CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (S. 2318 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2318 recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo e rilevato che:

   il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 2 assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza occorre però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»; con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o).

   a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 1, commi 1 (riordino delle disposizioni di legge in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo) e 2 (revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore); il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è poi previsto all'articolo 2, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della cultura chiamato a disciplinare i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo;

   sul provvedimento è pervenuto il 4 agosto 2021 il parere della Conferenza Stato-regioni; il parere fa sue le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome; tra queste si segnala in particolare la proposta che i beneficiari delle misure di sostegno al reddito nel settore dello spettacolo contattino i servizi per l'impiego regionale in modo da garantire il necessario contributo delle regioni; la Conferenza propone anche che la questione degli ammortizzatori sociali dei lavoratori dello spettacolo sia affrontata nell'ambito della più generale riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di pervenire a una disciplina unitaria per tutte le categorie caratterizzate da saltuarietà (oltre ai lavoratori dello spettacolo, ad esempio i lavoratori stagionali e part-time);

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  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito ad approfondire le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome richiamate in premessa.

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ALLEGATO 2

Disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (Testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinate, recante disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assumono anche rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito si ricorda anche che l'articolo 123, primo comma, della Costituzione, rimette allo Statuto regionale l'individuazione dei princìpi fondamentali di funzionamento e organizzazione delle regioni); assume rilievo infine anche l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione che afferma che comuni, province e città metropolitane hanno autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, ricordo che la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il princìpio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»;

    all'articolo 1, comma 1, lettera d), nell'individuazione dei decisori pubblici, l'espressione «i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane» andrebbe sostituita con quella, più precisa, «i presidenti, i sindaci metropolitani e i consiglieri delle province e delle città metropolitane»;

    il comma 3 dell'articolo 12 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge; al riguardo, si ricorda, che alcune regioni (Toscana, Molise, Abruzzo, Calabria, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna) hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali; lo statuto speciale della Regione siciliana prevede inoltre la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge «delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali» (articolo 12, comma 3); andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire le modalità di adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome al provvedimento, con particolare riguardo all'individuazione, all'interno dello stesso, delle «norme fondamentali» cui appunto regioni e province autonome dovranno adeguarsi (ad esempio andrebbe chiarito se tra tali «norme fondamentali» rientri la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede che il registro pubblico per la trasparenza istituito presso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato «sostituisca ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge»); in alternativa la Commissione potrebbe valutare di sopprimere il riferimento alle «norme fondamentali», prevedendo l'adeguamento da parte Pag. 188di regioni e province autonome al provvedimento nel suo complesso;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) inserire all'articolo 1, comma 1, lettera d) un riferimento ai «sindaci metropolitani»;

    b) approfondire l'articolo 12, comma 3, al fine di individuare le «norme fondamentali» alle quali regioni o province autonome si dovranno adeguare o, in alternativa, prevedere l'adeguamento di regioni e province autonome al provvedimento nel suo complesso.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1939-B recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare»);

   richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso della prima lettura alla Camera nella seduta del 10 ottobre 2019 e rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, della Costituzione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali; rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché con riferimento agli articoli 9 e 10 la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE