CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 dicembre 2021
720.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 234

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 73, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro con le seguenti: 865,3 milioni di euro;

   b) sostituire le parole: 1.064,9 milioni di euro con le seguenti: 664,9 milioni di euro;

   c) sostituire le parole: 1.064,4 milioni di euro con le seguenti: 664,4 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, a partire dal 1° gennaio 2022, è istituito un Fondo di solidarietà per attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione del comma 95-bis.
  95-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 95-bis è di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3424/XI/1.3. Rizzetto.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

  86-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione e garantire a tutti i lavoratori una retribuzione dignitosa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario orario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato.
  86-ter. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 86-bis non possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime inferiori a quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.
  86-quater. Al fine di determinare l'importo del salario orario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo orario.
  86-quinquies. La Commissione di cui al comma 86-quater è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti degli enti di cui al primo periodo possono Pag. 235delegare propri rappresentanti. La Commissione oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario orario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e politiche di sostegno dei costi del lavoro per i datori. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale. I membri della Commissione non hanno diritto a rimborsi o indennità e le spese di funzionamento sono coperte dalle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  86-sexies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui al comma 86-quater, in merito agli esiti della sperimentazione delle disposizioni dei commi da 86-bis a 86-quater.
  86-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 86-bis a 86-sexies si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3424/XI/1.5. Rizzetto.

  Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:

  87-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per gli anni 2022 e 2023 in via sperimentale le lavoratrici e i lavoratori possono accedere, su domanda, al pensionamento flessibile con il requisito minimo di età anagrafica di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.
  87-ter. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 87-bis, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  87-quater. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo previsto con requisiti pieni secondo gli ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo è ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, applicando i criteri di cui alla tabella di cui all'allegato 2-bis.
  87-quinquies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono condizioni e criteri di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto a quelli stabiliti dal comma 87-bis.
  87-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 87-bis a 87-quinquies, nel limite di 4 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5 miliardi di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della prestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Allegato 2-bis.
(Art. 1, comma 87-quater)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

   Età di pensionamento effettivo

Anni di contribuzione

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  62

   -8,0

   -7,8

   -7,5

   -7,2

   -6,6

   -3,6

  63

   -6,0

   -5,8

   -5,5

   -5,2

   -4,4

   -2,4

  64

   -4,0

   -3,8

   -3,5

   -3,2

   -2,7

   -1,4

  65

-2,0

   -1,8

   -1,5

   -1,2

   -0,6

   -0,4

  66

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  67

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  68

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  69

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  70

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

3424/XI/1.2. Rizzetto.

Pag. 236

  Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:

  87-bis. In via sperimentale per l'anno 2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire, su domanda, il diritto alla pensione al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione Quota 41».
  87-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 87-bis.
  87-quater. Agli oneri derivanti dal comma 87-bis si provvede, nel limite di 4,3 miliardi di euro per l'anno 2022, mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
3424/XI/1.1. Rizzetto.

  Sostituire il comma 91 con il seguente:

  91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   c) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli operai edili, come individuati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 93, sostituire il primo periodo con il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027;

   b) al comma 627, sostituire le parole da: di euro 11.581.894 per l'anno 2022 fino alla fine del comma con le seguenti: di euro 6.581.894 per l'anno 2022 e di euro 99.758.016 annui a decorrere dall'anno 2023.
3424/XI/1.6. Rizzetto.

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:

  119-bis. Al fine di agevolare la ricollocazione per profilo di occupabilità e impedire il disperdersi di competenze a causa dell'inattività lavorativa, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale i percettori di una delle seguenti prestazioni:

   a) reddito di cittadinanza;

   b) indennità di disoccupazione;

   c) cassa integrazione guadagni.

  119-ter. La partecipazione ai percorsi formativi di riqualificazione professionale è obbligatoria durante tutto il periodo di Pag. 237erogazione di una delle prestazioni di cui al comma 119-bis.
  119-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 119-bis e 119-ter determinano la perdita della titolarità della prestazione economica e l'impossibilità di accedere alle prestazioni di cui al comma 119-bis nei successivi dodici mesi.
  119-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i criteri di attuazione dei commi da 119-bis a 119-quater con specifico riferimento alle procedure per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale in considerazione della pregresse esperienze lavorative dei titolari della prestazione e in riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale.
  119-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 119-bis a 119-quinquies, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3424/XI/1.4. Rizzetto.

Pag. 238

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 3424, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e la relativa nota di variazioni C. 3424/I, approvati dal Senato della Repubblica;

   considerato che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, reca numerosi interventi che incidono su materie rientranti nell'ambito delle competenze di questa Commissione;

   rilevato in particolare che, nell'ambito dell'articolo 1:

    i commi da 73 a 84 recano un rifinanziamento a decorrere dall'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché introducono modifiche alla disciplina del medesimo reddito di cittadinanza, anche alla luce delle valutazioni svolte dal Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

    il comma 87 consente l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano un requisito pari ad almeno 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva;

    i commi da 91 a 93 prorogano al 2022 l'applicazione dell'anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunemente indicato come APE sociale, ampliando la platea dei potenziali beneficiari della misura;

    il comma 94 dispone l'applicabilità del regime sperimentale di accesso al pensionamento con requisiti ridotti denominato «Opzione donna» anche alle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico richiesto nel corso dell'anno 2021;

    i commi da 103 a 118 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2022, sia trasferita all'INPS la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», recando conseguentemente una nuova disciplina dei trattamenti previdenziali riconosciuti ai giornalisti;

    i commi da 137 a 149 recano interventi volti a promuovere le pari opportunità di donne e uomini in ambito lavorativo e a contrastare la violenza di genere;

    i commi da 191 a 223 recano una riforma a regime del sistema degli ammortizzatori sociali, intervenendo tanto sulla regolamentazione dei trattamenti di integrazione salariale quanto su quella relativa alle indennità NASpI e DIS-COLL;

    i commi da 224 a 238 introducono una disciplina volta a garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo nei casi di chiusura di sedi e stabilimenti produttivi sul territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a cinquanta;

    i commi da 720 a 726 recano disposizioni di carattere ordinamentale volte Pag. 239ad assicurare una nuova regolamentazione dei tirocini, con la contestuale abrogazione dei commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

   esaminati, per quanto di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, di cui, rispettivamente, alle Tabelle n. 2 e n. 4, annesse al disegno di legge;

   richiamate le valutazioni critiche espresse nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e nella seduta della XI Commissione, svoltesi nella giornata del 21 dicembre 2021, in ordine alle modalità di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022;

   richiamati, a tale riguardo, i contenuti della lettera inviata dalla Presidente di questa Commissione al Presidente della Camera dei deputati in data 22 dicembre 2021;

   rilevato, in particolare, che l'esame della legge di bilancio per l'anno 2022, come quello delle leggi di bilancio relative all'anno 2020 e all'anno 2021, si sia esaurito, di fatto, nella Camera presso la quale il disegno di legge è stato presentato dal Governo, in quanto in questa sede non si potrà che procedere a una mera ratifica del testo approvato dal Senato della Repubblica, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'entrata in vigore del provvedimento il 1° gennaio 2022;

   ritenuto che l'impossibilità di svolgere un esame approfondito delle disposizioni del provvedimento determini una significativa compressione delle prerogative di questa Commissione, alla quale resta, di fatto, preclusa la possibilità di svolgere una discussione ampia e di esercitare la propria attività emendativa su aspetti essenziali delle politiche in materia di lavoro e previdenza, a partire dalla riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali;

   segnalata l'opportunità di avviare, nelle sedi competenti, ogni opportuna riflessione al fine di valutare eventuali modifiche alla disciplina regolamentare della sessione di bilancio e alla legge di contabilità e finanza pubblica, ferma restando l'esigenza di assicurare la presentazione del disegno di legge di bilancio entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   rilevata, in particolare, l'esigenza di rafforzare la configurazione del disegno di legge di bilancio come strumento di definizione del quadro di riferimento finanziario e di regolazione delle grandezze economiche e finanziarie, affidando a diversi strumenti legislativi il compito di definire le riforme di carattere settoriale che concorrono al perseguimento degli obiettivi programmatici, in modo da consentirne un esame adeguato nelle competenti sedi parlamentari;

   considerato che, pur in un quadro che presenta significativi elementi di criticità, assuma carattere prioritario assicurare l'ulteriore corso del provvedimento, prendendo atto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in modo da garantire la sua approvazione entro l'esercizio finanziario in corso,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 240

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA
DAI DEPUTATI RIZZETTO E BUCALO

  La XI Commissione,

   premesso che:

    il Paese sta vivendo una fase storica straordinaria in quanto la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, ma in tutta Europa e nella maggiore parte degli Stati del mondo;

    altrettanto vero è che sempre di più – ma mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo;

    sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022;

    il disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 è stato presentato al Parlamento l'11 novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021 e, soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Detto ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della legge e si è ulteriormente aggravato nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii, dovuti a contrasti interni alla maggioranza, dei lavori della Commissione Bilancio;

    detto modo di procedere porterà il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei deputati;

    nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee di pensiero, come esigenze di interlocutori: si realizzano dunque compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure;

    il Governo parla di espansività della manovra, che va però attentamente declinata; la manovra è «espansiva» fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che vale circa 200 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i circa 30 miliardi del fondo complementare, ma la cosa più importante è la clausola di salvaguardia, ossia la sospensione del Patto di stabilità. Quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del deficit per 23,3 miliardi di euro;

    rispetto a quanto si diceva a proposito dell'espansività, va sottolineato che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, il mantenimento della clausola di salvaguardia, con la conseguente sospensione del Patto di stabilità;

