CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2021
707.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07199 Fusacchia: Sull'iter di riconoscimento dei titoli di dottorato conseguiti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dall'on.le interrogante, il procedimento per la valutazione dell'equipollenza del titolo di dottorato di ricerca conseguito in una università straniera soggiace alle regole indicate dalla Convenzione di Lisbona del 1997.
  La Convenzione stabilisce il principio, di valenza sovranazionale, per il quale non può darsi alcun automatismo nei riconoscimenti tra i titoli provenienti dagli Stati aderenti, imponendo, piuttosto, la valutazione autonoma di ogni Stato.
  Ciò posto, va rimarcato che risulta sostanzialmente impossibile predeterminare un termine rigido per l'attività di istruttoria ministeriale, posto che la documentazione proveniente dall'estero, laddove incompleta, richiede un aggravio istruttorio, i cui termini dipendono dai corrispondenti procedimenti adottati dalle Istituzioni estere coinvolte.
  Inoltre, bisogna aggiungere che è tuttora vigente l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che, per gli atti esteri da far valere in Italia, prevede tassativamente la legalizzazione dei medesimi e la loro traduzione ufficiale e certificata in lingua italiana, salve le convenzioni internazionali più favorevoli. Di conseguenza, non sussistendo ulteriori parametri semplificativi senza che l'atto estero perda di valore certificativo in Italia – a predominante garanzia del pubblico erario, sul quale vanno a incidere assunzioni e benefici patrimoniali concessi ai possessori di titoli esteri, laddove riconosciuti – non è possibile addivenire a procedure irrispettose delle norme citate, né suppliscono procedure diverse introdotte dalla normativa unionale, al momento.
  Si fa presente, infine, circa la norma introdotta dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, richiamata dall'interrogante, che di questa dovrà attentamente scrutinarsi la compatibilità con la Convenzione di Lisbona, laddove quest'ultima prevede che, all'articolo III.1, l'attività certificatoria delle autorità del Paese membro è vincolata alla esclusiva considerazione delle conoscenze e delle attitudini del soggetto interessato.
  Di conseguenza, la previsione di elenchi di «atenei internazionali», introducendo forti distinzioni tra titoli di studio all'interno dei Paesi UE, potrebbe dare luogo a procedura d'infrazione per la violazione delle direttive sulla libera circolazione delle persone e delle qualifiche.
  Per completezza di informazione, va anche detto che le attività istruttorie di competenza del Ministero riguardano un numero sempre crescente di richieste, se si ha a mente l'obbligo di possesso del titolo di dottorato di ricerca per accedere ai concorsi per ricercatore universitario che, negli ultimi periodi, sono (fortunatamente) più frequenti: il Ministero, infatti, istruisce per il CUN dalle 50 alle 60 domande di equipollenza al mese.
  Per semplificare tale attività istruttoria, il Ministero è attualmente impegnato nell'attuazione e attivazione di una apposita piattaforma on line per la presentazione della domanda da parte degli interessati, che sarà attiva a decorrere dal gennaio 2022, e che potrà certamente agevolare i candidati ai fini del deposito Pag. 49della domanda di equipollenza e della relativa documentazione a supporto.
  Da ultimo, si intende dare assicurazione che ogni ulteriore iniziativa di semplificazione del processo amministrativo sopra descritto potrà essere intrapresa soprattutto in esito al consolidamento delle strutture del Ministero dell'università e della ricerca che ha visto, solo da alcune settimane, l'insediamento del responsabile della nuova direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, che è stata fortemente voluta, nell'ambito della recente riorganizzazione, proprio per assicurare una particolare rilevanza ed autonomia di analisi a temi quali quelli segnalati dall'on.le interrogante.

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ALLEGATO 2

5-07192 Fratoianni: Sul conservatorio di musica «Santa Cecilia» di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito dell'indagine ispettiva avente ad oggetto la gestione del Conservatorio «Santa Cecilia» di Roma, il Ministero ha avviato un'attività di monitoraggio e di verifica periodica dell'adozione, da parte del Conservatorio, degli atti correttivi delle diverse disfunzioni emerse nell'ambito dell'attività ispettiva.
  Va detto subito che tale attività di analisi ha visto una particolare intensificazione a seguito dell'insediamento di questo Governo.
  Da subito, infatti, tenuto conto della particolare autonomia dell'istituzione e della presenza di un quadro normativo, in ordine ai poteri di vigilanza del Ministero, non univoco, si è reso innanzitutto necessario acquisire l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, dal quale è emersa l'opportunità dell'avvio di un percorso di confronto con l'istituzione improntato ad un approccio ispirato ai principi della cosiddetta «vigilanza collaborativa».
  E così, in data 28 giugno 2021, dunque, è stato formalmente avviato un tavolo di confronto con l'istituzione in relazione a due aeree di intervento, rispettivamente relative agli ambiti giuridico-istituzionale e contabile.
  In un primo incontro tenutosi presso il Ministero il 1° luglio 2021 alla presenza dei rappresentanti del Conservatorio, sono state esaminate le criticità emerse sul piano giuridico-istituzionale e, con nota del 22 luglio 2021, il Conservatorio ha prodotto al Ministero la documentazione richiesta, fornendo altresì riscontro in ordine agli interventi correttivi auspicati. In data 28 luglio 2021, i rappresentanti del Conservatorio sono stati, inoltre, convocati per un ulteriore confronto sulle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta sul piano giuridico-istituzionale.
  Per quanto attiene invece alle criticità relative all'ambito contabile, i rappresentanti dell'istituzione sono stati convocati in data 14 luglio 2021 per trattare le criticità emerse in sede di ispezione. Sulle questioni trattate nell'incontro il Conservatorio ha fornito ulteriori elementi di riscontro in data 5 agosto 2021.
  A seguito delle richiamate attività di monitoraggio e di verifica rispetto alle criticità emerse nell'ambito dell'attività ispettiva, come pure dalla documentazione acquisita e dagli incontri sopra citati, va detto che permangono ancora alcune importanti criticità, soprattutto dal punto di vista contabile.
  In conclusione, va rammentato che proprio su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca in esito al citato approfondimento svolto con l'Avvocatura dello Stato è stata introdotta una specifica disposizione di legge, nell'ambito del decreto-legge n. 77 del 2021, ricordata dagli interroganti, che ha finalmente riconosciuto, senza alcun dubbio interpretativo, la sussistenza di più penetranti poteri di vigilanza del Ministero sulle istituzioni AFAM, le quali erano, prima del risolutivo intervento messo in atto da questo Governo, inspiegabilmente prive di una chiara disciplina normativa in tema di commissariamento.

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ALLEGATO 3

5-07193 Frassinetti: Sul numero dei docenti nelle università telematiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione in esame, occorre innanzitutto premettere che il Decreto Ministeriale n. 1154/2021, indicato dagli onorevoli interroganti, è un provvedimento adottato, su proposta dell'ANVUR, al fine di apportare i necessari adeguamenti alle nuove Linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2021/2023 di cui al decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289.
  Il provvedimento, dunque, mira nel suo complesso ad assicurare una sempre migliore qualità dell'offerta formativa – come giustamente richiesto dall'ANVUR – e, per questo motivo, pone nuovi e più elevati requisiti a tutte le università, ivi comprese quelle telematiche.
  Più in particolare, al fine di contenere l'espansione incontrollata dei corsi di studio privi di condizioni minime di sostenibilità e qualità di docenza strutturata, il decreto ha introdotto rilevanti modifiche anche in relazione ai requisiti minimi di docenza necessari per l'accreditamento dei nuovi corsi di studio.
  Si è rivelato, infatti, necessario incrementare il livello dei servizi resi agli studenti, perseguendo il più rilevante interesse alla qualità dei percorsi formativi offerti da tutte le Università riconosciute e/o accreditate dallo scrivente Dicastero, ivi comprese le Università Telematiche, che, al termine degli studi, come noto, rilasciano titoli aventi valore legale al pari delle altre.
  Se è vero, dunque, che le novità si rivolgono a tutte le istituzioni universitarie, è pur vero che disposizioni specifiche sono state introdotte per i corsi erogati prevalentemente od integralmente a distanza: per essi, infatti, è stato previsto un numero di docenti – e, di conseguenza, di professori a tempo indeterminato – inferiore rispetto a quello richiesto per i corsi erogati in modalità convenzionale o mista.
  E così, ad esempio, ai fini dell'accreditamento di una Laurea con modalità a distanza, sono richiesti 7 docenti a fronte dei 9 previsti per i corsi erogati in modalità convenzionale o mista, di cui 3 professori a tempo indeterminato anziché 5.
  Un'altra disposizione orientata ad una particolare flessibilità, della quale potranno beneficiare anche le università telematiche, è, inoltre, quella che prevede che i docenti a contratto possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento.
  Pur a fronte della necessità di garantire pari qualità degli studi a tutti gli studenti, si è, dunque, comunque tenuto conto, in questo ambito, delle specificità delle università telematiche.
  Da ultimo si fa presente che il decreto prevede, di fatto, un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni: nell'ipotesi in cui non vengano soddisfatti i nuovi requisiti minimi di docenza, il decreto ministeriale n. 1154/2021, all'articolo 10, comma 2, accorda a tutti gli Atenei la possibilità di sottoscrivere piani di raggiungimento dei già menzionati requisiti per un numero di anni più ampio rispetto a quello normalmente previsto, pari, cioè, alla durata normale del corso, incrementato di due anni.
  Si conferma, pertanto, anche per questo verso, la volontà del Ministero di assicurare, innanzitutto, una sempre maggiore qualità dell'offerta formativa a beneficio degli studenti, senza che ciò sia disgiunto da una giusta attenzione alla necessità di riconoscere alle università il tempo strumenti necessari per l'adeguamento ai nuovi, più elevati standard.

