CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372 Lupi).

TESTO BASE ADOTTATO

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 1.
(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Al fine di favorire la cultura della competenza tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione promuove, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Art. 2.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Per accompagnare l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuarsi a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
  2. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 è destinata alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1.
  3. La formazione dei docenti è organizzata dall'INDIRE, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.

Art. 3.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
  2. Il decreto definisce le modalità della partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, sulla base dei progetti da loro presentati, nonché i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
  3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

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   b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;

   c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

  4. La partecipazione delle scuole alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'istruzione a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati. Il Ministero si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione. Del Comitato tecnico scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE.
  6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico scientifico.
  7. Al termine della sperimentazione triennale il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti delle attività sperimentali.
  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale)

  1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).