CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: dodici.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici
1.23. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: con proprio decreto, disposizioni concernenti l'istituzione del Codice unico della disabilità.

  Conseguentemente:

   sopprimere i commi 3 e 4;

   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i decreti legislativi con le seguenti: il Codice unico della disabilità.
1.37. Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: con proprio decreto, disposizioni concernenti l'istituzione del Codice unico della disabilità.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i decreti legislativi con le seguenti: il Codice unico della disabilità.
1.39. Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: il riassetto con le seguenti: la revisione e il riordino.
1.41. Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di disabilità, aggiungere le seguenti: in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e.
1.24. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 1, dopo le parole: alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021 aggiungere le seguenti: e alla risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021.
1.6. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al cittadino con disabilità fino alla fine del comma con le seguenti: cittadinanza piena e integrale ai soggetti più vulnerabili e assicurare alle persone con disabilità la piena accessibilità, la partecipazione a ogni tipologia di attività professionale, sociale, economica e politica, una qualità della vita dignitosa, indipendente e deistituzionalizzata nonché protezione sociale da ogni forma di discriminazione e violenza e la non discriminazione sul lavoro.
1.25. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

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  Al comma 1, sostituire le parole: al cittadino con le seguenti: alla persona.
1.42. Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole.
1.7. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: rispetto dei suoi diritti fino alla fine del periodo con le seguenti: esercizio dei suoi diritti civili e sociali, ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
1.19. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: diritti fino alla fine del periodo, con le seguenti: diritti umani civili e sociali, promuovendo la sua autonomia e il vivere su base di pari opportunità con gli altri e nel rispetto del principio di autodeterminazione, prevenendo l'istituzionalizzazione e favorendo la deistituzionalizzazione, attraverso la progettazione e strutturazione, nel rispetto dei propri bisogni, desideri, aspettative e scelte, di idonei interventi, attività e sostegni a supporto del proprio percorso di vita, nonché l'accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.
1.48. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: diritti civili e sociali con le seguenti: diritti umani, civili e sociali, promuovendo la sua autonomia e il vivere su base di pari opportunità con gli altri e nel rispetto del principio di autodeterminazione.
1.18. Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei citati decreti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.
1.26. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: sentito l'Osservatorio nazionale disabilità.
1.1. De Lorenzo, Stumpo.

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  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono quindi trasmessi aggiungere le seguenti: entro il novantesimo giorno antecedente alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;

   al quarto periodo, dopo le parole: è trasmessa alle Camere inserire le seguenti: ai fini dell'espressione dei pareri parlamentari di cui al terzo periodo;

   sopprimere il quinto periodo.
1.20. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: , decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati con le seguenti: . Il Governo qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
1.21. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
1.49. Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate iniziative integrative correttive volte a un miglior funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.
1.40. Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità con le seguenti: deve sottoporre i progetti normativi a una procedura di consultazione estesa, da promuovere e condurre attraverso il sito internet del Ministro per le disabilità, affinché sia l'Osservatorio nazionale per la disabilità, sia le associazioni che operano in tale ambito e più in generale le parti sociali interessate possano esprimere i loro punti di vista che dovranno essere tenuti in considerazione.
1.8. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi: con le seguenti: si avvale.
*1.2. De Lorenzo, Stumpo.
*1.50. Bellucci, Gemmato.
*1.9. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*1.16. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque di associazioni nazionali e/o enti riconosciuti.
1.46. Trizzino.

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  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
1.13. Bologna.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si avvale inoltre, per tutti gli aspetti scientifici, del supporto dell'Istituto superiore di sanità e di esperti nell'ambito della valutazione bio-psicosociale.
1.43. De Filippo, Siani, Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo coordina lo svolgimento delle consultazioni con i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, gli enti del terzo settore e i gestori dei servizi.
1.14. Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) definizione univoca della condizione di disabilità, riordino e semplificazione della normativa in materia di disabilità.
1.27. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: , riassetto con le seguenti: e conseguente riordino.

  Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con la finalità di promuovere il diritto alla vita indipendente, favorendo la progressiva deistituzionalizzazione e prevenendo l'istituzionalizzazione della persona con disabilità.
1.22. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: riassetto con le seguenti: revisione, riordino.
1.44. Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) definizione di un meccanismo di valutazione trasversale volto a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto dell'impatto di ciascun processo normativo sulle persone con disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, che sia utile a identificare le opzioni regolamentari idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
1.28. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato attraverso un approccio multidisciplinare.
1.3. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
1.4. De Lorenzo, Stumpo.

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  Al comma 5, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

   b) revisione, digitalizzazione e semplificazione dei processi valutativi di base e multidimensionali della disabilità effettuati da équipe multiprofessionali e secondo i princìpi della valutazione bio-psicosociale.
1.29. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) sviluppo delle forme integrate di assistenza domiciliare per le gravi disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) con riguardo alle azioni di sviluppo e integrazione delle iniziative di assistenza per le disabilità gravi:

    1) adottare iniziative volte al riconoscimento di strumenti idonei allo sviluppo di forme socio assistenziali integrate e delle cure domiciliari;

    2) sviluppare i processi normativi di riconoscimento dei caregiver famigliari di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    3) incentivare e supportare interventi normativi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione sociale in contesti di centri residenziali e semi residenziali, anche in attuazione delle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

   alla lettera c), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui alla lettera b-bis) del presente comma.
1.47. Trizzino.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato con le seguenti: tenendo conto delle esigenze legate ai diritti all'abitare, alla formazione, al lavoro, all'affettività e alla socialità.
1.30. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , promuovendo e favorendo, ove possibile, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione così come già prevista dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
1.45. Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento gli aspetti occupazionali e lavorativi.
1.53. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) ricognizione e adeguamento dei profili tributari;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) con riguardo alla ricognizione e all'adeguamento dei profili tributari:

    1) prevedere l'effettuazione di una ricognizione ad ampio spettro, che includa la possibilità di riordinare, accorpare e razionalizzare le disposizioni, senza che ne derivi alcuna riduzione delle agevolazioni in materia;

    2) assicurare che l'adeguamento provveda, ove opportuno, ad attualizzare il quadro di riferimento, nonché ad analizzare e, se possibile, ampliare i contesti riconducibili, anche indirettamente, alla sfera di interesse e vantaggio delle persone con disabilità, anche con riferimento al Pag. 220conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida.
*1.10. Novelli, Versace, Bagnasco.
*1.35. Villani, Grippa, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.
*1.58. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) autodeterminazione della persona con disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) con riguardo al principio di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione:

    1) prevedere che anche quando la persona sia soggetta a una misura di protezione giuridica e, comunque, abbia necessità di sostegni ad altissima necessità, vengano adottate tutte le strategie migliori per individuare quanto più possibile la sua volontà;

    2) prevedere modifiche al codice civile in materia di manifestazione di volontà delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro-sviluppo affinché non ci siano interventi di sostituzione della persona, prevedendo anche l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione ed il rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    3) garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro-sviluppo, gli strumenti di sostegno nell'assunzione delle decisioni e/o ricostruzione del processo decisionale, nonché le strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte; prevedere, laddove la persona con disabilità, con necessità di sostegni ad alta intensità, non sia nelle condizioni di esprimere pienamente la sua volontà, che venga sostenuta dai suoi genitori o da chi ne protegge gli interessi, nel rispetto della sua volontà o della migliore interpretazione di essa.
1.51. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) autodeterminazione della persona con disabilità.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) con riguardo al principio di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione, prevedere che:

    1) siano introdotte modifiche al codice civile circa le manifestazioni di volontà delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo affinché non ci siano interventi di sostituzione della persona, prevedendo anche l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione e il rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    2) garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché nella ricostruzione del processo decisionale e nelle strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.
1.11. Novelli, Versace, Bagnasco.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) digitalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento e di valutazione Pag. 221 della condizione di disabilità, delle modalità di certificazione e delle misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità, nonché realizzazione dell'assistenza telematica ove compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.
1.31. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri.
1.33. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo ai soggetti minori.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

    7-bis) stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità; prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi; armonizzare, riordinare e semplificare, per i fini di cui alle lettere da a) a d), le disposizioni vigenti in materia di disabilità, di accessibilità e di diritto alla mobilità. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante introduzione nell'ambito degli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi parchi giochi inclusivi e all'adeguamento dei parchi giochi esistenti.
1.57. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, a nuove politiche per l'inclusione e l'integrazione scolastica e nuovi standard di approccio e buone pratiche per lo studio universitario.
1.56. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) rimodulazione di tutte le risorse destinate in supporto delle persone con disabilità e allocate alle regioni, province autonome ed enti locali mediante ripartizione proporzionalmente corrispondente al numero delle persone con disabilità residenti nelle rispettive regioni, province autonome ed enti locali.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riguardo alla rimodulazione delle risorse destinate in supporto alle persone con disabilità e allocate alle regioni, province autonome ed enti locali:

    1) censire le tipologie di disabilità residenti nei propri territori;

    2) definire i criteri e le norme per il censimento di cui al numero 1.
1.38. Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) aggiornamento delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento Pag. 222 e attuazione della normativa europea, in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riferimento alle disposizioni in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra:

    1) aggiornamento dei trattamenti economici previsti per le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, adeguandole al nuovo contesto economico e sociale;

    2) pieno riconoscimento della natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
1.12. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riguardo alla riqualificazione del sistema di collocamento mirato e al potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68:

    1) riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;

    2) promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

    3) riordinare e unificare su tutto il territorio la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

    4) prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento;

    5) censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

    6) potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate;

    7) prevedere un nuovo modello che revisioni i percorsi dell'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, considerando dei piani specifici per i portatori di disabilità intellettiva, anche valorizzandone i percorsi lavorativi o gli stage effettuati all'interno delle pubbliche amministrazioni.
1.32. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei Pag. 223controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riguardo alla riqualificazione del sistema di collocamento mirato e al potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68:

    1) riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;

    2) promuove l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

    3) riordinare e unificare su tutto il territorio nazionale la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

    4) prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento;

    5) censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

    6) potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate.
1.54. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) sostegno alle famiglie in particolare quelle al cui interno sono presenti persone con disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riguardo al sostegno e alla tutela delle famiglie al cui interno sono presenti persone con disabilità:

    1) prevedere la razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, con particolare attenzione ai figli con disabilità, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti le spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione;

    2) prevedere benefici fiscali in favore delle famiglie con minori con disabilità per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;

    3) prevedere un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza familiare, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare e della presenza di figli minorenni e di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;

    4) prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio maggiorata Pag. 224 se il bambino presenta una condizione di disabilità;

    5) prevedere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, nelle quali il divario occupazionale è maggiore, con particolare attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti una o più persone con disabilità;

    6) prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

    7) prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori.
1.15. Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri, Pini.

  Al comma 5 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) riqualificazione e riordino della normativa e degli interventi per l'inclusione scolastica.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riguardo alla riqualificazione e al riordino della normativa e degli interventi per l'inclusione scolastica:

    1) assicurare alla persona con disabilità l'effettiva realizzazione del diritto allo studio attenendosi, per quanto compatibili, agli stessi principi e criteri direttivi indicati nella precedente lettera a) relativamente all'ambito «definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore»;

    2) promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità come strumento per potenziare e migliorare il livello di inclusività della scuola per tutti gli alunni e, in particolare nell'istruzione superiore, per favorire l'acquisizione di capacità e competenze utili nella transizione alla vita adulta, anche in connessione con gli interventi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

    3) prevedere la progressiva statalizzazione della competenza degli enti territoriali per la fornitura dell'assistenza per la autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contestualmente operando per la riduzione dei trasferimenti a tali enti in modo corrispondente agli oneri assunti dallo Stato.
1.36. Villani, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera f).
1.55. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità per l'accessibilità e la progettazione universale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) con riguardo all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità:

    1) istituire l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità per favorire l'accessibilità e la progettazione universale;

    2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa dell'Agenzia, Pag. 225 disciplinandone le procedure e attribuendo a essa le seguenti funzioni:

   2.1) svolgere i compiti e le funzioni già attribuite all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e conseguentemente procedere alla soppressione del citato Osservatorio;

   2.2) valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, che sia utile ad identificare le opzioni regolamentari idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e ad orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

   2.3) fornire ausilio agli enti pubblici per la redazione di atti amministrativi conformi alla progettualità dell'accessibilità e della progettazione universale;

   2.4) provvedere alla formazione e alla divulgazione verso altre amministrazioni o enti, in materia di accessibilità e progettazione universale, affinché il relativo personale acquisisca la capacità di mettere in atto autonomamente tutte le strategie necessarie per la progettazione di un ambiente accessibile, secondo i principi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e della vita indipendente;

   2.5) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato;

   2.6) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

   2.7) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.
1.34. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità, definire le nuove competenze, i nuovi poteri, i requisiti e la nuova struttura organizzativa dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità e le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

    1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità;

    2) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

    3) coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi; promuovere l'adozione di intese con le regioni e la Conferenza Unificata e formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

Pag. 226

    4) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

    5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

    6) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni, che abbiano per oggetto i diritti delle persone disabili, anche a seguito di consultazioni periodiche;

    7) promuovere l'accessibilità e la fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici e privati, inclusi le modalità di informazione, gli strumenti di mediazione, interpretariato, accompagnamento e gli strumenti tecnologici e informatici.
1.52. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità, definire le nuove competenze anche attraverso la creazione di una nuova struttura organizzativa dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità ed attribuendo a esso le seguenti funzioni:

    1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità;

    2) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

    3) coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone con disabilità, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

    4) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

    5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

    6) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni, che abbiano per oggetto i diritti delle persone con disabilità.
1.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Pag. 227

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Qualora dalle disposizioni previste dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge derivassero nuovi o maggiori oneri il Governo è tenuto ad individuare contestualmente alla loro emanazione le risorse necessarie alla attuazione delle previsioni dei citati decreti legislativi.
1.5. De Lorenzo, Stumpo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: il Governo provvede aggiungere le seguenti: attraverso l'istituzione del Codice unico della disabilità.
2.115. Trizzino.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: normativa di settore aggiungere le seguenti: sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici che operano nell'ambito degli accertamenti degli stati invalidanti.
2.41. Bologna.

  Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri da 1) a 5) con il seguente:

    1) superare la pluralità di definizioni di disabilità previste a livello nazionale, europeo e internazionale e individuare una definizione univoca che, in coerenza con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tenga conto delle diverse condizioni di svantaggio nonché delle modalità di individuazione dei requisiti fisici, psichici e sensoriali, dei benefìci e dei servizi a cui hanno accesso i singoli e le famiglie, assicurando l'invarianza delle prestazioni economiche e assistenziali, comprese le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. La definizione deve, altresì, tenere conto della persona con disabilità nella sua complessità e in una prospettiva bio-piscosociale e multidimensionale, caratterizzata da esigenze materiali, esistenziali, relazionali, affettive, formative e culturali, connesse al contesto ambientale, e considerare altresì la condizione di disabilità come un insieme di barriere di varia natura che limitano, ostacolano o impediscono, anche temporalmente, il pieno e armonico sviluppo nella società della personalità in relazione alla complessiva condizione psico-fisica e sensoriale.
2.74. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la parola: coerente con la seguente: omogenea.
2.1. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, con le seguenti: nel rispetto dei criteri fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità, tenendo conto delle durevoli compromissioni fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali e delle barriere culturali, sociali, ambientali che impediscono la piena inclusione sociale delle persone.
2.147. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera a), sopprimere il numero 2);

   sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) con riguardo all'informatizzazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti Pag. 228 nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali;

   alla lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

   alla medesima lettera e), numero 4), sostituire le parole: associazioni delle persone con disabilità, con la seguente: associazioni.
2.86. Penna, D'Arrando, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).
2.87. Penna, D'Arrando, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità.
2.2. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: , e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità con le seguenti: e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze tra minori, adulti e anziani con disabilità, nonché le differenze di genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2);

   alla medesima lettera a), numero 3), dopo le parole: 22 maggio 2001, inserire le seguenti: e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione;

   alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: e della definizione di durevole menomazione.
2.62. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*2.3. De Lorenzo, Stumpo.
*2.98. Schirò, Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Siani, De Filippo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: durevole.
2.23. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: durevole menomazione aggiungere le seguenti: coerente con le indicazioni fornite dall'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), predisposta dall'Organizzazione mondiale della sanità e approvata il 22 maggio 2001, e con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD),
2.4. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità con le seguenti: la cui individuazione è necessaria in tutti i procedimenti di accertamento dei vari stati invalidanti, anche ulteriori e diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), numero 3), in virtù del Pag. 229successivo riconoscimento della condizione di disabilità.
2.116. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: necessario con la seguente: utile.
2.22. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: affidandone la competenza alla Commissione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della valutazione di base.
2.21. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche ad ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: ICF e dell'ICD aggiungere le seguenti: e anche di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.
2.99. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Lepri, Siani, Pini.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

    3-bis) distinguere nei processi di riconoscimento della disabilità la valutazione di base da una successiva valutazione multidimensionale;

    3-ter) separare i percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

    3-quater) in congruenza con la definizione di disabilità e in linea con le classificazioni ICD e ICF, prevedere con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il progressivo superamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento previste dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», nonché conseguente revisione della tabella ivi allegata.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
2.100. Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Siani.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.141. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della con le seguenti: specificare in relazione al concetto di disabilità la.
2.148. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché con la normativa nazionale vigente successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di diritti e tutela delle persone con disabilità.
2.24. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) introduzione di un sistema di sanzioni amministrative adeguato a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni a tutela delle persone con disabilità.

Pag. 230

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera e), numero 2), sopprimere le parole: maggiormente rappresentative;

   alla lettera f), numero 1), sopprimere le parole: di natura monocratica;

   alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

  2.5) prevedere il coordinamento dei controlli sull'effettivo rispetto delle norme stabilite a tutela delle persone con disabilità e l'applicazione delle sanzioni amministrative a tal uopo introdotte, prevedendo che il garante si avvalga, a tal fine, della collaborazione della Guardia di Finanza, la quale a sua volta ha competenza a eseguire controlli e applicare sanzioni per le violazioni delle norme stabilite a tutela delle persone con disabilità.
2.15. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

    5-bis) adottare il Codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo;

    5-ter) unificare le risorse destinate strutturalmente alla disabilità e alla non autosufficienza, nel rispetto delle finalità e delle destinazioni istitutive di ciascun fondo, con particolare riguardo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, provvedendo a rimodularne il riparto sulla base dei bisogni epidemiologici di ciascuna realtà territoriale;

    5-quater) unificare l'erogazione dei trattamenti pensionistici e indennitari, tenendo conto delle diverse componenti, delle finalità di ciascun benefico economico e delle diverse disabilità, facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni ed i trasferimenti monetari già erogati in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega;

    5-quinquies) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.
2.78. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

    5-bis) adottare il codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo;

    5-ter) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.
2.79. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Pag. 231

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

    5-bis) unificare le risorse destinate strutturalmente alla disabilità e alla non autosufficienza, nel rispetto delle finalità e delle destinazioni istitutive di ciascun fondo, con particolare riguardo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, provvedendo a rimodularne il riparto sulla base dei bisogni epidemiologici di ciascuna realtà territoriale;

    5-ter) unificare l'erogazione dei trattamenti pensionistici e indennitari, tenendo conto delle diverse componenti, delle finalità di ciascun benefico economico e delle diverse disabilità.
2.81. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) revisione della vigente normativa al fine di prevedere l'estensione ai lavoratori autonomi delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di quelle previste all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2.88. Villani, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.
2.82. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) adottare il codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo.
2.80. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sopprimere i numeri da 1) a 3).
2.6. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2.5. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), alinea, aggiungere, in fine, le parole: , sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici che operano nell'ambito degli accertamenti degli stati invalidanti.
2.42. Bologna.

  Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri da 1) e 6) con i seguenti:

    1) semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale le procedure di accertamento, le modalità di certificazione e le misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità;

Pag. 232

    2) individuare una procedura unica per tutti i processi valutativi afferenti alle diverse tipologie di invalidità e di disabilità, semplificando e razionalizzando gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare la tempestività, l'efficienza, la trasparenza nonché la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

    3) procedere al progressivo superamento dei criteri delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

    4) rafforzare il sistema dei controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante e prevedere un efficace sistema di monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rese, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica nazionale;

    5) assicurare una valutazione socio-contestuale multifattoriale, evitando che la valutazione della condizione di disabilità avvenga principalmente sulla base della condizione di salute individuale e, in particolare, sul grado di invalidità reso dalle menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
2.75. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

    1) in conformità alle classificazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD si riconducano alla valutazione di base unitaria, anche razionalizzandone, ove necessario, i criteri valutativi confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità:

   1.1) le valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

   1.2) le valutazioni propedeutiche al riconoscimento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

   1.3) le valutazioni relative alla necessità di sostegno, di sostegno intensivo, di restrizione della partecipazione integrandole e garantendo i benefìci e gli istituti previsti dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   1.4) le valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza;

   1.5) le valutazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e della mobilità;

   1.6) le valutazioni propedeutiche alla concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa;

   1.7) gli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), numero 5);

   1.8) garantire, nella fase transitoria, i diritti acquisiti e le conseguenti prestazioni, servizi e trasferimenti monetari;

    2) indicare in modo esplicito l'esclusione dalla rivedibilità nel tempo di specifiche situazioni, ferme restanti le esclusioni sancite dalle norme in vigore.
2.101. Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Siani.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1);

  Conseguentemente, alla medesima lettera b):

   al numero 2.1) sopprimere le parole: commi 1 e 3

   al medesimo numero 2.1) sostituire le parole da: la necessità fino alla fine del numero con le seguenti: le differenti intensità Pag. 233 di necessita di sostegno della persona con disabilità;

   al numero 3), dopo le parole: processi valutativi di base aggiungere le seguenti: richiesti dall'interessato e;

   al medesimo numero 3) sostituire le parole da: all'handicap fino a: 12 marzo 1999, n. 68 con le seguenti: all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché all'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

   al numero 4), sostituire le parole: l'aggiornamento con le seguenti: il progressivo superamento, in conformità con l'ICF e tenendo conto dell'ICD,;

   al numero 6), sostituire le parole da: controlli fino alla fine del numero con le seguenti monitoraggio sulla adeguatezza delle prestazioni rese, tenuto anche conto dell'eventuale aggravamento delle condizioni personali, prevedendo ipotesi di irrivedibilità nel tempo di specifiche situazioni, ferme restanti le esclusioni già stabilite dalla vigente normativa.
2.63. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta con le seguenti: e valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e/o benefici cui può accedere.
2.154. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valutazione multidimensionale, è istituita un'unità operativa costituita da un medico specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un operatore socio sanitario territoriale, da un esperto dell'INPS a garanzia del corretto progetto personalizzato, nel rispetto dei criteri dell'accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2.43. Bologna.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: alle indicazioni dell'ICF con le seguenti: al modello bio-psico-sociale.
2.155. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 2.1), sostituire la parola: certifichi con la seguente: riconduca.

