CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato il decreto-legge n. 132/2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298 Governo);

   considerato che:

    tra le disposizioni del provvedimento rileva in particolare, ai fini del prescritto parere, l'articolo 2 che reca una novella all'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, introducendo la possibilità per l'Autorità politica di individuare il Capo di stato maggiore della difesa, oltre che tra tutti i generali di corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente, come previsto dalla normativa previgente, anche tra quelli che si trovino a ricoprire la carica di Capo di stato maggiore di Forza armata in posizione di richiamo in servizio automatico ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare;

   ricordato che:

    con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 (legge di riforma dei vertici militari), il Capo di stato maggiore della difesa, da figura di primus inter pares, è stato sovraordinato rispetto ai Capi di stato maggiore delle tre Forze armate e, insieme al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale agli armamenti, è stato posto alle dipendenze del Ministro della difesa;

    il Capo di stato maggiore della difesa, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare, e fa parte del Consiglio Supremo di Difesa;

    il comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se raggiunti dai limiti di età, siano richiamati d'autorità fino al termine del mandato;

   rilevato che la norma risulta pienamente coerente con il quadro delle vigenti disposizioni in tema di vertici militari che attribuiscono, al Capo di stato maggiore della difesa, competenze il cui esercizio presuppone un'autorevolezza derivante non solo dalle attitudini e dalle capacità, ma anche dalle pregresse esperienze professionali;

   considerato, inoltre, che l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha modificato gli articoli 1053, comma 1, 1242, comma 2, e 2233-quater (inserendo il comma 3-ter) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, anticipando la data di formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali al grado superiore, a regime, dal 31 ottobre di ciascun anno al 15 settembre e, in via transitoria, per gli anni 2021 e 2022, dal 31 ottobre al 15 ottobre;

   valutata l'esigenza di non penalizzare gli ufficiali che, in conseguenza del nuovo regime, sarebbero esclusi dall'aliquota per non aver potuto concludere in Pag. 250tempo utile, talvolta per pochissimi giorni, i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco;

   ritenuto necessario prevedere, in via transitoria per gli anni 2021, 2022 e 2023, la riduzione degli stessi di trenta giorni, consentendo, così, alle Forze armate di riprogrammare nel triennio i piani di impiego degli ufficiali coerentemente con il progressivo anticipo della data di chiusura delle aliquote di valutazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito di prevedere, all'articolo 2233-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3-ter, l'inserimento del seguente comma: «3-quater. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni.».