CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2022
725.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 93

ALLEGATO 1

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al settore del VDS non si applicano le disposizioni del codice della navigazione, nonché ogni altra norma di legge o di regolamento, qualora siano incompatibili con la presente legge.
1.76. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

   L'Aero Club d'Italia esercita le funzioni in materia di volo da diporto o sportivo e, fatte salve le competenze degli altri enti aeronautici, a norma della presente legge e dei regolamenti di cui agli articoli 5 e 6, provvede in particolare a:
2.28. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a esclusione di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato 1 annesso alla presente legge con le seguenti: a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a 150 kg.
2.29. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS l'Aero Club d'Italia istituisce una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare.
2.27. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la parola: propulsivi.
3.27. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: per il conseguimento aggiungere le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e.
4.27. Il Relatore.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: corsi di formazione aggiungere le seguenti: indetti e organizzati dall'Aeroclub d'Italia e aggiungere, in fine, la parola: finale.
4.28. Il Relatore.

Pag. 94

  Al comma 6, sostituire le parole da: che esercitano le attività previste fino alla fine del comma con le seguenti: e agli enti aggregati all'Aero Club d'Italia che svolgono le attività previste dallo statuto del medesimo Aero Club d'Italia.
4.29. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della licenza con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.
5.29. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le seguenti: sentite le associazioni di categoria accreditate e previa consultazione pubblica effettuata dallo stesso Aeroclub d'Italia.
6.44. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) ai requisiti della idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e della condotta degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica che tenga conto dell'età e della tipologia di licenza e prevedendo altresì la possibilità della condotta dei medesimi aeromobili anche ai soggetti con diversa abilità;
6.45. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della licenza con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.
6.46. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo la loro armonizzazione con i programmi didattici delle licenze EASA.
6.48. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: equipaggiamento avionico aggiungere le seguenti: e alle licenze e abilitazioni minime necessarie.
6.49. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) alle dotazioni avioniche e alle licenze e abilitazioni minime necessarie per l'uso degli aeroporti il cui ATZ insiste in spazio «G», nel rispetto delle generali norme e attribuzioni in materia di circolazione aerea.
6.50. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente.

   l-bis) ai requisiti di accettazione delle modifiche maggiori sugli aeromobili provvisti di motore da impiegare per il VDS, già immatricolati;
6.51. Il Relatore.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In relazione agli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, i programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia.
6.52. Il Relatore.

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ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.4. Il Relatore.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Sanzioni amministrative)

  1. Il pilota di aeromobile per il VDS che viola le disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni nell'uso degli spazi aerei, o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta, ovvero chiunque svolga attività di volo sugli aeromobili per il VDS senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica, o dopo la sua scadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000;
  2. Chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero di cui all'articolo 5 senza aver conseguito la relativa abilitazione ed essere iscritto nel registro di cui all'articolo 4, comma 5, ovvero svolga attività su aeromobili VDS in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000.
  3. Chiunque svolge attività di volo su aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo abilitante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000;
  4. Chiunque eserciti l'attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.
9.162. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: enti competenti con le seguenti: enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza.
10.5. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 2, sostituire le parole: di licenza con le seguenti: di attestato, di abilitazione o di licenza.
11.29. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave con le seguenti: , previa acquisizione del parere di apposita Commissione di disciplina che istruisce il procedimento, degli istruttori e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave, ad esclusione del caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c).
11.30. Il Relatore.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Organo dell'Aero Club d'Italia preposto alla irrogazione della sanzione è il Consiglio federale, il quale delibera sentito il parere della Commissione di disciplina e udito, ove ne faccia richiesta, il presunto responsabile della violazione.
11.31. Il Relatore.

