CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2021
713.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 4, dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: , inclusi i parchi acquatici e faunistici.
*1.183. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.128. (Nuova formulazione) Scanu.
*1.143. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.151. (Nuova formulazione) Baldini.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.
1.4. (Nuova formulazione) Sani.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
  17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
  17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.196. Trancassini, Torto, Bitonci, Pagano, Pella, Schullian, Del Barba, Pettarin, Fassina.

  Al comma 8, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico Pag. 31delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.110. Lacarra.

  Al comma 15, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 con le seguenti: entro il 31 marzo 2023.
1.174. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
*2.3. Incerti.
*2.17. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*2.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.37. Gagliardi.
*2.33. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.49. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive. La composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive.
*2.32. Manzo.
*2.23. Ubaldo Pagano.
*2.34. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*2.51. Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.22. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».
3.4. Losacco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo turismo)

  1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,Pag. 32 con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

   «3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

ART. 8

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei Molecular tumor board, nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.
  1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando l'equità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.
  1-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.7. (Riformulazione) Lorenzin, Carnevali.

ART. 9

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze e dopo le parole: 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: con proprio decreto,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
9.11. (Nuova formulazione) Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

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  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, sostituire le parole: con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e dei conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) al comma 9:

   al primo periodo, sopprimere le parole: e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa;

   dopo il primo periodo, inserire i seguenti: L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definito dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39, della citata legge n. 196 del 2009;

   al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: Ai fini di cui al presente comma e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»;

   d) dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR»;

   b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo».
*9.15. (Nuova formulazione) Fassina.
*9.16. (Nuova formulazione) Fassina.
*9.7. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Al comma 12, dopo le parole: possono essere versate aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere Pag. 34ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali possono essere comunque adottati.
9.12. (Nuova formulazione) Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR)

  1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e».
  2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo IV del titolo I con la seguente: «PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE».
9.01. (Nuova formulazione) Battelli, Berti, Bruno, Businarolo, Galizia, Grillo, Ianaro, Papiro, Ricciardi, Scerra, Vignaroli.

ART. 11

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'applicazione in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, delle legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare ovvero aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.
11.10. D'Uva, Prestigiacomo, Navarra, Alessandro Pagano, Del Barba, Pettarin, Schullian, Fassina, Trancassini, Manzo, Luciano Cantone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma Pag. 357-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater»;

   b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti: «nonché ai fini di cui al comma 6-bis».
11.4. (Nuova formulazione) Maraia.

ART. 16

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)

  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
16.02. (Nuova formulazione) Lacarra, Ubaldo Pagano, Tateo, D'Attis, Rospi.

ART. 19

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicatoPag. 36 nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;

   b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative provvede»;

   c) alla lettera c), sopprimere le parole: , o nei casi di ripotenziamento (repowering);

   d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse;

   b) al quarto periodo, le parole: «previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia» e le parole: «un nuovo pannello» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi pannelli»;

   c) al sesto periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica,».
19.2. (Nuova formulazione) Sut.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Con riguardo alla misura M2C2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «nel limite della potenza che,» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della potenza prevista» e le parole: «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e» sono soppresse.
*19.01. (Nuova formulazione) Buratti.
*19.05. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Pag. 37Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*19.025. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, D'Attis, Labriola, Paolo Russo.

ART. 22

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del relativo impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.
22.1. (Nuova formulazione) Trano, Raduzzi.

ART. 23

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le semplificazioni di cui all'articolo 48, comma 2, e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
23.4. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.
*23.2. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*23.3. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 24

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale «Nuove competenze e nuovi linguaggi», Missione 4C1 – Investimento 3.1, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 15 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse destinate dal comma 125 dell'articolo 1 della medesima legge n. 107 del 2015, ovvero senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.
  2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti,Pag. 38 gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24.05. (Nuova formulazione) Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, Fusacchia.

ART. 25

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Progetto di rilevante interesse internazionale LEGACY EXPO)

  1. Per raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito della Missione n. 4 «Istruzione e Ricerca», componente 2 «Dalla Ricerca all'Impresa», anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione, di cui al comma 2, nella regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale dell'Italia per l'EXPO 2020 Dubai, da adottare entro 60 giorni dalla data di conclusione di EXPO 2020, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e sono definite le modalità di promozione dei percorsi progettuali relativi alla realizzazione di un campus universitario arabo-Mediterraneo, di un Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo, ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25.03. (Nuova formulazione) Fusacchia, Aprea, Casa, Vacca, Toccafondi, Di Giorgi.

Pag. 39

ART. 27

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022».

  2-ter. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

   b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.
   2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
*27.5. (Nuova formulazione) Buratti.
*27.15. (Nuova formulazione) Giacomoni, D'Attis, Prestigiacomo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento 16 settembre 2010 del Direttore dell'Agenzia del territorio, al fine di ricomprendere anche i soggetti iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari che siano muniti di formale delega espressa dell'intestatario catastale.
*27.22. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 28

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano Pag. 40nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, standardizzare i processi di erogazione di benefìci economici pubblici e consentire anche un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefìci economici, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefìci sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, vengono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e realizzazione della infrastruttura di erogazione dei benefìci di cui al presente articolo e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, e, in particolare, la definizione delle modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni per la gestione contabile della spesa, le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefìci, le modalità di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché le modalità di remunerazione del servizio da parte delle pubbliche amministrazioni che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula a titolo non oneroso una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefìci di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefìci.
  6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei benefìci di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si Pag. 41provvede ai sensi del comma 3 e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per la quota riferibile all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
28.01. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Madia, Gariglio, Ubaldo Pagano, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Pizzetti, Casu, Cantini.

ART. 34

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del PNRR)

  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del PNRR nonché per fornire supporto alla unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzata ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 da inquadrare nell'area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 58-bis, comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre n. 157.
34.03. (Nuova formulazione) Mura, Viscomi.

ART. 36

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o da altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 29 luglio 2021, le parole: «partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano anche il Presidente Pag. 42della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma».
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per gli interventi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome».
36.02. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 38

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della Missione 6 del PNRR)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per il potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari, Peer Review, dei progetti Proof of Concept (PoC), e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del panel scientifico di valutazione dei predetti progetti.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 700.000 per le attività funzionali al processo valutativo, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della Missione 6, componente 2 del PNRR.
*38.05. (Nuova formulazione) Fassina, Stumpo, Trano, Raduzzi.
*38.015. (Nuova formulazione) Mandelli, Bellachioma, Pettarin, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 43

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
  2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi anche infrastrutturali per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,Pag. 43 con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.
43.013. (Nuova formulazione) Baldelli, Terzoni, Patassini, Pezzopane, Trancassini, Parisse, D'Alessandro, Stumpo, Schullian, D'Uva, Gregorio Fontana, Cirielli.

ART. 44

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

  1. Al fine di accelerare la relativa gestione commissariale, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

   «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazionePag. 44 dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alta Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza finanza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato»;

   b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

  2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
44.03. (Nuova formulazione) Fassina.

ART. 46

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 145 del 30 dicembre 2018, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base su tutto il territorio nazionale.
  2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce i criteri e le modalità attuative di attribuzione delle risorse di cui al comma 1. Ai fini attuativi l'Autorità di governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e Salute S.p.A.
46.09. (Nuova formulazione) D'Attis, Prestigiacomo.