Pag. 241

    nei contenuti un capitolo spinoso è quello del Reddito di cittadinanza, contro cui Fratelli d'Italia ha sempre condotto una dura battaglia d'opposizione. Si pensava che potesse essere in qualche modo se non stravolto, almeno profondamente cambiato; purtroppo questo non è accaduto. Il Reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere una misura di reintroduzione al lavoro, ma non ha funzionato, perché si sa che solo una esigua minoranza dei percettori del Reddito di cittadinanza è occupabile. Questo non lo dice Fratelli d'Italia ma la Corte dei conti, che attesta che solo il 25 per cento dei percettori ha trovato lavoro, per lo più con contratti a tempo determinato, e solo il 15 per cento ancora oggi è occupato. Insomma, si tratta di un provvedimento che ha clamorosamente fallito rispetto all'obiettivo previsto. Ovviamente, si è consapevoli e si riconosce che vi è una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro, ma non ci si può esimere dal sottolineare come risulti del tutto sconfortante rilevare che nemmeno con un enorme esborso di soldi pubblici si sia trovato un lavoro a tutti i beneficiari. Al riguardo, si evidenzia che anche per i disabili – dati alla mano – il Reddito di cittadinanza ha avuto un risultato fallimentare;

    ecco perché si ribadisce che il denaro pubblico deve essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i fondi che mette a disposizione;

    si ritiene di grande importanza che, grazie all'impegno di Fratelli d'Italia, dopo venti anni di battaglie delle associazioni sindacali, di categoria e delle casse di previdenza, ai liberi professionisti sia stato riconosciuto il diritto alla salute. Molti non lo sanno, ma purtroppo, fino a ieri, questo diritto non era riconosciuto: i liberi professionisti che si ammalavano o si infortunavano dovevano non solo pagare le conseguenze dell'infortunio, ma addirittura pagare le conseguenze sanzionatorie dell'impossibilità di potere svolgere la loro professione. Dovevano, quindi, risarcire i clienti per le sanzioni che lo Stato comminava loro in conseguenza della malattia del professionista. Una vicenda scandalosa che veniva da tutti additata e considerata come tale, ma che poi nessuno ha mai modificato. Il Gruppo Fratelli d'Italia al Senato ha condotto e vinto, una battaglia di civiltà che interessa circa due milioni di professionisti italiani;

    purtroppo non c'è stato spazio per molte altre battaglie che Fratelli d'Italia ha provato a portare all'attenzione del Senato. Gli italiani hanno bisogno di lavoro e Fratelli d'Italia – da sempre – ha avanzato proposte, anche per il disegno di legge di bilancio. Ha proposto di ragionare su un modello che dica alle imprese: più assumi, meno tasse paghi. È una cosa di buon senso. Con un meccanismo composito, ha proposto una super deduzione del costo del lavoro per le imprese ad alta intensità di lavoro; come abbiamo il superbonus per gli ammortamenti, si è proposto di introdurre il superbonus per chi assume persone in Italia: si agevola in tal modo l'economia reale e si penalizzano le grandi concentrazioni economiche, che fanno utili in Italia senza assumere. Una proposta di mero buon senso, ma l'emendamento è stato bocciato;

    il Ministro Gualtieri si era sbagliato quando aveva detto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del COVID-19; il posto di lavoro l'hanno perso in moltissimi: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, partite IVA. Sono in molti ad aver perso il posto di lavoro. Fratelli d'Italia ha proposto allora la creazione di un fondo per la ricollocazione di chi ha perso il posto di lavoro nel periodo della pandemia, attraverso sistemi collaudati, ossia ponendo a carico dello Stato il 50 per cento dei contributi previdenziali che sono a carico del datore di lavoro. È un meccanismo che, per esempio, già funziona per l'occupazione femminile o l'occupazione giovanile. Anche questa sembrava una misura semplice, immediata e di buon senso, ma è stata bocciata;

Pag. 242

    infine sono mancanti interventi importanti come Quota 41, l'APE sociale per gli esodati, la formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi, un Fondo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, il salario minimo per i settori in cui non ci sono contratti collettivi nazionali;

    in conclusione, analizzando il testo del disegno di legge di bilancio per il 2022, più che una legge volta al futuro dell'Italia sembra di avere a che fare con la vecchia «legge mancia», allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della legge finanziaria, e oggi elevata della sinistra a legge di sistema. Ciò a dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione;

    quanto al cosiddetto «Governo dei migliori» ci si augura che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo con noi che gli organi parlamentari non sono un optional a sua disposizione;

    questo disegno di legge di bilancio è nei fatti solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee diverse, che vogliono forzatamente stare insieme e che, però, insieme non riescono a stare se non perché così impone loro il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani; il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo Patria,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

  Rizzetto, Bucalo.