CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinate, recante disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi;

   apprezzate le finalità del provvedimento che intende regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse;

   preso atto che, ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni del provvedimento non si applicano a giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione, a coloro che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione, ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, nonché ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

   osservato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni del provvedimento non si applicano, tra l'altro, all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali;

   rilevato che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, individuando i soggetti a cui è preclusa l'iscrizione al Registro;

   considerato che l'articolo 7 dispone l'istituzione del Comitato di sorveglianza, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, nonché di una Commissione bicamerale per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di sorveglianza con riferimento all'attività parlamentare;

   segnalato che l'articolo 12 stabilisce che l'ISTAT, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), individui un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato della Repubblica, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018;

   preso atto che l'Accordo costituisce il rinnovo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone scaduto nel 2011 e i cui negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018;

   rilevato che l'articolo 30 dell'Accordo prevede che le Parti intensifichino la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i temi previdenziali, attraverso scambi di opinioni ed esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse;

   considerato che, sulla base del medesimo articolo 30, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e a promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali, quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 207

ALLEGATO 3

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato per quanto di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla IV Commissione;

   considerato che il provvedimento è volto a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria;

   preso atto che il nuovo testo unificato reca misure volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, anche ai fini di una più facile ricollocazione dei volontari nel mondo del lavoro al termine della ferma;

   osservato che l'articolo 9 delega il Governo alla revisione dello strumento militare nazionale;

   segnalato che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il medesimo articolo 9, al comma 1, lettera e), prevede la possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che, a normativa vigente, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

   rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), reca un ulteriore principio di delega relativo a iniziative per la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, attività di studio e qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

   considerato che l'articolo 9, comma 1, lettera h), stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo preveda l'implementazione di misure volte ad agevolare il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, attraverso la previsione di misure di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

   osservato che l'articolo 9, comma 1, lettera i), reca un criterio direttivo relativo all'aumento delle percentuali di riserva dei Pag. 208posti in favore del personale delle Forze armate, dei volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'assunzione nei corpi della Polizia locale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riportando notizie di incendi in capannoni e stabilimenti siti in Campania.
  Il Ministero dell'interno, sentito sul caso, ha rappresentato che i Vigili del fuoco sono stati chiamati a domare incendi, anche molto gravi, in vari siti campani.
  In particolare, un incendio in Arzano (Napoli) del 15 novembre scorso nei locali adibiti a deposito di articoli vari ha poi interessato anche un deposito di materie plastiche, richiedendo ben 6 giorni di attività per essere spento.
  Il 9 novembre scorso in Gricignano di Aversa (CE) un incendio ha colpito un sito di una ditta di surgelati e le attività di spegnimento sono durate circa 1 mese.
  Nel comune di Montefredane (AV) il 17 ottobre un incendio ha interessato ben 12 autotreni che stazionavano nel piazzale interno al sito di una ditta di autotrasporti.
  Con riferimento, infine, all'incendio occorso il 13 ottobre nella zona industriale di Airola (BN) è stata coinvolta una ditta che produce lavorati in plastica.
  Il Ministero dell'interno ha riferito che l'accertamento delle cause dei predetti incendi è tutt'ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.
  Ciò premesso, rammentato che la competenza prevalente in materia di «prevenzione incendi» sui luoghi di lavoro è del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, faccio presente che di recente è stato adottato il decreto interministeriale del 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021, che reca «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
  Le disposizioni si applicano alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
  La prevenzione degli infortuni e il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo, che ha rafforzato la strategia nazionale per la salute la protezione sul lavoro.
  A tal fine, nel decreto-legge n. 146 del 2021, in fase di esame alla Camera dei deputati per la conversione, è stato predisposto un pacchetto di misure che intervengono sulla disciplina di settore e che sono ispirate ad una logica unitaria ed organica, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
  Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive oltre 90 unità in soprannumero del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e che rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza.
  È previsto altresì un inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e disposizioni più incisive in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale per il contrasto del lavoro irregolarePag. 210 e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
  Queste misure dovranno essere integrate con il rafforzamento delle politiche pubbliche a favore della prevenzione, sia attraverso il rafforzamento della formazione mirata per lavoratori e datori di lavoro, sia attraverso un sistema di qualificazione delle imprese, in modo da valorizzare le aziende che investono su comportamenti virtuosi e responsabili, sotto il profilo dell'occupazione regolare e per quanto attiene alle misure di salute e sicurezza.

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ALLEGATO 5

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver opportunamente richiamato l'attenzione del Governo sulla vicenda della Speedline Srl.
  Gli atti di sindacato ispettivo trattano il medesimo tema e pertanto fornirò una risposta congiunta.
  Speedline Srl ha sede in Tabina di Santa Maria di Sala (VE) dove attualmente occupa circa 600 dipendenti.
  Come sottolineato dagli onorevoli interroganti, si tratta di una società attiva nel design, sviluppo, costruzione, produzione e vendita di ruote in lega leggera di alta qualità per il primo equipaggiamento di automobili e per il mercato degli accessori, che rappresenta certamente una realtà produttiva di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.
  La società fa parte del gruppo Ronal, la cui capogruppo ha sede in Svizzera e che è ricompreso tra i produttori leader sul mercato mondiale nel settore delle ruote in lega leggera.
  Secondo quanto riferito dalla Regione Veneto, dall'insorgere della crisi pandemica, Speedline Srl e il suo gruppo di riferimento hanno rappresentato una situazione di difficoltà economica dovuta, inizialmente, ad una riduzione del fatturato connessa alla contrazione della domanda per il settore dell'automotive su scala globale e, più recentemente, anche all'incremento vertiginoso dei costi delle materie prime.
  La Regione Veneto ha comunicato che il gruppo ha avviato un percorso di ristrutturazione e che vi è l'intenzione da parte della società di chiudere entro il 2022 lo stabilimento Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala (VE), con l'obiettivo di delocalizzare la produzione in Polonia.
  È stato quindi convocato un incontro in sede regionale il 9 dicembre scorso, alla presenza delle parti sociali e delle istituzioni locali, ma i vertici societari hanno ritenuto di presenziare con il solo responsabile delle risorse umane.
  La Regione Veneto, in considerazione della delicatezza della situazione e del prospettato rischio di licenziamento collettivo, ha richiesto l'intervento del Governo.
  Segnalo che è stato convocato presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di crisi per il 17 dicembre prossimo, e assicuro che il Ministero del lavoro lavorerà d'intesa con il Mise per sostenere il confronto tra la società e le parti sociali e per supportare soluzioni concrete e positive che consentano di mantenere l'attività produttiva del sito e di salvaguardare i livelli occupazionali esistenti.
  Tale vicenda, purtroppo, si aggiunge al novero delle recenti procedure di licenziamento annunciate da varie multinazionali, che incidono pesantemente sul destino di centinaia di lavoratori e che rischiano di produrre fenomeni di desertificazione industriale.
  Come noto, in alcuni casi le chiusure sono state condotte senza un necessario preliminare confronto con le parti sociali e con le istituzioni per la ricerca di soluzioni costruttive che evitino le ricadute occupazionali, economiche e sociali di queste scelte.
  Con riferimento al più generale tema della delocalizzazione, la volontà del Governo è senza dubbio quella di intervenire Pag. 212con misure di carattere strutturale, volte a contrastare i processi di disinvestimento nel nostro Paese e di abbandono di siti produttivi, soprattutto quando non siano giustificati da ragioni di crisi industriale o finanziaria.
  Faccio presente che il Ministero del lavoro, attraverso serrate interlocuzioni tecniche e politiche con il Ministero dello sviluppo economico, ha elaborato ad un'articolata proposta di carattere normativo, che mira a intervenire con misure di carattere strutturale, volte contemperare – in una soluzione equilibrata – l'esigenza di contrastare efficacemente e disincentivare comportamenti opportunistici da parte di società multinazionali, e l'esigenza di promuovere percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.
  L'obiettivo della proposta è quello di promuovere azioni condivise di responsabilità sociale e di prevedere misure di carattere incentivante volte a impegnare le imprese, le parti sociali e le istituzioni nella ricerca di soluzioni efficaci per la gestione non traumatica dei possibili esuberi e per la tutela del tessuto occupazionale e produttivo del territorio interessato.
  Inoltre, sono previste misure per gestire con maggiore efficacia le crisi di impresa, prevedendo clausole di preferenza per le aziende che si siano impegnate all'assunzione dei lavoratori che subiscono i processi di licenziamento collettivo connessi a decisioni di disinvestimento.
  L'esame della proposta è stato sospeso in concomitanza con il varo della manovra di bilancio, ma il Ministro del lavoro è impegnato a riprendere la discussione sul tema con i Ministri competenti, al fine di individuare il veicolo normativo più opportuno e di giungere in tempi brevi ad una soluzione efficace che assicuri il contrasto del fenomeno e allo stesso tempo condizioni più attrattive del nostro Paese per investimenti esteri strategici e duraturi.

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ALLEGATO 6

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante, perché richiama una questione di grande rilevanza, come quella della vaccinazione contro il COVID-19, con particolare riferimento ai lavoratori.
  In merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo ha promosso il confronto con le parti sociali, all'esito del quale è stato sottoscritto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
  L'accordo si pone in continuità, sia per quanto riguarda il metodo che per quanto riguarda la finalità perseguita, con il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, siglato lo scorso anno, all'inizio della pandemia, e aggiornato contestualmente al Protocollo sulla vaccinazione in azienda.
  Questo complesso di misure, varate grazie allo stretto raccordo tra Governo e parti sociali, ha introdotto regole comuni in tutti i luoghi di lavoro e ha consentito di garantire – congiuntamente alle altre misure straordinarie adottate nel corso dell'emergenza – la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino prioritariamente alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
  Per quanto riguarda, in particolare, il Protocollo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, esso prevede che i piani aziendali siano proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, all'Azienda sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province autonome per i territori di rispettiva competenza.
  Consultati al riguardo il Ministero della salute, la Struttura commissariale e l'INAIL, non sono risultano al momento disponibili dati riguardanti la percentuale di lavoratori vaccinati. Nel corpo del Protocollo e nell'allegato documento delle «Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro», è stato convenuto che i piani sindacali di vaccinazione venissero proposti dai datori di lavoro all'Azienda sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia autonoma, che sono pertanto in grado di dare riscontro in merito allo stato di attuazione del Protocollo in questione.
  In merito alla percentuale di lavoratori vaccinati, il dato non è direttamente disponibile, in quanto gli unici dati che vengono trattati come macro-aggregati riguardano prioritariamente l'intera popolazione suddivisa per fasce d'età, in relazione al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e delle priorità fissati nel Piano nazionale di vaccinazione.
  Faccio presente che l'INAIL, che affianca e integra le attività del Sistema sanitario nazionale, è stato individuato come Ente del quale possono avvalersi, per le vaccinazioni, tutti «i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private».
  Nel pianificare la partecipazione dell'Istituto alla campagna vaccinale anti-COVID-19/SARS-CoV-2, sono stati previste tre diverse modalità: l'attivazione di centri vaccinali ambulatoriali presso le sedi INAIL, Pag. 214l'attività del nucleo vaccinale INAIL presso i siti aziendali a supporto dei servizi vaccinali delle imprese; l'attività del nucleo vaccinale INAIL presso gli hub vaccinali delle ASL, integrando, quindi, le strutture già attive. Tale ultima ipotesi è risultata la soluzione più facilmente attuabile nella maggior parte dei territori.
  Non possiamo non sottolineare che, anche grazie all'azione congiunta di tutte queste misure, la campagna di vaccinazione sta proseguendo con efficacia.
  Sarà cura di questo Ministero continuare a garantire la massima attenzione sul rispetto dei Protocolli e sulla prosecuzione della campagna vaccinale per i lavoratori, eventualmente mettendo a disposizione, qualora disponibili in forma disaggregata, dati più specifici sui lavoratori.

