CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2021
678.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo.
Nuovo testo C. 982-A e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Imprenditore agromeccanico)

  1. L'imprenditore, in forma individuale o societaria, esercente in via prevalente le attività di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo professionale a condizione che svolga almeno una delle attività di cui all'articolo 2135, comma 1, del codice civile quale attività complementare a quelle di cui al citato articolo 5. In tal caso, l'imprenditore agromeccanico è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, fermi restando i vigenti parametri per il calcolo degli oneri contributivi ed assicurativi e la non equiparabilità alle imprese agricole ai fini fiscali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente articolo, ed i criteri per la definizione della prevalenza e complementarietà delle attività di cui al precedente comma 1 e la costituzione di un albo degli imprenditori agromeccanici di cui al comma 1.
1.01. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

  1. Il comma 3-bis) dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8».
2.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera b-ter) e b-sexies) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per le imprese agrituristiche deve ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti modalità di adesione al servizio stesso per la Pag. 41tipologia di rifiuti indicati nell'allegato L- quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il costo di tale servizio potrà prevedere specifiche riduzioni in relazione alla limitata quantità di rifiuti prodotti.
*3.1. Incerti.
*3.6. Gadda.
*3.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
*3.3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché destinati all'agriturismo con le seguenti: nonché fabbricati destinati all'agriturismo o ad altra attività turistico ricettiva.
**3.4. Zucconi, Caretta, Ciaburro.
**3.5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 46, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.».
4.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Razionalizzazione della disciplina delle cessioni di prodotti agroalimentari)

  1. Il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
6.01. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di vendita diretta)

  1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al precedente comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto».
6.02. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'agricoltura di precisione e utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto Pag. 422012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, nonché, esclusivamente da parte dei Centri di Ricerca pubblici ed in via sperimentale, le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni possono essere condotte anche in condizioni notturne laddove lo strumento Unmanned Aircraft System (UAS) sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assistono il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  2. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 1.
7.01. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 9.

  Sopprimere il comma 1.
9.9. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) Al comma 2, sostituire le parole: allevatori apistici con le seguenti: imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

  Conseguentemente:

   2) Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura Pag. 43percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

   b) al comma 2, dopo le parole: «azienda sanitaria competente» sono inserite le seguenti: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009».

  4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.14. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Al comma 2, sostituire le parole: allevatori apistici con le seguenti: imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
9.11. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Sopprimere il comma 3.
*9.4. Gadda.
*9.1. Incerti.
*9.10. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
*9.2. Nevi, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo, Bagnasco.
*9.3. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.12. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

   b) al comma 2, dopo le parole: «azienda sanitaria competente» sono inserite le seguenti: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009.».
9.13. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Pag. 44 Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari)

  1. Alla tabella allegata all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «semola integrale di grano duro», sostituire la cifra «1,80» con la seguente «2,10».
  2. Alla tabella allegata all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «Pasta di semola integrale di grano duro» sostituire la cifra «1,80» con la seguente «2,10».
9.01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 10.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*10.2. Ciaburro, Caretta.
*10.4. Gadda.
*10.1. Incerti.

ART. 11.

  Al comma 1, lettere b), dopo la parola competenze, aggiungere, infine, il seguente periodo: Qualora i lavori di cui al presente comma siano relativi al verde pubblico, i soggetti affidatari dovranno essere idoneamente qualificati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
*11.1. Mazzetti.
*11.2. Ciaburro, Caretta.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: I registri di carico e scarico dei prodotti sementieri e i registri con le seguenti: I registri.
12.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di fatturazione)

  1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.
12.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta del Registro di carico e scarico di cereali e farine)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

   «140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano con riferimento alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, Pag. 45nonché alle imprese di commercio al dettaglio.».
12.01. Gastaldi, Liuni, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*13.4. Gadda.
*13.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
*13.3. Caretta, Ciaburro.
*13.1. Incerti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di pluriattività)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.
(Incentivi alla pluriattività)

   1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
   2. I lavori di cui al comma i non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
   3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica».
13.01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

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  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

  1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiarie perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del Catasto Terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
  2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiarie assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
  3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
  4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiarie assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso.
13.02. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione procedure di rilascio nullaosta al lavoro stagionale agricolo)

  1. All'articolo 24, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

  5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazione territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico Pag. 47immigrazione presso il quale siano presentate.

   b) al comma 6, dopo le parole: «comunichi al datore di lavoro,» sono inserite le seguenti: «o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: «regolarmente soggiornante in Italia, presenta», sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

   b) all'articolo 30-bis, comma 8, le parole: «dalla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ispettorato Territoriale del Lavoro»;

   c) all'articolo 30-bis, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

  8-bis. Qualora l'istanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8, di competenza dell'ispettorato Territoriale del Lavoro;

   d) al comma 9, dopo le parole: «invita il datore di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
13.03. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)

  1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

   a) l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 Regioni o Province autonome;

   b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure per il riconoscimento associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
13.05. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Scambio di mano d'opera in agricoltura)

  1. All'articolo 2139, del codice civile le parole: «secondo gli usi» sono sostituite Pag. 48dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135».
13.04. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «i) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015».
13.017. Cenni.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: da parte di imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: , nonché da parte delle imprese agromeccaniche operanti nel settore nella filiera del contoterzismo.
14.1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Squeri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di semplificazione in materia di perizia tecnica nel settore agricolo)

  1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola «agrotecnico» aggiungere le seguenti «o agrotecnico».
15.01. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole «1,80» sono sostituite dalle seguenti «2,10»;

   b) all'articolo 6, comma 3, le parole «1,80» sono sostituite dalle seguenti «2,10».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001 n. 187 in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari.
16.1. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)

  1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

   b) alla parte 11-bis aggiungere la seguente voce: «1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»;

Pag. 49

   c) alla parte III:

    1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;

    2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.01. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)

  1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100;

    la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100;

    la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.».
16.02. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

  1. All'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    i) sostituire il n. 1) con il seguente «1) al comma 1, le parole: per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022”»;

    ii) sostituire il n. 2) con il seguente: «2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente «1) al comma 1, lettera b), le parole “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2022».
18.01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno Pag. 50 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
18.02. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di agricoltura biologica)

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

   1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

   a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale;

   b) gravi e ripetute carenze con conseguenze sulla certificazione dei prodotti nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

   c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione, con conseguenze sulla certificazione dei prodotti;

   d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

   e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

   f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente, con conseguenze sulla certificazione dei prodotti.

   2. La sospensione può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a non più di 12 mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.
   3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

   a) revoca del certificato di accreditamento;

   b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a dodici mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

   c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

   4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5.
   5. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 3 comma 4, nei casi previsti dal Pag. 51presente articolo, propongono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al Ministero inviando una relazione completa e circostanziata. La relazione di vigilanza deve essere inoltrata previo parere positivo, non vincolante, del Comitato Nazionale Vigilanza (CNV)».
19.8. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso «Art., apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gravi e ripetute carenze nello svolgimento con le seguenti: gravi e ripetute carenze, con conseguenze sulla certificazione dei prodotti, nello svolgimento;

   c) al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: , con conseguenze sulla certificazione dei prodotti;

   d) al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: , con conseguenze sulla certificazione dei prodotti;

   e) al comma 2, premettere il seguente periodo: La sospensione può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, e ha effetto dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento.;

   f) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo, propongono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al Ministero, inviando una relazione completa e circostanziata. Tale relazione di vigilanza è inoltrata previo parere positivo, non vincolante, del Comitato Nazionale di Vigilanza di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012».
19.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso «Art., alla lettera d), dopo le parole: discriminatori, inserire le seguenti: o di favore.
*19.1. Incerti.
*19.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
*19.3. Ciaburro, Caretta.
*19.5. Gadda.

  Al comma 1, capoverso «Art., al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nel triennio di durata dell'autorizzazione con le seguenti: nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
**19.6. Gadda.
**19.7. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)

  1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica il divieto di utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale divieto Pag. 52 viene revocato dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito.»;

   c) al comma 5, le parole: «dall'ufficio territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organismo di controllo»;.
*19.01. Gadda.
*19.03. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

  1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione»;

   b) al comma 3, le parole: «pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'importo dell'obbligo pecuniario accertato»;

   c) al comma 5, le parole: «fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito».
19.04. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione»;

   b) al comma 5, le parole: «fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito».
19.02. Gadda.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4-bis sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203».
20.1. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

Pag. 53

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di masi chiusi)

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «anche».
20.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai fondi)

  1. All'articolo 842 del Codice civile apportare le seguenti modificazioni:

   a) i commi primo e secondo sono abrogati;

   b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'esercizio della caccia e della pesca per l'accesso ai fondi è necessario il consenso del proprietario».
21.1. Benedetti, Sarli.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere l'estensione ad altre forme di finanziamento pubblico per la costituzione di aziende agricole delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di utilizzo dei mutui fondiari ivi previsti anche per l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi;.
22.2. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, prevedere l'estensione alla generalità dei comuni dell'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
22.1. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili. Pag. 54
  2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.
22.01. Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: , restano esclusi i prelievi di campioni biologici con finalità di caratterizzazione genetica.
23.13. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2 dopo la parola senza aggiungere la seguente ulteriori.
23.14. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni, l'analisi dei campioni e l'elaborazione dei dati sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore».
23.11. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: programma genetico, inserire le seguenti: così come il rilascio delle certificazioni genealogiche,;

