CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI 3 E 6
.

ART. 3

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Uso delle aree di decollo e atterraggio)

  1. I velivoli VDS possono effettuare il decollo, l'atterraggio e il rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, nonché su aree occasionali, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di comprovate esigenze di difesa, sicurezza o di ordine pubblico.
  2. I velivoli VDS avanzati possono, altresì, effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sulle piste degli aeroporti in possesso del prescritto certificato rilasciato dall'ENAC, ovvero di quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aeroclub d'Italia, presenti sul territorio nazionale.
  3. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.
  4. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati sono effettuati esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari ed all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'AeCI.
  5. I velivoli VDS provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano alle condizioni di al comma 4, e a decollare e atterrare nelle aree di cui al comma 1 se:

   a) dispongono di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di immatricolazione del velivolo;

   b) sono regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

   c) sono utilizzati per scopi non commerciali;

   d) sono pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.
3.22. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

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ART. 6

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) agli allegati tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili per impiego VDS diverso dal Volo Libero;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 sopprimere la lettera l).
6.39. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) alla normativa, alle modalità di adeguamento, e alle dimostrazioni di mantenuta sicurezza, applicabili agli aeromobili per impiego VDS diverso dal Volo Libero, già iscritti nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, che, a causa di variazioni strutturali o di equipaggiamento, superino il limite di massa massima al decollo (MTOM) per il quale erano stati iscritti in base a precedenti normative;
6.41. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) al rispetto delle norme e limitazioni in materia di circolazione aerea e di sicurezza;
6.42. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.