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ALLEGATO 7

5-07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante per aver evidenziato le criticità inerenti il fabbisogno di manodopera specializzata nel settore agricolo, dove si sconta ancor di più, l'abbassamento di qualificazione del lavoro.
  Si tratta di un problema rilevante e di portata generale, che riguarda anche altri settori produttivi. Non a caso il PNRR ha previsto un investimento importante, circa 5 miliardi, finalizzato a promuovere il rafforzamento della formazione e della riqualificazione professionale, anche in direzione delle nuove competenze richieste dal sistema produttivo, al fine di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e sostenere i nostri lavoratori nelle transizioni occupazionali.
  Per quanta riguarda la promozione del lavoro agricolo, con particolare riferimento ai fabbisogni rilevati nel corso della pandemia, il legislatore ha cercato di incentivare l'utilizzazione di lavoratori in condizioni di inoccupazione o disoccupazione.
  A tal fine, l'articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 68, comma 15-septies, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni-bis), ha previsto, in relazione all'emergenza epidemiologica, che i percettori di ammortizzatori sociali nonché i percettori di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, entro la soglia del limite di 2.000 euro per l'anno 2020.
  Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non vi è dubbio che esso non si è rivelato efficace come strumento di politica attiva. Si è infatti verificato un disequilibrio tra l'erogazione del beneficio e le iniziative per la ricerca di un'occupazione da parte dei percettori di reddito.
  Il Governo ha inteso agire proprio su tutti questi aspetti. Con l'intervento inserito nel disegno di legge di bilancio il Governo ha riformato alcuni dei meccanismi di funzionamento del reddito, al fine innanzitutto di prevenire frodi, abusi e comportamenti scorretti, ma anche di incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il beneficiario nella ricerca del lavoro. Sono stati introdotti dei correttivi per rafforzare il sistema dei controlli preventivi, per una migliore interoperabilità tra le banche dati esistenti e per una più efficace collaborazione tra tutti i soggetti competenti.
  Sul fronte dell'attivazione per il lavoro, è stato previsto la ricerca del lavoro da parte del percettore di reddito sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con una frequenza almeno mensile, pena - senza giustificato motivo per l'assenza — la decadenza del beneficio. Per i percettori occupabili, il décalage del beneficio mensile scatterà dopo il primo rifiuto, mentre la revoca è prevista dopo il secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro.
  Sempre ai fini di una maggiore incentivazione all'occupazione, sono stati rafforzati gli incentivi ai datori di lavoro che assumano i percettori del Reddito di cittadinanza anche con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale.
  Un ruolo importante è assegnato anche ai privati. Per favorire la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma ANPAL prevede parità di accesso ai Centri per l'impiego e alle Agenzie del lavoro, in cooperazione con il portale del DipartimentoPag. 216 della funzione pubblica. Alle Agenzie per il lavoro accreditate è quindi riconosciuto il 20 per cento per ogni assunzione.
  Detto ciò, il grido d'allarme lanciato, non solo dal mondo agricolo ma anche dal settore turistico (ricettivo, ristorazione), non può rimanere inascoltato.
  Terminata la fase emergenziale andrà necessariamente aperta una profonda riflessione sul sistema dei sussidi attualmente attivi nel nostro Paese.
  Forme di sussidi dovranno essere garantiti solo a quelle fasce di popolazione che per effettivi e necessari motivi non riusciranno mai ad inserirsi nel mercato del lavoro.
  Dopo il varo da parte del Parlamento della legge di bilancio, occorrerà certamente valutare gli effetti di tali misure che mirano a incentivare l'occupazione dei percettori del Reddito di cittadinanza e che vanno valutate anche in connessione con il varo del programma GOL, previsto dal PNRR, volto a rafforzare i percorsi di formazione per i soggetti particolarmente fragili e distanti dal mercato del lavoro.