CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 dicembre 2021
711.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 30

ALLEGATO 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 7.12, 31.010, 35.4, 35.04, 35.05 E 40.06
DEI RELATORI

ART. 7

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo previsto dall'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7.12. I Relatori.

ART. 31

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

  1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente Pag. 31deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
  3. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  7. Il personale di cui al comma 6 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Pag. 32Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.
  8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere la seguente tabella

Tabella 1

(Articolo 31-bis, comma 1)

   Fascia demografica

Percentuale

  1.500.000 abitanti e oltre

  0,25

  250.000-1.499.999 abitanti

  0,3

  60.000-249.999 abitanti

  0,5

  10.000-59.999 abitanti

  1

  5.000-9.999 abitanti

  1,6

  3.000-4.999 abitanti

  1,8

  2.000-2.999 abitanti

  2,4

  1.000-1.999 abitanti

  2,9

   Meno di 1.000 abitanti

  3,5

31.010. I Relatori.

ART. 35

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.

   al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis;

   sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente Pag. 33iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.4. I Relatori.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,»;

   b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».
35.04. I Relatori.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

  1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
  2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.
  3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso Pag. 34di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.
35.05. I Relatori.

ART. 40

  Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

  1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
40.06. I Relatori.

Pag. 35

ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Fondo complementare, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, relativo all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampiamente dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022-23.
14.1. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

ART. 16

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Con il decreto di cui al comma 3 con le seguenti: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16.8. (Nuova formulazione) Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

ART. 18

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente».
18.7. (Nuova formulazione) Buratti, Rotta.

ART. 19

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente Pag. 36 ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689».
*19.03. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster
*19.010. (Nuova formulazione) Fassina.

ART. 20

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)

  1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
20.05. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

ART. 21

  Al comma 1, dopo le parole: e delle aree pubbliche inserire le seguenti: , l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: il cui costo totale con le seguenti: il costo totale di ciascuno dei quali e dopo le parole: strutture edilizie pubbliche inserire le seguenti: e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a),;

   al comma 7, lettera d), dopo le parole: servizi sociali e sanitari inserire le seguenti: di prossimità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

Pag. 37

   al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera: c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» con le seguenti: e, per ciascun progetto, è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo», allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno,.
21.3. (Nuova formulazione) Rotta, Morassut, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 5, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centotrenta

  Conseguentemente al comma 7, lettera b), sostituire le parole: e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare con le seguenti: e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica.
21.5. (Nuova formulazione) Varrica.

ART. 23

  Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Ulteriori misure a supporto dei comuni dei Mezzogiorno e misure organizzative per l'Agenzia per la coesione territoriale)

  1. Al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  2. Il personale di cui al comma 1 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 gennaio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 1 del presente articolo e provvede alla stipulazione dei contratti e all'assegnazione entro i successivi trenta giorni.
  3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie e utili alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali nonché Pag. 38degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.
23.012. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

ART. 24

  Al comma 1, dopo le parole: ambienti didattici, aggiungere le seguenti: anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.
24.1. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio.

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ALLEGATO 3

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 43.013

ART. 43

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
43.013. Baldelli, Terzoni, Patassini, Pezzopane, Trancassini, Parisse, D'Alessandro, Stumpo, Schullian, D'Uva, Gregorio Fontana, Cirielli.