CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07037 Plangger: Ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro (PD).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta che la società Hestambiente S.r.l., gestore dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro, nel Comune di Padova, ha presentato a dicembre 2020 istanza di «Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova», ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  La Regione Veneto rappresenta che l'istanza prevede la sostituzione delle Linee 1 e 2 con una nuova linea 4 mantenendo inalterata la potenzialità di trattamento dei rifiuti ad oggi autorizzata.
  L'istruttoria relativa alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto è ad oggi in itinere, essendosi da poco conclusa l'ulteriore fase consultiva di presentazione delle osservazioni.
  Il percorso istruttorio deve, infatti, porre grande attenzione alla componente emissioni in atmosfera sia in riferimento a quanto previsto dalle BAT per la nuova linea di incenerimento, sia prevedendo ricadute tecnologiche positive anche sulla terza linea esistente.
  Risulta che il Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente non prevede, per i rifiuti urbani, incrementi di volumetria a discarica, né di potenzialità.
  Risulta inoltre che nel suddetto Piano, la Regione afferma che è prevista la valorizzazione al massimo della capacità impiantistica degli inceneritori per rifiuti speciali già esistenti sul territorio regionale, anche mediante la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti esistenti. Va ribadito che nel recente recepimento del cosiddetto «Pacchetto sull'economia circolare» è stata confermata la gerarchia nella gestione dei rifiuti che peraltro è stata rafforzata dall'introduzione attraverso il decreto legislativo n. 116 del 2020 della nozione di recupero di materia confermandone la priorità sul recupero.
  Il Programma, sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale, sarà approvato, d'intesa con la Conferenza permanente, con specifico decreto del Ministro della transizione ecologica, e rappresenta una riforma strutturale necessaria per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui adozione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022.
  La Regione approva o adegua il piano di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del sopracitato Programma nazionale, a meno che non sia già conforme nei contenuti o in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.
  Infine, si osserva che a seguito del predetto «Pacchetto sull'economia circolare» è stato introdotto l'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che il Ministero della transizione Ecologica, sentita ISPRA, predisponga il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, attraverso il quale vengano fissati i macroobiettivi, definiti i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell'elaborazione dei Piani regionali per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del citato decreto. Infine, in merito alle linee di intervento definite dal PNRR per l'attuazione dell'economia circolare, si rappresenta Pag. 67che sono stati pubblicati i provvedimenti Ministeriali numeri 396 e 397 del 28 settembre 2021 relativi all'approvazione dei criteri di selezione dei progetti. Sono previsti, al riguardo, un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti virtuosi di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, nonché 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti «faro» di economia circolare per filiere industriali strategiche.

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ALLEGATO 2

5-07038 Fregolent: Introduzione di norme nazionali che definiscano limiti per l'emissione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque e nel suolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, preliminarmente si evidenzia che l'impianto Solvay di Spinetta Marengo (AL) è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza Provinciale.
  A tale proposito la Provincia di Alessandria ha rappresentato che presso lo stabilimento in questione risulta essere stato utilizzato fino al 2013 il PFOA, appartenente alla categoria dei PFAS.
  L'eliminazione del PFOA dal ciclo produttivo della Solvay è derivata da una prescrizione della Provincia, formalizzata in sede di prima AIA nel 2010.
  Successivamente, nell'agosto 2019 è pervenuta la richiesta all'autorità competente di modifica sostanziale per la produzione e uso di C6O4 (sostanza perfluoroalchilica), tramite apparecchiature già esistenti nei reparti.
  La suddetta sostanza risulta registrata in ambito REACH da parte di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (Bollate).
  Il Gruppo di Lavoro SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) ha condiviso che la sostanza in argomento, le cui caratteristiche tossicologiche non sono ben delineate per quanto attiene gli aspetti di tossicità a lungo termine, merita di essere cautelativamente oggetto di attenzione massima, dati i rinvenimenti in filiera idropotabile e che analogo approccio di cautela debba applicarsi, in futuro, ad altre sostanze della famiglia PFAS di cui sia verificata la presenza in ambiente (come giustamente rilevato dall'interrogante).
  Parimenti, la Commissione europea ha proposto la progressiva riduzione dell'impiego di questa sostanza di cui, ad oggi, tuttavia non sono vietati né dalla normativa nazionale e né europea la produzione e l'utilizzo.
  Pertanto, la Provincia di Alessandria, con Determinazione n. 155 del 26 febbraio 2021, ha autorizzato la modifica sostanziale riguardante la produzione del C6O4 attraverso la conversione di impianti esistenti e la conseguente estensione dell'utilizzo del tensioattivo presso il sito produttivo di Spinetta Marengo, con apposite prescrizioni.
  Successivamente, la Solvay ha avviato le attività volte all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella sopra indicata Determinazione.
  Inoltre, all'esito dei tavoli tecnici fra Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, ASL, ARPA, durante i quali sono state approfondite le relazioni tecniche e i monitoraggi effettuati da Solvay e da ARPA, risulta che la Provincia di Alessandria ha rilevato che i risultati dei campionamenti effettuati al fiume Bormida, a monte e a valle del punto di scarico P4, permettono, ad oggi, di evidenziare la conformità ai valori autorizzativi.
  Pertanto, la Provincia di Alessandria, con Determinazione n. 206 del 29 ottobre 2021, ha acconsentito all'estensione dell'uso del C6O4 nei reparti Hyflon, Tecnoflon e Aquivion del sito di Spinetta Marengo con prescrizioni quali evitare l'impilamento della sostanza nei magazzini, locali e aree di stoccaggio, e la rivalutazione, successiva al 31 marzo 2022, da parte degli Enti della modalità e frequenza dei monitoraggi delle sostanze xenobiatiche già indicate nella prescrizione n. 23 della determinazione del febbraio.
  È intendimento del Ministero proseguire l'attività di monitoraggio dell'uso di Pag. 69queste sostanze e promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'individuazione di alternative alle sostanze perfluoralchiliche, anche valutando con grande attenzione tali iniziative nelle competenti sedi europee.

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ALLEGATO 3

5-07039 Pezzopane: Protocolli d'intesa per la rimozione, la raccolta e il recupero dei veicoli fuori uso, abbandonati sul suolo pubblico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti si forniscono, alcuni elementi utili per la conoscenza della casistica.
  È bene precisare che, in base alla normativa di riferimento per i veicoli a motore fuori uso, contenuta nel decreto legislativo n. 209 del 2003 e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 231, per i veicoli non rientranti nel campo di applicazione del primo, qualora il detentore intenda cedere il proprio veicolo o rimorchio per acquistarne un altro, il veicolo destinato alla demolizione può essere consegnato dal detentore ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne intendano accettare la consegna, per il successivo conferimento ai centri di raccolta autorizzati.
  Viceversa, qualora il detentore di un veicolo a motore o di un rimorchio fuori uso intenda procedere autonomamente alla demolizione dello stesso deve consegnarlo gratuitamente ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
  Pertanto, la normativa vigente, fornendo al proprietario del veicolo le opzioni sopra richiamate che non comportano oneri economici in capo allo stesso, mira ad agevolare corrette modalità di smaltimento e vieta esplicitamente l'abbandono dei veicoli fuori uso con la disposizione di cui all'articolo 192 (divieto di abbandono) del TUA.
  Salva l'applicazione degli articoli 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
  Ciò premesso, il Ministero della transizione ecologica è da tempo a conoscenza dei frequenti abbandoni sul suolo pubblico dei veicoli, molti dei quali di provenienza ignota, spesso anche privati di parti essenziali per l'uso. Si tratta, a volte, di veicoli respinti dagli autodemolitori in quanto gravati da fermi amministrativi, ovvero di parti di veicoli che sono «cannibalizzati» delle componenti commercializzabili per l'alto valore economico.
  Per arginare tale fenomeno il Ministero della transizione ecologica con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, nel recepire le Direttive UE 2018/851 ed UE 2018/849, ha apportato modifiche significative al decreto legislativo n. 209 del 2003 che rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso, e che sostengono gli autodemolitori nel ritiro dei veicoli gravati da fermi amministrativi.
  Fra tali sistemi si contempla l'istituzione di un registro unico telematico dei veicoli fuori uso, presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Inoltre, è previsto l'obbligo per i produttori di ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale al fine di non limitare l'attività di raccolta in aree in cui la stessa e la gestione dei rifiuti sono più proficue.
  Ancora, è consentito agli autodemolitori di effettuare operazioni di messa in sicurezza del veicolo, prima che il veicolo stesso sia radiato dal PRA, dunque, anche se gravato da fermi amministrativi; infine, è prevista la tracciabilità dei ricambi matricolati Pag. 71 per il commercio nel mercato del ricambio.
  Si rappresenta, infine, che la problematica avanzata dagli onorevoli interroganti, in merito alle criticità ambientali e di pubblica sicurezza derivanti dal fenomeno degli abbandoni sul suolo pubblico dei veicoli a motore o dei rimorchi privi della targa, potrà essere oggetto di future interlocuzioni con le amministrazioni interessate al fine di valutare l'opportunità di prevedere azioni amministrative mirate, come quelle indicate dagli interroganti considerate le best practics esistenti.
  Infine il MiTE valuterà con attenzione la necessità di eventuali risorse aggiuntive, d'intesa con il MEF, in ordine alle criticità evidenziate nell'atto.

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ALLEGATO 4

5-07040 Zolezzi: Valutazione del degrado ambientale e sanitario in determinate aree del Paese conseguente alla procedura autorizzatoria semplificata per la combustione di combustibili solidi secondari (Css).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo le questioni poste dall'Onorevole interrogante, si rappresenta innanzitutto che, con l'articolo 35 (commi 2 e 3) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 sono state introdotte disposizioni in merito alle procedure autorizzative per gli impianti di incenerimento e coincenerimento nei casi di sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22.
  Il decreto ministeriale citato riconosce ad alcune specifiche tipologie di rifiuti, opportunamente selezionate e sottoposte ad operazioni di recupero in impianti allo scopo autorizzati, il titolo di combustibile. In particolare, vengono individuate 18 classi di CSS che cessano di essere rifiuto tra le 125 determinate dalla norma specifica UNI.
  Il CSS cui fa riferimento l'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, pertanto, è un End of Waste nazionale e il suo utilizzo è consentito in determinate tipologie di impianto, quali cementifici e centrali termoelettriche in possesso di autorizzazione integrata ambientale.
  Lo stesso decreto-legge n. 77 del 2021, inoltre, ha previsto che, se la sostituzione della tipologia di combustibile non comporta un incremento della capacità produttiva autorizzata ed è mantenuto il rispetto dei limiti di emissione che la norma stabilisce per il coincenerimento dei rifiuti, tale variazione non costituisce una modifica o variante sostanziale.
  La norma richiamata, come noto, prevede inoltre che l'autorità, qualora rilevi che la modifica comunicata sia sostanziale, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione e la modifica prevista non potrà essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
  Pertanto, le disposizioni vigenti mantengono la competenza per il rilascio del titolo autorizzativo, anche nella forma della comunicazione semplificata, fermo restando che le autorità competenti locali possono decidere, autonomamente, anche di procedere ad una nuova procedura istruttoria ed al conseguente rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, in procedura ordinaria, per l'impianto.
  Si rappresenta che le autorizzazioni, ed i conseguenti regimi di controllo, si basano sull'adozione delle migliori tecniche disponibili (cosiddette BAT) in riferimento a quanto disposto dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Le cosiddette BAT conclusion contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio necessario, i livelli di consumo.
  Entro quattro anni dall'uscita delle BAT conclusion le autorizzazioni devono essere, se necessario, i livelli di consumo.
  Tanto premesso nel confermare la gerarchia nella gestione dei rifiuti che peraltro, è stata rafforzata dall'introduzione attraverso il decreto legislativo n. 116 del 2020 della nozione di recupero di materia confermandone la priorità sul recupero, confermo che c'è la massima attenzione al tema della qualità dell'aria di un territorio o a procedure di infrazione in atto, all'esistenza di dati epidemiologici preoccupanti e alla scarsa percentuale di raccolta Pag. 73differenziata. Si rappresenta infine che nell'ambito del rilascio dei titoli autorizzativi, le competenti autorità possono sempre prevedere e stabilire nelle rispettive autorizzazioni valori limite di emissione più restrittivi.

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ALLEGATO 5

5-07041 Butti: Tempi e finanziamenti relativi agli interventi di bonifica delle cosiddette «aree esterne Solvay – discariche 2A e 2B» nel comune di Bussi sul Tirino (PE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti circa la bonifica delle discariche ex 2A e 2B ricadente nell'area del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, si rappresenta quanto segue.
  Nel dicembre 2018, la Direzione competente del Ministero ha chiesto all'Avvocatura dello Stato di introdurre un autonomo giudizio civile di tipo risarcitorio nei confronti della Edison S.p.A., che nel giudizio penale non fu citata quale responsabile civile, dal momento che gli imputati si erano avvalsi del rito abbreviato.
  Difatti, la Corte di Cassazione riformando il pronunciamento del giudice di appello che, con sentenza 17 febbraio 2017, aveva riconosciuto il reato di avvelenamento delle acque e riqualificato il disastro ambientale come colposo aggravato, si è definitivamente pronunciata con sentenza della sezione penale n. 47779 del 28 settembre 2018 assolvendo alcuni tra gli imputati per non aver commesso il fatto, mentre nei confronti di altri ha dichiarato i reati estinti per prescrizione.
  Il Ministero, tramite l'Avvocatura dello Stato de L'Aquila, già nel 2019, ha quindi promosso l'azione civile di danno a carico della Edison S.p.A. per i fatti di reato di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 47779 del 28 settembre 2018. Attualmente avanti il Tribunale de L'Aquila (n. RG 1009/19) è pendente, ma in fase di definizione, il giudizio di primo grado.
  Per quanto concerne la situazione delle aree delle discariche 2A e 2B e limitrofe, ed in particolare riguardo la sentenza del Consiglio di Stato dell'11 giugno 2021 citata dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il Ministero della transizione ecologica sta eseguendo il giudicato, per cui il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Dec Deme, risultato aggiudicatario della gara, dovrà eseguire il progetto di bonifica.
  In particolare, il progetto emendato dall'aggiudicatario, trasmesso dalla Dec Deme il 15 aprile, secondo le indicazioni sia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che del Consiglio di Stato, è stato sottoposto da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, responsabile dello svolgimento della gara, alla prescritta e preventiva attività di verifica da parte di un organismo certificato.
  Secondo le indicazioni del medesimo Provveditorato su cui dunque insistono tali adempimenti potrà procedersi alla consegna dei lavori non prima del 1° agosto 2022.
  Ricordo che sin dal 2020 sono stati appostati su uno specifico capitolo di bilancio del Ministero fondi per oltre 47 milioni di euro a copertura delle previste opere di bonifica.

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ALLEGATO 6

5-07042 Lucchini: Difficoltà nelle modalità di fruizione del bonus idrico ed eventuale proroga per gli anni successivi al 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rammenta che il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato lo scorso 27 settembre il decreto che definisce modalità e termini per l'ottenimento del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2021.
  Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
  Il decreto bonus idrico prevede che l'agevolazione possa essere richiesta per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
  Possono beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
  La norma prevede che il diritto di acquisto dei prodotti che rispettano i criteri indicati nel decreto sia valido fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, la presentazione delle domande di rimborso all'interno della piattaforma, in corso di realizzazione da parte di Sogei - Società Generale d'informatica S.p.A., potrà avvenire soltanto a partire da gennaio 2022.
  Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presenteranno, dunque, istanza registrandosi su di un'applicazione web, denominata «Piattaforma bonus idrico», accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.
  I rimborsi saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per l'iniziativa, e solo all'esito positivo dei relativi controlli.
  Ai fini di fornire ai cittadini un utile supporto informativo, nell'attesa della messa in rete della Piattaforma, il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale un'area dedicata, con una serie di FAQ, che vengono costantemente aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento che giornalmente pervengono.
  Per le medesime finalità di chiarimento e supporto agli utenti, sono stati infatti messi a disposizione un contact center e un indirizzo mail dedicati, attraverso i quali viene fornito agli utenti che ne facciano richiesta il supporto necessario per un confronto sulle questioni più specifiche e tecniche, così da instaurare fin d'ora un dialogo collaborativo in funzione del buon esito della domanda.
  È nostra intenzione monitorare l'andamento e l'efficacia del Bonus in oggetto al fine di valutare l'opportunità d'intesa con il MEF, l'eventuale rinnovo della misura.