CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2021
674.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il presente schema di decreto legislativo, predisposto in coerenza con gli obiettivi del Green New Deal, si colloca nel quadro degli strumenti delineati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e contiene una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energie rinnovabili;

    il provvedimento, inoltre, come si evince dalla relazione illustrativa, tiene conto delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in materia di «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;

    le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame intendono, pertanto, accelerare la transizione ecologica del sistema produttivo, con l'obiettivo di promuovere un ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti;

    tale obiettivo è perseguito attraverso un approccio che, come specificato nella relazione illustrativa, «mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria»;

   rilevato che:

    l'articolo 20 del provvedimento prevede l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, provvedendosi a tal fine con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    tali decreti dovranno dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a definire, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie tenendo anche conto degli impatti ambientali e paesaggistici;

    il comma 3 del medesimo articolo, nel confermare quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), dispone che l'individuazione delle aree idonee, da un lato, consenta il concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), dall'altro, rispetti le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, Pag. 264 nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;

    al fine di assicurare un'adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, appare necessario modificare il tenore della disposizione in esame, stabilendo espressamente che le aree a vocazione agricola potranno essere utilizzate per l'installazione di fonti rinnovabili solo in via secondaria o residuale, vale a dire solo una volta verificata la non utilizzabilità delle aree o superfici edificate;

    la Commissione Agricoltura, già in occasione dell'espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, precisava che gli stessi non dovranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque a vocazione agricola, dovendosi, conseguentemente, individuare le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

    la stessa Commissione, nel pronunciarsi sulla strategia «Dal produttore al consumatore», cosiddetta «Farm to fork», osservava come «gli interventi diretti a promuovere soluzioni per l'efficienza energetica (...), anche attraverso lo sviluppo del fotovoltaico, dovrebbero essere accompagnati da un'adeguata pianificazione a livello territoriale, diretta a preservare la sostenibilità delle attività agricole, nel rispetto degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo»;

   rilevato altresì che:

    relativamente agli impianti agrovoltaici, appare necessario coordinare le disposizioni dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che individua specifiche condizioni ai fini dell'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici con moduli elevati da terra;

    in particolare, occorrerebbe prevedere che gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale;

    occorrerebbe altresì introdurre una disposizione diretta a specificare che l'accesso ai previsti incentivi sia riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo (o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), che sia proprietario o possessore del suolo e abbia la titolarità dell'impianto;

   considerato che:

    suscita perplessità la previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo 20, che dispone che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo con i seguenti rilievi:

   all'articolo 20, siano apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, nella definizione della disciplina afferente l'individuazione delle aree idonee, sia espressamente stabilito che le aree a vocazione agricola possono essere utilizzate per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili solo in via secondaria rispetto a quelle edificate;

    b) sia soppresso il comma 7;

    c) relativamente agli impianti agrovoltaici, al fine di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, siano introdotte specifiche disposizioni dirette a prevedere che:

     gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo Pag. 265se connessi all'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     l'accesso ai previsti incentivi è riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo – o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 – che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto.