizzando l'applicazione dei servizi pubblici – App IO, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, per integrare il codice di gioco lotteria con una o più carte di pagamento registrate all'interno dell'App IO;

   al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la digitalizzazione del sistema tributario per il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo.
1.47. Fragomeli, Topo, Buratti, Sani, Ciagà, Boccia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: agli adempimenti inserire le seguenti: dichiarativi e di versamento.
1.62. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: agli adempimenti inserire le seguenti: e alle scadenze fiscali.
1.30. Cattaneo, Martino, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in considerazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'obbligo di fatturazionePag. 96 elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
*1.31. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*1.58. Bignami, Zucconi, Osnato, Albano.
*1.22. Ungaro.
*1.5. Zanichelli.
*1.23. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo il divieto di richiesta di documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.
**1.32. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
**1.59. Bignami, Zucconi, Osnato, Albano.
**1.76. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
**1.88. Pastorino.
**1.24. Gagliardi.
**1.6. Zanichelli.
**1.50. Fragomeli, Topo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto del divieto di duplicazione dei dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria.
1.54. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'utilizzo efficiente dei dati della fatturazione elettronica.
1.53. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: accorpando, ove possibile, le scadenze fiscali in unico giorno del mese.
1.71. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) all'individuazione di elementi già direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria e dall'amministrazione finanziaria al fine di superare la duplicazione di informazioni compilative;.
1.72. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) all'introduzione di meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti che accedono a un regime di cooperazione rafforzata con l'amministrazione finanziaria, nel quale sia previsto il riconoscimento automatico di benefici addizionali in termini di riduzione dei termini di controllo e accertamento, nonché di riduzione o abbattimento delle sanzioni amministrative e penali;.
1.34. Porchietto, Cattaneo, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) all'introduzione di meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti che accedono a un regime di cooperazione rafforzata con l'amministrazione finanziaria, da cui derivi il riconoscimento automatico di benefici addizionali in termini di riduzione dei termini di controllo e accertamento nonché di riduzione o azzeramento delle sanzioni amministrative e penali;.
1.17. Ungaro.

Pag. 97

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) all'introduzione di meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti i quali accedono a un regime di cooperazione rafforzata con l'amministrazione finanziaria;.
1.49. Buratti, Fragomeli, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) al diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un massimo di 30 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi;.
1.33. Cattaneo, Porchietto, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) all'abolizione dell'obbligo informativo in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche di darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, nonché sui siti internet aziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;.
1.80. Ribolla, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: micro-tributi aggiungere le seguenti: , compresa l'imposta di bollo sui libri contabili e i libri sociali soggetti ad obbligo di vidimazione,.
*1.82. Trano.
*1.79. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza, tuttavia, determinare oneri più gravosi a carico dei contribuenti.
1.63. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al riordino e armonizzazione delle disposizioni fiscali contenute nei testi unici e in altre norme dello Stato in un unico Codice tributario;.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo le parole: elusioni fiscali aggiungere le seguenti: , rendendo più efficiente ed efficace il sistema di valutazione degli adempimenti fiscali in tal senso.
*1.12. Cancelleri.
*1.60. Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla previsione della sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non sia connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte, prevedendo che, a tal fine, le modalità della condotta, l'assenza di abitualità e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere;.
1.21. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) all'eliminazione dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il relativo gettito con trasferimenti alle province a carico del bilancio dello Stato;.
1.35. Giacometto.

Pag. 98

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) all'abolizione dei versamenti per l'acconto IVA corrisposto dai contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633;.
1.77. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) a una revisione del sistema sanzionatorio tributario improntata ad una più accentuata gradualità e proporzionalità.
*1.20. Ungaro.
*1.83. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) revisionare e semplificare le modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), improntandole a parametri di equità che corrispondano all'effettiva capacità reddituale della famiglia;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di equità familiare e a:

    1) considerare i redditi disponibili al netto delle detrazioni fiscali che su di essi operano;

    2) considerare i redditi dell'anno solare, ovvero, facendo riferimento al momento di inoltro dell'istanza;

    3) escludere, dal patrimonio immobiliare preso a riferimento, l'abitazione principale (prima casa);.
1.65. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) defiscalizzare i piani di incentivazione e i superminimi nelle retribuzioni del personale di start up e piccole e medie imprese innovative, al fine di incrementare le retribuzioni medie e richiamare talenti nel Paese;.
1.19. Mor, Ungaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.36. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera c), premettere le parole: rafforzare l'equità e.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) salvaguardare l'autonomia tributaria degli enti territoriali;.
1.45. Boccia, Fragomeli, Topo, Buratti, Ciagà, Sani.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la progressività inserire le seguenti: e l'equità.
1.37. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escludendo l'applicazione di modelli impositivi improntati alla progressività continua.
1.64. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e raggiungere obiettivi di equità orizzontale.
1.85. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) assicurare la compatibilità delle linee di riforma previste nella presente legge con i trattati internazionali, in particolarePag. 99 per quanto riguarda la tassazione del reddito di impresa, anche nella prospettiva degli accordi a livello OCSE sulla tassazione globale minima e sulla tassazione delle attività digitali;.
1.39. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) eliminare la duplicazione delle procedure compilative ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi dovuta per le misure agevolative introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria, quali crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, sospensione dei versamenti, oltre alla riduzione del cuneo fiscale;.
1.74. Ribolla, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) procedere a una revisione complessiva delle deduzioni, detrazioni e regimi speciali attualmente previsti sui prelievi di qualsiasi natura tenendo conto delle loro finalità, attualità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza;.
1.38. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) ispirare la progressività del sistema tributario a criteri di equità generazionale;.
1.27. Baratto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo l'efficienza e l'efficacia dell'azione impositiva e di riscossione attraverso l'anticipazione della comunicazione al contribuente della maturazione del debito entro i sei mesi precedenti, compatibilmente con le scadenze di riferimento.
1.40. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche individuando linee di intervento e di prevenzione che stimolino l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
1.4. Cancelleri.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rendendo a tal fine più efficiente ed efficace il sistema di valutazione degli adempimenti fiscali.
1.28. Baratto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinando quota parte del recupero di gettito derivante dalle attività di accertamento, controllo e verifiche, alla compensazione della riduzione delle imposte contenute nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
1.73. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con riferimento:

    1) alla chiusura del perimetro dell'obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati, e all'esclusione di possibili eccezioni all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

    2) alla piena utilizzazione, sin dalla fase dell'adempimento spontaneo, dei dati e delle informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale che affluiscono ai sistemi informativi dell'anagrafe tributaria;

Pag. 100

    3) alla prevenzione della reiterazione delle condotte evasive nel tempo e all'effettività dell'azione di riscossione in caso di inadempimento.
1.86. Pastorino.

  Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino il contrasto di interessi.
1.48. Buratti, Fragomeli, Topo, Sani, Ciagà, Boccia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con processi di semplificazione, riduzione d'imposta e delegiferazione.
1.81. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

    1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

    2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 7,5 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.
1.69. Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

    1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

    2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 10 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.
1.67. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

    1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

    2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 12 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.
1.68. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Pag. 101

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

    1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

    2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 15 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.
1.66. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti; dare adeguato rilievo, sul fronte delle sanzioni, alle forme di cooperazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria; con specifico riferimento ai crediti di imposta aventi natura agevolativa, individuare una risposta sanzionatoria congrua e proporzionale che riconduca a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.
*1.18. Ungaro.
*1.51. Topo, Sani, Buratti.
*1.42. Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) improntare ad una più accentuata gradualità e proporzionalità il sistema sanzionatorio tributario.
1.90. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) assicurare la tutela degli spazi di autonomia tributaria degli enti decentrati, coerentemente con la riforma del federalismo fiscale. In tale ambito, a prevedere che le disposizioni dei futuri decreti attuativi dovranno trovare applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
1.41. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) ristabilire un quadro equilibrato di distribuzione delle risorse fiscali, anche garantendo cittadini e imprese che, a causa delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 durante lo stato di emergenza, non siano state in grado di pagare i canoni di locazione degli immobili, nonché per altri casi di morosità incolpevole.
1.7. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle informazioni e comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, potenziando l'istituto dell'istanza di autotutela del contribuente e rispettando i principi di legalità, correttezza ed equità del prelievo fiscale.
1.2. D'Orso, Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) estendere il regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero Pag. 102hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.
1.56. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) garantire l'habeas data, consistente nel diritto del contribuente e del professionista da lui delegato di conoscere e controllare i dati riferibili alla sua persona in assoluta parità con le amministrazioni che li detengono.
1.43. Giacometto, Porchietto, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) predisporre adeguati meccanismi volti al contenimento della pressione fiscale ed alla sua graduale riduzione, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di contabilità pubblica.
1.25. Baratto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) introdurre in modo strutturale bonus e incentivi per stimolare l'uso degli strumenti di pagamento elettronici.
1.8. Corneli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riformare l'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria.
1.10. Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) procedere alla revisione dei regimi di esenzione.
1.87. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, un'interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.
1.78. Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 2, dopo le parole: corredati di relazione tecnica, inserire le seguenti: che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, l'impatto in termini di finanza locale, i profili di novità sul piano amministrativo e gestionale per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.
1.16. Mor, Ungaro.

  Al comma 2, dopo le parole: espressione dei pareri, inserire la seguente: vincolanti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1.70. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La relazione tecnica di cui al periodo precedente deve indicare, per ogni ipotesi di intervento, una analisi di impatto della regolamentazione con specifico riguardo all'impatto di gettito, agli effetti distributivi sui contribuenti e agli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.
1.9. Martinciglio.

Pag. 103

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le relazioni tecniche dovranno indicare, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza decentrata e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.
1.44. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 3, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
1.46. Topo, Fragomeli, Sani, Boccia, Ciagà, Buratti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
1.3. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale e incentivi alla domanda di cultura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale, estendendo le detrazioni fiscali delle spese mediche anche alle spese culturali, sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore.
1.02. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali per la cultura e l'incentivo alla domanda di cultura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti, per ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate.
1.03. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali per la cultura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti.
1.04. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali per il mecenatismo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in Pag. 104vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, all'intera filiera culturale.
1.05. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sui redditi aggiungere le seguenti: secondo il principio di cassa con esclusione del reddito d'impresa.
2.28. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere la parola: compiutamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) la possibilità di prevedere sistemi agevolativi di tassazione, anche di natura premiale, in favore dei soggetti percettori dei redditi di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, per determinate categorie di soggetti passivi dell'IRPEF di volta in volta individuate e secondo i principi indicati al presente articolo;

   dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) riordino e armonizzazione del meccanismo di liquidazione del tributo finalizzata al superamento dell'attuale sistema fondato su due acconti annuali per i soggetti percettori dei redditi di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
2.61. Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando, con riferimento ai regimi cedolari esistenti, il mantenimento della medesima imposta netta attraverso interventi perequativi nella determinazione della base imponibile.
*2.29. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*2.59. Osnato, Bignami, Albano, Foti.
*2.84. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*2.103. Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: medesima aliquota proporzionale di tassazione inserire le seguenti: , in ogni caso non inferiore alla prima aliquota dell'imposta sui redditi delle persone fisiche,.
2.47. Ciagà, Fragomeli, Sani, Buratti, Boccia, Topo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: ai redditi derivanti fino alla fine del numero, con le seguenti:, in misura ordinaria equivalente all'aliquota IRPEF del primo scaglione, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare;
2.3. Martinciglio.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), dopo le parole: mercato immobiliare, inserire le seguenti: e tenuto conto delle forme di imposizione patrimoniale che lo interessano,.
2.14. Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: mercato immobiliare, inserire le Pag. 105seguenti: e che tenga conto della durata di conservazione degli strumenti impiegati,.
2.1. Zanichelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque per un periodo limitato di tempo.
2.48. Fragomeli, Topo, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) l'azzeramento, per il primo anno, dell'aliquota proporzionale di tassazione sui redditi derivanti dall'impiego del capitale investito in start up, piccole e medie imprese innovative e in organismi di investimento collettivo del risparmio;.
2.25. Mor, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) con riferimento ai regimi cedolari esistenti, il mantenimento della medesima imposta netta attraverso interventi perequativi nella determinazione della base imponibile.
2.99. Maniero.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva, in ogni caso, l'applicazione naturale del regime forfettario ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.4. Martinciglio.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento alle fasce di reddito medie.
2.101. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

    2-bis) la possibilità di applicare, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle società professionali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché alle società tra avvocati costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, prevedendo altresì la possibilità di optare per il regime ordinario, nonché di trasformare le associazioni professionali, costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in società tra professionisti;

    2-ter) per il caso di trasformazione societaria ai sensi del numero 2-bis, la previsione di un regime giuridico differenziato, a seconda dell'esercizio o meno dell'opzione per il regime ordinario. A tal fine, la transizione verso il nuovo modello societario non deve comportare aggravi o oneri a carico dell'ente, anche prevedendo la possibilità per le società tra professionisti di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione o di esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con aliquota inferiore alla prima aliquota IRPEF.
2.21. Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) il mantenimento del regime di tassazione forfettaria per le imprese individuali e i lavoratori autonomi che non conseguano, qualora associati e/o aggregati, Pag. 106ricavi di ammontare superiore a 150.000 euro.
2.89. Lucaselli, Varchi, Maschio, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) la determinazione di un importo minimo esente fino all'occorrenza del quale, a prescindere dalla fonte di reddito, l'imposta non è dovuta.
2.16. Ungaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) revisione dell'IRPEF attraverso l'introduzione di un'aliquota unica per tutti i contribuenti.
2.65. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: garantire che sia rispettato il principio di progressività e a.
2.30. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: principio di progressività aggiungere le seguenti: , nonché, nel rispetto del principio di eguaglianza, assicurare che non vi sia sperequazione tra i benefici fiscali dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi e, comunque, non a svantaggio di questi ultimi,

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) revisione dell'attuale regime forfettario che preveda:

    1) l'eliminazione delle criticità derivanti dall'attuale assetto, che inibisce la crescita dimensionale delle piccole imprese e degli studi associati;

    2) l'estensione del regime forfettario alle forme aggregate, ampliando i benefici fiscali nel caso di partecipazione di giovani e donne;

    3) la possibilità di estendere ai soggetti forfettari la deducibilità ai fini fiscali anche degli oneri da riscatto e ricongiunzione previdenziale.
2.60. Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: principio di progressività, inserire le seguenti: , considerato nel suo complesso e avuto riguardo a tutte le componenti di spesa finalizzate al finanziamento di istituti, strumenti e benefici che concorrono a determinare l'aumento del reddito disponibile,.
2.13. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: principio di progressività inserire le seguenti: , favorendo i redditi bassi e medi,.
2.49. Fragomeli, Boccia, Sani, Topo, Buratti, Ciagà.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e ai secondi percettori di reddito.

  Conseguentemente, alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) l'introduzione di agevolazioni a favore dei secondi percettori di reddito medio e basso che entrano nel mercato del lavoro e appartenenti a un nucleo familiare con il valore dell'indicatore della Situazione economica equivalente – ISEE non superiore a una determinata soglia, destinando l'attuale detrazione per coniuge a carico a favore del secondo percettore in famiglia per i primi 3 anni di attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato. Prevedere la possibilità per le famiglie che hanno diritto al reddito di cittadinanza, qualora il secondo percettore in famiglia entri nel mercato del lavoro, con contratto a tempo indeterminato, di continuarePag. 107 a beneficiare, per un periodo definito di tempo, di una quota del reddito di cittadinanza, corrispondente, entro determinati limiti, alla spesa documentata relativa alle attività di cura ed educazione dei figli minorenni.
2.51. Fragomeli, Ciagà, Sani, Boccia, Buratti, Topo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e ai secondi percettori di reddito con le seguenti: , ai secondi percettori di reddito e al reinserimento dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro in forza di licenziamenti collettivi.
2.31. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo specifiche riduzioni, per i primi cinque anni, delle aliquote applicate nel caso di nuova assunzione.
2.81. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo specifiche riduzioni delle aliquote per i primi cinque anni in caso di inizio di nuova attività.
2.80. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) introdurre meccanismi di perequazione nella tassazione dei redditi familiari, attraverso splitting legali, quozienti familiari, o una differenziazione della personal allowance legata a status e condizioni dei membri della famiglia, anche con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b) sostituire il numero 2 con il seguente:

    2) revisionare aliquote, scaglioni, deduzioni, detrazioni e benefici allo scopo di eliminare le distorsioni attualmente presenti nel disegno della progressività dell'IRPEF, in particolare ridurre le aliquote marginali elevatissime o negative, le aliquote medie decrescenti in determinati intervalli e l'eccessiva progressività sui redditi meno elevati;

   sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) eliminazione delle ambiguità insite nelle detrazioni concesse a fronte della produzione di determinati redditi di categoria, lavoro e pensione, a favore del riconoscimento delle spese di produzione e introdurre contestualmente una vera e propria fascia esente universale, indipendente dal tipo di reddito posseduto, realizzando così la tutela costituzionale del «minimo vitale»;

   c-bis) incremento dell'importo della fascia esente o minimo vitale (personal allowance), oggi sancita in via indiretta solo ai titolari di alcuni redditi, avvicinandola a quella in media prevista da altri Paesi occidentali;

   c-ter) previsione di minimi esenti anche all'interno dei microcosmi reddituali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;

   c-quater) riavvicinamento del concetto di reddito fiscale al reddito in senso economico, circoscrivendo le ipotesi di esenzione o agevolazione, con tassazione in linea tendenziale del reddito effettivo al netto dei costi e delle spese di produzione;

   c-quinquies) riduzione, laddove possibile, e comunque ripensamento dei regimi di tassazione cedolare e sostitutiva, attraverso meccanismi di esenzione alla base e richiesta di disapplicazione della ritenuta, con possibilità di optare per la tassazione in dichiarazione se più favorevole; eventuale introduzione di elementi di differenziazionePag. 108 dell'aliquota del prelievo a seconda dell'ammontare dei restanti redditi dell'individuo;

   dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) introduzione di meccanismi di adeguamento automatico al tasso di inflazione per scaglioni di imponibile, deduzioni e detrazioni, al fine di evitare il cosiddetto fiscal drag o progressività a freddo, ovvero l'inasprimento del prelievo – dovuto alla progressività delle aliquote – a fronte di incrementi di reddito puramente nominali;

   d-ter) superamento dell'attuale regime di segregazione delle perdite realizzate nell'ambito dei redditi di categoria, a favore di una compensazione orizzontale senza limiti, eventualmente surrogata dalla trasformazione di perdite realizzate all'interno di regimi cedolari in crediti di imposta, calcolati alla stessa aliquota, utilizzabili a scomputo.
2.102. Trano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) ridurre, eliminare o riformare i regimi fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in conseguenza delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, comunque garantendo la tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;.
2.88. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , introducendo un correttivo che adegui la tassazione in relazione alla composizione del nucleo familiare.
2.87. Ferro, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) creare un'area di non imponibilità IRPEF che consideri la composizione del nucleo familiare e il costo di accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione.
2.105. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo una no tax area per i redditi sino a 10.000 euro e un'aliquota massima del 40 per cento per i redditi superiori a 150.000 euro.
2.85. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) ridurre il carico fiscale sul fattore lavoro, anche dando attuazione all'aggiornamento degli importi delle voci che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, previsto dall'articolo 51, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.34. Porchietto, Giacometto, Martino, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che per i giovani fino al venticinquesimo anno d'età, all'attivazione del primo contratto di lavoro subordinato o all'avvio dell'attività professionale o di lavoro autonomo, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito, Pag. 109l'imposta non sia dovuta per i primi tre anni.
2.22. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, l'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito.
2.23. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) integrare il ridisegno della progressività con i principali strumenti monetari dal lato della spesa, quali quelli per il contrasto della povertà (Reddito di cittadinanza) e quelli di sostegno ai carichi familiari (Assegno unico e universale).
2.33. Porchietto, Giacometto, Martino, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) salvaguardare l'integrità del reddito complessivo coniugale, rimuovendo le disparità insorgenti, dovute alle aliquote progressive, quando percettore dei redditi è uno solo dei coniugi.
2.32. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere la deducibilità dal reddito IRPEF del costo per le procedure giudiziarie nelle quali si agisca a tutela di diritti fondamentali della persona o della famiglia.
2.91. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere la detassazione del cinquanta per cento dei redditi ulteriori prodotti dai contribuenti rispetto a quelli dichiarati nell'anno precedente.
2.64. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) rafforzamento del regime agevolato forfettario allo scopo di contrastare l'evasione fiscale e incentivare la crescita dimensionale delle imprese, attraverso l'introduzione di un regime agevolato intermedio opzionabile al superamento della soglia di riferimento attualmente prevista per il regime forfettario vigente e nei limiti di un ulteriore valore-soglia da fissare coerentemente con la lettera a), prevedendo che all'esercizio dell'opzione consegua il mantenimento di detto regime intermedio per almeno tre periodi di imposta, nonché un meccanismo di rimodulazione, in aumento, della aliquota applicata al reddito eccedente all'attuale valore soglia, al fine di accompagnare il contribuente verso l'applicazione del regime ordinario.
2.20. Ungaro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della loro finalità aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alla tutela del bene casa,.
*2.9. Zanichelli, Martinciglio.
*2.26. Gagliardi.
*2.35. Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto.
*2.58. Osnato, Albano, Bignami, Ciaburro, Caretta.
*2.83. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Pag. 110

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo che il medesimo riordino non comporti un aumento della pressione fiscale.
2.86. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incaricando, a tal fine, un apposito organismo tecnico.
2.63. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e destinazione dell'eventuale maggior gettito alla riduzione dell'IRPEF.
2.94. Angiola.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.
2.50. Fragomeli, Boccia, Sani, Topo, Buratti, Ciagà.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche inserire le seguenti: , con trasformazione in pochi e specifici casi in elargizioni dirette.
2.93. Angiola.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituendo un sistema di erogazione diretta dei benefici, fruibile in via opzionale da parte dei contribuenti, a fronte di spese effettivamente sostenute attraverso strumenti di pagamento elettronici, anche al fine di incentivarne l'utilizzo e semplificare gli adempimenti di natura dichiarativa.
2.2. Martinciglio, Corneli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , concedendo altresì, in via sperimentale, ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili e di semplificare gli adempimenti di natura dichiarativa, la possibilità di optare, in alternativa alle deduzioni dalla base imponibile e alle detrazioni dall'imposta lorda, per il rimborso diretto in denaro, nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute tramite strumenti di pagamento esclusivamente tracciabili.
2.11. Martinciglio.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche introducendo un sistema di rimborso diretto del beneficio previsto, fruibile in via opzionale da parte del contribuente, a fronte di spese effettivamente sostenute mediante strumenti di pagamento tracciabili.
*2.17. Ungaro.
*2.107. Martinciglio.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la contestuale introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, con l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 15.000 euro annui, per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.
2.73. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e una contestuale modulazione della quota esente, ovvero di un minimo necessario esente da imposta in funzione dei bisogni del nucleo, della sua Pag. 111numerosità e dell'eventuale presenza di soggetti deboli al suo interno.
2.71. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la contestuale previsione di una fascia esente universale, indipendente dal tipo di reddito posseduto, realizzando così la tutela costituzionale del minimo esente.
2.72. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
*2.7. Zanichelli.
*2.36. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*2.52. Sani, Fragomeli, Buratti.
*2.56. Bignami, Osnato, Albano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvaguardando le detrazioni di rilievo sociale, come quelle per le spese sanitarie e interessi passivi sui mutui.
2.100. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine aumentando le detrazioni per l'assistenza personale per i non autosufficienti, specie se effettuate mediante imprese specializzate del settore e con la previsione di idonee forme di rimborso per soggetti incapienti.
2.92. Carnevali.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) innalzamento fino a 10.000 euro della soglia di deducibilità della previdenza complementare, anche prevedendo la possibilità di creare una dote previdenziale familiare fiscalmente avvantaggiata, tramite la quale i familiari possono dedurre i versamenti sul fondo previdenziale del proprio congiunto, fino al compimento dei 25 anni di età.
2.38. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Cattaneo, Giacomoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) favore e semplificazione dell'accesso alla previdenza complementare, superando il criterio del pro-rata, mediante estensione della tassazione prevista dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'intera prestazione indipendentemente dal periodo di maturazione del montante, procedendo a una riduzione del prelievo fiscale sostitutivo sui rendimenti degli investimenti nei fondi pensione e incentivando il risparmio previdenziale rispetto all'investimento finanziario puro, anche con l'obiettivo di favorire l'afflusso di investimenti verso l'economia nazionale.
2.40. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) adozione di misure volte a favorire il riscatto della laurea, limitatamente ai soggetti ai quali si applica il regime contributivo, prevedendo che esso sia gratuito per i neo laureati, con attribuzionePag. 112 di contributi figurativi, e con oneri crescenti in base all'età anagrafica.
2.39. Giacometto, Porchietto, Martino, Cattaneo, Giacomoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) allargamento della no tax area – NTA per i redditi corrispondenti al reddito di sussistenza per tutti i contribuenti.
2.96. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, prevedendo l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 12.000 euro annui per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.
2.70. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, prevedendo l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 10.000 euro annui per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.
2.69. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) intervenire sulla no tax area al fine di eliminare ogni differenziazione per categoria lavorativa e prevedere un ulteriore ampliamento per i giovani sotto i 35 anni.
2.95. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) in via transitoria, fino all'allineamento del tasso medio di disoccupazione giovanile nazionale italiano a quello rilevato nei Paesi dell'Unione europea, previsione di una detassazione totale per i redditi dei giovani fino ai 25 anni e un dimezzamento della tassazione per i redditi per i giovani fino ai 29 anni ove il reddito complessivo non sia superiore a 30.000 euro.
2.97. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rivalutazione al valore medio dell'indice dei prezzi al consumo degli importi che ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
2.18. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione di un regime fiscale più favorevole per i redditi da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, da persone residenti nel territorio dello Stato.
2.82. Di Muro, Snider, Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Pag. 113Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introduzione di una deduzione di imposta sulla prima auto familiare, che comprenda il bollo e le spese di riparazione e revisione.
2.37. Giacometto, Squeri, Porchietto, Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) riordino della disciplina del reddito di lavoro autonomo finalizzata a favorire la crescita dimensionale delle attività attraverso la razionalizzazione e il coordinamento dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a beni mobili e immobili, nonché attraverso la salvaguardia della parità di trattamento tra spese sostenute su beni di proprietà e di terzi, la semplificazione del regime impositivo dei rimborsi spese analitici e il superamento della rilevanza ai fini reddituali del rimborso e delle spese sostenute sottostanti.
2.41. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) riconoscimento di compensi, anche sotto forma di crediti d'imposta, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi nella gestione documentale obbligatoria, finalizzata alla determinazione e al versamento delle imposte, oltre che nella obbligatoria attività di sostituto d'imposta, al fine di attenuare gli enormi costi insorgenti da tali attività.
2.42. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) armonizzazione, fermo l'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta, dei regimi di tassazione del risparmio per:

    1) unificare la categoria dei redditi da capitale con i redditi diversi;

    2) uniformare il criterio di tassazione prevedendo quale unico momento di applicazione dell'imposta il momento della effettiva realizzazione, anche per la disciplina fiscale della previdenza complementare.
2.15. Ungaro.

  Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: e dell'equità di trattamento delle fattispecie rientranti nei corrispondenti ambiti, garantendo, ulteriormente, una stabilità delle disposizioni sul tema.
*2.12. Cancelleri.
*2.62. Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: , revisione della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi mediante la creazione di una unica categoria di redditi di natura finanziaria, previsione di criteri di tassazione omogenei basati sul principio di cassa e di compensazione e coordinamento della disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2.43. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riconoscimento in favore dei lavoratori subordinati e autonomi e dei professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, a titolo d'imposta negativa, di un importo commisurato alla differenzaPag. 114 positiva fra l'importo di 7.560 euro annui e la somma dei redditi conseguiti nel periodo d'imposta, diminuito degli altri trattamenti assistenziali goduti e non inclusi nella citata somma dei redditi.
2.24. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) verifica della disciplina dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, al fine di constatare i risultati effettivi determinati dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto all'evasione fiscale.
2.5. Troiano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riconoscimento di incentivi di natura fiscale utili a convogliare il risparmio privato nella patrimonializzazione delle imprese.
2.44. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) revisione della disciplina sanzionatoria amministrativa relativa ai casi di omessa presentazione della dichiarazione, tenendo conto che l'eventuale sanzione applicata sia adeguata al caso di violazione di un mero obbligo formale, purché siano stati effettuati i versamenti d'imposta.
2.78. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) revisione della disciplina sanzionatoria, tesa ad annullare le sanzioni relative alle violazioni formali, ovvero irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non hanno rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP e delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
2.79. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) superamento di qualsiasi forma di tassazione sulla successione e donazione, prevedendo eventualmente in alternativa un innalzamento del valore imponibile esente per gli eredi in linea diretta o il coniuge.
2.45. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riformulazione dell'attuale sistema di imposizione dei trasferimenti di beni e diritti per causa di morte nonché delle donazioni e altri atti di trasferimento a titolo gratuito a fini di equità sociale che preveda:

    1) innalzamento e differenziazione delle aliquote in misura variabile a seconda del valore complessivo netto dei beni per i parenti oltre il quarto grado, gli affini in linea collaterale oltre il terzo grado nonché gli estranei;

    2) destinazione delle risorse derivanti dal differenziale tra le aliquote più elevate introdotte e l'aliquota previgente, mediante apposita indicazione, a enti del Terzo settore o ad altri enti che perseguano finalità di interesse generale ovvero, in caso di mancata indicazione, a un fondo gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.98. Magi.

Pag. 115

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) modificare i termini e le modalità di versamento delle imposte da parte dei lavoratori autonomi e introdurre meccanismi di rateizzazione degli acconti e del saldo IRPEF.
2.90. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo l'abolizione della ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo.
2.67. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo una riduzione della ritenuta d'acconto al 5 per cento sui compensi di lavoro autonomo.
*2.19. Ungaro.
*2.66. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo una riduzione della ritenuta d'acconto al 10 per cento sui compensi di lavoro autonomo.
2.68. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) introduzione di meccanismi di rateizzazione mensile dei versamenti ai fini IRPEF, che prevedano per il versamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
*2.6. Zanichelli.
*2.27. Gagliardi.
*2.55. Bignami, Zucconi, Osnato, Albano.

Pag. 116

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) istituzione di un sistema opzionale di rateizzazione dei versamenti a saldo ed acconto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, a beneficio di tutte le persone fisiche esercenti attività di arte, impresa e lavoro autonomo e della generalità dei contribuenti assoggettati all'IRES affinché possano provvedere, senza aggravio di interessi, al versamento del saldo e del primo acconto in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso anno e al versamento del secondo acconto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno seguente o in sei rate mensili di pari importo da gennaio a giugno dell'anno seguente.
2.106. Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione, per i contribuenti che presentano ricavi o compensi di limitato importo, di un regime che comporti il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in ragione del settore economico e del tipo di attività svolta e con eventuale premialità per le nuove attività produttive.
*2.8. Zanichelli.
*2.46. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*2.53. Ciagà, Fragomeli, Boccia.
*2.57. Bignami, Osnato, Albano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) verifica del regime agevolato per i lavoratori autonomi, al fine di sostenere l'attività dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, incrementando il limite massimo vigente dei ricavi percepiti ovvero dei compensi conseguiti, nonché l'ammontare delle spese sostenute per lavoro accessorio dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori fino a un massimo di euro 50.000 ivi esclusi i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superiori a un importo di euro 30.000.
2.104. Troiano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) conferma del regime semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non superiori a 65.000 euro annui con l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento e per le start up del 5 per cento per i primi 5 anni di inizio attività, nonché introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20 per cento, applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro e con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta di transitare dal regime forfettario a quello ordinario nei due periodi di imposta successivi laddove sia superata predetta soglia.
2.76. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) conferma del regime semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non superiori a 65.000 euro l'anno con l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento e per le start up del 5 per cento per i primi 5 anni di inizio attività, nonché introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20 per cento, applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro e con scelta irrevocabilePag. 117 da parte del soggetto passivo di imposta di transitare dal regime forfettario a quello ordinario laddove sia superata predetta soglia.
2.77. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) a beneficio dei contribuenti che, avvalendosi del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, superino nell'anno di imposta il plafond annuale massimo di ricavi di cui alla lettera a), del citato comma 54, di un ammontare non superiore a euro 35.000, previsione della facoltà di optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, a condizione che dichiarino, nelle suddette annualità, un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento, e assolvano l'imposta sostitutiva di cui ai citati commi 64 e 65, in misura maggiorata. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il superamento, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione cui al periodo precedente non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2.10. Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione in favore del contribuente in regime forfettario che consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all'attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore a un tetto opportunamente individuato, di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi.
2.74. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione in favore del contribuente in regime forfettario che consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all'attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore a un tetto opportunamente individuato, di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione del regime forfettario.
2.75. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dell'IRES con le seguenti: della tassazione del reddito d'impresa.
*3.5. Zanichelli.
*3.20. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*3.36. Buratti, Sani, Fragomeli.
*3.38. Bignami, Osnato, Albano.
*3.59. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'IRES aggiungere le seguenti: e della tassazione del reddito d'impresa.
3.15. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine di avvicinare i criteri di redazione dei bilanci a fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici, affinchéPag. 118 si riduca la complessità degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e si favorisca la stabilità delle regole;.
3.73. Trano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti.
3.21. Porchietto, Giacometto, Martino.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: anche aggiungere le seguenti: prevedendo la completa deducibilità degli interessi passivi inerenti all'attività di impresa nonché.
3.54. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nel quadro di un progressivo allineamento all'aliquota media applicata nell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità che non comportino incrementi dell'aliquota IRES.
3.22. Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Giacometto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti aggiungere le seguenti: , nonché attraverso una revisione della disciplina delle perdite fiscali;

    2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: principali Paesi europei aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione ai limiti di deducibilità degli interessi passivi.
3.24. Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospensione e/o riduzione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, quindi mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ovvero imputare l'ammortamento nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio differire le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario.
3.53. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: contestualmente, rivedere, valutando l'opportunità di superarla, la disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica, ormai desueta e lontana dalla realtà delle imprese.
3.42. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle perdite su crediti, nonché della valutazione delle rimanenze di magazzino e delle merci soggette a scadenza.
3.25. Squeri, Porchietto, Martino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché attraverso una revisione della disciplina delle perdite fiscali.
3.10. Ungaro.

Pag. 119

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili.
3.37. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli interessi passivi.
*3.7. Martinciglio.
*3.18. Gagliardi.
*3.23. Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto.
*3.35. Buratti, Fragomeli, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.
*3.40. Osnato, Albano, Bignami.
*3.61. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) riordino normativo e unificazione del sistema dei crediti d'imposta, condizionando i benefici fiscali a utilizzi che consentano il raggiungimento di obiettivi di policy, quali l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, la riduzione dell'impronta di carbonio, il risparmio energetico, la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, la digitalizzazione, l'efficientamento della produzione, la sostituzione della plastica con materiali biodegradabili e la chiusura del ciclo vita del prodotto.
3.65. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.
3.43. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) diminuzione delle percentuali applicabili per le società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.
3.44. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) razionalizzazione e riordino dei benefici fiscali vigenti, anche attraverso una rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e l'introduzione di meccanismi di incentivazione fiscale basati su rating di sostenibilità.
3.9. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) introduzione di meccanismi di imposizione tributaria su base concertata delle imposte sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo per contribuenti con redditi non superiori a 100.000 euro.
3.19. Baratto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per determinare il reddito imponibile aggiungere le seguenti: prevedendo che per le imprese familiari, le perdite possano imputarsi a diminuzione degli altri redditi familiari.
3.26. Porchietto, Squeri, Martino.

Pag. 120

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei con le seguenti: tenendo conto della necessità di contrastare i fenomeni di concorrenza fiscale di altri Paesi e di preservare la competitività del sistema economico.
3.27. Porchietto, Giacometto, Martino, Squeri.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione ai limiti di deducibilità degli interessi passivi.
3.12. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) reintroduzione del regime opzionale IRI – Imposta sul reddito di impresa che comporta per le imprese individuali, e le società di persone in contabilità ordinaria la possibilità di optare per l'applicazione di un'aliquota proporzionale a condizione che l'utile prodotto sia reinvestito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in IRPEF.
3.52. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) revisione dei modelli dichiarativi a carico delle imprese e dei contribuenti, valutando il superamento della presentazione della dichiarazione da parte dei sostituti di imposta e della contestuale trasmissione telematica dei dati fiscali relativi alle ritenute, ai versamenti e alle eventuali compensazioni operate nell'anno, nonché del riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.
3.49. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) abolizione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3.48. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) revisione del regime di contabilità per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che non applicano i princìpi contabili internazionali, con l'opzione in deroga ai principi contabili nazionali di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati e costi pagati
3.64. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) revisione dei meccanismi anti-frode, valutando l'abolizione dello split payment e del reverse charge, che sottopongono le imprese a ingenti oneri amministrativi dovuti alla continua incertezza del loro perimetro oggettivo di applicazione e Pag. 121agli effetti delle sanzioni erogate in caso di errata applicazione.
3.45. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) abolizione del meccanismo dello split payment applicato ai rapporti di vendita e acquisto tra aziende o professionisti e la pubblica amministrazione.
3.46. Zennaro, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) abolizione del meccanismo dell'inversione contabile IVA attraverso il quale l'obbligazione tributaria corrispondente al versamento dell'IVA è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o prestatore.
3.47. Gerardi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introduzione del carry back in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi, ma anche dall'esercizio precedente;.
3.74. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione della possibilità di computare integralmente le perdite di impresa in diminuzione, fino a concorrenza dagli altri redditi nei periodi d'imposta successivi, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le perdite sono state realizzate.
3.55. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione della possibilità di carry back delle perdite nell'IRES del precedente periodo;.
3.67. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione dell'eliminazione dei limiti quantitativi al riporto a nuovo delle perdite;.
3.66. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) abolizione del meccanismo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
3.50. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) modifica della disciplina degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto della normativa euro-unitaria vigente;.
3.68. Angiola.

Pag. 122

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione della piena deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e contestuale aumento della percentuale ammessa in detrazione dell'IVA al 100 per cento.
3.57. Bitonci, Ribolla, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) razionalizzazione e, ove superati per la compliance fiscale, eliminazione degli indicatori statistici che hanno l'obiettivo di auto-certificare il livello di affidabilità dal punto di vista fiscale dei lavoratori autonomi.
3.56. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) revisione della disciplina dell'imposta di bollo sugli estratti conto dei rapporti regolati in conto corrente o conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.
3.51. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introduzione di meccanismi volti a incentivare la distribuzione degli utili d'impresa ai lavoratori con redditi imponibili annui inferiori a 50.000 euro annui.
3.14. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) estensione della platea dei contribuenti che possono accedere al regime di «adempimento cooperativo»;.
3.71. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione di forme di detassazione per gli utili reinvestiti nell'attività di impresa.
3.16. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) aumento dell'Aiuto alla crescita economica – ACE, applicando un nozionale del 50 per cento;.
3.70. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) abrogazione della disciplina relativa alle società non operative;.
3.69. Angiola.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tassazione delle imprese, aggiungere le seguenti: prevedendo l'introduzione e l'estensione dell'applicabilità dell'imposta sul reddito d'impresa da definire sulla base dell'articolo 1, comma 547, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,.
3.11. Ungaro.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sistemi di tassazione delle imprese, aggiungere le seguenti: tenendo in considerazione anche il prelievo fiscale sui soci.
3.8. Ungaro.

Pag. 123

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo anche la netta e trasparente demarcazione dei rapporti economico finanziari che intercorrono tra l'impresa e la posizione personale di coloro che ne hanno la gestione.
3.72. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) individuazione di misure di riduzione del carico fiscale volte a stimolare la creazione di startup e piccole e medie imprese innovative e la loro crescita attraverso la previsione di misure agevolative volte a ridurre la pressione fiscale su persone fisiche e giuridiche che investano in esse, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, oltre che attraverso la semplificazione e l'armonizzazione delle misure già previste;

   d-ter) priorità alle misure di riduzione del carico fiscale che possano incentivare investimenti nell'economia reale;

   d-quater) stimolo alla crescita delle imprese culturali di ogni settore attraverso il rafforzamento degli incentivi fiscali, al fine di favorire l'aumento degli investimenti privati a sostegno della cultura;

   d-quinquies) individuazione di misure che incentivino la crescita dimensionale delle imprese, in particolare dei settori maggiormente esposti alla competizione internazionale, attraverso il rafforzamento del capitale o favorendo attività di fusioni e acquisizioni;

   d-sexies) riforma della disciplina delle perdite fiscali prevedendo l'introduzione di istituti che consentano il ricalcolo dell'imposta degli esercizi precedenti sulla base delle perdite registrate nell'esercizio in corso;

   d-septies) revisione degli attuali limiti di deducibilità degli interessi passivi e previsione della loro piena deducibilità per le società non facenti parte di gruppi;

   d-octies) stimolo alla crescita delle imprese innovative attraverso il rafforzamento del regime agevolato vigente.
3.13. Mor, Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) ai fini del rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile, previsione che per la valutazione delle rimanenze di magazzino, che includano materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci, comprensivi di impianti e/o materiali per l'impiantistica o per l'edilizia di valore superiore ai 300.000 euro, il collegio sindacale si avvalga di perizia asseverata da professionista abilitato ingegnere o perito industriale, iscritto nel relativo ordine professionale;.
3.17. Gagliardi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) revisione della disciplina in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie, stabilendo che, relativamente alla sottoscrizione con firma digitale e al deposito dei documenti informatici, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto.
3.4. Troiano.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riconoscimento di incentivi all'adozione di ogni misura utile in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, nonché in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendalePag. 124 e dal settore economico in cui operano, disposti a favore sia delle lavoratrici e dei lavoratori che dei datori di lavoro.
3.1. Martinciglio, Invidia.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) garanzia della certezza del diritto in capo al contribuente, mediante l'adozione di provvedimenti normativi, anche di natura regolamentare, finalizzati a chiarire le fattispecie concrete che configurano il presupposto fattuale delle singole disposizioni agevolative, tenendo altresì in considerazione le specificità dei singoli settori economici e merceologici rispetto ai quali le singole disposizioni trovano applicazione.
*3.31. Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto, Cattaneo.
*3.63. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riconoscimento di incentivi a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che adottano ogni misura utile, nell'ambito dei propri cicli produttivi, alla progressiva decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nette di CO2, in coerenza con l'European Green Deal.
3.2. Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) garanzia della certezza del diritto in capo al contribuente, mediante l'introduzione di meccanismi di compliance tecnica nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali che tengano in considerazione la multidisciplinarietà tematica connessa a taluni meccanismi agevolativi vigenti o di futura introduzione.
*3.30. Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto, Cattaneo.
*3.62. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi del carattere di strumentalità agli immobili ad uso abitativo per i soggetti titolari di reddito di impresa che detengono i predetti immobili ad uso abitativo e che svolgano come attività prevalente la locazione degli stessi.
**3.29. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Porchietto, Giacometto.
**3.41. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) revisione delle spese e dei componenti negativi non totalmente deducibili dal reddito d'impresa e dei relativi limiti, al fine di tener conto di più moderne e diffuse modalità di gestione ed organizzazione aziendale.
*3.6. Zanichelli.
*3.28. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*3.39. Bignami, Osnato, Albano.
*3.60. Ribolla, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) razionalizzazione e riordino delle attuali tax expenditures riguardanti le imprese, in tale ambito introducendo incentivi o agevolazioni fiscali in favore delle Pag. 125imprese basati sul rating di sostenibilità ESG.
3.32. Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) revisione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, che negli anni ha prodotto un gettito modesto riducendo al contempo la liquidità dei mercati finanziari.
3.58. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Governo, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo, anche nelle diverse forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale di minori dimensioni e non soggette alla nomina degli organi di controllo, individua una figura di un professionista scelta tra quelli iscritti nel registro dei revisori legali per l'apposizione del visto di conformità, ovvero di professori universitari ordinari delle materie delle aree 12 e 13A e 13B, per i quali è automaticamente data la autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 e articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3.33. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), in materia di tassazione proporzionale dei redditi di capitale nel settore immobiliare, il Governo provvede alla stabilizzazione dell'istituto della «cedolare secca» per le locazioni degli immobili strumentali all'attività di impresa.
3.34. Cattaneo, Martino, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina dell'imposta di bollo)

  1. L'articolo 27-ter della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

   «27-ter. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.».
3.01. Ferrari, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: razionalizzazione inserire le seguenti: e la semplificazione degli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: tassazione indiretta, aggiungere le seguenti: in particolare sulla produzione e sul consumo dei prodotti che utilizzano materie prime secondarie, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia circolare,;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse che si renderanno disponibili dalla progressiva Pag. 126abolizione dei Sussidi ambientalmente dannosi – SAD.
4.33. Ciagà, Fragomeli, Buratti, Boccia, Sani, Topo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della struttura dell'IVA aggiungere le seguenti: che non implichi anche un successivo aumento dell'attuale regime.
4.44. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: ai criteri di applicazione dei meccanismi di deroga alle ordinarie modalità di assolvimento dell'imposta e.
4.28. Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai livelli delle aliquote, aggiungere le seguenti: , anche adottando una aliquota unica sulle transazioni intermedie.
4.57. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse aliquote, aggiungere le seguenti: evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo.

  Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: tassazione indiretta, aggiungere le seguenti: evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo.
*4.41. Osnato, Bignami, Albano.
*4.22. Squeri, Martino, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tra le diverse aliquote, aggiungere le seguenti: senza comportare un successivo aumento dell'attuale regime,
4.43. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: allo scopo di, aggiungere le seguenti: ridurre il sistema a una aliquota ordinaria e una ridotta,
4.11. Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: allo scopo di semplificare, aggiungere le seguenti: senza prevedere un successivo aumento dell'attuale regime,
4.45. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'applicazione dell'imposta, aggiungere le seguenti: senza aumento dell'attuale regime,
4.46. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'erosione e l'evasione fiscali inserire le seguenti: anche mediante il rafforzamento degli strumenti di fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e della precompilata IVA,.
4.12. Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sistema impositivo aggiungere le seguenti: escludendo una rimodulazione al rialzo dell'attuale regime.
4.47. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: armonizzata dell'imposta aggiungere le seguenti:Pag. 127 , al contempo contenendo ogni aumento del prelievo.
4.21. Baratto.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche perseguendo le false prestazioni occasionali, attraverso la previsione che l'esercizio dell'attività professionale per gli iscritti ai rispettivi albi sia subordinata all'apertura della partita IVA.
4.40. Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) previsione che i meccanismi di anticipazione e di inversione contabile nella liquidazione dell'IVA siano utilizzabili esclusivamente per contrastare fenomeni di evasione in settori caratterizzati dal fenomeno delle imprese «apri e chiudi» e nel commercio on line, con particolare riferimento, in tale settore, all'IVA dovuta dalle imprese operanti residenti fuori dal territorio nazionale;.
4.23. Porchietto, Squeri, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) revisione dell'impianto sanzionatorio in un'ottica di rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità del tributo, con particolare riguardo alla necessità di evitare una duplicazione del recupero impositivo in presenza di violazioni inidonee ad arrecare un reale pregiudizio agli interessi erariali;.
4.53. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) introduzione di un regime agevolato per le società aderenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;.
4.52. Caiata, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) ridefinizione del regime IVA per gli enti del terzo settore, in base alle peculiarità soggettive, alle dimensioni, alle attività e alla tipologia di entrate, per le quali va previsto un regime uniforme per prestazioni simili.
4.34. Lepri, Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) eliminazione dei meccanismi di liquidazione dell'IVA che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell'imposta.
*4.6. Zanichelli, Martinciglio.
*4.29. Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto.
*4.36. Osnato, Albano, Bignami.
*4.49. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*4.19. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) razionalizzazione delle aliquote finalizzata a favorire la natalità, la famiglia e l'equità intergenerazionale, nonché il superamento delle diseguaglianze di genere.
4.17. Librandi, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) revisione delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal, con l'obbiettivoPag. 128 di potenziare gli incentivi per gli interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione, per poi giungere alla definitiva abolizione, degli incentivi dei sussidi dannosi per l'ambiente – SAD e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;.

  Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) introdurre incentivi/agevolazioni fiscali in favore delle imprese meno inquinanti basati sul rating di sostenibilità.
4.58. Trano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'accisa inserire le seguenti: , favorendo, anche sotto il profilo tecnologico, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi dell'Unione europea.
4.54. Angiola.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: proporzionalmente al loro indice di ritorno energetico, rispetto al loro impatto ambientale, in particolare sulle falde acquifere e sull'aria, tenuto conto del rischio di cambio di destinazione d'uso del territorio e del rischio di concorrenza con la filiera alimentare.
4.8. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando, mediante l'adozione di opportuni incentivi e sostegni, la neutralità degli impatti su famiglie e imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale.
4.24. Porchietto, Squeri, Martino, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi – SAD.
4.56. Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in stretto coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – PNIEC, prevedendo la modifica progressiva della tassazione in modo parallelo e conseguente alla evoluzione delle modalità di copertura del fabbisogno energetico nazionale.
4.55. Angiola.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'impatto redistributivo degli interventi di riforma.
4.13. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In tale ambito, al fine di sostenere la filiera zootecnica, estensione dell'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente, usati per la produzione di energia, anche ai grassi animali non modificati utilizzati al medesimo scopo.
4.25. Porchietto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) previsione dell'aumento del limite di detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

   b-ter) rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità di gettito – in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dall'European Green Deal di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnarePag. 129 famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;

   b-quater) introduzione di ulteriori forme di promozione della transizione ecologica, con l'adozione di un pacchetto di misure che includa il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali.
4.59. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) in coerenza con i principi enunciati alla precedente lettera b), razionalizzazione del sistema di tassazione sia in sede di detenzione che di trasferimento degli immobili che tenga conto in modo stabile del livello di efficienza energetica dei singoli immobili e conseguente adozione di un sistema premiale per gli immobili con un livello di efficienza energetica maggiore;

   b-ter) estensione del regime ordinario IVA su base opzionale relativamente alla locazione di unità immobiliari residenziali di qualsiasi tipologia, qualora le stesse siano rese da soggetti esercenti attività di impresa e da altri soggetti professionali nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente.
*4.26. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Porchietto, Giacometto.
*4.39. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) coerentemente con i princìpi richiamati nella lettera b) e con la disciplina vigente nei principali Paesi europei, razionalizzazione della tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare;

   b-ter) previsione di misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati nella lettera b), ed effettuati da soggetti che detengono e trasferiscono gli immobili.
4.15. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) coerentemente con i princìpi richiamati nella lettera b) e con la disciplina vigente nei principali Paesi europei, razionalizzazione della tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare;

   b-ter) previsione di misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati nella lettera b), ed effettuati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili.
4.38. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) riforma della disciplina del Tax Free Shopping, stabilendo un regime autorizzatorio per l'attività di intermediazione per il recupero IVA che fissi i requisiti economico-patrimoniali per le società che intendono chiedere l'autorizzazione, ivi compresa la percentuale massima trattenibile per l'attività di intermediazione, e prevedendo una percentuale minima da destinare allo Stato per l'incentivazione dello shopping tourism o la promozione del turismo, al fine di raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo turistico orientato alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dell'economia reale.
4.10. Masi.

Pag. 130

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) incentivazione del processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, nonché alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto prevedendo, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
4.50. Cantalamessa, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) incremento delle aliquote di prodotto per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, ed eliminazione di tutte le esenzioni previste e contestuale esclusione della deducibilità delle royalties versate alle regioni, in coerenza con l'European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla riconversione industriale ed occupazionale del settore upstream.
4.3. Cillis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) semplificazione e graduale riequilibrazione dell'imposizione fiscale delle aliquote di base e dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, anche prevedendo l'istituzione di uno specifico calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette, allo scopo di rendere la tassazione indipendente dalle evoluzioni del mercato, incentivare politiche di prezzo stabili e assicurare un gettito erariale certo e crescente nel tempo.
4.1. Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) armonizzazione della normativa nazionale a quella comunitaria al fine di revisionare, semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile e tempi di ammortamento relativamente ai beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*4.16. Moretto, Ungaro.
*4.27. Pentangelo, Sarro, Martino, Giacometto, Porchietto.
*4.48. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*4.37. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) introduzione di un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessi per chilometro ed eccedenti una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni.
4.2. Chiazzese, Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) revisione organica delle modalità di finanziamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico mediante trasferimento graduale sul bilancio dello Stato Pag. 131di una parte delle componenti tariffarie a copertura degli stessi, in coerenza con l'European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire ad una transizione ecologica socialmente equa e sostenibile.
4.5. Sut, Davide Crippa.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche a valere, in modo stabile ed in misura parziale, di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), in coerenza con l'European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire a una transizione ecologica socialmente equa e sostenibile.
4.4. Sut, Davide Crippa.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) rimodulazione degli elenchi di beni compresi in ciascuna aliquota, tenuto conto del loro impatto ambientale e dei criteri di priorità di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, agevolando i beni rivenienti dalla filiera della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti e incentivando il mercato dell'usato.
4.7. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) in coerenza con i principi enunciati alla precedente lettera b), razionalizzazione del sistema di tassazione del trasferimento degli immobili che tenga conto del livello di efficienza energetica dei singoli immobili e adozione di un sistema premiale per gli immobili con un livello di efficienza energetica maggiore.
4.35. Buratti, Sani, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) razionalizzazione del sistema di tassazione degli immobili sia in caso di detenzione che di trasferimento degli stessi, tenendo conto del livello di efficienza energetica e adottando un sistema premiale per quelli con un livello di efficienza energetica maggiore.
4.14. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) previsione di meccanismi agevolativi per incentivare la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.
4.18. Marco Di Maio, Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) unificazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, interna e comunitaria, in un unico codice, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
4.42. Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) rimodulazione dell'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumento del limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni.
4.9. Chiazzese, Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Governo è delegato ad attuare una revisione degli importi richiesti quale canone ai titolari di concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, commisurando il corrispettivo dovuto in base all'effettivo utilizzo commerciale dell'area pubblica concessa ed ai ricavi prodotti in ragionePag. 132 d'anno. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che anche per l'anno 2022 e seguenti, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
4.20. Gagliardi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento le forniture di energia elettrica per usi civili e industriali come individuati dall'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il beneficio si applica, nei limiti di specifiche soglie di consumo medio annuale, da individuare con specifici provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
4.31. Giacometto, Squeri, Porchietto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'ambito dell'implementazione delle misure per il perseguimento dei principi e dei criteri direttivi di cui alla lettera b) del precedente comma, dovrà essere assicurato un periodo di tempo congruo per fornire la possibilità di un graduale adeguamento al processo di transizione ecologica al fine di non arrecare pregiudizio alla competitività delle imprese. A tale riguardo saranno varate misure premiali nei confronti di coloro che, nell'ambito della fase transitoria, prima si adegueranno al nuovo assetto.
4.51. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte a incrementare fino al 100 per cento la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto per uso aziendale, ivi compreso quello promiscuo, di veicoli a motore, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi, come individuati dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4.32. Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali come individuati dall'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4.30. Giacometto, Squeri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto da parte di imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto Pag. 133ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Cattaneo.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere la parola: graduale.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la parola: graduale;

   alla rubrica, sopprimere la parola: graduale.
5.4. Ungaro.

  Al comma 1, sopprimere la parola: graduale.
5.8. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.
5.6. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire, per le imprese e i professionisti, dalla deducibilità piena e definitiva del costo del lavoro dipendente ed assimilato.
5.9. Trano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso l'introduzione di un'addizionale o di una sovrimposta all'IRES, garantendo l'autonomia finanziaria regionale e assicurando l'integrale finanziamento del Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio della Repubblica, nonché tenendo conto degli impatti distributivi tra i soggetti passivi.
5.3. Ungaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso la previsione di una sovraimposta sull'IRES.
*5.2. Martinciglio.
*5.5. Gagliardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alle start up innovative e alle piccole e medie imprese innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021.
5.1. Martinciglio.

Pag. 134

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società di capitali, per le società di cooperative, per le società di persone, per le società tra professionisti e per gli studi professionali associati.
5.7. Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non devono generare aggravi di alcun tipo su redditi da lavoro dipendente e da pensione.
5.10. Pastorino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di contributi previdenziali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo per rilanciare il mercato del lavoro e l'economia: prorogare l'esonero del versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati in favore dei propri dipendenti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, estendendo altresì l'applicazione dell'agevolazione a tutto il territorio dello Stato.
5.01. Corneli.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.17. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.
*6.21. Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: ovvero la categoria catastale attribuita.
6.22. Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) i terreni agricoli in stato di abbandono.
6.8. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) chiarire e stabilire disposizioni univoche volte a garantire il corretto classamento, confermando l'esclusione dall'assoggettamento dalla rendita catastale degli allestimenti mobili di cui all'articolo 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
*6.12. Cancelleri.
*6.13. Zucconi.
*6.20. Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare, prevedendo misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che, effettuati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.
6.1. Martinciglio.

Pag. 135

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che l'accesso e l'aggiornamento dei dati contenuti nel catasto dei fabbricati siano subordinati al possesso e al mantenimento di specifiche competenze acquisite nell'ambito di specifici corsi di formazione erogati dai collegi professionali territoriali.
6.24. Albano, Osnato, Bignami.

  Sopprimere il comma 2.
6.23. Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: fabbricati aggiungere le seguenti: e dei terreni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: unità immobiliare aggiungere le seguenti: o particella catastale;

   al medesimo comma 2, lettera c), dopo le parole: unità immobiliari urbane aggiungere le seguenti: o delle particelle catastali;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei terreni e dei fabbricati).
*6.14. Fragomeli, Ciagà.
*6.18. Pastorino.
*6.4. Zanichelli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2023.
6.19. Pastorino.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'obbligo per le commissioni censuarie locali di provvedere, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione e garantendo in ogni caso al contribuente gli appropriati rimedi giuridici, sia in sede giurisdizionale che in via di autotutela amministrativa, avverso i provvedimenti illegittimi o viziati da errore.
6.11. Martinciglio.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: verifiche periodiche dell'effettivo valore di mercato degli immobili, con particolare riguardo a terreni abbandonati, nonché.
6.9. Zolezzi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: prevedere meccanismi aggiungere le seguenti: pubblici e trasparenti.
6.2. Cancelleri.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere una soglia minima sotto la quale la compravendita dell'immobile o del terreno agricolo sia esente da imposte, nonché la possibilità che il valore degli stessi sia nullo, a seguito di intervenuto pregiudizio al suo utilizzo.
6.10. Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

   d-ter) stabilire i parametri e le funzioni statistiche utilizzate dall'amministrazione finanziaria per la determinazione del valore patrimoniale e l'attualizzazione delle rendite delle unità immobiliari a destinazione abitativa, speciale e particolare;

   d-quater) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, di cui al decretoPag. 136 legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, includendovi anche la validazione dei parametri e delle funzioni statistiche di cui alla lettera d-ter) del presente comma;

   d-quinquies) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di integrazione delle informazioni presenti nel catasto immobiliare, la pubblicazione dei parametri e delle funzioni statistiche utilizzate e delle relative note metodologiche ed esplicative.
6.16. Ciagà, Fragomeli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) includere, tra le altre informazioni pubbliche visibili nelle visure catastali degli immobili, anche la classe e zona sismica, la classe energetica e la superficie commerciale ed utile, distintamente espresse in metri quadrati, degli immobili.
6.7. Martinciglio.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere meccanismi agevolativi per incentivare la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.
6.6. Martinciglio.

  Al comma 2, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere l'accesso al pubblico di sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico all'elaborato catastale.
6.3. Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, il Governo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, esplicita nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i criteri utilizzati per la determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite catastali. Nell'approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo tiene conto delle valutazioni espresse ai sensi del comma 2-ter del presente articolo dalle commissioni censuarie locali.
  2-ter. Il Governo è altresì delegato a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che l'Agenzia delle entrate individui un congruo numero di comuni, rappresentativo del patrimonio immobiliare nazionale, e che le commissioni censuarie provinciali interessate verifichino, entro il 31 marzo 2025, la validità dei procedimenti di stima adottati. Con i medesimi decreti legislativi, il Governo è delegato ad integrare le attribuzioni delle commissioni censuarie locali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.
*6.5. Zanichelli.
*6.15. Topo, Boccia, Fragomeli, Ciagà, Buratti, Sani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della TARI)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina relativa alla tariffa sui rifiuti (TARI):

   a) revisione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con riferimento ai parametri di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio del full recovery cost, mediante l'individuazione di sistemi di tariffazione puntuale e metodi di calibratura individuale degli apportiPag. 137 che consentano di superare l'attuale sistema basato su parametri presuntivi e di calcolare la tariffa sulla base della effettiva quantità di rifiuti urbani prodotti e conferiti dalle utenze;

   b) individuazione di strumenti e sistemi informatizzati di raccolta delle informazioni riferite alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle singole utenze ai fini dell'applicazione di coefficienti di riduzione della quota variabile della tariffa e con l'obiettivo di intensificare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;

   c) individuazione di meccanismi che facilitino l'aggiornamento periodico dei dati dichiarati dalle utenze da cui consegua un diverso ammontare della tariffa al fine di aumentare il grado di efficienza del sistema tariffario;

   d) individuazione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate mediante l'applicazione dei criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'accesso alla fornitura del servizio.
6.01. Vignaroli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Implementazione dell'IMU nei quadri della dichiarazione dei redditi)

  1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte a consentire che:

   a) la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia effettuata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'ambito dei quadri relativi ai redditi dei fabbricati;

   b) i versamenti dell'IMU coincidano con i versamenti delle imposte sui redditi, ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6.02. Caon, Porchietto, Martino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostituzione delle imposte patrimoniali esistenti)

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione delle imposte patrimoniali esistenti e la loro sostituzione con un'imposta personale sui beni patrimoniali posseduti, mobiliari e immobiliari, al netto dei mutui e dei costi sostenuti, con una franchigia che escluda i contribuenti titolari di una ricchezza limitata e salvaguardi in questo modo la prima casa. Tale sostituzione dovrà avvenire a invarianza di gettito rispetto alle imposte attualmente in vigore.
6.03. Pastorino.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 1.
7.15. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF: prevedere la progressiva introduzione di una compartecipazione da parte Pag. 138degli enti locali all'IRPEF, in luogo delle addizionali comunali e regionali.
7.16. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, sostituire lettera a), con la seguente:

   a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF e una sovraimposta sull'imposta derivante dalla tassazione dei redditi direttamente prodotti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES), le cui aliquote di base possono essere aumentate o diminuite dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione delle nuove aliquote di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: della sovraimposta con le seguenti: delle sovraimposte di cui alla lettera a);

   al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF e una sovraimposta sull'imposta derivante dalla tassazione dei redditi direttamente prodotti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES). I limiti alla manovrabilità delle sovraimposte da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente.
7.10. Boccia, Fragomeli, Topo, Ciagà, Sani, Buratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
7.3. Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire con le seguenti: un calcolo della sovraimposta finalizzato a garantire.
7.2. Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che i poteri fiscali e i limiti minimi e massimi dell'aliquota di cui alla lettera a) siano almeno pari a quelli attualmente previsti dalla legislazione vigente per l'addizionale regionale IRPEF; il limite massimo di aliquota dovrà garantire a livello aggregato un gettito almeno equivalente a quello assicurato dalla legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
7.19. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) prevedere la sostituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF con una sovrimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base sia costante per tutti i livelli di reddito e possa essere dai comuni diminuita fino ad azzerarsi o aumentata entro limiti stabiliti a livello statale. La sostituzione deve Pag. 139garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovrimposta i comuni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito attualmente sottoposto alla perequazione delle capacità fiscali.
7.6. Ungaro.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuata in un'aliquota standard ai fini del calcolo della capacità fiscale dell'ente.
7.4. Ungaro.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF con le seguenti: un gettito corrispondente a quello generato.
7.20. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente, prevedere ai comuni il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D rimangono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7.17. Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente, prevedere l'esenzione IMU per le case dichiarate inagibili, ovvero per gli immobili destinati ad attività commerciale o artigianale e non locati, nonché per gli immobili occupati abusivamente e oggetto d'intimazione o diffida al rilascio.
7.18. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il calcolo della capacità fiscale standard, ai fini perequativi, si tiene conto delle eventuali compensazioni erogate dallo Stato ai comuni a titolo di ristoro per la riduzione o il mancato gettito determinato da interventi centrali, attribuite sulla base del criterio storico.
7.5. Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attuazione dei principi del federalismo fiscale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 assicurano la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e che sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
7.8. Squeri, Porchietto, Giacometto, Martino, Cattaneo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza che venga pregiudicato un adeguato spazio di perequazione verticale tra i comuni stessi.
7.21. Pastorino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, altresì, che gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU).
*7.1. Zanichelli.

Pag. 140

*7.12. Bignami, Osnato, Albano.
*7.9. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, inoltre, che gli immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) entro una determinata soglia di valore catastale soggetto ad imposizione.
**7.7. Gagliardi.
**7.14. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7.13. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, attuando le compensazioni dovute a eventuali variazioni di gettito sia in senso verticale, attraverso la corrispondente modifica, a livello di comparto, del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio, sia in senso orizzontale, perequando le differenze di gettito tra gli enti locali in relazione alla distribuzione disomogenea sul territorio degli immobili appartenenti al gruppo catastale D e concedendo altresì anticipazioni di tesoreria a favore degli enti che si trovino in difficoltà finanziarie dovute al mancato versamento dell'imposta comunale IMU da parte dei soggetti obbligati sugli immobili appartenenti al gruppo catastale D.
7.11. Sani, Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Topo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
7.01. Silvestroni, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7.02. Silvestroni, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da Pag. 141641 a 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:

   a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio «chi inquina paga», e superamento degli attuali criteri presuntivi;

   b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;

   c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.
7.03. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:

   a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;

   b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;

   c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.
7.04. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo con le seguenti: e semplificare l'esecuzione dei processi interni.
8.11. Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esecuzione del processo, aggiungere le seguenti: attraverso la revisione e il superamento dell'attuale meccanismo di controllo e di discarico dei crediti di difficile esazione e/o non riscossi.
8.18. Alessandro Pagano, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'agente della riscossione aggiungere le seguenti: , nonché l'attuale meccanismo di discarico per inesigibilità prevedendo automatismi non onerosi per gli enti creditori e.
8.4. Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'agente della riscossione, aggiungere le seguenti: e consolidando la cultura innovativa e le nuove pratiche tecnologiche attraverso il coinvolgimento attivo di start up e piccole e medie imprese innovative con meccanismi di procurement.
8.8. Mor, Ungaro.

Pag. 142

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del patrimonio informativo aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle informazioni desumibili dall'archivio dei rapporti finanziari,.
*8.3. Zanichelli.
*8.13. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*8.17. Bignami, Osnato, Albano.
*8.21. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) nell'incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione ai sensi della lettera a), prevedere la facoltà di richiedere l'applicazione di una ritenuta del 3 per cento su tutte le transazioni elettroniche aventi ad oggetto ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio delle attività di impresa, arti e professioni, riconoscendo idonee premialità a beneficio dei contribuenti che aderiscono all'opzione, allo scopo di promuovere la compliance nel versamento delle imposte e dei contributi;.
8.1. Martinciglio, Corneli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) procedere a una revisione dell'attuale meccanismo dell'inesigibilità che consenta, a cadenza quinquennale, il discarico automatico dei crediti realmente inesigibili, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, anche in termini di verifica dell'effettiva esecuzione del processo;
8.19. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere un meccanismo di transazione fiscale a regime degli strumenti deflattivi del contenzioso riferiti agli ultimi cinque anni allo scopo di evitare di incorrere nella riscossione coattiva dei tributi e migliorare la compliance tra fisco e contribuente;.
8.20. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto;.
8.23. Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) individuare un modello semplificato di riscossione del prelievo sui diritti spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, al fine di equiparare, ai fini fiscali e della riscossione, tali diritti ai diritti d'autore;

   c-ter) definire gli adempimenti necessari per l'assolvimento degli obblighi fiscali a carico degli artisti, interpreti ed esecutori, mediante le organizzazioni di gestione collettiva dei diritti d'autore.
8.10. Pettarin.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dare piena attuazione all'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, attraverso:

    1) l'adozione di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi;

    2) il rafforzamento del diritto del contribuente ad essere informato mediante atto formale della chiusura delle attività Pag. 143istruttorie e di controllo, in qualsiasi forma effettuate, che abbiano riguardato l'adempimento degli obblighi tributari;

    3) la facoltà del contribuente di prendere visione del fascicolo, nonché di presentare deduzioni difensive in un congruo termine;

    4) il rafforzamento dei meccanismi di comunicazione e informazione ai contribuenti interessati dall'attività di riscossione, anche attraverso il sistema di posta elettronica certificata.
8.7. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) realizzare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, in particolare con riferimento alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel quale siano fornite maggiori tutele per il contribuente debitore mediante una revisione del termine entro il quale può presentare gli atti per la sospensione della riscossione nonché ampliando le fattispecie che consentono di impugnare gli atti emessi dall'ente creditore ed equiparando, dal punto di vista formale e procedurale, le posizioni del contribuente e degli enti incaricati della riscossione.
8.31. Corda.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) superare il controllo basato sulle presunzioni di reddito o ricavi ove i dati consentano una ricostruzione analitica dei ricavi o dei compensi e il reddito imponibile, con la partecipazione del contribuente attraverso il contraddittorio obbligatorio. A tale scopo si rende necessario introdurre a carico dell'ufficio accertatore, l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento emesso, con riferimento ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente, e l'obbligo di fornire la prova del maggior reddito ricostruito.
8.29. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire che il soggetto incaricato del servizio di riscossione verifichi la correttezza e la sussistenza del credito vantato, nonché che tale credito sia effettivamente certo, liquido ed esigibile. La mancata verifica e assenza di tutta la documentazione necessaria per provare l'esigibilità del credito implica la nullità della procedura di riscossione.
8.14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introdurre un meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali, incluse forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie al fine di riconoscere benefici automatici, come la riduzione dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fiscale, al fine di creare un fiscal social scoring che dia benefici fiscali e sociali ai contribuenti in regola con le obbligazioni tributarie.
8.28. Trano.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) escludere espressamente che gli atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o, comunque, basata su un sistema di intelligenza artificiale, in considerazione del fatto che l'elemento essenziale di tali atti è la motivazione dell'atto di cui va rafforzata l'obbligatorietà, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.
8.15. Giacometto, Porchietto.

Pag. 144

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, che andrà implementata in esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario.
8.12. Giacometto, Porchietto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) individuare un modello semplificato di corresponsione relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, proponendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore e un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore nell'assolvimento degli obblighi fiscali per i loro iscritti.
8.9. Ungaro, Nobili, Mor.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'estensione delle dilazioni di pagamento in essere e di quelle previste dalla normativa vigente, sì da tutelare la posizione del contribuente e operare una più ampia razionalizzazione della disciplina di rateizzazione dei debiti iscritti a ruoli, anche attraverso l'introduzione di meccanismi strutturali volti a favorire l'adempimento spontaneo.
8.6. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introdurre una valutazione ex post dell'efficacia degli adempimenti fiscali, in termini di confronto, per ciascuna disposizione introdotta, dei maggiori oneri e adempimenti posti a carico del contribuente, a fronte delle maggiori entrate o minori spese realizzate dall'erario.
8.16. Squeri, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) modificare l'attuale assetto degli obiettivi dati dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Agenzia in sede di convenzione triennale in modo da privilegiare il contrasto all'evasione, soprattutto quella totale, e incentivare l'opera di consulenza e assistenza alle fasce fiscalmente più deboli.
8.26. Angiola.

  Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) eliminare l'aggio ovvero equiparare il tasso di interesse applicato allo Stato e ai privati e prevedere incentivi per il personale delle agenzie fiscali che favoriscano la compliance del contribuente e il recupero di gettito fiscale per il bilancio dello Stato.
8.2. Cancelleri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) modificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, eliminando il dualismo delle norme connesse alla compliance ed estendendo la dilazionabilità più estesa prevista per l'Agenzia delle entrate-Riscossione a quella applicabile dall'Agenzia delle entrate.
8.24. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto all'accertamento, rendere effettiva la fase del contraddittorio, attraverso l'abrogazione dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, Pag. 145e l'inserimento delle modalità di contraddittorio nella fase endo-procedimentale.
8.27. Angiola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) revisionare l'attuale disciplina normativa sui tassi di interesse, uniformando quelli applicabili ai debiti e ai crediti dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
8.5. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rimodulare l'apparato sanzionatorio distinguendo i casi di omesso versamento per errore da quello di omesso versamento per comprovate condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
8.30. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) scorporare la gestione della riscossione a favore degli enti locali in modo da consentirne una maggiore efficacia.
8.25. Angiola.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la definizione di un quadro fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia circolare)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la definizione di un quadro fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia circolare:

   a) attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE, considerando anche la necessità di intervenire sui prodotti provenienti da Paesi extra Unione europea non soggetti all'applicazione di tale direttiva;

   b) prevenzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso la detassazione degli investimenti in riprogettazione e sviluppo di filiere circolari sul modello «dalla culla alla culla»;

   c) razionalizzazione delle misure fiscali incentivanti attualmente vigenti in un quadro normativo semplice e stabile, che permetta alle aziende di pianificare ed effettuare investimenti con ragionevole sicurezza;

   d) applicazione della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto concerne la priorità del compostaggio rispetto al recupero energetico dai rifiuti organici.
8.01. Zolezzi.

(Inammissibile, limitatamente
alle lettere
a) e d))

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria:

   a) attribuzione della giurisdizione tributaria a tribunali e corti di appello tributarie, costituiti presso ciascun capoluogo di regione e composti da:

    1) magistrati tributari professionali, impiegati a tempo pieno, appartenenti al ruolo autonomo e distinto della magistraturaPag. 146 tributaria, selezionati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

    2) magistrati tributari onorari, scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, appartenenti al ruolo autonomo e distinto della magistratura tributaria onoraria, competenti a decidere, in forma monocratica, esclusivamente sulle controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nonché sulle controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, ed i giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo. Ai magistrati tributari onorari è, altresì, attribuita la funzione di arbitro del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'articolo 17-bis del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992;

   b) costituzione di un organo di autogoverno unitario della magistratura tributaria al fine di assicurarne indipendenza, terzietà e imparzialità ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione;

   c) attribuzione delle funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede secondo criteri di professionalità ed efficienza nel rispetto delle prerogative dell'organo di autogoverno di cui alla precedente lettera b).
8.02. Martinciglio, D'Orso.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Principi e criteri direttivi per la modifica dello Statuto del contribuente)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la modificazione dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardanti la materia delle comunicazioni tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, nonché la disciplina dell'istanza di autotutela del contribuente, allo scopo di semplificare il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e il cittadino, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) incentivare le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, stabilendo che ogni atto di quest'ultima debba recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato ed al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo e prevedendo, altresì, che qualora il contribuente si voglia servire di un indirizzo di posta elettronica certificata «intestato» a soggetto diverso da sé, alla comunicazione debba essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente al soggetto titolare dell'indirizzo Pec che effettua l'invio;

   b) potenziare l'istituto dell'autotutela tributaria prevedendo che, quando l'istanza di autotutela si fondi su specifiche fattispecie di pronta soluzione da codificare quali errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, prescrizione della pretesa tributaria del contribuente:

    1) la presentazione dell'istanza sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo;

    2) decorso un termine perentorio dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'amministrazione equivalga a provvedimento di accoglimento dell'istanza;

Pag. 147

    3) ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, a supporto dell'istanza di autotutela, produca documentazione falsa, si applica una sanzione amministrativa.
8.03. D'Orso, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'Authority di garanzia fiscale.
  2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) l'Authority opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'Authority ha diritto di corrispondere con gli Uffici parlamentari e governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

   b) l'Authority è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei conti, uno tra i magistrati della Corte di cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

   c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

   d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

   e) l'Authority ha il compito di:

    1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

    2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

    3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

    4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

    5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

Pag. 148

    6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei princìpi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

    7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

    8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpelli interpretativi su materie di rilevanza specifica;

    9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche e le associazioni rappresentative dei consumatori;

    10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'Authority, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

    11) effettuare un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in tutte le relative declinazioni territoriali, all'esito del quale riferisce al Parlamento;

    12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si mantenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

    13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contraddittorio e precontenziose;

    14) avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

  3. Le spese di funzionamento dell'Authority sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  4. Coerentemente a ciò, il Governo è delegato a intervenire sul testo della legge 27 luglio 2000, n. 212, rafforzando le previsioni applicative del principio di autotutela e limitando la derogabilità ai principi istitutivi ivi contenuti.
8.04. Trano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'Authority di garanzia fiscale.
  2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) l'Authority opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'Authority ha diritto di corrispondere con gli Uffici parlamentari e governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed Pag. 149informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

   b) l'Authority è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei conti, uno tra i magistrati della Corte di cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

   c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

   d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

   e) l'Authority ha il compito di:

    1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

    2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

    3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

    4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

    5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

    6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000;

    7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

    8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpelli interpretativi su materie di rilevanza specifica;

    9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridichePag. 150 e le associazioni rappresentative dei consumatori;

    10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'Authority, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

    11) effettuare un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione, (in tutte le relative declinazioni territoriali) all'esito del quale riferisce al Parlamento;

    12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si mantenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

    13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contraddittorio e precontenziose;

    14) avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

  3. Le spese di funzionamento dell'Authority sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8.06. Trano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dei rapporti tra fisco e contribuente)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle norme sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, ai fini della piena attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212:

   a) prevedere, quali condizioni per la successiva utilizzabilità degli elementi di prova raccolti in sede di accertamento:

    1) in sede di verifica fiscale, piena attuazione dell'articolo 12 della medesima legge n. 212 del 2000, in materia di diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda;

    2) generalizzato onere del fisco di procedere a preventivi contraddittori endoprocedimentali, nelle forme previste dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dando conto espressamente delle giustificazioni espresse dal contribuente e argomentando puntualmente sulla loro fondatezza;

   b) prevedere che i procedimenti relativi ad accertamenti fiscali debbano assicurare, a fronte di contestazioni dell'amministrazione, che nelle fasi preliminari al contenzioso tributario, le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;

   c) rafforzare la tutela della privacy del contribuente, in ottemperanza alle disposizioni Garante per la protezione dei dati personali, in particolare per la rilevazione dei dati dalla fatturazione elettronica che deve essere limitata alle sole informazioni strettamente fiscali;

   d) prevedere la riformulazione del concetto di credito inesistente, circoscrivendone il campo di applicazione ai crediti in relazione ai quali l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

Pag. 151

   e) rivedere le norme sul pagamento delle spese di giudizio nell'ambito del contenzioso tributario, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo:

    1) che gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

    2) che in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

    3) che il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessate al contribuente;

    4) che sia esclusa l'automatica applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro nelle quali il contribuente risulti soccombente.
8.05. Porchietto, Giacometto, Squeri, Martino, Cattaneo.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7 con le seguenti: entro i termini di cui all'articolo 1, comma 1.
9.4. Ungaro.

  Al comma 1, dopo le parole: la certezza dei rapporti giuridici aggiungere le seguenti: , l'equità e imparzialità del rapporto tra il fisco e il contribuente.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) riformare e semplificare l'apparato sanzionatorio, assicurando, in particolare, il rispetto del principio di proporzionalità e rimodulando le disposizioni che prevedono la perseguibilità di violazioni formali o prive di significativo impatto sulla corretta esazione dei tributi;
9.17. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché assicurando il pieno coordinamento fra procedimenti di natura tributaria e penale al fine di garantire il rispetto del principio del ne bis in idem.
9.7. Ungaro.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

   a) racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo la trasformazione dei testi da compilativi in innovativi, al fine di strutturare un Codice tributario unico;

   b) il codice dovrà racchiudere i princìpi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell'Unione europea e ai principi espressi e fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

   c) il codice dovrà racchiudere la procedura tributaria e delle sanzioni, con:

    1) testo unico degli adempimenti e accertamento;

    2) testo unico delle sanzioni amministrative;

    3) testo unico della giustizia tributaria;

    4) testo unico della riscossione coattiva.

   d) il codice dovrà contenere una parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti norme procedurali specifiche per i singoli prelievi:

    1) testo unico delle imposte sui redditi;

    2) testo unico dell'IVA;

Pag. 152

    3) testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo;

    4) testo unico dei tributi erariali minori;

    5) testo unico in materia doganale, di accise e di giochi;

    6) testo unico dei tributi regionali e locali;

    7) testo unico delle agevolazioni.
9.23. Trano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, accompagnare la transizione energetica nel Paese e rendere sostenibili, omogenee e strutturali le politiche di intervento nel settore dell'edilizia, nell'ambito dell'organizzazione per settori omogenei di cui alla lettera a), prevedere in particolare il riordino, in un testo unico, della normativa sugli incentivi fiscali strutturali ovvero che saranno resi strutturali, nel settore dell'edilizia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1) progressivo allineamento, entro il 2030, delle aliquote di detrazione delle agevolazioni fiscali esistenti e previsione di ulteriori detrazioni aggiuntive le cui aliquote sono commisurate ad almeno due classi di valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del beneficiario;

    2) revisione dei limiti di spesa delle singole agevolazioni fiscali prevedendo un accorpamento in un limite con importo congruo che tenga conto di tutti gli interventi agevolabili;

    3) rendere strutturali le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito ai fornitori e ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
9.11. Nardi, Rotta, Pezzopane, Fragomeli, Ciagà, Topo, Sani.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sotto il profilo formale e sostanziale, aggiungere le seguenti: anche mediante un nuovo rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
9.14. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

(Inammissibile, limitatamente alle parole: «elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212»)

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e procedendo altresì a un riordino e a una revisione complessivi della relativa disciplina che garantisca un quadro normativo organico e per settori;
9.5. Ungaro.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere l'istituzione di un autonomo e specifico ruolo dei giudici tributari, reclutati mediante pubblico concorso e dedicati esclusivamente alle controversie fiscali di maggiore rilevanza economica ed attribuendo ai giudici onorari tributari le pendenze di minore entità, onde non disperdere le indiscusse professionalità di cui oggi il sistema dispone; al contempo, prevedere l'istituzione di sezioni ad hoc presso la Corte di cassazione, anche nell'ottica di riequilibrare il rapporto tra cittadino e Agenzia delle entrate;.
9.15. Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'emanazione di testi unici volti ad armonizzare il sistema delle detrazioni fiscali per ciascuno di essi.
9.13. Osnato, Bignami, Albano.

Pag. 153

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere la stesura di un codice tributario di diritto sostanziale in cui confluiscano e vengano organizzate in modo sistematico le disposizioni attualmente contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e le norme in materia di altre imposte indirette, quali l'imposta di registro, le accise, le imposte locali;

   c-ter) prevedere la stesura di un codice di diritto processuale e procedimentale tributario, che accorpi sistematicamente le disposizioni che disciplinano la fase dinamica del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente, evitando per quanto possibile la tecnica del rinvio;.
9.18. Angiola.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; evitare rinvii superflui assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
9.19. Angiola.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) armonizzare e unificare le procedure di accertamento e di recupero dei crediti d'imposta;

   e-ter) rafforzare le garanzie del contribuente, prevedendo l'obbligo del contraddittorio preventivo anche per gli accertamenti parziali, ad eccezione di quelli «automatizzati» derivanti dalle informazioni presenti in anagrafe tributarie che non richiedono ulteriori attività istruttorie, nonché la nullità degli atti impositivi emessi in violazione di tale obbligo o non adeguatamente motivati in merito alle ragioni del rigetto delle deduzioni difensive del contribuente;

   e-quater) unificare i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento di tutti i tributi, diretti e indiretti, e al recupero dei crediti d'imposta;

   e-quinquies) superare la presunzione legale di maggiori ricavi basata sui prelevamenti bancari;

   e-sexies) garantire un maggiore rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e un miglior coordinamento dei rapporti tra sanzioni amministrative e sanzioni penali.
9.9. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ai fini dei controlli di natura tributaria di qualsiasi natura, prevedere obbligatoriamente che gli uffici preposti non richiedano i documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente, nonché disporre che eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso siano considerate inefficaci.
9.22. Trano.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) considerare gli effetti applicativi della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e dei limiti all'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, anche attraverso l'abrogazione delle vigenti disposizioni normative,Pag. 154 al fine di assicurare la piena tutela dei diritti dei contribuenti ed evitare una compromissione dei diritto di difesa del debitore.
9.1. Troiano.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) rendere ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario.
9.21. Corda.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) istituire un controllo di qualità sulle norme rimanenti all'esito di tale processo attraverso una verifica della loro chiarezza, coerenza logica e non contraddittorietà con l'intero impianto normativo; prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata, come modificata nel tempo da interventi normativi successivi, cui partecipino anche gli stakeholders del settore.
9.20. Angiola.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare l'esclusione delle sanzioni previste in caso di omessi o tardivi versamenti e altre violazioni in materia di compensazione, nei casi di accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza, per ragioni estranee alla propria responsabilità, determinate da comprovate difficoltà finanziarie.
9.2. Martinciglio.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) rimodulare il sistema sanzionatorio, con fissazione di aliquote più basse rispetto a quelle attuali, nei confronti dei contribuenti che, pur avendo dichiarato correttamente gli importi da versare, non sono in grado di adempiere tempestivamente al versamento di quanto dovuto.
9.10. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione annuale in cui siano indicate le criticità e le revisioni normative ritenute opportune per mantenere omogeneità e chiarezza della disciplina normativa di riferimento.
9.6. Ungaro.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) affidare la giustizia tributaria ad una magistratura professionale a tempo pieno i cui giudici sono assunti per concorso pubblico.
*9.3. Zanichelli.
*9.8. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
*9.12. Bignami, Osnato, Albano.
*9.24. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ogni anno entro il mese di ottobre l'Agenzia delle entrate e le associazioni di categoria con un numero di iscritti superiore a 10.000 proporranno al Parlamento, tramite la Commissione finanze competente alla manovra di bilancio e/o al collegatoPag. 155 fiscale, l'eliminazione di adempimenti fiscali, contabili e burocratici inutili, dannosi per il contribuente o diventati desueti. Il Parlamento ove possibile li farà propri e li inserirà tramite la Commissione finanze competente come emendamenti alla legge di bilancio o al collegato fiscale.
9.16. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Coordinamento delle politiche fiscali con le regioni)

  1. Nell'esercizio della delega, il Governo adotta iniziative per il coordinamento delle politiche fiscali con il coinvolgimento effettivo delle regioni. In particolare, i decreti delegati dovranno:

   a) assicurare alle regioni la disponibilità delle banche dati fiscali nazionali per la programmazione finanziaria e la lotta all'evasione e la disponibilità dell'accesso ai modelli di microsimulazione fiscale utilizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la stima degli effetti delle politiche fiscali sui tributi regionali;

   b) assicurare alle regioni la codecisione sui programmi annuali di attività dell'Agenzia delle entrate e la rappresentanza istituzionale delle regioni nella stessa;

   c) assicurare alle regioni i gettiti da recupero fiscale in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni, sbloccando in particolare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sull'IVA, cui le regioni compartecipano attualmente per il 70 per cento, prevedendo la partecipazione delle regioni ai costi gestionali;

   d) assicurare alle regioni quota del gettito derivante dagli istituti deflativi del contenzioso riferibile ai tributi regionali;

   e) istituire un Consiglio per il coordinamento delle politiche fiscali, con rappresentanza anche regionale, o rafforzare in tal senso il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
9.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

ART. 10.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
10.1. Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Giacometto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati, rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1.
  1-ter. Alle regioni a statuto ordinario è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito sui tributi e compartecipazioni regionali di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, derivante dall'applicazione delle aliquote di base e maggiorate, conseguente all'attuazione della delega, con particolare riferimento agli articoli 5 e 7.
10.4. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale e allo scopo Pag. 156di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, i decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge prevedono, a titolo di compensazione della riduzione dei gettiti riguardanti le compartecipazioni ai tributi erariali e i tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, un trasferimento quantificato per ciascuna autonomia speciale sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
10.2. Panizzut, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In tale Fondo confluiscono altresì le dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» dell'azione «Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'Unione europea» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10.6. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In tale Fondo confluiscono altresì le risorse derivanti da una rimodulazione, in riduzione, dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10.7. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione agli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, a decorrere dall'esercizio 2022, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione dei gettiti riguardanti le compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti speciali. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro 90 giorni dall'adozione dei predetti decreti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
10.8. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ulteriori o nuovi maggiori oneri, ovvero minori entrate, che non trovino compensazione secondo quanto disposto dal comma 2, si provvede, previa autorizzazione al Governo, mediante ricorso all'indebitamento netto e scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e Pag. 157dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
10.5. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1.
10.3. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizione di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
10.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. La disciplina derivante dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con i principi del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
10.02. Ungaro.