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ALLEGATO 4

5-07194 Di Giorgi: Sulla Fondazione GAL Hassin presso il Parco Astronomico delle Madonie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Innanzitutto, si ringraziano gli onorevoli interroganti per aver sollevato la questione, poiché essa consente al Ministero di fornire chiarimenti in ordine alle iniziative dirette, per quanto di competenza, ad assicurare il perseguimento dello scopo e la continuità d'operato della Fondazione «Gal Hassin – Centro internazionale per le Scienze Astronomiche».
  Questo dicastero riconosce e condivide quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti in ordine al prezioso contributo scientifico che la Fondazione svolge in termini di diffusione della cultura astronomica e di valorizzazione del territorio, in virtù della capacità attrattiva che l'Osservatorio esercita, al punto da essere ormai divenuto un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale e non solo.
  Con riguardo alle richieste avanzate nell'atto ispettivo, giova osservare che la Fondazione risulta già tra gli enti beneficiari dei contributi del Ministero per il triennio 2018-2020 destinati al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi.
  Nello specifico, tali contributi sono diretti a finanziare con un contributo triennale le spese di funzionamento di quelle istituzioni che svolgono attività correlate alla divulgazione della cultura scientifica: va detto che trattasi di un «rimborso» per le spese sostenute e rendicontate che, per la sua natura, viene erogato nell'anno successivo a quello di competenza.
  Per quanto riguarda la Fondazione Gal Hassin, si fa presente la stessa ha fruito di un rilevante contributo per gli anni 2018 e 2019, pari ad euro 137.500,00, regolarmente erogato dal Ministero nell'anno successivo a quello di riferimento.
  Relativamente al contributo per il 2020, poi, si segnala che esso è attualmente sottoposto alla fase di verifica dei rendiconti scientifici e contabili, che si prevede di concludere entro il mese di dicembre, rispettando dunque la scadenza del 2021: anche in questo caso, la somma prevista a titolo di rimborso sarà pari, salvo verifiche sulla rendicontazione, a euro 137.500,00.
  Tanto ciò premesso, per quanto riguarda, invece, le prospettive di continuità finanziaria della Fondazione nel prossimo futuro si evidenzia che sono state già bandite le risorse per il triennio 2021-2023: a tal proposito, la Fondazione ha presentato domanda di ammissione al finanziamento che, al termine dell'istruttoria amministrativa, verrà sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dalla legge n. 113 del 1991.
  Un altro meccanismo di finanziamento della Fondazione in oggetto si rinviene, inoltre, nei fondi del Ministero destinati al funzionamento degli «enti privati che svolgono attività di ricerca».
  Anche in tal caso, risulta che la Fondazione Gal Hassin ha presentato domanda di finanziamento e che la medesima sia stata inserita dalla Commissione incaricata per le valutazioni nell'elenco degli enti beneficiari, con la proposta di un contributo pari ad euro 15.000,00 per ciascun anno.
  Tale proposta, peraltro, è contenuta nella bozza di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, che, proprio nella data di ieri ha acquisito il prescritto parere favorevole di questa Commissione.
  In conclusione, alla luce di quanto esposto, è evidente che il MUR si sia reso parte attiva per supportare dal punto di vista finanziario la Fondazione Gal Hassin, al fine di preservare lo scopo scientifico che Pag. 53l'ente persegue nonché l'opera di divulgazione della cultura scientifica, che altrimenti verrebbe irrimediabilmente vanificata.
  Da ultimo, si segnala che la Fondazione in parola potrà ulteriormente rafforzare nei prossimi anni le proprie iniziative nel campo della ricerca e della divulgazione scientifica, potendosi aggregare, secondo le regole indicate dalle specifiche linee guida del Ministero, alle altre realtà accademiche e scientifiche del territorio, e in tal modo proponendosi quale «spoke» all'interno delle progettualità previste dalle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

