CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (C. 3366 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: parzialmente.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 700 milioni di euro nell'anno 2021 con le seguenti: 4000 milioni di euro nell'anno 2021 e nel primo trimestre del 2022;

   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 3000 milioni;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.2. Vallascas, Colletti, Trano, Costanzo.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: parzialmente.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 2000 milioni;

   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1500 milioni;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.1. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

  Al comma 2, dopo le parole: quarto trimestre 2021 aggiungere le seguenti: e per il primo trimestre 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1600 milioni;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 2 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.3. Trano, Vallascas, Colletti, Costanzo.

  Al comma 2, dopo le parole: con potenza disponibile fino a 16,5 kW aggiungere le seguenti: nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un Contratto di Pag. 200rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
1.4. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 2

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 aggiungere le seguenti: nonché le somministrazioni di energia termica prodotta da gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.8. Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
2.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.
2.7. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento;

   al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gennaio, febbraio e marzo 2022;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.3. Trano, Costanzo, Vallascas, Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.1. Colletti, Trano, Vallascas, Costanzo.

  Al comma 2, dopo le parole: quarto trimestre 2021 aggiungere le parole: e per il primo trimestre 2022.

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  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, sostituire le parole: a ridurre con le seguenti: a compensare;

   al medesimo comma 2 sostituire le parole: 480 milioni con le seguenti: 1500 milioni;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 2 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.5. Colletti, Trano, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 2, sostituire le parole: a ridurre con le seguenti: a compensare.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 480 milioni con le seguenti: 1000 milioni;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 2 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.4. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del Vetro Artistico di Murano)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo fisso di euro 0,19 metro cubo per l'intero anno 2022.
2.02. Andreuzza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del Vetro Artistico di Murano)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo calmierato in ogni caso non superiore ad euro 0,25 metro cubo per l'intero anno 2022.
2.03. Andreuzza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del settore della ceramica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore della produzione ceramica relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo fisso pari ad euro 0,20 metro cubo per l'intero anno 2022.
2.04. Fiorini.

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  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del settore della ceramica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore della produzione ceramica relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo calmierato in ogni caso non superiore ad euro 0,20 metro cubo per l'intero anno 2022.
2.05. Fiorini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aumento delle quote di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore ceramico)

  1. Relativamente all'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico ed a prevalente produzione ceramica il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.
2.06. Fiorini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione oneri generali di sistema)

  1. Relativamente all'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate.
2.07. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela delle acciaierie)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle acciaierie e alle imprese operanti nel settore metallurgico relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate per l'intero anno 2022.
2.08. Saltamartini.

ART. 3

  Al comma 1, dopo le parole: ottobre-dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e per il trimestre gennaio-marzo 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: compensare;

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 1350 milioni;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.2. Costanzo, Colletti, Vallascas, Trano.

  Al comma 1, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: compensare.

Pag. 203

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 900 milioni;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.1. Trano, Costanzo, Vallascas, Colletti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
3.3. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 3-ter.

  Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;».

  2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal comma 1.
3-ter.01. Vallascas, Colletti, Trano, Costanzo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

  1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, la quota CIP/6/92 che incentiva le fonti di energia assimilate, ossia quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti, di carbone, di frazioni inorganiche e che dunque non sono propriamente rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, lettera b) della Direttiva 2001/77/CE, attuata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, non trovano compensazione dell'incentivo nella componente degli oneri generali di sistema.
  2. L'incentivo CIP/6/92 è soppresso.
  3. Le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.
  4. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
3-ter.03. Trano, Colletti, Costanzo, Vallascas.

(Inammissibile)

Pag. 204

  Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 152, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022» e le parole: «di euro 100» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 80»;

   b) all'articolo 1, comma 153, la lettera a) è soppressa;

   c) all'articolo 1, comma 153, lettera b), le parole: «di cui al primo comma» sono soppresse;

   d) all'articolo 1, comma 153, la lettera c) è soppressa;

   e) all'articolo 1, il comma 154 è sostituito dal seguente:

   «154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dall'Agenzia delle Entrate, che a tal fine è considerata sostituta di imposta, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.»;

   f) all'articolo 1, il comma 156 è sostituito dal seguente:

   «156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 154 e 155, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad inviare apposito modulo di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. È altresì autorizzata ad inviare comunicazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.»;

   g) all'articolo 1, il comma 157 è soppresso;

   h) all'articolo 1, il comma 159 è soppresso.

  2. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.
3-ter.04. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione degli oneri generali di sistema per le relative utenze è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.
  2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziate.
3-ter.05. De Toma, Zucconi, Caiata.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore Pag. 205elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea, senza introdurre nuove imposte o tasse per cittadini e imprese a copertura del minor gettito derivante, è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.
  2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziate.
3-ter.06. De Toma, Zucconi, Caiata.

(Inammissibile)

ART. 4

  Al comma 1, allegato 1, dopo la voce numero 8-ter, aggiungere la seguente: 8-quater. Articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
4.1. Vianello.