CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2021
674.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
Pag. 12

ALLEGATO

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Per le aree di particolare di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessano tratti di strada non comunali o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell'ambiente, le competenze della Giunta e del Sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del Prefetto, di intesa con i Comuni. Qualora fossero coinvolte più Province e Regioni, le relative decisioni sono adottate dalle Autorità competenti in forma congiunta».;

   a-ter) all'articolo 47:

    1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) velocipedi elettrificati»;

    2) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

    categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

    categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

    categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

    categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

    categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Pag. 13kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

    categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie»;

   a-quater) all'articolo 50, secondo comma, le parole «3 m» sono sostituite con le seguenti: «3,5 m»;

   a-quinquies) dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:

   «50 bis. – (Disposizioni in materia di velocipedi elettrificati). – 1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi»;

   a-sexies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o avente potenza non superiore a 4000 watt se ad alimentazione elettrica;»;

   al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;

   b-ter) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.»

   al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di lunghezza di 18,75 m, possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;

   c-ter) all'articolo 110, comma 2, dopo le parole: «consorzi pubblici» sono inserite le seguenti: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57 lettera b), punto 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.»;

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: primo soccorso, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: anche presso una autoscuola di cui all'articolo 123 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti di dedicati all'educazione stradale possano erogare la Pag. 14formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale di cui ai periodi precedenti.

   al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 121, comma 3, le parole «sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo»;

   d-ter) all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: «allarme acustico antifurto» sono inserite le seguenti: «e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-bis

   al comma1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

    «01) al comma 1, lettera h-bis), sostituire le parole: “, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” con le seguenti: “. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.”».

   al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 177, al comma 1, dopo le parole: «solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto», sono inserite le seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al periodo precedente, le relative caratteristiche tecniche, i requisiti amministrativi per la loro immatricolazione e revisione e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati.»;

   e-ter) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «carta di circolazione» sono aggiunte le seguenti: «o documento unico di circolazione» e dopo la parola: «proprietario» sono aggiunte le seguenti: «o del locatario leasing».

   al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

   g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «7, comma 12-bis,»;

   g-ter) all'articolo 213, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis) Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro del veicolo è comunicato dal Prefetto agli uffici del Pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri».
1.258. De Lorenzis, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.»

   0b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «di tutela della salute» sono inserite le seguenti: «di tutela dell'ambiente».
1.53. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, Pag. 15 nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».
1.227. De Lorenzis.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. I comuni, sentiti gli organi di tutela della natura competenti nelle aree del rispettivo territorio, procedono alla classificazione delle strade locali di cui al punto F del comma 2, individuando sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito di pedoni, velocipedi e animali. La classificazione delle strade locali di sviluppo intercomunale avviene di intesa tra i comuni interessati. Le strade vicinali restano accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti che non corrispondano più all'uso e alle tipologie di collegamento previste e siano stati assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, ciclabile e animale nell'ambito della predetta classificazione.».
1.160. Rosso, Pentangelo, Sozzani.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al numero 33), le parole: «delimitata e protetta» sono sostituite dalle seguenti: «delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta»;

    b) al numero 36), la parola: «Passaggio» è sostituita dalla seguente: «Percorso»;

    c) al numero 53-bis) la parola: «Debole» è sostituita dalla seguente: «Vulnerabile», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada, le parole: «debole» e «deboli», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili»;

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 9-bis è abrogato;

    2) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

   «9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'art. 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. In tal caso resta ferma la possibilità di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'art. 70.»;

   a-ter) all'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis) Dalle violazioni di cui al comma 3, lettera i) e al comma 3-bis consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni; alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, comma 1, è premesso il seguente capoverso: “Art. 15, comma 3 lettera i) – 3; comma 3-bis – 3”»;

   a-quater) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  «2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.
  2-bis. Su tutte le strade, per l'intera larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, Pag. 16 ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata»;

   al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 40, al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento»;

    2) dopo le parole: «dei ciclisti» sono aggiunte le seguenti «e dei conducenti di monopattini»;

    3) aggiungere in fine le parole: «In corrispondenza delle intersezioni stradali, gli attraversamenti pedonali sono posti a valle della linea di arresto dei veicoli e in corrispondenza dei marciapiedi o dei margini della strada intersecata.»;

   c-bis.1) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.»;

   c-ter) all'articolo 80, dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Per garantire l'elevata obiettività e qualità dei controlli, gli ispettori devono essere privi di qualsiasi forma di conflitto di interesse con le imprese di cui al comma 8. Non sono pertanto ammessi rapporti lavorativi diretti. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione degli ispettori alle imprese di cui al comma 8.»;

   c-quater) all'articolo 85:

    1) al primo periodo del comma 4-bis, le parole: «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

    2) il secondo periodo del comma 4-bis, è soppresso;

   c-quinquies) all'articolo 86, comma 3, le parole «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

   al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   d-ter) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM,A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;

    2) il comma 5 è abrogato;

    3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

    4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo Pag. 17 del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

   d-quater) all'articolo 126-bis:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ogni variazione di punteggio è verificabile nel Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di trenta punti.»

   d-quinquies) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali» sono sostituite dalle seguenti: «gli 80 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 30 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali»;

    2) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: 10 km/h nelle aree pedonali; 25 km/h in tutti gli altri casi»;

    3) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Tale disposizione non si applica nei centri abitati e nelle strade con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

    4) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da cinque a dieci giorni.»;

    5) al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da dieci a trenta giorni.»;

    6) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

   «9-ter. Le sanzioni amministrative pecuniarie e i periodi di sospensione della patente di guida di cui ai commi 7, 8, 9, 9-bis del presente articolo sono raddoppiate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e sono triplicate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h.»;

    7) al comma 12-quater, al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice Pag. 18dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    8) al comma 12-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   d-sexies) all'articolo 143 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla circolazione dei velocipedi e dei monopattini sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»;

   d-septies) all'articolo 148, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

   «14-bis. È vietato ai veicoli di cui all'art. 47 comma 2 lettere b), c) e d) il sorpasso di velocipede e dei monopattini nelle strade urbane ciclabili e nelle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»

   al comma 1, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) premettere il punto: 01) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis – Relativamente al comma 1,lettere e), f) e g), per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, degli utenti più vulnerabili che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali devono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II.436), o da altro sistema equivalente che impedisca la sosta dei veicoli di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità e comunque non inferiore a 5 metri. Su tale area è vietata la sosta.»;

    2) dopo il punto 1.2, aggiungere il seguente:

   1.3. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. I comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini e ai velocipedi è comunque consentita la sosta negli stalli ai ciclomotori, ai motoveicoli e agli autoveicoli. Nel caso la sosta sia tariffata, essi sono comunque esonerati dal pagamento.
  2-ter. I gestori dei servizi di noleggio dei monopattini concordano con le amministrazioni le aree dove la sosta dei mezzi a noleggio è consentita e dove sia inibita, anche senza l'impiego di segnaletica e utilizzando in alternativa le soluzioni tecnologiche disponibili dalle piattaforme di gestione e prenotazione del servizio.»;

   dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 171, comma 2, la parola: «minore» è soppressa e dopo la parola: «risponde» è aggiunta la seguente: «anche»;

   e-ter) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture Pag. 19di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7»;

   e-quater) all'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 165 ad euro 661» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi»;

    3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

   e-quinquies) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

«Art. 173-bis.
(Divieto di fumare durante la guida)

   1. Al conducente è fatto divieto di fumare durante la guida.
   2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3.»;

   e-sexies) all'articolo 175, comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico» sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1»;

    3) dopo le parole: «se a motore termico», sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico,»

   e-septies) all'articolo 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis, dopo le parole: «strade urbane ciclabili» sono inserite le seguenti: «e nelle strade dove vige un limite di velocità massima pari o inferiore a 30 km/h»;

    2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. I monopattini possono sempre essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico»;

    3) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. È consentito ai velocipedi e ai monopattini di percorrere le strade in senso opposto a quello degli altri veicoli ove sia presente la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter, ovvero tenendo la destra nelle strade a senso unico con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h purché sia opportunamente indicato nella segnaletica verticale.»;

    4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Gli utenti dei servizi di noleggio dei monopattini che vengono inibiti temporaneamente ovvero sospesi definitivamente da un servizio di noleggio a causa di comportamenti scorretti o di violazioni del codice della strada durante l'uso dei mezzi noleggiati, entro 24h sono inibiti per almeno 7 giorni ovvero sospesi definitivamente anche dagli altri servizi di noleggio per il medesimo tipo di veicolo».

Pag. 20

   al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 190 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 non si applicano sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»;

   g-ter) all'articolo 196, comma 1, al secondo periodo, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione»;

   g-quater) All'articolo 202, terzo periodo, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «relative all'articolo 142 ovvero quelle»;

   g-quinquies) all'articolo 203 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

   g-sexies) all'articolo 208:

    1) al comma 2, lettera a), le parole: «e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione, nonché per il potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis), con priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici»;

    2) al comma 4, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pedonale, con particolare riferimento al potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis) dando priorità alla creazione, ovvero al potenziamento, di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici.»

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al capoverso «Art. 142», è aggiunta la seguente voce: «Comma 7, – 3 , il Comma 8» è sostituito dal seguente: «Art. 142 – Comma 8 – 6. Comma 9, – 8. Comma 9-bis, – 10»;

    2) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4» e: «Comma 1, lettera h-bis) – 2»;

    3) il capoverso «Art. 173» è sostituito dal seguente: «Art. 173 – Comma 3 – 5. Comma 3-bis, primo periodo – 5. Comma 3-bis, secondo periodo – 10»;

    4) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 Comma 4 – 6, Comma 5 – 8».

  1-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 75-ter, le parole: «, esclusivamente all'interno della medesima» sono sostituite con le seguenti: «o ciclopedonale, corsia ciclabile, esclusivamente all'interno delle medesime» e le parole: «6 km/h» sono sostituite con le seguenti: «10 km/h». Pag. 21
  1-quater. All'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, il comma 3-bis, è abrogato.
  1-quinquies. Per il triennio 2022-2024, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministero dell'istruzione e il Ministero della transizione ecologica, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, previsti dagli articoli 75 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160 bis, e sui rischi derivanti dall'uso non corretto. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1.257. De Lorenzis, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al numero 33), le parole: «delimitata e protetta» sono sostituite dalle seguenti: «delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta»;

    b) al numero 36), la parola: «Passaggio» è sostituita dalla seguente: «Percorso»;

    c) al numero 53-bis) la parola: «Debole» è sostituita dalla seguente: «Vulnerabile», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli» Conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada, le parole: «debole» e «deboli», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili».
1.234. De Lorenzis.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra le concrete esigenze, presenti anche a livello locale e settoriale, di utilità sociale e di continuità delle attività produttive e logistiche e quelle di salute pubblica e di sicurezza della circolazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è annualmente stabilito il calendario dei giorni festivi o di altri giorni particolari nei quali è vietata, per fasce orarie e specifiche modalità di esercizio, la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose fuori dei centri abitati con mezzi che hanno una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Nello stesso decreto sono stabilite le direttive in base alle quali il prefetto può derogare ai divieti stabiliti dal calendario e, nei giorni diversi da quelli in esso indicati, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti su strade o particolari tratti stradali per motivi straordinari di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare.»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il prefetto, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, può disporre la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada in particolari domeniche e giornate festive in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento Pag. 22dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale.».
*1.75. Buratti.
*1.274. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al secondo periodo le parole «nei giorni festivi o in particolari altri giorni» sono sostituite dalle seguenti: «in particolari giorni»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: «; tra detti giorni sono compresi» fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: «Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.».
**1.220. Grippa.
**1.271. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per strade che attraversano siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO».
1.54. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso , dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dei veicoli privati dei cittadini, in prossimità delle farmacie, al fine di favorire esclusivamente l'acquisto di farmaci indispensabili per determinate forme morbose o in particolari stati di emergenza e per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei predetti medicinali;

  Conseguentemente, alla lettera e), al numero 1 premettere il seguente:

    01) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 2-bis).».
1.48. Gemmato, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente, ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
1.5. Sodano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
1.196. Iorio.

  Al comma 1 lettera a), capoverso, sopprimere il numero 4.
*1.13. Ruffino.

Pag. 23

*1.27. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
*1.49. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.
*1.62. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*1.143. Pella, Pentangelo.
*1.259. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: «, ivi compresi i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) All'articolo 230, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel predisporre l'ordinanza di cui al presente comma, il Ministro può ricomprendere anche il coinvolgimento degli operatori del settore di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, prevedendo l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi e per gli studenti sul corretto uso dei predetti mezzi.».

   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 75 le parole: «Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione,» sono soppresse;

   b) al comma 75-ter sostituire le parole «6 km/h» con le seguenti: «12 km/h»;

   c) al comma 75-quinquies le parole «ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto» sono soppresse;

   d) al comma 75-septies, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i seguenti obblighi per il fornitore del servizio di sharing:

    1) inserimento del numero identificativo mezzo per i veicoli adibiti al servizio in sharing;

    2) inserimento di note informative nell'App utilizzata per la prenotazione del monopattino con un tutorial che illustri all'utente le regole più importanti sul corretto utilizzo del servizio;

    3) inserimento di informazioni sulle regole di parcheggio locali fornite all'utente attraverso l'App utilizzata per la prenotazione del monopattino;

    4) acquisizione di foto di fine corsa da parte dell'utente, per verificare il corretto parcheggio;

    5) attivazione di un servizio clienti 24 ore su 24 di ogni fornitore per segnalare monopattini parcheggiati male e di un numero verde dedicato alle Amministrazioni comunali di pronto intervento per l'immediata rimozione del veicolo.».

  1-ter. L'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è soppresso.
**1.38. Morgoni.
**1.98. Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

    7-bis) dei veicoli diretti alle strutture turistico ricettive, al fine di favorire il carico e lo scarico dei bagagli degli ospiti e di agevolare l'accesso delle persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori; ai fini suddetti, può altresì essere autorizzata l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private, di cui si abbia la disponibilità, anche in convenzione, anche Pag. 24 se non direttamente connesse alle strutture stesse.
*1.43. Nobili, Fregolent.
*1.125. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.140. Bagnasco, Pentangelo.
*1.4. Sani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso , dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

    7-bis) dei veicoli adibiti al servizio di persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), munite di apposito contrassegno temporaneo, con spazi di sosta a tempo determinato appositamente dedicati, ubicati nell'immediata prossimità di strutture igienico – sanitarie o di attività commerciali con servizi igienico-sanitari;.
1.226. Masi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, pari almeno al 50 per cento delle aree che sono soggette ai già menzionati vincoli. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.».
1.20. Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con direttiva dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sono individuate, anche al fine di incentivare la mobilità collettiva e la riduzione del traffico e dell'inquinamento ambientale, le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché la quantificazione massima delle somme che possono essere richieste dai comuni per categoria di veicoli, le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati».
*1.119. Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
*1.145. Pentangelo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, il comma 9-bis è abrogato.
1.202. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

   «9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. In tal caso resta ferma la possibilità di consentirne Pag. 25 la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.».
1.190. Flati, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a bis) all'articolo 7, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Per le aree di particolare di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessino tratti di strada non comunali o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell'ambiente, le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del prefetto, di intesa con i comuni. Qualora fossero coinvolte più province e/o regioni le relative decisioni sono adottate dalle autorità competenti in forma congiunta.».
*1.146. Pentangelo, Sarro.
*1.219. Scagliusi, Bilotti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

   «12-bis. Per le aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessino tratti di strada non comunali, o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell'ambiente, le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del prefetto, di intesa con i comuni. Qualora fossero coinvolte più province e/o regioni le relative decisioni sono adottate dalle autorità competenti in forma congiunta.
   12-ter. Nell'ambito delle zone di cui al comma 12-bis il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato al prefetto e ai corpi di polizia municipale dei comuni della zona, ciascuno nell'ambito del territorio di propria competenza. Per l'accertamento e per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici per il rilievo automatico delle stesse.».

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «7, comma 12-bis,».
**1.55. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**1.66. Timbro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «con delega del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la regione, sentiti i comuni interessati»

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può verificare che la delega concessa alle singole regioni sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.»
1.67. Timbro.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

   «b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e Pag. 2662, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile;

   b-bis) con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono indicate le deroghe alle disposizioni di cui alla lettera b) da applicare ai trasporti con veicoli eccezionali per massa e relative a specifiche categorie merceologiche, che circolano esclusivamente all'interno di un determinato raggio chilometrico di estensione e collegano tra loro i luoghi di estrazione della materia prima, i poli produttivi, i siti industriali, i porti, gli interporti ed i terminal logistici presenti.».
1.3. Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis
(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

   1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito denominata Commissione, anche con il compito di monitorare lo stato di efficienza della rete viaria nazionale, stradale e autostradale, nonché dei relativi fabbisogni di investimento.
   2. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi, affiancato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ed è composta da:

    1. il direttore generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori;

    2. il direttore generale per la Sicurezza stradale;

    3. altri direttori generali del Dipartimento per la programmazione, le Infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi e del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, nonché dal personale di volta in volta eventualmente interessati;

    4. il presidente del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Pag. 27

    5. un rappresentante, con qualifica dirigenziale per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dello sviluppo economico;

    6. un rappresentante dell'ANAS;

    7. un rappresentante dell'AISCAT;

    8. un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

    9. un rappresentante dell'Unione delle province italiane;

    10. un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

    11. il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

    12. un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL e, su designazione delle stesse Confederazioni a cui aderiscono, uno per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

   3. Le attività di monitoraggio di cui al successivo comma 7 sono affidate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
   4. La Commissione, entro 90 giorni dalla sua costituzione, individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale: Direttrice Padana; Direttrice Tirrenica; Direttrice Adriatica; Direttrici Tirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
   5. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, sono individuati itinerari di interesse territoriale particolarmente rilevanti per la produzione industriale, ossia tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.
   6. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.
   7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessario, di nuove infrastrutture; la Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati.
   8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio Pag. 28 dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta percento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».
*1.293. Nobili, Fregolent.
*1.74. Buratti.
*1.123. Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art 10-bis.
(Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti)

   1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei centri prova autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano, come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.
   2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.».
1.162. Rosso, Pentangelo, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 15, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Dalle violazioni di cui al comma 3, lettera i), e al comma 3-bis consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni;»;

   a-ter) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, comma 1, è premesso il seguente capoverso: «Art. 15, comma 3, lettera i) – 3; comma 3-bis – 3».
1.192. Ficara.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.».
1.56. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 4, il divieto di cui al comma 1 non si applica ai segni orizzontali reclamistici apposti su marciapiedi rialzati rispetto alla carreggiata. Il governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a modificare l'articolo 51, comma 9, del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 492, adeguandolo alle disposizioni di cui al presente comma.».
1.163. Rosso, Pentangelo, Sozzani.

Pag. 29

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 23 appoertare le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. In deroga al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4.»;

    2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 7-bis.».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stabilita la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo e alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei princìpi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.
1.105. Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Dara.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 41, comma 10, dopo le parole: «periodo di accensione della luce gialla» sono inserite le seguenti: «che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi,»
1.104. Tombolato, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, lettera e), premettere il seguente punto;

    01) al comma 1, lettera h-bis), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica. A tal fine tutti i punti di ricarica dei veicoli elettrici sono dotati di appositi dispositivi per la verifica della durata della sosta del veicolo in ricarica e del periodo massimo di sosta gratuita.».
1.180. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 1, lettera e), premettere il seguente punto:

    01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Relativamente al comma 1 lettere e), f) e g), per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, degli utenti più vulnerabili che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali devono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II.436), o da altro sistema equivalente che impedisca la sosta dei veicoli di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità e comunque non inferiore a 5 metri. Su tale area è vietata la sosta.».
1.239. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 40, al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 30 «che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento»;

    2) dopo le parole: «dei ciclisti» sono aggiunte le seguenti «e dei conducenti di monopattini»;

    3) sono, aggiunte, in fine, le parole: «In corrispondenza delle intersezioni stradali, gli attraversamenti pedonali sono posti a valle della linea di arresto dei veicoli e in corrispondenza dei marciapiedi o dei margini della strada intersecata.»

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.».
1.235. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.
   2-bis. Su tutte le strade, per l'intera larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.».
1.246. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 44, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. In alternativa ai dispositivi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, in prossimità dei passaggi a livello con barriere e semibarriere può essere collocata, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, una lanterna semaforica veicolare normale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera c) e comma 2.
  2-ter. Per le modalità di funzionamento delle lanterne semaforiche di cui al comma precedente, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 41.».

  Conseguentemente, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 147, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. La violazione della segnaletica luminosa, di cui all'articolo 44, commi 2-bis e 2-ter, può essere rilevata anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del decreto del Presidente della repubblica n. 495 del 1992.
  6-ter. La violazione della segnaletica luminosa di cui all'articolo 44, commi 2-bis e 2-ter, comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 del presente articolo.».
*1.99. Lucchini, Valbusa, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Pag. 31 Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*1.181. Gagliardi, Ruffino.
*1.268. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Morassut, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.
*1.144. Mazzetti.
*1.213. Grippa.
*1.76. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario»;
1.57. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 47:

    1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) velocipedi elettrificati»;

    2. al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

   - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

   - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

   - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

   - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

   - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

   - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie»;

Pag. 32

   a-ter) dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:

«50-bis.
(Disposizioni in materia di velocipedi elettrificati)

   1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi.»;

   a-quater) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o avente potenza non superiore a 4000 watt se ad alimentazione elettrica;»;

  Conseguentemente, al comma1, lettera e), premettere il seguente numero:

    01) al comma 1, lettera h-bis), le parole: «, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.».
1.206. Chiazzese, Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 47:

    1) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   «c-bis) velocipedi elettrificati»;

    2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

   - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

   - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

   -categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; (motocicli con carrozzetta laterale)

   - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

   - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

   - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg Pag. 33(550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.».
*1.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.178. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) velocipedi elettrificati»;

    2) al comma 2, alla lettera a) i capoversi da L1e a L5e sono sostituiti con i seguenti:

     «- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

     - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

     - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

     - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazionee la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; (motocicli con carrozzetta laterale);

     - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;».
1.68. Timbro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

  «1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: a) propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi; b) funzionanti, in via opzionale con propulsione elettrica autonoma attivabile con apposito comando acceleratore remoto posto sul manubrio ma completamente interrotta al superamento dei 25 km/h.
  2. Per tale categoria di veicoli è obbligatorio l'uso di apposito casco per velocipedi dotato di omologazione.».
1.69. Timbro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 2, le parole: «3 m» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 m».
1.253. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a bis) dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.
(Velocipedi elettrificati)

Pag. 34

   1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi aventi propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi.».
*1.12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.179. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Monopattini a motore)

   1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dal decreto del Ministero delle infra strutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominati: “monopattini elettrici”, non possono essere posti in circolazione su strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Ai fini dell'accertamento della copertura assicurativa di cui al presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 193 del citato codice della strada.
   2. Durante la marcia, ai conducenti dei monopattini elettrici è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
   3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.79. Lucaselli, Silvestroni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 52, comma 1, lettera a), dopo le parole: «se termico» sono inserite le seguenti: «o avente potenza non superiore a 4.000 watt se ad alimentazione elettrica;».
*1.10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.70. Timbro.
*1.129. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.177. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.».
1.101. Capitanio, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.»;

Pag. 35

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
1.110. Tombolato, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, Ferrari Classiche, ACI Storico».
1.44. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, Ferrari Classiche, ACI Storico, Storico Nazionale AAVS».
1.45. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: 18 m con le seguenti: 18,75 m.
*1.28. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
*1.134. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.182. Ruffino, Gagliardi.
*1.147. Pella, Pentangelo.
*1.64. Timbro.
*1.260. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
*1.285. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 24 m con le seguenti: 24,75 m.
**1.29. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
**1.50. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
**1.65. Timbro.
**1.135. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**1.261. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

Pag. 36

**1.183. Ruffino, Gagliardi.
**1.148. Pella, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine le parole: , ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada – rotaia e strada – mare.
1.222. Scagliusi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t».
*1.225. Scagliusi.
*1.266. Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 62, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli autobus alimentati con combustibili alternativi, così come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, i limiti di massa complessiva a pieno carico di cui ai precedenti periodi sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo per un massimo di 1 tonnellata.».
**1.128. Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**1.165. Pentangelo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 62, comma 3, le parole: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t» sono sostituite dalle seguenti: «La massa massima a pieno carico di autobus e filobus a due assi non può eccedere le 19,5 t, indipendentemente dalla classe di appartenenza e dalla destinazione d'uso».
1.149. Pentangelo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.».
1.254. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
   2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale. Pag. 37
   3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo
   4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
   5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
   6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.».
1.25. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 110, comma 2, dopo le parole: «consorzi pubblici» sono inserite le seguenti: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2) aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.».
1.198. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per i veicoli di cui all'articolo 60, comma 1, e per i veicoli impiegati dallo spettacolo viaggiante la revisione è disposta ogni quattro anni».
1.111. Maccanti, Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

   c-bis) all'articolo 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Per garantire l'elevata obiettività e qualità dei controlli, gli ispettori devono essere privi di qualsiasi forma di conflitto di interesse con le imprese di cui al comma 8. Non sono pertanto ammessi rapporti lavorativi diretti. Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione degli ispettori alle imprese di cui al comma 8.».
1.215. Grippa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 80, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate Pag. 38 secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti, al fine di semplificare l'esecuzione della predetta riqualificazione e ridurre i tempi di attesa».
1.277. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 84, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli di cui al precedente comma 3-bis, nonché per i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, l'immatricolazione può avvenire a nome del locatore anche se non è iscritto al Registro Elettronico Nazionale, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso terzi per servizi di noleggio autobus con conducente sopra i 9 posti e di servizio di linea cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti prescritti. In tale fattispecie, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatario. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.»;

   c-ter) all'articolo 93, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del locatario semplice nei casi di locazione senza conducente dei veicoli di cui all'articolo 84, comma 3-bis, adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente sopra i 9 posti e dei veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto persone. Nei casi di locazione senza conducente si applicano le specificazioni di cui all'articolo 84, comma 5».
*1.224. Scagliusi.
*1.267. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al fine di parificare il trattamento sanzionatorio nel settore del servizio pubblico non di linea, anche con riferimento alle disposizioni connesse alla sicurezza della circolazione dei veicoli, all'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4:

     1. al primo periodo, dopo la parola: «chiunque», sono aggiunte le seguenti: «, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,»;

     2. al primo periodo le parole «non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» sono soppresse;

     3. al primo periodo, le parole «€ 173 a € 694 e, se si tratta di autobus, da € 430 a € 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «€ 1.812 a € 7.249».

     4. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

    2) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso.
1.97. Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 85:

    1) al comma 4, le parole: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,» sono soppresse;

    2) al comma 4-bis, le parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di Pag. 39circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» sono soppresse.
*1.281. Nobili, Fregolent.
*1.86. Bruno Bossio.
*1.83. De Girolamo.
*1.187. Gagliardi, Ruffino.
*1.172. Mazzetti.
*1.290. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 85:

    1) al primo periodo del comma 4-bis, le parole: «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

    2) il secondo periodo del comma 4-bis, è soppresso;

   c-ter) all'articolo 86, comma 3, le parole: «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
1.191. Ficara.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 86:

    1) al comma 1, dopo la parola: «autovetture» sono inserite le seguenti: «, motocicli e velocipedi»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi)».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta» sono aggiunte le seguenti: «, motociclo e velocipede».
1.201. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 93, comma 1-quinquies, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   «c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo.».
1.176. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 93, comma 1-quinquies, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   «c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia;».
1.117. Di Muro, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 93, comma 1-quinquies, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) nei casi di circolazione con veicoli ad uso speciale».
1.63. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 93, comma 1-quinquies, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

   «e-bis) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi Pag. 40spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

   e-ter) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

   e-quater) agli imprenditori individuali o soci di imprese residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari o soci.».
1.58. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve essere tenuta adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale, tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte del pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo, che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo e al comma 7 dell'articolo 102.».
*1.120. Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
*1.161. Rosso, Sozzani, Pentangelo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada, limitatamente ai giorni e ai percorsi di allenamento e di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione Motociclistica Italiana, solo esclusivamente per la durata della manifestazione ed esclusivamente lungo il percorso indicato nel regolamento particolare della manifestazione stessa. La targa sostitutiva può inoltre essere utilizzata dai titolari di licenza sportiva licenziati della Federazione Motociclistica Italiana anche fuori dalle competizioni Pag. 41 durante lo svolgimento di attività di allenamento e di preparazione tecnico-sportiva».
1.269. Prestipino, Gariglio, Andrea Romano, Morassut, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Cantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate».
1.59. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono sostituite con le seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di lunghezza di 18,75 m, possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8».
1.197. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.».
1.60. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 116:

    1) Al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) B+: veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), la cui massa autorizzata non supera i 4250 Kg; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 1000 kg».

    2) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.»;

Pag. 42

    3) Al comma 15-bis dopo le parole: «rispettivamente la patente di categoria B, C o D,» aggiungere le seguenti: «il titolare di patente di guida di categoria B che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B+;

    4) è aggiunto il seguente comma:

   «18-bis. Le norme di cui al comma 3, lettera f-bis), e di cui al comma 15-bis non si applicano ai possessori di patente B che abbiano conseguito la patente B da almeno 10 anni alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione».
1.91. Cenni.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 116:

    1) la lettera p) del comma 3, è sostituito dalla seguente:

   «p):

    1. autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 chilogrammi;

    2. veicoli di servizio, ovvero automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a enti o società che esplicano, nell'ambito di aeroporti, in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo».

    2) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.».
1.2. Nardi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: primo soccorso, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti di dedicati all'educazione stradale possano erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i candidati ai Certificati di abilitazione professionale di cui ai periodi precedenti.
1.223. Grippa, De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: primo soccorso, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123.
*1.95. Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.
*1.138. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) All'articolo 116 comma 3 lettera f) è aggiunto il seguente periodo: «autoveicoli alimentati con combustibili alternativi così come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 chilogrammi ma non superiore a 4.250 chilogrammi adibiti per il trasporto di merci e operati senza rimorchio, a condizione che l'eccesso di massa derivi del sistema di propulsione Pag. 43in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo, qualora siano trascorsi almeno due anni dal conseguimento.».
**1.127. Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**1.164. Pentangelo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.».
1.61. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 121, comma 2, dopo le parole: «questionari d'esame» sono aggiunte le seguenti: «nonché, con riferimento alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, a sistemi di remotizzazione delle attività dell'esaminatore».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel caso di esami di guida condotti con sistemi telematici di remotizzazione dell'esaminatore, in luogo delle indennità oraria e di missione di cui rispettivamente ai commi 1 e 2, e del rimborso spese di cui ai commi 2 e 4, al personale esaminatore è corrisposto un compenso onnicomprensivo di euro 200 lordi per una seduta di otto candidati prenotati e di euro 350 lordi per una seduta di diciotto candidati prenotati.».
1.282. Fregolent, Nobili.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) All'articolo 121, comma 3, le parole «sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e da altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo».
*1.216. De Lorenzis, Grippa.
*1.154. Novelli.
*1.136. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.
*1.284. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   d-ter) all'articolo 122, comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Pag. 44

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1.153. Novelli, Rosso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;

    2) il comma 5 è soppresso;

    3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
*1.137. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.214. De Lorenzis.
*1.94. Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 126-bis:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ogni variazione di punteggio è verificabile nel Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

  Conseguentemente,

   a) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   «g-bis) all'articolo 203:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “con raccomandata con ricevuta di ritorno” sono aggiunte le seguenti: “o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: “con raccomandata con avviso di ricevimento” sono aggiunte le seguenti: “o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o Pag. 45altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”».
1.255. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   «d-bis) All'articolo 126-bis, il comma 5, è sostituito dal seguente:

  “5. La mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di trenta punti”».
1.249. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 128, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della salute stabilisce le modalità di acquisizione telematica di tali comunicazioni, al fine di subordinare l'idoneità alla guida alla valutazione della commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, la quale, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio anche sulla base di una prova pratica di guida».
1.276. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 138 dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

  «11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio, destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.».
1.40. Gadda, Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 142:

    1) al comma 1, le parole «i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali» sono sostituite dalle seguenti: «gli 80 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 30 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali».

    2) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: 10 km/h nelle aree pedonali; 25 km/h in tutti gli altri casi;».
1.243. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «80 km/h sulle autostrade» sono aggiunte le seguenti: «nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come Pag. 46definiti all'articolo 47, comma 1, lettere c) e d), la velocità sulle autostrade è pari a 100 km/h».
1.90. Cenni.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, comma 3, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) monopattini: 20 Km/h, nei centri abitati; 20 Km/h, fuori dei centri abitati».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 75-ter, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata» sono soppresse.
1.78. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

  «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Tale disposizione non si applica nei centri abitati e nelle strade con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno.»
1.242. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da cinque a dieci giorni.»

    2) al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da dieci a trenta giorni.»

    3) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

   «9-ter Le sanzioni amministrative pecuniarie e i periodi di sospensione della patente di guida di cui ai commi 7, 8, 9, 9-bis del presente articolo sono raddoppiate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e sono triplicate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h.».
1.252. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, comma 12-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 Pag. 47dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate».
1.256. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascun ente locale e il Ministero dell'interno pubblicano le relazioni di cui al primo periodo in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale rispettivamente entro trenta giorni dall'invio ed entro sessanta giorni dalla ricezione. Il Ministero dell'interno pubblica altresì l'elenco degli enti locali inadempienti ai sensi del primo periodo».
1.159. Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 143 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla circolazione dei velocipedi e dei monopattini sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.».
1.238. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 145, comma 8:

    1) le parole: «, mulattiere e piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «e mulattiere»;

    2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Per le piste ciclabili e ciclopedonali, il gestore o il proprietario della strada provvedono a stabilire il diritto di precedenza o l'arresto mediante l'opportuna segnaletica.».
1.230. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 148 dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

   «14-bis. È vietato ai veicoli di cui all'art.47, comma 2, lettere b), c) e d), il sorpasso di velocipede e dei monopattini nelle strade urbane ciclabili e nelle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.».
1.237. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: «allarme acustico antifurto» sono inserite le seguenti: «e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-bis
1.232. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d bis) il comma 8 dell'articolo 157 è sostituito dal seguente:

   «8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Nel caso in cui l'area di parcheggio sia sottoposta a dispositivi di controllo della durata della sosta, l'importo della sanzione amministrativa non può essere superiore alla mancata corresponsione dell'importo che sarebbe stato dovuto al termine massimo della sosta ove inferiore a quanto stabilito nel precedente periodo».
1.21. Lupi.

Pag. 48

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), prima del punto 1, inserire il seguente:

    01. Al comma 1 sostituire la lettera h bis) con la seguente:

   «h-bis) Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le tariffe di cui al periodo precedente possono essere applicate oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica».
1.152. Pentangelo, Sarro.

  All'articolo 1, lettera e), premettere il seguente numero:

    01) al comma 1, lettera h-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le tariffe di cui alla presente lettera possono essere applicate oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.».
1.71. Timbro.

  Al comma 1, lettera e), premettere il seguente punto:

    02) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. I comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini e ai velocipedi è comunque consentita la sosta negli stalli ai ciclomotori, ai motoveicoli e agli autoveicoli. Nel caso la sosta sia tariffata, essi sono comunque esonerati dal pagamento.
   2-ter. I gestori dei servizi di noleggio dei monopattini concordano con le amministrazioni le aree dove la sosta dei mezzi a noleggio è consentita e dove sia inibita, anche senza l'impiego di segnaletica e utilizzando in alternativa le soluzioni tecnologiche disponibili dalle piattaforme di gestione e prenotazione del servizio.».
1.241. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 158, comma 1, lettera h-bis), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica»
*1.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.289. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 167, dopo il comma 12 è aggiunto in fine il seguente:

   «12-bis. Nei valichi alpini, primari e secondari, e negli accessi portuali gli organi di polizia stradale, nel caso di veicoli adibiti al trasporto di merci immatricolati all'estero, verificano la corrispondenza tra il peso della massa complessiva dichiarata e il peso di quella effettivamente trasportata, nonché il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 62».
1.116. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 171, comma 2, la parola: «minore» è soppressa e dopo la Pag. 49parola: «risponde» è aggiunta la seguente: «anche».
1.228. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) All'articolo 172, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. Ai predetti veicoli che ne siano sprovvisti non è consentita la circolazione.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, introdotto dal comma 1, lettere e-bis), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Al fine dell'attuazione delle predette disposizioni per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2.500.000 di euro per l'anno 2022.
1.157. Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7.».
1.229. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 173:

    1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 165 ad euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi»;

    3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi».
1.231. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo l'articolo 173, è aggiunto il seguente:

«Art. 173-bis.
(Divieto di fumare durante la guida)

   1. Al conducente è fatto divieto di fumare durante la guida. Pag. 50
   2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3.».
1.200. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) all'articolo 175, comma 2, lettera a):

    1. le parole: “150 centimetri cubici se a motore termico” sono sostituite dalle seguenti: “120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico”;

    2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1”.»
1.106. Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   «e-bis) all'articolo 175, comma 2, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole: “150 centimetri cubici se a motore termico” sono sostituite dalle seguenti: “120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico”.

    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1”».
*1.151. Pentangelo, Sarro.
*1.205. De Lorenzis, Marino, Scagliusi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

  e-bis) all'articolo 175, comma 2, lettera a), dopo le parole: «se a motore termico», sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico,».
**1.150. Pentangelo, Sarro.
**1.204. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 175, comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di veicoli autorizzati con modello DGM 243»;
1.109. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 177, al comma 1, dopo le parole: «solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto», sono inserite le seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al periodo precedente, le relative caratteristiche tecniche, i requisiti amministrativi per la loro immatricolazione e revisione e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati.».
1.217. Grippa.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'uso dei Pag. 51predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui all'articolo 177, comma 1, del codice della strada, per come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e-bis) del presente decreto, le relative caratteristiche tecniche, i requisiti amministrativi per la loro immatricolazione e revisione e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati.
1.115. Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «carta di circolazione» sono inserite le seguenti: «o documento unico di circolazione» e dopo la parola: «proprietario» sono inserite le parole: «o del locatario in leasing».
*1.118. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
*1.167. Mazzetti, Sozzani.
*1.41. Moretto, Nobili, Fregolent.
*1.209. Ficara, Licatini.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 180, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. L'invito a fornire o esibire documenti di cui al comma 8 non si applica alla documentazione la cui esistenza e validità può essere accertata tramite verificata telematica dagli uffici di polizia. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono individuati i documenti di cui al primo periodo.».
1.158. Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 182, comma 1-bis, dopo le parole «strade urbane ciclabili» sono inserite le seguenti: «e nelle strade dove vige un limite di velocità massima pari o inferiore a 30 km/h».
1.233. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 182, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. I monopattini possono sempre essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico.»
1.244. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) All'articolo 182, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. È consentito ai velocipedi e ai monopattini di percorrere le strade in senso opposto a quello degli altri veicoli ove sia presente la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter, ovvero tenendo la destra nelle strade a senso unico con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h purché Pag. 52sia opportunamente indicato nella segnaletica verticale.».
1.245. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) All'articolo 182, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Gli utenti dei servizi di noleggio dei monopattini che vengono inibiti temporaneamente ovvero sospesi definitivamente da un servizio di noleggio a causa di comportamenti scorretti o di violazioni del codice della strada durante l'uso dei mezzi noleggiati, entro 24 ore sono inibiti per almeno 7 giorni ovvero sospesi definitivamente anche dagli altri servizi di noleggio per il medesimo tipo di veicolo».
1.240. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 185, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

   «8-bis. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7, individuano apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   8-ter. Le aree di cui al comma 1 sono classificate come aree verdi attrezzate, sono recintate e sono dotate delle seguenti strutture:

   a) illuminazione pubblica;

   b) punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;

   c) scarichi collegati alla rete fognaria e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi.

   8-quater. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al comma 10 da parte di soggetti privati, i comuni possono applicare alle opere a ciò destinate le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.
   8-quinquies. I comuni, ai sensi del comma 8-bis, individuano parcheggi di idonea ampiezza, situati anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli autocaravan.
   8-sexies. I parcheggi di cui al comma 8-quinquies sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.
   8-septies. I comuni non possono comunque imporre alla circolazione degli autocaravan limitazioni diverse da quelle stabilite per i veicoli delle categorie M e M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b)».
1.89. Cenni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima Pag. 53non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.»
1.113. Tombolato, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 chilogrammi, progettati e costruiti per il trasporto e la raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B».
1.114. Fogliani, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 188:

    1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento, non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano le proprie delibere qualora in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

    2) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;

    3) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;
1.7. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   «f) all'art. 188 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento, non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4”;

   al comma 4 le parole: una somma da euro 87 a euro 344 sono sostituite dalle seguenti: una somma da euro 168 ad euro 672;

   al comma 5 le parole: una somma da euro 42 a euro 173 sono sostituite dalle seguenti: una somma da euro 87 ad euro 344».
1.270. Gadda, Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) All'articolo 202, terzo periodo, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «relative all'articolo 142 ovvero quelle».
1.248. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   «h) Dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

“Art. 173-bis.
(Divieto di fumo alla guida)

  1. È vietato al conducente fare uso durante la marcia dei prodotti da fumo di cui Pag. 54all'articolo 2, lettere da b) a r) del decreto legislativo n. 6 del 2012.
  2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 ad euro 660. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio”».
1.26. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione».
1.194. De Lorenzis, Ficara, Licatini.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

   «g-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola violazione rilevata per prima in ordine di tempo, aumentata fino al triplo”».
1.107. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La violazione prolungata nel tempo del medesimo divieto di sosta, fatti salvi i casi di cui all'articolo 159, comma 1, soggiace esclusivamente alla prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.».
1.156. Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

   «g-bis) All'articolo 201, comma 1-bis, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: Nei casi di violazione di divieto di sosta, fatti salvi i casi di cui all'articolo 159, comma 1, il preavviso di accertamento deve comunque essere lasciato sul parabrezza, ovvero in altro punto visibile della carrozzeria esterna del veicolo, al fine di consentire al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso».
1.155. Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Le violazioni della presente lettera possono essere contestate una sola volta nell'ambito delle 24 ore e nell'ambito della medesima sede stradale.»
1.22. Lupi.

Pag. 55

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

  «4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada.»

   a-ter) all'articolo 226, dopo le parole: «allo stato tecnico e giuridico della strada» sono inserite le seguenti: «alla segnaletica stradale installata e alla su manutenzione.»
1.131. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 190, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 non si applicano sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.».
1.236. De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità»;
1.102. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risponde solidalmente» sono aggiunte le seguenti: «, in vece del proprietario,».
*1.42. Moretto, Nobili, Fregolent.
*1.166. Sozzani, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «7, comma 12-bis,».
1.221. Scagliusi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 204, comma 1, le parole: «nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento»;
1.108. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 213, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro del veicolo è comunicato dal Prefetto agli uffici del Pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri.»
1.195. Scanu, De Lorenzis.

Pag. 56

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al capoverso “Art. 142”, è aggiunta la seguente voce: “Comma 7, – 3”;

   2) il capoverso “Art. 142 – Comma 8” è sostituito dal seguente: “Art. 142 – Comma 8 – 6. Comma 9, – 8. Comma 9-bis, – 10”»
1.251. De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso “Art. 158”, le parole: “lettere d), g) e h)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d) e h)” ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: “Comma 2, lettera g) – 4”;

   b) il capoverso “Art. 188” è sostituito dal seguente: “Art. 188 Comma 4 – 6, Comma 5 – 8”».
1.247. De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso “Art. 158”, è aggiunta la seguente voce: “Comma 1, lettera h-bis) – 2”;

   b) il capoverso “Art. 173” è sostituito dal seguente: “Art. 173 – Comma 3 – 5. Comma 3-bis, primo periodo – 5. Comma 3-bis, secondo periodo – 10”»
1.250. De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al DPR n. 495 del 1992 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b, sostituire le parole «regionale o provinciale» con le seguenti: «regionale, provinciale o comunale»;

   b) sostituire il comma 8 con i seguenti:

  «8. Sotto il segnale di inizio centro abitato è possibile installare un pannello aggiuntivo a fondo marrone riportante l'indicazione di punti di interesse storico, artistico, culturale, turistico o denominazioni geografiche. Detto pannello deve avere caratteristiche costruttive omogenee al segnale principale, deve essere della stessa lunghezza e l'altezza massima non può essere superiore a 30 cm.
  8-bis. Analogamente, sotto il segnale di inizio territorio comunale, potrà essere installato un pannello aggiuntivo riportante l'indicazione di punti di interesse storico, artistico, culturale, turistico, denominazioni geografiche, il nome del comune gemellato, i simboli relativi ad associazioni afferenti a prodotti agroalimentari ed artigianali ed a caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche tipiche del territorio. Detto pannello deve avere caratteristiche costruttive omogenee al segnale principale, deve essere della stessa lunghezza e l'altezza massima non può essere superiore a quella del segnale principale. L'altezza massima complessiva non può comunque essere superiore a 100 cm.»
1.93. Cenni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al DPR n. 495 del 1992 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera b, sostituire le parole «regionale o provinciale» con le seguenti: «regionale, provinciale o comunale»;

Pag. 57

   b) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 8, sotto i segnali di cui al comma 2 lettera a), i comuni possono installare un pannello aggiuntivo a fondo marrone con cornice e lettere bianche, riportante l'indicazione della denominazione di un prodotto agroalimentare tipico del territorio. Detto pannello deve avere caratteristiche costruttive omogenee al segnale principale.»
1.92. Cenni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 120:

    al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti gli altri casi di riservazione previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il segnale composito di cui al comma 3 (Fig. II. 79/c), nel caso in cui la riservazione della sosta sia limitata ad alcuni periodi, giorni e orari, deve essere utilizzato unitamente al segnale di cui al comma 1, lettera c) (Fig. II. 76), per regolamentare la sosta, anche a pagamento, nei rimanenti periodi, giorni e orari, da indicare nel pannello integrativo. Il segnale di cui alla Fig. II. 79/c è posizionato, sullo stesso sostegno, superiormente al segnale di cui alla Fig. II. 76 e al relativo pannello integrativo.»;

   b) all'articolo 149, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di riservazione della sosta limitata ad alcuni periodi, giorni e orari, la delimitazione degli stalli di sosta è effettuata, in coerenza con la segnaletica verticale di cui all'articolo 120, comma 3-bis, con due strisce contigue, di cui una esterna di colore giallo, indicante la riservazione, ed una interna di colore bianco, nel caso di stalli di sosta non a pagamento, o di colore azzurro, nel caso di stalli di sosta a pagamento, indicanti la regolamentazione nei periodi in cui non si applica la riservazione.»;

   c) al Titolo V, paragrafo 10 «§ 10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi» il titolo è sostituito dal seguente: «§ 10. Circolazione delle persone in relazione alle condizioni psico-fisiche. (Artt. 186-188-bis Codice della Strada)»

   d) all'articolo 381, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di disabilità permanenti che non richiedono alcuna verifica nel tempo delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio o al rinnovo, l'autorizzazione è rilasciata senza scadenza.»;

   e) dopo l'articolo 381 è inserito il seguente: «Art. 381-bis (Art. 188-bis Cod. Str.) (Permesso rosa) – 1. Ai fini di cui all'articolo 188-bis del codice, gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere funzionali ed efficienti spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori di bambino di età non superiore a due anni.

  2. Per la fruizione degli spazi di sosta di cui al comma 1, il comune rilascia apposito contrassegno denominato “permesso rosa” di cui alla Fig. V 6. Il permesso è strettamente personale ed è associato alla donna che si trova in stato di gravidanza ovvero al genitore di bambino di età non superiore a due anni. Il permesso è vincolato al massimo a due veicoli e ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. In caso di permesso rosa rilasciato a genitore di bambino di età non superiore a due anni, lo stesso può essere intestato ad uno ovvero ad entrambi i genitori.
  3. Per il rilascio del permesso rosa, l'interessato deve presentare domanda al comune di residenza, nella quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i dati personali e gli elementi Pag. 58oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda è allegata la certificazione medica specialistica, attestante lo stato di gravidanza. Per il rilascio del permesso rosa, la cui richiesta sia presentata dopo la nascita del figlio, l'interessato deve presentare domanda al comune di residenza, allegando il certificato di nascita del figlio.
  4. Il permesso rosa ha validità a partire dalla data del rilascio, salvo variazione dei requisiti necessari da comunicare all'ufficio competente e ha una durata iniziale non superiore a diciotto mesi. Entro un anno dalla nascita del figlio, l'interessata può richiedere l'estensione di validità del permesso rosa, che deve essere modificato dall'ufficio competente del comune di residenza, tramite apposizione della data di scadenza coincidente con il compimento dei due anni di età del bambino. Nel caso in cui il permesso rosa sia rilasciato dopo la nascita del figlio su di esso è riportata la data di scadenza coincidente con il compimento dei due anni di età del bambino.
  5. Il comune può stabilire, in base alle necessità, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;

   f) agli allegati:

    1) al Titolo II, nella sezione «segnali di indicazione»:

  dopo la figura II 130 è inserita la seguente:

Fig. II 130/a Art. 125

DONNA IN GRAVIDANZA – GENITORE DI MINORE DI ANNI DUE

  dopo la figura II 136 sono inserite le seguenti:

Fig. II 136/a Art. 125

VEICOLO ELETTRICO

Fig. II 136/b Art. 125

VEICOLO IN CONDIVISIONE

  dopo la figura II 167 è inserita la seguente:

Fig. II 167/a Art. 125

RICARICA ELETTRICA

  2) al Titolo V, dopo la figura V 5 Art. 381, è inserita la seguente:

Figura V 6 Art. 381-bis

PERMESSO ROSA

(dimensioni in millimetri)

  Facsimile del permesso rosa da esporre sui veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitore di bambino di età non superiore a due anni. (Il permesso è plastificato, tranne la parte prevista per la firma della titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati).
1.279. Nobili, Fregolent.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 216, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti «18 m» e le parole «12 m» sono sostituite dalle seguenti: «13,50 m».
*1.126. Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Pag. 59Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.171. Pentangelo, Sarro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

   1. la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;

   2. i limiti di velocità vigenti nell'area;

   3. i luoghi frequentati da bambini.

  1-ter. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
1.130. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostituzione della segnaletica stradale, presso lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo della dotazione di 5 milioni di euro.
  1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è destinato agli enti proprietari di strade che, dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicurezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi segnali rifrangenti e resistenti all'usura, nonché al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologiche avverse;
  1-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le specifiche tecniche degli interventi ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendicontazione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate;
  1-quinques. Agli oneri di cui al comma 1-bis si corrisponde a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.132. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I depositi autorizzati per la custodia dei veicoli oggetto delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495, non possono essere ubicati a più di 10 chilometri in linea d'area dal luogo in cui è stata rilevata la violazione.
1.23. Lupi.

Pag. 60

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021 e le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
1.6. Sodano.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*1.210. Barbuto.
*1.1. Termini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si interpreta nel senso che le persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, sono anche le persone con disabilità psichiche che, a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate, anche temporaneamente, autonome nella mobilità necessitando della mediazione di terze persone per la gestione degli spostamenti.
1.193. D'Uva.

  All'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: e per innalzare a non meno di 600 chilometri il limite del tragitto consentito per attività di trasferimento su strada di autovetture non ancora immatricolate da o verso aree di stoccaggio e per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, anche per ragioni di vendita o di allestimento, con esclusione degli autocarri e gli autoveicoli ad uso speciale per i quali è consentita la circolazione sul territorio nazionale senza limitazioni di chilometraggio, a condizione che il trasferimento su strada risponda a esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
1.142. Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  «4-bis. I dati contenuti nel foglio di servizio in formato elettronico, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, riportano le seguenti indicazioni:

   a) targa dell'autovettura o della motocarrozzetta;

   b) comune che ha rilasciato l'autorizzazione in base alla quale viene svolto il servizio NCC;

   c) estremi dell'autorizzazione comunale per svolgere i servizi NCC, riportati sulla carta di circolazione dell'autovettura o motocarrozzetta che effettua il servizio NCC;

   d) denominazione, ragione sociale e codice fiscale del vettore NCC;

   e) nome e cognome del conducente;

   f) dati del fruitore del servizio NCC: denominazione e ragione sociale del committente, se persona giuridica; prime due lettere del cognome e nome della persona fisica, nel caso in cui sia contemporaneamente committente e passeggero del medesimo servizio NCC, ovvero nel caso in cui il committente non svolga un'attività economica al cui esercizio è direttamente funzionale la prestazione del servizio NCC;

   g) data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) di inserimento della prenotazione, precedente l'orario di inizio del servizio NCC di cui alle lettere i) e l);

   h) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti dal chilometraggio complessivo (contachilometri totale e non parziale), data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) alla partenza;

   i) luogo (comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data (GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) di inizio servizio previsti nella prenotazione;

   l) luogo (comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data (GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) effettivi di inizio servizio NCC;

Pag. 61

   m) luogo (comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data (GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) effettivi di fine servizio;

   n) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti dal chilometraggio complessivo (contachilometri totale e non parziale), data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) all'arrivo;

   o) dati di generazione (GG/MM/AA/HH/MM) e codice identificativo del foglio di servizio (codice alfanumerico composto da 8 cifre).

  4-ter. Le caratteristiche del foglio di servizio sono le seguenti:

   a) per ogni servizio deve essere generato un unico foglio di servizio;

   b) il foglio di servizio contiene i dati dei servizi NCC svolti dal medesimo vettore NCC con uno stesso veicolo.

  4-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), quarto periodo, le parole “le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno” sono soppresse».
1.124. Fregolent, Nobili.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  4-ter. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   1. il servizio 118;

   2. il trasporto organi;

   3. il trasporto sangue ed emoderivati;

   4. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   5. il trasporto neonatale e pediatrico;

   6. il trasporto di pazienti oncologici;

   7. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   8. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   9. il trasporto di soggetti disabili.

  4-quater. L'esenzione di cui al comma 4-bis si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 4-ter, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  4-quinquies. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   1. ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   2. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   3. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   4. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   5. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.
1.112. Capitanio, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, Pag. 62della legge 29 luglio 2010, n.120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro nazionale unico del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
1.141. Versace, Novelli, Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  «4-bis. Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è autorizzato a modificare l'allegato A del decreto ministeriale 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti quelle riguardanti i “sistemi ruota” di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20».
1.168. Caon, Rosso, Sozzani, Pentangelo.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  «4-bis) Tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore appartenenti alle categorie N, N1, N2 e N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada deve essere considerata anche la presenza di sistemi per la guida assistita. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede ad adeguare l'appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al presente comma e ad adottare le disposizioni necessarie per la sua attuazione.».
1.103. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  «4-bis. I monopattini, al di là della classificazione ai fini del Nuovo codice della strada disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere muniti entro il 31 dicembre 2022, per le proprie peculiari caratteristiche di uso e circolazione, di dispositivi che limitano la velocità ad un massimo di 20 Km/h».
1.283. Silvestroni.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è fatto obbligo di installare i dispositivi di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, su tutti gli impianti semaforici esistenti».
1.121. Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, spetta un rimborso del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, Pag. 63effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Il rimborso è erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità definite con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.275. Nobili, Fregolent.

  Dopo il comma 5 ,inserire il seguente:

  «5-bis. All'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole “settore del trasporto” sono aggiunte le seguenti “ad esclusione delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e di logistica iscritte all'Albo degli autotrasportatori”»
1.272. Nobili, Fregolent.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 90.000 e lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65,00 e euro 100,00».
1.273. Nobili, Fregolent.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  «7. L'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è così modificato:

   “4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

   a) targa del veicolo;

   b) nome del conducente;

   c) elementi individuanti relativi alla prenotazione di uno o più servizi tra loro successivi;

   d) dati del fruitore del servizio, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

  Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”.

  8. L'art. 11, comma 4-bis, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soppresso.
  9. L'art. 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso».
*1.84. De Girolamo.
*1.87. Bruno Bossio.
*1.280. Nobili, Fregolent.
*1.173. Mazzetti.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  «7. L'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è così modificato:

   “4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono Pag. 64effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

   a) targa del veicolo;

   b) nome del conducente;

   c) elementi individuanti relativi alla prenotazione di uno o più servizi tra loro successivi;

   d) dati del fruitore del servizio, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

   Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”.

  7. L'art. 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso».
1.188. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 75-bis:

    1. al primo periodo, le parole: da euro 100 a euro 400 sono sostituite dalle seguenti: da euro 250 a euro 600;

    2. al secondo periodo, le parole: 2 kW sono sostituite dalle seguenti: 1 kW;

   2. al comma 75-ter:

    3. al secondo periodo, le parole: 25 km/h sono sostituite dalle seguenti: 20 km/h;

    4. dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: Ciascun monopattino a propulsione prevalentemente elettrica può essere condotto esclusivamente da un solo utilizzatore. La circolazione dei monopattini è sempre vietata sui marciapiedi;

    5. è aggiunto in fine il seguente periodo: Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di circolazione sui marciapiedi;

   3. al comma 75-quater:

    6. al secondo periodo, le parole: di età inferiore a diciotto anni sono soppresse;

    7. al quarto periodo, le parole: da euro 50 a euro 200 sono sostituite dalle seguenti: da euro 200 a euro 500;

   4. dopo il comma 75-septies sono aggiunti i seguenti:

   “75-octies. I proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, Pag. 65 è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. I contrassegni identificativi prodotti dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. A chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetta, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge n. 264 del 1991. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la stampa e la vendita dei contrassegni.
   75-novies. I conducenti hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi spazi di sosta individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso di mancata individuazione o di indisponibilità di detti spazi, è consentita la sosta negli stalli riservati alla sosta di motocicli e velocipedi, a condizione che ciò non costituisca intralcio al flusso pedonale e fermo restando il divieto di sosta sui marciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalli riservati alle autovetture. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Nel caso di presenza del trasgressore al momento dell'accertamento della violazione, questa è immediatamente contestata dall'organo accertatore a norma dell'articolo 200 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di assenza del trasgressore, l'organo accertatore dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in luogo apposito e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della restituzione del mezzo, grava sul proprietario o sul soggetto trasgressore l'onere di provare con ogni mezzo a disposizione la legittima proprietà del monopattino oggetto di rimozione.
   75-decies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75. Ai medesimi mezzi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193”».
1.122. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. Dopo l'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire il seguente:

   “48-bis. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:

   a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;

   b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;

Pag. 66

   c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui all'art. 3, numeri 12 bis) e 12 ter) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

   Al fine di armonizzare e rendere più efficace la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), fermo restando quanto introdotto dall'art. 229 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si specifica che la corsia ciclabile è caratterizzata da una striscia di corsia ciclabile bianca, con larghezza conforme al dettato dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche nei casi in cui debba essere valicata nel caso corra lungo stalli di sosta o accessi carrai.
   In caso di sosta al fianco della corsia si prevede una striscia marginale da realizzare nel rispetto degli artt. 138 e 141 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b).
   Nel caso di fermata del trasporto pubblico collettivo e quindi di corsia impegnata da altri veicoli come da art. 3, comma 1, numero 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corsia prosegue lungo la fermata con una striscia tratteggiata, per garantirne la valicabilità, da realizzare secondo le indicazioni fornite dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   Vista l'assenza di specifica indicazione gli appositi segnali di inizio e di fine da apporre, come invece prescritto per altre fattispecie, non è apposta alcuna segnaletica verticale che indichi inizio e fine della corsia ciclabile.
   In considerazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, numero 12-ter e dell'art. 7, comma 1, i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, all'ingresso veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di senso unico parallelo (Fig. II 348 art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) con il segnale di uso corsie (Fig. II 339 art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). All'uscita veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di ‘senso vietato’ di cui alla Fig. 247 art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il segnale verticale di divieto di transito (fig. II 46 art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) con pannello integrativo ‘eccetto bici’. Alle intersezioni con strade afferenti alla strada con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è installato il segnale di ‘direzione obbligatoria’ con pannello integrativo ‘eccetto bici’ (Fig. II 80 art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).
   Per quanto riguarda la casa avanzata, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, numero 7- bis) del decreto legislativo n. 285 del 1992, dal punto di vista attuativo, l'art. 182, comma 9-ter, precisa che nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.
   Per le dimensioni delle linee di arresto, queste sono invece realizzate secondo le indicazioni fornite dall'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il pittogramma del velocipede Pag. 67 può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b).”».
*1.51. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.
*1.263. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate sono sostituite dalle seguenti: in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7:00 e le ore 10:00 dei giorni feriali, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero donne in gravidanza, ovvero tutti gli over 55, ovvero nell'ambito del piano vaccinale.

   b) alla fine del comma 1 aggiungere: I buoni viaggio sono utilizzabili, fino ad un massimo del 50 per cento della dotazione per ciascun comune beneficiario, dai mobility manager d'area in attuazione delle finalità di cui all'articolo 229, comma 4 del presente provvedimento, relativamente agli spostamenti casa scuola e casa lavoro su tutto il territorio della provincia o della città metropolitana.

   c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  “4-bis. I comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.
  4-ter. I comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo”».
**1.30. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
**1.46. Fregolent, Nobili.
**1.286. Rotelli, Silvestroni.
**1.81. De Girolamo.
**1.169. Pella, Pentangelo.
**1.184. Ruffino, Gagliardi.
**1.262. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
**1.73. Timbro.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Al comma 1 dell'Appendice X – Art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) BANCO PER ASSETTO VEICOLI INDUSTRIALI: Apparecchiatura elettronica a videocamere digitali o laser rotanti che permette di rilevare i principali angoli caratteristici di ruote ed assali. In particolare vengono rilevati: CONVERGENZA, CAMPANATURA, FUORI SQUADRO, INCIDENZA, PARALLELISMO DEGLI ASSALI. Il sistema è composto oltre che da videocamere digitali o laser rotanti anche da tabelle di riscontro che possono venire montate a terra o direttamente sul veicolo e di adattatori per le ruote in grado di alloggiare l'apparecchiatura elettronica di rilevazione. Il sistema, tramite una connessione Wi-Fi o Bluetooth trasmette i dati ad un PC provvisto di software in grado di Pag. 68elaborare tutti i dati riscontrati. Gli angoli vengono misurati tenendo come riferimento il centro del telaio. Ogni parametro misurato ha delle soglie di tolleranza oltre le quali il veicolo inizia a presentare anomalie di consumo ed emissioni con conseguente riduzione della sicurezza».
1.24. Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Al fine di sostenere le attività di digital trasformation dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese dagli Uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica al trattamento dei dati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apposito fondo con dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1.278. Fregolent, Nobili.

  Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

  «6-bis. Al fine di contrastare le conseguenze occupazionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 nel settore del trasporto delle merci e delle persone e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le necessarie modificazioni al Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 settembre 2013 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (“CQC”), dei relativi criteri per lo svolgimento dei predetti corsi e delle procedure di esame, volte ad assicurare l'accelerazione, la semplificazione delle modalità nonché la sensibile riduzione dei tempi del corso di qualificazione e degli oneri per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (“CQC”)».
1.212. Tripiedi, Manzo, Villani, Grippa.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  «6-bis. Gli enti proprietari delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie provvedono a realizzare infrastrutture complementari atte a consentire il transito in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro incidenza sul territorio, ovvero ad installare barriere od altri sistemi dissuasivi aventi il fine di ostacolare il transito nei più punti viari a maggior rischio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili definisce, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, le linee guida per la costruzione delle infrastrutture complementari ovvero dei sistemi di allarme di cui al presente comma».
1.207. Di Lauro.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  «6-bis. Dopo l'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire il seguente comma:

   “48-bis. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:

   a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;

   b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, Pag. 69 ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;

   c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui all'articolo 3, lettere 12-bis) e 12-ter) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”».
1.185. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere i costi di manutenzione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono definiti i requisiti minimi della segnaletica orizzontale stradale, con particolare riferimento a innovazione dei materiali, visibilità sul bagnato e resistenza all'usura».
1.133. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale, ferroviario devono essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il transito in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro incidenza sul territorio. A partire dal 1° gennaio 2022, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano con proprio atto di durata quinquennale, le aree di maggior presenza di fauna selvatica».
1.208. Di Lauro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. Al fine di garantire il più rapido ed efficace dispiegamento della misura, altamente innovativa rispetto al quadro vigente nelle amministrazioni locali, una quota percentuale delle risorse del Fondo di cui all'art. 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 23 luglio 2021, n. 106, fino ad un massimo del 4%, è destinata ad attività di supporto tecnico ed azioni di sistema omogenee ed integrate a livello nazionale».
*1.265. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
*1.19. Ruffino.
*1.34. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
*1.52. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 284, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   “6-bis. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro Elettronico Nazionale, non sono tenute a concorrere agli oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo”».
1.218. Grippa.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti i seguenti periodi: «Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto Pag. 70lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale».
1.139. Ferraioli, Paolo Russo, Pentangelo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   “c-bis) alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone”».
*1.88. Bruno Bossio.
*1.189. Gagliardi, Ruffino.
*1.174. Mazzetti.
*1.291. Rotelli, Silvestroni.
*1.85. De Girolamo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'articolo 1120, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto in fine il seguente numero:

   “3-bis. le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, anche mediante rastrelliere, come posteggio per le biciclette dei condomini”».
1.199. De Lorenzis.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

   48-bis. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:

   a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;

   b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;

   c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui alle lettere 12 bis), 12 ter) dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, «Codice della strada».

   Al fine di armonizzare e rendere più efficace la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), fermo restando quanto introdotto dall'articolo 229, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si specifica che:

   la corsia ciclabile è caratterizzata da una striscia di corsia ciclabile bianca, con larghezza conforme al dettato dell'art. 138 del Regolamento di esecuzione del CdS, anche nei casi in cui debba essere valicata nel caso corra lungo stalli di sosta o accessi carrai.

   In caso di sosta al fianco della corsia si prevede una striscia marginale da realizzare nel rispetto degli artt. 138 e 141 del Regolamento.
   Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del Regolamento (fig. II-442/b).
   Nel caso di fermata del trasporto pubblico collettivoe quindi di corsia impegnata da altri veicoli come da articolo 3, comma 1, 12-bis, la corsia prosegue lungo la fermata con una striscia tratteggiata, per garantirne la valicabilità, da realizzare secondo le indicazioni fornite dal citato articolo 138.
   Vista l'assenza di specifica indicazione gli appositi segnali di inizio e di fine da apporre, come invece prescritto per altre fattispecie, non è apposta alcuna segnaletica verticale che indichi inizio e fine della corsia ciclabile.
   In considerazione del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, 12-ter e dell'articolo Pag. 71 7, comma 1, i-bis) del NCdS, all'ingresso veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di senso unico parallelo (Fig. II 348 art. 135 del Reg. del NCDS) con il segnale di uso corsie (Fig. II 339 art. 135 del Reg. del NCdS). All'uscita veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di «senso vietato» di cui alla Fig. 247 art. 116 del Reg- del NCDS, con il segnale verticale di divieto di transito (fig. II 46 art. 116 del NCdS) con pannello integrativo «eccetto bici». Alle intersezioni con strade afferenti alla strada con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è installato il segnale di «direzione obbligatoria» con pannello integrativo «eccetto bici» (Fig. II 80 art. 122 del Reg. del NCdS).
   Per quanto riguarda la casa avanzata, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, 7-bis), dal punto di vista attuativo, l'art. 182, comma 9 ter, precisa che nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.
   Per le dimensioni delle linee di arresto, queste sono invece realizzate secondo le indicazioni fornite dall'art. 144 del Regolamento. Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del Regolamento (fig. II-442/b).
*1.17. Ruffino.
*1.31. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  7. All'articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i fondi assegnati ai Comuni nel 2021 possono essere spesi e utilizzati dai beneficiari entro il 30 giugno 2022.».
**1.287. Rotelli, Silvestroni.
**1.47. Fregolent, Nobili.
**1.33. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
**1.72. Timbro.
**1.82. De Girolamo.
**1.18. Ruffino.
**1.264. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
**1.170. Pella, Rosso.
**1.186. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: carta di circolazione sono aggiunte le parole: o documento unico di circolazione e dopo la parola: proprietario sono aggiunte le parole: o del locatario leasing».
*1.36. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
*1.96. Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Morassut.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A18 è inserito il seguente:

   “A18-bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici”».
**1.39. Fregolent, Nobili.
**1.100. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Pag. 72 Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**1.8. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**1.80. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta, Bruno Bossio, Gariglio, Del Basso De Caro.
**1.77. Foti, Silvestroni, Butti, Rachele Silvestri, Rotelli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «7. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: risponde solidalmente sono aggiunte le seguenti: in vece del proprietario».
*1.288. Rotelli, Silvestroni.
*1.35. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato».
1.203. De Lorenzis.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla ricollocazione del personale del PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.
1.37. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità)

  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le persone con disabilità abilitate alla guida devono presentare unicamente una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il decreto 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
1.019. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina dell'attività di autoriparazione per la sicurezza della circolazione stradale)

  1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e di qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente disposizione Pag. 73 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi i ciclomotori, le macchine agricole, i rimorchi e i carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».
  2. L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

   a) carrozzeria;

   b) gommista;

   c) meccatronica;

   d) riparazione e sostituzione dei cristalli.

  3. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.
  4. Nell'attività di autoriparazione non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.
  5. Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione è obbligatorio disporre delle attrezzature e delle strumentazioni di cui all'allegato A.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nell'esercizio dell'attività di autoriparazione ciascun esercente può utilizzare le attrezzature e le strumentazioni di cui all'allegato B.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per l'esercizio dell'attività di riparazione e di sostituzione dei cristalli è obbligatorio disporre delle attrezzature e delle strumentazioni di cui all'allegato C.
  8. Ciascuna impresa esercente l'attività di autoriparazione designa un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ogni attività da essa svolta.
  9. Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti personali:

   a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente all'Unione europea, per il quale sia vigente un accordo internazionale che garantisce condizioni di reciprocità;

   b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nello svolgimento di attività di autoriparazione per i quali è prevista una pena detentiva.

  10. Il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

   a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale periodo è ridotto a un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio di carattere tecnico-professionale attinente all'attività di autoriparazione diverso da quelli di cui alla lettera c);

   b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguìto da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

   c) avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in una materia tecnica attinente all'attività di autoriparazione.

  11. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 10 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  12. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione Pag. 74 sono responsabili degli interventi effettuati.
  13. Per ogni intervento effettuato le imprese esercenti attività di autoriparazione rilasciano una dichiarazione di conformità, redatta secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, nella quale sono riportati i dettagli dell'intervento stesso.
  14. In caso di mancato rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa esercente attività di autoriparazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 303 euro a 1.210 euro.
  15. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione del presente articolo.
  16. A chiunque esercita l'attività di autoriparazione in violazione della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.843 euro a 19.371 euro; alla sanzione consegue la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
  17. La legge 5 febbraio 1992, n. 122, è abrogata.

ALLEGATO A
(articolo 1-bis, comma 5)

Attrezzature e strumentazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività di autoriparazione

   Fase di lavorazione

   Attrezzature

   Preventivazione e smontaggio

   Ponte sollevatore per tutti i veicoli

   Kit chiavi e utensili per lo smontaggio

   Compressore d'aria

   Lamieratura

   Dima con tiro

   Kit attrezzatura per tiro

   Sistema di misurazione telaio elettronico

   Saldatrice a punti, a filo continuo, a cannello ossiacetilenico per alluminio, ferro e bronzo

   Puntatrice ferro

   Spotter ferro

   Spotter alluminio

   Levigatrice, rotorbitale, lucidatrice

   Set di leve di raddrizzatura (riparazioni a freddo)

   Kit chiavi ed utensili per la raddrizzatura

   Stuccatura

   Sistema di carteggiatura e aspirazione polveri

   Fondo

   Sistema aspirante a pavimento per l'asportazione dell'over spray da spruzzatura dotato di tende per chiusura ambiente di verniciatura

   Box tintometro per la preparazione del fondo

   Pistole a spruzzo per l'applicazione del fondo

   Sistema di carteggiatura e aspirazione per le polveri

Pag. 75

   Verniciatura

   Cabina-forno di verniciatura ed essiccazione

   Box tintometro per la preparazione della vernice

   Pistola per la spruzzatura

   Smascheratura

   Kit smaltimento differenziato della carta e della plastica del materiale utilizzato per la mascheratura

   Rimontaggio

   Ponte sollevatore

   Kit chiavi ed utensili per il rimontaggio

   Sistema di allineamento delle luci

   Box tintometro

   Cabina ventilata con aspirazione forzata sul banco di lavoro e sulla zona lavaggio pistole

   Pavimento grigliato con bacinelle per la raccolta della vernice in caso di caduta

   Lava-pistole per acqua e solvente

   Bilancia per la miscelazione della vernice

   Sistema tintometro per la preparazione della vernice

   Allineamento ruote

   Sistema elettronico di allineamento delle ruote del veicolo

ALLEGATO B
(articolo 1-bis, comma 6)

Attrezzature e strumentazioni facoltative per l'esercizio dell'attività di autoriparazione

   Fase di lavorazione

   Attrezzature

   Lavaggio

   Cabina o piano grigliato per il lavaggio

   Pompa ad alta pressione

   Distributore di sciampo

   Kit materiale utile al lavaggio

   Preventivazione e smontaggio

   Software di preventivazione

   Sollevatore idraulico a carrello

   Carrelli porta pezzi per le parti smontate

   Magazzino ricambi

   Carrelli porta pezzi usati e nuovi

   Lamieratura

   Ponte mini-tiro

   Rivettatrice per alluminio

   Cabina o zona protetta per la riparazione delle auto in alluminio

   Stuccatura

   Sistema ad infrarossi per l'essiccazione

   Dispenser per la corretta miscelazione catalizzatore stucco

   Fondo

   Kit carta e film plastico per la mascheratura

   Sistema ad infrarossi per l'essiccazione

Pag. 76

   Verniciatura

   Infrarosso per l'essiccazione

   Rimontaggio

   Sistema ricarica condizionatori

   Sistema elettronico di calibratura dei sensori di guida

   Box tintometro

   Impianto elettrico temporizzato con prelavaggio ad aria prima dell'erogazione elettrica

   Kit colori e lettore elettronico colori

   Allineamento ruote

   Sistema smonta gomme

   Sistema di equilibratura degli pneumatici

ALLEGATO C
(articolo 1-bis, comma 7)

Attrezzature e strumentazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività di riparazione e sostituzione di cristalli

   Fase di lavorazione

   Attrezzature

   Preparazione

   Cavalletto di appoggio del vetro

   Serie di ventose per la movimentazione del vetro

   Smontaggio delle parti interessate

   Estrattore per spazzole tergicristallo

   Strumento di verifica del posizionamento del vetro

   Kit chiavi ed utensili

   Rimozione del vetro incollato

   Dispositivo specifico per la rimozione del vetro

   Raschietto per la rimozione del cordone di collante preesistente

   Kit chiavi ed utensili

   Rimozione del vetro scendente

   Chiave smonta maniglie dell'auto

   Installazione del nuovo vetro incollato

   Pistola per estrusione collante

   Dispositivo per sollevamento ed applicazione del vetro in solitaria

   Strumento di verifica del posizionamento del vetro

   Corda di installazione della guarnizione per i vetri ad incastro

   Kit chiavi ed utensili

1.017. Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da Pag. 77diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nell'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) deve consolidare l'iscrizione stessa e sia conseguentemente emessa a cura del richiamato STED la licenza di navigazione.»;

   b) agli articoli 17, comma 2, 24, comma 2, e 58, comma 1, sostituire le parole «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
*1.06. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.
*1.013. Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Morassut.
*1.020. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.024. Novelli, Rosso.
*1.028. De Lorenzis, Grippa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16)

  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore o dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni o dai loro rispettivi mandatari.».

  2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.018. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida)

  1. All'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da Pag. 78altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo».
1.012. Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli utenti vulnerabili della strada)

  1. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e dei luoghi di culto e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

   a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;

   b) i limiti di velocità vigenti nell'area;

   c) i luoghi frequentati da bambini.

  2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Art. 1-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di materia di manutenzione e localizzazione della segnaletica stradale)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada.»

   b) all'articolo 226, comma 2, dopo le parole: «allo stato tecnico e giuridico della strada», sono inserite le seguenti: «alla segnaletica stradale installata e alla sua manutenzione».

Art. 1-quater.
(Fondo per la sostituzione della segnaletica stradale)

  1. Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostituzione della segnaletica stradale, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo della dotazione di 5 milioni di euro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato agli enti proprietari di strade che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicurezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi segnali rifrangenti e resistenti all'usura, nonché al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologiche avverse. Pag. 79
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche degli interventi ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendicontazione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si corrisponde a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-quinquies.
(Requisiti minimi della segnaletica orizzontale)

  1. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere i costi di manutenzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti minimi della segnaletica orizzontale stradale, con particolare riferimento a:

   a) innovazione dei materiali;

   b) visibilità sul bagnato;

   c) resistenza all'usura.
1.031. Caretta, Ciaburro, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli utenti vulnerabili della strada)

  1. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e dei luoghi di culto e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

   a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;

   b) i limiti di velocità vigenti nell'area;

   c) i luoghi frequentati da bambini.

  2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Art. 1-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di materia di manutenzione e localizzazione della segnaletica stradale)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture Pag. 80 e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada.»

   b) all'articolo 226, comma 2, dopo le parole: «allo stato tecnico e giuridico della strada», sono inserite le seguenti: «alla segnaletica stradale installata e alla sua manutenzione».

Art. 1-quater.
(Fondo per la sostituzione della segnaletica stradale)

  1. Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostituzione della segnaletica stradale, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo della dotazione di 5 milioni di euro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato agli enti proprietari di strade che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicurezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi segnali rifrangenti e resistenti all'usura, nonché al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologiche avverse.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche degli interventi ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendicontazione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si corrisponde a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-quinquies.
(Requisiti minimi della segnaletica orizzontale)

  1. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere i costi di manutenzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono definiti i requisiti minimi della segnaletica orizzontale stradale, con particolare riferimento a:

   a) innovazione dei materiali;

   b) visibilità sul bagnato;

   c) resistenza all'usura.
*1.010. De Girolamo.
*1.036. Marco Di Maio, Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il trasporto di linea interregionale)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato»;

Pag. 81

    2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4, comma 1.»;

    3) all'articolo 3, comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) proporre un servizio di linea che rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto»;

    4) all'articolo 5, comma 2, lettera c), le parole: «certificata conforme dell'autorità che ha rilasciato il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «scaricabile dall'impresa dal portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo rilasciato dall'autorità competente».

  2. Al fine di accelerare i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea interregionali di competenza statale e assicurare il corretto andamento del settore, i termini complessivi relativi a tutte le procedure di rilascio, rinnovo e modifica delle suddette autorizzazioni, non possono essere comunque superiori a trenta giorni.
  3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede ad aggiornare e adeguare il decreto ministeriale 1 dicembre 2006, n. 316, Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.
1.05. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di servizi di lunga percorrenza su gomma di competenza statale)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

   «a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato;»;

   b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), le parole: «, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «scaricabile dall'impresa dal portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo originale rilasciato dall'autorità competente,».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede ad aggiornare il decreto ministeriale 1° dicembre 2006, n. 316, Regolamento recante riordino Pag. 82 dei servizi automobilistici di competenza statale.
1.029. Ficara, Grippa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni in materia di monopattini elettrici)

  1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102 della Legge 30 dicembre 2021, n. 145, e nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, commi 75 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione su strada di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito anche «monopattini elettrici» è regolata dal presente articolo.
  2. Nell'ambito della circolazione su strade pubbliche i conducenti alla guida dei monopattini elettrici di cui al presente articolo e come definiti dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non possono in ogni caso viaggiare ad una velocità superiore ai 20 km/h e ai 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
  3. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica a velocità superiori a quelle stabilite nel comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  4. I monopattini elettrici di cui al comma 1 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità massima di 50 km/h o inferiore, comunque ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.
  5. I monopattini elettrici di cui al comma 1, per poter circolare su strada pubblica, devono sempre essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, ben funzionanti e che devono essere attivati da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano.
  6. I monopattini elettrici devono altresì poter essere identificati attraverso un codice identificativo unico e ben visibile.
  7. In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche del codice identificativo e le sue modalità di rilascio e di registrazione.
  8. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  9. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
  10. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo e devono essere titolari almeno di patente di categoria AM.
  11. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
  12. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. Pag. 83
  14. I monopattini elettrici di cui al comma 1, per poter circolare su strada pubblica, devono essere muniti di copertura assicurativa per responsabilità civile al pari delle biciclette a funzionamento autonomo e dei ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
  15. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati e l'individuazione di apposite aree di parcheggio dedicate;

   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;

   d) le caratteristiche del tutorial obbligatorio in App, informativo sul corretto utilizzo mezzo, che dovrà essere predisposto a cura dei titolari di dispositivi e licenze.

  16. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e a prevedere un call-center sempre operativo e un numero dedicato alle amministrazioni locali.
  17. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente il codice identificativo del mezzo di cui al comma 6 e la posizione dello stesso nella pubblica via.
1.04. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

  1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione è regolata ai sensi del presente articolo.
  2. Ai fini del presente articolo i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

   a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019;

   b) assenza di posti a sedere;

   c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,

   d) segnalatore acustico;

   e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui all'articolo 4;

   f) marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;

   g) indicatori di svolta luminosi;

   h) segnalatori di posizione luminosi in grado di rendere visibile il veicolo nei periodi di oscurità.

  3. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica debbono essere dotati, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati identificativi del veicolo.
  4. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 2 ovvero privi della targa di cui al comma 3.
  5. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 2 ovvero privo della targa di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Pag. 84da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw ovvero è privo della targa di cui al comma 3.
  6. Fermi restando i divieti di cui al comma 4, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentita esclusivamente nei casi in cui il veicolo ovvero il suo conducente siano coperti da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui al presente comma si applica sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  7. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I conducenti hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
  8. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su un'unica fila e mai affiancati, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
  9. Sui monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
  10. Da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con i segnalatori di posizione di cui al comma 2, lettera h), accesi.
  11. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
  12. Alla violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, primo periodo, e 10, consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  13. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.
  14. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 13.
  15. E' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
  16. In applicazione dell'articolo 158 comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata fermata e la sosta sui marciapiedi.
  17. Fermo restando il divieto di cui al comma 16 i comuni possono individuare, con delibera di giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e motoveicoli.
  18. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 16 del presente articolo si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori Pag. 85 e i motoveicoli. È altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del medesimo decreto legislativo.
  19. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

  20. Ai fini delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  21. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con propri decreti da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 6. Il decreto attuativo del comma 6 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  22. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, i commi da 75 a 75-septies sono abrogati.
1.023. Rosso, Pentangelo, Sozzani, Labriola, Novelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, comma 1, lettera g), dopo le parole: «trasporto proprio», sono inserite le seguenti: «ovvero alle competizioni automobilistiche su strada»;

   b) all'articolo 60, comma 4, dopo la parola: «ASI,», sono inserite le seguenti: «ACI Storico,».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 203, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

   «o-bis) carrozzerie e telai allestiti per attività sportive, secondo le specifiche tecniche definite dall'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 203-bis.»;

   b) dopo l'articolo 203, è inserito il seguente:

«Art. 203-bis.
(Regolamento autoveicoli da competizione sportiva su strada)

   1. Sono autoveicoli da competizione sportiva su strada tutti quelli ai quali, prima in sede di omologazione o in seguito alla immatricolazione di cui agli articoli 93 e successivi del codice, siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, in rigorosa conformità alle norme ed ai regolamenti tecnici adottati dall'Automobile Club d'Italia, al fine di renderle idonee alla partecipazione alle competizioni sportive su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
   2. L'Automobile Club d'Italia, a seguito della verifica di conformità alle norme ed ai regolamenti di cui al precedente comma 1, a mezzo dei propri organi tecnici rilascia Pag. 86il passaporto tecnico sul quale sono annotati tutti gli elementi identificativi della autovettura alla quale siano state apportate le modifiche dette, e del proprietario, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il rilascio della targa e di specifico documento valido per la circolazione, ovvero per il solo aggiornamento di quello esistente. Agli autoveicoli così identificati e classificati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78 del codice.
   3. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada di cui ai commi 1 e 2 possono circolare sulle strade pubbliche e/o private espressamente autorizzate all'esercizio dell'attività sportiva esclusivamente in occasione e per il solo tempo occorrente allo di svolgimento di manifestazioni sportive regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice e nei limiti del relativo percorso pure autorizzato, ivi compresa la viabilità di servizio strettamente connessa per l'esecuzione delle operazioni di verifica tecnica preliminari e finali, secondo quanto previsto nel regolamento particolare di gara approvato dall'Automobile Club d'Italia.
   4. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni indicate nel comma 3, gli autoveicoli da competizione sportiva su strada possono esibire, in sostituzione della targhe originali di cui all'articolo 100, comma 1, del codice, da custodirsi all'interno dell'abitacolo, una riproduzione su pannello a fondo bianco di uguali dimensioni, colori, caratteri e numeri simili all'originale, e nella identica posizione di quest'ultima recante le medesime indicazioni e del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3, del codice.
   5. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della Federazione sportiva nazionale A.C.I., a mezzo di organi tecnici propri, che ne verifica la conformità alle norme ed ai regolamenti tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, l'efficacia e l'efficienza dei presidi di sicurezza attiva e passiva, nonché l'assenza di elementi di pericolosità per i conduttori e/o terzi nelle caratteristiche costruttive e stato di manutenzione, procedendo all'esito, se del caso, all'aggiornamento del passaporto tecnico di cui al comma 2.
   6. Agli autoveicoli da competizione sportiva su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del codice.».

   c) all'articolo 215, comma 3, dopo le parole: «stabilite al comma 5», sono inserite le seguenti: «, ovvero quelle necessarie per la partecipazione a competizioni sportive, ai sensi dell'articolo 203-bis.»;

   d) all'articolo 215, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, eventualmente modificati per la partecipazione a competizioni sportive, è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli dall'Automobile Club d'Italia, in conformità all'articolo 203-bis.».
*1.025. Berardini, De Girolamo, Rizzone, Ruffino.
*1.211. Deiana.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esami e autorizzazioni a esercitarsi per il conseguimento delle patenti di guida)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   b) all'articolo 122, comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per Pag. 87sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
**1.011. Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.
**1.021. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**1.027. De Lorenzis.
**1.039. Rotelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

  1. I comuni possono individuare uno specifico marchio cittadino, anche con un'apposita livrea, per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di garantire il decoro.
  2. I comuni possono individuare, con delibera della giunta, la necessità, per i concessionari, di installazione di un codice identificativo che sia visibile e riconoscibile.
  3. Con apposita delibera della giunta comunale, i comuni possono individuare il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi in circolazione, garantendo anche la distribuzione nelle zone periferiche.
1.292. Mollicone, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento della massa totale a terra ammessa per gli autobus a trazione alternativa)

  1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli autobus alimentati con combustibili alternativi, così come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, i limiti di massa complessiva a pieno carico di cui ai precedenti periodi sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo per un massimo di 1 tonnellata».
*1.01. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.03. Fregolent, Nobili.
*1.026. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

  1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate”. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le camere di commercio.».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il codice ATECO 45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è applicabile all'attività di gommista di cui all'articolo 1, Pag. 88comma 3, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
**1.02. Fregolent, Nobili.
**1.07. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
**1.08. Pezzopane.
**1.09. De Girolamo.
**1.016. Capitanio, Lucchini, Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**1.022. Mazzetti.
**1.042. Gagliardi, Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per incentivi agli investimenti e formazione nel settore dell'autotrasporto)

  1. Gli incentivi per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori sono fruiti mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Gli incentivi annuali per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto sono fruiti tramite contributo diretto, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiarazione di volerne beneficiare mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.033. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)

  1. Per il triennio 2022-2024, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione e il Ministro della transizione ecologica, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, previsti dall'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sui rischi derivanti dall'uso non corretto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1.030. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di pedaggi dei valichi montani e di frontiera per i veicoli di soccorso ed emergenza)

  1. All'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, Pag. 89n. 495, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I veicoli di cui al comma 2, lettere c), d), f), h) e i), sono esentati dal pagamento del pedaggio dei valichi e trafori montani di frontiera per l'esercizio delle attività di soccorso.».
1.032. Ciaburro, Caretta, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al Codice della strada in tema di veicoli sequestrati)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 213:

    1) al comma 3, ultimo periodo, la parola: «trasmissione» è sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «assunto dal Prefetto»;

    2) al comma 5:

     2.1 al quinto periodo, dopo le parole: «è trasferito in proprietà» sono aggiunte le seguenti: «dal prefetto, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione» e dopo le parole: «senza oneri» le parole: «per l'erario» sono soppresse;

     2.2 al sesto periodo, dopo le parole: «Del deposito del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «e del suo eventuale trasferimento in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento,»;

     2.3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione»;

    3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» è sostituita dalla seguente: «alienato»;

    4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto trasferisce tempestivamente in proprietà il veicolo, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, al soggetto di cui all'articolo 214-bis cui è consegnato, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione»;

   b) all'articolo 214:

    1) al comma 5, secondo periodo, la parola: «sequestro» è sostituita dalle seguenti: «fermo amministrativo»;

    2) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto trasferisce tempestivamente in proprietà il veicolo, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, al soggetto di cui all'articolo 214-bis cui è consegnato, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata.»;

   c) all'articolo 215-bis:

    1) alla rubrica, la parola: «rimossi» è soppressa;

Pag. 90

    2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico» sono soppresse;

    3) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure», sono sostituite con le seguenti: «attuazione delle disposizioni».
1.034. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Capienza autoservizi pubblici non di linea)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea non si applicano nei territori delle Regioni che si collocano in «Zona bianca».
1.041. Rotelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto per autoservizi pubblici non di linea)

  1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea.
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente periodo del 2019.
  3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, nelle seguenti misure:

   a) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello di prima dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

   b) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di prima dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

   c) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di prima dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
1.038. Nobili, Fregolent.

Pag. 91

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dispensa dall'esame di idoneità professionale per imprese operanti con veicoli con massa inferiore alle 3,5 t)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/1055, sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese italiane o di altro Stato dell'Unione europea di trasporto di merci su strada, che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, da almeno dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 e siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.037. Fregolent, Nobili.
*1.040. Rotelli, Silvestroni.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole inserire le seguenti: «relative all'anno 2020 e all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «relative all'anno 2020, 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio» e le parole.
*2.7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*2.13. Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
2.20. Grippa.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: , fermo restando che da tale differimento non possono derivare oneri tariffari, a carico degli utenti, maggiori del 5 per cento rispetto alle precedenti tariffe autostradali.
2.3. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: , fermo restando che da tale differimento non possono derivare nuovi e maggiori oneri tariffari a carico della finanza pubblica o degli utenti.
2.2. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2021 inserire le seguenti: . Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal concedente.
2.10. Rixi, Lucchini, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Sopprimere il comma 2.
2.1. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
2.21. Grippa.

  Al comma 2, dopo le parole: servizi di ristoro inserire le seguenti: e di pernottamento.
2.23. Maraia.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Contestualmente, in caso di affidamento della gestione degli impianti e dei servizi di ristoro a terzi, sono prorogati per una durata pari a quella della Pag. 92concessione i contratti in essere con i relativi gestori.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, avvia le procedure per la revisione del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, concernente il Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, al fine di razionalizzare e ammodernare la rete, anche in senso ecologico ed ambientale, ricondurre i prezzi praticati ad una maggiore omogeneità con la rete ordinaria e incrementare i servizi.
*2.8. De Girolamo.
*2.9. Bruno Bossio.
*2.14. Mazzetti, Cortelazzo, Pentangelo.
*2.26. Rotelli, Silvestroni.
*2.15. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di evitare incrementi tariffari concernenti la concessione autostradale A24-A25, non sostenibili per l'utenza, preservando, nel contempo, nel periodo di durata della concessione le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione predisposto in coerenza con le attività di gestione ordinaria affidate al concessionario dall'articolo 206, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante la rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si procede anche alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 nei seguenti termini:

   a) il concessionario provvede al versamento di ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della citata convenzione, relative agli anni 2019 e 2020, nonché fino al termine della concessione, entro le scadenze contrattualmente previste, nella misura di euro 20.000.000, comprensiva degli interessi di dilazione; il versamento delle rate relative agli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31 dicembre 2021;

   b) il restante importo di euro 35.860.000, relativo a ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata convenzione, dovute per gli anni 2019 e 2020 e fino al termine della concessione, è utilizzato dal concessionario per neutralizzare gli incrementi tariffari previsti per l'anno 2019 e fino al termine della concessione, nonché per ridurre, fino all'azzeramento, l'entità del pedaggio applicato, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al termine della concessione, nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma;

   c) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a. ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione recante l'indicazione delle somme impiegate per le finalità di cui alla lettera b).

  2-ter Gli importi di cui al comma 2-bis, lettera b), maggiorati degli interessi legali, concorrono a determinare, unitamente alle somme di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e a quelle di cui all'articolo 9-tricies semel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il prezzo posto a base della procedura di gara, da espletare ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento, alla scadenza della vigente concessione, delle autostrade A24 e A25, e sono corrisposti dal concessionario subentrante direttamente ad ANAS S.p.a., in deroga alle previsioni di cui alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 e ai citati articoli 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 e 9-tricies semel del decreto-legge n. 123 del 2019. Pag. 93
  2-quater. Qualora all'esito della procedura di gara di cui al comma 2-ter non sia stato individuato un nuovo concessionario ovvero non siano state presentate offerte di importo almeno pari alle somme indicate nel medesimo comma 2-ter, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assume la gestione delle autostrade A24 e A25, incassando tutte le entrate relative al loro utilizzo, fino al completo recupero di dette somme e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS s.p.a.
  2-quinquies. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dai commi da 2-bis, a 2-quater, pari a 35,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2.17. Pezzopane, Morassut, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, Gariglio, Lorenzin, Madia, Orfini, Prestipino, Piccoli Nardelli, Sensi, Campana.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di evitare incrementi tariffari concernenti la concessione autostradale A-24-A25, non sostenibili per l'utenza, preservando, nel contempo, l'attuazione dei programmi di manutenzione dell'infrastruttura nonché le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, mediante la rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si procede anche alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, nei seguenti termini:

   a) il concessionario provvede al versamento di ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della citata convenzione, relative agli anni 2019 e 2020, nonché fino al termine della concessione, entro le scadenze contrattualmente previste, nella misura di euro 20.000.000, comprensiva degli interessi di dilazione; il versamento delle rate relative agli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31 dicembre 2021;

   b) il restante importo di euro 35.860.000 relativo a ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata convenzione, dovute per gli anni 2019, 2020 e fino al termine della concessione, è utilizzato dal concessionario per neutralizzare gli incrementi tariffari previsti per l'anno 2019 e fino al termine della concessione, nonché per ridurre, fino all'azzeramento, l'entità del pedaggio applicato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al termine della concessione, nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma e del comune de L'Aquila.

   c) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a. ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione recante l'indicazione delle somme impiegate per le finalità di cui alla lettera b).

  2-ter. Gli importi di cui al comma 2-bis, lettera b), maggiorati degli interessi legali, concorrono a determinare, unitamente alle somme di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e a quelle di cui all'articolo 9-triciessemel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il prezzo posto a base della procedura di gara, da espletare alla scadenza della vigente concessione per l'affidamento delle autostrade A24 e A25, e sono corrisposte Pag. 94dal concessionario subentrante direttamente ad ANAS S.p.a., in deroga alle previsioni di cui alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 e ai citati articoli 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 e 9-triciessemel del decreto-legge n. 123 del 2019.
  2-quater. Qualora all'esito della procedura di gara di cui al comma 2-ter non sia stato individuato un nuovo concessionario ovvero non siano state presentate offerte di importo almeno pari alle somme indicate nel medesimo comma 2-ter, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assume la gestione delle autostrade A24 e A25, incassando tutte le entrate relative al loro utilizzo, fino al completo recupero di dette somme e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.
2.16. Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l'acquisito da parte di ANAS s.p.a. dei progetti elaborati dalla Società Autostrada tirrenica s.p.a. relativi a detto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, quantificati per l'anno 2021 in euro 50 milioni di euro e costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.27. Rixi, Lolini, Lucchini, Maccanti.
*2.30. Le Relatrici.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire il superamento della grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, è assegnato alla società Anas s.p.a. un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della SS1 Via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**2.25. Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**2.28. Le Relatrici

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di agevolare i residenti della città metropolitana di Roma che utilizzano regolarmente le tratte autostradali per gli spostamenti verso Roma Capitale e per alleggerire il traffico sulle strade consolari all'interno del territorio della città metropolitana, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Pag. 95 decreto, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.18. Gabriele Lorenzoni.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di agevolare la mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.19. Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili procede, in accordo con gli enti locali coinvolti, a depositare un'istanza formale per la rimodulazione della tariffazione autostradale e l'eliminazione della barriera del casello di Beinasco. Il soggetto concessionario della rete tangenziale coinvolta presenta uno studio tecnico ed economico di fattibilità per la rimodulazione della tariffazione autostradale e l'eliminazione della barriera del suddetto casello entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.
2.4. Costanzo, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

   b) al comma 8, le parole: «entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».
2.22. Cillis, Sut, Maraia.

(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che provvede all'adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il proprio funzionamento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».
2.11. Rixi, Lucchini, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Capitanio, Pag. 96 Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani economici finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
2.32. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 516 è sostituito dal seguente:

   «516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022, è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'implementazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della cultura, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.»;

   b) dopo il comma 516, sono inseriti i seguenti:

   «516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA), previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di formazione ed aggiornamento del Piano nazionale e della sua attuazione per successivi stralci come previsto nel comma 516, tenuto conto dei Piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare:

   ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le autorità di bacino distrettuali, gli enti di governo dell'Ambito, e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo ed i relativi criteri di priorità tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico- Pag. 97finanziaria condotta da ARERA per gli interventi proposti da soggetti da quest'ultima regolati;

   i criteri di assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;

   le modalità di implementazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.

  516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 e 1° agosto 2019 confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516 e sono attutati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Autorità di regolazione per energia reti ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità di cui all'ultimo periodo del citato comma 516. Gli interventi così programmati confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516.»;

   c) i commi 517 e 518 sono soppressi;

   d) al comma 519, le parole: «di cui alle sezioni “acquedotti” e “invasi” del Piano Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano Nazionale»;

   e) il comma 520 è sostituito dal seguente:

   «520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi».

   f) al comma 524, le parole: «Piano invasi o Piano acquedotti sulla base della sezione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale settore idrico»;

   g) il comma 525 è sostituito dal seguente:

   «525. Fermo quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal Titolo II del medesimo decreto, nonché dal comma 520, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico Pag. 98delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

  4-ter. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione “invasi”» sono soppresse.
2.31. Le Relatrici.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
  4-ter. Nei casi di cui al comma precedente:

   a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

    1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

    2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

    3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

   b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie;

   c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2.5. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

   «4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, aventi le seguenti caratteristiche:

   1) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le Pag. 99centrali idroelettriche e di pompaggio e altri impianti industriali;

   2) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.

  4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis ed alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le province autonome.
  4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
*2.6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*2.24. Daga, Maraia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle vaccinazioni per i lavoratori nel settore dei trasporti e della logistica)

  1. Nelle more dell'emanazione della circolare del Ministero della salute di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è disposto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi d'origine.
2.02. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Paternoster.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

  1. I compiti e le attività di competenza del Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la gestione degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, sono modificati ai sensi del presente articolo.
  2. Al fine di accelerare le attività previste dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e le attività per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, per il loro adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea ed al Codice della strada, il Commissario straordinario ha i compiti ed i poteri per l'approvazione dei progetti dei necessari interventi e per l'accelerazione delle attività propedeutiche e/o connesse all'avvio ed esecuzione degli stessi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, tenuto conto del contributo pubblico che si renderà disponibile a legislazione vigente. Il Commissario straordinario dura in carico fino all'intervenuto collaudo amministrativo dei lavori oggetto degli interventi previsti nel presente Pag. 100articolo. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
  3. Per le attività e i compiti assegnati, il Commissario può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi, dei criteri e delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto
  4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della struttura di supporto tecnico-amministrativo già costituita ai sensi dell'articolo 206 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. La struttura può essere integrata, ove necessario, da personale dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche territorialmente competenti, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate. Una volta individuate le unità di personale necessarie per integrare la predetta struttura tecnica, le amministrazioni competenti provvedono a distaccare i propri dipendenti presso l'ufficio del Commissario straordinario, non più tardi del quindicesimo giorno successivo alla data di emissione del detto decreto. Il Commissario straordinario, ove lo ritenga strettamente necessario, può avvalersi di consulenti esterni. I costi derivanti dalle previsioni di cui al presente comma sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
  5. Allo scopo di poter celermente consentire l'avvio e l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario approva i progetti degli interventi di cui al comma 2, che il Concessionario autostradale deve redigere nella soluzione economicamente più vantaggiosa anche acquisendo, a titolo non oneroso, eventuali progetti già fatti redigere dal Commissario straordinario. Questi può ordinare, ove necessario, le modifiche opportune sotto il profilo tecnico. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini per i relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al secondo periodo del presente comma è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
  6. Per poter rendere possibile il più celere avvio dei lavori di cui al comma 2, il Pag. 101Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla proposta del concessionario, approva il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica, e di adeguamento alle norme tecniche sopravvenute ed a quelle del Codice della Strada, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa come valutata in base alle risultanze dell'analisi costi-benefici. Il Commissario approva il cronoprogramma degli interventi individuati, redatto dal concessionario secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica per fasi funzionali, tenendo pure conto delle risorse derivanti dal contributo pubblico che si rende disponibile a legislazione vigente, e redige specifici Piani di Convalida nel caso di interventi che sia necessario avviare con maggiore urgenza. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario subentra, limitatamente ai lavori stessi, nei compiti e funzioni di competenza dell'ufficio ispettivo territoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili territorialmente competente.
  7. Per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  8. Il Concessionario autostradale prosegue nella gestione dell'intera infrastruttura ai sensi della Convezione Unica vigente, e provvede all'affidamento e gestione degli appalti relativi agli interventi di cui al comma 2 nei termini di cui alla detta Convenzione Unica. Entro 60 giorni dall'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del programma di cui al precedente comma 6, il concessionario propone al Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2413 del 14 aprile 2020 l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in coerenza con gli interventi di cui al detto programma.
  9. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 2 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti di Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. Per consentire il più celere avvio degli interventi più urgenti è autorizzata la rimodulazione delle dette risorse. Il Commissario Straordinario eroga al concessionario i contributi stanziati per i detti interventi sulla base delle rendicontazioni presentate mensilmente dal concessionario e nel rispetto dei criteri individuati con uno specifico Protocollo condiviso, previo controllo dei lavori ed attività espletate per gli interventi.
  10. Ove per qualsiasi motivo il Commissario straordinario nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020 cessi dall'incarico, si procede alla nomina di un nuovo Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.
  11. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 206 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2.03. Pezzopane.

Pag. 102

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regole per la realizzazione di infrastrutture di ricarica in aree ed edifici pubblici e privati)

  1. Al comma 7 dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'installazione, la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici realizzate all'interno di aree ed edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica e su strade private non aperte all'uso pubblico sono regolati da provvedimenti amministrativi dei comuni, emanati nel rispetto di un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sottoscritto entro il 31 marzo 2021, in modo da assicurare regole uniformi su tutto il territorio nazionale e procedure ed adempimenti amministrativi rapidi e semplificati per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici di cui al comma 2, lettere a) e b).».
2.04. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica).

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti, in via sperimentale dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
  4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.05. Chiazzese, Sut.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione urgenti in materia di trasporti eccezionali)

  1. Al fine di garantire la ripresa del settore dei trasporti eccezionali, entro 3 Pag. 103mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, con apposito provvedimento individua criteri nazionali volti alla definizione di una cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità.
  2. Le regioni entro e non oltre la data del 30 marzo 2022 adottano le cartografie dei rispettivi territori secondo i criteri di cui al comma precedente.
2.06. Grippa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.07. Maraia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Individuazione di nuove risorse per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'Alta Velocità)

  1. Entro la data di approvazione del Piano economico finanziario del concessionario della rete autostradale, il Ministero dei trasporti e delle mobilità sostenibili, d'intesa con il concessionario della rete autostradale, individua risorse necessarie per la realizzazione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni per l'Alta Velocità ed Alta Capacità in corso di realizzazione.
2.08. Maraia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'Alta Velocità).

  1. Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, d'intesa con ANAS e con il concessionario delle rete autostradale, individua i siti per l'ubicazione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni per l'Alta Velocità ed Alta Capacità anche in fase di realizzazione.
2.09. Maraia.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System», di seguito ERTMS e il «Piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno», elaborato dall'Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, per garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, nonché la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti e la produzione dell'idrogeno e l'aumento della rete di alimentazione per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, Pag. 104 secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le stazioni di rifornimento ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale e la conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno del parco locomotori per il settore ferroviario.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

   2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le risorse di cui al comma 1, sono destinate al finanziamento degli interventi della mobilità ad idrogeno, per la realizzazione di infrastrutture le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

   b) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: L'erogazione del contributo di cui al presente articolo, s'intende riservata per il 50 per cento delle risorse complessive previste dal fondo di cui al comma 1, per le imprese che operano nel settore dell'idrogeno e celle a combustibile, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis. Il suddetto decreto definisce i criteri e le modalità di riparto ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis.;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   d) alla rubrica, dopo le parole: impianti fissi, aggiungere le seguenti: , nonché per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno.
3.3. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di garantire gli standard di sicurezza alle stazioni ferroviarie ad alto rischio incendi tramite l'indizione di procedure di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasferisce le somme a disposizione sul fondo di cui al presente articolo a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che, pena la revoca del finanziamento, avvia le procedure di gara di cui al periodo precedente entro i successivi 180 giorni. All'onere di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.6. Sozzani, Cortelazzo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di ampliare la connettività della rete ferroviaria, la linea regionale Benevento-Cancello, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Campania, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, con apposito accordo di programma, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto Pag. 105del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T.
3.10. Maglione.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire una gestione unitaria della circolazione sull'anello ferroviario di Palermo, il collegamento ferroviario Giachery-Porto-Politeama, oltre alla fermata Lazio, sita sulla tratta di RFI Notabartolo-Federico Imperatore, ed i relativi impianti, completati gli interventi finanziati con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa istruttoria congiunta del comune di Palermo e delle competenti direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il trasferimento è attuato mediante conferimento al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'eventuale adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma – parte servizi.
3.11. Scagliusi, Maraia.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di consentire il passaggio dall'alta capacità all'alta velocità della tratta ferroviaria Padova-Bologna è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.7. Caon.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 registrati nell'anno 2020, l'Autorità di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dal contributo per il funzionamento dovuto ai sensi del comma 6, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020.
  9-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente comma:

   «6-ter. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro elettronico nazionale, non sono tenute a concorrere agli oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo.».
3.12. Scagliusi, Grippa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza da COVID-19 registrati nell'anno 2020, l'Autorità di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020.
*3.13. Le Relatrici.
*3.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Pag. 106 Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» aggiungere le seguenti: «nonché delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di assicurare uniformità di disciplina rispetto al cantiere di Chiomonte, di cui al comma 1 del presente articolo, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.»;

   c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
3.8. Rosso, Sozzani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
3.9. Ficara.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106 è sostituito dal seguente:

   «3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali acquistati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, il cui acquisto sia debitamente documentato a mezzo fattura, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».
*3.1. Lupi.
*3.5. Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale, il Ministero della salute, in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto pubblico locale.
3.2. Costanzo, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

Pag. 107

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 51, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I fondi assegnati ai comuni nel 2021 possono essere spesi e utilizzati dai beneficiari entro il 30 giugno 2022.».
3.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Raddoppio linea ferroviaria Palermo-Agrigento)

  1. Al fine di sviluppare al meglio la rete ferroviaria nazionale, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento, Ferrovie dello Stato Italiane è autorizzata ad utilizzare l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno).

