CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 132

ALLEGATO 1

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO FORMULATA DAI PRESENTATORI

   La VI Commissione,

   premesso che:

    il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;

    da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;

    la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

    secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento appartenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);

    il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

    la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

    la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro Pag. 133tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;

    l'acquisizione dello status di banca significant è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

    il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;

    la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate significant o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto less significant o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche significant e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (less significant) – sia stand alone sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche less significant vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;

    le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;

    l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;

    la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1072 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto Pag. 134 a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;

    il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;

    le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;

    con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302- A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il MEF;

    in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;

    come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un alto rischio di credit crunch per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;

    il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;

    il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (calendar provisioning, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a) ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);

   b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal Pag. 135legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, modificando con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (less significant) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

   c) in subordine, laddove revisioni delle regole europee non trovassero adeguata condivisione e supporto nelle sedi competenti, a esplorare soluzioni legislative nell'alveo dell'articolo 113, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetto CRR), ovvero sistemi di mutua protezione e garanzia tra le banche associate, nell'ottica di accordare ai singoli istituti la possibilità di restare «less significant», sulla scorta dell'esperienza positivamente intrapresa dagli istituti Raiffeisen nella provincia autonoma di Bolzano;

   d) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;

   e) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione normativa introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

   f) ad adottare iniziative per rivedere il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit and proper» – al fine di garantire la qualità della governance senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.

Pag. 136

ALLEGATO 2

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,

   premesso che:

    il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;

    da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;

    la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

    secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento appartenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);

    il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

    la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

    la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro Pag. 137tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;

    l'acquisizione dello status di banca significant è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

    il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;

    la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate significant o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto less significant o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche significant e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (less significant) – sia stand alone sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche less significant vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;

    le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;

    l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;

    la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1070 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto Pag. 138 a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;

    il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;

    le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;

    con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302- A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

    in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;

    come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un alto rischio di credit crunch per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;

    il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;

    il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (calendar provisioning, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a) a valutare la possibilità di adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);

   b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal Pag. 139legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (less significant) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

   c) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;

   d) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione normativa introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

   e) a monitorare l'attuazione del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit and proper» – al fine di garantire la qualità della governance senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.
(8-00142) «Buratti, Zennaro, Fragomeli, Ubaldo Pagano, De Micheli, Ciagà, Sani, Topo, Carnevali, Pizzetti, Pezzopane, Enrico Borghi, Cenni, Lacarra, Martinciglio, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Patassini, Pastorino, Angiola».

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ALLEGATO 3

5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per corrispondere puntualmente al quesito degli onorevoli interroganti, si rammenta preliminarmente, come peraltro già precisato in occasione di precedenti interrogazioni di contenuto analogo, che la Commissione tecnica del FIR, come noto, è stata istituita dal legislatore con specifiche prerogative di autonomia ed indipendenza di azione, valutazione e deliberazione dei suoi componenti – anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla normativa europea – per provvedere all'esame delle fattispecie di violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria e la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.
  La funzione del Ministero dell'economia e delle finanze consiste nel mantenere una interlocuzione costante con detta Commissione al fine di monitorare l'andamento dell'attività e supportarne gli adempimenti.
  In relazione ai tempi delle procedure, si ribadisce che occorre tenere presente la proroga del termine di presentazione delle istanze di indennizzo, termine differito dalla previsione legislativa iniziale del 16 febbraio 2020 fino alla data del 16 giugno 2020. Solo dopo questa data si è potuto iniziare l'esame delle domande, con le eventuali integrazioni e modifiche apportate medio tempore dagli istanti.
  Sempre a titolo esplicativo, si evidenzia che il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto ai lavori, hanno costituito e costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica. Non va trascurato, altresì, che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulteriori termini istruttori accordati per integrazioni documentali e che l'attività istruttoria del FIR è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche a banche, FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) ed all'Agenzia delle entrate.
  Riguardo allo stato attuale dell'attività del FIR, si comunica che, rispetto alle informazioni alle quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti, datate 15 giugno 2021, i dati aggiornati al 15 novembre u.s registrano che la Commissione tecnica ha definito 114.406 istanze, per un importo complessivo pari a circa 701 milioni di euro, rispetto alle quali i pagamenti eseguiti sono 122.496 per un totale di oltre 546 milioni di euro.
  La procedura di esame e di approvazione delle istanze viene effettuata in osservanza dei criteri di priorità nell'erogazione degli indennizzi imposti dalla cornice normativa di riferimento (segnatamente articolo 1 commi 502 e 502-bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Pertanto, le posizioni ad oggi liquidate sono riconducibili ai risparmiatori che hanno avuto accesso alla procedura di indennizzo forfettario con un reddito inferiore a euro 35.000 o un patrimonio mobiliare minore di € 100.000.
  In ogni caso, si comunica che anche l'iter di valutazione delle domande afferenti al regime ordinario di indennizzo è stato già avviato dalla Commissione tecnica.
  Le istanze vengono approvate ed i corrispondenti pagamenti sono effettuati in relazione alla completezza della relativa documentazione.
  Sempre a titolo collaborativo, nel prendere atto di quanto prospettato dagli onorevoli interroganti sulla previsione di un ulteriore criterio di priorità di pagamento Pag. 141in base all'età più elevata degli aventi diritto, si fa presente che tale criterio dovrebbe innanzi tutto coordinarsi con i criteri normativi di priorità vigenti; tale processo di coordinamento, allo stato attuale, potrebbe produrre un rallentamento nel percorso di accelerazione riscontrabile nelle procedure in atto.

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ALLEGATO 4

5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi termini per l'esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.
  In particolare, gli Onorevoli rilevano che l'articolo 121 del medesimo decreto, che prevede che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere: «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).
  Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari a tali detrazioni.
  Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.
  Ciò posto, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. Pag. 143
  Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022.
  Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
  Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.
  Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.
  A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.
  È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
  La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
  Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

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ALLEGATO 5

5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che il 31 dicembre 2021 terminerà l'efficacia di numerose disposizioni di proroga in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17-ter e quater del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cosiddetto decreto-milleproroghe.
  Ad avviso degli Onorevoli interroganti, dette misure, in scadenza a fine anno, sono necessarie al fine di sostenere le comunità locali e le attività economiche e produttive territoriali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici ed intervengono in diversi ambiti concernenti l'esenzione per le attività produttive per l'intero anno in corso del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio (o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate), nonché le esenzioni per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle «zone rosse» all'interno delle località colpite dai sismi iniziati nel 2016.
  Gli interroganti, evidenziano, inoltre, che vi sono ulteriori misure che completano il quadro degli interventi in precedenza richiamati e che sono oggetto della proroga della sospensione (al 31 dicembre 2021), tra cui si annoverano i pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i comuni italiani colpiti dagli eventi sismici (in favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, per i fabbricati dichiarati inagibili). Infine, è stata disposta la proroga della sospensione del pagamento dei mutui (quota capitale e interesse) sulla prima casa, qualora essa risulti inagibile o distrutta e localizzata nelle zone terremotate dichiarate zona rossa.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti sottolineano l'esigenza di prorogare ulteriormente le misure suindicate considerata l'importanza che rivestono per sostenere la ripresa socio-economica e produttiva delle comunità locali interessate dal sisma del 2016 e 2017, nonché il contributo fornito per la ricostruzione delle aree attualmente in stato di emergenza straordinaria.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, in considerazione del protrarsi degli interventi di ricostruzione, la cui fase richiede il differimento ulteriore rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021, il Governo «non convenga sulla necessità di adottare nel corso del presente anno iniziative normative ad hoc al fine di prevedere una proroga al 31 dicembre 2022 delle misure esposte in premessa, al fine di assicurare alle famiglie e alle imprese interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, una più celere ripresa e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori coinvolti».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In merito alle richieste prospettate dagli Onorevoli interroganti si evidenzia preliminarmente che l'articolo 48, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha già disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'esenzione dal pagamento Pag. 145 delle imposte di registro e di bollo a favore delle persone fisiche residenti e delle imprese aventi sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici.
  Inoltre, è opportuno evidenziare che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 contiene già, nel testo presentato al Senato (A.S. 2448) una serie di proroghe al 31 dicembre 2022 – finalizzate ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici.
  In particolare, l'articolo 149 (Disposizioni in materia di eventi sismici) del predetto disegno di legge dispone, tra l'altro, la proroga dello stato di emergenza e della relativa gestione straordinaria commissariale per le aree interessate dal sisma nel centro Italia.
  Tanto premesso, ove si ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a prorogare le menzionate misure agevolative in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.
  In particolare il Dipartimento delle finanze riferisce che la proroga al 31 dicembre 2022 dell'esenzione dal canone patrimoniale prevista fino al 2021 dal citato articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, è suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, correlati al ristoro delle minori entrate ai comuni.