CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2022
725.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07346 Bologna: Iniziative per assicurare la continuità delle attività specialistiche ospedaliere per i pazienti non Covid affetti da patologie croniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le problematiche legate al recupero delle liste di attesa createsi nel periodo dell'emergenza Covid-19 sono state affrontate dal Governo, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 1 del citato decreto, le regioni e gli enti del SSN potevano avvalersi, sino al 31 dicembre 2020, di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, per il recupero dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, non erogati nel periodo dell'emergenza epidemiologica.
  A tale scopo, il decreto-legge n. 104 del 2020 prevedeva specifici stanziamenti, pari a 112,406 milioni di euro, destinati ai ricoveri ospedalieri, ed a circa 365,812 milioni di euro per il recupero delle prestazioni ambulatoriali.
  Come disposto dall'articolo 29 dello stesso decreto, l'accesso a tali risorse era conseguente all'invio da parte delle regioni di un Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa, nel quale venissero dettagliati i modelli organizzativi prescelti, i tempi di realizzazione e la destinazione delle risorse.
  Nel decreto Sostegni-bis, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato affrontato nuovamente il tema delle liste di attesa, prevedendo la proroga delle risorse già stanziate con il decreto-legge n. 104, fino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2. Per l'attuazione di tali finalità le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse non impiegate nell'anno 2020.
  Nella Legge di bilancio 2022, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa di cui all'articolo 29 sopra citato, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano devono rimodulare il Piano già adottato prevedendo anche il coinvolgimento del privato accreditato e presentarlo entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il suddetto Piano di recupero dovrà essere redatto in coerenza con il Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 e successivamente rimodulato ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
  Per l'attuazione di tali finalità è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni, di cui un importo massimo di 150 milioni, eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, può essere utilizzato per coinvolgere le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero,Pag. 138 in coerenza con il Piano rimodulato. Nel caso in cui il Ministero della salute valuti positivamente l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa, il finanziamento rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma.
  Tra le modalità di recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sarà previsto l'utilizzo delle tecnologie informatiche della Telemedicina. Il Pnrr prevede di attuare una importante innovazione in materia di telemedicina, che permetterà ai malati oncologici di essere costantemente seguiti nel loro percorso anche nel caso di impossibilità a presenziare fisicamente alla visita.
  Riguardo lo sviluppo dei servizi connessi e relativamente all'introduzione delle misure di sostegno al SSN in termini di digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, si rappresenta che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha approvato il documento del Ministero della salute «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina». Il documento fornisce indicazioni da adottare per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie e la telerefertazione.
  Per quanto riguarda la carenza di personale sanitario, la situazione emergenziale ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema e, pertanto, sin dal manifestarsi della pandemia, si è reso necessario adottare misure del tutto straordinarie per consentire alle Regioni e Province autonome di poter reclutare, in tempi rapidissimi, professionisti con rapporti di lavoro flessibile stanziando le necessarie risorse che sono state confermate anche per il 2022, avviando peraltro un importante percorso di stabilizzazione del personale sanitario, soprattutto di quello impegnato nel corso dell'emergenza COVID (articolo 1 comma 268 della legge di bilancio per il 2022).
  È stata data la possibilità alle aziende e agli Enti del SSN di assumere, anche attraverso procedure semplificate ed in deroga ai vincoli di spesa vigenti, medici specialisti, infermieri ed altri professionisti sanitari, operatori socio sanitari, medici specializzandi, nonché, ove necessario, laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione e medici ed infermieri già in quiescenza. Sono stati trattenuti in servizio professionisti del ruolo sanitario, anche in deroga alle disposizioni previste per il collocamento in quiescenza.
  Le misure descritte, anche grazie ad un rilevante incremento delle borse di specializzazione per i medici laureati (articolo 1 comma 260 della legge di bilancio per il 2022), contribuiranno non solo a sanare il gap di professionisti creatosi negli ultimi anni, per le attività specialistiche ospedaliere, ma anche a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento ed alla creazione di strutture e presidi territoriali (case della Comunità e ospedali di Comunità), all'assistenza domiciliare, alla telemedicina ed all'integrazione con i servizi socio sanitari previsti nell'ambito delle misure attuative del PNRR.

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ALLEGATO 2

5-07347 Boldi: Iniziative per garantire la disponibilità del farmaco Voxzogo e la sua erogazione con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al tema sollevato dagli interroganti, è necessario innanzitutto sottolineare che per l'Agenzia Italiana del Farmaco è prioritario garantire un accesso rapido alle terapie innovative per malattie rare e gravi, in particolare quando esse interessano l'infanzia.
  Relativamente alla procedura in corso per l'ammissione alla rimborsabilità del medicinale Voxzogo (vosoritide), mi preme fornire qualche dettaglio aggiuntivo per un migliore inquadramento.
  Il 24 giugno 2021, Voxzogo ha ricevuto il parere positivo (approvazione) da parte di Ema per il trattamento dell'acondroplasia in pazienti di età pari e superiore ai 2 anni, le cui epifisi non siano chiuse. Successivamente, il 26 agosto 2021, la Commissione europea ha ratificato tale opinione approvando la commercializzazione del farmaco su tutto il territorio della UE. L'Azienda produttrice ha quindi presentato la domanda di Rimborso e Prezzo ad Aifa il 19 novembre 2021, nonostante avesse potuto farlo già all'indomani del parere positivo di Ema.
  Proprio per la delicatezza e tipologia della condizione, è stata immediatamente avviata l'istruttoria interna all'Agenzia e questa istruttoria è stata inserita all'ordine del giorno della seduta della Commissione tecnico-scientifica (Cts) di Aifa di ieri.
  Si rappresenta, altresì, che i nuovi medicinali commercializzati, in particolare i farmaci orfani, sono caratterizzati da prezzi nominali elevati, inaccessibili in assenza di un terzo pagatore, nel nostro caso il SSN. È a tutela della sostenibilità che si effettuano a livello nazionale i due passaggi dell'iter negoziale: i) la valutazione della rimborsabilità e dell'innovatività; ii) la negoziazione del prezzo.
  Non si tratta di lungaggini o appesantimenti burocratici, ma di effettuare la valutazione del place in therapy e di un favorevole rapporto costo-efficacia per la sostenibilità del nostro SSN che sono aggiuntive rispetto alle valutazioni condotte dall'Ema. Gli esempi di Paesi cui si fa riferimento quali Germania e Francia, rispondono ad un impianto legislativo molto diverso dal nostro, che non può essere replicato se non mettendo in conto un rilevante incremento della spesa farmaceutica del SSN con un investimento dedicato di notevole entità e con il rischio di compromettere la sostenibilità del sistema e l'attuale accesso universalistico.
  La legge n. 648 del 1996 deve essere considerata un «vanto» nazionale, in quanto antepone le esigenze di salute delle persone e della comunità alle logiche di mercato. Tuttavia, l'inserimento nella legge n. 648 del 1996 di medicinali per le medesime indicazioni approvate da Ema va riservato a casi eccezionali, laddove la rapida progressione della patologia a fronte di un vantaggio terapeutico elevato non consente di attendere l'esito dell'iter negoziale, come è avvenuto recentemente per terapia genica della SMA1 con il farmaco Zolgensma.
  Si ritiene quindi che, dopo i quasi 5 mesi impiegati dall'Azienda per presentare la domanda di rimborsabilità, l'inserimento nella legge n. 648 del 1996 oggi porterebbe inevitabilmente ad un indebolimento della capacità contrattuale nei confronti dell'Azienda produttrice e persino un rallentamento del processo valutativo e negoziale ordinario, con ricadute negative sulla sostenibilità SSN.
  Concludo rassicurando che l'Agenzia ha comunque confermato che rimane disponibilePag. 140 per qualsiasi ulteriore chiarimento e aggiornamento, auspicando che nel processo negoziale l'Azienda produttrice sia consapevole della necessità di fornire un celere accesso al farmaco in questione.

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ALLEGATO 3

5-07348 Braga, Carnevali: Misure per assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale da parte della regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rassicuro gli On.li interroganti che la questione posta è seguita con la massima attenzione dal Ministero della salute, che sta tuttora conducendo l'attività istruttoria necessaria a verificare la portata delle disposizioni introdotte con la recente legge Regionale n. 22 del 2021 e la loro compatibilità con le norme di principio della legislazione statale.
  Posso anticipare che saranno avviate a breve le ordinarie procedure di interlocuzione volte a chiarire tutti gli elementi in discussione e, in particolare per comprendere la portata delle scelte operate con la predetta legge regionale, al fine di acclarare se e in che misura possano ritenersi conformi all'emanando Documento di attuazione della riforma dell'assistenza territoriale contenuta nella Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, elaborato con il coordinamento di AGENAS e della Cabina di Regia per il Patto per la Salute 2019-2021, nonché alle prescrizioni e alle raccomandazioni contenute nel documento recante «La riforma del sistema socio-sanitario Lombardo (legge regionale n. 23 del 2015) a cinque anni dall'avvio. Analisi del modello e risultati raggiunti».
  Concludo osservando che attesa la recente pubblicazione della legge in esame risalente a meno di un mese fa – 14 dicembre 2021 – poco prima della pausa natalizia – i termini di legge per eventuali rilievi od osservazioni saranno rispettati, come ordinariamente accade per ogni legge regionale in materia sanitaria; tuttavia rassicuro che sarà mia cura fornire alla prossima occasione, ogni elemento valutativo che dovrà, tuttavia, necessariamente essere preceduto da una fase di verifica in contraddittorio con gli uffici della Regione.

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ALLEGATO 4

5-07349 De Giorgi, Lapia: Iniziative per prevedere forme di indennizzo per le patologie e i decessi causati dalle emissioni tossiche dell'ex Ilva di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde all'interrogazione in esame, per i profili di competenza, segnalando in via preliminare che le questioni legate alla situazione dell'area di Taranto sono da sempre all'attenzione del Ministero della salute: infatti, in data 27 febbraio 2018 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Ministero della salute e Regione Puglia-Progetto Area Taranto.
  Il 19 aprile 2018 la Regione Puglia comunicava a questo Ministero l'avvio del Progetto: la Regione ha individuato nella ASL di Taranto il Soggetto Attuatore ed il relativo disciplinare dei rapporti tra Regione e ASL per l'attuazione del progetto è stato sottoscritto in data 18 maggio 2018.
  Il Ministero della salute ha provveduto ad erogare alla Regione euro 2.253.854,00 in data 17 dicembre 2020.
  La seconda erogazione, pari ad euro 3.345.795,00, è stata corrisposta alla Regione il 14 maggio 2021.
  Al 31 agosto 2021, lo stato di avanzamento degli interventi finanziati comprende, in particolare, 6 interventi completati e collaudati (per un valore pari a circa 18 milioni di euro), concernenti la fornitura di 1 tomoterapia, 1 tomografo assiale computerizzato per applicazioni di terapia oncologica, 1 tomografo assiale computerizzato per la radiologia, 4 ecografi di fascia alta, 2 PET/TAC e 1 Gamma Camera.
  Risultano in via di ultimazione 3 interventi (per un valore di circa 11 milioni di euro), relativi alla fornitura di 2 acceleratori lineari ad alta energia, 3 mammografi con tomosintesi, 1 apparato per diagnostica telecomandata con teleradiografo.
  È in corso l'esecuzione di interventi di realizzazione di un blocco operatorio e di una piastra endoscopica con tecnologia ICT integrata.
  Inoltre, il Ministero della salute coordina per l'area ex Ilva di Taranto due Tavoli:

   1) Osservatorio epidemiologico a supporto della Cabina di Regia inter-istituzionale istituita presso il Ministero della salute;

   2) Gruppo di lavoro 3 («Taranto sana, sicura e sociale») individuato dal Nucleo Tecnico previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di Taranto-Tavolo Istituzionale Permanente.

  Concludo rassicurando gli On.li interroganti che sarà cura del Ministero della salute tenere alta l'attenzione sulla situazione sanitaria dell'area di Taranto, avviando, nel rispetto dei profili di competenza, ogni necessaria e utile iniziativa a tutela del diritto alla salute.