  Conseguentemente, al medesimo numero 2.1), sostituire le parole da: la necessità di sostegno fino alla fine del numero con le seguenti: anche la condizione di disabilità, anche ai fini scolastici ed ai fini di inclusione lavorativa, nonché il grado di necessità di sostegni rispetto alle barriere che possono interagire col funzionamento della persona, le sue capacità nel campo dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.
*2.25. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.117. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 2.1), sostituire le parole da: la necessità di sostegno fino alla fine del numero, con le seguenti: anche la condizione di disabilità, pure ai fini scolastici e ai fini di inclusione lavorativa, nonché il grado di necessità di sostegni rispetto alle barriere che possono interagire con il funzionamento della persona, le sue capacità nel campo dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.
2.60. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Pag. 234

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2.1), aggiungere il seguente:

  2.2) certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la necessità di rimodulare le misure idonee e specifiche attualmente vigenti per il sostegno dei minori con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo adeguati servizi e benefici economici che siano di sostegno permanente, continuativo e globale al minore con disabilità nella sfera individuale e di relazione, assicurando alla famiglia dello stesso, di poter mantenere il lavoro e una vita di relazione.
2.19. Emanuela Rossini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) nel rispetto della loro autonomia unificare e razionalizzare in un'unica procedura tutti i processi valutativi di base afferenti l'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, la cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, l'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'accertamento di disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 23 marzo 1999, n. 68, e ogni altra normativa vigente, confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità.
2.149. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: razionalizzazione aggiungere la seguente: , semplificazione.
2.26. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole in un'unica procedura di tutti i processi con le seguenti: dei processi
2.27. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la definizione delle norme generali per l'individuazione e validazione di percorsi lavorativi per le persone autistiche in virtù della legge 12 marzo 1999, n. 68, applicata principalmente alle disabilità motorie assicurandone l'accessibilità con strumenti che facilitino l'inserimento nel mercato del lavoro, come la certificazione delle competenze lavorative, di cui al sistema nazionale di certificazione delle competenze previsto dall'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2.95. Villani, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni, D'Arrando.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4)
*2.29. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.153. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: per l'aggiornamento con le seguenti: per il progressivo superamento.
**2.28. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
**2.118. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole: affidamento a un unico con le seguenti: affidamento all'INPS, quale unico.
2.44. Bologna.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), dopo le parole: numero 3) aggiungere le seguenti: , garantendo la partecipazione delle associazioni Pag. 235 di categoria maggiormente rappresentative e.
2.119. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole: l'efficienza e la trasparenza con le seguenti: l'efficienza, la trasparenza, l'adeguatezza e correttezza.
2.164. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1 della legge n. 295 del 1990.
2.30. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità.
2.102. Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Pini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 6), con il seguente:

    6) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza o sull'aggravamento delle condizioni personali, al fine di controllare l'adeguatezza delle prestazioni rese garantendo l'interoperabilità tra le banche dati già esistenti.
2.103. Pini, Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Lepri.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 6), con il seguente:

    6) previsione di un efficace sistema di monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rese anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica nazionale.
2.120. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo le parole: di controlli aggiungere le seguenti: medico-legali.
2.45. Bologna.

  Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale.
2.121. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere i seguenti:

    6-bis) al fine di migliorare la qualità dell'assistenza, nonché ridurre i costi per il Servizio sanitario nazionale previsione per le persone con patologie o disabilità, per le quali siano previsti nei LEA cicli di fisioterapia, di optare, in alternativa parziale o totale ad essi e per importi di costo pari o inferiori per il Servizio sanitario nazionale, per percorsi di Attività fisica adattata (AFA), secondo prescrizione redatta da un medico specialista;

    6-ter) al fine di facilitare la possibilità di sperimentare tali attività sportive, nonché di ridurre i costi per lo Stato, assegnazione in comodato d'uso direttamente alle società sportive degli ausili tecnologici, come definiti dal Nomenclatore dell'assistenza protesica contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», destinati alle persone con grave disabilità motoria per consentire di praticare attività sportiva.
2.91. Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) riconoscimento sociale, giuridico ed economico della figura del caregiver familiare.
2.162. Bellucci, Gemmato.

Pag. 236

  Al comma 2, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attività che dovranno coinvolgere, il caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.97. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri da 1) e 12) con i seguenti:

    1) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

    2) prevedere, nelle commissioni di valutazione, la presenza di componenti che siano in grado di valutare, secondo i princìpi della valutazione bio-psicosociale, la capacità di integrazione del soggetto all'interno di un contesto sociale, educativo e lavorativo e di determinare lo stato di salute globale dell'individuo avuto riguardo alla condizione fisica e psichico-affettiva, allo stato cognitivo e alle capacità funzionali e mettendo in relazione tali indicatori personali con i fattori socio-economici e ambientali; assicurare la massima partecipazione della persona al processo di valutazione, tenendo conto dei desideri, delle aspettative e delle preferenze individuali e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento anche nelle fasi successive di monitoraggio e di valutazione;

    3) promuovere e agevolare il soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, relazionali e ambientali della persona sulla base di progetti personalizzati e di vita indipendente che siano idonei a valorizzare l'autodeterminazione e a favorire le potenzialità delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, realizzando la progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e utilizzando lo strumento del budget di salute di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base di interventi legislativi finalizzati al suo compiuto impiego sull'intero territorio nazionale e alla sua codificazione come livello essenziale di prestazioni e servizi, direttamente esigibile e a carattere permanente.
2.76. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri da 4) a 12) con il seguente:

    4) promuovere e agevolare il soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, relazionali e ambientali della persona sulla base di progetti personalizzati e di vita indipendente che siano idonei a valorizzare l'autodeterminazione e a favorire le potenzialità delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, realizzando la progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e utilizzando lo strumento del budget di salute di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sulla base di interventi legislativi finalizzati al suo compiuto impiego sull'intero territorio nazionale e alla sua codificazione come livello essenziale di prestazioni e servizi, direttamente esigibile e a carattere permanente
2.77. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo la parola: multidimensionale aggiungere le seguenti: e multiprofessionale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c):

   al numero 4), sostituire le parole: o di chi la rappresenta con le seguenti: e della Pag. 237persona eventualmente richiesta da quest'ultima ovvero di quella che la rappresenta, laddove l'interessato si trovi nell'impossibilità di manifestare la propria volontà;

   al medesimo numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché soluzioni abitative di comunità o coabitazione, al fine di contrastare segregazione e istituzionalizzazione;

   al numero 5), dopo le parole: gli accomodamenti ragionevoli aggiungere le seguenti: che devono essere attivati per la realizzazione del progetto e che sono;

   dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

    5-bis) ai fini della effettiva partecipazione della persona con disabilità alla valutazione multidimensionale e all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, assicurare l'adozione di adeguati accomodamenti ragionevoli, tenendo conto delle specificità delle disabilità coinvolte e dei differenti bisogni correlati;

   al numero 6), dopo le parole: con disabilità aggiungere le seguenti: , mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza;

   al numero 7), dopo le parole: assicurare che aggiungere le seguenti: , su richiesta della persona con disabilità e, qualora l'interessato si trovi nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, di chi la rappresenta,;

   al numero 8), sostituire la parola: ossia con le seguenti: quale strumento attuativo del progetto che raccoglie;

   al medesimo numero 8), dopo le parole: strumentali ed economiche aggiungere le seguenti: pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali e.
2.64. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: sia svolta aggiungere le seguenti: nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni e agli enti locali.
2.54. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: in ambito sociosanitario e socioassistenziale aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).
2.104. De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e garantendo, data l'etero direzionalità degli interessi e la varietà dei contesti, l'integrazione di coloro che già partecipano della vita di quella persona (Terzo Settore, scuola, e altri soggetti).
2.122. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che l'unità di valutazione multidimensionale sia costituita almeno da un medico ASL specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un rappresentante dei servizi sociali territoriale e dell'ASL e da un rappresentante dell'INPS esperto in protezione sociale.
2.156. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) L'unità di valutazione multidimensionale, all'interno di ogni distretto deve essere composta almeno da: a) un medico di distretto; b) un assistente sociale; c) un infermiere professionale e, inoltre, può essere integrata dalle professionalità Pag. 238specialistiche, sociali e sanitarie che siano ritenute necessarie
2.105. Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), premettere le seguenti parole: riconoscere il progetto di vita individuale quale diritto soggettivo complesso, duraturo e di natura modificabile in relazione alle variazioni di vita individuale e dell'ambiente circostante nonché.
2.31. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: definisca un profilo fino alla fine del numero, con le seguenti: , sulla scorta del riconoscimento della condizione di disabilità effettuato nella valutazione di base, supporti la persona con disabilità e chi rappresenta i suoi interessi nell'individuazione del profilo di funzionamento della stessa in relazione ai contesti che la persona stessa vive o decide di voler iniziare a vivere e alle barriere e facilitatori che gli stessi presentano.
2.123. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: un profilo di funzionamento della persona con le seguenti: un profilo della persona con disabilità.
2.13. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto nel processo valutativo della specificità delle varie e differenti disabilità volta a volta considerate.
*2.72. Marco Di Maio, Fregolent, Ungaro.
*2.17. De Maria.
*2.157. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: e con la partecipazione fino a: libertà fondamentali con le seguenti: il supporto alla persona con disabilità e chi la rappresenta ad individuare, secondo i suoi desideri, le sue aspettative e scelte, gli obiettivi da perseguire per migliorare le condizioni personali, di salute e di disabilità, nonché la qualità di vita nei suoi vari domini e conseguentemente strutturare gli interventi volti a supportare efficacemente il percorso di vita scelto, con idonei sostegni, ben identificati per quantità, qualità ed intensità, e gli accomodamenti ragionevoli del caso, all'interno di uno specifico progetto individuale e personalizzato elaborato con il diretto coinvolgimento della persona con disabilità e/o di chi la rappresenta, onde garantire l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.
2.124. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole: anche promuovendo con le seguenti: promuovendo prioritariamente.
2.7. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e sia costruito sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno al caregivers ed alla famiglia.
2.165. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) prevedere una rimodulazione delle misure idonee e specifiche attualmente vigenti per il sostegno dei minori con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo adeguati servizi e benefici economici che siano di sostegno permanente, continuativo e globale al minore con disabilità nella sfera individuale e di relazione, assicurando alla famiglia dello stesso, di poter mantenere il lavoro e una vita di relazione;
2.20. Emanuela Rossini.

Pag. 239

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) prevedere un ampliamento dei LEA con il potenziamento degli aspetti socio-sanitari e l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), uniformemente su tutto il territorio nazionale, declinando nella loro esigibilità il diritto alla salute e all'inclusione della persona con disabilità.
2.166. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli adeguati e pertinenti a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici.
2.125. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 5) dopo le parole: quelli lavorativi aggiungere la seguente: , sportivi.
2.114. Trizzino.

  Al comma 2, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quelli culturali, sportivi e di ogni altro contesto di inclusione sociale.
*2.32. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.160. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

    5-bis) i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) possono essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità ai fini dell'inclusione e della partecipazione sociale.
2.106. Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) possono essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità.
2.126. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) prevedere la revisione dei criteri di funzionamento e di finanziamento dei servizi di carattere riabilitativo, sociosanitario e socioassistenziale, semiresidenziali e residenziali, affinché siano messi in condizione di supportare i progetti di vita delle persone prese in carico, orientandone l'azione e gli interventi al rispetto e promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.
2.163. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante Pag. 240 le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza.
2.55. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) prevedere le modalità e le risorse economiche che garantiscano il carattere duraturo e permanente dei progetti di vita personalizzati quali livelli essenziali di prestazioni e servizi.
2.14. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 7), sostituire le parole: dell'articolo 55 con le seguenti: degli articoli 55 e 56.
2.150. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 8), sostituire la parola: ossia con le seguenti: quale strumento attuativo del progetto di vita personalizzato che raccoglie.

  Conseguentemente, al medesimo numero 8), dopo le parole: strumentali ed economiche aggiungere le seguenti: pubbliche e private.
2.56. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera c), numero 8), dopo le parole: ossia l'insieme aggiungere le seguenti: di risorse aggiuntive da utilizzare per accedere a servizi sociali, di inserimento lavorativo, formazione, inclusione sociale e.
2.52. Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 2, lettera c), numero 8), sostituire la parola: volte con la seguente: necessarie.
2.8. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 8), dopo le parole: possa essere autogestito aggiungere le seguenti: con massima flessibilità.
2.127. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 8), sopprimere le parole: con obbligo di rendicontazione.
2.12. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

    8-bis) prevedere meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione a favore dei servizi a supporto della domiciliarità;
2.11. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 9), sostituire le parole da: l'individuazione degli interventi fino alla fine del numero, con le seguenti: siano individuati tutti i sostegni ed interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
*2.61. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*2.128. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 10), dopo le parole: figure professionali aggiungere le seguenti: sanitarie, sociali e sociosanitarie.
2.57. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera c), numero 10), dopo le parole: figure professionali aggiungere le Pag. 241seguenti: e i servizi necessari, coinvolgendo gli enti del Terzo settore e i gestori presenti sul territorio.
2.51. Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 2, lettera c), numero 10), dopo le parole: figure professionali aggiungere le seguenti: tra quelle già previste dalla normativa nazionale.
2.92. Penna, D'Arrando, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera c), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restante la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità.
*2.33. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.129. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

    10-bis) prevedere l'individuazione univoca del responsabile istituzionale per l'applicazione del progetto di cui ai punti precedenti e modalità di ricorso per l'eventuale inadeguatezza o mancata applicazione del progetto stesso ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità.
2.107. Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Pini.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

    10-bis) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione, vengano adottati ulteriori strumenti volti a garantire il diritto al lavoro in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Costituzione nonché alla legge n. 68 del 12 marzo 1999.
2.113. Trizzino.

  Al comma 2, lettera c), numero 11), sostituire le parole: possano essere individuati con le seguenti: siano individuati.
2.9. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 11), sostituire le parole: sostegni e servizi per l'abitare e con le seguenti: misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, e sostegni e servizi per l'abitare, anche tra persone con disabilità e tra persone con disabilità e senza disabilità, inclusi.
2.130. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112.
2.108. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

    11-bis) prevedere l'esonero dalle visite di accertamento per le persone disabili affetti da affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti, anche in presenza di un progetto di vita individuale di vita indipendente.
2.10. De Lorenzo, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 12), sostituire le parole: e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente con le seguenti: , anche attraverso meccanismi di riconversione delle risorse recuperate attraverso percorsi di progressiva deistituzionalizzazione a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente, fermo restante che le soluzioni alloggiative fuori dal contesto familiare e di origine, liberamente scelte, devono riprodurre nella massima misura possibile la casa e la famiglia Pag. 242di origine senza alcuna condizione segregante o istituzionalizzante.
2.131. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

    13) prevedere, con riguardo alla figura del caregiver familiare che ha in cura persone con disabilità, una regolamentazione organica della relativa normativa, anche al fine di prevedere misure di favore per quei caregiver si prendono cura di due familiari disabili gravi, rivedendo conseguentemente la disciplina dei congedi straordinari di cui alla 5 febbraio 1992, n. 104, e del riconoscimento della cura del familiare disabile grave, come criterio per parametrare l'età anagrafica e di anzianità per l'accesso al beneficio del prepensionamento, anche tramite l'Ape sociale.
2.34. D'Attis, Versace.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

    13) adottare iniziative a considerare le protesi di nuova generazione come ausili fondamentali per supplire o migliorare le funzioni compromesse delle persone con disabilità motorie permettendo l'inclusione degli stessi fra i trattamenti innovativi e/o efficaci per la cura dei pazienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante disposizioni su definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2.96. Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con le seguenti:

   d) con riguardo alla digitalizzazione dei processi valutativi, realizzare piattaforme informatiche interoperabili idonee a supportare i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati, a consentire la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e degli interventi di assistenza socio-sanitaria spettanti alla persona con disabilità, a garantire la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli e a contenere le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

   d-bis) realizzare e agevolare l'assistenza telematica qualora la stessa sia compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.
2.83. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) con riguardo all'informatizzazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali.
2.89. Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con riguardo, aggiungere le seguenti: all'informazione degli utenti e.
2.65. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel PNRR, aggiungere le seguenti: e in aderenza con il costituito progetto Sportello unico dell'invalidità civile dell'INPS.
2.48. Bologna.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: piattaforme informatiche, interoperabili con le seguenti: una piattaforma informatica nazionale interoperabile.

Pag. 243

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: coadiuvino con la seguente: coadiuvi e la parola: consentano con la seguente: consenta.
2.66. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: piattaforme informatiche, interoperabili, con le seguenti: una piattaforma informatica della disabilità, interoperabile, tra l'INPS e altre pubbliche amministrazioni e.
2.47. Bologna.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: piattaforme informatiche aggiungere le seguenti: accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera e), numero 2), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e che abbiano almeno una sede in ogni regione,;

   alla medesima lettera e), numero 6), dopo le parole: ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere le seguenti: nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e degli ulteriori aggiornamenti normativi in materia di collocamento lavorativo di persone con disabilità,;

   alla lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti.
2.18. De Maria.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: piattaforme informatiche, aggiungere le seguenti: accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni e.
*2.73. Marco Di Maio, Fregolent, Ungaro.
*2.158. Bellucci, Gemmato.
*2.35. Mandelli, Versace, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera d), dopo la parola: interoperabili, aggiungere le seguenti: , tra INPS e altre pubbliche amministrazioni.
2.46. Bologna.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità con le seguenti: interventi di assistenza sociosanitaria attivabili a favore della persona con disabilità.
2.58. Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Paolin.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: controlli con la seguente: monitoraggi.
2.132. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , e contengano anche le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità.
2.151. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) realizzare e agevolare l'assistenza telematica qualora la stessa sia compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.
2.84. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) al fine di rafforzare l'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione delle persone Pag. 244con disabilità su un piano di parità con gli altri, prevedere presso ciascuna amministrazione l'individuazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative e introdurre, tra gli obiettivi di produttività delle medesime amministrazioni, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, assicurando che la programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale e che alla stessa programmazione partecipino i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;
2.85. D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera e), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
2.109. Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani.

  Al comma 2, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:

    01) garantire che nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operino in stretta consultazione e coinvolgano attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
*2.36. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.133. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: dell'accessibilità delle funzioni amministrative con le seguenti: della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità.

  Conseguentemente, al numero 5, sostituire le parole: dell'accessibilità delle funzioni amministrative con le seguenti: della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità.
2.67. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1).

  Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 4), sostituire le parole: associazioni delle persone con disabilità, con la seguente: associazioni.
2.90. Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: maggiormente rappresentative inserire le seguenti: e che abbiano almeno una sede in ogni regione.
2.159. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e delle rappresentanze sindacali.
2.142. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al monitoraggio della sua attuazione.
2.68. Fregolent, Ungaro.

Pag. 245

  Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: introdurre aggiungere le seguenti: , di intesa con le rappresentanze sindacali.
2.143. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'individuazione e monitoraggio delle modalità e delle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini con disabilità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
*2.37. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.134. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: associazioni delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e le rappresentanze sindacali.
2.144. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), dopo le parole: da valutare aggiungere le seguenti: , di concerto con le rappresentanze sindacali.
2.145. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 6), dopo le parole: datori di lavoro pubblici, aggiungere le seguenti: di concerto con le rappresentanze sindacali.
2.146. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), numero 6, dopo le parole: ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, inserire le seguenti: nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e degli ulteriori aggiornamenti normativi in materia di collocamento lavorativo di persone con disabilità.
2.38. Mandelli, Versace, Bagnasco.

  Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) prevedere un nuovo modello che revisioni i percorsi dell'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, considerando dei piani specifici per i portatori di disabilità intellettiva, anche valorizzandone i percorsi lavorativi o gli stage effettuati all'interno delle pubbliche amministrazioni.
2.93. Villani, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

  Al comma 2, lettera e) numero 7) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con evidenza di quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente.
2.110. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, De Filippo.

  Al comma 2, lettera e), numero 8), dopo le parole: per l'inclusione sociale aggiungere le seguenti: oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
2.111. De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Carnevali.

  Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

    9) al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 e a 1 a 4.000, prevedere che i comuni che fanno parte di detti ambiti, in coerenza con Pag. 246i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusione e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, possano procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale dedicato alle politiche di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.
2.94. Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

    9) prevedere presso le università l'istituzione del Garante della disabilità quale figura indipendente preposta a ricevere segnalazioni e violazione dei diritti dei disabili e a promuovere iniziative per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2.167. Iovino.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

    9) prevedere presso i comuni l'istituzione del Garante della disabilità quale figura indipendente preposta a ricevere segnalazioni e violazione dei diritti dei disabili e a promuovere iniziative per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2.168. Iovino.

  Al comma 2, lettera f), numero 1), sostituire le parole: di natura monocratica con la seguente: indipendente.
2.69. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera f), numero 1), sostituire la parola: monocratica con le seguenti: collegiale, con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2.152. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le valutazioni medico-legali ad esse riferite.
2.49. Bologna.

  Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2.1), con il seguente:

  2.1) raccogliere segnalazioni di persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato, e intervenire su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'azione immediata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera f):

   dopo il numero 2.2), aggiungere il seguente:

  2.2-bis) richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

   sostituire il numero 2.3) con il seguente:

  2.3) formulare pareri e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi interessati dalle segnalazioni o dalle verifiche, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.
2.70. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera f), numero 2.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità.
2.135. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), numero 2.3), premettere le seguenti parole: coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in Pag. 247tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi, promuovere l'adozione d'intesa con le regioni e la Conferenza Unificata e.
2.136. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.3), aggiungere il seguente:

  2.3-bis) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso.
2.137. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.5) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni che abbiano per oggetto i diritti delle persone con disabilità, anche a seguito di consultazioni periodiche.
2.138. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.5) promuovere accessibilità e fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici e privati, inclusi le modalità di informazione, gli strumenti di mediazione, interpretariato, accompagnamento e gli strumenti tecnologici e informatici.
2.139. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.5) il Garante nazionale delle disabilità si avvale della collaborazione di un organo tecnico competente, individuato nell'ambito dell'organigramma dipartimentale del Ministero per le disabilità, al fine di indirizzare una corretta applicazione delle norme e dirimere eventuali dubbi interpretativi, anche alla luce della giurisprudenza consolidata in tema di disabilità.
2.50. Bologna.

  Al comma 2, lettera g), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi delle precedenti discipline inerenti l'invalidità civile, l'accertamento di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché, nelle more della definizione della nuova disciplina, l'applicazione della «Nuova tabella delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie» approvata con il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992.
2.112. Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati in base alle precedenti discipline inerenti l'invalidità civile, l'accertamento di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
*2.39. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*2.140. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , facendo salvi i servizi, le prestazioni, anche Pag. 248economiche, e le agevolazioni già erogate in forza della vigente normativa, oggetto del riordino e della semplificazione di cui alla presente legge delega.
2.71. Fregolent, Ungaro.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti.
*2.40. Mandelli, Versace, Bagnasco.
*2.161. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    3) impegnare le regioni, anche con atti della Conferenza Stato-regioni, affinché le aziende sanitarie assicurino nella loro programmazione stanziamenti riservati, dedicati e crescenti, al fine di rispettare i livelli essenziali di assistenza previsti per le persone con disabilità e realizzare quindi una completa rete dei servizi sociosanitari.
2.53. Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) prevedere che le disposizioni dell'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alla lingua dei segni e alla lingua dei segni tattile delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.
*2.59. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*2.16. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede all'aggiornamento delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) aggiornamento dei trattamenti economici previsti per le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, adeguandole al nuovo contesto economico e sociale;

   b) pieno riconoscimento della natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie del capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.
**2.01. Carnevali.
**2.02. Ianaro, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: e la riprogrammazione
3.2. Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle risorse sulla non autosufficienza iscritte al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a Pag. 249eccezione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di vita indipendente.
3.3. Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) con le ulteriori risorse individuate dai decreti legislativi qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
3.1. De Lorenzo, Stumpo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*3.01. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.