CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2021
674.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 248

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289.

PROPOSTA DI PARERE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (atto del Governo n. 289),

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, la Commissione europea e gli Stati membri perseguano i seguenti obiettivi generali:

    a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e delle imprese dell'Unione;

    b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

    c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività punto a punto;

    d) promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;

   il provvedimento in esame sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-undertricies, strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) con riferimento all'articolo 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 Pag. 249del 2003, attribuire specifici e chiari poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

    b) con riferimento all'articolo 11 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, di chiarire se il divieto di prosecuzione dell'attività, previsto nel comma 7 coincida con la nozione di «motivata opposizione» di cui al comma 3 del medesimo articolo;

    c) prevedere all'articolo 22 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003 che le informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'AGCOM, finalizzate alla mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica, siano messe a disposizione delle Regioni e degli enti locali con le modalità operative di scambio dati;

    d) con riferimento all'articolo 25, comma 4, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, riconsiderare la clausola d'invarianza di spesa per l'implementazione dei servizi online e degli uffici territoriali per la risoluzione delle controversie;

    e) recepire la previsione contenuta all'articolo 40, comma 5-bis del decreto-legge cosiddetto Semplificazioni (n. 77 del 2021, che modifica l'articolo 91 dell'attuale CCE (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), in particolare, all'articolo 52 inserire il seguente comma 2-bis: «Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere»;

    f) prevedere un coordinamento con le norme contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007;

    g) espungere dal testo le previsioni relative alla distinta disciplina delle pratiche commerciali scorrette, soggette alla vigilanza dell'Autorità garante la concorrenza ed il mercato;

    h) chiarire che i soggetti diversi dagli operatori autorizzati, che utilizzano le numerazioni a qualsiasi titolo, devono comunque essere soggetti agli stessi obblighi degli operatori;

    i) con riferimento all'articolo 42, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserire nel testo – per gli operatori di rete radiofonica in tecnica digitale terrestre DAB, nazionali e locali, titolari per la medesima attività di autorizzazione generale – l'esonero per dieci anni dal contributo per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, a decorrere dall'esercizio successivo alla piena titolarità dei predetti diritti per l'ambito locale o nazionale, come previsto dall'articolo 3 comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    j) consentire agli operatori di rete radiofonica, fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre sulle infrastrutture già esistenti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni, secondo le procedure stabilite dall'articolo 45 del testo novellato.

    k) con riferimento all'articolo 44 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, considerare torri e tralicci, quali infrastrutture per impianti radioelettrici, non suscettibili a normativa diversa da Pag. 250quella del Codice delle comunicazioni elettroniche e a essere autorizzati dagli enti locali in maniera indipendente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti;

    l) con riferimento agli articoli 44 e 51 del medesimo testo novellato, in merito alla procedura di esproprio, formulare meglio le disposizioni;

    m) con riferimento all'articolo 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l'utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale;

    n) con riferimento all'articolo 57, fare dei commi 4 e 5 una disposizione autonoma, che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cybersicurezza, aggiungendo un comma che rinvii alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

    o) con riferimento all'articolo 61 del testo novellato, chiarire se – alla luce del comma 4 – la concessione di diritti individuali consegua direttamente alla presentazione della SCIA o se occorra attendere l'esito dell'istruttoria;

    p) con riferimento all'articolo 98-septies decies, prevedere in quaranta giorni il termine entro cui l'utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in penali né costi di disattivazione;

    q) prevedere che il consumatore possa liberamente decidere il termine del periodo massimo di impegno tra lo stesso e il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l'eventuale contratto per l'acquisto di un device;

    r) al comma 2 dell'articolo 98-vicies sexies del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, sopprimere le parole «di valore modesto» e «i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone», al fine di uniformare le previsioni del Codice alla disposizione italiana in materia (articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 28, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito nella legge n. 55 del 2019);

    s) con riferimento all'articolo 98-vicies sexies e al comma 3 dell'allegato 11, chiarire in entrambi i luoghi del testo che l'obbligatorietà di un ricevitore per la radio digitale terrestre inerisce ai veicoli di classe sia «M» sia «N»;

    t) con riferimento all'articolo 2-bis dell'allegato 12, prevedere per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) che hanno titolo all'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, la riduzione al 30 per cento dei contributi dovuti;

    u) con riferimento all'allegato 12, articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «il contributo è dovuto per ogni singolo fascio del collegamento, ivi incluse le stazioni ripetitrici» ovvero specificare che il concetto di «fascio di collegamento» è da intendersi come «banda di frequenza» di cui l'operatore ha disponibilità dei diritti d'uso;

    v) in relazione all'articolo 4 dello schema di decreto, specificare che l'obbligo di attestazione della predisposizione dell'edifico alla banda larga non sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità;

    w) con riferimento all'articolo 6 dello schema, prevedere un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova normativa.

Pag. 251

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (atto del Governo n. 289),

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, la Commissione europea e gli Stati membri perseguano i seguenti obiettivi generali:

     a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e delle imprese dell'Unione;

     b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

     c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività punto a punto;

     d) promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;

    il provvedimento in esame sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-undertricies, strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) con riferimento all'articolo 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, attribuire specifici e chiari poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno Pag. 252generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

    b) con riferimento all'articolo 11 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, di chiarire se il divieto di prosecuzione dell'attività, previsto nel comma 7 coincida con la nozione di «motivata opposizione» di cui al comma 3 del medesimo articolo;

    c) prevedere all'articolo 22 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003 che le informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'AGCom, finalizzate alla mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica, siano messe a disposizione delle Regioni e degli enti locali con le modalità operative di scambio dati;

    d) con riferimento all'articolo 25, comma 4, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, riconsiderare la clausola d'invarianza di spesa per l'implementazione dei servizi online e degli uffici territoriali per la risoluzione delle controversie;

    e) recepire la previsione contenuta all'articolo 40, comma 5-bis del decreto-legge c.d. Semplificazioni (n. 77 del 2021, che modifica l'articolo 91 dell'attuale CCE (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), in particolare, all'articolo 52 inserire il seguente comma 2-bis: «Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere»;

    f) prevedere un coordinamento con le norme contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007;

    g) espungere dal testo le previsioni relative alla distinta disciplina delle pratiche commerciali scorrette, soggette alla vigilanza dell'Autorità garante la concorrenza ed il mercato;

    h) chiarire che i soggetti diversi dagli operatori autorizzati, che utilizzano le numerazioni a qualsiasi titolo, devono comunque essere soggetti agli stessi obblighi degli operatori;

    i) con riferimento all'articolo 42, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserire nel testo – per gli operatori di rete radiofonica in tecnica digitale terrestre DAB, nazionali e locali, titolari per la medesima attività di autorizzazione generale – l'esonero per dieci anni dal contributo per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, a decorrere dall'esercizio successivo alla piena titolarità dei predetti diritti per l'ambito locale o nazionale, come previsto dall'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

    j) consentire agli operatori di rete radiofonica, fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre sulle infrastrutture già esistenti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni, secondo le procedure stabilite dall'articolo 45 del testo novellato;
    k) con riferimento all'articolo 44 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, considerare torri e tralicci, quali infrastrutture per impianti radioelettrici, non suscettibili a normativa diversa da quella del Codice delle comunicazioni elettroniche e a essere autorizzati dagli enti locali in maniera indipendente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti;

    l) con riferimento agli articoli 44 e 51 del medesimo testo novellato, in merito alla procedura di esproprio, formulare meglio le disposizioni;

Pag. 253

    m) con riferimento all'articolo 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l'utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale;

    n) con riferimento all'articolo 57, fare dei commi 4 e 5 una disposizione autonoma, che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cybersicurezza, aggiungendo un comma che rinvii alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

    o) con riferimento all'articolo 61 del testo novellato, chiarire se – alla luce del comma 4 – la concessione di diritti individuali consegua direttamente alla presentazione della SCIA o se occorra attendere l'esito dell'istruttoria;

    p) con riferimento all'articolo 98-septies decies, prevedere in quaranta giorni il termine entro cui l'utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in penali né costi di disattivazione;

    q) prevedere che il consumatore abbia il diritto di decidere il termine del periodo massimo di impegno con il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l'eventuale contratto per l'acquisto di un device, prevedendo altresì che il consumatore non è obbligato a fruire di eventuali servizi aggiuntivi per un periodo eccedente la durata dell'abbonamento telefonico;

    r) al comma 2 dell'articolo 98-vicies sexies del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, sopprimere le parole «di valore modesto» e «i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone», al fine di uniformare le previsioni del Codice alla disposizione italiana in materia (articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 28, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito nella legge n. 55 del 2019);

    s) con riferimento all'articolo 98-vicies sexies e al comma 3 dell'allegato 11, chiarire in entrambi i luoghi del testo che l'obbligatorietà di un ricevitore per la radio digitale terrestre inerisce ai veicoli di classe sia «M» sia «N»;

    t) con riferimento all'articolo 2-bis dell'allegato 12, prevedere per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) che hanno titolo all'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, la riduzione al 30 per cento dei contributi dovuti;

    u) con riferimento all'allegato 12, articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «il contributo è dovuto per ogni singolo fascio del collegamento, ivi incluse le stazioni ripetitrici» ovvero specificare che il concetto di «fascio di collegamento» è da intendersi come «banda di frequenza» di cui l'operatore ha disponibilità dei diritti d'uso;

    v) in relazione all'articolo 4 dello schema di decreto, specificare che l'obbligo di attestazione della predisposizione dell'edifico alla banda ultralarga non sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità, promuovendo al contempo politiche di sostegno all'infrastrutturazione digitale degli edifici, a titolo esemplificativo attraverso voucher;

    w) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, prevedere un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova normativa;

    x) verificare l'esattezza del calcolo delle tariffe nella tabella dell'articolo 5 dell'allegato 12;

    y) prevedere il mantenimento dell'attuale impianto sanzionatorio, riconsiderando la previsione di cui all'articolo 30 del testo novellato.