  1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel 2020, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.
  2. Le finalità di cui al precedente comma, sono destinate rispettivamente:

   a) alla realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;

   b) al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte da diesel, all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

  3. Per una fase pilota di sei anni, a partire dalla alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali: trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, del sistema elettrico nazionale.
  4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti. Pag. 108
  5. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in favore della mobilità ferroviaria ad idrogeno)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno pulito nei trasporti, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito un Fondo denominato: «Fondo innovazione treni ad idrogeno per il trasporto pubblico locale» finalizzato a sostenere le imprese del settore e le start-up, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2023, per la realizzazione di elettrotreni alimentati ad idrogeno, al fine di incrementare i livelli di sviluppo per una piattaforma integrata di servizi di mobilità, secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 300 milioni di euro si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro relativamente all'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.03. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 5 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Ancona-Bari.
3.04. Rospi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di servizi interregionali su gomma)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) Servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui Pag. 109lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato;»;

   b) all'articolo 3, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) proporre un servizio di linea che rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto.»;

    la lettera m) è soppressa, conseguentemente al comma 3 le parole: «e m),» sono soppresse;

   c) all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    alla lettera b), sopprimere il secondo periodo;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione scaricabile dall'impresa dal portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo originale rilasciato dall'autorità competente,e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente.»;

   d) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

   e) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera c), le parole: «,alle relazioni di traffico autorizzate» sono soppresse;

   al comma 8, lettera f) le parole: «e, ove trattasi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4» sono soppresse.

  2. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato. In tali domande:

   è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonché i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;

   è indicata la denominazione della linea o delle linee oggetto di autorizzazione e relativo codice identificativo, come risultante dal Portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea (Portale GISDIL);

   è oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dall'impresa richiedente ovvero, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite:

    1) il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

    2) il programma di esercizio, gli orari, i tempi di percorrenza, le fermate e itinerari:

    3) le risorse disponibili e impiegate in termine di autisti e mezzi inerenti il servizio di linea offerto in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto;

Pag. 110

  2. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.
  3. Il competente ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dai commi 2 e 3. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è effettuato dall'Ufficio di motorizzazione civile competente per territorio, mediante verifica del rispetto dei profili di sicurezza, ai sensi della vigente normativa, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.
  4. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di riscontro nel predetto termine di trenta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di riscontro nel predetto termine di quindici giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
  5. Il competente ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui al comma 4, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:

   al nulla osta rilasciato dall'Ufficio di motorizzazione civile competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;

   al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

   alla verifica inerente la mera regolarità formale di ogni altro elemento oggetto di dichiarazione ai sensi del, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

   all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all'articolo Pag. 111 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

  6. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente.
  7. I competenti uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 6, lettera a).
  8. L'impresa titolare dell'autorizzazione può sempre modificare:

   con il solo obbligo di rendere nota al pubblico la modifica anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet aziendale gli orari e il programma di esercizio del servizio di linea autorizzato purché le suddette modifiche non compromettano la validità dei nulla osta rilasciati dai competenti uffici di cui al comma 6, lettere a) e b);

   tempi di percorrenza, fermate e itinerari frequenze con obbligo di aggiornamento del Portale GISDIL ai fini delle verifiche da parte dell'ufficio competente. Tale obbligo di aggiornamento ricomprende altresì le modifiche di cui alla precedente lettera a) ove siano tali da incidere sulla validità dei nulla osta rilasciati dai competenti uffici di cui al comma 6, lettere a) e b).

  9. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
  10. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, si applicano le procedure e le modalità di cui al comma 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui ai commi 6 e 7.
  11. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea di cui al comma 9, lettera b), si concludono entro il termine massimo di trenta giorni; in assenza di riscontro da parte di tale ufficio nel predetto termine, il servizio ovvero le modifiche così comunicate si intendono autorizzati per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
  12. Il competente ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui al comma 16, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio Le modifiche concernenti l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito al comma 16.
  13. I competenti uffici della Direzione generale e della motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
  14. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno preventiva comunicazione all'utenza.
  15. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:

   alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;

   alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;

Pag. 112

   alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;

   alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

   alla tabella degli orari e del percorso;

   alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;

   alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;

   all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.

  16. Con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiorna il decreto 1° dicembre 2006, n. 316, per adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
3.06. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Semplificazioni in materia di servizi a lunga percorrenza su gomma)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato;»;

   b) all'articolo 3, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) proporre un servizio di linea che rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;»;

    la lettera m) è soppressa;

   c) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, le parole: «e m)» sono soppresse;

   d) all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    alla lettera b), il secondo periodo è soppresso;

    alla lettera c), le parole «certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo» sono sostituite con le seguenti «scaricabile dall'impresa dal portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo originale rilasciato dall'autorità competente,»;

   e) al medesimo articolo 5, il comma 4 è soppresso;

   f) articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    alla lettera c) le parole: «alle relazioni di traffico autorizzate» sono soppresse;

Pag. 113

    la lettera m) è soppressa;

   g) al medesimo articolo 7, al comma 8, lettera f), le parole: «, e, ove trattasi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4» sono soppresse.
3.07. Sozzani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale).

  1. Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033.
  2. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.08. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Trasferimento della funzione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per unificazione dei controlli sui requisiti per l'esercizio delle attività)

  1. Dal 1° gennaio 2022 l'esercizio della funzione concernente gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada è attribuito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, mediante il Comitato Centrale che opera nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
  2. Tutti i bandi di esame emanati dalle singole amministrazioni provinciali sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere conclusi entro il 30 giugno 2022. Gli esami gestiti dal Comitato Centrale nell'esercizio della funzione conferita dal 1° gennaio 2022 sono disciplinati con decreto dirigenziale del Presidente del Comitato Centrale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si svolgono presso le sedi degli uffici provinciali Motorizzazione dei capoluoghi di regione. Sono salve le funzioni svolte dalle regione a statuto autonomo e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Con decreto dirigenziale di cui al presente comma viene indicata in particolare la composizione delle commissioni di esame e fissato l'importo del diritto di segreteria che i candidati devono versare ai fini della partecipazione agli esami.
  3. Dal 31 dicembre 2021, la lettera g), comma 3, dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogata.
3.09. Grippa.

Pag. 114

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è designata autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239.
  1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorità nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea.
  1-quater. Per la realizzazione e l'aggiornamento dell'interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonché per l'ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema è riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4.70. Le Relatrici.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:

   «730-bis. Per le finalità di cui al comma 729, per nave abbandonata si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio e siano decorsi 60 giorni dalla notifica della diffida adottata dall'autorità marittima, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del codice della navigazione nei casi di unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il mezzo navale.
   730-ter. Per le finalità di cui al comma 729, per relitto navale si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, inclusi gli arredi.».
*4.57. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

Pag. 115

*4.59. Fregolent, Nobili.
*4.23. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*4.51. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi di avvisatore marittimo, all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-quinques è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti nonché in ausilio alle determinazioni di cui all'articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso l'aggiornamento degli stati soste nella piattaforma PMIS. Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi, disciplinato dall'autorità marittima, concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.».
4.7. Nobili, Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire, la prosecuzione degli interventi in corso, di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, i finanziamenti assegnati alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003 per i quali è scaduto il termine di utilizzo e tutt'ora disponibili presso Cassa depositi e prestiti, devono intendersi utilizzabili per le medesime finalità dalla regione fino alla completa definizione degli interventi.
4.68. Pagani, Gariglio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e della regione Sicilia, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e al suo allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) del Mare Centro-Meridionale di Sardegna»;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q-bis) è aggiunta la seguente:

   «q-ter) del Mare di Sardegna Settentrionale»;

   c) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale» sono aggiunte le seguenti: «o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale.»;

   d) all'allegato A, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO-MERIDIONALE DI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Arbatax»;

   e) all'allegato A, dopo il numero 15-bis) è aggiunto il seguente:

    «15-ter) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE SETTENTRIONALE DI SARDEGNA – Porti di Olbia – Porto Torres – Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)»;

   f) all'allegato A, al punto 8), dopo le parole: «Porti di Palermo, Termini Imerese, Pag. 116 Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela».
4.44. Marino.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al punto 6) dopo le parole: «Porti di Gioia Tauro,» è inserita la seguente: «Saline,».
4.26. Furgiuele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Porto Isola di Gela aggiungere le seguenti: Porto di Licata.

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al punto 9), dopo le parole: «Porti di Augusta e Catania» sono inserite le seguenti: «Porto di Siracusa e Porto di Pozzallo».
4.55. Ficara, Scerra.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Porto Isola di Gela aggiungere le seguenti: nonché Porto di Licata.
*4.25. Alessandro Pagano, Furgiuele, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*4.40. Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al punto 9), dopo le parole «Porti di Augusta e Catania» sono inserite le seguenti: «Porto di Siracusa e Porto di Pozzallo».
4.41. Ficara, Lorefice, Scerra.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine dare piena attuazione alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 8-bis, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter.
(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)

   1. Costituiscono operazioni non imponibili:

   a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste;

   b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a);

   c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)».

  2-ter. All'articolo 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le norme vigenti si interpretano nel senso che» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le norme vigenti si interpretano nel senso che sono parimenti censiti nella categoria E/1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme e ogni altra struttura, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici e delle attività commerciali e di trasformazione delle merci, situati nelle aree portuali, nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2017, pubblicato Pag. 117 nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, nonché nelle zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».
4.3. Serracchiani, Andrea Romano, Gariglio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni inclusi nell'Autorità di sistema portuale i cui porti siano sede di Capitaneria di Porto;».
4.43. Deiana.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole : pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per il 2021, a 50 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro per il 2023;

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 marzo 2022.
4.1. Sodano.

  Al comma 3, primo e secondo periodo, sostituire le parole: pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 con le seguenti: pari a 4 milioni di euro per il 2021, a 40 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro per il 2023.
4.12. Timbro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M1, M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
  3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro e 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 41 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 7 milioni di euro e 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 41 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.54. De Lorenzis.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore Pag. 118categorie M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
  3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro e 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 41 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 7 milioni di euro e 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 41 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.52. Luciano Cantone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti marittimi con le isole minori, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di garantire il pieno diritto all'istruzione e alla continuità didattica degli alunni degli istituti scolastici che ricadono nei comuni delle isole minori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato ad introdurre agevolazioni tariffarie per il personale scolastico pendolare a fronte di un regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 15 giorni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'istruzione e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
  3-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.45. Casa, Barbuto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, le aree ricomprese nel perimetro portuale doganale sono trasferite al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, all'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che ne assume la relativa gestione. Alla medesima Autorità di Sistema Portuale sono trasferiti euro 5.000.000 nell'anno 2021 e euro 15.000.000 nell'anno 2022 per il trasferimento delle aree di competenza del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive in liquidazione coatta amministrativa (CORAP) della regione Calabria, anche al fine di indennizzare il Consorzio per le opere di infrastrutturazione e manutenzione realizzate dallo stesso nell'area industriale di propria competenza e per ogni atto propedeutico all'ottemperanza della presente disposizione. Agli oneri Pag. 119recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.39. Furgiuele.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra il continente e la Sicilia, e delle necessarie opere connesse.
4.14. Ferro, Varchi, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di individuare la procedura più celere per la realizzazione di un collegamento stabile, viario e ferroviario, sullo stretto di Messina, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deposita presso le Commissioni parlamentari competenti una relazione illustrativa dei tempi di realizzazione relativi all'aggiornamento del progetto già esistente del Ponte sullo stretto di Messina e dei tempi relativi alla realizzazione di un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4.32. Siracusano, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.».
4.58. Nobili, Fregolent.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi con stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo iscritto nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato sulle unità navali suddette.».
4.56. De Micheli, Gariglio, Morassut, Cantini, Andrea Romano, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari Pag. 120dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile per una sola volta.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le previsioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
4.38. Bruno Bossio, Del Basso De Caro.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2021, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 5, lettera d), sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*4.6. Nobili, Fregolent.
*4.10. Timbro.
*4.16. De Girolamo.
*4.28. Giacometti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*4.31. Mazzetti, Sozzani.
*4.35. Gagliardi, Ruffino.
*4.46. Barbuto.
*4.65. Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis): al comma 1, lettera b), le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera a-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante i risparmi di spesa conseguiti dalle singole Autorità di sistema portuale.
4.8. Nobili, Fregolent.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5.bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
4.34. Gagliardi, Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

«Art. 1737
(Nozione)

   Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, Pag. 121con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.».

   b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

«Art. 1738
(Revoca)

   Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.».

   c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

«Art. 1739
(Obblighi dello spedizioniere)

   Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.».

   d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

«Art. 1740
(Diritti dello spedizioniere).

   Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
   Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
   Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.».

   e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

«Art. 1741
(Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)

   Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto – in tutto o in parte – viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'art. 1696.».

   f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

«Art. 1696
(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

   Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia Pag. 122verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

   g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

«Art. 2761
(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

   I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.».
4.69. Nobili, Fregolent.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  6-ter. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-quater. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede nei Pag. 123limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazione di spesa:

   a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288;

   b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 91 del 207, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

  6-quinquies. Entro il medesimo termine di cui al comma 6-quater, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 6-quater, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  6-sexies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti s.p.a.
4.50. Scagliusi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani, anche derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi degli articoli 36 del codice della navigazione e 6 e 18 della legge n. 84 del 1994, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-ter. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 84 del 1994.
  6-quater. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.
*4.21. Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Morassut.
*4.36. Gagliardi, Ruffino.
*4.47. Barbuto.
*4.71. Mazzetti, Sozzani.

Pag. 124

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani, anche derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.
**4.66. Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.
**4.29. Lucchini, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**4.17. De Girolamo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

   1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

   a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;

   b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;

   c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;

   d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;

   e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;

   f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

   2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.
   3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie Pag. 125 di cui agli articoli 15-bis e 19 del presente codice.».
4.61. Nobili, Fregolent.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Al fine di garantire la sicurezza dei piloti e delle navi, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività svolta dai piloti, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso svolto conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni.».
4.64. Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.
4.15. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta, Bruno Bossio, Gariglio, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022,»;

   b) al secondo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
4.63. Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   b) all'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   c) all'articolo 26, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto Pag. 126legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni.».

   d) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni.».
4.60. Fregolent, Nobili.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Delle risorse del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, ivi inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle disponibilità di bilancio dell'Inail. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.9. Serracchiani, Gariglio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica verso la decarbonizzazione industriale e i trasporti a emissioni zero, per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la valorizzazione dei porti in grado di sviluppare l'energia e l'economia circolare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità finalizzati a trasformare l'ecosistema portuale in un polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati, per l'idrogeno e altri vettori energetici a basse emissioni di carbonio, attraverso la realizzazione dei seguenti progetti pilota:

   a) l'attuazione di centri di produzione di idrogeno e di stazioni di rifornimento stradale nelle aree portuali in coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma europeo «Horizon 2020 Green Ports»;

   b) la promozione degli hub per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole:, nonché per la mobilità sostenibile aggiungere le seguenti: a idrogeno per gli scali portuali.
4.4. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese Pag. 127 titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18, della citata legge, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il CCNL Lav. Porti.
  6-ter. Le risorse economiche di cui al presente comma sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
  6-quater. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il CCNL Lav. Porti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
4.37. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della citata legge, ovvero ai sensi dell'articolo36 del codice della navigazione, che applichino il contratto nazionale di lavoro porti. Le risorse economiche di cui al presente comma potranno esser trasferite annualmente ad apposito fondo nazionale qualora venga costituito. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro porti, indicherà i criteri generali per l'attuazione delle suddette misure.
*4.33. Mazzetti, Sozzani.
*4.30. Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*4.67. Andrea Romano, Gariglio, Morassut, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Cantini.
*4.18. De Girolamo.
*4.48. Barbuto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18, della citata legge, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il CCNL Lav. Porti. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il CCNL Lav. Porti, indicherà i criteri generali per l'attuazione delle suddette misure
4.11. Timbro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, favorire l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti, in via sperimentale, possono autorizzare, previa caratterizzazione per singole frazioni granulometriche, il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere ovvero di ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, ferma restando la disciplina vigente in materia. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto Pag. 128 con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano, in via sperimentale, la caratterizzazione per singole frazioni granulometriche di cui al periodo precedente.
4.5. Deiana, Buratti, Ficara.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le attività di assistenza amministrativa e tecnica nonché di studio ed espletamento di servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività relative alla pianificazione dello spazio marittimo, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021 e di 400.000 per l'anno a 2022. Ai relativi oneri, si provvede, quanto a 600.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 23, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 e, quanto a 400.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 707, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.53. Maraia, Scagliusi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di agevolare la ripresa in sicurezza del trasporto pubblico locale marittimo siciliano con le isole minori, i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 11 aprile 2016, necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma.
4.42. Ficara.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 3-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, dopo le parole: «in ambito portuale» le seguenti parole: «e attua, per gli anni 2021 e 2022, misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori delle imprese ex articolo 16 titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo sulla base di criteri oggettivi stabiliti sentita la commissione consultiva locale».
4.19. Andrea Romano, Gariglio, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6 bis. Al fine favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.
*4.22. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*4.13. Silvestroni, Foti, Rotelli, Rachele Silvestri.
*4.62. Fregolent, Nobili.
*4.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo inserire, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo al personale Pag. 129viaggiante degli autoferrotranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia».
4.27. Fogliani, Bazzaro, Vallotto, Andreuzza.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al punto 7, lettera c), comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, dopo le parole: «Sviluppo dell'accessibilità marittima» sono aggiunte le parole: «e della navigazione interna».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: nel settore del trasporto marittimo aggiungere le seguenti: e per vie navigabili interne.
4.24. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure fiscali in favore delle tecnologie ad idrogeno)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile fuel cell, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.
  2. Gli incentivi di cui ai commi da 1 a 16-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano con le medesime modalità esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti smart grid.
4.01. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini di approvazione del PITESAI e di sospensione dei procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi)

  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

   b) al comma 8, sesto periodo, le parole: «In caso di mancata adozione del PITESAI entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata adozione del PITESAI entro il 30 settembre 2022».
4.02. Vianello, Ehm, Sarli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)

  1. All'articolo 7 , comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la parola «esclusivamente» è soppressa.
  2. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «le autovetture a uso terzi di cui all'articolo 82 comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992» sono Pag. 130inserite le seguenti: «nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».
4.04. Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 4 , aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana un apposito regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze ad esso riconosciute dalla Costituzione, stabilendo in particolare:

   a) gli accertamenti e i documenti necessari per la sicurezza della navigazione lagunare;

   b) i criteri relativi alla costruzione, alla sistemazione e all'allestimento delle unità destinate alla navigazione lagunare;

   c) la dotazione elettrica e motoristica di base delle unità destinate alla navigazione lagunare;

   d) le dotazioni nautiche di base;

   e) i mezzi e i dispositivi di sicurezza e la loro organizzazione;

   f) i mezzi di salvataggio e la loro ubicazione;

   g) i criteri per le operazioni di carico e scarico, individuando i relativi mezzi di sollevamento;

   h) i requisiti di sicurezza per le persone con mobilità ridotta;

   i) le dotazioni radioelettriche;

   l) i requisiti per l'eventuale trasporto di autoveicoli e per l'impiego delle unità addette alla navigazione lagunare a fini di rimorchio di altri mezzi nautici;

   m) i meccanismi di controllo, le prove di funzionamento e le esercitazioni.
4.05. Fogliani, Bazzaro, Badole, Andreuzza, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Completamento dell'idrovia Padova-Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo Pag. 131 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.07. Caon.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi di recupero waterfront nelle regioni meridionali)

  1 Al fine di ampliare il numero delle opere finanziabili per la realizzazione di interventi di recupero waterfront nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia relative all'avviso pubblico di manifestazione di interesse asse «B», pubblicato il 21 marzo 2020, le risorse destinate a tale bando sono integrate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2 Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite equamente tra le quattro linee di intervento del bando al fine di ammettere al finanziamento, fino a concorrenza delle ulteriori risorse disponibili, le opere dichiarate ammissibili ma non finanziabili ai sensi della graduatoria pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 25 maggio 2021.
  3 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
4.08. D'Attis, Pentangelo, Labriola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis
(Misure urgenti in materia di sicurezza del trasporto marittimo)

  1. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi di avvisatore marittimo, all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

   «1-sexies. Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-quater della Legge 11 settembre 2020 n.120 svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti nonché in ausilio alle determinazioni di cui all'art. 62 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima). Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso l'aggiornamento degli stati soste nella piattaforma PMIS. Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi, disciplinato dall'autorità marittima, concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005.».
4.010. Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)

  1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività Pag. 132 istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.
  2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.
  3. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.
  4. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: «gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché i centri di assistenza doganale».
4.011. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Implementazione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, gestione e sviluppo del SID – Portale del Mare e istituzione del Portale del lavoro marittimo)

  1. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di provvedere allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo e di garantirne la continuità funzionale e i necessari e adeguati livelli di servizio all'utenza, per la gestione del demanio marittimo e per la pianificazione dello spazio marittimo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021, di 2.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Per la semplificazione e informatizzazione della gestione dei dati relativi alla gente di mare, anche in un'ottica di interoperabilità con sistemi informatici gestiti da altri soggetti pubblici di livello internazionale, comunitario e nazionale ed al fine di fornire un servizio di comunicazione istituzionale più capillare e ampio in materia di procedimenti relativi alla formazione e certificazione del personale marittimo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Portale del lavoro marittimo. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 per l'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione del medesimo portale.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, quanto a 750.000 euro per l'anno 2021, a 4.000.000 euro per l'anno 2022 e a 500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5, dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quanto a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
*4.03. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*4.09. Traversi, Gallo.
*4.012. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo)

  1. In attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Pag. 133 europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 3 finalizzato al riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento ivi richiamato.
  2. Sono ammesse agli incentivi di cui al presente articolo le attività di demolizione, completa o parziale, di una nave in un impianto di demolizione sito nel territorio italiano e inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 del citato Regolamento 1257/2013, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.
  3. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'incentivo al riciclaggio riguarda:

   a) tutte le tipologie di nave iscritte nei registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'art. 146 del Codice della navigazione o in altri registri di Paesi appartenenti all'Unione europea/SEE ad esclusione delle navi da pesca e delle unità da diporto anche se adibite ad attività commerciale;

   b) le unità aventi una stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 500 tonnellate e età superiore ai 25 anni;

  4. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 3 per un ammontare pari a 200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 3 milioni di euro.
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.013. Migliore, Fregolent, Nobili.

ART. 5.

  1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: mobilità, prima delle parole: della innovazione tecnologica, aggiungere le seguenti: sostenibile, con particolare riferimento allo sviluppo dell'energia ad idrogeno;

   b) al primo periodo, dopo la parola: mobilità, prima delle parole: di seguito, aggiungere la seguente: sostenibile;

   c) sostituire, ovunque ricorra la parola: CISMI con la seguente: CISMIS;

   d) al secondo periodo, dopo la parola: ricercatori, aggiungere la seguente: di cui uno esperto di energia ad idrogeno;

  2. Al comma 2, dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: nonché con associazioni private che operano nel settore dell'idrogeno,.
5.4. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   1. dopo le parole: nella misura di cinque, sostituire la parola: ricercatori con le seguenti: docenti universitari.

Pag. 134

   2. dopo le parole: tra il personale aggiungere le seguenti: delle università e
5.9. Nobili, Fregolent.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 6-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2021».
5.3. Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Leda Volpi.

(Inammissibile)

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: euro 5.958.817,70 con le seguenti: euro 10.958.817,70.

  Conseguentemente, al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 7.339.923,35 con le seguenti: euro 2.339.923,35.
5.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Sopprimere il comma 11.
5.5. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:

  11. All'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 3) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»

   b) al punto 4) le parole: «di cinquecento imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di mille imprese»;

   c) al punto 4) le parole: «non inferiore a ventimila tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a duecentocinquantamila tonnellate»;

   d) al punto 5) le parole: «in almeno venti circoscrizioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno trenta circoscrizioni provinciali»;

   e) il punto 7) è soppresso.
5.11. Grippa.

  Al comma 11, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) al punto 6, dopo le parole: «essere stata» sono inserite le seguenti: «, anche per adesione»;

   a-ter) al punto 3, le parole: «almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
5.10. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al punto 3, le parole: «almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
5.1. Lupi.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al punto 6, dopo le parole: «essere stata» sono inserite le seguenti: «, anche per adesione,»;
*5.15. Rosato, Fregolent.
*5.2. Lupi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 23, comma 11-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «accentrato delle manutenzioni Pag. 135» aggiungere le seguenti: «per le annualità 2016, 2017, 2018 e successive,».
5.7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Alla lettera d) dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. le parole: «interventi di piccola manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria d'importo dei lavori inferiore a euro centomila»;

   2. dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al primo periodo sono finanziati con i fondi del sistema accentrato delle manutenzioni qualora siano inclusi nel piano generale annuale degli interventi di cui al comma 4.».
5.6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine garantire la realizzazione di progetti sperimentali, con particolare riferimento a sistemi colturali e tecniche produttive, necessari alle attività di ricerca nel settore agricolo e alimentare, anche in relazione all'attuazione di interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  Conseguentemente, alla rubrica sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: «e per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore agroalimentare».
5.12. Gagnarli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, Pag. 136dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «straordinaria e temporanea gestione dell'impresa» è aggiunta la seguente: «anche»;

   b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo.»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «in via presuntiva dagli amministratori,» sono aggiunte le seguenti: «o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis,»;

   d) al comma 8, dopo le parole: «medesimo comma», sono aggiunte le seguenti: «,anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto» e dopo le parole: «gli esperti forniscono all'impresa», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate,».
5.14. Maraia.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Fermi restando le specifiche competenze e l'esercizio delle professioni di Architetto ed Ingegnere, come disciplinate dalle relative normative di settore, che esulano dalle attività di laboratorio di cui al presente articolo, le certificazioni delle prove di laboratorio devono essere emesse, nell'interesse generale della collettività, esclusivamente dalle strutture ufficiali, così come individuate dal comma 1, o dai laboratori autorizzati, di cui al comma 2, lettera a), c) e c-bis), disciplinati nelle procedure autorizzative dalle successive Circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.»
5.13. Licatini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

  All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

Art.5-bis
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  «7-bis . La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di appalto tra privati e le variazioni rilevate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili costituiscono parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1664, comma 1, del codice civile anche se non espressamente richiamato tra le clausole contrattuali. Le eventuali clausole difformi perdono di efficacia. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale le parti procedono in ogni caso alla rinegoziazione del contratto anche in presenza di clausole difformi».
*5.01. Fregolent, Nobili.
*5.02. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
*5.09. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Pentangelo, Casino, Ferraioli, Valentini.
*5.011. Gagliardi, Ruffino.
*5.016. Sut, Terzoni.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.5-bis
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, Pag. 137 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di appalto tra privati e le variazioni rilevate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili costituiscono parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1664, comma 1, del codice civile anche se non espressamente richiamato tra le clausole contrattuali. Le eventuali clausole difformi perdono di efficacia. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale le parti procedono in ogni caso alla rinegoziazione del contratto anche in presenza di clausole difformi.»;

   b) alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.
5.05. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Disposizioni eccezionali in materia ritardi o inadempimenti contrattuali)

  1. Gli eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra cui l'eccezionale carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
*5.03. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
*5.04. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
*5.010. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.
*5.012. Gagliardi, Ruffino.
*5.017. Terzoni, Sut.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.5-bis
(Disposizioni eccezionali in materia ritardi o inadempimenti contrattuali)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «Art. 8-bis. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.»
5.06. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di rapporti tra appaltatori e subappaltatori)

  1. All'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, Pag. 138 nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, i termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore.»
5.07. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Pentangelo, Casino, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

Art. 5-bis.
(modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 105, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del creditore.»;

   b) all'articolo 194, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori: ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.»;

   c) all'articolo 194, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori. Le imprese allegano alla richiesta l'attestazione, da parte di revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della sussistenza dei crediti. La stazione appaltante entro trenta giorni dalla richiesta verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e in caso positivo provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n.163/2006. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.».
5.08. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Pentangelo, Casino, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis (Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 118 Corleonese – Agrigentina)

  1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, Pag. 139 dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è stanziata la somma di euro 10.000.000,00 per l'anno 2021, 20.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  2.Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'anno 2021, 20.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.013. Alaimo, Chiazzese.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

5-bis) (Disposizioni urgenti per la mobilità di Roma Capitale)

  1. Al fine di avviare con urgenza l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del Ponte dell'Industria nel Comune di Roma e la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree circostanti, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021,all'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.014. Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis (Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Strada Provinciale n. 4 della Provincia di Enna)

  1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della SP 4 (Bivio SS 192 – Valguarnera – SS 117-bis) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni per l'anno 2022, 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.015. Giarrizzo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis (Completamento Strada Manna-Camporeale)

  1. Al fine di garantire il proseguo dei lavori della strada Manna-Camporeale e la loro più celere conclusione, considerata un'opera strategica non solo per lo sviluppo dell'Irpinia, ma quale collegamento indispensabile per il Mezzogiorno e fra il mare Tirreno ed Adriatico, nonché elemento imprescindibile per garantire l'intermodalità della nuova stazione «Hirpinia», in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, sono stanziati ulteriori 10.000.000,00 di euro per gli anni dal 2021 al 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.018. Maraia.

Pag. 140

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

  «f-bis) al comma 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riferimento alla sicurezza delle ferrovie, in fase di prima attuazione, anche al fine di dare con estrema urgenza piena attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal ruolo professionale, tra cui l'abilitazione alla professione di ingegnere da almeno 10 anni, è autorizzata, previa selezione per titoli e colloquio, al passaggio nei ruoli alla prima qualifica professionale livello economico quarto, per un massimo di 10 unità, delle figure professionali già di ruolo nella soppressa ANSF con una esperienza professionale in ANSF di almeno 5 anni e esperienza professionale nell'amministrazione pubblica, di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001, da almeno 10 anni.”».
*6.1. Miceli.
*6.7. Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

  1. All'ultimo periodo, sopprimere le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione di cui al comma 4,».
  2. Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse umane trasferite hanno il diritto di optare espressamente per il trasferimento ad altri uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notifica del trasferimento senza aver esercitato il diritto di opzione, il trasferimento si intende perfezionato.».
6.2. Miceli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 sopprimere il secondo periodo;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  «9-bis. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 178 del 30 dicembre 2020, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso per titoli ed esami, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia.
  9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 9-bis, pari a 240 mila euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  9-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro il limite di 937.985 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile».
6.4. Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sopprimere il secondo periodo;

Pag. 141

   b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  «9-bis. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno per titoli, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia.
  9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 9-bis, pari a 240.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  9-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro il limite di 937.985 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile».
*6.6. Serritella, Scagliusi.
*6.8. Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.
*6.5. Sozzani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  «8-bis. Al fine di colmare il divario infrastrutturale tra le regioni e rilanciare lo sviluppo della rete viaria provinciale della Regione Siciliana, nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»
6.3. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno)

  1. Al fine di sostenere il settore dei sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e stimolare la creazione delle infrastrutture sul territorio nazionale per la mobilità sostenibile ad idrogeno, in coerenza con le decisioni adottate in ambito europeo per il processo di decarbonizzazione, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, denominato «Fondo per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno».
  2. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile, sentito il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma, in favore delle imprese industriali che operano nel settore dei trasporti e delle tecnologie green dell'idrogeno, delle pile a combustibile e della mobilità elettrica compresa l'intera filiera industriale e commerciale per la all'attuazione dei programmi europei, tra i quali Horizon Europe e Digital Europe.
  3. I criteri e le modalità di cui al precedente comma, devono in ogni caso considerare:

   a) l'incentivazione della produzione di idrogeno prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero totalmente pulito e privo di emissioni climalteranti, per essere adeguatamente utilizzato nei trasporti, anche Pag. 142pesanti, come carburante alternativo per alimentare, senza combustione, i motori elettrici, generando un sistema di trasporti a zero emissioni e nei processi industriali che richiedono alte temperature;

   b) lo sviluppo sia delle infrastrutture per l'idrogeno, che consentano la mobilità dei veicoli che utilizzano celle a combustibile, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che le tecnologie relative ai differenti settori di competenza dell'idrogeno, nonché l'adeguamento della normativa nazionale dell'idrogeno e delle relative regolamentazioni in conformità agli standard europei e internazionali;

   c) la promozione degli hub per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica.

   d) agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni
6.01. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione Permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, fino a 20 unità di personale da inquadrare come Ingegneri Professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, del paragrafo 3.2.1 della circolare n. 3 del 2017 e dalla circolare n. 1 del 2018 del Dipartimento della Funzione pubblica, che siano risultati titolari di un rapporto di lavoro flessibile con una Pubblica Amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione del presente articolo provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.
6.02. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari nell'ambito dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Nell'ambito dell'Autorità è istituito un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, presieduto da un componente della medesima Autorità e composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e degli enti locali interessati nonché dei comitati e delle associazioni dei consumatori che effettuano le segnalazioni di cui al comma 5-quater, lettera a). Per l'esame di specifiche problematiche, è sempre fatta salva la facoltà del presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti.
  5-ter. Con deliberazione dell'Autorità sono definite le modalità di funzionamento dell'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari.
  5-quater. In particolare, l'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari:

   a) riceve segnalazioni dai comitati e dalle associazioni dei consumatori;

Pag. 143

   b) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti interessati;

   c) assicura un'attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni intraprese;

   d) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e alle Camere ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché dell'articolo 2, commi 6 e 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

   e) riferisce annualmente alle Camere in ordine all'attività svolta nell'anno solare precedente, nell'ambito della relazione di cui al comma 5».

  2. La partecipazione all'osservatorio di cui al comma 5-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Ai componenti dell'osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Nel caso di dipendenti pubblici, le eventuali spese dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui comma 5-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori cinque unità di personale. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.
6.03. Sozzani, Rosso, Baldelli, Pentangelo, Mazzetti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica – CRIME)

  1. Al fine di assicurare un'adeguata dotazione e una distribuzione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica, di seguito denominata CRIME.
  2. La CRIME, a cui partecipa un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e un rappresentante della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha il compito di rilevare la localizzazione e l'effettiva attivazione sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica esistenti e da realizzare sulla base dei titoli edilizi rilasciati. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la CRIME si avvale delle risorse umane e tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli edilizi. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico è svolto da un'apposita segreteria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.04. Martinciglio.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali)

  1. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Pag. 144dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito con i seguenti: «A seguito dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La Società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4. Le risorse versate dalla Società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.».
  2. Per le infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, comma 2, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero – Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6.05. Zolezzi.

ART. 7.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «4.», sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Nell'ambito del programma della procedura di amministrazione straordinaria i commissari straordinari possono procedere, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile, all'adozione, per ciascun ramo d'azienda, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2112 del Codice Civile.
7.2. Fassina, Timbro, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 4 apportare le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole: del decreto-legge n. 18 del 2020 che, aggiungere le seguenti: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile,

  Conseguentemente sostituire le parole: per ciascun compendio di beni con le seguenti: per ciascun ramo d'azienda;

   2) al secondo periodo, sostituire le parole: e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, con le seguenti: e possono prevedere la cessione a trattativa privata di singoli rami d'azienda,.

  Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: , fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2112 del Codice Civile.
7.3. Fassina, Timbro, Bruno Bossio.

Pag. 145

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, i commissari straordinari riferiscono periodicamente alle commissioni parlamentari competenti sul lavoro svolto, sullo stato degli slot aeroportuali, sullo stato della flotta e sullo stato delle relazioni industriali.
7.4. Rampelli, Mollicone, Silvestroni.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento sull'attuazione del piano industriale, sul programma di investimenti, sullo stato delle relazioni industriali e sull'aumento di capitale a seguito della decisione della Commissione Europea.
7.10. Silvestroni.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 9, sostituire le parole: garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio con le seguenti garantire l'indennizzo dei soggetti pagatori di titoli di viaggio.
7.9. Scagliusi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'indennizzo, nell'ambito di un pacchetto di viaggio o di un contratto di servizi, spetta alle agenzie di viaggio o agli altri eventuali soggetti intermediari qualora il credito del titolare del titolo sia già stato da questi soddisfatto e pertanto l'avente diritto all'indennizzo risulti essere l'intermediario.
*7.5. De Girolamo.
*7.6. Bruno Bossio.
*7.7. Mazzetti, Sozzani.
*7.8. Gagliardi, Ruffino.
*7.11. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo, con Regolamento del Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento, anche con l'assegnazione di voucher, dei crediti maturati con il programma Millemiglia.
7.1. Lupi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Aeroporto Civile di Agrigento)

  1. Al fine di consentire la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico della Sicilia Sud-Orientale, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  3. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'affidamento Pag. 146 della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo dell'idrogeno nel settore aereo)

  1. Al fine di avviare una fase pilota finalizzata allo sviluppo di velivoli commerciali alimentati attraverso il vettore energetico ad idrogeno, presso il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile è istituto un fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla definizione di un piano di programma da completare entro e non oltre il 2033, per la fornitura ad idrogeno per il trasporto aereo, in grado di supportare la decarbonizzazione del trasporto aereo e stabilire le esigenze concrete e le opportunità che l'idrogeno può apportare al settore aeronautico.
  2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità, per l'accesso ai contributi previsti dal fondo, di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.02. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Adeguamento aeroporto di Lamezia Terme)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
7.03. Furgiuele.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sviluppo dei piccoli scali aeroportuali della Sardegna)

  1. Al fine di migliorare le caratteristiche logistiche, tecnico funzionali, l'attrattività turistica, anche attraverso la promozione di eventi e spettacoli, delle aree degli aeroporti di categoria 2C, diverse dall'area air side, della zona centrale della Sardegna è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 12 milioni di euro da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali al servizio delle citate aree aeroportuali nonché di spazi attrezzati per i fini indicati e all'implementazione e al miglioramento della rete viaria di collegamento alle aree aeroportuali stesse.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a definire i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1. Pag. 147
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.04. Scanu.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sull'ambito applicativo della legge n. 342 del 2000, in materia di compensazione e ripartizione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili)

  1. In considerazione del rallentamento temporaneo dell'attività ordinaria delle pubbliche amministrazioni derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ove non effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la compensazione tra regioni di cui all'art. 90, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 e la ripartizione del gettito dell'imposta all'interno di ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'art. 90, comma 3 della medesima norma, è effettuata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 gennaio 2022.
  2. La compensazione e la ripartizione di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto delle istanze dei comuni limitrofi agli aeroporti con traffico superiore ai tre milioni di passeggeri annui.
7.05. Davide Crippa.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia»;

   b) alla lettera b-bis), le parole: «a chi omologa in Italia» fino a: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219».

  1-bis. All'articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli» sono soppresse.
8.11. Luciano Cantone, Sut, Chiazzese.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la ripresa delle vendite del settore dell'automotive, il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati. Agli oneri derivanti dalle abrogazioni di cui al primo periodo, valutati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 148Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.5. Gagliardi, Ruffino.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché una quota pari a euro 20 milioni delle risorse di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 relative ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km) e ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 652 e 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che si rendono disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.8. Chiazzese, Sut.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché una quota pari a euro 20 milioni delle risorse di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 relative ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km) di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e ai contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettere a) e d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che si rendono disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.12. Chiazzese, Sut.

  Al comma 3, dopo le parole: meno inquinanti inserire le seguenti: inclusi quelli alimentati ad energia ad idrogeno,.
8.2. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , per i medesimi veicoli, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: per i veicoli alimentati da energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.
8.10. Maraia.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per l'anno 2021, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, Pag. 149 ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).
*8.13. Moretto, Nobili, Fregolent.
*8.3. Silvestroni, Rotelli.
*8.14. Cortelazzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, anche su suolo pubblico, in conformità a leggi e regolamenti relativi alla disciplina sull'uso del suolo pubblico, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica fino a 20 KW di potenza e nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica con potenza uguale o superiore a 50 KW».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
8.7. Cancelleri, Chiazzese.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.4. Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

   «77. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto»;

Pag. 150

   b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

   «78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) dopo il comma 78 sono inseriti i seguenti:

   «78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
   78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»;

   d) il comma 79 è sostituito dal seguente:

   «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019».
*8.1. Fragomeli.
*8.15. Chiazzese, Sut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All' articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. In materia di trasporto pubblico locale per l'acquisto di mezzi green ad alimentazione elettrica, ad idrogeno ed a gas, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara un criterio che, a parità di alimentazione, preferisca l'offerta del partecipante i cui siti di produzione si trovino più prossimi ai luoghi di utilizzo dei mezzi, così da assicurare una riduzione delle emissioni dovute al trasporto ed alla distanza, nel rispetto del principio dell'impronta ecologica»;

   b) al comma 3 le parole: «L'obbligo di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «L'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».
8.9. Maraia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 77 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «, di potenza inferiore o uguale a 150kW,» sono soppresse.
8.6. Cancelleri, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributo fiscale per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici adibiti alla raccolta dei rifiuti)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli Pag. 151investimenti, alle imprese, alle società e alle aziende, ivi incluse le municipalizzate, attive sul territorio italiano che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, che acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico nuovo di fabbrica, immatricolato in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e omologato ai sensi del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rientra nelle seguenti categorie:

   a) Compattatori laterali;

   b) Compattatori posteriori a due assi;

   c) Compattatori posteriori a tre assi;

   d) Compattatori posteriori a quattro assi;

   e) Mini compattatori;

   f) Autocarro;

   g) Autocabinato leggero per Vasche;

   h) Autocabinato adibito a autospazzatrice;

   i) Autocabinato adibito a lava cassonetti;

   l) Autocabinato adibito ad autobotte;

  è riconosciuto:

   a) un contributo pari al 25 per cento del prezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicolo elettrico con contestuale rottamazione di un veicolo non elettrico della medesima categoria omologato;

   b) un contributo pari al 15 per cento del prezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicolo elettrico in assenza di rottamazione.

  2. Il veicolo consegnato per la rottamazione di cui al comma 1 deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo elettrico.
  3. Nell'atto di acquisto di cui al comma 1 deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al medesimo comma 1.
  4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli di cui al primo periodo non possono essere rimessi in circolazione.
  6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 152della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.01. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

  1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale, tramviario e metropolitano di cui al comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per l'anno 2023, 400 milioni per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodeo sono destinate per la realizzazione di treni a celle a combustibile a idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde.
  2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, a condizione della realizzazione di sistemi di trasporto alimentati a energia ad idrogeno pulito, attraverso tecnologie a propulsione a celle a combustibile.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 400 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.02. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità)

  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le persone con disabilità abilitate alla guida devono presentare unicamente una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 153legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il decreto 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
*8.03. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.
*8.04. Bruno Bossio, Carnevali, Pizzetti, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.
*8.05. Novelli, Pentangelo, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani.
*8.013. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

   «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore».

