CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 ottobre 2021
677.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO 1

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.
1.1. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Caiata, Zucconi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Elaborazione degli indici di crisi)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «classificazioni I.S.T.A.T.,» sono aggiunte le seguenti: «e di concerto con le relative associazioni di categoria,» e al secondo periodo, dopo le parole: «indici specifici» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con le relative associazioni di categoria,»
1.01. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Definizione di insolvenza incolpevole)

  1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

   1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.
   2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori».
1.02. Varchi, Maschio, Vinci, Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)

  1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni Pag. 9 del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente decreto, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.»
1.03. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, De Toma, Zucconi.

ART. 1-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: «almeno uno dei seguenti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «due su tre dei seguenti limiti».
1-bis.1. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.
2.1. Varchi, Maschio, Vinci, Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 3.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
3.2. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, De Toma, Zucconi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a cui è demandato altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144.
3.3. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, Zucconi, De Toma.

  Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: dal Prefetto del con le seguenti: di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni.
3.4. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo Pag. 10dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.
  2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1:

   a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

   b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

   c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

   d) persone che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

   e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2022, sono stabilite, in particolare:

   a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

   b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo di cui al comma 1;

   c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

   d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

  4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.
  6. Con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.
  7. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura.
3.01. Trano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incompatibilità per la nomina a commissario straordinario)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi sia già commissario Pag. 11 straordinario in altra procedura attiva».
3.02. Colletti.

ART. 4.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la seguente cinque.
4.2. Colletti.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
4.1. Colletti.

ART. 16.

  Al comma 2, sostituire la parola: 400.000,00 con la seguente: 150.000,00.
16.1. Colletti.

  Al comma 2, sostituire la parola: 400.000,00 con la seguente: 300.000,00.
16.2. Colletti.

ART. 19.

  Sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.
19.5. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-bis.
19.1. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-ter.
19.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-quater.
19.3. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-quinquies.
19.4. Colletti.

  Al comma 3-quinquies, sopprimere la lettera c).
19.6. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-sexies.
19.7. Colletti.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21.1. Colletti.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme interpretative in materia d'incentivi del Jobs Act, per la promozione di forme di lavoro stabile)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia. Pag. 12
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
23.01. Varchi, Maschio, Vinci.

(Inammissibile)

ART. 24.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 100 unità.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrano, sostituire la cifra: 704.580 con la seguente: 3.522.900;

   b) al primo periodo, sostituire la cifra: 1.684.927 con la seguente: 8.424.635;

   c) al primo periodo, sostituire la cifra: 1.842.727 con la seguente: 9.213.635;

   d) al primo periodo, sostituire la cifra: 1.879.007 con la seguente: 9.395.035;

   e) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.347.595 con la seguente: 11.737.975;

   f) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.397.947 con la seguente: 11.989.735;

   g) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.441.106 con la seguente: 12.205.530;

   h) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.491.457 con la seguente: 12.457.285;

   i) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.534.616 con la seguente: 12.673.080;

   l) ovunque ricorrano, sostituire la cifra: 2.584.968 con la seguente: 12.924.840.
24.1. Colletti.

Pag. 13

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
6.1. Ciaburro, Caretta, Varchi, Maschio, Vinci.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   considerato che:

    l'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, volta ad assicurare una maggiore mobilità delle aziende dell'Unione europea eliminando così barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico, prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca, tra l'altro, la disciplina dei procedimenti giurisdizionali avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare alla fusione transfrontaliera, nonché in materia di controllo di legalità; l'individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, di criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione;

    l'articolo 4, che contiene i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, prevede anche la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie oggetto della direttiva, l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale nonché la fissazione del massimo edittale delle sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori, nonché per quelle derivanti dalla violazione di specifiche norme contenute nel codice del consumo;

    l'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (UE) 2017/1939) – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti;

    l'articolo 8 contiene i principi e i criteri di delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust), prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca tra l'altro le procedure di nomina e la posizione giuridica Pag. 15 ed economica del membro nazionale di Eurojust; i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori nonché la relativa sede di lavoro; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento;

    l'articolo 9 – che reca i principi e criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca – prevede tra l'altro l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione», le modalità degli scambi documentali tra le autorità di emissione e di esecuzione, l'individuazione del Ministro della giustizia quale autorità centrale, cui spetta la titolarità di eventuali richieste di risarcimento allo Stato di emissione in caso di danni nonché la definizione delle misure attuative delle procedure attive e passive:

    sono state inserite nell'Allegato A del disegno di legge: la direttiva (UE) 2019/2177 (che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo); nonché la direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   valutate favorevolmente le disposizioni introdotte per consentire di dare attuazione alla normativa europea,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE