CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32
1.37. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 8
1.39. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 con le seguenti: e
1.40. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: con il supporto e la aggiungere la seguente: necessaria
2.10. (nuova formulazione) Lupi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

   a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato;

   b) tutela della qualità della vita fino al suo termine;

   c) adeguato sostegno sanitario e socio assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
ex 1.9. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza o le abbia esplicitamente rifiutate.
*3.24. (nuova formulazione) Annibali, Noja.
*3.72. (nuova formulazione) Carnevali, Giorgis, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

   a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili;

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   b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale.
**3.25. (nuova formulazione) Annibali, Noja.
**3.69. (nuova formulazione) Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.
**3.44. (nuova formulazione) Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Tomasi.
**3.54. (nuova formulazione) Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
**3.70. (nuova formulazione) Carnevali, Siani, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.
**3.30. (nuova formulazione) Sportiello.
**3.2. (nuova formulazione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.
**3.47. (nuova formulazione) Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
**3.56. (nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve essere aggiungere la seguente: attuale.

  Conseguentemente: al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: previste dall'articolo 602 del codice civile con le seguenti: dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
4.38. (nuova formulazione) Morani, Vazio, Verini, Siani, Bordo, Miceli, Zan.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo. Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni)
*4.26. (nuova formulazione) Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
*4.15. (nuova formulazione) Saitta.
*4.20. (nuova formulazione) Turri, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

  Al comma 2, sostituire le parole: ovvero a un medico di fiducia con le seguenti: nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico
**4.5. (nuova formulazione) Parisse, Bologna.
**4.8. (nuova formulazione) Lupi.
**4.40. (nuova formulazione) Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.
**4.21. (nuova formulazione) Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.
**4.27. (nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
**4.34. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.
**4.7. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica)
4.41. (nuova formulazione) Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

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ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all'articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all'articolo 6 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione;

   all'articolo 6, comma 1 ,sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione;

   all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione
*5.33. (nuova formulazione) Annibali, Noja.
*5.65. (nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*5.54. (nuova formulazione) Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

  Al comma 3, sostituire le parole: rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata
*5.47. (nuova formulazione) Penna.
*5.50. (nuova formulazione) Saitta.
*5.34. (nuova formulazione) Annibali, Noja.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi, se esplicitamente autorizzato dal richiedente, della collaborazione di equipe multiprofessionali. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione
5.91. (nuova formulazione) Carnevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro sette giorni dal ricevimento della richiesta con le seguenti: entro trenta giorni
5.90. (nuova formulazione) Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria per una audizione, e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, a domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera
*5.20. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.
*5.37. (nuova formulazione) Annibali, Noja.
*5.28. (nuova formulazione) Lupi.

  Al comma 5, sostituire le parole: o residenziale pubblica con le seguenti: e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica
5.39. (nuova formulazione) Annibali, Noja.

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  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.
5.40. (nuova formulazione) Annibali, Noja.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.
  2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
  3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento.
  4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
*4.02. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
*5.02. (nuova formulazione) Lupi.
*5.03. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
*5.04. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
*5.05. (nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
*6.01. (nuova formulazione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.
*6.02. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

ART. 6.

  Al comma 2, dopo la parola: psicologiche aggiungere la seguente: giuridiche
6.1. (nuova formulazione per la parte non assorbita) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

ART. 7.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata
7.18. (nuova formulazione) Annibali, Noja.

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ART. 8.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;
8.2. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219;
8.25. (nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale
8.24. (nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.