CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 dicembre 2021
711.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07229 Grimaldi: Applicazione del canone unico patrimoniale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina relativa all'applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) introdotto dall'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, e chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di definire i contenuti e le modalità applicative del canone in discorso per le occupazioni ricorrenti, per la corretta determinazione delle tariffe a carico degli operatori commerciali su aree pubbliche, evitando in tal modo il perpetuarsi di confusione nei confronti degli enti locali, nell'esatta applicazione delle disposizioni in materia.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che il comma 837 dell'articolo 1 delle legge 160 del 2019 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione da parte dei comuni e le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
  Il predetto canone a norma del comma 838 dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 del medesimo articolo 1, il quale sostituisce diverse entrate comunali e il cui presupposto riguarda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
  Tanto premesso, come già precisato nella risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-06395, citata dagli stessi Interroganti, gli Uffici del Dipartimento delle finanze non ravvisano la necessità di ulteriori iniziative legislative da intraprendere al fine di disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tariffazione del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019.
  È opportuno tra l'altro evidenziare che, vista la natura patrimoniale dell'entrata in discorso, il Dipartimento delle finanze non può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 52, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa».
  Si fa comunque presente che – nello spirito di chiarire la portata applicativa della disciplina del canone in argomento al fine di fornire un supporto interpretativo uniforme, anche a favore dei comuni – in data 28 luglio 2021 il Dipartimento delle finanze ha emanato la risoluzione n. 6/DF con la quale sono stati illustrati alcuni criteri per operare il frazionamento della tariffa di base giornaliera per le occupazioni su aree di mercato. Si aggiunge inoltre che in questo periodo gli Uffici hanno avuto modo di interloquire con i rappresentanti di alcune associazioni di categoria per esaminare le criticità che sono state registrate nel settore in parola.
  Pertanto, seguendo questa linea operativa, potrebbero essere emanati ulteriori interventi di prassi amministrativa per precisare la disciplina recata dai commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in risposta a eventuali quesiti che potranno essere sottoposti all'attenzione della struttura ministeriale.

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ALLEGATO 2

5-07230 Centemero: Chiarimenti sullo stato di attuazione del regolamento ESEF – European single electronic format.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di corrispondere alla richiesta dell'onorevole interrogante sullo stato di attuazione del cosiddetto regolamento ESEF, si rappresenta preliminarmente che, come noto, il disegno di legge europea, (AC 2670) attualmente all'esame del Parlamento, prevede all'articolo 22 (ora articolo 25 per effetto delle modificazioni apportate dalle Camere) una modifica all'articolo 154-ter del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (TUF – Testo Unico Finanza) recante disposizioni attuative e applicative del Regolamento ESEF, introducendo due nuovi commi.
  Nel comma 1.1 si stabilisce che gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/815 alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati sono tenuti a pubblicare. Nel comma 1.2 si prevede che il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione, esprime un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento ESEF, sulla base di un principio di revisione elaborato a tal fine dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
  Allo stato attuale l'iter del predetto disegno di legge europea ha già superato la prima approvazione da parte della Camera e del Senato (con modifiche) ed è ora in sede di seconda lettura presso la Camera dei deputati.
  Ciò premesso si rappresenta che, appena sarà concluso il predetto iter di approvazione del disegno «di legge europea 2019-2020» si provvederà ad assolvere agli adempimenti di competenza.

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ALLEGATO 3

5-07231 Fragomeli: Dati relativi alle maggiori entrate derivanti dal contrasto alle frodi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver brevemente analizzato le normative in tema di contrasto e riduzione dell'evasione e delle frodi fiscali nella filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici, introdotta dagli articoli da 5 a 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, chiedono di sapere «anche tenendo conto degli effetti sull'economia dall'emergenza epidemiologica, quali siano le maggiori entrate accertate dalle norme richiamate in premessa e quelle relative al contrasto delle frodi in ambito sanitario durante il COVID-19».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 11, ad eccezione dell'articolo 9 che attiene alle frodi in materia di veicoli usati, contengono misure tese a combattere, in modalità sinergica, prioritariamente l'illegalità nel settore dei carburanti, in particolare le frodi IVA, ed interessano il settore delle bevande alcoliche solo in maniera residuale.
  La relazione tecnica all'A.C. 2220 (disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 124 del 2019), reca le stime delle maggiori entrate o dei minori oneri derivanti dalle suddette disposizioni.
  Al riguardo, appare doveroso segnalare che, a fronte di quanto originariamente previsto dal menzionato decreto-legge n. 124 del 2019, proprio a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione di gran parte delle misure in questione è stata differita in forza di quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, allo scopo di evitare che gli operatori fossero gravati da nuovi adempimenti in una fase caratterizzata da pesanti difficoltà.
  In particolare, è stata prorogata:

   al 1° gennaio 2021, l'efficacia dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati da parte dei cosiddetti impianti minori di prodotti energetici (articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 124 del 2019);

   al 1° ottobre 2020, l'introduzione di un sistema di tracciamento nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un altro Stato membro (articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2019);

   al 31 dicembre 2020, l'introduzione dell'obbligo di installazione di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (cosiddetto INFOIL) presso i depositi fiscali aventi capacità non inferiore a 3.000 mc. (articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019);

   al 30 settembre 2020, la decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento (cosiddetto e-DAS) emesso a scorta del trasferimento nazionale della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa ad aliquota normale (articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019).

  Gli effetti positivi derivanti dall'entrata in vigore delle misure sopra indicate vanno evidentemente valutati unitariamente, nella loro globalità, in quanto ciascuna di esse apporta forza deterrente e rafforza la complessiva azione di contrasto dei fenomeni evasivi garantendo regolarità nella circolazione Pag. 46 nazionale dei carburanti, che costituisce il principale comune obbiettivo perseguito. Ovviamente la crisi pandemica e le relative conseguenze socio-economiche, in termini di riduzione di consumi, hanno inciso sul contesto di riferimento e solo dietro approfondite indagini sarà possibile distinguerne le relative influenze.
  In ogni caso, da un'analisi generale, risulta che i flussi merceologici antieconomici di benzina e gasolio usato come carburante si sono drasticamente ridotti potendosi stimare in circa 60 milioni di euro mensili la perdita di gettito evitata per imposte gravanti sui carburanti.
  Ha invece trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 la disposizione di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 124 del 2019 secondo cui il rimborso della maggiore accisa versata dagli autotrasportatori è riconosciuto nel limite di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dal veicolo, ad esclusione dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
  In relazione a detta misura, al raffronto dei dati 2020 e di quelli del 2019 emerge una minor costo del beneficio fiscale di circa 170 milioni di euro.
  Detto risparmio di spesa è certamente in parte ascrivibile ad una contrazione dei consumi causata dall'emergenza epidemiologica, in parte ad una riduzione della platea degli aventi titolo a beneficio a causa della menzionata esclusione dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2020 ma, principalmente, è imputabile alla limitazione quantitativa introdotta.
  Pertanto l'importo di 40,5 milioni di euro stimato nella relazione tecnica per l'anno 2020 può ritenersi soddisfatto.

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ALLEGATO 4

5-07234 Albano: Chiarimenti in ordine ai costi accessori dei bonus fiscali in ambito edilizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa riferimento all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione riconosciuta per gli interventi concernenti i cosiddetti bonus edilizi, per la cessione del credito e lo sconto in fattura e richiama le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2021 secondo cui il contribuente deve richiedere, per esercitare le predette opzioni, il visto di conformità (lettera a)) e che tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese (lettera b)).
  L'interrogante fa anche presente che con provvedimento n. 312528 del 12 novembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere:

   se l'attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data;

   se il costo sostenuto per il visto di conformità anche per i bonus diversi dal 110 per cento sarà deducibile come costo;

   entro quando ci sarà un decreto che indichi i contenuti minimi e gli opportuni chiarimenti sulle modalità operative del visto e delle asseverazioni.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In relazione al primo quesito, si rappresenta che l'Agenzia delle entrate, con la Circolare 16/E del 29 novembre 2021, ha chiarito che: «L'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal Superbonus dall'articolo 121, comma 1-ter, del Decreto rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate».
  Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, fermo restando quanto sopra precisato in merito alla stipula di accordi riguardanti le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, i predetti obblighi trovano applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
  Nella predetta circolare l'Agenzia ha anche precisato che «le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative ai bonus diversi dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle entrate abbia Pag. 48rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del Decreto rilancio, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese (fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria)».
  In relazione al secondo quesito concernente l'eventuale detraibilità del costo sostenuto per il visto di conformità anche per i bonus diversi dal Superbonus 110 per cento, l'Agenzia delle entrate evidenzia l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti, che tengano anche conto del complessivo quadro normativo di riferimento che maturerà a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2022.
  In relazione al terzo quesito, si rappresenta che il decreto del Ministro della transizione ecologica finalizzato alla definizione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini delle asseverazioni della congruità delle spese sia per il Superbonus che per i bonus edilizi diversi dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 157 del 2021.