CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 ottobre 2021
685.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VIII e X,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

   premesso che lo schema di decreto, che ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali fissati dal Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si stabilisce, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

   preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella riunione del 13 ottobre 2021,

   acquisiti i rilevi deliberati dalla Commissione Agricoltura;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni di carattere generale:

   a. gli oneri di sistema della bolletta elettrica, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico – tra i quali rientrano il sostegno alle energie rinnovabili e assimilate (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per le ferrovie, il sostegno alla ricerca di sistema, le agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia – sono quantificabili in circa 15 miliardi di euro e costituiscono circa un terzo della bolletta elettrica nazionale; al riguardo dal 2022 partirà inoltre l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema relativa al capacity market;

   b. con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti dal presente schema di decreto legislativo finalizzati a perseguire gli sfidanti obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema, si propone di prevedere un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance;

   c. nell'ottica di promuovere soluzioni basate sull'integrazione dei settori energetici e valorizzare il potenziale di decarbonizzazione del biometano e dei gas rinnovabili, si ritiene importante che nell'ambito del decreto legislativo sia dato adeguato spazio anche alla promozione delle smart grids del gas naturale in quanto ciò sosterrà gli investimenti a livello di distribuzione e trasporto per integrare i gas verdi nella rete esistente e per rendere più intelligenti Pag. 9le reti gas, anche mediante contatori intelligenti, contribuendo così a gestire un sistema più complesso basato su tecnologie innovative.

   d. in tale ottica, risulta importante valorizzare i progetti di nuove infrastrutture gas già pronte e adeguare quelle esistenti finalizzate a integrare e trasportare green gas (biometano) e idrogeno, in quanto rappresentano soluzioni in grado di aumentare la resilienza e la flessibilità del sistema;

   e. occorre avviare –rispetto ai numerosi decreti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministero della transizione ecologica, fin dalle prime fasi di elaborazione dei predetti provvedimenti – iniziative di consultazione per lo sviluppo di un costante dialogo con tutti gli stakeholders anche della società civile e gli operatori di settore;

   f. definire delle regole operative chiare, procedendo alla revisione e all'aggiornamento delle Linee guida nazionali per gli impianti, in linea con l'evoluzione normativa e tecnica oramai stratificata al fine di velocizzare gli iter autorizzativi;

   g. in considerazione dell'importante quota di energia per raffrescamento rappresentata dall'Italia a livello europeo, valuti il Governo di pubblicare quanto prima una metodologia aggiornata di calcolo delle quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva (UE) 2018/2001;

   h. al fine di una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 oggetto di recepimento, che nella versione inglese utilizza il termine «fuel» riferito ai prodotti energetici impiegati indifferentemente nei diversi settori dei trasporti o dei comparti energetici, si ritiene importante integrare le definizioni contenute nelle lettere dd) e ii) utilizzando contestualmente i termini «carburanti» e «combustibili» presenti nella traduzione italiana, al fine di garantire che le produzioni bio e rinnovabili dei prodotti energetici, e nello specifico del GPL e del GNL, possano essere correttamente valorizzate in tutti i settori di utilizzo finale. Si ritiene infatti opportuno prevedere idonee misure incentivanti la produzione delle frazioni bio e rinnovabili del GPL e del GNL così efficientando processi produttivi già in essere e, parallelamente, stimolando e supportando gli investimenti delle Imprese in processi produttivi innovativi;

   i. in un'ottica di rispetto della normativa UE e di tutela del patrimonio impiantistico e dell'indotto nazionale legato all'utilizzo di biomassa e bioliquidi sostenibili in ambito energetico, adoperarsi per garantire:

    la ripartenza degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e bioliquidi sostenibili;

    l'erogazione di un contributo statale tale da compensare la differenza tra i costi a carico dell'operatore dell'impianto a biomassa o bioliquidi sostenibili ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione.

   e con le seguenti osservazioni di carattere puntuale:

    si valuti l'opportunità di:

  all'articolo 2 (Definizioni), comma 1:

   1. aggiungere le definizioni di «teleriscaldamento e teleraffrescamento» e «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti» come già indicato ai punti 19) e 20) dell'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2018/2001, al fine di una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 oggetto di recepimento;

   2. aggiungere le definizioni di «agrovoltaico (o agrivoltaico)», definendolo come impianto fotovoltaico realizzato su terreni classificati come agricoli, per soddisfare totalmente o parzialmente il fabbisogno energetico dell'azienda agricola nel rispetto dell'uso agricolo e/o zootecnico del suolo, che non inibisce tale uso, ma lo garantisce, integra e supporta, consentendo la continuità delle attività preesistenti sulla stessa porzione di suolo su cui viene realizzato Pag. 10l'impianto ovvero consenta il recupero e il rilancio del potenziale produttivo dei terreni ad uso agricolo e/o zootecnico abbandonati e non più utilizzati, così contribuendo ad ottimizzare l'uso agricolo del suolo stesso, con ricadute positive sul territorio in termini occupazionali, sociali e ambientali;

   3. alla lettera c) nella definizione di «energia geotermica», prevedere la distinzione tra le «entalpie» (bassa, media e alta media) e anche la specificazione degli utilizzi (climatizzazione e produzione di energia elettrica, oppure tra produzione energia termica o elettrica);

   4. sostituire la lettera dd) con la seguente «dd) “biogas”: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse»;

   5. alla lettera ii) sostituire l'alinea con la seguente «ii) “carburanti e combustibili da carbonio riciclato”: carburanti e combustibili liquidi e gassosi, anche in forma liquefatta, che sono prodotti da una delle seguenti due categorie»;

  all'articolo 4 (Principi generali)

   6. integrare la lettera c) con un richiamo esplicito alla fonte normativa di riferimento del principio di bancabilità, che non sembrerebbe essere disciplinato tra i principi e criteri direttivi elencati dall'articolo 5 della legge n. 53 del 2021;

   7. anche al fine di consentire la più ampia partecipazione ai regimi di sostegno, effettuare una semplificazione tesa a razionalizzare la documentazione da depositare e le dichiarazioni da rendersi, di fondare il regime dei controlli sul soccorso istruttorio e sulla possibilità di sanare eventuali irregolarità riscontrate, nonché su principi di gradualità e proporzionalità, e prevedere che i controlli siano effettuabili prevalentemente nei primi 18 mesi dalla entrata in esercizio dell'impianto, fatti salvi i casi di sentenze penali di condanna, così da attenuare la diffidenza verso un sistema di incentivazione nel quale il rischio di decadenza risulta estremamente elevato anche senza frodi;

  all'articolo 5 (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione)

   8. al comma 4, con riguardo alla soglia di 1 MW, specificare che per l'idroelettrico si intende potenza media nominale;

   9. al comma 5, lettera d), definire sotto il profilo tecnico i casi in cui si verifica il frazionamento delle iniziative;

   10. al comma 5, lettera e), garantire un più ampio supporto alla rimozione dell'amianto, prevedendo un aumento del premio o specifiche detrazioni fiscali cumulabili con incentivi, finalizzate a coprire i costi di rimozione; nonché di stimolare l'installazione e un più ampio utilizzo di stoccaggi; favorire l'installazione di sistemi di accumulo su impianti di piccola taglia, anche per dare continuità rispetto ai benefici del previgente regime di scambio sul posto e per consentire un'efficace partecipazione alla fornitura di servizi di dispacciamento, nonché il conseguimento di una migliore integrazione nella rete di distribuzione, nella prospettiva di una gestione attiva della rete medesima, con vantaggi in termini di posponimento degli investimenti;

   11. al comma 5, sostituire la lettera g), con la seguente: «g) sono previste misure a favore dell'adeguamento, dell'ampliamento e della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, nonché dell'efficientamento dei sistemi di generazione elettrica, promuovendone l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica nonché e la tutela dell'ecosistema e della biodiversità»;

  all'articolo 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

   12. le aree idonee, come da disposizioni all'articolo 20, dove vengono previste procedure autorizzative più semplici e rapide, sono individuate compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. Ritenuto importante conoscere ex ante come tali impianti di produzione possano essere dislocati sul territorio, per valutare il conseguente Pag. 11 effetto sui mercati, sul dispacciamento e sulle reti elettriche, allo scopo di intervenire in tempi adeguati implementando le logiche di gestione finalizzate a massimizzare la penetrazione della generazione da fonti rinnovabili, minimizzando, al contempo, i costi sistemici, si propone che i contingenti per le procedure d'asta al ribasso siano differenziati per aree geografiche, tenendo conto dell'esito dell'individuazione delle aree idonee, al fine di orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obbiettivi climatici ed energetici;

   13. al comma 1, lettera a), dopo le parole «le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi», di inserite le parole «nonché a specifiche aree del territorio nazionale»;

   14. al comma 1, lettera h), consentire agli impianti oggetto della lettera in questione (con soglia minima fissata, in prima applicazione, a dieci MW), di partecipare ai meccanismi di assegnazione degli incentivi (inclusivi del meccanismo delle aste GSE) e di poter essere assegnatari di incentivi al completamento della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e prima dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica (AU), fermo restando che l'aggiudicazione degli incentivi rimarrebbe condizionata al successivo ottenimento del titolo autorizzativo e alla costruzione dell'impianto entro un termine massimo;

   15. al comma 1, dopo la lettera h, inserire la lettera; «i) alle procedure d'asta sono ammessi anche gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate rientranti nelle aree idonee di cui al successivo articolo 20»;

  all'articolo 7 (Regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti).

   16. anche in considerazione della prospettata abolizione dello scambio sul posto, riconoscere la possibilità di cumulare gli incentivi in conto energia con le detrazioni fiscali per gli impianti di stoccaggio, almeno per i piccoli impianti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato;

   17. inoltre, aggiungere, nel quadro dei criteri per definire la regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), un ulteriore criterio che consenta di riconoscere una tariffa maggiorata alle classi di potenza più piccole, ad esempio fino a 200 kW, a compensazione dei maggiori costi;

   18. proporre una più chiara definizione del criterio di priorità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2) e degli indicatori di riferimento per una corretta individuazione delle «iniziative maggiormente meritorie da un punto di vista dell'impatto sull'ambiente»;

  all'articolo 8 (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia)

   19. tra i criteri direttivi elencati al comma 1 previsti per aggiornare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili, di inserire la possibilità di diversificare l'incentivo sull'energia condivisa sulla base delle dimensioni e della taglia degli impianti a fonti rinnovabili afferenti la configurazione per tener conto dell'effetto scala;

   20. attribuire il compito ad ARERA di individuare l'ambito di condivisione della Comunità Energetica partendo dall'assetto standard di una cabina primaria o individuando un ambito geografico equivalente;

   21. definire, in aggiunta alla tariffa incentivante sull'energia condivisa, premialità ad hoc correlate a ulteriori investimenti concernenti la realizzazione di interventi di efficienza energetica a favore dell'elettrificazione dei consumi finali (pompe di calore, colonnine per la ricarica elettrica di comunità, ecc.), effettuati nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo, aggiuntivi rispetto alla costruzione di impianti di produzione da fonti rinnovabili;

  all'articolo 9 (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)

   22. prevedere espressamente la continuità, senza interruzioni, delle procedure di erogazione degli incentivi, così da evitare Pag. 12che gli ulteriori sviluppi risultino rallentati o fermati;

  all'articolo 10 (Promozione dell'uso di energia termica da fonti rinnovabili)

   23. al comma 1, lettera a), prevedere che i meccanismi di accesso competitivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, siano considerati solo come eventuali in quanto, stante la limitata estensione territoriale delle infrastrutture di distribuzione del calore, per gli impianti termici da fonte rinnovabile di grande dimensione è superflua, se non addirittura controproducente, l'introduzione di meccanismi competitivi;

  all'articolo 11 (Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)

   24. riformulare il comma 1 come segue

  «1. Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato secondo una delle seguenti modalità:

   a) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 39, qualora il biometano sia usato per i trasporti;

   b) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore equivalente a quello di cui alla lettera a), qualora il biometano sia usato per usi diversi dai trasporti, ivi inclusa la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, esclusa quella termoelettrica non cogenerativa. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale»: per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in coerenza con le indicazioni del PNRR e per consentire l'effettivo utilizzo del biometano nei comparti industriali che hanno maggiore difficoltà a elettrificare i propri fabbisogni termici, di prevedere un unico meccanismo di incentivazione del biometano immesso in rete per usi diversi dai trasporti che assicuri al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione previsto per l'uso nei trasporti e che non penalizzi il produttore cogenerativo che scelga di utilizzare il biometano in luogo del gas naturale di origine fossile, ciò al fine di evitare la canalizzazione delle nuove produzioni sul tipo di utilizzo che consente la maggiore remunerazione del produttore di biometano;

  all'articolo 14 (Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)

   25. al fine di garantire un'adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, con riferimento allo sviluppo del sistema agrivoltaico, assicurare un coordinamento con la normativa vigente con le seguenti modifiche:

    al comma 1, lett. c) dopo le parole «sono definiti criteri e modalità per incentivare» inserire le seguenti: «e monitorare», e dopo le parole «dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» inserire le seguenti: «come modificato dall'art. 31, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108»;

    al comma 1, lett. c), all'ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «e sono individuati i sistemi di monitoraggio che Agea realizza in collaborazione con il GSE. I sistemi di monitoraggio consentono la verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate per la concessione o la revoca degli incentivi cui al citato art. 65, comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1»;

   26. estendere gli incentivi, anche agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW con moduli collocati a terra da realizzare su aree non condotte da agricoltori e non adibite da almeno dieci anni all'esercizio delle attività agricole e zootecniche, ferma restando la categoria catastale e la destinazione urbanistica attribuita all'area;

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   27. al comma 2, lettera g), laddove, in attuazione dell'investimento 4.3 – Infrastrutture di ricarica, incluso nella Missione 2, Componente 2, delle misure del PNRR, sono dedicati i fondi per le ricariche ultra-veloci (ultra fast o High power Charger, HPC, da 100 kW in su in corrente continua) e veloci (fast, da 50 a 100 kW, sempre in corrente continua), solamente ai distributori di carburante, valutare l'ampliamento a ulteriori luoghi di installazione, specialmente in ambito urbano, come su suolo pubblico a bordo strada, nei pressi delle stazioni ferroviarie o nei parcheggi;

   28. posto che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) non fa esplicito riferimento alla fonte geotermica sia in relazione all'efficientamento energetico degli edifici sia con riferimento alla climatizzazione in accoppiamento alle pompe di calore (geotermia a bassa entalpia o geoscambio), prevedere specifici meccanismi incentivanti per questa fonte energetica che consentano di affrontare gli elevati costi iniziali e di de-risking;

   29. nell'ambito del mix tecnologico che dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali del prossimo decennio nel settore del riscaldamento e raffrescamento, il teleriscaldamento efficiente gioca un ruolo fondamentale per le sue capacità di integrare l'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili, nonché la delocalizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è ancora più acuto. Al fine di sfruttare questo potenziale, i 200 milioni destinati dal PNRR saranno impiegati per finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, ivi compresi gli impianti per la loro alimentazione. Poiché nell'ambito dei sistemi di teleriscaldamento è l'infrastruttura di distribuzione quella che assorbe la maggior parte dell'investimento, con riferimento al comma 1, lettera a), si invita a valutare l'opportunità di prevedere la cumulabilità dei fondi PNRR dedicati al teleriscaldamento con gli incentivi previsti dal DM 5 settembre 2011 (Certificati bianchi CAR) e dall'articolo 28 del d.lgs 28/2011 (Conto Termico) in quanto attinenti i sistemi di produzione del calore e non già le reti di distribuzione dello stesso;

  all'articolo 18 (Principi e regimi generali di autorizzazione)

   30. regolare la questione inerente le competenze per le sonde e per i pozzi geotermici (prelievo e restituzione) completando l'iter per l'emanazione del cosiddetto «decreto posa sonde», finalizzato a regolare la posa in opera delle sonde geotermiche e le relative procedure nonché ad istituire un censimento obbligatorio dei medesimi impianti, in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 19 del presente schema di decreto;

  all'articolo 19 (Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici)

   31. istituire uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili, cui spetta il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei modelli unici digitali, quale punto di accesso per il privato interessato in merito alle istanze di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili, nonché di prevedere che lo stesso sportello, su richiesta del richiedente, svolga funzioni di guida e assistenza all'intera procedura di presentazione della domanda di autorizzazione e lungo tutto l'iter procedurale amministrativo.

  all'articolo 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

   32. ricomprendere nella definizione delle aree idonee anche l'individuazione delle superfici bagnate, ovvero bacini artificiali, ove poter prevedere installazione di fotovoltaico flottante;

   33. al comma 1, primo periodo, inserire infine le seguenti parole «tenuto conto altresì dei successivi aggiornamenti previsti dall'Unione europea, l'individuazione delle aree dovrà consentire in ogni caso un'efficiente utilizzo delle risorse»;

   34. al comma 2, dopo le parole «degli impegni assunti» inserire le parole «, un Pag. 14sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti impegni»;

   35. al comma 3, in materia di individuazione della aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili, sostituire le parole: «le superfici agricole non utilizzabili» con le seguenti: «le superfici non utilizzabili a fini agricoli»;

   36. dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  «8-bis. Nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee di cui al comma 1, sono considerate aree non idonee:

   a. le aree naturali protette, i centri storici, i siti archeologici, UNESCO e i siti della rete Natura 2000;

   b. le Aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle Regioni e le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;

   c. le aree già definite “non idonee” dalle Regioni»;

   d. le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.

   37. ridurre i tempi per individuare le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, portando a 90 giorni il termine per l'adozione dei decreti del Ministero della transizione ecologica di cui comma 1, nonché di prevedere sin da subito l'idoneità di aree industriali, aree estrattive (cave e miniere) non suscettibili di ulteriore sfruttamento, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e discarica previa bonifica, aree destinate a parcheggio, aree liberate a seguito di demolizione di edifici, di garantire un'individuazione delle aree idonee che sia la più ampia possibile, sia per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, sia per salvaguardare lo sviluppo già in corso; parallelamente all'individuazione delle aree idonee, sarebbe opportuno quantificare, per ciascuna Regione, la potenza fotovoltaica realmente installabile su tetto;

   38. prevedere che ARERA, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, individui misure per assicurare che siano ridotti sia i tempi di individuazione delle soluzioni di connessione da parte dei gestori delle reti elettriche, assieme ai tempi di approvazione o redazione delle soluzioni progettuali da parte dei gestori di rete nel contesto delle procedure autorizzative, e per prolungare la durata vincolante delle soluzioni di connessione tenendo conto della durata dei procedimenti amministrativi di autorizzazione;

   39. specificare che, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono comunque fatte salve le previsioni contenute nei Piani paesaggistici adottati ai sensi degli articoli 143 e 156 del d.lgs 42/2004, le prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo e le disposizioni contenute nei programmi adottati ai sensi del paragrafo 17 del D.M. 10.09.2010; infine di considerare nella definizione delle aree idonee anche il parametro della concentrazione degli impianti, tenendo al contempo in considerazione i possibili futuri sviluppi tecnologici;

   40. considerare, nel rispetto di quanto previsto nella legge di delegazione, all'articolo 5, comma 1, lettera t), l'aggiornamento, il potenziamento e l'introduzione di meccanismi di sostegno non solo per il biometano e i combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ma anche per i biocarburanti avanzati o utilizzabili in purezza e i carburanti derivanti dal carbonio riciclato ad alta riduzione di emissioni, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto

  all'articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)

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  Al fine di rendere le procedure in aree idonee più semplici, valutare di:

   41. promuovere una maggiore semplificazione per l'installazione di impianti a energia rinnovabile in aree idonee, prevedendo, in particolare di eliminare l'acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura di cui all'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   42. permettere al proponente di optare liberamente per le procedure di verifica di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nei casi nei quali è richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del MITE e solo nel caso in cui la verifica si concluda con la richiesta di valutazione di impatto ambientale, i progetti siano assoggettati alla valutazione di impatto ambientale nazionale;

   43. garantire, agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, siti in aree idonee, di essere autorizzati tramite procedura abilitative semplificate, a tal fine elevando le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto;

   44. fare riferimento, ai fini della localizzazione in aree idonee, nonché dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 31, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, esclusivamente alle aree in cui è collocato l'impianto, mentre non rilevino le caratteristiche delle aree ove sono collocate le opere connesse, fatto salvo l'esperimento delle eventuali procedure ambientali per le opere connesse, ove richieste;

  all'articolo 23 (Procedure autorizzative per impianti off-shore e l'individuazione aree idonee)

   45. espungere dal comma 3 la parola «comunque» e porre come condizione espressa il rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, con particolare riferimento alle Aree marine protette, ai siti della rete Natura 2000 e ai tratti di mare interessati dalle principali rotte migratorie dell'avifauna nel Mediterraneo centrale, specificando che tali aree non possono essere ritenute comunque idonee ai fini del divieto di moratoria di cui al comma 5;

  all'articolo 25 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)

   46. rispetto alle semplificazioni per l'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedere che il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 maggio 2015, ovvero il modello unico che sostituisce le comunicazioni a fini autorizzativi, ai fini delle connessioni e ai fini dell'attivazione dello scambio sul posto, attualmente previsto solo per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW o cogenerativi ad alto rendimento fino a 50 kW, non sia esteso solo al ritiro dedicato e agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW, ma anche alle altre tipologie impiantistiche e ai sistemi di accumulo ubicati presso gli edifici, al fine di prevedere forme di semplificazione più generali, che prescindano dalle tecnologie;

  all'articolo 27 (Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia)

   47. al comma 1 si valuti la possibilità che la vendita di energia termica rinnovabile sia certificata tramite il meccanismo della garanzia d'origine;

   48. in analogia con quanto in essere nel settore elettrico, valutare l'opportunità di prevedere che l'obbligo di previsione di una quota di energia venduta sia rinnovabile da parte delle aziende che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi, possa essere ottemperato anche tramite il meccanismo delle garanzie d'origine;

  all'articolo 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine)

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   49. prevedere interventi, anche di natura sperimentale, in favore dei consumatori energivori finalizzati all'acquisto di una quota minima percentuale del proprio consumo annuo di energia elettrica attraverso contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile, aventi una durata temporale minima;

   50. al comma 4, in materia di accordi di compravendita di energia, prevedere che, gradualmente, le pubbliche amministrazioni acquisiscano prevalentemente energia da fonti rinnovabili e che, a partire dal 1° gennaio 2023, possano acquisire, in via prevalente, energia verde tra la quota disponibile sul mercato nazionale;

   51. rispetto agli indirizzi che il MITE deve fornire al GME per la creazione di una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di contratti a lungo termine, tenere in considerazione quanto emerso dal processo di consultazione avviato dallo stesso Gestore del Mercato elettrico (Documento di consultazione del n. 01/2020) concernente la «Piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (PPA Platform)»;

  all'articolo 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile)

   52. essendo opportuno che l'autoconsumatore di energia rinnovabile non abbia l'obbligo di offrire servizi ancillari, come appare dalla lettura del comma 1, lettera b), ma la sola facoltà, riformulare il comma 1, lettera b) come di seguito, prevedendo che l'autoconsumatore di energia rinnovabile (ovvero il produttore terzo rispetto al cliente finale): «“b) vende l'energia elettrica rinnovabile che eccede l'autoconsumo in sito e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore”»

  all'articolo 31 (Comunità energetiche rinnovabili)

   53. Al comma 2 lett. c) dopo le parole «rete di distribuzione» inserire la parola «esistente»;

   54. è opportuno specificare che il limite di 1 MW è relativo a ciascun impianto coinvolto all'interno delle configurazioni. Andrebbe valutata la possibilità di aumentare tale limite, prevedendo la partecipazione anche a progetti di repowering di impianti già esistenti (estendendo la percentuale di potenza ammessa rispetto alla potenza complessiva dell'impianto, prevista dall'art. 31);

   55. andrebbero drasticamente abbreviate le tempistiche dei 180 gg previsti per l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche;

   56. prevedere la possibilità di uso agevolato dei fondi di garanzia PMI anche direttamente dalla comunità, cumulabile con gli incentivi;

   57. al comma 2, lettera f), chiarire che gli interventi di efficienza energetica siano aggiuntivi o alternativi a quelli di domotica e non a essi correlati, nonché garantire l'accesso delle comunità alle incentivazioni relative all'efficientamento energetico;

   58. chiarire che nelle isole minori non interconnesse il limite previsto della cabina primaria non opera;

  all'articolo 32 (Modalità di interazione con il sistema energetico)

   59. al comma 3, lettera a), di valutare l'opportunità di mantenere, parallelamente al nuovo regime che prevede l'estensione del perimetro della CER alla cabina primaria, anche l'attuale perimetro (considerato nel recepimento anticipato), coincidente con una cabina secondaria. A questo perimetro più ristretto potrebbero corrispondere benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, nonché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro: si potrebbe quindi fare riferimento alla stessa cabina primaria o secondaria;

   60. al comma 3, lettera c), dopo le parole «individua le modalità» inserire le parole «se del caso»;

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  all'articolo 34 (Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

   61. al comma 2, in materia di diritto di distacco dell'utenza da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, tenere conto del fatto che ARERA, nell'ambito del TUAR (Testo Unico degli Allacciamenti e dei Recessi), ha già previsto la possibilità per tutti gli utenti di recedere dal contratto di fornitura, al fine di promuovere la concorrenza con altri sistemi di climatizzazione alternativi. La disciplina vigente in ambito nazionale risulta, pertanto, già coerente con le disposizioni introdotte tramite il recepimento della direttiva europea;

   62. di rilasciare l'asseverazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento entro il 30 giugno di ogni due anni, in considerazione dell'assenza, entro il 31 gennaio di ogni anno previsto, di valori consuntivi consolidati da parte delle imprese e dati i tempi di istruttoria del GSE

  all'articolo 37 (Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas)

   63. valutare attentamente, con riferimento alla sicurezza operativa e tecnica del blending e del suo trasporto nelle infrastrutture già esistenti, la resistenza all'infragilimento dei materiali ed annessi utilizzati dalla rete, specie in situazioni di elevate pressioni, al fine di identificare e classificare ex ante i rischi che potrebbero influire sulla sicurezza o sull'affidabilità del sistema;

   64. chiarire il quadro autorizzativo per la realizzazione degli elettrolizzatori di cui alla lettera a), specificando che si tratta di attività realizzabili in edilizia libera sia in configurazione stand-alone che quando connessi ad impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione e che, in caso di elettrolizzatori connessi ad impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione non inquadrabili come attività ad edilizia libera, sia prevista la procedura abilitativa semplificata (PAS), nei casi in cui la loro realizzazione non comporti l'occupazione di nuove aree;

  all'articolo 38 (Semplificazioni per la costruzione e l'utilizzo di elettrolizzatori)

   65. alla lettera a) sostituire le parole «la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore alla soglia di 10 MW» con le seguenti «la realizzazione di elettrolizzatori e le infrastrutture connesse con potenza inferiore o uguale alla soglia di 20 MW»;

   66. alla lettera d) dopo la parola «elettrolizzatori» inserire «e le infrastrutture connesse»;

  all'articolo 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

   67. dopo il comma 2, – alla luce dell'esigenza di uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti tramite l'adozione dell'approccio del ciclo di vita in quanto meglio rappresentativo delle emissioni associate al consumo dei singoli carburanti – inserire il seguente «2-bis. Il Ministro della Transizione Ecologica emana – entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo – norme attuative per favorire il contributo dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro e che consideri l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico»;

   68. al comma 9, lettera b), rispetto al calcolo dell'energia elettrica complessiva, di affiancare alla possibilità del collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile anche l'utilizzo di PPA o di contratti di fornitura 100 per cento rinnovabile;

  all'articolo 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere)

   69. all'articolo 40, che reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione;

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   70. escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), oltre all'olio di palma, anche l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione, anche al fine di allinearsi ai più virtuosi Paesi europei;

   71. prevedere, al comma 1, lettera c), soluzioni finalizzate a salvaguardare le convenzioni in essere stipulate con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi e biocarburanti certificati sostenibili, con particolare riguardo a quelli alimentati con l'olio di palma, prevedendo, in linea con quanto previsto dalla direttiva, una dismissione graduale nel tempo di tali impianti al fine di consentire la programmazione degli investimenti necessari per una loro riconversione o sostituzione, nonché di eliminare, in ottica di economia circolare, dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia derivanti da lavorazioni nell'ambito del settore agro-alimentare, con conseguente espunzione di questi ultimi dal bando previsto dalla medesima normativa;

   72. riformulare, in ottica di economia circolare, la citata lettera c), espungendo dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia nell'ambito del settore agro-alimentare che non comportano alcun rischio di cambiamento della destinazione d'uso dei terreni e, pertanto, sopprimere le seguenti parole: «i fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD)»;

  all'articolo 42 (Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)

   73. in materia di criteri di sostenibilità per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa valuti il Governo prevedere per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza negli anni 2023-2027, l'adozione di specifici incentivi per la transizione di tali impianti verso tecnologie a basso impatto ambientale in linea con gli standard europei, con l'obiettivo primario di ridurre le emissioni nelle aree soggette a procedure di infrazione per la qualità dell'aria e per l'ottimizzazione e il mantenimento del parco di generazione elettrica esistente, oltre alla semplificazione del quadro regolatorio per la gestione degli impianti di combustione, unicamente laddove i summenzionati impianti utilizzino materiale di cui sia garantita la tracciabilità;

   74. ai fini dell'implementazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), dare corso, ai sensi del comma 6, dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tempi rapidi all'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) di cui all'articolo 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché alla realizzazione ed alla messa in servizio della Piattaforma Unica Nazionale(PUN), come previsto dal PNire medesimo;

   75. al medesimo comma 1, lettera c), utilizzare, ai sensi del comma 7, dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per la pianificazione del fabbisogno di infrastrutture di ricarica, il rapporto con gli abitanti invece che con l'immatricolato, giacché quest'ultimo dipende da dove sono situate le concessionarie e le sedi delle imprese di noleggio, con il rischio di alterare il calcolo e compromettere le logiche di capillarità geografica che dovrebbero rappresentare il principio alla base della copertura del territorio nazionale con tali infrastrutture;

  all'articolo 46 (Garanzie di origine)

   76. si segnala che il GME organizza già una piattaforma per lo scambio delle garanzie di origine in forza di quanto stabilito da ARERA con deliberazione 28 luglio 2011 – ARG/elt 104/11; pertanto, al fine di preservare l'attuale impostazione Pag. 19normativa che ha affidato al GME la gestione della piattaforma P-GO, riformulare il comma 7 come segue: «7. I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»,

   77. rispetto alla garanzia di origine, tesa a certificare la quantità di fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, di estendere il ruolo del GSE in relazione alla gestione di un sistema di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili, che possa favorire una maggiore responsabilizzazione dei consumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia; al comma 5, di chiarire se gli impianti incentivati senza aste o registri (impianti Wind Grin) rientrino o meno nell'applicazione delle garanzie di origine;

  all'articolo 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni):

   78. al comma 1, eliminare le parole «aggiorna e»;

   79. al comma 7, dopo le parole «nonché le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta in volta necessari» aggiungere le parole «e fornisce a Terna S.p.A. i consumi annuali di energia elettrica relativi all'anno precedente per ciascuna tipologia di cliente/tipologia di mercato, codice ATECO e provincia»;

   80. nell'ambito del monitoraggio in materia di energia svolto dal GSE, come nell'ambito, di cui all'articolo 21, della realizzazione della piattaforma digitale delle aree idonee, prevedere la realizzazione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili, finalizzato a raccogliere tutte le richieste di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili di qualsiasi taglia: un simile sistema renderebbe possibile un monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative e del loro iter autorizzativo e realizzativo. Inoltre, fermo restando il rispetto delle competenze e delle procedure amministrative e digitali previste a livello locale e i compiti degli sportelli unici per l'edilizia e le attività produttive, tale sportello unico digitale potrebbe risultare di grande ausilio al sistema, dialogando con i sistemi digitali già esistenti, favorendo la digitalizzazione dei sistemi non ancora sviluppati e una naturale e graduale convergenza, nei limiti del possibile, delle procedure; con riferimento ai commi 7 e 8 di prevedere un sistema di pubblicità dei dati e la possibilità di controllo da parte del Parlamento.

  all'Allegato II (Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici)

   81. prevedere meccanismi di accesso agevolato agli strumenti di garanzia (Sace) per le società controllate dagli enti pubblici locali operanti nei settori dell'energia al fine di consentire la realizzazione in house degli impianti; nonché prevedere premialità per le aziende che acquistano gas ed energia elettrica nello stesso luogo di produzione;

   82. tenuto conto che il paragrafo «Pompe di calore» si riferisce ad interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore, ma non del sistema primario in caso di pompe di calore geotermiche, ovvero – ad esempio – delle sonde geotermiche o dei pozzi geotermici, prevedere anche una disciplina semplificata relativa le acque sotterranee ed in generale le opere nel sottosuolo, ovvero per le sonde geotermiche e i pozzi;

  all'Allegato III (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

   83. al fine di garantire una reale applicabilità del metodo di calcolo proposto, introdurre un valore soglia per l'efficienza del servizio di climatizzazione invernale adeguato, pari a 1,10 o, alternativamente a 1,31. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche peculiari degli edifici in classe E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), valuti il Governo di considerare quest'ultimi separatamente per quanto riguarda le quote di copertura Pag. 20con FER del fabbisogno energetico dei nuovi edifici, vincolando le attuali quote a scelte tecnologiche non ottimali in termini di consumo energetico;

  all'Allegato IV (Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento)

   84. laddove si prescrive l'utilizzo di biocombustibili e biomasse combustibili certificate da un Organismo di certificazione accreditato, che ne certifichi la conformità alla ISO 17225, ma senza fornire indicazioni in merito all'autoproduzione del combustibile, pratica frequente soprattutto fra gli utilizzatori di legna da ardere, ma anche per altri combustibili legnosi, per la quale, per ovvi motivi tecnico-economici, non è possibile ricorrere ad un organismo di certificazione accreditato, di individuare percorsi semplificati, senza tuttavia trascurare l'obiettivo di utilizzare un biocombustibile di qualità conforme a quella richiesta dal generatore per il corretto funzionamento del generatore, al fine di tutelare e incentivare le filiere energetiche corte e più virtuose, che si realizzano principalmente proprio tramite l'autoconsumo;

   85. tenuto conto che per i generatori di calore a biomasse, i requisiti minimi per accedere agli incentivi sono riportati unicamente per generatori con potenza fino a 500 kWt, di inserire i requisiti minimi anche per generatori di potenza superiore, fino a 2 MW termici;

  all'Allegato V (Contenuto energetico dei combustibili)

   86. introdurre, in materia di contenuto energetico dei combustibili, l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire il potere calorifico inferiore dei combustibili.

  all'Allegato VIII (Materie prime double counting), parte B

   87. valutare, attraverso un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di includere anche le voci: r) carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; s) batteri, se la fonte energetica è rinnovabile, nonché di prevedere, nel rispetto della legge di delegazione europea, meccanismi di accelerazione e semplificazione del processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva rivedendo l'elenco delle sostanze di cui all'Allegato VIII al presente decreto, parti A e B, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecniche;

   88. integrare con decreto del Ministro della transizione ecologica l'allegato VIII al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo di ulteriori materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecniche già individuate a livello nazionale.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MISTO
L'ALTERNATIVA C'È

  La VIII Commissione (Ambiente) e la X Commissione (Attività produttive),

   vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», ed in particolare l'articolo 5, con il quale sono stabiliti principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/2001/UE;

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo, all'articolo 20, comma 1, dilaziona la tempistica di recepimento completo della Direttiva 2018/2001 di ulteriori 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, rinviando, in modo del tutto inopportuno, la definizione della disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ad ulteriori atti amministrativi (decreti ministeriali del Ministero della transizione ecologica di concerto con Ministero della cultura e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e previa intesa con la Conferenza unificata);

    tale improvvido rinvio, a cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori 6 mesi assegnati alle regioni dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) della legge delega n. 53 del 2021 per dare attuazione a detta disciplina, porta di fatto ad un indebito prolungamento di almeno un anno della critica situazione di assenza di programmazione nella localizzazione degli impianti di energie rinnovabili;

    la proroga introdotta dal Governo del termine per il recepimento completo della Direttiva, fissato dall'articolo 36 della legge delega al 30 giugno 2021, prolunga indebitamente lo stato di inadempienza dell'Italia, per il quale abbiamo già ricevuto in data 26 luglio 2021 una lettera di messa in mora da parte della Commissione europea, determinando in tal modo il concreto rischio di sospensione dell'erogazione delle prossime tranches di finanziamenti europei del Recovery Plan – Transizione verde ed, in prospettiva, di deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia europea;

    la scelta di non allegare direttamente al testo del decreto legislativo, come allegato, la disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di utilizzare lo strumento del decreto ministeriale, renderà l'atto normativo instabile in quanto a rischio impugnazione e annullamento da parte del giudice amministrativo, con ulteriori ritardi e incertezza circa la disciplina da applicare;

    la programmazione integrata è l'unico strumento in grado di consentire una valutazione cumulativa degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio, che non è possibile conseguire affidandosi solo a valutazioni ambientali e paesaggistiche dei singoli impianti;

    ai fini della coerenza tra l'insediamento degli impianti industriali e l'effettiva disponibilità della risorsa rinnovabile nella ripartizione della potenza installata fra regioni e Province autonome occorre una Pag. 22esatta ponderazione della idoneità delle aree anche sotto il profilo della reale disponibilità della risorsa eolica o solare;

    nella disciplina delle aree idonee e nella conseguente pianificazione territoriale regionale di dettaglio è indispensabile tenere conto anche della tutela ambientale in accordo alla Strategia europea per la biodiversità 2020-2030, approvata dal Parlamento europeo il 9 giugno 2021 e quindi va evitato di inserire genericamente tra le aree da privilegiare come «aree idonee» anche le aree agricole inutilizzabili, tra le quali sono comprese anche siti ad elevata importanza per la biodiversità;

    risulta opportuna la concessione di moratorie/sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzatori di VIA e di rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per i progetti di impianti FER in corso di istruttoria, unitamente ad una sospensione della indizione di nuove aste per la concessione di incentivi statali, fino all'avvenuta definizione a cura di ciascuna regione del processo programmatorio di individuazione delle aree idonee;

    va chiarito che la realizzazione degli impianti FER debba essere consentita solo all'interno delle aree idonee dichiarate come tali dalle regioni;

    risulta necessario chiarire il regime delle varianti non sostanziali di impianti della stessa fonte energetica (realizzati spesso senza VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e/o senza Valutazione di Incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e s.m.i.) che potrebbero ricadere in siti nel frattempo definiti come «non idonei» dalle Regioni o addirittura dallo Stato (come nel caso delle ZPS per ciò che riguarda gli impianti eolici);

    è essenziale considerare alcune aree vincolate non idonee per legge, al fine di tutelare le zone di valore storico, archeologico e quelle più importanti per la biodiversità, in ottemperanza alle Direttive Uccelli e Habitat e agli obiettivi della Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030;

    ai fini di un approccio pianificatorio preventivo si ritiene che anche per gli impianti eolici off-shore si debba procedere alla preventiva individuazione delle aree non idonee oltre che delle aree idonee, nonché un'efficace normativa di salvaguardia;

    va chiarito il regime da utilizzare per garantire piena uniformità ai procedimenti sul territorio nazionale, evitando che i proponenti di nuovi progetti intraprendano procedure alternative, come il PAUR – Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale estensione onnicomprensiva delle procedure di VIA, imponendo agli stessi uffici VIA nuovi oneri burocratici di difficile adempimento e al contempo duplicando capacità normalmente già in capo agli uffici energia che curano ordinariamente le procedure autorizzative di Autorizzazione Unica;

   preso atto

    del parere della Conferenza Unificata del 13 ottobre 2021;

    del parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati espressi rilievi in sede di osservazioni;

    considerata la particolare rilevanza dello Schema di decreto legislativo in esame sotto il profilo delle ricadute economiche, territoriali e ambientali,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia allegata direttamente allo schema di decreto legislativo in esame la disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

   2) siano individuate le aree non idonee in ragione delle loro caratteristiche ambientali e floro-faunistiche, geomorfologiche, paesaggistiche, culturali, socio-economiche, di destinazione e di limitazioni Pag. 23d'uso esistenti sul territorio, nonché alla luce della pianificazione territoriale vigente;

   3) sia stabilita la ripartizione della potenza installata fra regioni e Province autonome, tenuto conto della sussistenza di condizioni di ventosità e di insolazione dei singoli territori;

   4) sia tutelata, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, anche la biodiversità, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e considerando non idonee non solo le superfici agricole utilizzate ma anche quelle non utilizzate ma coperte da vegetazione naturale;

   5) siano apportate, come osservato anche dalla Commissione Agricoltura, le seguenti modificazioni all'articolo 20:

    a) al comma 3, nella definizione della disciplina afferente l'individuazione delle aree idonee, sia espressamente stabilito che le aree non utilizzabili ai fini agricoli possano essere utilizzate per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili solo in via secondaria rispetto a quelle edificate;

    b) sia soppresso il comma 7;

    c) relativamente agli impianti agrovoltaici, al fine di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, siano introdotte specifiche disposizioni dirette a prevedere che:

     i. gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     ii. l'accesso ai previsti incentivi è riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo – o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 – che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto;

   6) sia prevista la sospensione dell'iter dei procedimenti di VIA e di rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per i progetti di impianti FER in corso di istruttoria, unitamente ad una sospensione della indizione di nuove aste per la concessione di incentivi statali, fino all'avvenuta definizione a cura di ciascuna regione del processo programmatorio di individuazione delle aree idonee;

   7) sia individuata una disciplina transitoria che permetta di installare con certezza gli impianti nei Siti di bonifica di Interesse di Nazionale (SIN) e nei siti già utilizzati per altri impianti, nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, ma ferme restando eventuali aree non idonee già individuate dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 o con i Piani paesistici ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

   8) siano individuate nell'atto in esame le aree comunque non idonee come le Aree naturali protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, i siti della rete Natura 2000, le Aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle Regioni i centri storici, i siti archeologici. i siti UNESCO e le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.;

   9) sia previsto un sistema di monitoraggio delle aree idonee e non idonee, istituendo una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree;

   10) sia previsto che gli impianti off-shore per rinnovabili siano installabili solo nelle aree a tal fine destinate dal Piano di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera c) del decreto Pag. 24 legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017;

   11) sia disciplinato che, nelle more dell'adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo, sono comunque considerate non idonee le Aree marine protette ai sensi della legge n. 979 del 1982 e della legge n. 394 del 1991, i siti della rete Natura 2000 e i tratti di mare interessati dalle principali rotte migratorie dell'avifauna;

   12) sia evitato di importare energia rinnovabile ai fini degli obiettivi nazionali, realizzata con procedure prive di Valutazione Ambientale o cattiva applicazione della stessa, con potenziali danni agli ambienti interessati, prevedendo che l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia prodotta in impianti entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono stati ristrutturati, accrescendone la capacità, dopo tale data, in ogni caso realizzati nel rispetto di valutazioni ambientali equivalenti a quelle prescritte dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE e ss.mm.ii.;

   13) siano uniformati i procedimenti autorizzativi degli impianti evitando che i proponenti di nuovi progetti intraprendano procedure alternative, come il PAUR – Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale estensione onnicomprensiva delle procedure di VIA, e, pertanto, chiarendo che la procedura unica utilizzabile è quella, più rapida ed efficace, della Autorizzazione Unica;

   14) sia estesa anche alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MITE e alla Coldiretti, la partecipazione al Tavolo di confronto aperto dal Ministro per la transizione ecologica, a seguito di impegno assunto in sede della Conferenza unificata del 13 ottobre u.s., per discutere di tutte le questioni aperte in materia di individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.