   dopo le parole: Enti selezionatori, inserire le seguenti: i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.
23.6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: programma genetico, inserire Pag. 55 le seguenti: così come il rilascio della certificazioni genealogiche,.
*23.3. Incerti.
*23.9. Gadda.
*23.19. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: Enti selezionatori, inserire le seguenti: i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.
**23.4. Incerti.
**23.10. Gadda.
**23.20. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 aggiungere le seguenti per cui viene delegata la raccolta dati di campo.
23.15. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, alla lettera c) sopprimere le seguenti: nell'intero territorio nazionale.
23.16. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo l'unicità della registrazione e validazione dei dati.
*23.1. Incerti.
*23.17. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*23.5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
*23.7. Gadda.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: sotto forma di associazioni temporanee di scopo o unioni di comparto con le seguenti: in forma stabile.
23.12. Cillis, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Al comma 5, lettera a), n. 2, sopprimere le parole unioni di comparto.
*23.2. Incerti.
*23.18. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*23.8. Gadda.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Allo scopo di sostenere le attività agricole e agro-meccaniche, in attesa di una revisione del codice della strada che tenga conto dell'effettivo utilizzo delle strade dei treni agricoli con massa complessiva superiore a 44 tonnellate, l'indennizzo di usura della strada di cui all'articolo 18 comma 5 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 per l'utilizzo dei predetti veicoli è ridotto del 70 per cento.
*24.3. Caretta, Ciaburro.
*24.4. Gadda.
*24.1. Incerti.
*24.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di piante officinali)

  Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì Pag. 56escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare».;

   2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «degli importatori e dei trasformatori di piante officinali,», sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni del commercio delle piante officinali,».
24.01. Squeri.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica)

  1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «7. Le regioni, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
   8. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   9. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
24.04. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di Ambiti Territoriali di Caccia)

  1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, le parole: «subprovinciali» sono sostituite con le seguenti: «non inferiori alle dimensioni provinciali».
24.05. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)

  1. All'articolo 14 comma 7, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito l'ultimo periodo con il seguente: «Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale in correlazione alle variazioni degli indici di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia».
24.011. Germanà, Golinelli, Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disciplina in materia di ungulati)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 1571, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 1, lettera d), le parole «al 31 dicembre o dal 1 novembre» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti «in forma collettiva, singola o in selezione»;

Pag. 57

   b) all'articolo 18, comma 2, le parole «La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1° sono soppresse»;

   c) dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
(Prelievo selettivo degli ungulati)

   1. Le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Il parere deve essere espresso nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dei piani di abbattimento.
   2. Il prelievo venatorio di cui al comma 1, è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con i mezzi di cui all'articolo 131 esclusi quelli ad anima liscia, muniti di ottica di mira. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e province autonome e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.
   3. Il prelievo di selezione degli ungulati è consentito ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'ISPRA.
   4. L'abilitazione conseguita ha validità fuori dai confini regionali, previ accordi di reciprocità tra le regioni.
   5. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma mantengono la loro efficacia ed hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4».

  2. All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono inserite le seguenti: «delle regioni e».
24.08. Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)

  1. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale qualora risultino conformi alla disposizione di cui al precedente comma 4.».
24.09. Germanà, Golinelli, Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale Pag. 58e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria.»;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Il controllo della fauna selvatica può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane.
   2-ter. Il controllo di cui al comma 2-bis è autorizzato dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti gestori delle aree protette ed è volto a realizzare almeno una delle seguenti finalità: tutela della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole.»;

   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'esecuzione dei piani di abbattimento e di controllo straordinario, possono essere altresì utilizzati i coadiutori quali operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.».
24.02. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 e anche mediante l'utilizzo di strumentazione per la visione notturna. Tale controllo, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora tali metodi risultino inefficaci, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Le guardie venatorie possono, altresì, avvalersi anche dei proprietari o dei conduttori dei fondi, purché IAP o coltivatori diretti, sui quali si attuano i piani medesimi, o da loro delegati, purché formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, delle guardie comunali e di altre persone formate munite di licenza per l'esercizio venatorio».
24.010. Golinelli, Germanà, Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Pag. 59Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico sono è stabilito annualmente dalle regioni interessate e sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero.».
24.03. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della specie cinghiale a integrazione del calendario venatorio)

  1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria. Nel caso in cui siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono essere coadiuvati alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento da cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati dall'ISPRA.
   5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.
   5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere trasmesse anche in modalità informatica dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti o agli organi di Polizia locale al fine di consentire i necessari controlli che possono Pag. 60essere delegati a Guardie venatorie volontarie.
   5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.
   5-sexies. I capi abbattuti in operazioni di contenimento nei fondi di cui sono titolari proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis restano nella relativa disponibilità, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
   5-septies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti ai sensi del precedente comma 5-sexies, anche manipolate o trasformate.
   5-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione delle regioni e delle province autonome».

  2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole «nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d) sulla base di un parere espresso anche da istituti scientifici regionali».
  3. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario ad acta per realizzare interventi di contenimento delle specie cinghiale al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
24.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
24.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.