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ALLEGATO 5

5-07350 Ianaro: Ampliamento della rete dei laboratori che effettuano le indagini di genetica medica al fine dell'incremento delle attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'analisi delle varianti viene effettuata da 75 laboratori delle singole Regioni, che rispondono a precisi standard qualitativi sotto il coordinamento dell'istituto Superiore di Sanità.
  Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-CoV-2, che consente di raccogliere e analizzare le sequenze identificate sul territorio nazionale e dialogare con le piattaforme internazionali.
  La piattaforma consente di emanare degli «alert», indicando le sequenze di particolare interesse.
  I dati di sequenziamento sono riportati anche nel «sistema di sorveglianza integrata» che, nell'ambito di tutti i casi confermati raccoglie, se disponibile, anche il nome della variante of concern (VOC) identificata tramite genotipizzazione o sequenziamento.
  Questo sistema è in grado di collegare la variante con le caratteristiche del paziente da cui è stata identificata (età, status vaccinale, residenza, ecc.).
  Tuttavia, questi dati, data la loro complessità ed articolazione, richiedono tempi più lunghi per il loro consolidamento e sono meno tempestivi.
  Il sistema, che ad oggi conta più di 93.000 sequenze da tutto il territorio nazionale, e che consente anche di valutare la qualità dei sequenziamenti inseriti, ha permesso di identificare e confermare il primo caso italiano di Omicron il 28 novembre 2021.
  L'Istituto Superiore di Sanità ha precisato che sebbene inizialmente la Commissione europea nella comunicazione del 19 gennaio 2021 aveva suggerito il raggiungimento di una capacità di sequenziamento pari al 5-10 per cento, tale criterio attualmente non rappresenta il parametro di valutazione della capacità di sequenziamento nell'ambito della sorveglianza genomica di SARS-CoV-2.
  Infatti, la stessa ECDC aveva contestualmente riscontrato che tale soglia non fosse realistica per la maggior parte degli Stati UE e, già nel gennaio 2021, ha definito una soglia minima di sequenziamento, individuando non più il 5 per cento del totale dei campioni clinici, bensì un campionamento tale da poter individuare la presenza di una variante ad una prevalenza minima, concludendo che ciascuno Stato UE deve sequenziare almeno 500 campioni selezionati casualmente ogni settimana.
  Secondo il rapporto ISS «Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia» (Rapporto n. 15 del 10 dicembre 2021) è ancora in aumento il numero di casi genotipizzati/sequenziati, segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 negli ultimi 45 giorni (23 ottobre-6 dicembre 2021) rispetto al periodo precedente (9 ottobre-22 novembre 2021), 7.447 e 5.362 rispettivamente.
  Analizzando i dati per mese, si rileva che nel mese di ottobre il 5,7 per cento (n = 5.679) dei casi comunicati al Sistema di Sorveglianza Integrata sono stati genotipizzati/sequenziati.
  In particolare, il numero di sequenziamenti effettuati mensilmente è passato da 1.650 nel gennaio 2021 a 10.529 nel dicembre 2021: in base ai dati resi disponibili alla data del 11 gennaio 2022 dal Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie infettive-ECDC, l'Italia, con una percentuale molto ridotta di campioni sequenziati a causa del numero elevatissimo dei casi complessivi diagnosticati, si Pag. 144colloca comunque ad un livello molto elevato per precisione di individuazione di varianti a bassa prevalenza.
  Sempre in base ai dati ECDC, nella settimana 46 (15-21 novembre 2021), la precisione del sistema di sorveglianza genomica italiano consente di identificare varianti circolanti a livello nazionale con una prevalenza compresa tra l'1 per cento ed il 2,5 per cento.
  Questo è un livello di precisione migliore rispetto alla soglia minima prevista nell'Unione europea, in quanto permette di identificare varianti circolanti a valori di prevalenza molto inferiori al 5 per cento (ovvero sono più rare), cosa che ha consentito di monitorare l'emergenza di nuove varianti, inclusa la recente variante Omicron.
  Quanto alla opportunità di autorizzare tutti i laboratori di genetica molecolare ad effettuare il sequenziamento dei campioni di SARS-CoV-2, e di inserirli nella Rete sanitaria regionale, senza la necessità di valutare il fabbisogno della Regione di appartenenza, occorre sottolineare che:

   le Regioni designano il Centro di Riferimento regionale e i laboratori abilitati ad eseguire attività diagnostica;

   i suddetti laboratori di genetica medica potrebbero altresì certamente essere utilizzati, ma non sono in genere laboratori di biosicurezza, cioè dotati di tecnologie e pratiche di biocontenimento appositamente realizzate per prevenire esposizioni involontarie o fuoriuscite accidentali di agenti patogeni. Tali laboratori, non essendo dotati di metodi, procedure, attrezzature ed equipaggiamento per la manipolazione in sicurezza di materiali infettivi nell'ambiente laboratoristico, potrebbero quindi lavorare solo campioni già preparati dai laboratori di Microbiologia o simili, con un conseguente dispendio logistico ed economico. Dall'altro lato potrebbero sequenziare un elevato numero di campioni in tempo utile.

  Da parte del Ministero nulla osta qualora le singole Regioni si organizzino riguardo all'ampliamento della rete coinvolgendo i laboratori dotati delle adeguate caratteristiche.

