CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 novembre 2021
699.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino al 110 per cento.
1.12. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino all'85 per cento.
*1.129. Scerra.
*1.17. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino al 90 per cento.
1.18. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.
1.20. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1.19. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
1.21. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 110.000 euro e le parole: 40.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1.130. Scerra.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro.

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: fino ad ulteriori 10.000 euro con le seguenti: fino ad ulteriori 30.000 euro.
1.132. Scerra.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
1.24. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.
1.23. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
*1.102. Moretto, Del Barba.
*1.182. Zucconi, De Toma, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.142. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.95. Ubaldo Pagano.
*1.150. Baldini.
*1.22. Trano, Raduzzi.

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  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 110.000 euro.

  Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: fino ad ulteriori 20.000 euro con le seguenti: fino ad ulteriori 30.000 euro.
1.131. Scerra.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: pari a 40.000 euro con le seguenti: pari a 70.000 euro.
1.27. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: pari a 40.000 euro con le seguenti: pari a 60.000 euro.
1.26. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: pari a 40.000 euro con le seguenti: pari a 50.000 euro.
1.25. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1.30. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
1.29. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1.28. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
1.34. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
1.31. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1.33. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
*1.32. Trano, Raduzzi.
*1.167. Lupi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e 35 anni non con le seguenti: e 35 anni.
1.35. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
1.40. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
*1.145. Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.37. Trano, Raduzzi.

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  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
1.38. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1.39. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
1.36. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: Marche, Umbria,.
1.118. Terzoni.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: Abruzzo aggiungere la seguente: , Lazio.
1.189. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e Sicilia con le seguenti: , Sicilia e le Isole minori.
1.41. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e caratterizzati dai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge n. 158 del 2017.

  Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: sono riconosciuti alle imprese aggiungere le seguenti: ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
*1.134. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*1.152. Gagliardi.
*1.164. Prestigiacomo, D'Attis, Bagnasco.

  Al comma 3, secondo periodo, le parole: un'anticipazione non superiore al 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: un'anticipazione non superiore al 60 per cento.
1.113. Lacarra.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 30 per cento con le seguenti: non superiore al 50 per cento.
1.43. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 30 per cento con le seguenti: non superiore al 40 per cento.
1.42. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: in contanti.
1.44. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».
1.16. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura Pag. 38 sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 10 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
1.47. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 20 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
1.48. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 25 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
1.49. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 30 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
1.50. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: imprese alberghiere aggiungere le seguenti: ed extra alberghiere, anche esercitate da persone fisiche non imprenditori.
1.146. Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: imprese alberghiere inserire le seguenti: ed extralberghiere,.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 Pag. 39luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem e router e di impianto wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati»;

   al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le domande vengono prese in esame dando precedenza alle imprese che non hanno usufruito del tax credit riqualificazione e alle imprese che si trovano nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, al fine di poter realizzare l'impegno del 40 per cento delle risorse previste per il Sud;

   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
1.125. Masi, Faro, Scanu, Orrico, Iorio, Manzo.

  Al comma 4, dopo la parola: alberghiere aggiungere la seguente: extralberghiere.
1.45. Trano, Raduzzi.

Pag. 40

  Al comma 4, dopo le parole: dalle pertinenti norme regionali aggiungere le seguenti: nonché alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione,.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale.
1.79. Buratti.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 10 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.
1.51. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 20 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.
1.53. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 25 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.
1.54. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 35 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.
1.56. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 30 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.
1.55. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 15 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.
1.52. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali, aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali,.
1.46. Trano, Colletti, Raduzzi.

Pag. 41

  Al comma 4, dopo le parole: alle strutture ricettive all'aria aperta aggiungere le seguenti: , agli alberghi diffusi,.
1.124. Orrico, Scanu, Masi, Di Lauro, Faro.

  Al comma 4, dopo le parole: all'aria aperta, aggiungere le seguenti: ai rifugi, ai Centri di educazione ambientale,.
1.119. Terzoni.

  Al comma 4, dopo le parole: aria aperta, aggiungere le seguenti: ai bed and breakfast.
1.184. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: comparto turistico, aggiungere la seguente: crocieristico, e dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: , alle altre imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca. ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, e ai rifugi di montagna.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati;

   p) acquisto di strumenti e tecnologie necessarie per la sanificazione degli ambienti Pag. 42 e degli strumenti utilizzati allo svolgimento dell'attività lavorativa, atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.».
1.74. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 4, dopo le parole: comparto turistico, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i pubblici esercizi,.
1.180. Zucconi, Trancassini, De Toma, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: comparto turistico, aggiungere la seguente: , crocieristico.
*1.73. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*1.187. Rotelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.96. Del Barba.

  Al comma 4, dopo le parole: stabilimenti balneari, aggiungere le seguenti: i pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287,.
1.193. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, dopo le parole: i parchi tematici aggiungere le seguenti: e le aziende della distribuzione di cibo e bevande dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
1.122. Sut, Gagnarli, Maraia, Di Sarno, Manzo.

  Al comma 4, dopo le parole: i parchi tematici aggiungere le seguenti: e le aziende della distribuzione di cibo e bevande del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
*1.192. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.97. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.136. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.155. Nevi, Spena, Paolo Russo, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.
*1.1. Cenni.

  Al comma 4, dopo le parole: i parchi tematici aggiungere le seguenti: i rifugi alpini ed escursionistici, nonché le agenzie di viaggio e i tour operator.
**1.162. D'Attis, Prestigiacomo.
**1.169. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: , e alle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
*1.100. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.181. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.149. Gagliardi.
*1.10. Incerti.
*1.195. Trano.

  Al comma 4, dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: acquatici e faunistici.
**1.183. Zucconi, De Toma, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
**1.103. Moretto, Del Barba.
**1.128. Scanu.
**1.143. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**1.151. Baldini.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

Pag. 43

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3, sopprimere le parole: , incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
1.2. Sani.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

  Conseguentemente:

   al comma 5, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;

   a-ter) per gli interventi di adeguamento alle disposizioni vigenti di prevenzione degli incendi;

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo;

   al comma 2 dell'articolo 3, sopprimere le parole: , incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
1.4. Sani.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese che svolgono attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
1.116. Alemanno.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le attività turistiche-ricettive di montagna.
1.11. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i ristoranti.
1.188. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

Pag. 44

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati;

   p) acquisto di strumenti e tecnologie necessarie per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati allo svolgimento dell'attività lavorativa, atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.».
1.75. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 5, premettere la lettera b) alla lettera a).
1.57. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dell'efficienza energetica aggiungere le seguenti: e idrica.
1.106. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: riqualificazione antisismica aggiungere le seguenti: tra cui: acquisizione e installazione di tende e schermature solari incluse nella norma EN UNI 13561, con un fattore di trasmissione solare (GTOT) pari o migliore di 0,35, poste a protezione di una superficie vetrata e di tende, tessuti e tendaggi da interno secondo i criteri CAM definiti dal decreto ministeriale 30 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021 e nel rispetto della norma EN UNI 13120 ove prescritto, serramenti e porte;.

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) realizzazione di piscine esterne e interne, di aree wellness e le relative aree in pertinenza, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   e-bis) acquisizione di arredi da interno e da esterno, componenti di arredo, apparecchi e impianti di illuminazione da interno e da esterno;

Pag. 45

   e-ter) interventi di incremento del risparmio della risorsa idrica quali le acquisizioni dei beni elencati al comma 63 dell'articolo 1 del legge 30 dicembre 2020, n. 178;.
*1.141. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.80. Lorenzin.
*1.165. Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.166. Lupi.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;

   a-ter) per gli interventi di adeguamento alle disposizioni vigenti di prevenzione degli incendi.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali, aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
1.3. Sani.

  Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, inclusi elettrodomestici ed attrezzature di classe non inferiore alla A+ o equivalenti (A, o equivalenti, per i forni), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali, aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) realizzazione di piscine, ivi comprese le piscine termali nonché, per le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali.
1.108. Lacarra.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali, aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti Pag. 46destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
*1.98. Del Barba.
*1.156. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.137. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.175. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.83. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.88. Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali, aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
1.126. Serritella, Manzo.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: digitali, fisiche e sensoriali.
1.148. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), dopo la parola: funzionali, aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e.
1.14. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
1.15. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che le spese relative a impianti wi-fi di cui alla lettera a), siano riconosciute all'esercizio ricettivo che metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 300 Mbts in download.
1.120. Liuzzi, Masi, Faro, Scanu, Elisa Tripodi.

Pag. 47

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle disposizioni antincendio;

   e-ter) spese per l'acquisto di arredi nuovi, elettrodomestici ed attrezzature nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione degli impianti destinati all'immobile in cui sono effettuati gli interventi di cui alle lettere precedenti.
*1.168. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.161. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) spese per la formazione del personale addetto ai servizi turistici.
1.121. Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito con il seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem e router e di impianto wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   l) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati.».
*1.84. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.90. Ubaldo Pagano.

Pag. 48

*1.138. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.157. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.5. Sani, Topo.
*1.176. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.194. Squeri, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

   «g) sistemi di gestione a controllo a distanza di accessi, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa;».
1.172. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alla lettera a), le parole: «pari ad almeno 1 Megabit/s in download» sono sostituite con le seguenti: «pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload».
1.186. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alla lettera a), le parole: «pari ad almeno 1 Megabit/s in download» sono sostituite con le seguenti: «pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload».

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alla lettera a), le parole: «pari ad almeno 1 Megabit/s in download» sono sostituite con le seguenti: «pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload».
*1.78. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.185. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.77. Pizzetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica».
1.171. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: a scelta dell'impresa beneficiaria mediante rimborso o.
1.191. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, sopprimere le parole: a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
1.112. Lacarra.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: dall'anno successivo a quello.
1.58. Trano, Colletti, Raduzzi.

Pag. 49

  Al comma 8, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con le seguenti: a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del contributo di cui al comma 2, si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, con riferimento alle spese per interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi e destinati alle attività di cui al comma 4. In ipotesi di cessione del credito da parte degli OICR, questo può essere compensato dal cessionario senza tenere conto dello status di soggetto esente dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive del soggetto cedente.
*1.144. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.154. Cattaneo, Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.
*1.105. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 8, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con le seguenti: a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis Il credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del contributo di cui al comma 2, si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, con riferimento alle spese per interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi e destinati alle attività di cui al comma 4. In ipotesi di cessione del credito da parte degli OICR, questo può essere compensato dal cessionario senza tenere conto dello stato di soggetto esente dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive del soggetto cedente.
1.133. Orrico.

  Al comma 8, sostituire le parole: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.110. Lacarra.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo una o più graduatorie annuali da stilare con l'attribuzione di punteggi che vadano a preferire gli investimenti Pag. 50 che abbiano un alto contenuto tecnologico e di risparmio energetico, nonché la localizzazione nelle regioni del sud Italia, suddividendo le risorse tra imprese alberghiere, extralberghiere e delle altre imprese del comparto turistico, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
1.147. Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 10, sopprimere le parole: l'ordine cronologico.
1.13. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: , secondo l'ordine cronologico delle domande con le seguenti: , secondo la preminenza per i progetti che danno priorità alla realizzazione dagli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e),.
1.59. Trano, Leda Volpi, Costanzo, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 360 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.60. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.68. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 550 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, Pag. 51comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.67. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

  ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.65. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.66. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni, le parole: 80 milioni con le seguenti: 540 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.61. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 550 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 350 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Pag. 52Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.64. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 250 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.63. Trano, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 600 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.62. Trano, Raduzzi.

  Al comma 11, dopo le parole: Le disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.
1.111. Lacarra.

  Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta relativo a tali interventi è cedibile con le medesime modalità previste al comma 8.
1.173. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti «imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2018» e le parole «fino ad un massimo di 200.000 euro» sono soppresse;

   dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  4-ter. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
1.114. Lacarra.

Pag. 53

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4-ter. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
1.127. Manzo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
*1.92. Ubaldo Pagano.
*1.99. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*1.178. Zucconi, De Toma, Caiata, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.159. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.86. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.139. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.7. Sani, Topo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi precedenti possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, Pag. 54comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
**1.170. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
**1.163. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
*1.87. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.93. Ubaldo Pagano.
*1.160. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.8. Sani, Topo.
*1.140. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.179. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 13.
**1.6. Sani, Topo.
**1.85. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**1.91. Ubaldo Pagano.
**1.158. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
**1.177. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: A favore di imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, e strutture ricettive all'aria aperta è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento delle misure di cui al comma 1 e 2.
1.109. Lacarra.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.71. Trano, Raduzzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.70. Trano, Raduzzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Pag. 55

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.69. Trano, Raduzzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.72. Trano, Raduzzi.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi realizzati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quota del credito di imposta di cui al comma 1 non utilizzata in compensazione può essere chiesta a rimborso per il medesimo anno di spettanza, e gli incentivi di cui al presente articolo, che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 119, comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono cumulabili con quelli previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
*1.82. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.
*1.107. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Sopprimere il comma 15.
1.115. Lacarra.

  Al comma 15 sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 con le seguenti: entro il 31 marzo 2023.
1.174. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, in ogni caso facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – ATECO ISTAT 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive. Agli oneri di cui presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.104. Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – ATECO ISTAT 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.
*1.76. Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Soverini, Zardini.
*1.9. Miceli.
*1.94. Ubaldo Pagano.

Pag. 56

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**1.89. Ubaldo Pagano.
**1.117. Sut, Terzoni, Ianaro.
**1.123. Ianaro.
**1.153. Mazzetti, Cattaneo, Prestigiacomo.
**1.101. Moretto, Del Barba.
**1.135. Bitonci, Patassini, Gusmeroli, Lucchini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
**1.81. Lorenzin, Topo.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alle finalità di cui al medesimo comma 176, non spese alla data del 31 dicembre 2021, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e destinate agli interventi di cui al presente articolo.
1.190. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

  1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, Pag. 57nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
1.01. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per l'editoria)

  1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

   «2-quinquies. Al fine di garantire la completa e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado adottano libri di testo e strumenti didattici per tutte le discipline esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione del presente articolo e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  2. Al fine di sostenere il passaggio dell'industria editoriale dalle tecnologie della stampa su carta alle tecnologie di pubblicazione digitale e di diffusione per mezzo della rete internet, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato a finanziare progetti e interventi per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali nel settore della cultura, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica nella digitalizzazione dei processi editoriali.
1.02. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Butti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per favorire l'innovazione delle sale cinematografiche)

  1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: «strutture agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, alle sale cinematografiche e teatrali»;

   all'articolo 177, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   «b-ter) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».
1.03. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: incluse quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
*2.24. Marco Di Maio, Del Barba.
*2.38. Gagliardi.
*2.53. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.4. Incerti.
*2.29. Trano.
*2.52. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.31. Di Sarno, Maraia, Manzo.

Pag. 58

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 96 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 55 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.7. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 250 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.8. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.9. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

Pag. 59

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.10. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.11. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2021, le parole: , 58 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2022, e le parole: , 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: , 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.12. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: di riqualificazione energetica aggiungere le seguenti: Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le suddette garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
*2.3. Incerti.
*2.17. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*2.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.37. Gagliardi.
*2.33. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.49. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
**2.39. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
**2.15. Buratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sopprimere la lettera d);

   al comma 3, lettera e), sostituire le parole: nella misura massima dell'80 per cento con le seguenti: nella misura massima del 90 per cento;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, Pag. 60n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia Confidi denominato “voucher Garanzia” nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».
2.50. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3:

    a) sopprimere la lettera d);

    b) alla lettera e), le parole: stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia sono sostituite dalle seguenti: stabilita nella misura massima del 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia.

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia Confidi denominato “voucher Garanzia” nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».
2.46. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;

   b) sopprimere le parole: tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;.
*2.16. Buratti.
*2.40. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
*2.30. Raduzzi.

  Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;

   b) sopprimere le parole: tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi al Fondo rotativo per l'attuazione del Programma Next Generation EU.
2.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: operazioni di rinegoziazione aggiungere le seguenti: o surroga.
2.1. Sani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per consentire alle micro e piccole e medie imprese, nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, di ricevere supporto nella realizzazione di azioni coerenti con le linee progettuali Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 13, comma 20, del decreto- Pag. 61legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci.».
*2.13. Gavino Manca.
*2.27. De Filippo.
*2.44. Squeri, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*2.35. Zennaro, Patassini, D'Eramo.
*2.25. Moretto, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
2.32. Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie e delle attività ad essa strumentali è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo.».
*2.14. Gavino Manca.
*2.36. Zennaro, Patassini, D'Eramo.
*2.26. Moretto, Del Barba.
*2.45. Squeri, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*2.28. De Filippo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
**2.23. Ubaldo Pagano.
**2.34. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**2.51. Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**2.22. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**2.2. Sani, Topo.
**2.42. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla Pag. 62legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

     1.1. le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

     1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

     1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.»;

   c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

    2) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 3, le parole: «Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria» sono sostituite con le seguenti: «Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge»

    4) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50»;

   d) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: «ceduti» è sostituita con la seguente: «originati»;

   e) all'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».
*2.07. Fassina.
*2.013. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi Pag. 63stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1-ter:

     1.1. alinea, le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

     1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

     1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.».
2.02. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

     1.1. le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

     1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

     1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.»;

   c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

Pag. 64

    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 3, le parole: «Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria» sono sostituite con le seguenti: «Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge»;

    4) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   d) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: «ceduti» è sostituita con la seguente: «originati»;

   e) all'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».
2.010. Porchietto, Cattaneo, Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(SACE)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2.01. Lorenzin.

Pag. 65

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Controgaranzia SACE su operazioni PNRR)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.08. Fassina.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, Pag. 66irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5 Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.015. Porchietto, Cattaneo, Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Controgaranzia SACE su operazioni PNRR)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE Spa concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.014. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trattamento fiscale operazioni di cartolarizzazione immobiliare)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, attraverso l'utilizzo delle operazioni Pag. 67 di cartolarizzazione per provvedere all'approvvigionamento di liquidità al sistema e alle imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR, all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.06. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trattamento fiscale operazioni di cartolarizzazione immobiliare)

  1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*2.09. Fassina.
*2.011. Porchietto, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trattamento fiscale operazioni di cartolarizzazione immobiliare)

  1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, a 700.000 euro per l'anno 2024, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.016. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Pubblicità operazioni cartolarizzazione crediti delle imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, attraverso l'utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione per provvedere all'approvvigionamento di adeguata liquidità Pag. 68 alle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»

   b) all'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».
2.03. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione esenzione da revocatoria nelle operazioni di cartolarizzazione)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, attraverso l'utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione per provvedere all'approvvigionamento di adeguata liquidità alle imprese che partecipano ai bandi di gara, all'articolo 4, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130 le parole: «Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria» sono sostituite con le seguenti: «Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge.».
2.04. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione ambito operazioni cartolarizzazione crediti delle imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, attraverso l'utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione per provvedere all'approvvigionamento di adeguata liquidità alle imprese che partecipano ai bandi di gara, all'articolo 7.1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la parola: Pag. 69«ceduti» è sostituita con la seguente: «originati».
2.05. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)

  1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obbiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (cosiddetto «Nuovo green deal europeo»), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.
2.012. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro, con le seguenti: euro 250.000.
*3.1. Sani, Topo.
*3.18. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*3.15. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.7. Del Barba.
*3.14. Scanu.
*3.21. Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*3.6. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: incluse quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
3.17. Gagliardi.

  Al comma 2, dopo le parole: attività imprenditoriale inserire le seguenti: e le imprese turistiche di nuova costituzione che intendono utilizzare abitazioni private e immobili pubblici, anche privati ad uso industriale, in stato di abbandono, per realizzare ospitalità alberghiere sostenibili, gestite in forma imprenditoriale, allo scopo di incrementare i flussi turistici, di generare filiere di servizi e nuova occupazione e di contrastare lo spopolamento delle aree interne.
3.13. Orrico, Scanu, Masi, Di Lauro, Faro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2 dopo le parole: attività imprenditoriale inserire le seguenti: nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande;

   al comma 3, le parole: 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;

   al comma 5, le parole: di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, sono soppresse.
*3.2. Incerti.
*3.12. Di Sarno, Maraia.
*3.10. Trano.
*3.22. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 70

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo le parole: attività imprenditoriale aggiungere le seguenti: nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande;

   al comma 3, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 60 per cento;

   al comma 5, dopo le parole: di cui al presente articolo inserire la seguente: non.
3.8. Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 4, sostituire le parole: quindici anni, con le seguenti: trenta anni.
3.9. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 5, sostituire le parole: non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi con le seguenti: sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

   al comma 8, il periodo: rilasciate da SACE Spa nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente è sostituito con il seguente: rilasciate da SACE Spa a titolo gratuito e nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente ovvero alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex legge n. 662 del 1996.
*3.19. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*3.20. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti con le seguenti: e, comunque, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e.
3.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: La garanzia rilasciata da SACE Spa è concessa a titolo gratuito, qualora ci sia capienza all'interno del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione, o a prezzi di mercato.
3.11. Lacarra.

  Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: La garanzia rilasciata da SACE Spa è concessa a titolo gratuito.
3.16. Buratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a supportare la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo le parole: «70 per cento.», sono aggiunte le seguenti: «Anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024.».
3.4. Losacco.

Pag. 71

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'articolo 178, comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

  1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021».
3.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, aggiungere le seguenti: 79.90.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, sopprimere le parole: come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi on-line;

   d) acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub Pag. 72 digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on-line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   l) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati».
4.2. Faro, Manzo, Masi, Scanu, Iorio, Elisa Tripodi, De Carlo, Orrico, Di Lauro, Buompane, Serritella.

  Al comma 1, dopo le parole: codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, inserire le seguenti: 50.10.00 e 52.22.09.
4.1. Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, aggiungere le seguenti: ivi incluse le spese sostenute per i canoni di utilizzo di software gestionali e di Customer Relationship Management, per l'utilizzo di piattaforme per la digitalizzazione, la semplificazione dei processi aziendali e la commercializzazione on-line, oltreché le spese sostenute per le consulenze digitali e di social media marketing.
*4.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*4.3. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alla lettera a), le parole: «pari ad almeno 1 Megabit/s in download» sono sostituite con le seguenti: «pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload».
4.5. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento dei servizi turistici strategici e promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Pag. 73italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*4.01. Sodano.
*4.04. Gavino Manca, Pezzopane.
*4.02. Longo.
*4.03. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*4.06. Marco Di Maio, Vitiello, Occhionero, Ungaro, Del Barba.
*4.07. Casu.
*4.013. Ribolla, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Lucchini, Capitanio, Fogliani, Pretto.

Pag. 74

*4.014. Ruffino.
*4.015. Fitzgerald Nissoli, Mazzetti, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. L'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, inserito dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il gestore della struttura recettiva non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8271, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 1232, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 1743.
  2. L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto.
4.05. De Menech.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentita, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2022 e 2023 l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio sanitario nazionale a valere sul Fondo sanitario nazionale destinato al settore termale.
  2. Le Asl competenti per territorio, effettueranno un monitoraggio trimestrale per controllare l'andamento della spesa ed autorizzando un incremento di spesa per la singola azienda termale non superiore al 30 per cento del fatturato realizzato l'anno precedente.
4.08. Manzo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termine attivazione tax credit alberghi)

  1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5-bis le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
4.09. Palmisano, Giuliano, Masi, Saitta, Perantoni, Giarrizzo, Di Sarno, Ascari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e della relativa cessione del credito)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di Pag. 75adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro ed in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione da COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 120:

    1) al comma 1 dopo la parola: «2020» sono inserite le seguenti: «e 2021»;

    2) al comma 2 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 122, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4.010. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento, nel limite massimo di 40.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi;al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

Pag. 76

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati ai commi 1 e 2, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.011. Martinciglio, Sut, Licatini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni relative ai canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)

  1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi:

   a) all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 5.000»;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

    «1-bis) alla misura del canone annuo determinata per le concessioni demaniali marittime come al precedente numero 1), si applica un moltiplicatore pari:

    1) al 5 per cento del fatturato annuo se superiore a 175.000 euro;

    2) al 7 per cento del fatturato annuo se superiore a 250.000 euro

    3) al 9 per cento del fatturato annuo se superiore a 315.000 euro».

  2. Al fine di supportare gli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate alla sezione denominata «Fondo per il turismo sostenibile», nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia »,Pag. 77 di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.
4.012. Berti.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle attività economiche nelle aree ad alta densità turistica)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4 è riconosciuto, con le modalità ivi previste ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico individuati ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  2. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4.016. Spena, Paolo Russo, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: in ottemperanza di specifichi obblighi di legge, aggiungere le seguenti: nonché la programmazione dello sviluppo e realizzazione di specifiche aree dedicate a garantire i servizi di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a ridotta mobilità in tutte le stazioni ferroviarie.
5.4. Misiti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; aggiungere le seguenti: interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità, al fine di un'equa accessibilità e continuità territoriale nelle regioni del Mezzogiorno e delle isole attualmente deficitarie dal punto di vista dei servizi ferroviari passeggeri di alta velocità;.
5.9. Varchi, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: nelle regioni in transizione per indicatori socio economici critici e nell'area del cratere del sisma 2016, oltre che.
5.7. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: nelle regioni del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla Regione Siciliana.
5.8. Varchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

  «7-ter. Nell'ambito del documento strategico di cui al comma 7 è ricompreso l'adeguamento, la messa in sicurezza e la Pag. 78velocizzazione della linea ferroviaria nazionale nella tratta tra Salerno e Maratea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
5.11. Casciello, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il settimo periodo con il seguente: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-ter, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
5.6. Paita, Scagliusi, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Silvestroni, Nobili, De Girolamo, Tasso.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il settimo periodo con il seguente: Lo schema di contratto di programma è trasmesso, entro sette giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alle Camere, unitamente ad un elenco riassuntivo degli interventi ferroviari da realizzare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.
5.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 47-quater, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».
5.2. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022».
5.3. Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse della Missione M3C1 Investimento 1.7, Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono incrementate di 10 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, destinate all'esecuzione dei progetti relativi all'ammodernamento e all'elettrificazione della tratta ferroviaria Crotone Sibari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
5.12. Torromino, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

Pag. 79

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della relativa autorizzazione, le opere inerenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari connessi ai porti direttamente, sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.10. D'Attis.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aeroporto civile di Agrigento)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico della Sicilia Sud-Orientale, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  3. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II del Titolo I con la seguente: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E AEROPORTUALI.
5.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trasporto navigazione interna)

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo le parole: «Sviluppo dell'accessibilità marittima» sono aggiunte le seguenti: «, della navigazione interna».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II del Titolo I con la seguente: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, MARITTIME, EDILIZIA GIURIDICA.
5.02. Del Barba.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.16. Zolezzi.

Pag. 80

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria nonché dei progetti finanziati da contratti pubblici)

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

   «Art. 53-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria nonché di opere pubbliche)1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, nonché relative a infrastrutture e a opere pubbliche, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
   2. Qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario Pag. 81straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.
   4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
   5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.
   6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
6.29. Lupi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «al presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «e dei progetti relativi a opere infrastrutturali per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,».
6.10. Paita, Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie, aggiungere le seguenti: e delle altre opere pubbliche previste,.
6.4. Carnevali, Ciagà.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo agli interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno riservata al traffico passeggeri e ad eventuali treni logistici,.
6.23. Varchi, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie aggiungere le seguenti: anche a scartamento ridotto.
6.30. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 82

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché degli interventi relativi.
*6.8. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*6.14. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*6.18. Valbusa, Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.25. Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi finanziati inserire le seguenti: , in parte,.
6.17. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo, è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA.
*6.20. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.27. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario, d'intesa con il Presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di edilizia giudiziaria aggiungere le seguenti: , nonché per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,;

   c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché alle opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,;

   d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6.13. Faro, Giuliano, Manzo.

Pag. 83

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, laddove l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
6.7. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di edilizia giudiziaria sono effettuati dando priorità agli edifici parzialmente o totalmente inagibili, sulla base di una documentata ricognizione operata dalle sedi territoriali dove si esercita la giurisdizione ordinaria e trasmessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al Ministero della giustizia.
6.24. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*6.12. Maraia.
*6.11. Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nella misura strettamente necessaria e con riferimento a progetti unitari che, per ragioni di interconnessione con interventi finanziati dal PNRR, coinvolgono soggetti privati titolari di interventi connessi, le previsioni di cui al comma 3 trovano altresì applicazione quando il ricorso alle procedure ivi indicate è motivato in ragione dell'impossibilità di individuare altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza della concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. Con la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, le stazioni appaltanti danno motivata attestazione delle ragioni tecniche a supporto della procedura.;

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di incentivare gli investimenti privati a supporto e in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione degli iter procedimentali relativi ad opere di particolare rilevanza pubblica, sociale o comunque connesse ad obiettivi di rilancio dell'economia e di sviluppo infrastrutturale anche non integralmente finanziate con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in caso di progetti, anche di partenariato pubblico-privato, che in via unitaria comprendano uno o più interventi finanziati con le predette risorse, i soggetti coinvolti nei progetti possono, in sede di definizione dell'accordo per la realizzazione del progetto unitario, concordare l'estensione delle misure relative alla governance ed alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, ad eccezione delle previsioni in materia di vigilanza, controllo e contabilità che rimarranno separate tra gli interventi finanziati con risorse del PNRR e gli interventi finanziati con risorse private.

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed estensione della disciplina del PNRR ai progetti finanziati anche non in via esclusiva con risorse del PNRR.
6.2. Carnevali, Ciagà.

Pag. 84

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nella misura strettamente necessaria e con riferimento a progetti unitari che, per ragioni di interconnessione con interventi finanziati dal PNRR, coinvolgono soggetti privati titolari di interventi connessi, le previsioni di cui al comma 3 trovano altresì applicazione quando il ricorso alle procedure ivi indicate è motivato in ragione dell'impossibilità di individuare altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza della concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. Con la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, le stazioni appaltanti danno motivata attestazione delle ragioni tecniche a supporto della procedura.
6.3. Carnevali, Ciagà.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.
*6.21. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.28. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento, Ferrovie dello Stato Italiane è autorizzata ad utilizzare l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.1. Sodano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.
6.31. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione Pag. 85e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.
6.32. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici,».
  2-ter. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'esecuzione di tutti i contratti pubblici,».
6.22. Ubaldo Pagano, De Luca, Boccia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire celermente la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, inclusi gli interventi assunti in convenzione, i Provveditori interregionali alle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2026, fermi restando gli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di carenza di organico di personale appartenente all'area amministrativo-contabile attestata dal dirigente di riferimento, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni. Alle procedure di scelta del contraente si applica il citato decreto e i compensi da porre a base di affidamento sono desunti dalle tariffe professionali vigenti, con la riduzione degli onorari non inferiore al 20 per cento e con percentuale delle spese non superiore al 20 per cento. Gli oneri e spese trovano copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico dei soggetti stessi incaricati. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, ai sensi del presente comma, la quota di incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista per il relativo personale interno e non riconosciuta costituisce economia di spesa. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione dei quadri economici trovano copertura le spese per l'espletamento dei sopralluoghi tecnici, inclusi gli eventuali noleggi delle auto di servizio, anche nel caso degli interventi previsti nei programmi del manutentore unico dell'Agenzia del demanio.
6.6. Fragomeli, Miceli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è integrato con quello di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990, richiamato nel comma 4 del presente articolo.».
*6.19. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Pag. 86Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.26. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
**6.33. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**6.34. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, in deroga alle disposizioni vigenti, gli enti locali titolari degli interventi finanziati con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano complementare possono utilizzare i ribassi d'asta per far fronte, fino a compensazione, alle variazioni rilevate dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, tali da determinare un aumento dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
6.5. Sani, Topo, Boccia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Avviso procedure negoziate PNRR)

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura».
*6.01. Trano.
*6.04. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*6.09. Del Barba.
*6.020. Terzoni, Maraia.
*6.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.040. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli.
*6.055. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione della disciplina del PNRR ai progetti finanziati anche non in via esclusiva con risorse del PNRR)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti privati a supporto e in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione degli iter procedimentali relativi a opere di particolare rilevanza pubblica, sociale o comunque connesse a obiettivi di rilancio dell'economia e di sviluppo infrastrutturale anche non integralmente finanziate con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in caso di progetti, anche di partenariato pubblico-privato, Pag. 87 che in via unitaria comprendano uno o più interventi finanziati con le predette risorse, i soggetti coinvolti nei progetti possono, in sede di definizione dell'accordo per la realizzazione del progetto unitario, concordare l'estensione delle misure relative alla governance e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, a eccezione delle previsioni in materia di vigilanza, controllo e contabilità che rimarranno separate tra gli interventi finanziati con risorse del PNRR e gli interventi finanziati con risorse private.
6.02. Carnevali, Ciagà.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Approvazione dei progetti relativi agli investimenti pubblici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Sempre per le finalità di cui al comma 1, è altresì ammesso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che il suddetto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In caso di mancato finanziamento del progetto presentato, con risorse del PNRR o dei fondi strutturali dell'Unione europea, è esclusa l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in relazione alle spese sostenute a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione relativo allo stesso progetto. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
6.03. Ciagà, Carnevali.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese, in ossequio ai principi dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 394 del 25 giugno 2008.
*6.05. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*6.011. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Pag. 88 Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*6.045. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Collegio consultivo tecnico sotto-soglia)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse e le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli di»;

   b) il comma 4 è soppresso.
**6.06. Del Barba.
**6.019. Terzoni, Maraia.
**6.032. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
**6.041. Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fideiussioni nei contratti pubblici)

  1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
  2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
  3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*6.07. Del Barba.
*6.018. Terzoni, Maraia.
*6.022. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.033. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.043. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(SAL mensili)

  1. Per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo Pag. 89I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**6.08. Del Barba.
**6.016. Terzoni, Maraia.
**6.025. Paternoster, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.038. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
**6.048. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, all'interno delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, non possono essere dichiarati aggiudicatari gli operatori economici che siano già risultati aggiudicatari all'interno delle predette procedure per più di tre volte, salvo siano gli unici partecipanti ovvero la stazione appaltante, per peculiari profili di complessità e comprovate esigenze tecniche, ne ritenga opportuna la valutazione con provvedimento motivato.
  2. Il presente articolo si applica compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
6.010. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Rinegoziazioni contrattuali)

  1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non è possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione.
*6.012. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*6.047. Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

Pag. 90

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi.»;

   b) alla rubrica, le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.
**6.013. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
**6.049. Mazzetti, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Realizzazione nave ospedale)

  1. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, nonché sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nello stato di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della salute, per l'anno 2022, nonché per il triennio 2023-2025, è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la costruzione di una nave ospedale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.015. Misiti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di raggruppamenti di impresa)

  1. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario», sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma».

  2. All'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente Pag. 91 vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.»
*6.017. Terzoni, Maraia.
*6.024. Paternoster, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.034. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.046. Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Commissariamento ad contractum)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 12-ter è soppresso.
**6.021. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.036. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
**6.042. Mazzetti, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Illecito professionale)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 5, lettera c), dopo le parole: «gravi illeciti professionali» sono aggiunte le seguenti: «, confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,»;

   b) al comma 10-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: «la durata dell'esclusione è pari» sono sostituite con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commessi nei suoi confronti».
*6.023. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.037. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.044. Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Autoveicoli da competizione sportiva)

  1. All'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto proprio» sono inserite le seguenti: «ovvero alle competizioni automobilistiche su strada».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 203, è inserito il seguente:

«Art. 203-bis.
(Regolamento degli autoveicoli da competizione sportiva su strada).

Pag. 92

   1. Sono autoveicoli da competizione sportiva su strada tutti quelli ai quali, prima in sede di omologazione o in seguito alla immatricolazione di cui agli articoli 93 e successivi, siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, in rigorosa conformità alle norme e ai regolamenti tecnici adottati dall'Automobile Club d'Italia, al fine di renderle idonee alla partecipazione alle competizioni sportive su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
   2. L'Automobile Club d'Italia, a seguito della verifica di conformità alle norme e ai regolamenti di cui al precedente comma 1, a mezzo dei propri organi tecnici rilascia il passaporto tecnico sul quale sono annotati tutti gli elementi identificativi della autovettura alla quale siano state apportate le modifiche dette, e del proprietario, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della targa e di specifico documento valido per la circolazione, ovvero per il solo aggiornamento di quello esistente.
   Agli autoveicoli così identificati e classificati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78 del codice della strada.
   3. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada di cui ai commi 1 e 2 che precedono possono circolare sulle strade pubbliche e/o private espressamente autorizzate all'esercizio dell'attività sportiva esclusivamente in occasione e per il solo tempo occorrente allo di svolgimento di manifestazioni sportive regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada e nei limiti del relativo percorso pure autorizzato, ivi compresa la viabilità di servizio strettamente connessa per l'esecuzione delle operazioni di verifica tecnica preliminari e finali, secondo quanto previsto nel regolamento particolare di gara approvato dall'Automobile Club d'Italia.
   4. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni indicate nel comma 3 che precede, gli autoveicoli da competizione sportiva su strada possono esibire, in sostituzione della targhe originali di cui all'articolo 100, comma 1, del codice della strada, da custodirsi all'interno dell'abitacolo, una riproduzione su pannello a fondo bianco di uguali dimensioni, colori, caratteri e numeri simili all'originale, e nella identica posizione di quest'ultima recante le medesime indicazioni e del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3, del codice della strada.
   5. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della Federazione sportiva nazionale A.C.I., a mezzo di organi tecnici propri, che ne verifica la conformità alle norme e ai regolamenti tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, l'efficacia e l'efficienza dei presidi di sicurezza attiva e passiva, nonché l'assenza di elementi di pericolosità per i conduttori e/o terzi nelle caratteristiche costruttive e stato di manutenzione, procedendo all'esito, se del caso, all'aggiornamento del passaporto tecnico di cui al comma 2 del presente articolo .
   6. Agli autoveicoli da competizione sportiva su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del codice della strada.»;

   b) all'articolo 203, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

   «o-bis) carrozzerie e telai allestiti per attività sportive, secondo le specifiche tecniche definite dall'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 203-bis»;

   c) all'articolo 215, comma 3, dopo le parole: «stabilite al comma 5», sono inserite le seguenti: «, ovvero quelle necessarie per la partecipazione a competizioni sportive, ai sensi dell'articolo 203-bis.»;

   d) all'articolo 215, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, eventualmente modificati per la partecipazione a competizioni sportive, è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli dall'Automobile Club d'Italia, in conformità all'articolo 203-bis.».
6.026. Deiana.

Pag. 93

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di armonizzare e assicurarne la corretta realizzazione, la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1026, nel limite delle risorse ivi previste, viene unificata al progetto «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» sotto la supervisione del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6.027. Serritella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Metropolitana di Brescia)

  1. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile come previsto dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 158 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione del prolungamento verso nord della linea metropolitana M1 di Brescia fino a San Vigilio di Concesio.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 158 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6.028. Bordonali, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Formentini, Eva Lorenzoni, Micheli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Misure per l'accelerazione degli interventi finalizzati all'adeguamento tecnologico delle infrastrutture)

  1. Al fine di accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System (ERTMS) e garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione dell'investimento 1.4 della Missione 3, componente 1, all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) per gli interventi di realizzazione di impianti e manufatti, insistenti sul sedime della rete ferroviaria e sulle aree ad essa pertinenziali, quali stazioni, posti di movimento e linee, finalizzati alla sicurezza e al controllo dell'esercizio ferroviario, ivi comprese le reti di telecomunicazione dedicate, e all'adeguamento dei sistemi tecnologici ferroviari alle specifiche di interoperabilità europee.».

  2. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito specificati:

   prima fase, integrativa della progettazione definitiva: carotaggi, prospezioni geofisiche Pag. 94 e geochimiche, saggi archeologici e, ove necessario, esecuzioni di sondaggi;

   seconda fase, integrativa della progettazione esecutiva e preliminare alla consegna dei lavori ampliamenti e scavi in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.»;

   c) al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario o contesti, anche strutturali, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, ed eventuale rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;».
*6.029. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.050. Sozzani, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

  1. Il comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica anche alle procedure negoziali disciplinate dalla parte II, titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, nonché alle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali pattuizioni contrattuali, ivi comprese quelle contenute nei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto comunque disciplinati, contrarie o in deroga al comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si intendono automaticamente sostituite con quanto disciplinato dalla medesima norma.
**6.030. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**6.051. Sozzani, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Art. 6-bis

  1. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2031».
*6.031. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.052. Sozzani, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi di potenziamento asse ferroviario Ancona-Bari)

  1. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana Spa nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro Pag. 9510 milioni per l'anno 2021 e di euro 5 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Ancona-Bari.
6.039. Rospi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

  1. Per la trasformazione della tratta ferroviaria dismessa tra Gragnano a Castellammare di Stabia in una metropolitana di superficie, per realizzare una stazione urbana di interconnessione e le opere necessarie per il collegamento con la linea Circumvesuviana, le risorse della Missione M3C1 Investimento 1.5: «Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave», sono incrementate di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 nell'ambito dell'obiettivo del potenziamento dei collegamenti metropolitani o suburbani, al fine di sostenere la domanda di mobilità espressa dalle grandi città metropolitane e dalle aree urbane di medie dimensioni consentendo il miglioramento dell'accessibilità e l'interscambio tra le stazioni ferroviarie e altri sistemi di mobilità del trasporto rapido di massa.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6.053. Pentangelo, Sarro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) interventi di cui alle lettere a), b), e c) del presente comma, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della difesa o dell'interno».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.054. Trancassini.

ART. 7.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere il seguente periodo: Difesa Servizi Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma.
7.2. Enrico Borghi.

  Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: del presente comma aggiungere Pag. 96 le seguenti: previo parere vincolante del Parlamento.
7.11. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Al termine delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa, provvedono ad inviare alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull'espletamento delle suddette procedure, al fine di assicurare la trasparenza in ordine all'indipendenza tecnologica del polo strategico nazionale.
7.7. Liuzzi, Scagliusi, Roberto Rossini, Baldino, Carabetta.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il terzo periodo.
7.8. Scagliusi, Liuzzi.

  Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole da: Per le attività svolte ai sensi del presente comma fino alla fine del periodo.
7.1. Giuliodori, Trano.

  Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: ai due anni successivi con le seguenti: cinque anni successivi.
7.4. Raduzzi.

  Sopprimere il comma 3
*7.6. Marco Di Maio, Del Barba.
*7.9. Capitanio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito del documento strategico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) per il periodo programmatorio 2022-2026, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ricompresa la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna. A tal fine le risorse della Missione M3C1 investimento 1.2 Linee ad alta velocità nel nord che collegano all'Europa, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7.10. Caon, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi, del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Al fine di incentivare la digitalizzazione delle imprese attraverso gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca ed innovazione, in competenze digitali e manageriali, in attuazione della linea progettuale M1C2 – investimento 1.1-3-5 – Transizione 4.0 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come integrata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nella ripartizione di cui all'articolo 1, del medesimo decreto, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel Pag. 97limite di spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  2. Al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi materiali ed immateriali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
7.01. Sut.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici)

  1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla legge 18 novembre 2019, n. 133.
   1-ter. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1-bis non costituisce violazione degli articoli 4, commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al comma 1-bis è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.
   1-quater. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del comma 1-bis di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016.».
7.04. Anna Lisa Baroni, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza e rafforzamento nella realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con Pag. 98modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, devono esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni e/o servizi ICT, nonché indicare il valore delle attività di cui sopra a valere sull'intero importo, nonché la quota del singolo intervento destinata alla copertura degli oneri necessari a conseguire gli obiettivi di cybersecurity e cyber-resilienza, come definita all'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
7.02. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme a difesa della sovranità digitale)

  1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare.
7.03. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: M1C3 intervento 4.2.3 inserire le seguenti: , Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 772 milioni con le seguenti: 1.072 milioni.

   dopo il comma 6, inserire i seguenti:

   6-bis. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per la transizione tecnologica delle micro piccole e medie imprese» con dotazione di 300 milioni di euro per l'attuazione delle linee progettuali Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE.
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, in gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è destinato all'erogazione di garanzie e finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE.
   6-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati in relazione al Fondo di cui al comma 6-bis:

   a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

Pag. 99

   c) i criteri i principi per il rispetto del principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH).
*8.1. Gavino Manca.
*8.4. Moretto, Del Barba.
*8.5. Buratti.
*8.6. De Filippo.
*8.9. Stumpo, Fassina.
*8.10. Zennaro, Patassini, D'Eramo.
*8.17. Squeri, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione, previste dalla missione IV, componente 2: dalla ricerca all'impresa, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 19-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per consentire l'avvio del programma di potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro annui.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante riduzione del finanziamento sanitario corrente.
  1-quater. Al comma 2 dell'articolo 19-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole da: «entro 60 giorni» a: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
8.7. Lorenzin.

  Al comma 4, dopo le parole: rappresentanti dei Ministeri inserire le seguenti: e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
*8.2. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*8.15. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività turistico-culturali dei comuni e dei borghi italiani, nell'ambito della dotazione della sezione denominata «Fondo per il turismo sostenibile» del Fondo ripresa e resilienza Italia, una somma pari a 6 milioni di euro è destinata al finanziamento di corsi di formazione bandistici e corali, nella misura di euro 3.000 per ogni corso, e all'assegnazione di un contributo pari al 50 per cento del costo di acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro, ai giovani di età compresa tra i 5 ed i 18 anni iscritti a corsi di formazione bandistica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento, per il riparto e l'assegnazione delle risorse, nel rispetto del limite di spesa.
8.12. Baldini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata alla riduzione della spesa per consumi delle famiglie, mediante applicazione dell'IVA agevolata, a norma dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE sull'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote Iva ridotte, ed, in particolare alla riduzione della spesa per l'acquisto di prodotti alimentari destinati al consumo animale, condizionati per la vendita al minuto.

  Conseguentemente, alla Tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 100 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:

    1-sexies) Prodotti alimentari destinati al consumo animale, condizionati per la vendita al minuto.
8.13. Biancofiore, Pettarin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata alla riduzione della spesa per consumi delle famiglie, mediante applicazione dell'IVA agevolata, a norma dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE all'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote Iva ridotte, ed, in particolare alla riduzione della spesa per l'acquisto di prodotti alimentari destinati al consumo animale, condizionati per la vendita al minuto.

  Conseguentemente, alla Tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septiesdecies), è aggiunto il seguente: 1

    127-optiesdecies) Prodotti alimentari destinati al consumo animale, condizionati per la vendita al minuto
8.14. Biancofiore, Pettarin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le risorse di cui alla M2C1.3, Investimento 3.1: «Isole verdi», finalizzate al miglioramento in termini ambientali/energetici delle piccole Isole, sono assegnate per le finalità individuate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai 35 comuni delle isole minori, sulla base dei progetti individuati nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM).
8.16. Mazzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di realizzare la più ampia attuazione della misura M1C3 a valere sulle risorse della sezione di cui al comma 6, nell'ambito del Fondo ripresa e resilienza Italia, sono destinati alle Riserve della Biosfera MAB-UNESCO con sede in Italia, riconosciute alla data del 17 novembre 2021, euro 10 milioni.
8.11. Baratto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi dei Fondi strutturali e di Investimento europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività Pag. 101 di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
*8.02. Del Barba.
*8.09. Mazzetti, D'Attis, Sozzani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1o gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi dei Fondi strutturali e di Investimento europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
8.08. Donina, Valbusa, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partenariati di crescita territoriale)

  1. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, i partenariati di crescita territoriale dotati di un capofila istituzionale (comune o provincia) e riconosciuti dalla regione con protocollo d'intesa o accordi di programma possono essere direttamente Pag. 102destinatari delle misure e dei programmi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  2. Lo Stato organizza i partenariati di crescita territoriale di cui al comma 1 in conformità del quadro istituzionale e giuridico nazionale, includendo i seguenti eventuali partner:

   a) competenti autorità regionali e locali;

   b) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

   c) le parti economiche e sociali;

   d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

  3. Conformemente al sistema della governance a più livelli, lo Stato associa i partner di cui al comma 2 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi.
8.03. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, emittenti strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento del corrispettivo pagato a terzi per la produzione della ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 riguardante le predette imprese emittenti o gli strumenti finanziari da esse emessi. Tale credito di imposta è concesso fino all'importo massimo annuale di 50.000 euro.
  2. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta di cui al comma precedente, ai soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento dei costi sostenuti, come identificati a norma del successivo comma 6, per la produzione di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 avente ad oggetto le imprese emittenti di cui al medesimo comma 1 o gli strumenti finanziari da esse emessi. Il credito d'imposta di cui ciascun soggetto abilitato può beneficiare nel periodo di imposta non può eccedere l'importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa emittente in relazione alla quale il soggetto abilitato abbia prodotto ricerca in materia di investimenti. Il credito di imposta non è riconosciuto nel caso in cui la ricerca in materia di investimenti sia stata commissionata al soggetto abilitato dall'impresa emittente.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese Pag. 103successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non possono beneficiare del credito di imposta di cui al comma 1 in relazione alla ricerca in materia di investimenti per la quale abbiano già beneficiato degli incentivi previsti da tale legge.
  5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  6. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, compresa l'identificazione dei costi in relazione ai quali i soggetti abilitati potranno beneficiare del credito di imposta di cui al comma 2, saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge di conversione.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Centemero, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno)

  1. L'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, inserito dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il gestore della struttura ricettiva non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8271, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 1232, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  2. L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  3. Quanto disposto da questo articolo si applica anche con riferimento all'imposta di soggiorno istituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come sostituito con legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, recante norme di attuazione dello Pag. 104statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale.
8.05. Cestari, Frassini, Comaroli, Vanessa Cattoi, Patassini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di distretti turistici)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e» sono sostituite con la seguente: «Ministero»;

   b) al comma 5, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e» sono soppresse.
8.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Cestari, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di attività ricettiva)

  1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: «delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast» con le seguenti: «dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale».
8.07. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondi rotativi destinati all'acquisto di autobus a basso impatto ambientale e infrastrutture adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi dei Fondi strutturali e di investimento europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, Pag. 105nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
8.010. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la transizione energetica.
9.8. Buratti, Mancini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2, componente C2, investimento 1.3. specificamente destinate alla promozione impianti innovativi, incluso l'off-shore.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la transizione energetica.
*9.22. Prestigiacomo, D'Attis.
*9.9. Mancini, Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere utilizzate, con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del supporto tecnico e operativo all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, relative all'attuazione degli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9.4. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

Pag. 106

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini del supporto tecnico e operativo all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano complementare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, a valere sulle risorse della contabilità speciale commissariale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, sino al 30 giugno 2022 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento a favore del beneficiario. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
9.20. Tartaglione, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023».
9.21. Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che è espresso entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.
9.11. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 6, dopo le parole: ivi compresi gli enti territoriali, aggiungere le seguenti: e in particolar modo gli enti in condizioni di tensione finanziaria.
9.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Ciascun Ministero titolare di interventi PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Pag. 107conversione del presente decreto-legge, istituisce un tavolo tecnico di confronto settoriale con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare e supportare i processi di gestione e attuazione degli interventi di cui le amministrazioni stesse siano responsabili.
9.24. Rosso, Sozzani, D'Attis, Prestigiacomo.

  Sopprimere i commi 8 e 9.
9.13. Raduzzi.

  Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: Corte dei conti aggiungere le seguenti: e il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato.
9.17. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato.

  Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e un rappresentante tecnico delegato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
*9.6. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*9.19. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 9.
9.23. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Conseguentemente, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2021-2022».
9.16. Fassina.

  Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un rappresentante tecnico delegato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
9.18. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2021-2022».
*9.15. Fassina.
*9.7. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine.
9.25. Costanzo, Trano.

  Al comma 12, dopo le parole: possono essere versate aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del Pag. 108primo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che è espresso entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.
9.12. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
9.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR di cui al regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dei cicli di spesa della programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite convenzioni per attività di assistenza e supporto tecnico operativo per la gestione di fondi e per attività connesse strumentali o accessorie con il Ministero dell'economia e delle finanze o con la Agenzia per la coesione territoriale, i quali, per l'esecuzione di dette attività, possono avvalersi del know how e delle competenze specialistiche di Studiare Sviluppo s.r.l., società in house di dette amministrazioni, anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Le convenzioni sono regolate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi, a legislazione vigente.
9.10. Buratti.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di garantire celermente la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche al fine di realizzare gli interventi assunti in convenzione e rientranti nel PNRR, i provveditori interregionali alle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2026, fermi restando gli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, in caso di carenza di organico di personale appartenente all'area amministrativo-contabile attestata dal dirigente di riferimento sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni. Alle procedure di scelta del contraente si applica il citato decreto e i compensi da porre a base dell'affidamento sono desunti dalle tariffe professionali vigenti, con la riduzione degli onorari non inferiore al 20 per cento e con percentuale delle spese non superiore al 20 per cento. Gli oneri e le spese trovano copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico dei soggetti stessi incaricati. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, ai sensi del presente comma, la quota di incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista per il relativo personale interno e non riconosciuta costituisce economia di spesa. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione dei quadri economici trovano copertura le spese per l'espletamento dei sopralluoghi tecnici, inclusi gli eventuali noleggi delle auto di servizio, anche nel caso degli interventi previsti nei programmi del manutentore unico dell'Agenzia del demanio.
9.3. Miceli.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR e del PNC, di assicurare un rapporto trasparente ed equilibrato fra i soggetti attuatori Pag. 109 e gli operatori economici e allo scopo di prevenire contenziosi in fase di esecuzione dei contratti, e di evitare quindi ritardi nello svolgimento delle attività dedotte nel contratto, l'Autorità nazionale anticorruzione definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, schemi di contratti-tipo per le attività di progettazione e per le prestazioni di altri servizi tecnici ad esse connesse, a tutela dell'interesse pubblico e dei diritti dell'operatore economico per quanto attiene in particolare alla congruità dei tempi di esecuzione delle prestazioni, alle modalità di pagamento dei corrispettivi e a eventuali modifiche richieste dai soggetti attuatori in corso di esecuzione del contratto, non previste nei documenti di gara.
9.5. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR)

  1. Ai fini del rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo parlamentare sull'attuazione e la valutazione della spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad integrazione della relazione semestrale prevista dall'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e trasmessa alle Camere in base all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ciascuna Camera può richiedere in qualsiasi momento al Governo, su qualsiasi progetto in fase di realizzazione o programmato, sia esso gestito a livello nazionale, regionale o locale, e per i singoli interventi che ne fanno parte, informazioni o qualsivoglia documento utile al fine di svolgere la propria funzione di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR. Il Governo trasmette senza indugio, ed in ogni caso entro dieci giorni dalla richiesta alle Camere, tutte le informazioni o i documenti disponibili o raccoglie e trasmette prontamente le suddette informazioni o documenti ogniqualvolta l'onere della raccolta non sia sproporzionato rispetto all'obiettivo.
  2. Entro il 31 gennaio 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze consente ai parlamentari e alle commissioni competenti di Camera e Senato l'accesso diretto ai dati di monitoraggio, anche in formato aperto, rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la relazione è corredata di una nota esplicativa volta a riferire dettagliatamente in merito allo stato di avanzamento nel raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dei risultati quantitativi e qualitativi di ciascun asse strategico e priorità trasversale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e a dare conto del raggiungimento delle milestones;».
  4. Le Camere analizzano, sulla base dei rispettivi regolamenti parlamentari, la relazione e la nota di cui al comma 3 e qualsiasi altro documento trasmesso dal Governo in base al comma 1. Qualora le Camere approvino atti di indirizzo il Governo ne tiene conto nelle successive fasi di attuazione e ne riferisce nella relazione periodica successiva.
  5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza in tempo utile per il suo esame.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del Titolo I con la seguente: Pag. 110PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE.
9.01. Battelli.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.
10.3. Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale».
*10.4. D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*10.2. Ubaldo Pagano.
*10.5. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previste nell'ambito del fondo React EU nel PNRR)

  1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Il fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, denominato Fondo Nuove Competenze, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno: gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati e i relativi interventi sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
10.01. Viscomi, Mura, Carla Cantone.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas, di ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e di limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione completa dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
  2. All'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;

   b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

   a) prevedere che, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione;

   b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

   c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.»

  3. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.
*10.02. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Paternoster.
*10.05. Nevi, Spena, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*10.06. Incerti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le disposizioni di cui al Capo IV si applicano prestando attenzione prioritaria al principio della coesione sociale e del riequilibrio territoriale tra territori del nord e sud Italia.
10.04. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 112

ART. 11.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ove sia presente un nesso economico funzionale, la ZES può incorporare in tutto o in parte aree appartenenti a un sito di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

    2) al comma 7-ter, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) assicura, nei casi si verifichi l'esigenza che la ZES possa estendersi su un SIN ai sensi del comma 2-bis, il coordinamento delle proprie attività con l'Autorità preposte alle procedure di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
11.9. Torromino, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per l'area interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
11.1. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle regioni in cui sono presenti più di due aree portuali sedi di Autorità di sistema portuale è possibile presentare una proposta aggiuntiva di una ulteriore ZES.»;
11.5. D'Uva.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 7-bis, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis): promuove gli interventi volti a favorire e migliorare il collegamento della ZES con le reti trasportistiche nazionali e regionali, in coordinamento con i soggetti attuatori di tali reti;».
11.8. Torromino, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso a-ter, terzo periodo, dopo le parole: con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,.
11.2. Liuzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al decimo giorno successivo alla ricezione della richiesta di deferimento di cui al precedente periodo, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre dieci giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, il diniego di autorizzazione acquisisce definitivamente efficacia.
11.4. Maraia.

Pag. 113

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intera procedura deve svolgersi in un massimo di novanta giorni.
11.6. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è definita una disciplina di vantaggio in considerazione della deficitaria situazione socio-economica delle regioni aggravate dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia o dal clima difficili, fattori la cui persistenza recano grave danno allo sviluppo dei territori interessati.
11.7. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui presente articolo si applicano anche alle zone economiche ambientali di cui al decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
11.3. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle Zone Montane Marginali (ZMM) nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede altresì, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro i successivi sessanta giorni, con propria deliberazione, alla ripartizione delle risorse tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  4. Ai fini del presente articolo, per Zona Montana Marginale (ZMM) deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro trenta giorni dalla deliberazione CIPE di cui al primo periodo del comma 3, con specifico Pag. 114atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, Zone Montane Marginali a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

   a) altimetria;

   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;

   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  6. Entro trenta giorni dalla deliberazione CIPE di cui al secondo periodo del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire apposito fondo per la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle addizionali regionali e comunali, dei tributi provinciali e comunali per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti attività:

   a) realizzano nuovi investimenti nelle attività produttive esistenti o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone Montane Marginali così come definite al comma 4;

   b) vendono o somministrano prodotti alimentari tipici delle Zone Montane Marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dagli esercizi di vendita e somministrazione;

   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi con l'insediamento di nuovi esercizi commerciali nel territorio di tali comuni;

   d) offrono in un unico punto di vendita e somministrazione un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani localizzati nelle Zone Montane Marginali di cui al comma 4.
  8. Con legge regionale sono definiti le modalità di applicazione della riduzione dei tributi regionali, provinciali e comunali nelle Zone Montane Marginali, così come definite dal comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3. In tali aree le aliquote dei tributi regionali e locali sono calcolate in modo da determinare, unitamente alle aliquote ridotte dei tributi erariali, applicate nei medesimi territori, una riduzione non inferiore:

   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  9. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati con deliberazione CIPE a norma del comma 3.
  11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole imprese Pag. 115 e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano, dopo il 1° gennaio 2022, una nuova attività economica nelle Zone Montane Marginali, così come definite al comma 4, possono beneficiare, a decorrere dalla data di denuncia di inizio attività, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 4 a 10.

  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
  14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni localizzati nel territorio in cui l'agevolazione viene concessa.
  15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle Zone Montane Marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani localizzato nelle Zone Montane Marginali e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata alla riduzione dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti Pag. 116 nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo localizzati nell'ambito delle Zone Montane Marginali. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei relativi costi. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle Zone Montane Marginali a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
  20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite nell'ambito della legge di bilancio, all'attuazione del presente articolo.
11.06. Vietina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione della Città di Ventimiglia zona extra-doganale)

  1. Ai sensi dell'articolo 243 del Regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la città di Ventimiglia e i confini italo-francesi sono assimilati ai territori extra-doganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, per un periodo di venti anni.
  2. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, nonché ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcolici, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

   a) tabacchi;

   b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;

Pag. 117

   c) birra;

   d) zucchero;

   e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;

   f) olio di semi;

   g) olii vegetali liquidi;

   h) tè;

   i) surrogati del caffè;

   l) benzina;

   m) gasolio;

   n) petrolio;

   o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;

   p) olio lubrificante.

  4. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.
  5. Il regime di zona franca di cui al presente articolo non ha effetti nei riguardi dei monopoli di Stato. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto non espressamente previsto, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.04. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge n. 205 del 2017)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

   «65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

    1) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

    2) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

   65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere a), a-bis), a-quater), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali Pag. 118interessate, ai sensi della lettera a-quinquies) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.»;

   b) dopo il comma 65-bis è inserito il seguente:

   65-bis. 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 milioni di euro negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con il seguente: Zone economiche speciali e Zone Logistiche Semplificate.
11.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Istituzione di una Zona economica speciale per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo complementare per gli investimenti del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 – investimento n. 25 “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” in attuazione della Misura M5C3 “Interventi speciali di coesione territoriale” del PNRR, nel limite di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.»
11.02. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Pag. 119

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori benefici fiscali ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 2, dopo le parole: «nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.» sono aggiunte le seguenti: «Sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES:

   i) i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile;

   ii) i costi relativi a progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati, con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali;

   iii) spese per opere murarie».
11.03. Scerra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento)

  1. Il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile, d'intesa con le regioni, individua gli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 comprese le opere funzionali e collaterali all'estensione del Corridoio paneuropeo VIII in Italia, anche non incluse nei Contratti di Programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS e RFI, nonché al servizio delle Zone Economiche Speciali e per la realizzazione delle piattaforme logistiche, secondo le indicazioni e gli obbiettivi del PNRR.
11.05. Maraia.

ART. 12.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: in deroga alle con le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in coerenza con le;

   dopo le parole: fondo medesimo aggiungere le seguenti: in coerenza con le disposizioni dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012.
12.11. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in deroga alle, con le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in coerenza con le.
12.9. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012 aggiungere, in fine, le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
*12.5. Iovino.
*12.4. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

Pag. 120

  Al comma 1, dopo le parole: fondo medesimo, aggiungere le seguenti: in coerenza con le disposizioni dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012.
12.10. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse.
*12.8. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
*12.3. Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2021-2022 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A – Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  1-ter. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
12.6. Melicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  1-ter. L'adeguamento dell'importo delle borse di studio di cui al comma 1-bis è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.7. Melicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dal protocollo di intesa tra Ministero dell'interno e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale – in attuazione del protocollo di intesa Ministero dell'interno – CRUI siglato a Roma il 20 luglio 2016 –, sono disposte, con decreto ministeriale, ulteriori 100 borse di studio per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a favore degli studenti con protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria).
12.2. Quartapelle Procopio, Berlinghieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per il finanziamento di contratti di formazione specialistica per i laureati nelle discipline sanitarie di area non medica)

  1. Al fine di concorrere al finanziamento di contratti di formazione specialistica Pag. 121 per i laureati nell'area sanitaria non medica è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il cui utilizzo è disciplinato da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.03. Gemmato, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contratti di formazione specialistica per i laureati nelle discipline sanitarie di area non medica)

  1. Al fine di erogare contratti di formazione specialistica ai laureati nelle discipline sanitarie di area non medica è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
12.02. Gemmato, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Trattamento contrattuale di formazione specialistica)

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, e nei limiti di 80 milioni di euro per il 2022, e 150 milioni dal 2023, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.04. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a sostegno della ricerca nel campo della prevenzione dei rifiuti)

  1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con università, enti e istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
12.01. Zolezzi.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il capoverso 6-ter.1, aggiungere i seguenti:

  6-ter.2 Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 e in ragione del processo di Pag. 122riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì previsto l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi, attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo e per la gestione giuridica ed economica del personale.
  6-ter.3 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge n. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022 i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
13.1. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: crediti formativi complessivi aggiungere le seguenti: , in misura non superiore a dodici crediti formativi universitari per ogni annualità prevista dal corso di studi,.
14.3. Iovino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. In coerenza con le finalità del comma 2, al fine di razionalizzare e di aggiornare i settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarità di cui al comma 1, è prevista l'istituzione di corsi di formazione universitaria nell'ambito del turismo legato alle acque.
  2-ter. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR sono istituiti negli Istituti tecnici superiori operanti nel settore turistico corsi di formazione nell'ambito del turismo legato alle acque.
14.4. Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Fondo complementare, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, relativo all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, al fine di consentire l'avvio dei corsi di studio individuati nell'ambito di quanto previsto dal citato decreto dall'anno accademico 2022- Pag. 12323, le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio possono pervenire, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987, entro il 28 febbraio 2022, per la parte ordinamentale della scheda SUA-CdS, ed entro il 31 marzo 2022, per le restanti informazioni sui corsi stessi.
14.1. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
14.2. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: «biologia generale e biomedica» i cui professionisti sono denominati Biologi, «ambiente» i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e «nutrizione e igiene degli alimenti» i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.
  2-ter. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

   a) per il settore «biologia generale e biomedica»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

   b) per il settore «ambiente»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-60 «Scienze della Natura»; classe LM 75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

   c) per il settore «nutrizione e igiene degli alimenti»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 – Scienze della nutrizione umana.

  2-quater. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.
  2-quinquies. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.
14.5. Carnevali.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

  1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria e al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, Pag. 124pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68.
  2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68»;

   c) all'articolo 24, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo e ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.»;

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68».
14.01. Sportiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

  1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria e al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68.
  2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione Pag. 125 in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68»;

   c) all'articolo 24, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo e ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.»;

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68».

  3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina generale, di comunità e cure primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie.
  4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, ove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università a uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento, da parte dell'università medesima, delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino a un massimo di 120 crediti formativi universitari.
14.02. Sportiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

  1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria e al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Pag. 126 sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015 n. 68.
  2. La Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, di cui al comma 1, è riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, come Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie, il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.
  4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina generale, di comunità e cure primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie.
  5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie»;

   c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, definito dai rispettivi decreti ministeriali e rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e al comma 5 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE.»;

Pag. 127

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie»;

   e) dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie)

   1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 è riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina generale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.
   2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato al medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare, dell'esperienza professionale acquisita e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
   3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo, oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, regolamenta i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.
   4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-bis è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede per concorso ai sensi dell'articolo 36 del presente decreto.
   5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento Pag. 128e Bolzano si appoggiano alle università di regioni vicine.
   6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale. Il relativo titolo è rilasciato dal rettore.
   7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.
   8. Nell'ambito della suddetta tipologia di scuola la docenza per la Medicina generale è affidata, nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 13 giugno 2017, n. 402.
   9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.
   10. Presso le strutture della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica. La funzione è affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del Servizio sanitario nazionale, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o in posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa, qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il Servizio sanitario nazionale possono rivestire il ruolo di tutor purché operino in strutture dotate degli standard e dei requisiti formativi definiti con apposito decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.»;

   f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno di medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.»;

    2) al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione Pag. 129 in Medicina generale, di comunità e cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.»;

   g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, lettera d), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro», e dopo le parole: «rappresentanti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,»;

    2) al comma 3, lettera e), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro», e dopo le parole: «rappresentanti dei medici in formazione specialistica» sono inserite le seguenti: «, tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie»;

   h) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro», e dopo le parole: «rappresentanti dei medici in formazione specialistica» sono inserite le seguenti: «, tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie»;

    2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti: «, e di almeno un medico di medicina generale,».

  6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo anche sui posti riservati al personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, ove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università a uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino a un massimo di 120 crediti formativi universitari.
  7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.
  8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina «Medicina generale, di comunità e cure primarie» nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto Pag. 130con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie.
14.03. Sportiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione della scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale)

  1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla dati di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
14.04. Misiti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché alle azioni di recupero ed inclusione previste dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la figura del tutor accademico specializzato in didattica musicale inclusiva appositamente formato, già prevista dall'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è individuata tra docenti selezionati anche al di fuori dell'organico, provvisti di titoli musicali di livello accademico adeguati alla prestazione richiesta e che abbiano conseguito un ulteriore titolo di studio specialistico in didattica musicale inclusiva nelle università o nei conservatori di musica.
14.05. Torto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Struttura tecnica di missione ex articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'università e della ricerca e di garantire l'effettiva funzionalità Pag. 131 della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, articolo 51-quater, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

   a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le regioni;

   b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

   c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

   d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

   e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie».

  2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 45 unità di personale, fra cui:

   1 di livello dirigenziale generale;

   4 di livello dirigenziale non generale;

   5 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);

   14 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);

   1 appartenente alla I area funzionale (fascia retributiva F1).

  3. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso lo stesso Ministero dell'università e della ricerca, o mediante conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero dell'università e della ricerca è, altresì, autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale non dirigenziale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali per titoli e colloquio, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso il Ministero dell'università e della ricerca.
  4. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente Pag. 132l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2:

    1) alle parole: «coordinate da un segretario generale:» sono premesse le seguenti: «e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,»;

    2) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario»;

   b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio»;

    2) al comma 1 lettera d), dopo le parole: «e alle scuole di specializzazione universitarie» sono inserite le seguenti: «a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del presente decreto»;

    3) la lettera e) del comma 1 è soppressa;

    4) il comma 2 è abrogato.

   c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario)

   1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

   a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le regioni;

   b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

   c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

   d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

   e) supporto alle attività dell'osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

   f) supporto alle attività dell'osservatorio nazionale delle professioni sanitarie».

  5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, Pag. 133ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti.
14.06. Melicchio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'interdisciplinarità delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi)

  1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: «biologia generale e biomedica», i cui professionisti sono denominati Biologi; «ambiente», i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali; e «nutrizione e igiene degli alimenti», i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.
  2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale o di una laurea specialistica equivalente tra quelle per il settore «biologia generale e biomedica»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; – per il settore «ambiente»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-60 «Scienze della Natura»; classe LM 75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. – per il settore «nutrizione e igiene degli alimenti»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 – Scienze della nutrizione umana.
  3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca sono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.
  4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.
14.07. Villani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione della classe di laurea triennale in scienze e tecniche del comportamento e magistrale in analisi applicata del comportamento)

  1. Il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, alla istituzione della classe di laurea triennale in scienze e tecniche del comportamento e di laurea magistrale in analisi applicata del comportamento, volte alla formazione di laureati e professionisti sanitari competenti ad applicare le scienze comportamentali nelle disabilità intellettive e dello sviluppo (spettro autistico, deficit di attenzione-iperattività, disturbi del comportamento), nell'educazione generale e speciale, nei disturbi mentali dell'adulto (abuso di sostanze, demenze, disturbi dell'alimentazione), nella sicurezza e nell'efficienza del lavoro e degli altri ambienti di vita, nella genitorialità, nel benessere dei bambini, nello sport e nella salute.
14.08. Gemmato, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Polo universitario per la diagnosi e la terapia cardiologica-aritmologica delle aritmie cardiache)

  1. Per garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione n. 4 – Istruzione e ricerca, al fine di prevenire la morte improvvisa dei giovani atleti, entro novanta giorni dalla data di entrata in Pag. 134vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il «Polo universitario per la ricerca, la tecnica e la scienza della formazione sulla diagnosi e la terapia di terzo livello invasivo-elettrofisiologico delle aritmie cardiache». Il Polo universitario, che ha sede in Ancona presso la Clinica Universitaria di Cardiologia e Aritmologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti, opera mediante una rete di coordinamento tra gli Atenei italiani, e, in particolare, delle facoltà di medicina e chirurgia e delle facoltà di ingegneria biomedica per lo sviluppo e l'implementazione della ricerca, delle competenze, dei macchinari e delle tecniche per la cura delle patologie del ritmo cardiaco.
14.09. Baldini, Cosimo Sibilia.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58».
14.010. Licatini.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e sono assegnate fino alla fine della lettera con le seguenti: dando priorità a progetti presentati in città sedi universitarie sprovviste di alloggi per studenti; il decreto assegna altresì le risorse concesse ai singoli progetti, con conseguente individuazione dei posti letto riferiti ad ogni progetto.
15.3. Torto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente: b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-bis, inserire il seguente:

  «4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi a prezzi contenuti anche per studenti che sono di poco al di sopra delle soglie di esenzione per l'accesso a borse di studio, fino al 31 dicembre 2022 il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale. Il cofinanziamento da parte dello Stato per gli interventi dei soggetti privati di cui al periodo precedente è concesso attraverso un contributo non superiore al 30 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili e fino limite massimo del 20 per cento delle risorse disponibili».
15.1. Fusacchia.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente: b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-bis, inserire il seguente:

  «4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2022 il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti Pag. 135privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale».
*15.2. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
*15.4. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2022, per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  3. Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di impianti di impianti di depurazione, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  4. Il bonus idrico di cui al comma 2 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita con la seguente: «settantesimo».
15.02. Lacarra.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Con il decreto di cui al comma 3, con le seguenti: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite in proposito le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: così come fino alla fine della lettera, con le seguenti: Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni, le rimodulazioni e il monitoraggio degli interventi.;

   al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;

Pag. 136

   al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
16.8. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «percentuale minima del 20 per cento delle risorse» sono inserite le seguenti: «considerando prioritari i territori di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2, lettera a)».
16.15. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: tenendo conto prioritariamente dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2 lettera a).
*16.10. De Luca, Ubaldo Pagano, Boccia.
*16.16. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*16.17. Musella, Bagnasco, Prestigiacomo.
*16.9. Pastorino, Fassina.
*16.13. Gagliardi.

  Sostituire il comma 5, alinea, con il seguente:

  5. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e al comma 3 dell'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
16.1. Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole da: o si prevede fino a: temporale con le seguenti: o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.
16.7. Maraia.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di far fronte ai gravi rischi derivanti dall'inquinamento delle acque e al pericolo della sopravvivenza di SARS-CoV-2 nell'acqua e nelle acque reflue in diverse condizioni operative e della conseguente trasmissione dall'acqua contaminata da COVID-19 all'uomo, si procede alla mappatura delle acque bresciane, all'allacciamento e alla separazione delle acque per la costruzione dei depuratori sovracomunali di Toscolano, Salò, San Felice, Manerba Lonato e Desenzano.
  6-ter. Agli oneri derivanti si provvede a valere sul fondo di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
16.11. Baldini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In attuazione della Misura M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti per la raccolta, riutilizzo, previa depurazione, o smaltimento delle acque meteoriche da parte dei comuni, soprattutto nei centri storici, ivi prevista la mappatura dello stato di fatto Pag. 137delle reti esistenti, l'analisi dello stato attuale e l'adozione di soluzioni strutturali per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici e procedere alla progettazione e realizzazione dei relativi interventi, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private, sono assegnate ai comuni che ne facciano richiesta un ammontare complessivo di 600 milioni di euro delle risorse di cui all'investimento 4.4 «Investimenti in fognatura e depurazione», nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.
16.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. A valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 2 Componente 4, investimento 4.4: fognatura e depurazione le operazioni di vendita, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico, realizzate nell'ambito di piani intercomunali di rilevante interesse pubblico, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

  Conseguentemente, all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 27-sexies è aggiunto il seguente:

   27-septies. Le operazioni di vendita, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico di cui alla Tabella A, parte III, numero 127-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, realizzate nell'ambito di piani intercomunali di rilevante interesse pubblico.
16.12. Baratto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In attuazione degli interventi Missione 2, componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» relativamente agli investimenti 1.3 «promozione degli impianti innovativi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per lo sviluppo sostenibile e l'efficientamento dell'uso delle risorse naturali, in particolare idriche, sono destinate risorse pari a 200 milioni di euro alla produzione di energia elettrica derivante dal corso di fiumi, laghi e canali, che non deve essere derivata per altre finalità pubbliche, quali l'uso potabile, al fine della trasformazione in energia elettrica dell'energia motrice dell'acqua derivata.
16.4. Loss, Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Una quota delle risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, è finalizzata agli interventi di prevenzione attiva e di monitoraggio e controllo del livello idrometrico delle fonti di approvvigionamento idrico nelle acque interne, con particolare riferimento a quelli di Categoria «B», per il rifornimento d'acqua operato dagli aeromobili del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l'espletamento delle missioni antincendio.
16.14. Spena, Paolo Russo.

Pag. 138

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Ai fini dell'infrastrutturazione del sistema idrico in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente tutti gli interventi a garanzia di un servizio universale per la distribuzione dell'acqua potabile nella regione Sicilia o comunque nelle regioni del meridione, ove persistano gravi criticità tra fonti idriche.
16.2. Trizzino.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In attuazione della Misura M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Sub investimento 2.1.b «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» sono assegnate alla regione Veneto le risorse per la progettazione e realizzazione dell'intervento «Laminazione delle piene del fiume Brenta e realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia» nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
16.5. Bitonci, Stefani, Colmellere, Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In attuazione della Misura M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Sub investimento 2.1.b «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» sono assegnate alla regione Veneto le risorse per la progettazione e realizzazione dell'intervento «Realizzazione di un invaso in località Meda nel comune di Cogollo del Cengio» nel limite di 55 milioni di euro per l'anno 2022.
16.6. Bitonci, Stefani, Colmellere, Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter, necessari al raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.
  2. La sospensione si applica anche ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
16.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione Pag. 139 e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e allo stesso tempo consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
16.02. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

  1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.
  3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Qualora il presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
  5. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato Pag. 140 per durata pari al termine di affidamento iniziale.
*16.03. Del Barba.
*16.08. Daga.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

  1. Ai fini della definizione di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per i clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica permane il servizio di maggior tutela, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente Unico Spa, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero della transizione ecologica.
  2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'accesso al servizio di maggior tutela è riservato in via transitoria a tutti i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali gestite dall'ARERA per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali. L'accesso al servizio di maggior tutela può essere riservato successivamente, e solo su richiesta, a tutti i clienti domestici non inclusi tra i soggetti vulnerabili e in condizione di povertà energetica di cui al medesimo comma 1.
16.05. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Individuazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture idriche e risanamento degli enti gestori del servizio)

  1. Il Ministero della transizione ecologica individua gli interventi da effettuare nelle regioni per l'adeguamento delle infrastrutture idriche e per il risanamento dei gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico.
16.06. Maraia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incentivazione delle politiche di riciclaggio dei rifiuti)

  1. Al fine di coordinare il Piano nazionale di ripresa e resilienza con la gerarchia di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi destinati all'incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle plastiche e dei tessili.
16.07. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Biomasse ammesse per la produzione del digestato agroindustriale).

  1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti, di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto Pag. 141 legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, si intendono ricompresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.
16.09. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Paternoster.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: risanamento urbano inserire le seguenti: e la qualità ambientale, paesaggistica e sociale dei territori interessati.
17.4. Maraia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del piano d'azione di cui al comma 1 sono ricompresi la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
17.6. Siracusano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.

  3-ter. Agli enti parco di cui al comma 3-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  3-quater. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 3-bis sono destinati 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.1. Sani.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano le relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, in particolare audizioni e sopralluoghi nei luoghi oggetto del Piano. Al Pag. 142termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del Piano.
17.2. Trano, Leda Volpi, Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con la regione e gli enti locali interessati, sentita l'Agenzia regionale per l'ambiente, provvede alla riperimetrazione del Sito di interesse nazionale di Priolo adottata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 10 marzo 2006, per escludere dalla suddetta area SIN di cui al Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelle porzioni di territorio dei comuni di Siracusa, Priolo e Melilli che non presentano fattori di inquinamento ambientale, e che, per la tipologia di attività cui sono state interessate, risultano escluse dal rischio di contaminazione e conseguentemente non necessitano di specifici interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica. La medesima riperimetrazione è finalizzata a favorire gli investimenti e la ripresa economica e produttiva dei suddetti territori che non presentano fattori di inquinamento ambientale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le parole: e la riperimetrazione del SIN di Priolo
17.5. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una somma pari all'1 per cento delle risorse del Fondo unico della giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate al Ministero dell'interno, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti dall'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
17.3. Deiana.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica).

  1. All'articolo 242-ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non necessitano della preventiva valutazione gli interventi necessari o strumentali all'attuazione dei progetti di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente autorizzati, così come derivanti dalle fasi di progettazione di dettaglio e le opere ad essi accessorie. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, non necessitano della preventiva valutazione le attività di manutenzione, adeguamento alle prescrizioni e alle performances ambientali e/o di sicurezza, nonché gli interventi di scavo, occupazione temporanea di suolo conseguenti a situazioni di emergenza o a necessità operative urgenti necessarie a prevenire malfunzionamenti, blocchi o rischi per l'integrità degli impianti o a evitare potenziali impatti su sicurezza e ambiente».
*17.02. Fregolent, Del Barba.
*17.06. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Impianti gestione rifiuti)

  1. In attuazione della Misura M2C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Sub investimento 1.1 «realizzazione nuovi impianti Pag. 143 di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti» sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro all'ammodernamento di impianti esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti per le aree carenti per la termovalorizzazione di rifiuti, anche con recupero delle sostanze contenute, e per investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, e altro) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti nuovi criteri di selezione dei progetti, anche tenendo conto delle richieste delle regioni, degli enti locali e delle province autonome.
17.03. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Siti di interesse nazionale e fondo bonifiche)

  1. Il Ministero della transizione ecologica individua con apposito decreto nuovi Siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, previa attività di monitoraggio e verifica sulle aree interessate.
  2. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua la dotazione per l'istituzione di un fondo destinato alla bonifica dei siti che negli anni passati sono stati ammessi a progetti di bonifica finanziati dal Governo e non proseguiti dagli enti territoriali.
17.04. Maraia.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Piano per la riqualificazione dei territori costieri e montani della Sibaritide)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della Sibaritide, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti ex industriali dell'Enel e dell'Eni nel rispetto dei requisiti di economia circolare, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali.
  2. A valere sulle risorse di cui alla Missione 5 «Inclusione e coesione» – M5C2.2 Rigenerazione urbana e housing sociale – Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati, al fine di valorizzare le infrastrutture territoriali della Zona economica speciale – Porto di Corigliano-Rossano, porto e aeroporto di Crotone – il Piano di cui al comma 1, prevede altresì la realizzazione di un collegamento di «metropolitana leggera» tra Sibari e Crotone e l'istituzione di una macro-area regionale denominata «ecosistema dell'innovazione» per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca multidisciplinare finalizzata all'innovazione, in particolare nel settore dell'agroalimentare del Mediterraneo, delle scienze della vita, dell'economia circolare e dell'industria culturale.
17.05. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis
(Disposizioni per la riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale)

  1. Con riguardo alla misura M2C4 del PNRR per la tutela del territorio, al fine di Pag. 144favorire gli investimenti e la ripresa economica e produttiva dei territori, i comuni ricadenti all'interno dei Siti di interesse nazionale di cui al Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono fare richiesta al Ministero della transizione ecologica di riperimetrazione dell'area SIN, per escludere dagli obblighi, procedure e vincoli previsti dalla normativa vigente, quei territori che non presentano fattori di inquinamento ambientale e che, per la tipologia di attività cui sono state interessate, risultano escluse dal rischio di contaminazione e conseguentemente non necessitano di specifici interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica.
  2. Il Ministero della transizione ecologica, sentiti gli organi preposti, entro trenta giorni è tenuto a rispondere alla richiesta dell'amministrazione comunale.
17.07. Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.2. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Procedimento di valutazione ambientale strategica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,»;

    2) al comma 2, la parola: «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente»;

    3) al comma 5, la lettera f) è soppressa;

   b) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione)».
18.8. Zolezzi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il Piano al procedimento di VAS, specifica i motivi principali alla base della mancata assoggettabilità in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare effetti significativi e negativi sull'ambiente.».
18.7. Buratti, Rotta.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3);

   b) sopprimere la lettera b);

   c) sopprimere la lettera c).
18.6. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
18.3. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera b);

Pag. 145

   b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settanta giorni.
18.9. Maraia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.10. Dori, Timbro.
*18.1. Vianello.
*18.4. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.
18.5. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis
(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)

  1. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione», inserire le seguenti: «. Le regioni garantiscono l'accesso ai rispettivi catasti da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, dei fornitori di reti di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. È fatto inoltre divieto di ulteriore richiesta da parte della pubblica amministrazione dei dati già forniti dagli operatori agli organismi competenti ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei rispettivi catasti, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente utilizzano in via prioritaria i dati, i documenti e le informazioni già acquisite dalle stesse nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Per garantire l'effettiva realizzazione e il pieno funzionamento dei catasti regionali, con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verificate le esigenze di personale delle singole agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F3, da destinare in via esclusiva alle attività di realizzazione, gestione e aggiornamento dei catasti regionali. Il sopraindicato contingente è da riassegnare alle regioni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente e da collocarsi presso le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, da impiegare solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di digitalizzazione e inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro due milioni per l'anno 2022 si provvede mediante contestuale riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. Capitanio, Vanessa Cattoi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile Pag. 146 dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici)

  1. Dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 166-bis.
(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

  1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
18.02. Perconti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per migliorare la selezione del materiale piccolo e leggero)

  1. Al fine di assicurare il miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e l'avanzamento del paradigma dell'economia circolare coerentemente con la Missione 2, Componente 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica, le parole: «dell'alluminio» sono sostituite dalle seguenti: «del materiale»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono destinate ad investimenti finalizzati al miglioramento delle tecnologie di selezione, ovvero sistemi Eddy Current Separators, al fine di prevedere il recupero – e quindi il riciclo – del materiale piccolo e leggero o sottovaglio»;

   c) al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022».
18.03. Deiana.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attribuzione del ruolo di autorità ambientale al Commissario straordinario unico)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario unico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, finalizzati all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-565/10, C-85/13, C-251/17 e alle procedure di infrazione 2014/205 e 2017/2181, lo stesso è individuato quale autorità competente in materia di valutazione ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pag. 147
  2. A tal fine, così come previsto all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario dovrà provvedere a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei suddetti compiti, evitando l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e dovrà a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.
  3. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale il Commissario dovrà attenersi a quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché alle rispettive normative regionali in materia, ed istituire, così come previsto all'articolo 8 del suddetto decreto legislativo, apposita Commissione tecnica e un Comitato tecnico istruttorio, entrambi alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, i cui membri saranno nominati dal Ministero della transizione ecologica su proposta delle regioni interessate, in quanto, gli interventi rientrano all'allegato III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Considerato che il Commissario straordinario unico ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020 ha il compito di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-565/10, C-85/13, C-251/17 e alle procedure di infrazione 2014/205 e 2017/2181 e stante la numerosità degli interventi inerenti il settore fognario/depurativo, al fine di accelerare le procedure di acquisizione dei pareri, il Commissario ha facoltà di richiedere alle rispettive regioni l'istituzione di una conferenza di servizi permanente. La conferenza di servizi permanente dovrà essere composta da tutti gli enti regionali deputati ad esprimere parere sui progetti relativi agli interventi commissariali. In tutti i casi di assenza ovvero di rappresentante sfornito della necessaria competenza, si intende comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione.
18.04. Licatini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina del Commissario unico straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedura di infrazione comunitaria, gli stessi sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
   2-ter. Visto il carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso nonché tutti i termini previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi sono da intendersi perentori, sono ridotti della metà. Nei casi in cui i termini del procedimento non siano rispettati sono automaticamente rimborsati gli oneri istruttori ove previsti.
   2-quater. Decorsi i suddetti termini per l'acquisizione di pareri e di atti di assenso gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità in capo agli enti e alle amministrazioni che entro i termini previsti non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso. Nei casi in cui i progetti sono sottoposti a valutazione ambientale, esperiti i termini temporali perentori previsti per il rilascio del provvedimento, lo stesso si intende reso.
   2-quinquies. Nelle procedure ablative poste in essere dal Commissario unico i termini di legge previsti dal testo unico delle Pag. 148disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.».
18.05. Licatini.

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a):

    al numero 1), dopo le parole: della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V aggiungere le seguenti: , esclusi i casi per i quali sia già avvenuto il trattenimento della garanzia finanziaria;

    al numero 2), sostituire le parole: dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso con le seguenti: da importi determinati secondo criteri di mercato stabiliti dallo stesso GSE, sentiti, ove necessario, i soggetti nazionali e regionali esperti nella raccolta, ritiro e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE accerta in ogni caso che i soggetti responsabili di tali impianti abbiano prestato garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, o nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti per i moduli fotovoltaici sostituiti e non incentivati. In assenza della predetta garanzia, il GSE sospende temporaneamente l'erogazione degli incentivi. Gli importi trattenuti dal GSE sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi».
19.2. Sut.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V con le seguenti: della presente disposizione relativi al I Conto Energia, II Conto Energia, III Conto Energia, IV Conto Energia entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV del decreto ministeriale stesso, V Conto Energia entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012;.
19.5. Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
19.4. Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: impianti fotovoltaici, aggiungere le seguenti: e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina.
19.3. Misiti.

Pag. 149

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Detti interventi, ove rispondenti a tutti i requisiti previsti nel presente articolo, non sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale».
19.1. De Luca.

  Dopo l'articolo 19 , aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Con riguardo alla misura M2C2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologia ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;

   al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3.»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1».
*19.01. Buratti.
*19.05. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*19.025. Prestigiacomo, D'Attis, Labriola, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse. Pag. 150
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti attuatori indicano nel quadro economico della commessa un importo non superiore al 2,5 per cento dell'importo lavori quale corrispettivo delle predette attività consistenti, a titolo non esaustivo, nell'assistenza e nel supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali al fine del rispetto dei tempi e dei costi programmati.
  3. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ad eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.
19.02. Miceli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

   dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.».
*19.03. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*19.010. Fassina.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

  1. All'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli obblighi di etichettatura di cui al presente comma divengono efficaci Pag. 151 decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte.».
  2. Il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è soppresso.
**19.04. Fregolent, Del Barba.
**19.024. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
**19.09. Deiana.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e regionali)

  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e regionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali e regionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA)»;

   b) alla rubrica dell'articolo 4-ter, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» sono inserite le seguenti: «e regionali».
19.06. D'Eramo, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale per i rifiuti come definiti nel raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per i rifiuti come definiti nel raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, per 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio.
  2. Con riferimento ai rifiuti come definiti nel raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, è consentito, per 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Pag. 152Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le «quantità massime» fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.
  4. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  5. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui ai commi 2 e 3, constatato il carattere emergenziale e temporaneo della presente disposizione, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
19.07. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine ludiche e natatorie».
19.08. Manzo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure in materia di biogas e biomasse)

  1. All'articolo 11 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, possono usufruire della tariffa onnicomprensiva i seguenti impianti:

   a) gli impianti di potenza massima di 650 kW;

   b) gli impianti che pur avendo una potenza superiore a 650 kW siano distanti dalla rete gas più di 500 metri e comunque riducano la potenza a 650 kW.

   2-ter. La tariffa onnicomprensiva di 233 euro/MWh, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 è concessa per un periodo di 15 anni.
   2-quater. Relativamente alle biomasse utilizzabili si tiene conto del seguente schema:

   a) una quantità pari ad almeno l'ottanta per cento di sottoprodotti e colture di secondo raccolto;

   b) una quantità pari ad almeno il venti per cento di colture non alimentari di cui alla Tab. 1B del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016.».
19.011. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di supportare le imprese nella transizione verso i modelli plastic free imposti dalla direttiva (UE) 2019/904, di compensare il significativo aumento dei costi necessari per l'adeguamento alla nuova disciplina e di ridurre in modo significativo la quantità e l'impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso, a tutte le imprese Pag. 153 che acquistano prodotti elencati nell'allegato, Parte A e Parte B della direttiva citata riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o realizzati con almeno il 50 per cento di materiale riciclato è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di venti milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
19.012. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla fine, dopo le parole: «può presentare un'offerta» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse ad essere invitati alla procedura».
19.013. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

    «1-bis) al comma 1, le parole: “di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sono soppresse;

    1-ter) al comma 1, dopo le parole: “con i compiti previsti dall'articolo 5”, le parole: “e con funzioni di assistenza per la” sono sostituite con le seguenti: “nonché quelli di”»;

   b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

    «3-bis) il comma 4 è soppresso».
19.014. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 12-ter è soppresso.
19.015. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento Pag. 154 dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
  2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
  3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
19.016. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 5, lettera c), dopo le parole: «gravi illeciti professionali» sono inserite le seguenti: «, confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,»;

   al comma 10-bis:

    al secondo periodo, le parole: «la durata dell'esclusione è pari» sono sostituite con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore»;

    l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti».
19.017. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio ai princìpi dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 394 del 25 giugno 2008.
19.018. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, Pag. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 48:

    il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario» sono inserite le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma».

  2. All'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.».
19.019. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.
19.020. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
19.021. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si Pag. 156dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi.».

  Conseguentemente, alla rubrica le parole: nei contratti pubblici sono soppresse.
19.022. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni eccezionali in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali)

  1. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
19.023. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per favorire il recupero delle «materie prime critiche»)

  1. Al fine di potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo e l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegnate al Ministero della transizione ecologica per la realizzazione dei progetti «faro» di economia circolare nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1, del PNRR, sono finalizzate anche al finanziamento di impianti e progetti per consentire il recupero e il riciclo delle «materie prime critiche», come individuate in ambito dell'Unione europea, quali materie che presentano un elevato rischio di approvvigionamento ma essenziali per il funzionamento e l'integrità di molti ecosistemi industriali. Detti progetti finanziati devono comunque garantire la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale ed in particolare con il Piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
19.026. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione delle aree portuali con presenza di coperture contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 7) e 8), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.
  2. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità Pag. 157 indicate dal Ministero della transizione ecologica.
19.027. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 29-bis inserire le seguenti: Le risorse assegnate ai comuni per il triennio 2022-2024 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2, lettera a), b), d), e), f) e i), la scadenza di cui sopra è da intendersi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
*20.6. Pastorino, Fassina.
*20.9. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad euro 55.000»;

    2. dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad euro 85.000».
20.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 29-bis è inserito il seguente:

   «29-ter. Le risorse assegnate ai comuni per il triennio 2022-2024 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2, lettere a), b), d), e), f) e i), il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
20.12. Prestigiacomo, D'Attis, Bagnasco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 31-ter, dopo la parola: obblighi inserire le seguenti: in materia di applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e.
20.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di ciascun anno del contributo con le seguenti: , fatta eccezione per tutti i casi imprevedibili ed urgenti disciplinati dal codice dei contratti e certificati dalla direzione dei lavori.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), sostituire le parole da: della completa alimentazione fino a: PNRR con le seguenti: dell'alimentazione corretta del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
*20.13. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*20.16. Prestigiacomo, Bagnasco, Musella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 42-bis, le parole: 100 milioni di euro per Pag. 158l'anno 2022 e 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e):

   al capoverso comma 42-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: A parziale deroga da quanto previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, hanno facoltà di richiedere i contributi di cui al comma 42, anche i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

   al capoverso comma 42-ter, le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni.
20.10. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A partire dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno».
20.5. Varrica.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno quale scopo mutualistico ed oggetto sociale l'assegnazione di alloggi ai loro soci in proprietà, in godimento ovvero in locazione mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale e connessi alle attività tipiche delle cooperative medesime.
*20.4. Marco Di Maio, Del Barba.
*20.8. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire l'incremento del verde urbano per contribuire alla realizzazione di città sostenibili, i fondi della Missione M2C4.3 Investimento 3.1 «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano» sono incrementati di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare corsi di formazione professionale per gli operatori del verde urbano orientando il processo di cura e manutenzione per il miglioramento della sostenibilità ambientale e socio-economica. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla elegge 1 luglio 2021, n. 101.
20.14. Spena, Nevi, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere il verde urbano, i fondi della Missione M2C4.3 Investimento 3.1 «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano» sono incrementati di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di terrazze terapeutiche. Agli oneri derivanti dal presente Pag. 159comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
20.15. Spena, Nevi, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, lettera b), le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) al primo periodo, lettera c), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

   c) al primo, periodo, lettera d), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   d) al secondo periodo, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
20.7. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse stanziate dalla M1C3, Investimento 2.1, del PNRR, finalizzate al finanziamento del previsto «Piano nazionale borghi», per il sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sui progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico, sono assegnate alle province che provvedono a ripartirle ai piccoli comuni da esse individuati.
20.11. Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici nei comuni dell'Area Etnea colpiti dagli eventi sismici del mese di dicembre 2018)

  1. Al fine di sostenere interventi coerenti con le finalità del PNRR e, in particolare, per semplificare e accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori dell'Area Etnea distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, come individuati dall'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni.
  2. Le disposizioni in materia di disciplina di lievi difformità urbanistiche di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, si applicano esclusivamente in caso di interventi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 26 dicembre 2018.
  3. Le disposizioni in materia di pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018.
20.01. Raciti.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Potenziamento del piano banda ultra larga per i piccoli comuni)

  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio atto, è incaricato di dare luogo ad un nuovo intervento di mappatura della copertura del territorio nazionale con reti a banda ultralarga in linea con quanto previsto ai paragrafi 51, 63 e 78 degli «Orientamenti dell'unione Europea relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga».
  2. Entro trenta giorni dal termine dell'attività di mappatura di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) e l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani (ANPCI), determina, anche con misure derogatorie rispetto alla normativa vigente, le modalità per accelerare e garantire la tempestiva ed immediata predisposizione e sviluppo di reti a banda ultralarga nei territori dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti situati nelle aree interne, montane e rurali, in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati ricorrendo alle risorse economiche, umane e strumentali attualmente vigenti.
20.02. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate «Capitale della cultura Italiana» per il 2023)

  1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali «Capitali della cultura italiana» per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare anche le risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nel limite di 6 milioni di euro.
20.03. Carnevali, Ciagà.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Pag. 161 dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3».
  «7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
20.04. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis
(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post sisma 2009 previsti dal Fondo complementare)

  1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, primo comma, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009.
20.05. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi.»

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo le parole: nei contratti pubblici sono soppresse.
20.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. Al fine di dare continuità e piena operatività alle attività della Commissione Pag. 162Permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno 2022, di 20 unità di personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale.
  2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere il personale di cui al comma 1 tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017. All'attuazione del presente articolo provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.
20.07. Del Barba.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Realizzazione di nuovi ponti sul bacino del Po)

  1. In attuazione delle misure della Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 – Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0, a valere sulle risorse del Fondo complementare per gli investimenti del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 – Investimenti n. 15 e n. 16 – «strade sicure – implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel», è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la progettazione e realizzazione da parte di ANAS di nuovi ponti sul bacino del Po, in sostituzione di quelli esistenti sulle strade statali di propria competenza che presentano gravi problemi strutturali di sicurezza, come rilevati in seguito alla valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti, previsto dai medesimi investimenti n. 15 e n. 16. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
20.08. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è Pag. 163ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.
20.09. Di Sarno.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, le parole: «Programma di recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Programma di incremento e recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica».
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale con lo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2), sono ammissibili al finanziamento:

   acquisti di immobili da parte dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici (EPNE) e di altri Enti Pubblici, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà, collocati nelle graduatorie comunali, e per la eventuale sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi sono interessati da interventi di recupero, ristrutturazione anche ai fini dell'efficientamento energetico;

   interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

   interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale pubblica a canone sociale destinata al contrasto della povertà abitativa e alla realizzazione di forme di coabitazione solidale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli EPNE e di altri Enti Pubblici».

   All'acquisto possono essere destinate fino all'80 per cento delle risorse di cui al successivo comma 6-bis.

  1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti degli interventi aggiuntivi di cui al comma 1-ter del presente articolo, ivi compresa l'individuazione di modalità semplificate per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma e la tempistica esecutiva delle attività da porre in essere per giungere ad un pronto avvio degli interventi e alla conclusione degli stessi entro e non oltre un anno dalla concessione del relativo finanziamento.
  1-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca dei finanziamenti previsti all'articolo 11 nonché le misure richiamate all'articolo 8 del decreto direttoriale 12 ottobre 2015, n. 9908.
  1-sexies. Per l'attuazione delle previsioni di cui commi 1-ter e 1-quater, presso lo stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili è istituito il «Fondo per il contrasto della Pag. 164povertà abitativa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica a canone sociale» con una dotazione pari ad euro 80 milioni per l'anno 2022, euro 100 per l'anno 2023 e 100 milioni per l'anno 2024.
  1-septies. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.010. Fassina.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

  1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere effettuata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti Spa ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.
20.011. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al comma 1, la lettera a-bis), è sostituita dalla seguente:

   a-bis) all'articolo 10, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici cois e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del pieno di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la massa massima ammessa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere le 13 t, fino ad un masso di 10 assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati solo nel caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
20.012. Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

Pag. 165

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi per la mobilità sostenibile nella regione Veneto)

  1. Nel quadro dell'attuazione delle misure sulla mobilità sostenibile, Misura M5C1, punto 2: sicurezza stradale, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di assicurare il collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta, garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo dei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnati alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell'intervento denominato «Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta» inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 2009-2011, destinati esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave.
  2. Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  3. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 2 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
20.013. Baratto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione).

  1. Per il concorso degli obiettivi del PNRR, in attuazione della missione inclusione sociale è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 30.000 euro, dei proprietari, possessori e legittimi detentori a qualunque titolo di unità immobiliari ad uso abitativo, privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di terzi che lo occupino in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso, ovvero parti offese del reato previsto dall'articolo 633 del codice penale, anche in concorso o continuazione ai sensi dell'articoli 81 del codice penale, con i delitti previsti dagli articoli 624-bis e 635 e 639 del medesimo codice.
  3. L'indennizzo di cui al precedente comma è incompatibile con quello previsto dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  4. L'indennizzo è commisurato alla durata dell'occupazione abusiva e copre tutti i danni morali e materiali diretti e indiretti Pag. 166ad essa connessi, comprovati dall'avente diritto.
  5. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a esibire il provvedimento di rilascio anche non definitivo, idonea documentazione attestante le spese sostenute in ragione dell'occupazione abusiva e una perizia giurata sui danni all'immobile e ai beni mobili in esso contenuti. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per gli ulteriori danni contro i responsabili dell'illecita occupazione.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20.014. Zanettin, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo, Calabria.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, che non hanno avuto accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 20 del presente decreto-legge, la realizzazione di interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Le richieste di accesso alle risorse di cui al comma 1, corredate del progetto dell'intervento da finanziare debbono essere inviate entro il 30 aprile 2022 con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 3.
  3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1.
20.015. Polverini, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Utilizzo Fondo Tari utenze non domestiche per erogazione contributi)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, per le medesime finalità di cui al presente comma, possono altresì deliberare la concessione di contributi, disciplinati mediante apposito provvedimento consiliare, a favore delle utenze non domestiche della Tari o della Tariffa corrispettiva, commisurati agli importi ordinariamente dovuti con riferimento ad uno o ad ambedue gli anni 2020 e 2021 e rimasti a carico dell'utenza in assenza di dispositivi di riduzione ai sensi della normativa vigente o di altre misure di sostegno di carattere straordinario».
*20.016. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*20.020. Ciagà, Fragomeli, Sani, Topo, De Luca.
*20.018. Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

Pag. 167

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Nell'ambito della Missione M2C4 Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica, sono prorogate le misure di incentivazione per la realizzazione di per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024»;

   b) la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «tre».

  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 43 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.017. Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing e a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8 comma 6 del presente provvedimento.
20.019. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 21.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strutture edilizie, inserire le seguenti: pubbliche e private e dopo le parole: e delle aree pubbliche inserire le seguenti: , l'efficientamento energetico ed idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla deimpermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici e Pag. 168riconoscendo una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente di massimo il 20 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: il cui costo totale con le seguenti: il costo totale di ciascuno dei quali e dopo le parole: strutture edilizie pubbliche inserire le seguenti: e private;

   al medesimo comma 6, dopo le parole: con particolare riferimento inserire le seguenti: alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale finalizzata al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale,;

   al comma 7, alla lettera d), dopo le parole: servizi sociali e sanitari inserire le seguenti: di prossimità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative nel rispetto del principio di parità di genere e della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

   al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» con le seguenti: e per ciascun progetto è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo», allegato al decreto di cui al primo periodo,.
21.3. Rotta, Morassut, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 5, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro;

   al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

   al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: centocinquanta con la seguente: duecentodieci.
21.5. Varrica.

  Al comma 6, dopo le parole: tessuto sociale inserire la seguente: , economico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 6, dopo le parole: promozione delle attività aggiungere le seguenti: economiche, e dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla rivitalizzazione economica,;

   al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione della società economica e civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati.
21.6. Squeri, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: zone verdi, inserire le seguenti: , limitando il consumo di suolo,.
21.4. Maraia.

  Al comma 7, lettera d), dopo la parola: verdi inserire le seguenti: , fermo restando il non consumo di suolo inedificato,.
21.2. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 11, dopo la parola: PNRR inserire le seguenti: , ivi compreso il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo Pag. 169» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
21.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale)

  1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti:

   a) ai progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e socio-sanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo;

   b) ai progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui all'articolo 2, comma 1, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido.

  2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi.
  3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori.
  4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali.
  5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria Pag. 170 fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica.
  6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle aree del complesso edilizio destinate a uso comune.
  7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1.
  8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui all'articolo 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto:

   a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti;

   b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione;

   c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto.

  9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni.
  10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi.
  11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti.
  12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socio-assistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione di progetti al comma 11 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento. Pag. 171
  13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.
  14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui all'articolo 1 della presente legge fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119.
  15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
  17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del presente articolo, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione.
  19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indìce una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, nonché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione. Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza.
  20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Pag. 172decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi.
  21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto.
21.01. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 22.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2 lettera a).
*22.6. Ubaldo Pagano, De Luca, Boccia.
*22.10. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.11. Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dovranno essere considerati prioritari i territori di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158 articolo 1, comma 2, lettera a).
**22.4. Pastorino, Fassina.
**22.7. Gagliardi.
**22.9. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.

  1-ter. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo n. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.
*22.2. Lorenzin.
*22.5. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Loss, Bubisutti, Manzato.
*22.13. Lupi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con Pag. 173modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale»;

   b) al comma 6, le parole: «delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della “Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
   7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

   b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

   c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

   7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a Pag. 174quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.
   7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.
   7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
   7-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90.000 per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022 e a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, utilizzando le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
22.3. Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della M2C4 Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, le risorse ivi disponibili sono incrementante di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale concorso dello Stato alla realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, ivi comprese il completamento delle opere connesse, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo n. 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
22.8. Caon, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione a quanto previsto dall'Unione Europea e dal quadro normativo nazionale, in merito ai complessi percorsi di elaborazione ed aggiornamento del Piano di Bacino Distrettuale, per l'elaborazione dei piani di gestione e relative misure, Pag. 175 finalizzate alla gestione e mitigazione del rischio idrogeologico (frane e alluvioni), alla gestione e governo della risorsa idrica, al piano di gestione dei sedimenti nonché a tutte le attività riguardanti il consumo dei suoli, il monitoraggio integrato e la tutela della biodiversità, sono assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in relazione alle programmazioni predisposte, risorse pari ad euro 52.000.000 per il triennio 2022-2024. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma si procede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.12. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I privilegi indicati dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 dovranno tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi ultimi 10 anni, del coinvolgimento di porzioni di territorio ricadenti in comuni diversi, di eventuali casi di mortalità collegati.
22.1. Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Edilizia sociale)

  1. In attuazione degli interventi della Missione 5, componente 2, investimento 2.3: «Programma innovativo della qualità dell'abitare», sub-investimento «Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) – Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono destinate risorse per un ammontare di 3 milioni di euro per l'anno 2022, per far fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare in seguito all'incendio che ha distrutto la Torre dei Moro in via Antonini a Milano, quale contributo per le spese alloggiative e di prima necessità e per le spese di messa in sicurezza e di progettazione del nuovo edificio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse e il soggetto attuatore.
22.01. Lucchini, Zanella, Iezzi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Le regioni e le province autonome che ne facciano richiesta possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
   7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi FSC e fino al loro completamento.».
23.1. De Luca.

Pag. 176

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: «dopo le parole: “fondi strutturali dell'Unione europea”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, e programmazione 2021/2027,”».
23.4. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al Fondo dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dei successivi rifinanziamenti, possono essere utilizzate per una percentuale massima del 25 per cento come cofinanziamento regionale ai programmi comunitari della programmazione 2021-2027.
*23.2. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al Fondo dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei successivi rifinanziamenti, possono essere utilizzate per una percentuale massima del 25 per cento come cofinanziamento regionale ai programmi comunitari della programmazione 2021-2027.
*23.3. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

  1. Nelle more dell'adozione di specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato, finalizzate a consentire l'effettiva realizzazione ed esecuzione degli investimenti riservati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura dell'ottanta per cento per l'anno 2021, nella misura del novanta per cento per l'anno 2022, nella misura del cento per cento per l'anno 2023.
  2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione Siciliana è differito al 31 dicembre 2021.
  3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, sono autorizzati a provvedere, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura dell'ottanta per cento per gli anni 2020 e 2021, nella misura del novanta per cento per l'anno 2022, nella misura del cento per cento per l'anno 2023.
23.03. Raciti, Navarra, Miceli, Cappellani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione Siciliana)

  1. Nelle more dell'adozione di specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale Pag. 177qualificato, finalizzate a consentire l'effettiva realizzazione ed esecuzione degli investimenti riservati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del settanta per cento per l'anno 2021, nella misura dell'ottanta per cento per l'anno 2022, nella misura del cento per cento per l'anno 2023.
  2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione Siciliana è differito al 31 dicembre 2021.
  3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 sono autorizzati a provvedere, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del settanta per cento per gli anni 2020 e 2021, nella misura dell'ottanta per cento per l'anno 2022, nella misura del cento per cento per l'anno 2023.
23.02. Miceli, Navarra, Raciti, Cappellani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione Siciliana)

  1. Nelle more dell'adozione di specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato, finalizzate a consentire l'effettiva realizzazione ed esecuzione degli investimenti riservati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del cinquanta per cento per ciascun anno.
  2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione Siciliana è differito al 31 dicembre 2021.
  3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 sono autorizzati a provvedere, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.01. Cappellani, Navarra, Miceli, Raciti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

Pag. 178

   1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, e dalla programmazione 2021/2027, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.
   2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
   3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
   4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
   5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del presente decreto. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
   6. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative Pag. 179 fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
   7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le relative risultanze sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 6.
   8. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento.
   9. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.
   10. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore a 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento».
23.04. De Luca.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi di metanizzazione del Mezzogiorno)

  1. Dopo il comma 5-quinquies dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è aggiunto il seguente:

   «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di Pag. 180sei mesi dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».
23.05. De Luca.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Impostazione di una fase pilota per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno verde a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ad idrogeno verde lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, si avvia una fase pilota di otto anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, destinate ad agevolare gli impianti di distribuzione d'idrogeno verde e la sua produzione tramite elettrolisi da fonti rinnovabili. Questi impianti di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero, presentati durante la fase pilota, sono esentati per un periodo di esercizio di quindici anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 85 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti caratteristiche e condizioni:

   a) gli impianti di produzione e distribuzione d'idrogeno sono realizzati su siti di competenza diretta, ovvero di proprietà o comunque in disponibilità gestionale della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena o delle sue società affiliate, controllate o consorziate;

   b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita tramite appositi certificati o strumenti equivalenti idonei, sia di prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione, sia di connessione diretta con impianti di produzione di energia rinnovabile;

   c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia fino a 12 MW;

   d) notifica dei progetti, corredati del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro i tre anni successivi dalla notifica;

   e) gli impianti vengono accompagnati scientificamente con riguardo alla funzionalità ed agli aspetti tecnico-economici dall'Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl (IIT). I risultati generali vengono pubblicati con mezzi appropriati e il gestore degli impianti, anche tramite l'IIT come ente di accompagnamento scientifico, è a disposizione per approfondimenti scientifici e tecnici;

   f) l'idrogeno prodotto per l'intera durata dell'agevolazione di cui al presente articolo sarà reso disponibile alle utenze finali al mero costo di produzione senza applicazione di un margine; come costo di produzione si intende sia la spesa in conto capitale sia le spese operative, inclusi, in modo esemplificativo e non esaustivo, ammortamenti residui a detrazione di eventuali finanziamenti a fondo perduto sia di carattere nazionale che comunitario, costi della materia prima comprensivi dei costi dell'energia, costi per la logistica e distribuzione, costi gestionali comprensivi le spese generali direttamente e indirettamente attribuibili, costi del personale, costi di manutenzione, costi di monitoraggio e sorveglianza, costi per l'accompagnamento scientifico.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, incluso un loro eventuale ampliamento fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale Pag. 181di potenza complessiva di 12 MW, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
  3. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere e distribuire il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di monitoraggio della qualità dell'idrogeno erogato, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
  4. L'esenzione è concessa fino al raggiungimento di 144 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.
  5. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
  6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena e dell'IIT, come ente scientifico accompagnante le infrastrutture a idrogeno, per la valutazione dell'impatto e dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 3, anche al fine di elaborare proposte per la eventuale prosecuzione o estensione dell'esenzione di cui al presente articolo. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.
  8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti di cui ai commi 1 a 5.
23.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di semplificazione per lo sviluppo energetico sostenibile)

  1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili, gli organismi abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati a effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita dall'INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.
  2. Qualora l'organismo abilitato di cui al comma 1 intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a 5 milioni di euro.
23.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Pag. 182Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

  1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiarie perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali e attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
  2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiarie assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
  3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
  4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiarie assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2, si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore del medesimo presente articolo.
23.08. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al capitolo 02, «rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti» sono aggiunti, in fine, i seguenti codici:

   «02 08 – Rifiuti di oli e grassi vegetali e animali derivanti da attività professionali;

   02 08 01 – oli esausti prodotti da attività professionali;

Pag. 183

   02 08 02 – grassi esausti prodotti da attività professionali;

   02 08 03 – oli e grassi esausti prodotti da attività professionali contaminati con sostanze pericolose».
23.09. Licatini.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per interventi di modernizzazione e sostituzione imbarcazioni adibite alla pesca)

  1. Nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono destinate risorse, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivi a fondo perduto per investimenti in interventi di ammodernamento e sostituzione dei motori o delle imbarcazioni adibite alla pesca con altre tecnologicamente più avanzate anche al fine di un minore impatto ambientale.
23.010. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Agli Enti locali che hanno presentato, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei sei mesi antecedenti alla entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020 n. 13, e che hanno usufruito di aiuti da parte dello Stato attraverso il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e/o si siano trovati nelle condizioni previste dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con inserimento nel relativo piano di riparto, è data facoltà, anche nell'ipotesi di intervento di diniego del relativo Piano da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di ripresentare un nuovo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con interruzione delle procedure e dei termini ivi previsti.
23.011. Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Ulteriori misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno e misure organizzative per l'Agenzia per la coesione territoriale)

  1. Al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno. Gli oneri, quantificati in 67 milioni di euro, sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  2. Il personale è selezionato dall'Agenzia con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, Pag. 184n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua le sedi ove il personale di cui al comma 1, è chiamato a operare, e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione. Il rapporto di collaborazione ha durata non superiore a trentasei mesi.
  3. Il personale presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti beneficiari, e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione di tutte le attività necessarie e utili alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale può, mediante proprio regolamento, prevedere, anche per un tempo determinato, articolazioni territoriali dei propri uffici. Presso ciascun ufficio periferico può essere destinato, a seguito di specifico corso di formazione, un contingente non superiore a 10 unità del personale contrattualizzato ai sensi del comma 1. Tale personale svolge anche compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività svolte in ambito locale dai collaboratori di cui al comma 1, cura i rapporti con la sede centrale e con le regioni e svolge, su richiesta congiunta delle amministrazioni locali, compiti che attengono ad area vasta.
23.012. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici,».
23.013. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole: «dell'Unione Europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'esecuzione di tutti i contratti pubblici,».
23.014. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Detassazione degli investimenti per efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive)

  1. In attuazione della Misura M2C3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli Pag. 185edifici» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella linea di investimento 2, è introdotta la voce «2.2 efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive», concernente la realizzazione di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali e commerciali detenuti in proprietà, leasing o locazione, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse a essi afferenti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali, previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, senza ulteriore consumo di suolo, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza antisismica e di efficienza energetica vigenti indicati negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti di cui al comma 1 effettuati dalle imprese o dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 e nel periodo di imposta successivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di tre periodi d'imposta successivi a quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  5. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata; 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo, anche con riferimento agli interventi ammessi, ai limiti di ampliamento e ai requisiti minimi di sicurezza ed efficienza energetica da rispettare
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
23.015. Caon, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: ambienti didattici, aggiungere le seguenti: nonché per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola.
24.1. Quartapelle Procopio.

Pag. 186

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il concorso di progettazione aggiungere le seguenti: , che assicura il rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno,.
24.23. Iovino.

  Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
24.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 4, sostituire le parole: per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica con le seguenti: per l'attuazione di misure di supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica.
*24.2. De Menech, Ubaldo Pagano.
*24.22. Raduzzi.
*24.7. Marco Di Maio, Del Barba.
*24.18. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*24.24. Buompane, Manzo.
*24.25. Fassina.
*24.27. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*24.31. Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione.
**24.3. De Menech, Ubaldo Pagano.
**24.19. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**24.26. Fassina.
**24.28. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**24.32. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.
*24.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Pag. 187Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*24.30. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*24.34. Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.
*24.9. Marco Di Maio, Del Barba.
*24.5. Sani, De Menech, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.
**24.4. De Menech, Ubaldo Pagano.
**24.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**24.29. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**24.33. Paolo Russo, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.
**24.8. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «a prorogare» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a»;

   b) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al secondo periodo, le parole: «pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022».

  6-ter. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
  6-quater. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  6-quinquies. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
  6-sexies. All'articolo 1 comma 17-novies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica». Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, sono soppresse le parole da: «al fine di tutelare» fino a: «qualunque sede della provincia chiesta».
  6-septies. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei Pag. 188direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
  6-octies. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».
  6-novies. All'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

   b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso;»;

   c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo;»;

   d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

  6-decies. All'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

   c) al comma 3 dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria».
24.12. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

Pag. 189

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di potenziare, anche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di indirizzo, programmazione, ispettive e di controllo del Ministero dell'istruzione nonché di erogazione dei servizi istituzionali, nell'ottica di garantire un efficace supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche autonome e di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle istituzioni scolastiche medesime, nonché al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine alla cadenza annuale delle procedure concorsuali, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 14 posizioni dirigenziali di livello non generale. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo, il Ministero è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura e le relative assunzioni di 31 unità di livello dirigenziale non generale. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
  6-ter. Ai fini dell'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un ufficio di livello dirigenziale generale avente compiti di verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, di verifica del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le istituzioni scolastiche, di sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero nonché in materia di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione anche tramite l'elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 1 posizione dirigenziale di livello generale. Il Ministero è autorizzato, altresì, ad assumere 30 unità di funzionario-amministrativo contabile, Area III posizione economica F1. L'ufficio di cui al precedente periodo dà, altresì, esecuzione al piano ispettivo annuale predisposto sulla base degli indirizzi del Ministro e rispetto a questa attività è garantita autonomia e indipendenza di azione.
  6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, il Ministero dell'istruzione provvede all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione vigenti ai sensi dell'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  6-quinquies. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 6,65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di valorizzare e incentivare il personale impegnato nei processi di supporto alle istituzioni scolastiche, secondo criteri meritocratici e selettivi nell'ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'istruzione. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 1,713 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, al fine di finanziare l'attivazione delle posizioni organizzative previste dall'art. 18, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999 – ex Comparto Ministeri.
  6-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di euro 5.502.505,60 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.
  6-septies. Alla copertura degli oneri previsti nel primo periodo del comma 6-quinquies, per l'importo complessivo di 13,3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale Pag. 190 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Alla copertura degli oneri previsti nel secondo periodo del comma 6-quinquies, per l'importo annuale di 1,713 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.
24.37. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Nel quadro dell'attuazione della linea progettuale «sistema duale», Misura M5C1, investimento 1.4, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti per interventi di formazione professionale, nel contesto del Piano nazionale nuove competenze, destinati al settore della concia e della lavorazione della pelle, della pelletteria, nonché, più in generale nella produzione di accessori moda, da erogare nei distretti produttivi maggiormente vocati, mediante istituzione di percorsi professionalizzanti in azienda, proposti dalle aziende medesime o da loro aggregazioni, volti alla creazione di profili professionali pronti per l'inserimento nel ciclo produttivo.
  6-ter. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
24.35. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «a prorogare» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a»;

   b) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al secondo periodo, le parole: «pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022».

  6-ter. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
  6-quater. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i Pag. 191soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
24.10. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria».
24.16. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

   b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso;»;

   c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

   d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.
24.17. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo Pag. 192di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
24.14. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica».

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, lettera f), della legge 23 luglio 2021, n. 106, sono soppresse le parole da: al fine di tutelare fino a: qualunque sede della provincia chiesta.
24.13. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».
24.15. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
24.11. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
  6-ter. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.
  6-quater. Il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è Pag. 193sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai periodi precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti.».
  6-quinquies. Il secondo periodo del comma 9, lettera f), dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente: «I soggetti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b) del presente comma, integrata secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo alle condizioni di cui alla lettera g).».
  6-sexies. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni grado di istruzione, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste da Linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione. Le istituzioni scolastiche stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e la composizione. Il medesimo regolamento stabilisce che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività del centro sportivo scolastico sono definite dal collegio dei docenti e programmate dal consiglio di istituto, anche in collaborazione, ove esistenti, con le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che abbiano la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede effettiva del centro sportivo scolastico.»;

   c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle pratiche sportive esclusivamente a docenti di educazione fisica e scienze motorie e sportive, in servizio a tempo determinato o indeterminato, o laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, possono essere stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici Pag. 194 lo svolgimento delle discipline sportive e di altre attività complementari.».
24.36. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

   1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2020, in considerazione dello stato di emergenza prorogato nel corso dell'intero periodo di cui al termine originario e delle note problematiche sviluppatesi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si dispone la proroga di dodici mesi del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, al 6 maggio 2022 per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo articolo 2, comma 2 e al 6 novembre 2022 per gli interventi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale.
24.01. Vacca.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Mobility manager scolastico)

  1. Il comma 6, dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è sostituito dal seguente: «6. Al fine di agevolare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione adotta, sentiti per i profili di competenza i ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e transizione digitale e delle disabilità, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico adotta iniziative tese a sensibilizzare la comunità scolastica alla mobilità sostenibile e a favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, deve segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili, può predisporre un piano di mobilità sostenibile degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; può coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; può suggerire agli enti locali soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
24.02. Vacca.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Criteri di aggiudicazione per i contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali)

  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, Pag. 195valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento.».
24.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno allo sviluppo della formazione e della personalità degli studenti e istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 4, «Istruzione e ricerca», è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, nelle scuole pubbliche, secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi della medesima missione volti alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, nonché di bullismo, mediante la predisposizione di interventi di natura preventiva sul disagio giovanile.
  2. Lo psicologo scolastico fornisce supporto diretto agli studenti, ai docenti, alle famiglie e alle altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, al fine di migliorare le relazioni tra tali soggetti. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

   a) sostegno allo sviluppo della personalità degli alunni;

   b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

   e) supporto dei docenti per la risoluzione delle problematiche dell'età evolutiva e delle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   f) supporto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   g) consulenza psicologica alle famiglie per il sostegno delle responsabilità genitoriali;

   h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

  3. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neo immesso in ruolo.
  4. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale, con esperienza almeno triennale in ambito scolastico o con formazione specialistica quadriennale post-laurea nel campo dell'età evolutiva.
  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione stabilisce con proprio decreto i termini e le modalità per l'attivazione del servizio di psicologia scolastica.
  6. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata della prova è pari a un anno scolastico. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli Pag. 196provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede entro un limite di spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a valere sulle risorse della missione 4, «Istruzione e Ricerca» del PNRR.
24.04. Carelli, Vietina.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di garantire l'attuazione della linea progettuale «Nuove competenze e nuovi linguaggi», Missione 4C1 – Investimento 3.1, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 l'insegnamento della programmazione informatica (coding) è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.
24.05. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico allineato con i quadri europei delle competenze digitali (DigCompEdu per la formazione degli insegnanti), Missione 4C1 – Misura 2 – Investimento 2.1, nelle more della creazione di un sistema multidimensionale strategico di formazione continua degli insegnanti e del personale scolastico per la transizione digitale, il Ministero dell'istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un apposito Piano programmatico di formazione obbligatoria del personale educativo e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnologiche per la didattica digitale.
  2. La formazione è rivolta agli educatori e ai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché agli educatori della scuola dell'infanzia.
  3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con decreto, definisce i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino a 20 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione Pag. 197 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
24.06. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Psicologo scolastico nelle scuole superiori di secondo grado)

  1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado, in attuazione della linea progettuale M4C1 – Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e riduzione dell'abbandono – nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole secondarie superiori è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico che opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui al comma 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne la qualità.
  2. Lo psicologo scolastico riporta al dirigente scolastico gli esiti delle osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce, ai consigli di classe e al collegio dei docenti, ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni. Ove necessario, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori, organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.
  3. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

   a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno all'interno del sistema scolastico;

   b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;

   c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   d) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

   f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

   i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;

   l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli studenti, gli insegnanti, i genitori e il personale non docente, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche Pag. 198 e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dello studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

  4. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimmesso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e l'istituzione del servizio di psicologia scolastica presso le scuole secondarie di primo e secondo grado.
  5. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale, con esperienza almeno triennale in ambito scolastico o con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato «Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado» con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.07. Marrocco, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di promuovere la fruizione e l'accesso ad eventi culturali, concerti e a manifestazioni sportive e la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in cinema, teatri e strutture sportive e per promuovere la cultura dell'accessibilità alle persone disabili con ridotta capacità motoria, nell'ambito della Missione 1C3 – Investimento 1.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai soggetti che gestiscono cinema, teatri e strutture in cui si svolgono manifestazioni sportive o ai proprietari degli edifici che ospitano dette attività è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, fino a un importo massimo di 15.000 euro per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla previsione di posti riservati a disabili con difficoltà motorie.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa ulteriore di 25 milioni di euro annui dal 2022 al 2024.
  3. Il Ministero della cultura entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i principali enti rappresentativi dei settori dello spettacolo e dello sport, adotta un Piano per garantire nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità e la previsione di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse e il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni Pag. 199di euro, che costituisce limite di spesa, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
24.08. Versace, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agrinidi e agriasili)

  1. Nell'ambito della Misura M4C1, le risorse relative all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» sono incrementate di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e destinate alla realizzazione di agrinidi e agriasili quali strutture di accoglienza per bambini fino sei anni di età realizzata all'interno di una azienda agricola, ivi compresi gli agriturismi o in una località rurale, cui hanno accesso famiglie residenti anche al di fuori dei relativi bacini di utenza. A tal fine, oltre che nelle aree rurali le strutture sono collocate anche nelle aree limitrofe a quelle urbane.
  2. Le risorse sono ripartite tra le regioni, sulla base di specifiche progettualità, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 ai provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
24.09. Spena, Nevi, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Potenziamento della formazione professionale terziaria nel settore primario per l'acquisizione delle competenze tecnologiche necessarie ai processi di transizione ecologica e digitale in atto)

  1. Al fine di potenziare la formazione professionale necessaria al settore primario per incrementare conoscenze e abilità richieste dalla continua trasformazione tecnologica in atto, nell'ambito della Misura M4C1, le risorse relative all'Investimento 1.5 destinate allo «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» sono incrementate di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e destinate all'acquisizione di nuove e specifiche competenze nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale, quella di precisione e il Farming 4.0, nonché la tecnologia blockchain applicata alla filiera agroalimentare.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 ai provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
24.010. Spena, Nevi, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 200

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione per i partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni speciali per la ricerca in ambito PNRR)

   1. Le attività svolte dalle società a partecipazione pubblica e dalle fondazioni costituite o partecipate dalle università statali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio europeo a norma del Regolamento UE 2021/241, rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
   2. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
   3. Con riferimento alla partecipazione o alla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1 da parte degli enti pubblici di ricerca, non sono richiesti, qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.».
*25.01. Rospi.
*25.05. D'Attis.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione per i partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni speciali per la ricerca in ambito PNRR)

  1. Le attività svolte dalle società a partecipazione pubblica costituite o partecipate dalle università statali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio europeo a norma del Regolamento UE 2021/241, rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
  2. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
  3. L'autorizzazione alla partecipazione o alla costituzione di società per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e da parte dell'Agenzia spaziale italiana, non è richiesta qualora la relativa decisione sia adottata dai competenti organi acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.».
25.06. Rospi.

Pag. 201

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione per i partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni speciali per la ricerca in ambito PNRR)

  1. Le attività svolte dalle società a partecipazione pubblica costituite o partecipate dalle università statali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio europeo a norma del Regolamento UE 2021/241, rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
  2. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.».
25.04. Rospi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora il relativo bando o avviso della procedura di scelta del contraente stabilisca che i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati ed i benefici, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.»;

   b) dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.
(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

   1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.
   2. Agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
   3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza Pag. 202dell'interesse al tempestivo sviluppo delle attività di ricerca.
   4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.
   5. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di appalti o procedure aggiudicati dai soggetti di cui al comma 1 relativi all'approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione “o equivalente”, di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.
   6. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).
   7. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.».
25.02. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo)

  1. Per raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito della Missione n. 4 («Istruzione e Ricerca»), Componente 2 («Dalla Ricerca all'Impresa»), anche per potenziare le infrastrutture di ricerca e le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio e il primo sviluppo di un polo nazionale di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale, da insediare presso il Padiglione Italia come legacy della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.
  2. Il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Commissario generale dell'Italia per l'EXPO 2020 Dubai, con decreto stabilisce le modalità di definizione e attuazione del polo di cui al comma 1 e fissa la ripartizione dei fondi tra i suoi tre percorsi progettuali, relativi alla creazione di un Campus universitario Arabo-Mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e di un Campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
25.03. Fusacchia, Aprea, Casa, Vacca, Toccafondi.

ART. 26.

  Sopprimerlo
26.4. Orfini.

Pag. 203

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;

   al comma 2, capoverso comma 5-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione da almeno cinque anni, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono da almeno cinque anni una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.;

   al comma 2, capoverso comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

    al primo periodo, sopprimere le parole: purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico;

    sostituire il secondo periodo con il seguente: I partecipanti alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, nonché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli enti pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
   3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori ordinari, per l'inquadramento Pag. 204come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.».

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  2-quater. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 517, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, anche ai ricercatori e ai tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali operino nelle strutture del Servizio sanitario nazionale svolgendo attività assistenziale ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità individuate dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, stipulati con gli enti pubblici di ricerca interessati.».
26.3. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo le parole: da almeno un triennio aggiungere le seguenti: , o, fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da almeno un biennio,;

   alla lettera a), dopo le parole: di almeno tre anni aggiungere le seguenti: , o, fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di almeno due anni.
26.7. Bella.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2, lettera h), dopo le parole: «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma» sono aggiunte le seguenti: «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-bis»;

   0b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Albo dei direttori generali delle università)

   1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.
   2. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   4. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo.».
26.1. Lorenzin.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

Pag. 205

    b) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.».
26.5. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 24, comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16» sono aggiunte le seguenti: «per il settore concorsuale oggetto della procedura ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.», le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo» e nel terzo periodo le parole: «dall'undicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dal dodicesimo».
*26.2. Navarra, Topo.
*26.8. Centemero, Grimoldi, Ribolla, Frassini, Comaroli.
*26.11. Gagliardi.
*26.12. D'Attis, Aprea, Saccani Jotti, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 24, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata anche per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 per il settore concorsuale oggetto della procedura ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. A tal fine le università possono utilizzare fino a un terzo delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo e possono utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.».
26.9. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: «, a copertura» fino a: «relativi contratti integrativi» sono soppresse.
26.10. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente

Art. 26-bis.
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto- Pag. 206legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano straordinario riservato al personale tecnico universitario con abilitazione ASN)

  1. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera Pag. 207 a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro annui. Tale incremento è destinato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, e destinato all'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione scientifica nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione dei fabbisogni in attuazione della disposizione di cui al comma 1 e alla definizione dei criteri di riparto delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.02. Melicchio.

ART. 27.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sopprimere la lettera b), numero 1), e la lettera d);

   2) sopprimere il comma 2.
27.7. Carabetta.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 6, dopo le parole: «Con uno o più decreti» sono inserite le seguenti: «, da adottarsi ogni anno entro il 31 dicembre,.».
27.2. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

  e-bis) articolo 64, al comma 2-decies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori di identità digitale abilitati da AgID garantiscono la gratuità del servizio di gestione dell'identità digitale (SPID) fornito ai privati.».
27.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
27.16. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le regioni e le province autonome possono sottoscrivere con il Ministero dell'interno apposita convenzione per l'utilizzo dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) al fine di procedere alla verifica delle dichiarazioni emesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nonché per l'erogazione di servizi istituzionali previsti dalla legge.
*27.3. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*27.9. Faro, Federico.
*27.17. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di procedere ad un aggiornamento dei sistemi di monitoraggio dei dati territoriali e delle infrastrutture con tecnologie di rilevamento nonché ampliarne e potenziarne le capacità su aree scoperte, è istituita una piattaforma digitale unificata, dotata di un sistema di interrogazione equipaggiato con visualizzazioni su layer geografici, un sistema di valutazione con Pag. 208strumenti di Business Intelligence, ed un sistema predittivo del comportamento del territorio, inclusi gli aspetti sismici, geofisici ed oceanografici, delle strutture e del traffico stradale, ciclopedonale, ferroviario ed altro, basato sui modelli matematici della geologia e dell'ingegneria.
  2-ter. La piattaforma è istituita oltre che per monitorare in tempo reale il territorio anche come strumento previsionale, di valutazione dei rischi nonché decisionale per la pianificazione idraulica ed idrogeologica, la programmazione delle infrastrutture e degli interventi di messa in sicurezza. Inoltre, mediante la dashboard, si potrà definire una strategia di pianificazione, di manutenzione predittiva per le strutture stesse, e per le infrastrutture di comunicazione e di difesa del territorio basata sull'intelligenza artificiale. Sarà inoltre possibile definire la programmazione degli investimenti territoriali mediante applicazione di criteri multipli per individuarne l'ottimizzazione.
  2-quater. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita, senza oneri sul bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
  2-quinquies. La struttura di cui al comma 2-ter definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  2-sexies. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  2-septies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.4. Colmellere, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale in coerenza con l'esigenza di rafforzamento dei servizi digitali del Paese fissati anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, implementando il processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della CONSOB a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, il fondo di cui all'articolo 32-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate ai sensi del presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di cui al primo periodo, fermo restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, fintech e finanza sostenibile.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si Pag. 209provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.23. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prima del comma 1-bis, inserire il seguente:

   «01-bis. Le firme degli elettori necessarie ai fini del comma 1 del presente articolo possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ai fini della predisposizione della piattaforma, il Ministero dell'interno invia ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1. Le firme raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite PEC all'indirizzo email a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.».
27.21. Magi, Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 53, comma 5, lettera d), numero 5), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente ai loro dati».
  2-ter. All'articolo 53, comma 5, lettera d), numero 4), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «che l'operatore economico» aggiungere le seguenti: «non in possesso di attestazione»;

   b) dopo le parole: «valutazione degli stessi alla stazione appaltante.» aggiungere le seguenti: «In forma sperimentale in sede di partecipazione alle gare, per i soggetti esecutori di lavori pubblici e servizi, la stazione appaltante può consultare il Fascicolo Virtuale messo a disposizione dalle SOA contenente i documenti per la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, nonché report riepilogativo dei dati aggregati relativi ai requisiti speciali di cui all'articolo 83.».
27.14. Sozzani, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/ Pag. 210882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022.».
*27.5. Buratti.
*27.15. Giacomoni, D'Attis, Prestigiacomo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati alla consultazione telematica delle banche dati catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento 16 settembre 2010 del Direttore dell'Agenzia del territorio, al fine di ricomprendere anche i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
**27.6. Ubaldo Pagano.
**27.10. Torto, Martinciglio.
**27.13. Pettarin.
**27.18. Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.
**27.22. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Conseguentemente alle modifiche introdotte con il comma 1, lettera d), e con il comma 2, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Fascicolo Elettronico Nazionale (FSE) sono trasferite in capo al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ne assicura l'implementazione sull'intero territorio nazionale.
27.8. Ianaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;

   b) al comma 5, le parole: «mediante operatore telefonico» sono soppresse.
27.11. Liuzzi, Davide Crippa, Barbuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti ordini e federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
27.19. D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Quota parte delle risorse stanziate per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari ad almeno il 30 per cento, è riservata ai territori delle regioni del Mezzogiorno.
27.12. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 211

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 341 la parola: «132» è soppressa;

   2) al comma 344 la parola: «132» è soppressa.
27.20. Magi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni e rafforzamento della partecipazione alla lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 544, sono aggiunti i seguenti:

   «544-bis. Al fine di semplificare la partecipazione alla lotteria di cui al comma 540, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità per l'acquisizione del consenso, da parte dei soggetti che intendono partecipare, da manifestare attraverso modalità elettroniche, anche mediante l'Applicazione dei servizi pubblici – App IO, per l'integrazione del codice lotteria con una o più carte di pagamento registrate all'interno dell'App IO.
   544-ter. A decorrere dal 1° marzo 2022, nel quadro della lotteria nazionale, di cui al comma 540, è introdotta una modalità di estrazione istantanea con premi di importo massimo di 100 euro che permetta all'acquirente di conoscere con immediatezza l'esito della partecipazione alla lotteria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1o febbraio 2022, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, di importo comunque non superiore a euro 100, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria istantanea di cui al presente comma. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie, una quota pari al 20 per cento del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è riservata per l'attribuzione dei premi della lotteria istantanea di cui al presente comma.»
27.01. Fragomeli, Buratti, Sani.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il monitoraggio e la trasparenza degli interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'accessibilità ai relativi dati)

  1. Ai fini del monitoraggio e della trasparenza sullo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, i dati relativi ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a quelli afferenti le attività connesse al Piano, compresa la documentazione dei processi di produzione e diffusione degli stessi, sono in formato aperto, disaggregato e interoperabile.
  2. Al fine di garantire la conoscibilità delle caratteristiche dei dati, nonché la possibilità della relativa analisi, nella sezione «Open Data» del portale governativo «ITALIADOMANI» (https://italiadomani.gov.it/it), ogni singolo file, oltre che nel formato comma separated values (csv), è anche presente come file «meta dati», esplicativo di quanto contenuto nel database principale.
  3. I dati pubblicati sul portale governativo di cui al comma 2 sono aggiornati in maniera puntuale e costante, al fine di garantire che siano sempre conformi a quelli a disposizione del Governo, delle istituzioni e delle amministrazioni coinvolte, secondo il profilo di metadatazione adottato da Agid DCATAP_IT. Pag. 212
  4. I dati devono essere presenti in formato aperto sul portale nazionale «dati.gov.it».
  5. I comuni titolari di misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono responsabili del coordinamento delle relative attività di gestione, del monitoraggio e del conseguimento dei relativi obiettivi e sono tenuti a trasmettere i dati aggiornati, di propria competenza, per le finalità di cui ai commi precedenti al Servizio centrale per il PNRR.
  6. Ai comuni particolarmente virtuosi nel trasmettere i dati di cui al comma precedente sono assegnati, in base alla popolazione residente, contributi economici, dietro presentazione della relativa domanda e a seguito della verifica dello stato di avanzamento della trasmissione dei dati aggiornati.
  7. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le modalità di erogazione del contributo e relativa tempistica; le modalità di verifica dell'attività e del raggiungimento dell'obiettivo.
  8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 rileva, in ogni caso, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 del presente articolo, ogni soggetto interessato può rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del codice dell'amministrazione digitale. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso codice.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, per un importo complessivo di 43 milioni di euro per gli anni di attuazione del PNRR, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  11. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.02. Gallo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Anagrafe nazionale digitale della disabilità)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101, è istituita l'Anagrafe nazionale digitale delle disabilità.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, o comunque dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla disabilità, e in rispetto dell'informativa sulla privacy dei dati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e della legge n. 196 del 2003 per la tutela dati personali, vengono definiti princìpi e criteri di attuazione.
  3. In ottemperanza all'integrazione sociale dei cittadini con disabilità di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, ogni struttura dello Stato avrà accesso all'Anagrafe nazionale Pag. 213digitale delle disabilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.
  4. Tutte i dati raccolti ai fini del Contrassegno unificato disabili europeo di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, del fascicolo degli alunni con disabilità di cui all'Anagrafe nazionale degli studenti istituita con decreto ministeriale 28 luglio 2016, n. 162, e qualunque altra informazione già classificata da enti, dipartimenti e uffici, concorrono ad integrare il database dell'INPS nonché a istituire l'Anagrafe nazionale digitale della disabilità.
27.03. Misiti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
27.04. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico-strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di Pag. 214versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023.
27.05. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

  1. All'articolo 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nel caso in cui l'utilizzo ulteriore dei dati di cui al comma 1 sia effettuato da strutture sanitarie pubbliche e accademiche, nonché da persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, esclusivamente per scopi di ricerca medica e scientifica, non è richiesta l'autorizzazione preventive del Garante, ma è sufficiente che sia comunicato allo stesso l'avvio di tale utilizzo, dichiarando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal comma 1.
   Il Garante può verificare, a seguito di tale comunicazione, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate e prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti.».
27.06. Noja, Del Barba.

ART. 28.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e consentire l'accelerazione degli investimenti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: «le parole: “ad acta” sono soppresse, dopo le parole: “delle predette” è inserita la seguente: “nuove” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, ovvero tra i dirigenti pubblici o tra esperti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al periodo precedente.”».
28.1. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei Pag. 215pagamenti della pubblica amministrazione, standardizzare i processi di erogazione di benefici economici pubblici e consentire anche un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici, comunque denominati, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali sono erogati mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefici sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, vengono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefici, nonché le modalità di remunerazione del servizio al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.
  5. A copertura dei costi relativi all'attuazione del presente articolo e degli oneri connessi ai servizi di progettazione, realizzazione, sviluppo, sperimentazione e prima applicazione della piattaforma di cui comma 1, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l'importo di 5 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici economici di cui al comma 1 introdotti successivamente alla data di operatività della piattaforma individuata dal decreto di cui al comma 3. È comunque fatta salva la possibilità di disporre l'applicazione del presente articolo anche ai benefici economici di cui al comma 1 in corso di erogazione alla data di operatività della piattaforma.
28.01. Bruno Bossio, Madia, Gariglio, Ubaldo Pagano, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Pizzetti, Casu, Cantini.

ART. 29.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riparto del fondo tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale dell'intervento ed è sottoposto a parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Stato-regioni,.
*29.8. Faro, Federico.
*29.12. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

Pag. 216

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riparto del fondo tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale dell'intervento ed è sottoposto a parere in sede di Conferenza Stato-regioni.
**29.2. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**29.9. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: competenze digitali aggiungere le seguenti: dei cittadini e, in particolare, dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle imprese pubbliche.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e, in particolare, dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle imprese pubbliche.
29.7. Ianaro.

  Al comma 2, dopo le parole: competenze digitali, aggiungere le seguenti: incrementando i livelli di sicurezza informatica, tutelando la sovranità digitale.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
29.13. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con decreto interministeriale e successivo protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze definiscono le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e individuano le caratteristiche, le modalità di valutazione, di selezione e di monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo con a capo la regia del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica aggiungere le seguenti: e pubblica sul proprio sito internet.
29.6. Liuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e le regioni e le province autonome.
*29.1. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*29.10. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 5.
**29.4. Raduzzi.
**29.5. Trano.

  Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-regioni.
*29.3. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Pag. 217 Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*29.11. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 30.

  All'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera c);

   al comma 3, lettera a), premettere le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;

   al comma 3, lettera b) premettere le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;

   al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al rimborso dei costi ulteriori documentati dal precedente soggetto attuatore per le attività svolte dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al completamento delle attività di cui al comma 4 e al rimborso degli investimenti di pubblico interesse effettuati nell'ambito della concessione di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché del canone per la conduzione della PLN;

   al comma 4, premettere le seguenti parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,;

   al comma 6, dopo le parole: 19 unità di personale aggiungere le seguenti: con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
*30.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*30.9. Paolo Russo.
*30.1. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*30.2. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di portare a termine la realizzazione della E78 (due mari) che collega le città di Grosseto, Siena e Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche e interseca la E45 (tra Toscana e Umbria) e la fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino Grosseto-Fano, inserita nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto ministeriale con il quale dispone il completamento della strada E78 avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 8, comma 6.
30.7. D'Ettore, Mugnai, Ripani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la strada statale 106 Jonica che mette in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 «Adriatica», Pag. 218avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 8, comma 6.
30.8. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

   1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

   a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;

   b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;

   c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;

   d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;

   e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;

   f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

   2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.
   3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-bis e 19 del presente codice.».
30.3. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Casu, Cantini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   b) all'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   c) all'articolo 26, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni.»;

Pag. 219

   d) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni.».
30.4. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Del Basso De Caro, Cantini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche dati)

  1. La piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'agente della riscossione. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche dati di cui al primo periodo, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
  2. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-ter.
(Scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa tra imprenditore e creditori)

  1. I creditori accedono alla piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quater.
(Istituzione di programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

  1. Sulla piattaforma è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i trentamila euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al primo comma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, Pag. 220 il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 30-quinquies.
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

  1. l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione, segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, in persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al trenta per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di euro 15.000 e, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, alla soglia di euro 5.000;

   b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore alla soglia di euro 5.000;

   c) per l'Agenzia delle entrate-riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, alla soglia di euro 100.000, per le società di persone, alla soglia di euro 200.000 e, per le altre società, alla soglia di euro 500.000.

  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate, dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate nel medesimo comma 1.
  3. La segnalazione contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a partire dal 1° gennaio 2022; per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre 2022; per l'Agenzia delle entrate-riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a partire dal 1° luglio 2022.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV del Titolo II, dopo le parole: Servizi digitali sono inserite le seguenti: e misure in materia di crisi d'impresa.
30.01. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

Pag. 221

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

  1. In attuazione della Misura 3 Componente 2 del PNRR «Intermodalità e logistica integrata» nell'ambito della Riforma 2.3, ed al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

«Art. 1696.
(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

   Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
   Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
   Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.»;

   b) la sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente:

«Art. 1737.
(Nozione)

   Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738.
(Revoca)

   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere)

Pag. 222

   Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1740.
(Diritti dello spedizioniere)

   Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
   Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.
   Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Art. 1741.
(Spedizioniere vettore)

   Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.».

   c) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

«Art. 2761.
(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

   I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
   Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.».
30.02. Delrio.

ART. 31.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le amministrazioni titolari di interventi previsti nell'ambito delle progettualità strategiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'intesa sottoscritta in data 11 giugno 2014 e successive modifiche e prevista dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da ultimo modificata con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono porre a carico dei finanziamenti delle medesime progettualità, in deroga ai limiti di spesa di Pag. 223cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate, le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dal Comitato paritetico per la gestione dell'intesa. La deroga ai predetti limiti assunzionali si applica anche alle amministrazioni incaricate delle funzioni istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alle progettualità a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, per il reclutamento del personale ad esse assegnato, nei limiti degli importi previsti dall'intesa».
*31.8. De Menech, Bond.
*31.49. Bond, De Menech.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento».
31.28. Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo il ricorso alla sospensione temporanea qualora tale istituto sia previsto dallo specifico ordinamento professionale;

   b) al capoverso comma 7-quater:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono mantenere» con la seguente: «mantengono»;

    2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tali casi, ai fini previdenziali, i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività di lavoro dipendente all'interno della pubblica amministrazione sono equiparati al reddito professionale soggetto a contribuzione presso la Cassa previdenziale di appartenenza».
31.25. Saitta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5, non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*31.23. Fregolent, Del Barba.
*31.43. Giacometto, Porchietto, Mazzetti, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 7-quater con il seguente:

  7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, per i periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), possono fruire di una forma di ricongiunzione senza oneri a proprio carico, in deroga alla legge 4 marzo 1990, n. 45. Le modalità di tale ricongiunzione saranno disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato, istituti con decreto legislativo 30 giugno 1994 e con decreto legislativo 18 febbraio 1996 n. 103, da adottarsi Pag. 224entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**31.35. Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo.
**31.19. Ubaldo Pagano.
**31.3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
**31.24. Lovecchio.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 7-quater aggiungere il seguente:

   7-quater.1 Lo stesso regime dei commi 7-ter e 7-quater si applica ai professionisti appartenenti alla riserva selezionata delle Forze armate di cui al combinato disposto degli articoli 674 e 987 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di incentivare, anche in questo ambito, il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
31.44. Maria Tripodi, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 14-ter, sono inseriti i seguenti:

   «14-ter.1. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, accertate anche ai sensi del comma 1, secondo e terzo periodo, possono conferire incarichi di consulenza anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   14-ter.2. Al fine di garantire continuità all'efficienza delle specifiche attività, le amministrazioni titolari dei seguenti interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e le città metropolitane, possono trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i soprintendenti preposti agli stessi:

   a) M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA;

   b) M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO;

   c) M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0;

   d) M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE;

   e) M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE;

   f) M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI;

   g) M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;

   h) M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA;

   i) M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA;

   j) M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ;

   k) M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO;

   l) M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE;

   m) M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE;

   n) M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

   14-ter.3. Il trattenimento di cui al comma 14-ter.2 è consentito previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio non è corrisposto il trattamento economico di quiescenza, ma continua Pag. 225 a percepire il trattamento economico previsto per la posizione occupata.».
31.38. Giacomoni, Prestigiacomo, D'Attis, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
31.29. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» sono aggiunte le seguenti: «, compresi le regioni e gli enti locali,».
*31.5. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*31.20. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.26. Pastorino, Fassina.
*31.30. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*31.33. Gagliardi.
*31.36. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo.
*31.10. De Menech, Ubaldo Pagano.
*31.45. Prestigiacomo, D'Attis, Bagnasco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «per non più di una volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte».
31.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, gli enti locali titolari di finanziamenti a valere sui Fondi territoriali integrativi e straordinari possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti stessi. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*31.6. De Menech, Bond.
*31.47. Bond, De Menech.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) All'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli enti locali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti stessi. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**31.7. De Menech, Bond.
**31.48. Bond, De Menech.

Pag. 226

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, gli enti locali possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
31.14. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.».
*31.4. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*31.11. De Menech, Ubaldo Pagano.
*31.15. Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
*31.21. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.27. Pastorino, Fassina.
*31.31. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*31.34. Gagliardi.
*31.37. Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro.
*31.46. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «3-ter. Per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilite dal comma 1, lettera b) del presente articolo, ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è autorizzata la spesa di 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.39. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 7, dopo le parole: «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «due unità da assegnare a ciascuna provincia e ai liberi consorzi comunali in Sicilia».
31.16. Topo, Buratti, Ciagà.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 17-bis, è inserito il seguente:

   «17-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, l'esclusione prevista dall'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al settanta per cento.».
31.17. Buratti, Fragomeli, Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti locali, attuatori di progetti a valere sulle risorse del PNRR, possono adeguare l'ordinamento degli uffici e dei servizi per supportare l'organo di indirizzo Pag. 227politico nelle funzioni di coordinamento, controllo, indirizzo e monitoraggio dei progetti e garantire il rispetto dei tempi di attuazione previsti negli atti di affidamento delle risorse. A tal fine è consentito costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica, mediante conferimento di incarichi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti per situazioni strutturalmente deficitarie, nelle sole ipotesi di enti in stato di riequilibrio pluriennale che rispettino vincoli imposti dalla soglia di spesa di personale disposta ai sensi del decreto ministeriale del 17 marzo 2020. La deroga è concessa sino alla data di conclusione degli interventi finanziati con il PNRR, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando le ipotesi di decadenza dall'incarico previste in caso di scadenza del mandato dell'organo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: incarichi di collaborazione aggiungere le seguenti: e incarichi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*31.1. De Luca, Topo.
*31.13. Topo, De Luca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un massimo di complessivi 15 incarichi di consulenza e collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di euro 30.000 lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro, di durata non superiore al 31 dicembre 2026 e che cessano comunque automaticamente col cessare del mandato amministrativo, non cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
31.12. Mancini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le unità di personale dell'Azienda speciale per il porto di Chioggia, assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, sono trasferite in deroga all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, a far data dal 1° gennaio 2022 e con pari trattamento economico, all'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 190.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
31.22. Moretto, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, Pag. 228 dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Gli Enti pubblici possono, al fine di garantire la realizzazione delle opere olimpiche di competenza, procedere alle assunzioni di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione delle predette opere e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
31.9. De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione alle esigenze di attuazione del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nelle società di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
31.42. Cortelazzo, Cassinelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2019, n. 100, dopo le parole: «al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e, a decorrere dal 2022, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali».
31.18. Topo, Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione alle esigenze di attuazione del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, per le attività di cui al comma 1, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
31.40. Cortelazzo, Cassinelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai professionisti assunti per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuta la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
31.32. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
31.41. Cortelazzo, Cassinelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000 abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.»;

Pag. 229

   b) il comma 3 è abrogato.

  2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.
31.01. Topo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali facenti parte delle aree interne per il supporto ai procedimenti attuativi del PNRR)

  1. Al fine di garantire la più efficace realizzazione degli investimenti collegati al PNRR, gli enti locali facenti parte delle aree interne possono, per tutta la durata del Piano, per l'accesso alle risorse loro destinate, costituire un fondo non superiore al 2 per cento del valore delle risorse stesse, da utilizzare per il rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative dell'ente, anche attraverso il conferimento di incarichi a personale qualificato in ambito amministrativo, tecnico e contabile, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.
31.02. Bilotti.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di ingresso per lavoro)

  1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

   «q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;».

  2. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19, è inserito il seguente:

   «19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.».
31.03. Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Cestari, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione assunzioni personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))

  1. Per le annualità 2022-2026, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni, le Unioni di comuni e le Città Metropolitane, soggetti attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel limite del 5 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, ponendo i relativi costi a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e inserendoli nel quadro economico complessivo dell'opera.
  2. Per i casi di cui al comma 1, non è richiesta la verifica preventiva di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  3. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi Pag. 230 di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
31.04. Giacomoni, D'Attis, Prestigiacomo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*31.05. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.08. Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia)

  1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti», sono aggiunte le seguenti parole: «e nei comuni capoluogo di provincia.».
31.06. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

  1 All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento.».
31.07. Musella, Bagnasco, Prestigiacomo.

ART. 32.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione fondamentale inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, connessi al superamento dell'emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2022 è assegnato a Formez PA, nel Pag. 231quadro delle funzioni attribuite ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, un contributo aggiuntivo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32.1. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In attuazione delle ulteriori funzioni assegnate dall'articolo 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'associazione Formez PA, nel triennio 2022-2024, può indire una o più procedure selettive di personale laureato e con esperienza in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a trecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Con delibera del consiglio di amministrazione di Formez PA, sottoposta all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati criteri, modalità ed eventuali titoli di riconoscimento dell'esperienza, nel rispetto delle disposizioni e dei principi in materia di concorsi pubblici.
  1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nell'ambito delle spese di personale, complessive sostenute mediamente da Formez PA nell'ultimo triennio.
32.3. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione alle attività svolte dall'Ente nazionale per il microcredito anche nell'ambito dei progetti rientranti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la vigilanza sull'ente è trasferita dal Ministero per lo sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire con proprio decreto le risorse stanziate per interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
32.4. Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.
32.2. Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione Siciliana)

  1. Sono consentite assunzioni a tempo indeterminato di personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici negli enti locali della Regione Siciliana in cui il rapporto tra quelli in servizio a tempo indeterminato e il totale del personale dipendente a tempo indeterminato non supera il 20 per cento e in misura non superiore a tale rapporto. Pag. 232
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche a tempo parziale e i dipendenti così assunti possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.
  3. La deroga di cui ai commi 1 e 2 opera solamente nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ PA o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  4. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere destinato ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né posto in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.
  5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle citate assunzioni, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, dal quale dovranno emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale. Particolare attenzione va rivolta agli indicatori attestanti l'incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di garantire stabilmente l'equilibrio di bilancio di parte corrente dell'ente locale.
  6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, gli indicatori finanziari e delle performance soggetti a monitoraggio, e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.
  7. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
32.01. Raciti, Navarra, Miceli, Cappellani.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni» con le seguenti: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato «Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali».

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: Provincia Autonoma aggiungere le seguenti: , ANCI e UPI;

   b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio,;

   c) sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali.
*33.2. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*33.3. De Menech, Ubaldo Pagano.
*33.6. Pastorino, Fassina.
*33.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*33.9. Gagliardi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, Pag. 233purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.
  1-ter. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.
33.10. Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Spena.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, entro sessanta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche e finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

   a) la tipologia di intervento previsto;

   b) la tempistica;

   c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

   d) il livello progettuale richiesto;

   e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
33.4. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è individuata una quota dei professionisti ed esperti destinatari degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Al predetto personale sono formulati direttive e indirizzi per l'attuazione del PNRR con riferimento alle attività di cui al comma 3, secondo modalità da definire con il decreto di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: ventitré con la seguente: venticinque, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.440.485,87 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Nucleo può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché dell'Associazione di cui decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca.;

   b) al comma 7, primo e secondo periodo, sostituire le parole: euro 300.000 con le seguenti: euro 500.000.;

   c) al comma 8, sostituire le parole: euro 1.625.247 con le seguenti: euro 1.825.247.
33.12. Porchietto.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime ragioni Pag. 234 di cui al comma 5 volte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, al personale di cui al presente articolo nonché a quello che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.
*33.5. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*33.7. Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso.».
33.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))

  1. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
33.01. Cannizzaro.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Ai fini del reclutamento di tale contingente il Ministero della transizione ecologica indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, cui sono ammessi.

  Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti con le seguenti: sono definite le modalità di svolgimento del concorso, le cui prove possono essere effettuate anche in modalità telematica e devono svolgersi entro il 15 febbraio 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
34.6. Costanzo, Trano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di Pag. 235comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con le seguenti: ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, in possesso di specifica e significativa competenza ed esperienza almeno triennale in tali materie,.
34.3. Maraia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un colloquio che può essere effettuato con le seguenti: due colloqui che possono essere effettuati.
34.4. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica aggiungere le seguenti: , da una commissione giudicatrice composta da cinque membri individuati con decreto del Ministero della transizione ecologica e scelti tra docenti universitari specializzati nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare.
34.7. Costanzo, Trano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni sono resi pubblici sul sito del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni.
34.8. Costanzo, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «attività culturali e del turismo», sono inserite le seguenti: «dell'istruzione»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato di cui al comma 1 promuove altresì, nell'ambito di un'attività di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, l'avvio di iniziative finalizzate a divulgare presso le istituzioni scolastiche i contenuti, le analisi e le proposte del rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia di cui al comma 2.».
34.2. Carbonaro.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

  Art. 34-bis. – (Disposizioni in materia di personale per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del PNRR) – 1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR in particolare relativi alla missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, misure M1C3, Investimento 5, Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, favorire il sostegno della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 1.400.00 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro Pag. 2365.179.080 per l'anno 2029, ed euro 5.282.660 a decorrere dall'anno 20230 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*34.04. Billi.
*34.01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*34.05. Fitzgerald Nissoli, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del PNRR)

  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del PNRR nonché per fornire supporto alla unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è assegnato con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 409.621,50 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720,00, euro, di 102.540,60 euro e di 36.016,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
34.03. Mura, Viscomi.

ART. 35.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica 1° luglio 2015»;

   b) al comma 7 le parole: «con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «con Pag. 237decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica 1° luglio 2015»;

   c) al comma 8 le parole: «con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica 1° luglio 2015»;

   d) il comma 9 è soppresso.
35.2. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nell'ambito delle procedure di riqualificazione previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria generale di merito relativa alla procedura selettiva interna per passaggio al profilo professionale di funzionario UNEP, Area III, F1 – AVVISO N.2 del 19 settembre 2016.
35.1. Di Sarno.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera b-bis) è soppressa;

   b) l'articolo 7 è soppresso.
35.3. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative agli uffici del giudice di pace di Napoli e di Barra)

  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel circondario del tribunale di Napoli del distretto della corte di appello di Napoli sono inseriti i comuni di Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore e Casoria;

   b) nel circondario del tribunale di Napoli Nord in Aversa del distretto della corte di appello di Napoli sono soppressi i comuni di Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore e Casoria.

  2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel circondario di Napoli del distretto della corte di appello di Napoli:

    1) alla voce: «Giudice di pace di Barra» è premessa la seguente: «Giudice di pace di Afragola – Afragola, Caivano, Cardito»;

    2) dopo la voce: «Giudice di pace di Barra» è aggiunta la seguente: «Giudice di pace di Casoria – Arzano, Casavatore, Casoria»;

   b) nel circondario di Napoli Nord del distretto della corte di appello di Napoli, le voci: «Giudice di pace di Afragola» e «Giudice di pace di Casoria» sono soppresse.

  3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, nel circondario di Napoli del distretto della corte di appello di Napoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella circoscrizione del giudice di pace di Barra è aggiunto il comune di Portici;

   b) nella circoscrizione del giudice di pace di Napoli è soppresso il comune di Portici.

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  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.
35.01. Di Sarno.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di cessione dei crediti)

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: «Alle cessioni», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse quelle aventi a oggetto crediti di natura fiscale,».
35.02. Centemero, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Soppressione degli Ordini professionali degli agenti di cambio di Milano e Roma)

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma» sono soppresse;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A ciascun iscritto è riconosciuto un indennizzo, nella misura di euro trentamila, per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.»;

  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo.
35.03. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)

  1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: «due senatori e due deputati», sono sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».
36.01. Calabria, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con Pag. 239modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, dopo le parole: «quando si tratta di materie per le quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti comitati partecipa anche il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.», sono aggiunte le seguenti: «e i presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma.».
  2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, le parole: «di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».
  3. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, dopo le parole: «e l'Ufficio per il programma di governo» sono aggiunte le seguenti: «e con la segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che deve essere coinvolta in tutte le procedure istruttorie di interventi di interesse delle regioni e delle province autonome».
36.02. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 37.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire la parola: dodici con la seguente: tredici;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) le parole: «di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,» sono sostituite dalle seguenti: «uno designato dall'Unione delle province d'Italia,».
*37.1. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*37.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*37.4. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.
*37.2. De Menech, Ubaldo Pagano.

ART. 38.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: sui farmaci.

  Conseguentemente, dopo le parole: n. 6, aggiungere le seguenti: Componente 1, Investimento 3 e Componente 2, Investimento 1.
38.2. Ianaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'Istituto superiore di sanità è affidato lo studio finalizzato all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus SARS-CoV-2. A tal fine è autorizzata per gli anni 2021, 2022, 2023, la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di un apposito Fondo.
   1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   1-quater. L'Istituto superiore di sanità ha il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1-bis, nonché la verifica Pag. 240dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di contribuire all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus Sars-CoV-2.
38.4. Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono definiti i principi e i criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio farmaceutico digitale nazionale (AFDN).
   1-ter. Al comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «l'interoperabilità dei FSE» sono aggiunte le seguenti: «fra loro stessi e l'Armadio farmaceutico digitale nazionale (AFDN).».
38.3. Misiti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, primo periodo, le parole: «non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «non si trovi in posizione di quiescenza».
   1-ter. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: «che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano stati collocati a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età».
38.1. Buratti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Costituzione del Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia e di somministrazione farmacologica di supporto per i pazienti cronici e oncologici in case e ospedali di comunità)

  1. È istituito, presso l'Unità di Missione per il PNRR, prevista con decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 settembre 2021, un Tavolo di coordinamento per l'individuazione degli appropriati percorsi di patologia e per la somministrazione farmacologica di supporto per pazienti cronici e oncologici nelle case e negli ospedali di comunità, alla luce della riforma dell'assistenza territoriale disposta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Il Tavolo di cui al comma 1 è presieduto del Responsabile dell'Unità di Missione per il PNRR, ed è composto da due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante indicato dalle regioni.
  3. Il Tavolo di cui al comma 1 è aperto alla consultazione di associazioni di pazienti, società scientifiche, aziende private, associazioni di categoria e operatori del settore privato.
  4. I compiti del Tavolo di cui al comma 1, i relativi componenti e le modalità di funzionamento sono disposte con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
38.01. De Filippo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Collaboratori tecnici e professionali dipendenti di enti pubblici del Servizio sanitario nazionale)

  1. Nelle procedure di progressione interna o conferimento di incarichi di funzione Pag. 241 al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è alternativo ai cinque anni di servizio nella categoria D previsto dal contratto collettivo nazionale il requisito di almeno cinque anni di attività documentata presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione» per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza dello stesso ruolo.
38.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Registro COVID)

  1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari e l'Agenzia italiana del farmaco, definisce criteri e principi per l'istituzione del registro COVID.
38.03. Misiti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al fine di assicurare la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, ai livelli essenziali di assistenza di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera, anche ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, in raccordo con l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel rispetto dell'articolo 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, sono definite, anche in attuazione agli interventi e programmi in essere nelle previsioni del Ministero della salute, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettere e), numero 2), e i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, misure sperimentali, per il quinquennio 2022-2026, per garantire a tutti i cittadini l'equo e sostenibile accesso alle cure, secondo princìpi di congruenza clinico-organizzativa e assistenziale e di personalizzazione e umanizzazione delle cure stesse.
  2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, prevedono gli assetti organizzativi e gestionali dell'emergenza e urgenza preospedaliera, su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni erogate sull'intero territorio regionale;

   b) integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura;

   c) gestione unitaria delle risorse in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale, in sinergia con altri sistemi regionali e con le istituzioni nazionali preposte;

   d) creazione o consolidamento di servizi di elisoccorso regionali e interregionali che, integrando con il soccorso su gomma, garantiscano l'omogeneità del servizio su base nazionale.

  3. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è organizzato per ambiti territoriali, sulla base degli standard minimi normativi nazionali di riferimento, degli indirizzi e della programmazione regionale e svolge le proprie funzioni attraverso:

   a) una direzione organizzativa;

Pag. 242

   b) le sale operative;

   c) la rete dei mezzi di soccorso e delle relative équipe dislocati in postazioni distribuite sul territorio.

  4. La direzione organizzativa opera di norma a livello regionale con funzione di centro di responsabilità e direzione set-118.
  5. Le sale operative operano a livello provinciale, interprovinciale o regionale, attraverso personale medico, infermieristico, socio-sanitario e tecnico preposto alle ricezione e alla classificazione delle richieste di soccorso, all'attivazione di mezzi ed équipe in base alla priorità e alla criticità stabilita in fase di ricezione della richiesta, all'erogazione di istruzioni prearrivo anche finalizzate al sostegno delle funzioni vitali, al coordinamento degli interventi di soccorso e alla scelta della struttura di destinazione del paziente sulla base di protocolli forniti d'intesa con gli ospedali e con i dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) avallati dalle direzioni e dalle regioni. In relazione ai livelli organizzativi definiti, al personale medico che opera presso le sale operative sono attribuiti compiti di coordinamento e supervisione degli interventi di soccorso di analisi e di interpretazione clinica delle immagini trasmesse dalla rete territoriale di emergenza e urgenza, al fine di gestire con maggiore accuratezza gli eventi di soccorso anche previa consultazione in tempo reale con specialisti.
  6. Le sale operative:

   a) ricevono dalle centrali uniche di risposta (CUR) del numero unico europeo 112 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le richieste di soccorso sanitario provenienti dal territorio di competenza con la localizzazione del chiamante e le informazioni relative al luogo e alla tipologia di soccorso;

   b) interpreta le richieste di soccorso e adottano adeguate modalità di procedure clinico-assistenziali e organizzative, al fine di offrire al cittadino un soccorso tempestivo ed efficace, attraverso la corretta ed efficiente gestione delle chiamate di soccorso, l'attivazione dei mezzi più appropriati e il trasferimento dei pazienti alla struttura ospedaliera più idonea, nel minor tempo e con la migliore assistenza possibile;

   c) coordinano i trasferimenti secondari tra strutture ospedaliere dei pazienti acuti afferenti alle reti di patologia tempo dipendenti;

   d) assicurano la risposta adeguata alle situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, ordinaria e in maxi-emergenza;

   e) dispongono della tecnologia informatica e di comunicazione necessaria per l'espletamento delle funzioni a esse attribuite, della geolocalizzazione e della traduzione multilingue fornita dalle CUR del numero di emergenza unico europeo 112 e garantiscono la continuità del servizio, in casi di possibili black-out tecnici o calamità, mediante la predisposizione di sistemi di vicariamento con altre sale operative regionali o extraregionali;

   f) mantengono il contatto con i servizi di emergenza intraospedalieri per comunicare tempestivamente l'arrivo di pazienti con patologie che richiedono l'attivazione di uno o più team specialistici secondo quanto previsto per il coordinamento delle reti di patologia definite a livello regionale, e sono integrate nei DEA di riferimento.

  7. Le sale operative sono raccordate da sistemi di vicariamento che garantiscono la gestione dei sovraccarichi e degli episodi di black-out.
  8. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è stabilita dalla programmazione regionale sulla base dell'orografia, della densità abitativa, della rete viaria e di altre variabili ritenute rilevanti, nonché delle caratteristiche della rete ospedaliera di riferimento, con particolare attenzione all'offerta delle unità operative specialistiche per la cura delle patologie tempo dipendenti.
  9. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è costituita da personale, mezzi di soccorso e di trasporto, presìdi e attrezzature sanitarie dislocati strategicamente sul territorio, e opera in modo integrato con il Pag. 243servizio regionale di elisoccorso che, in base ai dati di attività e alle aree di riferimento, agisce anche su ambiti interregionali. Il numero e la tipologia dei mezzi di soccorso sono definiti tenendo conto del livello di risposta adeguato da erogare con particolare riferimento agli specifici indicatori per l'emergenza urgenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, recante il Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
  10. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza è dotato di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado di assicurare l'interoperatività e il collegamento fra le sue varie componenti e con i sistemi informativi ospedalieri per la gestione comune delle informazioni, dei dati sanitari, dei flussi di attività e dei flussi informativi ministeriali. È dotato altresì di tecnologie e apparati di trasmissione sui mezzi di soccorso necessari alla corretta gestione dei pazienti per garantire la trasmissione e la ricezione di dati, nonché le informazioni e le immagini utili ai sanitari delle sale operative e delle strutture di emergenza e urgenza ospedaliere.
  11. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza garantisce, a tutto il personale impegnato nell'emergenza, un adeguato sostegno psicologico al fine di ridurre lo stress derivante dalla specifica attività professionale e prevenire la sindrome da burn out.
38.04. Misiti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della Missione 6 del PNRR)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per il potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari, Peer Review, dei progetti Proof of Concept (PoC), e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del panel scientifico di valutazione dei predetti progetti.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 700.000, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della Missione 6, capitolo 2 del PNRR.
*38.05. Fassina, Stumpo.
*38.015. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al settanta per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.
**38.06. Fassina, Stumpo.
**38.013. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute ambiente e clima (SNPS))

  1. Al fine di dare piena attuazione alle azioni di investimento e di riforma previste Pag. 244nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute ambiente e clima (SNPS), di cui fanno parte il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nelle articolazioni preposte ai compiti di prevenzione.
  2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le funzioni del sistema SNPS nonché le modalità di integrazione con il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA).
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 415.379.000, si provvede a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale degli investimenti complementari, volte a garantire il «rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale», in conformità con le previsioni della scheda progetto dell'investimento «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze.
*38.07. Fassina, Stumpo.
*38.014. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministero della salute promuove e stipula appositi Contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione.».
**38.08. Fassina, Stumpo.
**38.016. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Valorizzazione del servizio ospedaliero di emergenza-urgenza e della dirigenza medica)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute – Investimento 2.2 – Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, e di valorizzare il servizio della dirigenza medica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta un'indennità di specificità di emergenza-urgenza, corrispondente a un importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, di euro 13.000, a favore dei dirigenti medici appartenenti alla disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza che operano nel settore preospedaliero ed ospedaliero della medicina di emergenza-urgenza.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 190 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul sulle risorse della Missione 6 – Salute del PNRR.
38.09. Mugnai, Bologna.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Valorizzazione del servizio ospedaliero di emergenza-urgenza e della dirigenza medica)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative Pag. 245alla Missione 6 – Salute – Investimento 2.2 – Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, e di valorizzare il servizio della dirigenza medica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta un'indennità di specificità di emergenza-urgenza, corrispondente ad un importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, di euro 13.000, a favore dei dirigenti medici appartenenti alla disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza che operano nel settore preospedaliero ed ospedaliero della medicina di emergenza-urgenza.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38.010. Mugnai, Bologna.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Finanziamento di progetti di informazione sulle malattie rare)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali – volte a rafforzare l'assistenza e le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale, nonché a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la dotazione di 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, indirizzata a finanziare progetti di comunicazione rivolti alle persone con malattie rare, alle loro famiglie e alla popolazione.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione di cui al presente articolo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38.011. Bologna, Pettarin.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione del Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia per i pazienti cronici e oncologici in case e ospedali di comunità)

   1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – componente 1 – investimenti 1.1 e 1.3 – è istituito, presso l'Unità di missione per il PNRR, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 settembre 2021, un Tavolo di coordinamento per l'individuazione degli appositi percorsi di patologia per pazienti cronici e oncologici nelle case e negli ospedali di comunità, in adeguamento all'obiettivo della riforma dell'assistenza territoriale indicata nel medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  2. Il Tavolo, di cui al comma 1 è presieduto del Responsabile dell'Unità di Missione per il PNRR, ed è composto da due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante indicato dalle regioni.
  3. Il Tavolo, di cui al comma 1 è aperto alla consultazione di associazioni di pazienti, società scientifiche, aziende private, associazioni di categoria e operatori del settore privato.
  4. I compiti del Tavolo, di cui al comma 1, i relativi componenti e le modalità di funzionamento sono disposti con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Pag. 246
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
38.012. Bologna, Pettarin.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. In attuazione con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, della legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministro della salute, previa istruttoria dell'Agenas di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale, da concludersi entro il 30 giugno 2022, effettua una ricognizione dell'attivazione e dell'utilizzo, da parte delle singole regioni e province autonome, del fascicolo sanitario elettronico ed elabora un programma biennale di sviluppo, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2024, l'uniforme utilizzo del FSE su tutto il territorio nazionale fissando per ogni regione e provincia autonoma, i relativi obiettivi.
  2. L'attuazione da parte delle regioni e province autonome del predetto programma attuativo costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale, nonché delle disposizioni inerenti i servizi digitali e cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, della legge 1° luglio 2021, n. 101.
  3. Agli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  4. In caso di mancata attuazione del programma biennale nei termini ivi previsti, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
38.017. Trizzino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare).

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali – volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, nonché la velocizzazione del procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico».
38.018. Bologna, Pettarin.

ART. 40.

  Sopprimerlo.
40.1. Bonomo, Ceccanti, Carnevali.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: suscettibile di aggiornamento Pag. 247 annuale con le seguenti: aggiornato annualmente, acquisito il parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e delle regioni e PA;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione del Piano triennale 2023-2025.
40.2. Bonomo, Ceccanti, Carnevali.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni dell'Italia meridionale)

  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
40.01. Bordo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione nelle procedure di realizzazione delle opere infrastrutturali ricomprese nel PNRR)

  1. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti infrastrutturali ricompresi nel PNRR e nel PNC, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la progettazione si articola secondo due livelli successivi di approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previsto al comma 16, e il progetto esecutivo redatto secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tutte le procedure autorizzatorie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rilasciate sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  2. In tutte le procedure affidate ai sensi del comma 1, l'incarico di direttore dei lavori di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non può essere ricoperto dall'autore del progetto esecutivo.
40.02. Mazzetti, Rospi, Musella, Sozzani, Cattaneo, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici,».
40.03. Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea, Pag. 248» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'esecuzione di tutti i contratti pubblici,».
40.04. Musella, Bagnasco, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 48, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici,»;

   b) all'articolo 50, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'esecuzione di tutti i contratti pubblici,».
40.05. Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

ART. 41.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 10-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
41.1. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), capoverso comma 11-bis, al settimo periodo, dopo le parole: mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. aggiungere il seguente periodo: Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare fino a un massimo di due sub-commissari, cui delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico nella misura massima di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.;

   all'undicesimo periodo, sostituire le parole: 346.896 euro con le seguenti: 544.213 euro.
41.2. Paolo Russo, De Luca, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Funzioni commissariali tecniche)

  1. Al fine di preservare l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza del ruolo dei prefetti e prevenire la sovrapposizione di funzioni commissariali tecniche, non è consentita la nomina di prefetti nel ruolo di commissari straordinari per questioni tecniche.
  2. La nomina dei commissari tiene conto delle competenze specifiche e dei profili professionali necessari, nonché delle esperienze maturate nell'ambito dell'incarico conferito, tali da escludere casi d'incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.
41.01. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)

  1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sul rispetto della direttiva 2008/50 e sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con un parere vincolante delle Commissioni Pag. 249 parlamentari ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e la Commissione ambiente del Senato nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Il commissario è nominato fra persone che posseggano tutti i seguenti requisiti:

   a) esperienza di rapporti fra ambiente e salute con ruoli svolti a livello internazionale;

   b) pubblicazioni significative nel settore su riviste «peer review»;

   c) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria.

  3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

   a) provvede all'esecuzione e alla pubblicazione annuale dei dati medi di speciazione delle polveri sottili respirate con dettaglio provinciale (per le provincie che abbiano uno o più comuni inseriti nella procedura d'iscrizione) con indicazione delle fonti delle polveri respirate e delle fonti di emissione in atmosfera nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari e redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

   b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e alle Camere, e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;

   c) elabora un piano di riduzione emissiva (in particolare per interventi finanziabili con il piano industria 4.0 o comunque a finanziamento statale), di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni; il piano deve essere proporzionato nella riduzione emissiva fra i vari settori (trasporti, civile, zootecnia, industria);

   d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

   e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

   f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento;

   g) si confronta con le autorità sanitarie territoriali verificando annualmente l'andamento epidemiologico dei territori interessati anche in base alla legge n. 29 del 2019 verificando in particolare i dati storici e l'andamento di malformazioni congenite documentate mediante metodi standardizzati a livello internazionale, mortalità per tutte le cause, ospedalizzazioni e dati oncologici e dei registri tumori.

  4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell'aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica in particolare delle autorità sanitarie territoriali, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, Pag. 250senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
  6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
  7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.
  8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.
41.02. Zolezzi.

ART. 42.

  Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, dopo le parole: propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative aggiungere le seguenti: ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il nono periodo.
42.3. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: leggi antimafia aggiungere le seguenti: , delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 42 del 2004.
42.1. Vianello, Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, conformemente alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promosso prioritariamente per la città di Taranto, o comunque nelle città ove persistano gravi criticità dovute alla qualità dell'aria, un piano triennale per lo sviluppo di Pag. 251programmi di ricerca e innovazione, nonché iniziative sperimentali volte alle misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria.
  1-ter. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, sono altresì promosse, per il triennio 2022-2024, tutte le iniziative di sviluppo, integrazione e ricerca delle cure oncologiche pediatriche.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis nella misura di 60 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024 e 1-ter, nella misura di 50 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), rispettivamente numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
42.14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per potenziare l'operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 732 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
  1-ter. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.5. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnala al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o a eventuali situazioni di sequestro.
  1-ter. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.
  1-quater. Gli elenchi di cui al comma 1-ter sono approvati con delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.
  1-quinquies. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 1-quater, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  1-sexies. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 1-ter, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. Pag. 252
  1-septies. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
  1-octies. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il giudice per le indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.
  1-novies. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1-decies. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.
  1-undecies. All'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo e alla mobilità “dolce” non motorizzata (greenways).

  1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
42.8. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2022-2023 al 2023-2024, il Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.
  1-ter. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la Pag. 253sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante incremento delle risorse destinate al FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-quater. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'Università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
42.4. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.
  1-ter. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la lettera:

   «ee-octies) Isole Cheradi;».

  1-quater. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale «Isole Cheradi».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, quantificati in euro 250 mila per l'anno 2022, e in euro 100 mila a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
42.6. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di valorizzare l'identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, Pag. 254 sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per l'anno 2024 per il finanziamento di specifici progetti.
  1-ter. I progetti di cui al comma 1-bis, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica, compresi quelli d'interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree d'interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.
  1-quater. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1-bis e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
  1-quinquies. Agli oneri di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.9. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2022, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato Fondo di solidarietà lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.13. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito presso il Ministero della cultura il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2022.
  1-ter. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.10. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere l'opera di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni per l'anno 2023 per sostenere il comune di Taranto nella demolizione di strutture presenti nella sopracitata area e dichiarate abusive.
  1-ter. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42.11. Labriola, D'Attis.

Pag. 255

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

   «a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN)».

  1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.7. Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contribuire al ristoro ambientale della città di Taranto, l'Imposta municipale unica (IMU) di spettanza statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo comune, per le annualità 2022, 2023 e 2024, è destinata al comune di Taranto per essere impiegata in interventi strutturali inerenti la riqualificazione urbana, l'efficientamento energetico e i servizi sociali.
42.12. Labriola, D'Attis.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

Art. 42-bis.
(Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello)

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.

Art. 42-ter.
(Sede del Consorzio)

  1. La sede del Consorzio è stabilita nello statuto di cui all'articolo 42-septies.

Art. 42-quater.
(Organi del Consorzio)

  1. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 42-quinquies.
(Attività del Consorzio)

  1. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione e alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

   a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   b) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal Pag. 256monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   d) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   e) manutenzione delle sponde e dei canali;

   f) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   g) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

Art. 42-sexies.
(Piano annuale delle attività)

  1. Le attività di cui all'articolo 4 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e in straordinarie.
  2. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 42-quaterdecies ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero della transizione ecologica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministero della transizione ecologica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
  3. Nel corso dell'anno di riferimento eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea degli enti consorziati, su proposta dell'amministratore unico, e sono approvate dal Ministero della transizione ecologica.
  4. L'amministratore unico presenta al Ministero della transizione ecologica una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

Art. 42-septies.
(Atti costitutivi)

  1. Il Ministero della transizione ecologica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  2. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità del raccordo operativo tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  3. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  4. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministero della transizione ecologica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministero della transizione ecologica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui all'articolo 4.

Art. 42-octies.
(Atti costitutivi)

  1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dall'articolo 42-bis. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto. Pag. 257
  2. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia.
  3. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti; le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  4. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

   a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

   d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

   e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

Art. 42-novies.
(Comitato tecnico)

  1. Il comitato tecnico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministero della transizione ecologica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto a esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  2. Il comitato tecnico è formato da sei membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministero della transizione ecologica;

   b) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) da un membro designato dalla regione Toscana;

   d) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   e) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   f) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  3. Ai membri del comitato tecnico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto.
  4. Alle riunioni del comitato tecnico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  5. Ogni amministrazione di cui al comma 2 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  6. Il comitato tecnico è nominato con decreto del Ministero della transizione ecologica.
  7. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  8. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno.
  9. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello Pag. 258avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  10. Il presidente del comitato tecnico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

Art. 42-decies.
(Comitato tecnico)

  1. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministero della transizione ecologica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 42-quaterdecies.

  3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  5. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministero della transizione ecologica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

Art. 42-undecies
(Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Pag. 259Consorzio, adottato dal Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  4. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  6. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  7. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  8. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  9. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  10. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 42-duodecies.
(Entrate finanziarie, contabilità e contratti)

  1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero della transizione ecologica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero della transizione ecologica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  3. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  4. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  5. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 42-terdecies.
(Indirizzi all'attività)

  1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministero della transizione ecologica, con Pag. 260apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 42-quaterdecies.
(Conferenze di servizi)

  1. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  2. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla-osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 42-quinquiesdecies.
(Vigilanza)

  1. Il Ministero della transizione ecologica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  2. Il Ministero della transizione ecologica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

Art. 42-sexiesdecies.
(Copertura finanziaria)

  1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'onere derivante dall'autorizzazione della presente legge, determinato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42.01. Sani.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Comun General de Fascia)

  1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio, costituiscono il suo patrimonio indisponibile.
42.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 43.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

  1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono Pag. 261estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, nonché dei siti «orfani» previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti.
  1-ter. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.
  1-quater. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il commissario unico redige, con l'ausilio delle singole regioni, un elenco completo di tutti i siti rimasti esclusi da quelli già inseriti tra le attività della struttura commissariale e che dovranno essere oggetto di finanziamento e risanamento.
43.2. Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
43.1. Villarosa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

  1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) sono soppresse le parole: «e al compenso per i commissari straordinari»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
43.01. Del Barba.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Potenziamento delle strutture commissariali per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata,» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato,».
43.02. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Pag. 262

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Potenziamento delle strutture commissariali per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata,» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato, il Ministro dello sviluppo economico o un suo delegato,».
43.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Gestione commissariale del sisma Centro Italia 2016-2017)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
43.04. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: “e al compenso per i commissari straordinari” sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il compenso dei commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, Pag. 263 non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'esercizio dei compiti assegnati, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si avvalgono di una struttura di supporto posta alle loro dirette dipendenze, costituita con proprio provvedimento e composta secondo i criteri stabiliti dal comma 3 del presente articolo;

   d) nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 500 milioni di euro, la struttura di cui al comma 2 è composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a quindici unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o inferiore a 100 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di due unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Dal contingente di personale dipendente da ciascun commissario, è in ogni caso escluso il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche;

   e) il personale delle strutture di cui al presente articolo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima;

   f) al personale non dirigenziale delle strutture di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori Pag. 264economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata a ciascun commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento di ciascun commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico di ciascun commissario straordinario;

   g) agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
43.05. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Per garantire la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti, agli interventi ricompresi a ogni titolo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nonché agli interventi funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.
43.06. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1, numero 2), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai soggetti titolari di cariche elettive nominati commissari straordinari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di attività istituzionalmente inerenti alla carica stessa.
43.07. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Alla regione Calabria è riconosciuto un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2022 per l'elaborazione di un piano Pag. 265di verifica ambientale funzionale alla tempestiva realizzazione del progetto «Waterfront Lamezia e Porto Turistico» per l'intervento di rigenerazione produttiva di parte dell'area industriale dismessa ex Sir, finalizzato allo sviluppo del territorio ed alla realizzazione di un hub turistico-logistico per valorizzare la centralità dell'area e la vicinanza con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
43.08. Furgiuele, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Rafforzamento dei poteri del commissario straordinario per la SS1 Aurelia-bis)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali inerenti la strada statale SS1 «Aurelia-bis», il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato, che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non si previsto in meccanismo di superamento del dissenso, il commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario straordinario, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, può avvalersi di una struttura di supporto per l'esercizio delle sue funzioni, composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari d'incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, d'importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, Pag. 266 che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del commissario. La struttura di cui al presente comma è nominata, su proposta del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. Agli eventuali oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al comma 2 si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.09. Rosso, Bagnasco, Cassinelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per accelerare la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti)

  1. Al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, colmando il divario tra Nord e Centro-Sud, conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR, il Ministero della transizione ecologica, sulla base dei dati comunicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle regioni in collaborazione con l'Ispra e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede a effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti.
  2. Sulla base dei risultati delle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui al comma 1, qualora si evidenzino reali criticità e una sensibile carenza delle infrastrutture impiantistiche, e al fine di accelerare l'effettiva realizzazione degli impianti necessari, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
  3. Il Commissario straordinario può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni.
  4. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
  5. A tutti gli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo, quale contributo dello Stato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione Pag. 267 di 200 milioni di euro per il 2022 e 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri di assegnazione, le modalità di ripartizione e le priorità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 10, nonché la quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.
  7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6, sono volte a cofinanziare gli investimenti diretti degli enti territoriali per realizzare o implementare le infrastrutture ambientali di cui al presente articolo, nonché a sostenere gli enti territoriali nell'individuazione e applicazione di idonei contributi e strumenti, anche fiscali, volti a favorire e agevolare il coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione e gestione delle medesime infrastrutture.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo e nei limiti di 200 milioni di euro per il 2022 e 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
43.010. Mazzetti, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Struttura commissariale del Governo)

   1. Il commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.
   3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.
   4. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.
   5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Pag. 268livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.
   6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, Pag. 269apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla amministrazione di appartenenza ha diritto a essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
   7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.
   8. La regione Calabria assicura le esigenze – logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane – della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.
   9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli enti del servizio sanitario regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
   10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili – anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi – a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa – con protocollo riservato – il prefetto competente per Pag. 270le successive valutazioni in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
   11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
   12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la struttura di supporto di cui al precedente comma 6.
   13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.
   14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.
   15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Pag. 271salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria.»;

   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

   1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la regione e con i rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il presidente della giunta regionale e i rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.
   2. Il commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
   3. L'ente del servizio sanitario regionale corrisponde al commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, Pag. 272 bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.
   5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il procuratore della Repubblica competente e il procuratore regionale della Corte dei conti della Calabria, nonché il prefetto della provincia.
   6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.
   7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
   8. Il commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
   9. Il commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il commissario Pag. 273 straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.»;

   c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)

   1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
   2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
   3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure Pag. 274di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA Spa L'indicato commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.»;

   d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)

   1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'economia e delle finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'articolo 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze interessa il Comandante generale della Guardia di finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura commissariale.
   2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.
   3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.»;

   e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

   f) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.»;

    2) il comma 2 è soppresso.

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
43.011. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Gestioni commissariali delle camere di commercio)

  1. All'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, Pag. 275 con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

   a) le parole: «ad acta» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «delle predette» è inserita la seguente: «nuove»;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, ovvero tra i dirigenti pubblici o tra esperti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al periodo precedente.».
43.012. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 44.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo, con Regolamento del Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento, anche con l'assegnazione di voucher, dei crediti maturati con il programma Millemiglia.
44.2. Lupi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 720, sono aggiunti i seguenti:

   «720-bis. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 715, lettera a), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 715, lettera b), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non risultino sufficienti a compensare i danni da essi subiti.
   720-ter. Le eventuali risorse ulteriormente residue confluiscono in un Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore aeroportuale, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per il sostegno del settore aeroportuale.
44.1. Paita, Del Barba.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
PERSONALE DIPENDENTE

Art. 44-bis.
(Misure a sostegno del personale dipendente)

  1. Al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, in attuazione a quanto disposto nella Misura M5C2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato ad euro 1.000.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui i cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. L'articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è soppresso.
44.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Pag. 276

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

  1. Al fine di accelerare la relativa gestione commissariale, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

   «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni Pag. 277 di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di coordinamento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
44.03. Fassina.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione Commissariale di liquidazione di Società pubbliche)

  1. Al fine di accelerare la relativa gestione commissariale, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

   «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna Spa o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti Pag. 278ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
44.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni relative alle Autorità di gestione)

  1. Le Autorità di gestione di fondi europei e nazionali aggiornano ove necessario le modalità di rendicontazione dell'avanzamento della spesa, laddove tali modalità risultino limitanti rispetto ai poteri derogatori previsti dalla normativa vigente per i Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
44.02. Varrica.

ART. 45.

  Al comma 1, capoverso comma 16, primo periodo, dopo le parole: organismi pagatori aggiungere le seguenti: , in modo automatico,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 16, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli organismi pagatori a cui siano pervenuti i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti provvedono, senza ulteriori adempimenti, ad effettuare il pagamento degli aiuti, al netto della compensazione degli oneri previdenziali dovuti, dandone contestuale comunicazione all'istituto previdenziale competente.
45.4. Cadeddu, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto, Gallinella.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 16, inserire il seguente:

  16-bis. La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori.
*45.7. Gagliardi.
*45.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*45.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*45.5. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*45.8. Nevi, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*45.9. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*45.1. Incerti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, Pag. 279n. 33, dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

   «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del COVID-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

   b) sono revocati i pignoramenti in essere».
45.6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
45.10. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato».
  2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato».
45.01. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Subacquei in acquacoltura)

   1. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, a modificare il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati e di regolamentarne l'attività.
45.02. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di personale CREA)

  1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso Pag. 280 la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «Art. 2-bis. – 1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

   b) al titolo, dopo le parole «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

  2. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole «e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022». Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
45.03. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto, Gallinella.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del turismo)

  1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.
  2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione di cui al comma 1 e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico non economico Pag. 281 denominato «Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG», posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.
  3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
45.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Capitanio, Lucchini, Pretto, Patassini, Fogliani.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

  1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.
45.05. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Strutture agrosanitarie)

  1. Nell'ambito della Misura M6C1, le risorse relative all'Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture», sono incrementate di 400 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023, 80 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di realizzare strutture agro sanitarie, destinate a valorizzare la valenza terapeutica delle aree rurali, a incentivare la medicina preventiva e integrativa, ad accogliere, deospedalizzandoli, gli anziani e i soggetti affetti da patologie psico-neurologiche o genetiche, da disturbi della nutrizione, da autismo o da altre forme di fragilità cognitiva, anche avvalendosi delle migliori esperienze regionali e internazionali.
  2. Le risorse sono ripartite tra le regioni, sulla base di specifiche progettualità, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla elegge 1° luglio 2021, n. 101.
45.06. Spena, Nevi, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 282

ART. 46.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

  1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute Spa, destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Al fine di valorizzare e incrementare il patrimonio sportivo nazionale, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 3.000.000 in favore di Sport e Salute Spa, da destinare ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, per la riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture sportive in loro uso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021 e a euro 3.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
46.3. Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di supportare le attività organizzative relative ai Campionati mondiali juniores di bocce assegnati all'Italia, che si svolgono a Roma dal 23 al 29 maggio 2022, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla Federazione italiana bocce che, per l'organizzazione dell'evento, può avvalersi di un apposito comitato organizzatore locale. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate: quanto a euro 800.000, per il supporto organizzativo e, quanto a euro 1.200.000, per l'adeguamento degli impianti necessari ad ospitare le gare della competizione, con particolare riferimento ai centri tecnici federali, e anche ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l'integrazione di atleti con disabilità della disciplina paralimpica della boccia. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
46.1. Mancini, Madia, Topo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «Titolo V», sono aggiunte le seguenti: «e Titolo VI»;

    2) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «3 luglio 2017, n. 117,» sono aggiunte le seguenti: «cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

    3) all'articolo 7, comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative»;

    4) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Titolo V», sono aggiunte le seguenti: «e Titolo VI»;

    5) all'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «società a responsabilità limitata» sono aggiunte le seguenti: «, anche in forma cooperativa».
*46.5. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*46.2. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «In sede di Pag. 283prima applicazione, alla società è trasferito un contributo di euro 2 milioni, da dedurre, successivamente, dall'ammontare di cui al secondo periodo.». Agli oneri recati dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.4. Iezzi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di Giochi olimpici e paralimpici)

  1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 1, comma 1, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e dopo le parole: «della cooperazione internazionale», sono aggiunte le seguenti: «, uno del Ministero del turismo»;

    2) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: «in materia di sport», sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro del turismo».
46.01. Frassini, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Bitonci, Patassini.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Le procedure di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche agli interventi individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
46.02. Rixi, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Finanziamenti per gli impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva)

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree urbane, l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione dell'attività sportiva, con particolare riferimento alle zone più degradate, in attuazione della linea progettuale sport e inclusione sociale – M5C2 – Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento, anche parziale, dei seguenti interventi:

   a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria;

   c) realizzazione di parchi urbani attrezzati.

  2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

   a) associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

   b) enti locali.

Pag. 284

  3. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a).
  4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 e le modalità attuative del presente articolo. Tra i criteri di accesso ai finanziamenti è individuato come prioritario l'accesso all'attività sportiva di base consentito al maggior numero di utenti.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
46.04. D'Attis, Versace, Mandelli, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Contributi e credito d'imposta per il settore sportivo)

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta sportiva ed ampliare la possibilità di accesso alla pratica dell'attività sportiva, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
  2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

   a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

   b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'intervento sia finalizzato ad incentivare l'accesso all'attività sportiva delle persone diversamente abili;

   c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per gli interventi ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Pag. 285Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ai seguenti soggetti:

   a) società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

   b) enti di promozione sportiva;

   c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e organizzazioni di volontariato iscritte nel registro nazionale unico del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, per i seguenti interventi:

   a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

   b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

   c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b).

  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
  8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate Pag. 286 attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.05. D'Attis, Versace, Mandelli, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 287

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di favorire e incentivare la realizzazione di impianti sportivi, il Ministro dell'economia e della finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stipula un'apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del trenta per cento a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 3, possono essere rilasciati per le seguenti finalità:

   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione impianti sportivi esistenti;

   c) ampliamento impianti sportivi esistenti.

  3. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo.
46.06. D'Attis, Versace.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di garantire e incentivare l'accesso alla pratica sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite del novanta per cento della spesa effettuata e comunque per un importo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, tra cui si considerano ricompresi autoveicoli con almeno nove posti, effettuato nel corso del medesimo anno. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30.000.000 di euro per l'anno 2022.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.
  4. All'onere di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.07. Versace, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
SALUTE

Art. 46-bis.

  1. Al fine di garantire l'attuazione della linea progettuale «Valorizzazione e potenziamento Pag. 288 della ricerca biomedica del SSN», Missione 6C2 – Investimento 2.1, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni dal 2022 al 2026, 5 milioni di euro annui agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2026, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
46.08. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi sportivi. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1 da erogarsi per il tramite di Sport e Salute Spa
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante contestuale riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
46.09. D'Attis, Prestigiacomo.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47.4. Trano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Con il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria ai sensi del presente articolo, il Tribunale della prevenzione dispone una verifica trimestrale, nel contraddittorio delle parti, ai fini della valutazione dell'andamento della misura e, ove ne sussistano i presupposti, applica una misura differente.».
47.5. Donno.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il provvedimento di cui al comma 2 lettera b) sono aggiunte le seguenti: o altre misure ritenute applicabili previste dal presente articolo.
47.2. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni sono aggiunte le seguenti: Pag. 289 dalla data di cessazione o revoca della misura di prevenzione patrimoniale.
47.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il provvedimento di cui al comma 2 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti: o altre misure ritenute applicabili alle circostanze di fatto e di diritto accertate previste dal presente articolo.
47.6. D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni aggiungere, in fine, le seguenti: dal termine della misura di prevenzione patrimoniale applicata o dalla data della revoca della medesima.
47.7. D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».
47.8. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   c-bis) all'articolo 34-bis, al comma 6, dopo le parole: «che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto» sono inserite le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
47.1. Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

   1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».
47.9. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure di sostegno per gli imprenditori vittime di racket e usura, modifiche alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 44 del 23 febbraio 1999 sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e articolo 14 della legge 108 del 7 marzo 1996. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e a decorrere dal 2024. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, Pag. 290da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1-quater verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Gli intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto:

   a) delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e della legge n. 108 del 1996;

   b) delle inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle centrali dei rischi di Banca D'Italia;

   c) del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

   Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1-quater.
   1-sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.
   1-septies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   1-octies. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 44 del 1999 che godono della sospensione dei termini di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 44 del 1999, è consentito il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovunque previsto esibendo esclusivamente il certificato di godimento della sospensione dei termini di cui al medesimo articolo 20 della legge n. 44 del 1999.».
47.01. Piera Aiello.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Procedimento di rilascio e aggiornamento delle informazioni antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 86:

    1) al comma 2, dopo le parole: «L'informazione antimafia», è inserita la seguente: «liberatoria»;

    2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'informazione antimafia interdittiva cessa di avere efficacia se decorsi due anni dalla sua adozione non si procede ad aggiornamento con le modalità di cui all'articolo 91, comma 5.».
47.02. Bartolozzi.

Pag. 291

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di condizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali)

  1. Con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le modificazioni necessarie all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, al fine di prevedere tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali che le imprese e gli enti non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni e non sussistano, nei loro confronti, cause impeditive al rilascio della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
47.03. D'Ippolito.

ART. 48.

  Sopprimerlo.
*48.12. Trano, Raduzzi.
*48.14. Verini.
*48.15. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, aggiungere le seguenti: da indicare nella motivazione del provvedimento finale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), comma 7, dopo le parole: qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, aggiungere le seguenti: da indicare nella motivazione del provvedimento finale.
48.1. Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per presentare osservazioni scritte con le seguenti: per presentare in via telematica osservazioni scritte.
48.7. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La procedura di contraddittorio si conclude entro trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
48.9. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 94, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Non si procede altresì alle revoche ed ai recessi qualora l'informazione antimafia interdittiva evidenzi che per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.».
48.2. Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:

  2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o Pag. 292dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.
48.10. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) il contraddittorio può essere escluso con decreto motivato del prefetto, quando sussistano esigenze di urgenza, di segretezza, anche in relazione ad altri procedimenti amministrativi o giudiziari in corso o comunque di cautela rilevanti a tutelare il raggiungimento del buon fine del procedimento.
48.16. Ascari, Sarti, Davide Aiello, Migliorino, Salafia, Caso.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. L'audizione di cui al comma 7 è sempre prevista quando l'interessato propone istanza di aggiornamento ai sensi dell'articolo 91, comma 5, al termine del periodo del controllo giudiziario adottato dal tribunale con le modalità di cui all'articolo 34-bis, comma 6.».
48.3. Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.»;

   b) all'articolo 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.».
*48.6. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*48.18. Gagliardi.
*48.17. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*48.20. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*48.5. Incerti.
*48.13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di antimafia)

  1. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre Pag. 293 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
48.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 49.

  Sopprimerlo.
49.6. Trano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Misure alternative all'interdittiva antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Misure amministrative di prevenzione collaborativa)

  1. Il prefetto, ravvisando un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa, se ritiene che non sussistano elementi sufficienti per adottare una informativa antimafia interdittiva, può comunque prescrivere all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

   a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte ad impedire l'infiltrazione mafiosa;

   b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura procedente, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

   c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

   d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

   e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

   2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.
   3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
   4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno del pericolo di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria Pag. 294 ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
   5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.
   6. Le misure adottate nei commi precedenti possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva».
49.7. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: di finanziamento aggiungere le seguenti: o prestazioni di garanzia.
49.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: i contratti di associazione in partecipazione stipulati con le seguenti: i contratti di associazione in partecipazione, in essere o cessati, stipulati nell'ultimo quinquennio.
49.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano pendenti ricorsi giurisdizionali sull'adozione di una informazione antimafia interdittiva.
49.8. D'Attis.

  Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 2, dopo le parole: non superiori a tre, individuati aggiungere la seguente: anche.
49.5. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esperto o gli esperti nominati ai sensi della presente disposizione presentano, al termine del periodo di prevenzione collaborativa, un'apposita relazione conclusiva al prefetto.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 94-bis, comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prefetto valuta altresì le relazioni predisposte dall'esperto o dagli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
49.10. Bartolozzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   1. Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 35, comma 2-bis aggiungere le seguenti: prevalentemente under 35 al fine di agevolare l'ingresso di giovani risorse umane nella pubblica amministrazione.

   2. Al medesimo comma 2, dopo le parole: di prevenzione collaborativa aggiungere il seguente periodo: Il Prefetto può stipulare convenzioni quadro con le Università al fine di consentire a studenti iscritti a corsi di laurea, master e dottorati di ricerca nel campo delle discipline giuridiche economiche e sociali, di partecipare a mirati progetti formativi e lavorativi al fine di coadiuvare e supportare l'attività di prevenzione collaborativa di cui al primo comma.

   3. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Le prefetture, inoltre, devono promuovere progetti di cosiddetta «capacity building», ovvero promuovere la realizzazione di protocolli di legalità ovvero stilare linee guida in collaborazione con gli enti Pag. 295competenti, al fine di facilitare e favorire l'inclusione e la partecipazione degli attori sociali rispetto i rischi delle infiltrazioni mafiose all'interno del tessuto produttivo in un'ottica di anticipazione e prevenzione dei rischi.
49.2. Lattanzio.

  Al comma 2, sostituire le parole: è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia con le seguenti: siano pendenti ricorsi giurisdizionali sull'adozione di una informazione antimafia interdittiva.
49.9. D'Attis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo possono altresì essere applicate dal prefetto al termine del periodo di cui all'articolo 34-bis, comma 6, previo parere favorevole dell'amministratore giudiziario, al fine di valutare la permanenza o meno dei presupposti posti alla base dell'informazione antimafia interdittiva.
49.1. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo la parola: «statali» sono aggiunte le seguenti: «per le relative superfici»;

   b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la parola: «europei» sono aggiunte le seguenti: «per le relative superfici»;

   c) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse.
49.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cambiamento della sede legale del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 86:

    a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuta modifica della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.»;

    b) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-bis»;

   2) all'articolo 87, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il mutamento della sede legale o delle sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo all'inizio delle operazioni di verifica o alla richiesta della Pubblica Amministrazione, non comporta il mutamento della competenza del Prefetto tenuto al rilascio della comunicazione antimafia come determinata nel comma 2.»;

   3) all'articolo 90, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei casi di cui all'articolo 92 commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

   a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni Pag. 296o i consorzi risiedono o hanno la sede legale o hanno svolto attività d'impresa negli ultimi tre anni, ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

   b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

   c) il cambiamento della sede legale o secondaria con rappresentanza, successivo all'inizio delle operazioni di verifica o alla richiesta della Pubblica Amministrazione, non comporta il mutamento della competenza del Prefetto tenuto al rilascio dell'informazione antimafia.».
49.02. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Divieto di assunzione dei lavoratori destinatari di informativa antimafia interdittiva)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 94:

    a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia previsto, in seguito alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o al recesso dai contratti, l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante del personale dell'impresa che ha subito la revoca o il recesso, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 acquisiscono preventivamente la certificazione antimafia dei lavoratori da assumere.»;

    b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. È fatto divieto all'impresa subentrante di procedere all'assunzione del personale di cui al comma 2 per il quale sia stata rilasciata comunicazione antimafia interdittiva di cui all'articolo 88 comma 3.»;

   2) all'articolo 85, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

   «2-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è rilasciata inoltre anche per:

   a) il lavoratore indagato, imputato o condannato per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

   b) il preposto, il coniuge del preposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda.».
49.03. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

   1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia di valore pari o superiore a 150.000 euro nonché relativi alla concessione delle garanzie sui finanziamenti medesimi, il soggetto erogatore attribuisce un codice identificativo di finanziamento (CIF) che deve essere riportato negli strumenti di pagamento compresa la prima erogazione delle somme finanziate.
   2. Il soggetto erogatore del finanziamento e quello che presta le garanzie, nell'atto di concessione del finanziamento o della garanzia, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale Pag. 297il beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Chiunque abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'ente erogatore o prestatore di garanzie e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il beneficiario.
   3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 devono essere registrati sui conti correnti dedicati, devono indicare il numero del codice identificativo di finanziamento (CIF), e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il soggetto finanziatore verifica che per le transazioni finanziarie, legate all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nella filiera delle persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo beneficiano dei pagamenti con prelievo dai conti dedicati di cui al comma 2, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge, con l'apposizione del codice identificativo di finanziamento (CIF). Nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il finanziamento si intende automaticamente revocato e il soggetto finanziatore provvede all'immediata attivazione delle iniziative volte al recupero, anche forzoso, del credito.
   4. Le previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, 2, 3, 4 e 7 si applicano anche alle imprese e ai professionisti destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1. In tal caso all'ente erogatore del finanziamento sono attribuiti i medesimi doveri e le medesime facoltà attribuite dall'articolo 3 alla stazione appaltante.».
49.04. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento del principio del contraddittorio)

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il prefetto all'esito delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, adotta l'informazione interdittiva antimafia ovvero procede all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis qualora ritenga che ve ne siano i presupposti, dandone tempestiva comunicazione anche al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa riscontrati. Con tale comunicazione è assegnato all'interessato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.»;

   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Il prefetto, nell'esaminare gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, valuta ove possibile nel rispetto delle esigenze di celerità ed efficacia, almeno alcuno dei seguenti elementi in capo al soggetto interessato:

   a) provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;

Pag. 298

   b) sentenze di proscioglimento o di assoluzione;

   c) precedenti proposte o provvedimenti di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   d) i rapporti di parentela;

   e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;

   f) le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa;

   g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa;

   h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenerne i relativi “benefici”;

   i) l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

   Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda alla revoca dell'informazione antimafia interdittiva o dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, ne dà comunicazione all'interessato entro cinque giorni.».
49.05. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento del principio del contraddittorio)

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il prefetto, all'esito delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, adotta l'informazione interdittiva antimafia ovvero procede all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis qualora ritenga che ve ne siano i presupposti, dandone tempestiva comunicazione anche al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa riscontrati. Con tale comunicazione è assegnato all'interessato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.»;

   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda alla revoca dell'informazione antimafia interdittiva o dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, ne dà comunicazione all'interessato entro cinque giorni.».
49.06. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano pendenti ricorsi giurisdizionali sull'adozione di una informazione antimafia interdittiva.
49.07. D'Attis.

Pag. 299

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Capo I-bis
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DI DIRITTO INTERNO E DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 49-bis.

   (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

   b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

   c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

   d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

  Conseguentemente, al Titolo IV, dopo la parola antimafia sono aggiunte le seguenti: e anticorruzione.
49.08. D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 50.

  Sopprimere il comma 5.
50.2. Maraia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La disposizione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dal primo periodo del citato comma è da intendersi quello fissato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come eventualmente differito ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 1.
50.1. Ceccanti, Ciampi, Giorgis, Fiano, Mauri, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Rinvio della scadenza in materia di Certificazione Unica)

  1. Con decorrenza dall'anno 2022 e con riferimento alle certificazioni del 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 16 aprile.
50.01. Ubaldo Pagano.

Pag. 300

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*51.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*51.02. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.