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ALLEGATO 5

5-07195 Toccafondi: Sul sistema delle università telematiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente va ricordato che la normativa sull'autorizzazione delle università telematiche e dei corsi a distanza è stata profondamente riformata in relazione alla istituzione dell'ANVUR ed alla introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012, adottato in attuazione della Legge Gelmini (legge n. 240 del 2010).
  Le Università telematiche sono, in tal modo, rientrate nella disciplina generale di valutazione del sistema universitario, e, al pari delle altre Università non statali, partecipano al riparto delle risorse di cui alla legge n. 243 del 1991, applicano la stessa normativa sul diritto allo studio, e sono sottoposte all'indirizzo e al coordinamento del Ministero nonché alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università.
  Tenuto conto dell'elevato numero di atenei telematici (11) istituiti in un lasso di tempo molto breve (2003-2006) secondo la disciplina inizialmente prevista dal decreto ministeriale 17 aprile 2003 e dell'esigenza di sottoporre a valutazione i risultati di tali Atenei, i provvedimenti con i quali sono state definite, nella fase successiva, le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale universitaria non hanno più previsto la possibilità di istituire e accreditare nuovi atenei telematici; tale indicazione è stata, da ultimo, confermata anche dal recente decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante le linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023.
  Tale ultimo decreto ha altresì fornito appositi indirizzi per una definizione, su proposta dell'ANVUR, di requisiti per l'accreditamento dei corsi, anche a distanza, finalizzati ad evitare l'espansione incontrollata dei Corsi di Studio non sostenuti da condizioni minime di sostenibilità e qualità di docenza strutturata, al fine ultimo di incidere in senso migliorativo sulla qualità dei Corsi di Studio.
  Tali requisiti sono stati definiti con il Decreto Ministeriale n. 1154/2021.
  Con tale provvedimento, dunque, è stato individuato un percorso volto ad allineare i requisiti quantitativi di docenza a quelli adottati per il costo standard per studente al fine di assicurare il rispetto di livelli qualitativi minimi dei servizi di formazione degli studenti. Tali requisiti condizionano, peraltro, anche il giudizio di accreditamento periodico da parte dell'ANVUR, che, ogni 5 anni, provvede a una valutazione completa, anche attraverso visite in loco, di tutti gli atenei, compresi quelli telematici.
  Con quest'ultimo provvedimento si è voluto ancor di più garantire pari qualità degli studi a tutti gli studenti, atteso il medesimo valore legale del titolo che accomuna tutte le Università accreditate, ivi comprese quelle telematiche.
  A beneficio della comprensione del fenomeno, giova evidenziare che presso gli 11 atenei telematici, sono attualmente accreditati 150 corsi di studio. Gli iscritti al primo anno sono quasi 70.000. I professori universitari utilizzati come docenti di riferimento per tali corsi sono meno di 400; mediamente, dunque, sono presenti 179 studenti iscritti al primo anno per ogni professore, contro una media nazionale complessiva pari a 17 studenti per professore.
  Questi dati, in conclusione, evidenziano la necessità che le valutazioni in ordine all'eventuale accrescimento dell'offerta formativa delle università telematiche, pur tenendo conto delle specificità di queste, non potranno essere disgiunte dall'esigenza di garantire, al contempo, un sempre maggiore allineamento agli standard delle altre università, a beneficio finale della qualità dei corsi di studi erogati agli studenti e del relativo valore del titolo conclusivo.

