CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2021
707.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 97

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (S. 2448, Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2448 recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, sia di competenza legislativa concorrente e residuale; a fronte di questo intreccio il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare all'articolo 13 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la programmazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese); all'articolo 21 (definizione in sede di Conferenza Stato-città delle misure per i controlli a campione in relazione al reddito di cittadinanza); all'articolo 37 (partecipazione di rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI all'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere); all'articolo 38 (parere in sede di Conferenza unificata per l'adozione del piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle relative risorse); all'articolo 43 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza); all'articolo 44 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi educativi dell'infanzia); all'articolo 45 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti al trasporto scolastico di studenti disabili); all'articolo 49 (intese in sede di Conferenza unificata e in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse del fondo per gli alunni con disabilità); all'articolo 65 (intesa in sede di Conferenza unificata per le iniziative di formazione dei lavoratori); all'articolo 89 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse per la risposta a una pandemia influenzale per il periodo 2021-2023); all'articolo 91 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse dedicate all'edilizia sanitaria); all'articolo 92 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale); all'articolo 139 (intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto delle risorse per le infrastrutture stradali sostenibili); all'articolo 142 (intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto del fondo per le opere idrauliche); all'articolo 157 (parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per il controllo delle specie esotiche invasive); all'articolo 165 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale); all'articolo 166 (intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse stanziate per la messa in sicurezza di ponti e viadotti); all'articolo 171 (intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto dell'incremento del fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali); all'articolo 173 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per i comuni che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale); all'articolo 174 (intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse per i comuni fino a 5000 abitanti in difficoltà economiche); all'articolo 175 (intesa in sede di Conferenza Pag. 98Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per l'incremento delle indennità dei sindaci); all'articolo 177 (parere in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse del fondo per la tutela degli amministratori locali vittime di reati intimidatori); all'articolo 180 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate ad interventi di competenza delle regioni e degli enti locali);

    appare opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

    in particolare, il comma 4 dell'articolo 42 prevede che con decreto del Ministro per le politiche giovanili possano essere definitive ulteriori misure per l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di protezione civile e con quella residuale regionale in materia di assistenza;

    il comma 11 dell'articolo 43 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, al riguardo, appare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza residuale regionale in materia di assistenza;

    il comma 1 dell'articolo 47 prevede un decreto del Ministro del turismo per lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità; al riguardo, appare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto alla luce delle competenze residuali regionali in materia di turismo e di assistenza coinvolte;

    il comma 1 dell'articolo 93 prevede un decreto del Ministro della salute per l'adozione del regolamento sugli standard per l'assistenza territoriale e un decreto del Ministro della salute per il riparto delle relative risorse stanziate; al riguardo, appare opportuno prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;

    il comma 1 dell'articolo 95 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato ad aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno; al riguardo potrebbe risultare opportuno prevedere l'intesa in luogo del semplice parere alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;

    il comma 4 dell'articolo 116 prevede un decreto del Ministro della cultura per l'attuazione del contributo riconosciuto agli esercenti attività commerciali nei piccoli borghi e nelle aree interne; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, ha ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e con la competenza Pag. 99 residuale regionale in materia di commercio;

    il comma 1 dell'articolo 120 prevede un decreto del Ministro del turismo per il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo istituito dal medesimo articolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, con la competenza residuale regionale in materia di turismo;

    il comma 1 dell'articolo 131 prevede due decreti del Ministro delle infrastrutture per stabilire, rispettivamente, i criteri di riparto e gli interventi ammissibili al finanziamento dell'istituendo fondo per la strategia di mobilità sostenibile; al riguardo, appare opportuno prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce della competenza residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (alla luce della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale) coinvolta;

    il comma 1 dell'articolo 140 prevede un decreto del Ministro dell'interno per il riparto delle risorse stanziate per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza Stato-città alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva ordine pubblico e sicurezza (alla quale è ricondotta la sicurezza stradale, alla luce delle sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009 della Corte costituzionale), che appare prevalente, con la competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e con le competenze comunali in materia urbanistica;

    il comma 3 dell'articolo 156 prevede un decreto del Ministro della transizione ecologica per il riparto delle risorse stanziate per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle competenze concorrenti concernenti la tutela della salute e il governo del territorio;

    il comma 1 dell'articolo 160 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la gestione del fondo mutualistico nazionale contro i rischi nel settore agricolo; al riguardo, appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa in materia di agricoltura coinvolta;

    sul provvedimento sono stati auditi dalla Commissione bilancio del Senato competente in sede referente i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UPI e dell'UNCEM; tra le questioni sollevate nelle audizioni si segnalano in particolare l'esigenza di valutare l'impatto che la prevista riduzione della pressione fiscale potrà avere sulla finanza regionale e in particolare su quella delle regioni a statuto speciale; la proposta di creare presso le regioni hub di investimento per promuovere, in sinergia con gli enti locali, lo sviluppo del territorio e l'utilizzo razionale delle risorse del PNRR; l'esigenza di rifinanziare i fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali istituiti nel corso dell'emergenza sanitaria; la necessità di prorogare le compensazioni della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende del trasporto pubblico locale; l'opportunità, in vista dell'attuazione del PNRR, di agevolare le assunzioni di personale specializzato degli enti locale, anche attraverso una semplificazione delle procedure; la necessità di prorogare le disposizioni relative al ristoro degli enti locali dei minori introiti dell'imposta di soggiorno e della TARI; l'esigenza di tenere al riparo gli enti locali dagli effetti del forte aumento delle tariffe elettriche; la necessità di dare completa copertura ai Pag. 100maggiori disavanzi determinati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

    1) inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 43, comma 11 e all'articolo 47, comma 1 e l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all'articolo 93, comma 1, all'articolo 131, comma 1 e all'articolo 160, comma 1;

    2) approfondire le richieste di modifica e integrazione del testo dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UPI e dell'UNCEM richiamate in premessa;

   e con le seguenti osservazioni:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

     a) prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 42, comma 4, all'articolo 116, comma 4, all'articolo 120, comma 1 e all'articolo 156, comma 3 e il parere in sede di Conferenza Stato-città con riferimento all'articolo 140, comma 1;

     b) sostituire, all'articolo 95, comma 1, primo periodo, le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di disabilità. (C. 3347, Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3347 recante delega al Governo in materia di disabilità e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

    a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento opportunamente prevede, all'articolo 1, comma 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati;

    in proposito si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nell'ambito dell'esame di schemi di atti normativi del Governo, «la posizione costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Parlamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli Organi parlamentari»; per questo motivo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi;

    il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano ne richiede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; in base alla decisione il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

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  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 2, la previsione di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi.