CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2021
715.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Gariglio 5-07272: Realizzazione in tempi certi delle conche di navigazione di Malamocco e Chioggia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  I lavori relativi al Sistema MOSE sono in corso di esecuzione a cura del Consorzio Venezia Nuova Concessionario e l'ultimo cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere alle bocche di Porto (Lido, Malamocco e Chioggia) e agli interventi dell'Arsenale di Venezia prevede che le medesime vengano concluse entro il 31 dicembre 2023; tale cronoprogramma comprende anche la fase di avviamento e di gestione provvisoria.
  In merito alla conca di Malamocco, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto ha rappresentato che l'impresa esecutrice dei lavori sta procedendo all'organizzazione del cantiere con relativo programma lavori, mentre sono già riprese le attività di costruzione della porta lato mare.
  Circa poi le due conche di navigazione della bocca di porto di Chioggia, durante la pandemia da COVID-19, i lavori hanno subito uno stallo per l'impossibilità di ottemperare alle misure di protezione all'interno dei pozzi e dell'edificio di controllo delle conche; inoltre, un ulteriore blocco delle attività è stato causato dalla risoluzione del contratto da parte del concessionario CVN con l'ATI affidataria.
  Ad oggi, il citato Provveditorato, unitamente al Concessionario CVN, sta mettendo in campo appropriate misure volte ad assicurare tempi certi per il completamento delle due conche di navigazione destinate al transito dell'importante flotta peschereccia di Chioggia.
  Quanto ai lavoratori del settore ittico, il Ministero del lavoro ha richiamato l'attività di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge di Bilancio per il 2022. In tale ampio intervento riformatore, la Cassa integrazione per il settore agricolo (CISOA) viene estesa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
  Per garantire il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca, sempre nell'ambito degli interventi contenuti nella legge di Bilancio, è stato previsto il finanziamento per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ai lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

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ALLEGATO 2

Baldelli 5-07271: Adozione del decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'adozione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità – previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – rappresento che la Direzione generale per la sicurezza stradale del MIMS sta finalizzando, congiuntamente al Ministero dell'interno, la bozza di decreto in parola, che sarà ragionevolmente sottoposta alla valutazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali nei primi mesi del prossimo anno. Vista la rilevanza del tema, sarà mia premura verificare che il decreto sia perfezionato nel più breve tempo possibile.
  Tale provvedimento contiene una dettagliata disciplina finalizzata a garantire il rispetto dei limiti di velocità, basata sulla propedeutica verifica, da parte degli enti gestori stradali, dell'adeguatezza dei limiti di velocità imposti, quale condizione necessaria per poter installare i sistemi stessi. Inoltre, è previsto che la collocazione delle postazioni fisse, che permettono il rilevamento a distanza delle violazioni, deve tener conto della necessità di un coordinamento tra i diversi organi di polizia preposti al controllo affinché non si creino sovrapposizioni ed interferenze tra i servizi sul medesimo tratto stradale e non si concentrino sulla medesima infrastruttura stradale più rilevamenti contemporanei.
  Ciò consentirà la definizione di regole omogenee sulle modalità di collocazione ed uso dei sistemi di misurazione della velocità, superando una serie di criticità e di contenziosi.
  I contenuti della nuova bozza di decreto saranno anche adeguati alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020 che, con la modifica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, hanno esteso l'ambito del rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità a tutte le tipologie di strade.

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ALLEGATO 3

Rotelli 5-07273: Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli storici ultratrentennali di proprietà di associazioni non profit finalizzate alla loro tutela e valorizzazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'atto in discussione si chiede di uniformare l'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 63, comma 1, della legge n. 342 del 2020, con particolare riferimento ai veicoli storici con almeno 30 anni di proprietà di associazioni senza scopo di lucro, aventi tra gli scopi sociali la tutela di tali veicoli ovvero la diffusione della cultura di valorizzazione degli stessi per favorirne la conservazione e il recupero.
  Al riguardo il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che la disciplina della tassa automobilistica è dettata con legge dello Stato ma le regioni possono intervenire ad integrarla attraverso apposite leggi regionali, come ribadito dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che demanda ad esse la disciplina del tributo «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale».
  Tale disposizione deve essere, inoltre, letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 20 maggio 2019, con la quale viene valorizzata l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa automobilistica.
  Tanto premesso, in base al citato articolo 63, sono ammessi a fruire dei benefici fiscali in questione i veicoli ultratrentennali che non sono adibiti ad uso professionale.
  La previsione del requisito da ultimo menzionato – la verifica della cui ricorrenza richiede la valutazione delle effettive modalità di utilizzo del veicolo – non consente di escludere a priori che i veicoli ultratrentennali di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro siano adibiti ad uso professionale, con conseguente non ammissione alla fruizione dei benefìci di cui al richiamato articolo 63.
  L'ACI, con circolare n. 35529 del 5 dicembre 2000, ha sottolineato che «per individuare in concreto “l'uso professionale” bisogna far riferimento a ciò che risulta dalla carta di circolazione, cosicché saranno esclusi, seguendo la circolare n. 207/E del 2000 del Ministero delle Finanze, i veicoli ed i motoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida cui si ritiene vadano aggiunti, a titolo esemplificativo, quelli destinati ad uso pubblico di linea e quelli per uso speciale o trasporti specifici».
  Inoltre, il MEF sottolinea che, alla luce della cennata competenza regionale sulla tassa automobilistica, è attribuita alle regioni ogni attività funzionale al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Ciò comporta che la definizione di «uso professionale» non può che essere demandata alla determinazione di queste ultime, che, dall'esame della documentazione presentata dagli interessati, potranno verificare se sussistono o meno i requisiti richiesti dalla norma regionale per il riconoscimento dell'esenzione, tenendo anche conto della natura dell'associazione, che potrà eventualmente godere di agevolazioni anche in base a norme fiscali di diverso tenore.

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ALLEGATO 4

Maccanti 5-07274: Incentivazione del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali da parte di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito alle iniziative per incentivare l'assunzione di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto nonché il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida da parte di nuovi autisti, si tratta di un tema a me particolarmente caro e già ampiamente attenzionato. È intenzione del Governo rafforzare le misure e i contributi citati dagli onorevoli interroganti, e in tal senso, in seno al Ministero, stiamo definendo degli interventi in questo senso a partire dal 2022, partendo da alcuni emendamenti presentati alla legge di bilancio 2022, in corso di esame al Senato.
  Segnalo, inoltre, che il 20 dicembre prossimo si terrà una riunione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori finalizzata ad attivare una Commissione temporanea ad hoc preposta all'esame della tematica evidenziata e all'individuazione di ulteriori interventi.
  A tale Commissione temporanea saranno chiamati a partecipare anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, affinché siano elaborate linee di intervento in ambito scolastico, ad esempio tramite progetti di orientamento formativi, che possano contribuire a mitigare la carenza di personale qualificato.

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ALLEGATO 5

Ficara 5-07275: Continuità territoriale della regione Sicilia in termini aerei e marittimi, con particolare riferimento alla Sicilia orientale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Assicurare la continuità territoriale delle aeree remote e periferiche del Paese rientra tra gli obiettivi prioritari delle strategie del Governo in materia di trasporti.
  L'Unione europea richiede a tutti gli Stati membri l'osservanza delle specifiche normative di settore, che prevedono la possibilità dell'intervento pubblico volto a garantire detta continuità mediante servizi minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità e tariffazione, cui gli operatori economici non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale (cosiddetto fallimento di mercato).
  Con particolare riguardo alla continuità territoriale aerea della Sicilia, a seguito della delega rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Presidente della Regione Siciliana, informo che il prossimo 17 dicembre si terrà la Conferenza di servizi per la definizione del nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico (OSP) per assicurare i collegamenti da e per le isole di Lampedusa e Pantelleria. Attualmente, tali collegamenti sono assicurati in regime di proroga fino al 30 giugno 2022 dal vettore DAT (Danish Air Transport), risultato aggiudicatario della precedente gara e che ha sottoscritto apposita convenzione con l'ENAC per lo svolgimento del servizio dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021. A tale scadenza, verificata la necessità di continuare a garantire il servizio onerato e tenuto conto che l'iter procedurale per definire la nuova imposizione di OSP avrebbe richiesto tempi tecnici tali da determinare l'interruzione del servizio, il Ministero, l'ENAC e la Regione Siciliana hanno condiviso l'opportunità di prorogare la convenzione con il vettore DAT, come detto, fino al 30 giugno 2022.
  In relazione, poi, alla continuità territoriale aerea da e per Comiso, a seguito del venir meno dei servizi svolti da Alitalia, sono state attivate tre procedure di emergenza ai sensi del Regolamento europeo n. 1008/2008 che purtroppo hanno avuto esito negativo, non essendo pervenuta alcuna offerta da parte di vettori. Conseguentemente, con decreto ministeriale n. 397 del 18 ottobre 2021 è stato abrogato il precedente regime impositivo e sono state restituite al libero mercato le rotte Comiso-Milano Linate e Comiso-Roma Fiumicino, in considerazione dell'esigenza, condivisa dal Ministero e dalla regione, di procedere al perfezionamento di un eventuale nuovo regime qualora sia verificata l'inadeguatezza dell'effettiva risposta del mercato all'attuale domanda.
  Quanto al regime impositivo degli oneri sulle rotte da e per Trapani, in relazione al quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Ryanair per l'annullamento del decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020, il Ministero, d'intesa con l'ENAC, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, con istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza.
  Circa, poi, la continuità territoriale marittima della Sicilia, alla data odierna il collegamento Napoli-Palermo, a prevalente trasporto passeggeri, viene esercito in regime di libero mercato dalla società CIN e dalla società GNV, mentre il collegamento solo merci Ravenna-Brindisi-Catania è regolarmente effettuato dalla società Grimaldi Euromed.
  Infine, a seguito dell'istruttoria effettuata con la Commissione europea e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, da cui è risultato che tali linee potevano essere esercite a libero mercato, è in fase di pubblicazione il bando di gara per l'imposizione di OSP e per l'aggiudicazione del contratto di servizio per la linea veloce Messina-Reggio Calabria.