CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 novembre 2021
692.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.)»;

   rilevato che il provvedimento prevede l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare;

   rilevato, altresì, che sono previste specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare, alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore, al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, alla nomina del tutore del minore nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale;

   considerato che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori;

   considerato, altresì, che il disegno di legge interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni, ed eventualmente la corte d'appello;

   segnalato che il provvedimento interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di inserire, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale, la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la composizione monocratica del giudice deputato alle cause che riguardano i minori, in considerazione della privazione dell'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, che si ritengono necessarie per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni sulla responsabilità genitoriale e ai provvedimenti di allontanamento dei minori dalle famiglie.