CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 dicembre 2021
711.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07235 Gemmato: Iniziative per incrementare la produzione di cannabis per uso medico al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione è già all'attenzione del Ministero, costantemente impegnato sull'ampliamento della produzione nazionale di medicinali di origine vegetale a base di cannabis per uso medico.
  A tal proposito e per superare le criticità evidenziate, è stato attivato con decreto del Capo di Gabinetto del 16 novembre 2021 un tavolo tecnico, che io stesso coordino, di ascolto delle necessità dei pazienti, per poter pervenire ad azioni condivise in tema di cannabis ad uso medico ed individuare possibili soluzioni tecniche soddisfacenti.
  Il Ministero ha altresì avviato un costruttivo confronto con il Ministero della difesa per l'aggiornamento dell'accordo di collaborazione siglato il 18 settembre 2014, al fine di favorire la collaborazione tra Ministeri per l'attuazione del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017, con particolare riferimento all'articolo 18-quater.
  L'adozione del nuovo accordo, che è in fase di conclusione, avrà come effetto l'ampliamento della produzione nazionale di cannabis per uso medico a favore dei pazienti in trattamento con tali medicinali e consentirà di sviluppare al meglio le sinergie con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
  Inoltre il Ministero ha partecipato il 6 dicembre 2021 alla Conferenza dei servizi, convocata su iniziativa della Agenzia Industrie difesa, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della difesa, alla quale hanno partecipato anche il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
  Colgo l'occasione per segnalare che, sempre al fine di fornire ai pazienti medicinali contenenti cannabinoidi già usati in terapia, come il cannabidiolo ed ovviare al rischio che tali pazienti possano fare ricorso a prodotti contraffatti, illeciti o comunque prodotti senza le prescritte autorizzazioni, previste per la produzione di medicinali dalle direttive UE, recepite in Italia dal decreto legislativo n. 219 del 2006, l'Ufficio Centrale Stupefacenti operante presso questo Ministero ha autorizzato tre aziende agricole alla coltivazione di canapa industriale per il successivo conferimento delle piante ad aziende autorizzate dall'AIFA e dallo stesso Ufficio Centrale Stupefacenti alla produzione industriale di cannabidiolo di estrazione, quale sostanza farmacologicamente attiva da impiegare per l'allestimento di preparazioni magistrali su ricetta medica non ripetibile.

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ALLEGATO 2

5-07237 Bologna: Disparità regionali in merito ai percorsi di nutrizione dei pazienti oncologici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel paziente oncologico malattia e disabilità sono presenti simultaneamente e determinano un bisogno riabilitativo particolare rispetto a quello conseguente ad altre patologie. Diviene importante implementare la riabilitazione oncologica che riguarda tutte le sfere del paziente e della sua famiglia e che non deve essere focalizzata esclusivamente sul recupero della funzione fisica, lesa dalla malattia, ma sul completo recupero cognitivo, psicologico, sessuale, nutrizionale e sociale.
  Poiché la malnutrizione rappresenta il primo fattore di rischio associato al cancro per lo sviluppo di complicanze e per la riduzione della sopravvivenza, è essenziale educare i professionisti sanitari, i pazienti e loro familiari/caregiver al valore della nutrizione in oncologia, sensibilizzando tutti gli attori sui benefici derivanti da un buono stato nutrizionale e sui rischi della malnutrizione.
  Le problematiche legate alla nutrizione dei pazienti oncologici sono da tempo all'attenzione del Ministero.
  In particolare, ricordo che, in data 7 marzo 2017, è stato istituito un Gruppo di lavoro multidisciplinare, con lo scopo di elaborare un documento concernente le «Linee di indirizzo: percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici», approvate in Conferenza Permanente Stato Regioni con Accordo del 14 ottobre 2017.
  Tali Linee di indirizzo affrontano gli aspetti relativi agli screening, alla valutazione nutrizionale e alla presa in carico nutrizionale del malato oncologico.
  In queste linee guida, considerando la malnutrizione nei pazienti oncologici come una «malattia nella malattia», viene evidenziato che la scarsa attenzione per lo stato nutrizionale dei pazienti nel corso di terapie oncologiche, ampiamente documentata nella letteratura scientifica internazionale, determina gravi conseguenze, non solo sulla qualità della vita dei pazienti, ma anche sulla loro capacità di aderire ai diversi trattamenti proposti, con una conseguente peggiore prognosi.
  L'obiettivo che si persegue è quello di ridurre le complicanze mediche conseguenti alla malnutrizione e di facilitare il recupero dello stato nutrizionale e della salute fisica, che costituiscono tappe essenziali nel processo di guarigione.
  L'obiettivo del sostegno dello stato nutrizionale in soggetti sottoposti a trattamenti terapeutici antineoplastici, come chemio e radioterapia, può essere perseguito anche attraverso l'impiego dei «Supplementi Nutrizionali Orali» (ONS), classificati tra gli «alimenti a fini medici speciali».
  Per questo, nel dicembre del 2020, è stata sottoposta alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la possibilità dell'erogazione gratuita degli ONS ai pazienti oncologici. In particolare è stato sottoposto alla sottocommissione distrettuale della predetta Commissione il dossier concernente l'aggiornamento dei LEA che prevede un impatto sul SSN di circa euro 150.000.000 annui.
  Concludo rassicurando l'On.le interrogante che l'attività istruttoria è tutt'ora in corso, e sarà mia cura sollecitare gli Uffici al fine di una celere definizione del procedimento.

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ALLEGATO 3

5-07239 Noja: Iniziative affinché sia garantita la pronta ed efficace erogazione delle risorse destinate al potenziamento dei test Ngs (Next generation sequencing).

TESTO DELLA RISPOSTA

  I test next generation sequencing-NGS sono valutazioni del genoma cellulare basati sul sequenziamento massivo parallelo degli acidi nucleici, che consentono di individuare mutazioni di diverso tipo associate allo sviluppo di diverse neoplasie, ed in alcuni casi consentono di utilizzare approcci di terapia di precisione nella cura dei tumori, mentre in altri possono identificare stati di predisposizione allo sviluppo di neoplasie che hanno un valore per le attività di prevenzione nei familiari della persona affetta.
  I test NGS non sono attualmente previsti nei livelli essenziali di assistenza.
  Nel merito della procedura finalizzata all'applicazione dell'articolo 19-octies, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, segnalo che, nella fase di predisposizione del previsto decreto attuativo del Ministero della salute di concerto con il Ministero economia e finanze, sono emerse talune criticità che, considerate le risorse individuate dal già citato articolo 19-octies, comma 1, in euro 5.000.000 e limitate all'anno 2021, hanno reso necessario, ad avviso del Ministero della salute, definire con precisione taluni ambiti applicativi della normativa di elevato profilo e rilievo tecnico-scientifico.
  Tenuto conto di quanto sopra esposto, è stata elaborata una richiesta di parere al Consiglio Superiore di Sanità, in ordine ai seguenti punti:

   1. patologie oncologiche per le quali sono disponibili «test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza» e per le quali non siano ancora disponibili test largamente utilizzati/utilizzabili o addirittura commerciali;

  2. in alternativa, se possano essere identificate patologie oncologiche per le quali i test di profilazione NGS, pur non avendo ancora «evidenza e appropriatezza» risultano cruciali, sulla base di solidi dati scientifici, per l'accesso a farmaci off-label, anche nell'ambito di programmi di sperimentazione o accesso allargato;

  3. i criteri per l'identificazione delle strutture idonee ad effettuare la profilazione NGS.

  Con il parere favorevole del Ministro in data 17 novembre 2021, la richiesta di parere è stata trasmessa al Consiglio Superiore di Sanità il 19 novembre 2021.
  Rassicuro che il Ministero si attiverà per concludere quanto prima l'iter attuativo della norma.

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ALLEGATO 4

5-07240 D'Arrando: Estensione ai minori di anni dodici dell'applicazione del prezzo calmierato per la somministrazione di test antigenici rapidi per l'infezione da SARS-CoV-2.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2021, n. 126, e successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del settembre 2021, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha definito, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione a prezzi contenuti di te antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.
  Il protocollo aveva anche l'obiettivo di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i e i 18 anni nell'ottenere il «green pass» da tampone ad un prezzo calmierato.
  Il citato decreto-legge n. 127 prevede che le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 secondo modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa. L'applicazione del prezzo calmierato assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, aderenti al protocollo d'intesa. Attualmente, i tamponi molecolari o antigenici, somministrati nell'ambito delle attività tracciamento dei contatti e della gestione delle misure contumaciali per la gestione della pandemia, vengono effettuati, a titolo gratuito per il cittadino, dalle strutture del Servizio Sanità Nazionale, incaricate delle suddette attività.
  Ciò premesso, anche in considerazione della segnalazione pervenuta dagli interroganti, sarà cura del Ministero avviare un percorso di approfondimento al fine di verificare se sussista un possibile margine di intervento, anche di carattere finanziario, per venire incontro alle istanze rappresentate dagli On.li interroganti.

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ALLEGATO 5

5-07241 Carnevali: Iniziative volte a fare chiarezza sull'effettivo numero di posti letti in terapia intensiva all'interno della rete ospedaliera della regione Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al QT in oggetto, relativo alla dotazione di posti letto di terapia intensiva attualmente presenti della rete ospedaliera della regione Marche in relazione alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, si rappresenta che ai fini del calcolo degli indicatori decisionali ex decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito in legge 16 settembre 2021, n. 126, la regione Marche, a seguito di specifica richiesta del Ministero del 27 luglio 2021, con mail del 30 luglio 2021 ha comunicato una dotazione di 209 posti letto di terapia intensiva.
  Si precisa che il decreto prevede la possibilità di aggiornare i dati con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
  Si conferma dunque che il numero di posti letto di terapia intensiva utilizzato per il calcolo del tasso di occupazione della regione Marche ai fini del decreto-legge n. 105 del 2021 è n. 209.
  Si rappresenta inoltre che il Ministero, mediante la piattaforma web «COVID-19 rilevazione giornaliera posti letto», rileva ogni giorno il numero di posti letto totali di terapia intensiva attivi (intesi come già attivi in fase di pre-emergenza e aggiuntivi attivati in risposta alla fase emergenziale).
  Tale dato viene utilizzato anche per il calcolo degli indicatori del sistema di monitoraggio del rischio sanitario di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2020.
  Ai soli fini di monitoraggio delle potenzialità di risposta dei servizi ospedalieri, il sistema informativo rileva altresì il numero di posti letto di terapia intensiva attivabili in breve arco di tempo, ma con tempi di attivazione superiori alle 24-48 ore. Per la regione Marche, alla data dell'8 dicembre 2021, si registra un totale di 250 posti letto attivi, derivanti dalla somma dei posti letto pre-emergenza (n. 115) e dei posti letto aggiuntivi attivati in risposta all'emergenza (n. 135).
  Si registrano inoltre 55 posti letto attivabili in breve arco di tempo, ma con tempi di attivazione superiori alle 24-48 ore.
  Tutto ciò premesso, la dotazione di posti letto della regione Marche sembra essere pienamente in linea con gli indirizzi programmatori nazionali in termini di potenziamento di posti letto di terapia intensiva, tanto da non far ravvisare elementi utili all'attivazione di una verifica ispettiva.

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ALLEGATO 6

5-07238 Novelli: Estensione della validità della certificazione verde COVID-19 per i soggetti guariti dall'infezione da SARS-CoV-2, anche in assenza di vaccinazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Allo stato attuale la normativa vigente prevede che:

   la durata della validità del green pass per i soggetti guariti da COVID-19 sia di 6 mesi;

   le persone che guariscono da COVID-19 ricevano una dose di vaccinazione entro i 6 mesi e comunque non oltre i 12 mesi (circolare del Ministero del 21 luglio 2021) e ricevano una dose booster ad un intervallo minimo di cinque mesi (150 giorni) dall'ultima somministrazione (circolare del Ministero del 6 dicembre 2021);

   le persone che contraggono un'infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose di vaccino completino il ciclo vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (circolare sopra citata del 6 dicembre);

   la durata della validità del green pass per i soggetti vaccinati sia di 9 mesi (decreto-legge n. 172 del 2021);

   la durata della validità della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario sia di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione (decreto-legge n. 172 del 2021).

  Le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono una durata inferiore della protezione indotta da una singola infezione, rispetto alla protezione indotta da vaccinazione e mostrano che nei pazienti con precedente infezione le risposte immunitarie risultano eterogenee nei singoli individui. Relativamente ai pazienti con precedente infezione sottoposti a vaccinazione con singola dose (utilizzando vaccini che prevedono due somministrazioni), vi sono evidenze che suggeriscono lo sviluppo di una forte immunità a seguito di vaccinazione successiva a una infezione naturale. Tali evidenze supportano la necessità di offrire la vaccinazione anche in caso di pregressa infezione.
  Pertanto le evidenze scientifiche non supportano i cambiamenti proposti.
  Ritengo opportuno sottolineare che si stanno studiando evidenze che permettano di verificare la durata della protezione dopo la vaccinazione in sottogruppi di età e condizione diversa, alla luce della effettiva incidenza della malattia in soggetti non vaccinati, vaccinati da più di sei mesi e vaccinati da meno di sei mesi.
  Il caso portato all'attenzione, relativo ai soggetti con pregressa infezione è inquadrato all'interno delle raccomandazioni del Ministero trasmesse con le citate circolari del 21 luglio e del 6 dicembre 2021.
  Tenendo anche in considerazione l'aumentata circolazione del virus che ha determinato un incremento dell'incidenza di nuove infezioni, come rilevato nel corso delle ultime settimane su tutto il territorio nazionale, aggiornamenti in merito alla somministrazione di dosi «booster» sono stati forniti con le circolari del Ministero del 22 novembre (che ha ridotto a 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario il tempo minimo per eseguire la dose booster), del 25 novembre (che ha esteso l'indicazione alla dose booster a partire dai 18 anni), del 6 dicembre (che ha chiarito i termini per la somministrazione della dose booster ai soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2) e con il decreto-legge n. 172 del 2021 che ha ridotto la validità della certificazione verde per i Pag. 69soggetti vaccinati, anche se con dose booster, a 9 mesi.
  In conclusione, la protezione negli individui con pregressa infezione non vaccinati in precedenza, tra i 6 e i 12 mesi dall'infezione/malattia, non è ad oggi considerata ottimale e tali soggetti necessitano di una dose vaccinale. Trascorsi 12 mesi, per raggiungere lo stato di immunizzazione in questi soggetti, è necessario ricominciare il ciclo vaccinale.
  Inoltre un eventuale allungamento della durata del certificato verde da guarigione a 12 mesi non è conforme alle previsioni del Regolamento europeo 2021/953 secondo cui i certificati di guarigione, possono avere una durata massima di 180 giorni dal primo test molecolare positivo. Ciò appare poco in linea con l'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una recrudescenza dell'epidemia e dal recente emergere della variante omicron le cui caratteristiche suggeriscono un elevato potenziale di diffusione e le cui capacità di infettare soggetti con pregressa infezione naturale e/o vaccinazione rimangono ancora da definire, rischiando peraltro di costituire un deterrente alla buona pratica della vaccinazione.
  La informo che in seguito ad un aggiornamento della app di verifica C19, le certificazioni verdi per i guariti sono considerate valide per sei mesi, assumendo a riferimento per la decorrenza del termine sia il primo tampone positivo, secondo quanto prescritto dal regolamento UE, ai fini dell'impiego transfrontaliero, sia la data di avvenuta guarigione, secondo quanto invece previsto dalla normativa nazionale per l'impiego della certificazione per l'accesso a servizi ed attività interni. È stata, a tal fine, anche modificata la faq sulla durata delle certificazioni verdi per i guariti.
  La rassicuro, infine, che il Ministero continuerà a monitorare l'evoluzione delle acquisizioni scientifiche sul tema della durata della protezione dei soggetti guariti contro il rischio di reinfezioni, al fine di garantire che il rilascio delle certificazioni verdi avvenga nel pieno rispetto del diritto alla salute del titolare della certificazione e di quanti vengano con lui a contatto.