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ALLEGATO 6

5-07196 Belotti: Sull'accesso a numero programmato ai corsi di studio universitario in medicina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, ad oggi, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia è la sintesi di un ampio procedimento che tiene conto sia delle esigenze che emergono dalle realtà territoriali (in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) sia delle necessità segnalate da tutte le categorie interessate, in considerazione anche dei dati dei pensionamenti nonché della capienza formativa individuata da ciascun Ateneo.
  La ratio dell'accesso programmato ai corsi di laurea risiede, tuttavia, anche e soprattutto nella necessità di garantire agli ammessi una formazione di qualità, che consenta loro di usufruire degli spazi laboratoriali e di attrezzature adeguate, anche sulla base delle convenzioni stipulate con le strutture ospedaliere e nel rispetto di tutti gli altri criteri e norme che regolano l'accreditamento delle istituzioni della formazione superiore. In sintesi, dunque, l'istituto dell'accesso programmato costituisce un fattore indispensabile di qualità didattica per coloro i quali, in futuro, eserciteranno una professione che richiede un'adeguata e non superficiale formazione.
  In ogni caso, negli ultimi anni accademici, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è cresciuto in misura importante, passando da 9.834 posti dell'a.a. 2018/2019 a 14.332 posti per l'a.a. 2021/2022 (+ 4.498 posti in soli tre anni accademici, +46 per cento in termini percentuali). Al contempo, i contratti di formazione medico-specialistica sono più che raddoppiati, passando dalle 8.000 unità dell'anno 2019 a 17.400 unità per il 2021 (+9.400 contratti in valore assoluto, +118 per cento in termini relativi).
  Venendo agli specifici quesiti sollevati dall'interrogazione, il MUR ha già manifestato, anche in occasione di altri atti ispettivi, la propria disponibilità ad avviare un percorso di revisione della disciplina dell'accesso programmato, al fine di rendere l'offerta formativa del sistema universitario il più possibile rispondente alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, rese particolarmente evidenti in occasione della pandemia.
  Va detto che, nelle diverse sedi in cui è stata avviata la discussione, è emersa una oggettiva impossibilità a superare il sistema di accesso programmato, poiché esso resta indispensabile al fine di assicurare una formazione di qualità ai futuri medici.
  Diversamente, si ritiene di dover agire con decisione sul miglioramento delle procedure di selezione, in particolare attraverso l'adozione di test maggiormente predittivi, ossia che risultino strettamente orientati all'ammissione al corso di studi di coloro che, più degli altri candidati, siano capaci e meritevoli, nonché inclini al percorso di studi e ai relativi sbocchi professionali.
  Anche sulla base delle numerose sollecitazioni ricevute, è stato, dunque, costituito un gruppo di lavoro presso il MUR finalizzato alla discussione delle proposte in tema di accesso alle Università. Il Tavolo sta svolgendo il proprio mandato in due direzioni distinte: da una parte, nel breve termine, con riferimento alle selezioni per l'accesso ai corsi dell'anno accademico 2022/2023 e, in qualche misura, 2023/2024; dall'altra, nel medio e lungo termine, per gli anni accademici successivi.
  Nel primo caso, sono emerse proposte operative di modifica della composizione Pag. 56dei test, anche alla luce delle criticità emerse nel corso delle ultime selezioni. L'intervento non richiederebbe una modifica normativa, visti anche i tempi stretti per la definizione delle modifiche alla composizione del test e al rinnovo della banca dati dei quesiti.
  Quanto agli interventi strutturali sul medio e lungo termine, invece, sono al vaglio ipotesi di più ampio respiro, che affianchino al momento selettivo (comunque oggetto di modifiche ulteriori, secondo le migliori procedure a disposizione della scienza statistica e psicometrica) un rafforzamento di percorsi di orientamento già a partire dal penultimo anno delle scuole superiori, pur non precludendo in alcun modo la libertà di scelta fino al conseguimento del diploma.
  L'interesse da perseguire, infatti, è quello dell'equità e della funzionalizzazione alla selezione dei migliori candidati, evitando qualsiasi ipotesi discriminatoria.
  In ogni caso, alla luce della sensibilità del tema, nonché del fatto che questo è stato oggetto nel tempo di un numero considerevole di proposte di legge (sia di iniziativa parlamentare che regionale, nonché del CNEL), le proposte che interesseranno le modifiche di medio-lungo periodo saranno necessariamente oggetto di un ampio e approfondito dibattito in sede politica e parlamentare.

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ALLEGATO 7

5-07197 Vietina: Sul numero chiuso per accedere ai corsi universitari della facoltà di medicina e chirurgia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Parte delle questioni sollevate dalla presente interrogazione sono comuni all'analogo atto di sindacato ispettivo dell'On. Belotti, alla cui risposta in parte si rinvia. Inoltre, l'On.le Vietina aveva presentato una interrogazione su temi parzialmente coincidenti lo scorso 8 settembre 2021, a cui è stata data risposta dal Ministero della salute in Commissione XII il 27 ottobre 2021, alla quale pure ci si riporta.
  Preliminarmente si ricorda che negli ultimi anni si sono susseguiti più interventi normativi finalizzati ad agevolare il reclutamento di medici di base. Ci si riferisce, in particolare, al sostanziale raddoppio del numero delle borse di studio per l'accesso al corso di formazione in medicina generale per il triennio formativo 2018-2021 ed alle misure del cosiddetto Decreto Calabria (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35), menzionate anche dall'onorevole interrogante.
  In relazione alla richiesta dell'on.le interrogante relativa agli interventi finalizzati a un ripensamento dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia si rinvia alle considerazioni appena esposte in risposta all'interrogazione dell'On. Belotti. Preme comunque ribadire che la ratio dell'accesso programmato ai corsi di laurea risiede non certo in una volontà di limitazione quantitativa all'accesso alla professione medica o in una astratta pianificazione basata su elementi teorici. Al contrario, essa si basa sulle risultanze di un ampio procedimento partecipato, che coinvolge la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le categorie interessate, e che – soprattutto – tiene in considerazione i dati dei pensionamenti e della capienza formativa individuata da ciascun Ateneo. La formazione dei giovani medici, infatti, non può essere immaginata se non sulla base di elevati standard di qualità, di accesso ed effettivo utilizzo degli spazi laboratoriali e sulla disponibilità di attrezzature adeguate, anche sulla base delle convenzioni stipulate con le strutture ospedaliere.
  Sulla base di quanto sopra, si ritiene pertanto che il giusto tema sollevato dall'onorevole interrogante vada inquadrato anche e soprattutto dal punto di vista della riconsiderazione e della rivalutazione del ruolo dei medici di medicina generale, ai quali dovrà essere assegnata – nell'ambito dei numeri accresciuti che saranno garantiti per l'accesso sia alle facoltà di medicina e chirurgia sia alle scuole di specializzazione – una sempre maggiore dignità professionale ed economica.
  In relazione a tale obiettivo si conferma la disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca di corrispondere, nei limiti delle proprie competenze, alle esigenze che verranno rappresentate dal Ministero della salute che, come noto, è primariamente competente in materia.

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ALLEGATO 8

5-07198 Cimino: Sui test di ammissione ai corsi di laurea in medicina e in odontoiatria del 3 settembre 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si ringraziano gli On.li interroganti per aver sollevato la questione, poiché ciò consente al Ministero di far chiarezza sulla procedura inerente all'accesso ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.
  Si rappresenta che l'ammissione ai suddetti corsi di laurea ad accesso programmato nazionale è disciplinata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari».
  L'articolo 4 della citata legge prevede che «l'ammissione ai corsi di laurea suindicati è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».
  Con riferimento all'attività di predisposizione della prova di ammissione al corso di laurea suindicato si precisa che il Ministero dell'università e della ricerca si è avvalso di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Si sottolinea che i provvedimenti amministrativi di nomina della Commissione di esperti non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
  Si precisa, tra l'altro, che, a differenza di quanto sostenuto dagli onorevoli interroganti, non vi è stato l'espletamento di una gara d'appalto, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, da parte del CINECA per l'individuazione di un soggetto incaricato della predisposizione dei quesiti.
  Infatti, per la redazione di questi ultimi relativamente agli anni accademici 2020\2021 e 2021/2022, il Ministro dell'università e della ricerca si è avvalso di una Commissione di esperti, i quali sono stati incaricati a titolo gratuito.
  Pertanto, si evidenzia che il procedimento per la redazione dei quesiti dei test di ammissione alle classi di laurea in oggetto è stato pienamente legittimo considerato che, non comportando alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, non vi era alcun obbligo di evidenza pubblica.