CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2021
715.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di disabilità. S. 2475 Governo, approvato dalla Camera

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2475, recante delega al Governo in materia di disabilità;

   richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 2 dicembre 2021 e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. S. 2463 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2463 di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso;

   il provvedimento è quindi volto ad aggiornare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono integrare (si ricordano in particolare i protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni);

   l'articolo 5, comma 1, lettera b), stabilisce, tra le altre cose, che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. «super green pass»), nel rispetto della disciplina prevista per le «zone bianche»;

   al riguardo, appare però opportuno chiarire due aspetti, al fine di dare indicazioni precise agli enti territoriali; in primo luogo, infatti, per alcune attività, (accesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spettacoli aperti al pubblico), la disposizione sembra far venire meno anche nelle «zone gialle» e «arancioni», in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo del cd. «super green pass», i limiti di capienza; tale interpretazione sembra desumersi dal riferimento alla «disciplina delle zone bianche» presente nel comma 2-bis introdotto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 dalla disposizione in commento; non è stata tuttavia modificata la disciplina in materia di capienza recata dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021; si invita pertanto a valutare l'opportunità di intervenire anche su questi due articoli;

   in secondo luogo, si segnala che la nota della direzione generale dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre 2021 afferma che in zona gialla per l'accesso a musei e luoghi della cultura non sarà necessario il cd. «super green pass» bensì il green pass «semplice», il che potrebbe risultare non coerente con quanto sopra esposto poiché, in base all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 anche musei e Pag. 84luoghi della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono previsti limiti e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma, in zona gialla l'accesso a musei e luoghi della cultura è consentito a condizione che tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 1, lettera b).

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ALLEGATO 3

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato risultante dall'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante disposizioni di revisione del modello delle forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali, delega al Governo per la revisione dello strumento militare e rilevato che:

   il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate (articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione);

   per quanto riguarda il principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni (articolo 117, quarto comma), nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni (articolo 117, sesto comma); per quanto concerne specificamente la polizia locale, si ricorda che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale); su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p);

   con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume infine anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute;

   a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; il riferimento alla «previa intesaPag. 86 in sede di Conferenza unificata» è presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i); al riguardo, si valuti pertanto l'opportunità di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l'acquisizione dell'intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sopprimere, all'articolo 9, comma 1, lettera i), il riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata.