CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 ottobre 2021
680.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06881 D'Alessandro: Effetti degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge n. 205 del 2017, per l'assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge, n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
  La durata dell'esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  Al fine di rendere effettiva la misura di legge, si è reso necessario attendere la preventiva autorizzazione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di verificare la conformità degli interventi previsti al diritto europeo per il rispetto della libera concorrenza.
  Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività della norma.
  A seguito dell'autorizzazione pervenuta, l'INPS, in data 7 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della misura, anche con riferimento ad assunzioni pregresse, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 nel rispetto dei requisiti di legge.
  Con specifico riferimento alle informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espressamente interpellato l'INPS che ha fornito i dati al momento disponibili, relativi all'esonero giovani di cui all'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205 del 2017 con riferimento all'entità delle assunzioni/trasformazioni. Si tratta di dati che possono avere un valore prognostico sugli effetti della misura per il 2021-2022.
  Considerato il breve lasso temporale intercorso dalla piena operatività della misura per effetto del rilascio della autorizzazione comunitaria, si comunica che gli ulteriori dati potranno essere forniti non appena disponibili.
  Dalle informazioni acquisite risulta che relativamente all'anno 2018:

   le assunzioni a tempo indeterminato sono state 71.248; le trasformazioni a tempo indeterminato: 64.207;

   nell'anno 2019 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 58.802 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 50.214;

   nell'anno 2020 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 46.566 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 38.215.

  Con riferimento all'anno 2021, le cui informazioni sono aggiornate al mese di Pag. 55giugno, le assunzioni a tempo indeterminato sono 8.621 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 5.743.
  Voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a fornire i dati aggiornati che saranno depositati presso la Commissione al fine di valutare l'impatto della misura ed avere un effettivo quadro prognostico.
  Certamente devo sottolineare che l'attuazione di tali misure agevolative si colloca in un quadro di ampie riforme ed interventi legislativi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta portando a compimento, per la promozione della formazione qualificata e dell'occupazione di qualità dei giovani e delle donne, che devono diventare la leva strategica della ripartenza e del rilancio del nostro Paese.

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ALLEGATO 2

5-06882 Zangrillo: Proroga del periodo di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società Distressed Companies Management.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti segnalano la situazione produttiva e occupazionale della società Distressed Companies Management, relativamente alla sede di Brindisi.
  Al riguardo si rappresenta che, in seguito all'accordo governativo sottoscritto presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2020, come successivamente integrato con ulteriore accordo del 19 gennaio 2021, la predetta società è stata ammessa sino al 26 aprile 2022 al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.
  L'ammortizzatore sociale è stato concesso ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'articolo 45 del decreto-legge cosiddetto Sostegni bis che, nel novellare la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 278), ha previsto un rifinanziamento per la cassa integrazione straordinaria pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022.
  Ricordo che la misura è stata prevista, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
  Nello specifico, il trattamento di CIGS è stato richiesto dalla società in favore di un numero massimo di 90 lavoratori occupati presso il sito di Brindisi (oggetto della cessata attività).
  Concludo evidenziando che ulteriori rifinanziamenti della misura in oggetto – secondo quanto auspicato dagli onorevoli interroganti – potranno sicuramente essere valutate nel corso dell'esame della prossima legge di bilancio per l'anno 2022.

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ALLEGATO 3

5-06883 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della Banca nazionale del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante riporta di aver appreso che il gruppo BNL avrebbe intenzione di ridurre la propria rete di agenzie sul territorio con conseguente negativa ricaduta sui livelli occupazionali.
  Al riguardo, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di propria competenza, non ha ricevuto, allo stato, alcuna comunicazione né richiesta di intervento su quanto segnalato.
  Ringrazio l'onorevole per la segnalazione di una situazione potenzialmente rischiosa per i lavoratori e le loro famiglie, che merita la massima considerazione.
  È infatti necessario che le eventuali procedure di riorganizzazione aziendale previste nel piano industriale si svolgano nel rispetto dei criteri e degli obblighi di informazione alle parti sociali in ordine a tempi, modalità e personale coinvolto.
  Assicuro pertanto la massima attenzione alle vicende segnalate, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e la massima tutela dei diritti dei lavoratori.
  Rammento che, con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito sono state previste adeguate misure di protezione e sostegno ai lavoratori del settore del credito.
  Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sosterrà tutte le iniziative dirette a favorire il dialogo fra società e parti sociali e svolgerà, laddove interpellato, la propria attività istituzionale di mediazione, al fine di evitare le tensioni sul fronte occupazionale.

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ALLEGATO 4

5-06884 Segneri: Iniziative in ordine alla introduzione nell'ordinamento italiano di un salario minimo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il quesito posto dagli onorevoli interroganti riguarda le iniziative che si intendono adottare per migliorare l'adeguatezza dei salari e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
  Il tema è di primaria importanza, in particolar modo nel momento attuale, perché la pandemia ha duramente colpito l'economia europea e risulta essenziale assicurare salari che siano adeguati, sufficienti a garantire ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della nostra Costituzione.
  La garanzia di salari dignitosi e proporzionati favorisce altresì la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le diseguaglianze anche in termini di gender pay gap.
  Su questo tema ritengo è necessario promuovere interventi nell'ambito del quadro che si sta definendo a livello europeo.
  La proposta di direttiva della Commissione COM (2020) 682 contiene regole volte a rendere più efficaci e uniformi i sistemi adottati dai Paesi dell'Unione europea, perseguendo l'obiettivo comune di rendere accessibile a tutti i lavoratori la tutela di un trattamento salariale minimo e rafforzando ed estendendo la copertura della contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  La proposta di direttiva riconosce il valore della definizione del salario minimo sia attraverso norma di legge, sia attraverso la contrattazione collettiva, strumento nel quale l'Italia vanta una consolidata tradizione.
  Questo quadro di riferimento definirà alcuni principi e criteri ordinatori, ai quali attenersi e che ci consentiranno di giungere ad un'eventuale individuazione del salario minimo e di chiarire e risolvere la questione del rapporto tra rappresentanza sindacale e salario minimo.
  Come affermato recentemente dal Ministro Orlando, l'introduzione del salario minimo va legata ad una legge sulla rappresentanza, al fine di potenziare la contrattazione collettiva attraverso un intervento legislativo in materia di rappresentatività sindacale, necessario a salvaguardare il salario minimo da fenomeni distorsivi e tutelare il più possibile i lavoratori.
  La direttiva sarà quindi un necessario punto di riferimento per una discussione di grande importanza e di rilevanti sviluppi per il futuro.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3242, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021;

   considerato che l'Italia è tra i membri fondatori del Laboratorio europeo di biologia molecolare, istituito nel 1973 con un Accordo successivamente ratificato con la legge 19 maggio 1976, n. 427;

   preso atto che l'Accordo di cui si prevede la ratifica ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare nella sede di Monterotondo, concluso il 29 giugno 1999 e ratificato con la legge 17 febbraio 2001, n. 50;

   rilevato che l'articolo VII dell'Accordo, che reca norme riguardanti il personale del Laboratorio, innovando la vigente normativa, estende anche ai dipendenti cittadini italiani l'esenzione dall'imposizione sui redditi, già prevista per i dipendenti stranieri;

   considerato che la norma intende risolvere un'anomalia riguardante la sede di Monterotondo, l'unica a non riconoscere l'esenzione ai cittadini del Paese di appartenenza, già soggetti a un sistema di tassazione interna da parte del Laboratorio, rimuovendo un ostacolo all'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo;

   osservato che l'articolo XI dell'Accordo, nel disciplinare il regime di assistenza sanitaria e di previdenza sociale applicabile al personale del Laboratorio, prevede la possibilità per il Laboratorio di gestire un proprio sistema di assistenza sanitaria e previdenza sociale, con la conseguente esenzione del personale dal versamento dei contributi obbligatori previsti dalla legislazione nazionale, nonché la possibilità di stipulare accordi complementari ad hoc, in base ai quali il Direttore generale e i membri del personale del Laboratorio possono beneficiare delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

   sottolineata l'opportunità di assicurare che le modalità applicative delle richiamate disposizioni recate dagli articoli VII e XI dell'Accordo garantiscano un adeguato livello di tutela per i lavoratori interessati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.