  Al comma 6, dopo le parole: i princìpi della just culture, aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dal regolamento Pag. 96(CE) n. 376/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.
11.32. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire la parola: e 19) con la seguente: e 18).
12.4. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La Commissione di disciplina dell'Aero Club d'Italia, valutata la gravità del fatto e la durata della sospensione, può disporre che, prima del reintegro del titolo, venga eseguita attività addestrativa integrativa.
12.5. Il Relatore.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: commessa con dolo o colpa grave,
13.9. Il Relatore.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , in via generale,
13.10. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Princìpi)

  1. La disciplina del volo da diporto o sportivo si basa sul principio della sicurezza.
01.01. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) Velivoli, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM») non superiore a 600 chilogrammi (kg) per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.
1.60. (Nuova formulazione) Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.
1.61. (Nuova formulazione) Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.
1.62. (Nuova formulazione) Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 metri cubi (m3) in caso di aria calda e non superiore a 400 m3 in caso di altro gas di sollevamento.
1.64. (Nuova formulazione) Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

    6) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una MTOM non superiore a 300 kg per i monoposto e a 450 kg per i biposto.
1.65. (Nuova formulazione) Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Pag. 98

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'addestramento al VDS, i titoli per l'esercizio delle attività di VDS e l'esercizio stesso, nonché la regolamentazione relativa agli aeromobili per il VDS sono disciplinati dalla presente legge e dai regolamenti adottati ai sensi degli articoli 3 e 6.
1.49. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, sostituire le parole: aeromobili per VDS con le seguenti: aeromobili da impiegare per il VDS.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo unificato, sostituire le parole: aeromobili per VDS con le seguenti: aeromobili da impiegare per il VDS.
1.69. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 3, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   ovunque ricorrano nel testo unificato, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
1.70. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

   L'Aero Club d'Italia esercita le funzioni in materia di volo da diporto o sportivo e, fatte salve le competenze degli altri enti aeronautici, a norma della presente legge e dei regolamenti di cui agli articoli 5 e 6, provvede in particolare a:
2.28. Il Relatore

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle licenze e delle abilitazioni con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.
2.20. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: delle licenze e delle abilitazioni con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.
2.21. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a esclusione di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato 1 annesso alla presente legge con le seguenti: a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a 150 kg.
2.29. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) l'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e di vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.
2.18. De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS l'Aero Club d'Italia istituisce una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della Pag. 99sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare.
2.27. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la parola: propulsivi.
3.27. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Uso delle aree di decollo e atterraggio)

  1. I velivoli da impiegare per il VDS possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico.
  2. I velivoli da impiegare per il VDS dotati di stazione radio, transponder e localizzatore di emergenza, condotti da pilota abilitato, possono altresì effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) all'esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia.
  3. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili le limitazioni connesse alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.
  4. Le operazioni di atterraggio, decollo e volo negli spazi aerei controllati sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari e all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare, le attività di cui al primo periodo sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in conformità a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'Aero Club d'Italia.
  5. I velivoli da impiegare per il VDS provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano alle condizioni di cui al comma 4, e a decollare e atterrare nelle aree di cui ai commi 1 e 2 se:

   a) dispongono di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di registrazione dell'aeromobile e nel rispetto delle altre norme previste dalla presente legge;

   b) sono regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

   c) sono utilizzati per scopi non commerciali;

   d) sono pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.
3.22. (Nuova Formulazione) Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Pag. 100

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: per il conseguimento aggiungere le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e.
4.27. Il Relatore.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: corsi di formazione aggiungere le seguenti: indetti e organizzati dall'Aeroclub d'Italia e aggiungere, in fine, la parola: finale.
4.28. Il Relatore.

  Al comma 6, sostituire le parole da: che esercitano le attività previste fino alla fine del comma con le seguenti: e agli enti aggregati all'Aero Club d'Italia che svolgono le attività previste dallo statuto del medesimo Aero Club d'Italia.
4.29. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
5.3. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con minore periodicità rispetto a quanto stabilito per il VDS a motore con le seguenti: con una periodicità non superiore al biennio.
5.28. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della licenza con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.
5.29. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della difesa.
6.33. Pentangelo, Sozzani, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le seguenti: sentite le associazioni di categoria accreditate e previa consultazione pubblica effettuata dallo stesso Aeroclub d'Italia.
6.44. Il Relatore.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
6.2. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) ai requisiti della idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e della condotta degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica che tenga conto dell'età e della tipologia di licenza e prevedendo altresì la possibilità della condotta dei medesimi aeromobili anche ai soggetti con diversa abilità;.
6.45. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che tale accertamento sia effettuato con una periodicità non superiore al biennio;.
6.36. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Pag. 101

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della licenza con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.
6.46. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo la loro armonizzazione con i programmi didattici delle licenze EASA.
6.48. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) ai requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili per impiego VDS diverso dal volo libero anche rispondente a criteri riconosciuti da Stati membri EASA e di quelli per i quali EASA ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità e prevedendo le modalità di estensione della durata di componenti a vita limitata;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 sopprimere la lettera l).
6.39. (Nuova formulazione) Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: equipaggiamento avionico aggiungere le seguenti: e alle licenze e abilitazioni minime necessarie.
6.49. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) alle dotazioni avioniche e alle licenze e abilitazioni minime necessarie per l'uso degli aeroporti il cui ATZ insiste in spazio «G»,nel rispetto delle generali norme e attribuzioni in materia di circolazione aerea.
6.50. Il Relatore.

  Al comma 1, lettere e) ed f), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle generali norme e attribuzioni in materia di circolazione aerea.
6.40. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) alle dimostrazioni di mantenuta efficienza e aeronavigabilità applicabile agli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, iscritti nel registro di cui di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004 tenuto presso l'Aero Club d'Italia, già qualificati «avanzati», e che intendono operare negli spazi aerei e negli aeroporti di cui alle lettere e) e f).
6.41. (Nuova formulazione) Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) al rispetto delle norme e limitazioni in materia di circolazione aerea e di sicurezza;
6.42. (Nuova formulazione) Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente.

   l-bis) ai requisiti di accettazione delle modifiche maggiori sugli aeromobili provvisti di motore da impiegare per il VDS, già immatricolati;
6.51. Il Relatore.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In relazione agli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, i programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la progettazione,Pag. 102 la costruzione e la manutenzione sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia.
6.52. Il Relatore.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.4. Il Relatore.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Sanzioni amministrative)

  1. Il pilota di aeromobile per il VDS che viola le disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni nell'uso degli spazi aerei, o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta, ovvero chiunque svolga attività di volo sugli aeromobili per il VDS senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica, o dopo la sua scadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000;
  2. Chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero di cui all'articolo 5 senza aver conseguito la relativa abilitazione ed essere iscritto nel registro di cui all'articolo 4, comma 5, ovvero svolga attività su aeromobili VDS in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000.
  3. Chiunque svolge attività di volo su aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo abilitante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000;
  4. Chiunque eserciti l'attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.
9.162. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: enti competenti con le seguenti: enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza.
10.5. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 2, sostituire le parole: di licenza con le seguenti: di attestato, di abilitazione o di licenza.
11.29. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave con le seguenti: , previa acquisizione del parere di apposita Commissione di disciplina che istruisce il procedimento, degli istruttori e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave, ad esclusione del caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c).
11.30. Il Relatore.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Organo dell'Aero Club d'Italia preposto alla irrogazione della sanzione è il Consiglio federale, il quale delibera sentito il parere della Commissione di disciplina e udito, ove ne faccia richiesta, il presunto responsabile della violazione.
11.31. Il Relatore.

Pag. 103

  Al comma 6, dopo le parole: i principi della just culture, aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 376/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.
11.32. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire la parola: e 19) con la seguente: e 18).
12.4. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La Commissione di disciplina dell'Aero Club d'Italia, valutata la gravità del fatto e la durata della sospensione, può disporre che, prima del reintegro del titolo, venga eseguita attività addestrativa integrativa.
12.5. Il Relatore.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: commessa con dolo o colpa grave,
13.9. Il Relatore.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , in via generale,
13.10. Il Relatore.