CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 192

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La X Commissione,

   esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

   richiamata la propria relazione favorevole deliberata in data 17 dicembre 2020 in sede d'esame in sede consultiva del testo originale;

   rilevato che l'articolo 4, dopo l'intervento del Senato, interviene in materia di disciplina della professione di mediatore introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

   valutato con favore l'articolo 9, introdotto durante l'esame del Senato, che modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari nella direzione, peraltro, indicata nell'osservazione contenuta nel parere favorevole espresso, dalle Commissione riunite X Attività produttive e XIII Agricoltura, in occasione dell'esame dell'Atto di Governo n. 280;

   valutato altresì favorevolmente quanto disposto dall'articolo 43, inserito al Senato, in materia di monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato);

   valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), che consente, a decorrere dall'11 ottobre 2021, in zona bianca e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, limitando l'accesso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e prevedendo il tracciamento dell'accesso alle strutture, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, fissando peraltro i limiti di capienza delle predette strutture;

   rilevato che per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), l'accesso alle attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati è consentito anche ai soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e a quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla predetta vaccinazione;

   considerato che l'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro disponendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze;

   rilevato, altresì, quanto recato dall'articolo 9, comma 7 che, al fine di rendere più rapido l'iter per l'adozione di atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, riduce il termine per i pareri del Garante per la protezione dei dati personali su di essi;

   valutato con favore quanto previsto nell'articolo 9, comma 8, in materia di Registro delle opposizioni, che dispone che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center, operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.