CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2021
705.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   rilevato che:

    l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un fondo per finanziare l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

    tale fondo, al quale sono destinate risorse per complessivi 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è istituito per finanziare l'attività di supporto fornita al «Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica» in merito all'attuazione delle misure contenute nel PNRR;

    appare opportuno procedere alla soppressione dello specifico riferimento al predetto dipartimento, in modo da ampliare la portata applicativa della norma e consentire anche agli altri dipartimenti del MIPAAF di utilizzare le risorse assegnate al Fondo, del quale andrebbe, inoltre, incrementata la dotazione da 1, 5 a 2 milioni di euro;

   rilevato altresì che:

    il titolo IV del provvedimento, agli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in tema di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia;

    al fine di agevolare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR concernenti il comparto agricolo, tra i quali in particolare, quelli relativi al Parco Agrisolare e all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo ed alimentare, occorrerebbe introdurre una disposizione aggiuntiva che, nel modificare gli articoli 83, comma 1-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, renda obbligatorie la documentazione e l'informazione antimafia esclusivamente in riferimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli, e quindi, commisurate all'entità delle superfici stesse (c.d misure a superficie), non anche a quelle connesse ad investimenti per i quali la presenza di superficie agricola rappresenta, invece, un mero elemento accidentale;

    occorrerebbe altresì modificare l'articolo 86, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in modo da consentire, a regime, l'utilizzabilità e l'efficacia della documentazione antimafia, anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

    le prospettate modifiche delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia determinerebbero un positivo impatto sull'attuazione delle misure previste dal PNRR, in termini di semplificazione e accelerazione dei relativi procedimenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, sopprimere il riferimento al «Dipartimento delle politiche Pag. 142competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica»;

    b) al comma 2, incrementare la dotazione del «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» da 1,5 a 2 milioni di euro;

   2) dopo l'articolo 49, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione aggiuntiva diretta a:

    a) modificare gli articoli 83, comma 1-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, in modo da rendere obbligatorie la documentazione e l'informazione antimafia esclusivamente in riferimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli;

    b) modificare l'articolo 86, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, consentendo, a regime, l'utilizzabilità e l'efficacia della documentazione antimafia anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.