CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all'articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all'articolo 6 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione;

   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione;

   all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione
*5.33. (Ulteriore nuova formulazione) Annibali, Noja.
*5.65. (Ulteriore nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*5.54. (Ulteriore nuova formulazione) Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

  Al comma 3, sostituire le parole: rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata
**5.47. (Nuova formulazione) Penna.
**5.50. (Nuova formulazione) Saitta.
**5.34. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione
5.91. (Ulteriore nuova formulazione) Carnevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro sette giorni dal ricevimento della richiesta con le seguenti: entro trenta giorni
5.90. (Nuova formulazione) Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

  Al comma 4, dopo le parole: dei presupposti e dei requisiti aggiungere le seguenti: stabiliti dalla presente legge
5.36. Annibali, Noja.

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  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l'équipe sanitaria per una audizione, e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, a domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera
*5.20. (Nuova formulazione) Bologna, Parisse, Turri.
*5.37. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.
*5.28. (Nuova formulazione) Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al Comitato per l'etica nella clinica e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.
5.29. Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

  Al comma 5, dopo le parole: il medico richiedente lo trasmette aggiungere la seguente: tempestivamente
5.38. Annibali, Noja.

  Al comma 5, sostituire le parole: o residenziale pubblica con le seguenti: e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica
5.39. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.
5.40. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

  Al comma 7, dopo le parole: e che permangano aggiungere la seguente: tutte
5.43. Annibali, Noja.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 6, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.
  2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
  3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento.
  4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione.
*5.06. (ex 4.02) (Ulteriore nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
*5.02. (Ulteriore nuova formulazione) Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

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*5.07. (ex 6.01) (Ulteriore nuova formulazione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi
*5.08. (ex 6.02) (Ulteriore nuova formulazione) Bologna, Parisse, Turri.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: e costituiti da con le seguenti: costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e.
*6.43. (Nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*6.29. (Nuova formulazione) Tomasi, Potenti, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

  Al comma 2, dopo la parola: psicologiche aggiungere la seguente: giuridiche
6.1. (Nuova formulazione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: , tra i quali fino a: assistita
*6.20. Saitta.
*6.33. Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Marchetti.
*6.47. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

ART. 7.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata
7.18. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;
8.2. (Nuova formulazione) Bologna, Parisse, Turri.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo digitale
8.9. Misiti, Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;
8.25. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci, Trizzino, Bagnasco, Sarli, Bordo, Carnevali, Saitta, Sportiello

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale
8.24. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci, Trizzino, Bagnasco, Sarli, Bordo, Carnevali, Saitta, Sportiello