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ALLEGATO 6

5-07351 Bagnasco: Introduzione di un contributo economico per il sostegno psicologico.

5-07352 Bellucci: Iniziative per rendere disponibili le competenze psicologiche nei contesti sanitari, sociali e scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli On. li interroganti per aver posto una tematica che è di prioritaria importanza per il Ministero della salute.
  Considerata l'analogia di argomento delle interrogazioni, formulerò una risposta unica.
  Di seguito, sintetizzo le iniziative avviate a tutela della salute mentale anche mediante il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, ma andiamo per ordine. Il Ministero della salute a ottobre 2021 ha finanziato il Progetto «Effetti dell'emergenza pandemica Covid-19 sui minori di età: strategie di prevenzione e contrasto delle problematiche di salute mentale e delle dipendenze», il cui avvio è avvenuto il 30 novembre scorso e che avrà la durata di 24 mesi, con il coinvolgimento di 12 Regioni, le Province autonome, l'AIFA, il Ministero dell'istruzione e l'istituto Superiore di Sanità.
  Già il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva previsto per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, «ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19», la possibilità di conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi in numero non superiore di uno ogni 100.000 abitanti, per un limite massimo di 24 ore settimanali.
  Successivamente, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha stabilito che «... le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono... utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali».
  Inoltre, il comma 3, dello stesso articolo 33 ha previsto che «... le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire (...) fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA)». Per tali finalità sono stati stanziati per l'anno 2021 19.932.000 di euro (articolo 33, comma 5).
  La legge di bilancio per il 2022 ha previsto la proroga delle citate disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 73 del 2021 fino al 31 dicembre 2022, stanziando rispettivamente 8.000.000 di euro per le disposizioni di cui al comma 1 e 19.932.000 di euro per le disposizioni di cui al comma 3, e ha esteso anche al 2022 il fondo di 10 milioni di euro annui (comma 6-bis dell'articolo 33) destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. Pertanto, sono destinati in complesso circa 38 milioni di euro annui.Pag. 146
  Segnalo, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 697) ha previsto che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla legge di bilancio per il 2007) sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il Ministero della salute ha anche sostenuto tutti i numerosi emendamenti parlamentari presentati alla legge di bilancio e, in particolare, quello in materia di disturbi alimentari approvato con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 (cfr. commi 688 e 689 articolo 1 legge n. 234 del 2020).
  I servizi di assistenza psicologica territoriali sono altresì interessati dalla riforma di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale contenuta nella Missione 6, componente 1 del PNRR.
  È dunque massima l'attenzione riservata a questa problematica nelle varie forme in cui si manifesta e in relazione alle differenti fasce di età che ne risultano colpite.

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ALLEGATO 7

5-07353 Noja: Iniziative per garantire adeguati standard di qualità
e sicurezza delle mascherine FFP2.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che i Dispositivi di protezione individuale oggetto della domanda posta, non sono dispositivi medici e che, pertanto, sui requisiti di qualità e sicurezza degli stessi, il Ministero della salute non ha competenza.
  Segnalo che, dal punto di vista della coerenza con la norma, l'articolo 3 del decreto-legge n. 229 del 2021, fa esplicito riferimento ad un'intesa «con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati».
  A tal proposito segnalo che sul sito istituzionale di Accredia è riportato che «Qualora il DPI oggetto di approfondimento non dovesse risultare correttamente marcato CE e non “validato” da INAIL, è possibile segnalarlo alle Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato. Per i DPI le segnalazioni vanno inviate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli indirizzi pubblicati sui relativi siti. Per i Dispositivi Medici (mascherine chirurgiche) si specifica che le Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato sono il Ministero della salute e l'istituto Superiore di Sanità».
  Affinché sia garantito il più alto livello di qualità e sicurezza dei dispositivi di protezione individuale FFP2, vendute al prezzo calmierato di 0,75 euro per unità, garantendo adeguatamente il coinvolgimento e il supporto dei produttori italiani di DPI certificati, rappresento che il Ministero della salute, insieme alla Struttura commissariale, ha avviato interlocuzioni con le Associazioni di categoria delle farmacie, al fine di agevolare e contribuire attivamente alla definizione celere di un prezzo calmierato per la cessione al pubblico delle mascherine tipo FFP2, nonché dei requisiti minimi cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, definito nella giornata del 3 gennaio ultimo scorso.