  2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1°gennaio 2022.
8.06. Pentangelo, Sarro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti in materia di incentivi alla consegna di beni strumentali per veicoli)

  1. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione dei benefici consegna dei beni strumentali, al comma 1054 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
8.07. Pentangelo, Sarro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per favorire la conversione ad alimentazione elettrica di veicoli per trasporto merci e dei motoveicoli)

  1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolo sperimentale,» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
  2. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, con proprio decreto, i criteri tecnici per la conversione ad alimentazione elettrica di motocicli con motori a combustione interna.
  3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica definisce, con proprio decreto, i criteri per l'incentivazione della conversione ad alimentazione elettrica di motocicli con motori a combustione interna.
8.08. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per favorire la conversione ad alimentazione elettrica di veicoli per trasporto merci e dei motoveicoli)

  1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «fino al 31 Pag. 154dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
  2. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, con proprio decreto, i criteri tecnici per la conversione ad alimentazione elettrica di motocicli con motori a combustione interna.
  3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica definisce, con proprio decreto, i criteri per l'incentivazione della conversione ad alimentazione elettrica di motocicli con motori a combustione interna.
8.09. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2021 e 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del esto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.011. Ficara, Manzo, Villani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per viaggi cure mediche a tariffe agevolate)

  1. A decorre dal 1° gennaio 2021, al fine di consentire ai malati di raggiungere le strutture ospedaliere non presenti sul territorio regionale, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui, per l'acquisto, sia per l'Italia che per l'estero, di biglietti A/R sia ferroviari che aerei a tariffe agevolate, ridotti del 50 per cento, per il soggetto interessato alle cure e per un massimo di due accompagnatori.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è prevista qualora il soggetto interessato, presenti idonea certificazione medica attestante la prenotazione della visita o del ricovero e il nucleo familiare di appartenenza sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
  3.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri per l'accesso al beneficio previsto dal presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.012. Barbuto.

(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La variante non può in Pag. 155ogni caso diminuire le aree attualmente destinate dal piano regolatore generale del comune di Bari a verde pubblico che, qualora interessino l'area dell'intervento, dovranno essere attrezzate per la fruizione pubblica e i cui oneri devono essere compresi nel quadro economico del progetto.
9.2. Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La variante non può in ogni caso interessare le aree attualmente destinate dal piano regolatore generale del comune di Bari a verde pubblico.
9.1. Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuovi requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione)

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di utilizzo di materiali incombustibili negli edifici di civile abitazione, il Ministro dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla revisione degli attuali requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo di materiali incombustibili per la costruzione e l'isolamento termo-acustico delle facciate per edifici che richiedano una tempistica di evacuazione critica ai fini dell'incolumità degli occupati, o comunque per edifici con altezza superiore ai 15 metri, nonché per l'isolamento termo-acustico delle coperture per edifici e nelle zone di criticità caratterizzate dalla presenza di impianti fotovoltaici, equiparando alla normativa europea i metodi e i criteri di valutazione delle classi di materiali per la prevenzione agli incendi.
9.01. Terzoni, Sut.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuovi requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione)

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di utilizzo di materiali incombustibili negli edifici di civile abitazione, il Ministro dell'interno dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la modifica dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019, recante modifiche ed integrazione all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norma di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, mediante l'inserimento dei seguenti criteri aggiuntivi:

   a) per edifici di altezza inferiore a 15 metri: nelle zone critiche dell'edificio come i primi 3 metri da terra, i contorni di finestre e porta-finestre, i balconi, le zone in corrispondenza dei compartimenti antincendio, delle vie d'esodo-scale d'emergenza, le zone in corrispondenza dei compartimenti antincendio e degli impianti fotovoltaici della copertura, obbligo dell'uso di materiale isolante incombustibile ovvero di Euroclasse uguale o superiore a A2-s1,d0 o di sistema kit assemblato nel suo complesso incombustibile (costituito da materiale isolante incombustibile o anche da materiale isolante combustibile purché protetto con almeno 15 mm di materiale incombustibile di Euroclasse A2-s1,d0 o superiore) per la realizzazione di fasce incombustibili in facciata;

   b) per edifici di altezza superiore a 15 metri: obbligo di utilizzo di materiale isolante Pag. 156 incombustibile ovvero di Euroclasse uguale o superiore a A2-s1,d0 o di sistema kit assemblato nel suo complesso incombustibile (costituito da materiale isolante incombustibile o anche materiale isolante combustibile purché protetto con almeno 15 mm di materiale incombustibile di Euroclasse A2-s1,d0 o superiore) per l'isolamento e il rivestimento della facciata (sistema di isolamento a cappotto ETICS, isolamento nell'intercapedine tecnica di facciata ventilata, rivestimento della facciata ventilata) e l'isolamento della copertura.
9.02. Terzoni, Sut.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale modalità semplificata è altresì estesa alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10.10. Paolo Russo, Pentangelo, Cortelazzo, Rosso, Mazzetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter, necessari al raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. La sospensione si applica anche ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
10.13. Maraia, Sut, Cillis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, in attuazione del PNRR, i termini di cui all'articolo 11-ter, commi 1 e 8, sesto periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono prorogati di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.12. Maraia, Sut, Cillis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Pag. 157giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
  7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «avvalersi» è inserita la seguente: «direttamente»;

   b) le parole: «prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati» sono sostituite dalle seguenti: «controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate».

  7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10.8. Giacomoni, Cortelazzo, Pentangelo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di realizzare e progettare la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), di cui all'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pag. 158
  7-ter. Al fine di favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'università e della ricerca, anche con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo e per la gestione giuridica ed economica del personale, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10.15. Patassini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Gli interventi infrastrutturali ferroviari di cui all'Allegato IV, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nonché quelli finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, necessitanti di connessione alle infrastrutture lineari energetiche ai fini della loro funzionalità, possono comprendere la progettazione della modifica, del potenziamento, del rifacimento totale o parziale o della nuova realizzazione di tali infrastrutture, strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. Le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché inamovibili e, ove non conformi allo strumento urbanistico vigente, la relativa localizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici medesimi, con conseguente assoggettamento al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, delle aree interessate. L'esercizio del relativo potere espropriativo è attribuito al soggetto Gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi dell'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Al procedimento autorizzativo partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria dispone l'approvazione del progetto ferroviario in favore di RFI e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per le opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'impianto energetico, titolare del potere di emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari.
*10.17. Nobili, Fregolent.
*10.16. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla Cabina di Pag. 159regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.
   6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.
   6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
   6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
**10.1. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
**10.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.
**10.14. Sut, Terzoni, Deiana, Ficara.
**10.5. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
**10.6. De Girolamo.
**10.7. Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.
**10.3. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**10.9. Sozzani, Mazzetti.
**10.11. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In relazione alle esigenze di attuazione del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nelle amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in relazione alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili.
10.19. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In relazione alle esigenze di attuazione del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nelle società di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10.21. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «n. 303» sono aggiunte le seguenti: «, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale».
10.4. Buratti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
10.20. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza Pag. 160con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, in attuazione del PNRR, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

   b) al comma 8, le parole: «entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».
10.01. Sut, Maraia, Cillis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici per la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

  1. Per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, individuate dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2021, la stazione appaltante può introdurre, anche per i contratti pubblici già affidati o in corso di esecuzione, un premio di accelerazione, da corrispondere in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto dal contratto iniziale o a quello successivamente prorogato.
  2. Il premio, da corrispondersi solo in caso di effettivo raggiungimento dell'obiettivo dell'anticipazione anteriormente al 31 dicembre 2025, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, e sarà determinato, per ogni giorno di anticipo, sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
  3. In deroga all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
*10.02. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
*10.05. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali applicabili ai contratti di cui al comma 1, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
**10.03. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
**10.06. Fregolent, Nobili.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Alle compensazioni di cui al comma 2 si procede, sempre nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non espressamente indicati al comma 2 del presente articolo, in deroga a eventuali diverse disposizioni contrattuali o di legge».
*10.04. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
*10.07. Fregolent, Nobili.

ART. 11.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Reti di imprese di cui all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11.2. Lucaselli, Silvestroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al comma 9, del presente articolo.
11.1. Pezzopane.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

   1. Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni, nelle città metropolitane e nelle province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale il «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Fondo accedono altresì tutte le Città Metropolitane e le Province con l'assegnazione di un milione di euro ciascuna.
*12.1. Timbro.
*12.4. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
*12.5. D'Eramo, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Pag. 162 Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: progettazione nei comuni aggiungere le seguenti: , nelle città metropolitane e nelle province e sostituire le parole: 123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658 euro per il 2022 con le seguenti: 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Al Fondo accedono altresì tutte le Città Metropolitane e le Province con l'assegnazione di un milione di euro ciascuna.
12.10. Paolo Russo, Cortelazzo, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché in quelli ricompresi aggiungere le seguenti: nella categoria delle regioni in transizione conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e.
12.14. Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché tutti i Comuni con popolazione complessiva pari o inferiore a 5.000 abitanti.
12.19. Ciaburro, Caretta, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 3, primo periodo, dopo le parole: una premialità aggiungere le seguenti: ai Comuni con popolazione complessiva pari o inferiore a 5.000 abitanti in convenzione tra di loro per attuare progetti di coesione territoriale e di attività amministrativa e
12.20. Ciaburro, Caretta, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: nonché ai comuni ricadenti in tutto o in parte in aree protette o in siti della rete Natura 2000,.
12.15. Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

   Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, di premi e corrispettivi per l'acquisizione di proposte progettuali con priorità a quelle che saranno presentate da operatori economici qualificati come società start-up e/o micro e piccola imprenditoria giovanile e femminile, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al Capo IV, Titolo VI, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12.7. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da : , come definiti da apposite linee guida adottate entro il 30 ottobre 2021 con le seguenti: ed essere effettuate secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021.
12.13. Paolo Russo, Cortelazzo, Pentangelo, Mazzetti, Rosso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: almeno uno dei seguenti obbiettivi con le seguenti: almeno due dei seguenti obbiettivi e sostituire le parole: la crescita intelligente con le seguenti: la graduale e progressiva diffusione del lavoro Pag. 163agile in grado di favorire nelle aree interne una crescita intelligente.
12.8. Nobili, Fregolent.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: la produttività, aggiungere le seguenti: la tutela della biodiversità e la connessione ecologica anche per la sicurezza dei trasporti,
12.16. Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: crescita professionale ai giovani aggiungere le seguenti: e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
12.17. Galizia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

   12-bis. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula con l'Ordine Professionale degli Ingegneri e con l'Ordine Professionale degli Architetti apposita convenzione per la formazione, unitamente al personale degli Enti Locali, delle commissioni di valutazione dei concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale di cui al presente articolo.
12.18. Papiro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

   12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «amministrazioni territoriali» sono aggiunte le seguenti: «attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali.».
*12.2. Timbro.
*12.3. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
*12.11. Cortelazzo, Paolo Russo, Pentangelo, Labriola.
*12.6. D'Eramo, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'interno del perimetro dei siti di interesse regionale e dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono assoggettati alle autorizzazioni ambientali di cui alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i progetti e gli interventi finalizzati alla riqualificazione, ammodernamento e risanamento degli immobili.
12.12. Labriola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Autorizzazioni di spesa per interventi infrastrutturali di riqualificazione degli immobili dell'Università degli studi di Trieste e disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università Pag. 164degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alla quota destinata dal Ministero dell'università e della ricerca alle istituzioni universitarie. Le somme di cui al primo periodo, eventualmente non utilizzate per la finalità di cui al medesimo primo periodo, restano nella disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca per le finalità del fondo di cui all'art. 1, comma 549, della legge n. 178 del 2020.
  2. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «La casa di cultura “Narodni Dom” di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già “Trgovski dom”, di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica – Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

   «1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, via Filzi, già “Narodni Dom” di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla “Fondazione – Fundacjia Narodni Dom”, costituita dall'Unione culturale economica slovena – Slovenska Kulturno – Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene – Svet Slovenskih Organizacij.
   1-ter. L'immobile denominato “ex Ospedale militare”, sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
   1-quater. L'edificio denominato “Gregoretti 2”, sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
   1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi precedenti sono esenti da oneri fiscali.»;

   c) il comma 2 è abrogato.

  3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato «ex Ospedale militare» è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Al fine di consentire alla «Fondazione – Fundacjia Narodni Dom» la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già «Narodni Dom» di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a Pag. 165titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.
*12.02. Serracchiani.
*12.07. Nobili, Fregolent.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per urgenti in materia di investimenti)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «straordinaria e temporanea gestione dell'impresa», è aggiunta la seguente: «anche»;

   b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla precedente lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «in via presuntiva dagli amministratori,» sono aggiunte le seguenti: «o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera c),»;

   d) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «, anche nelle ipotesi di conclusione ed estinzione del contratto oggetto dei fatti di reato,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «gli esperti forniscono all'impresa», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate,».
12.03. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla disciplina del Commissario unico straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedura di infrazione comunitaria, gli stessi sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
   2-ter. Visto il carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso nonché tutti i termini previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi sono da intendersi perentori, sono ridotti della metà. Nei casi in cui i termini del procedimento non siano rispettati sono automaticamente rimborsati gli oneri istruttori ove previsti.
   2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter per l'acquisizione di pareri e atti di assenso gli stessi si intendono acquisiti Pag. 166 con esito positivo. Restano ferme le responsabilità in capo agli Enti e alle Amministrazioni che entro i termini previsti non hanno fornito pareri e di atti di assenso. Nei casi ini cui progetti sono sottoposti a valutazione ambientale, esperiti i termini temporali perentori previsti per il rilascio del provvedimento lo stesso si intende reso.
   2-quinques. Nelle procedure ablative poste in essere da Commissario Unico I termini di legge previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.».
12.04. Licatini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Attribuzione del ruolo di autorità ambientale al Commissario Straordinario Unico)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario Straordinario Unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, finalizzati all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-565/10, C-85/13, C-251/17 e al superamento delle procedure di infrazione 2014/205 e 2017/2181, il medesimo Commissario è individuato quale autorità competente in materia di valutazione ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi ricompresi negli Allegati III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Commissario esercita le competenze di cui al comma 1, evitando l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.
  3. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle disposizioni regionali di settore, viene istituita apposita Commissione Tecnica e un Comitato tecnico istruttorio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entrambi alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, i cui membri sono nominati dal Ministro della transizione ecologica su proposta delle Regioni interessate.
12.05. Licatini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

  1. Il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.
12.06. Adelizzi.

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i comuni montani.
13.20. Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle isole di Formiche di Grosseto, Giannutri, Gorgona, Elba, Montecristo, Pianosa, Secche della Meloria, Palmarola, Pag. 167 Santo Stefano (LT), Zannone, Palmaria, Tino, Tinetto, Asinara, Budelli, Caprera, La Maddalena, Molara (Olbia), Mortorio, Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano (SS), Spargi, Tavolara, San Pietro, Sant'Antioco, Gallinara, Bergeggi, Lido (VE), Murano (VE), Pellestrina (VE), Burano (VE), Sant'Erasmo (VE), Mazzorbo (VE), Vignole (VE), Torcello (VE), San Giorgio (VE), San Michele (VE), San Clemente (VE), San Francesco del deserto (VE), Marzobetto (VE), San Lazzaro degli Armeni (VE), Isole della laguna di Grado – Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo, Isole del lago d'Iseo- Monte Isola, Isole del Lago di Garda, Comacina, isola d'Orta – San Giulio, Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore e Isola Polvese, Isole Borromee – Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre e Isola San Giovanni e ai comuni montani.
13.8. Belotti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle isole di Sacca Fisola, Giudecca, Murano, Vignole, Sant'Erasmo, Mazzorbo, Burano, Lido, Malamocco, Alberoni, Pellestrina, San Pietro in Volta, Santa Maria del Mare, del comune di Venezia.
13.5. Valbusa, Bazzaro, Vallotto, Andreuzza, Fogliani, Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, al comma 16 del medesimo articolo 1, le parole: «fino a 1.250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «fino a 2.500 milioni» e le parole: «36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «72 milioni di euro per l'anno 2017; 560 milioni di euro per l'anno 2018; 924 milioni di euro per l'anno 2019; 617 milioni di euro per l'anno 2020; 184 milioni di euro per l'anno 2021; 45 milioni di euro per l'anno 2022; 36 milioni di euro per l'anno 2023; 28 milioni di euro per l'anno 2024; 34 milioni di euro per l'anno 2025».
13.3. Varchi, Ferro, Silvestroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura è estesa, altresì, ai progetti che prevedano aperture di esercizi di vicinato e medie superfici fino a 500 metri quadrati.
13.4. Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi i servizi turistici», sono aggiunte le seguenti: «, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»;

   b) il secondo periodo è soppresso.
*13.12. Labriola, Siracusano, Casino.
*13.18. Fregolent, Nobili.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 15 novembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.
13.6. Belotti, Bordonali, Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Pag. 168

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 20 novembre e, conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.
13.17. Varrica.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre 2021 con le seguenti : 15 dicembre 2021.
13.9. Belotti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 38, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili é destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno».
13.16. Varrica.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili é destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno».
13.15. Varrica.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 75-ter, primo periodo, le parole: «, esclusivamente all'interno della medesima» sono sostituite con le seguenti: «o ciclopedonale, corsia ciclabile, esclusivamente all'interno delle medesime».
13.13. De Lorenzis.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 75-ter, secondo periodo, le parole: «6 km/h» sono sostituite con le seguenti: «10 km/h».
13.14. De Lorenzis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.
13.2. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 140, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021.»;

   b) al comma 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 gennaio 2022.».
13.7. Belotti, Bordonali, Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dall'anno 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
13.1. Cenni, Boccia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, Pag. 169 con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
13.19. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa della pesca)

  1. Salvo che sia configurabile in diverso rapporto, al familiare, congiunto, convivente, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica, è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca ed acquacoltura.
13.11. Cenni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   h-bis) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.
13.10. Cenni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza Covid-19)

  1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.
*13.01. Ruffino.
*13.03. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*13.05. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del termine per la richiesta e l'assegnazione delle risorse relative al 2022, di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.
**13.02. Ruffino.
**13.06. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero TARI per locali da ballo e intrattenimento)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti Pag. 170 limitazioni alle attività non è dovuta per gli anni 2020 e 2021 la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a carico degli immobili adibiti a locali da ballo e intrattenimento.
  2. Alla compensazione dei minori introiti dei Comuni si provvede attraverso l'istituzione di un apposito Fondo, ripartito tra gli stessi Comuni in ragione delle risorse non incassate, alimentato con le corrispondenti risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.04. Lollobrigida, Silvestroni, Foti, Butti, Rotelli, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rafforzamento dell'organico dei segretari comunali nei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti)

  1. Per l'anno 2021 presso il Ministero dell'interno è istituito, in via sperimentale, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, finalizzato a sostenere la spesa per l'assunzione, anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti dei segretari comunali, le cui funzioni sono disciplinate ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite del 50 per cento del tetto di spesa per il personale complessivamente determinata dalla spesa storica nonché dalla percentuale data dai valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a definire i criteri e le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.07. Scanu.

(Inammissibile)

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione con le seguenti: il Ministro per il sud e la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.
14.1. Varchi, Ferro, Silvestroni.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: «1-sexies» con le seguenti: «1-septies».

  Conseguentemente, dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

  1-septies. I fondi di cui ai precedenti commi sono oggetto di clausola di salvaguardia territoriale, che ne vincola la spesa nei territori di destinazione originaria.
15.10. Papiro.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: aeroportuali, idriche con le seguenti: aeroportuali, idriche, reti elettriche e telematiche.
15.2. Timbro.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: idriche inserire le seguenti: , di quelle al servizio delle Zone Economiche Speciali e Pag. 171dei progetti di piattaforma logistica redatti dai Consorzi ASI.
15.11. Maraia.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , elettriche e telematiche.
15.4. Varchi, Ferro, Silvestroni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al capoverso comma 1, al penultimo periodo, dopo le parole «e delle province autonome», aggiungere le seguenti: «e all'Agenzia per la coesione territoriale».

   2) al capoverso comma 1-quater, sostituire le parole «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti«in Conferenza unificata». Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
*15.6. Giacometti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*15.5. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
*15.1. Timbro.
*15.7. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Al comma 1, capoverso comma1-bis, dopo le parole: «e delle zone di montagna e delle aree interne», aggiungere le seguenti: «nonché delle aree ricadenti nelle aree protette o nei siti della rete Natura2000,»
15.8. Terzoni.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole «e delle province autonome», aggiungere le seguenti «e all'Agenzia per la coesione territoriale».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) al capoverso comma 1-ter ,sopprimere il secondo periodo;

   b) sopprimere il capoverso comma 1-sexies.
15.9. Ficara.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.
15.3. Varchi, Ferro, Silvestroni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 44-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserite nell'elenco – anagrafe di cui al comma 3 del medesimo articolo 44 e che, in considerazione dell'entità degli oneri necessari per l'ultimazione dei lavori e della percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato, come risultante da detto elenco, possono essere completate entro l'anno in relazione al quale viene effettuata la domanda di accesso al fondo. Al fine dell'erogazione delle risorse del fondo, si tiene conto delle graduatorie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42.
   1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, in deroga a quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti, al fine di accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, dichiarano la permanenza dell'interesse della medesima stazione appaltante all'ultimazione dell'opera ed attestano la possibilità Pag. 172di completare la stessa entro l'anno di riferimento.».
15.12. Maraia.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La durata dell'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata al 31 luglio 2023.
16.7. Varchi, Prisco, Trancassini, Silvestroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 settembre, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da «Porto e Retroporto di Genova» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Porto e Retroporto di Genova e Savona-Vado comprendente il territorio compreso tra i comuni di Genova, Tortona, Alessandria, Asti, Savona, Vado e aree limitrofe a cui si aggiungono i comuni di Casale Monferrato, di Villanova d'Asti, di Piacenza, la Città Metropolitana di Milano e la località di Dinazzano».
16.6. Fregolent, Nobili.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. È prorogato per il medesimo periodo l'incarico ai presidenti delle regioni interessate, nominati Commissari delegati ai sensi del citato articolo 1.
16.17. Dara, Golinelli, Giacometti, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Valbusa, Vallotto.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, le parole: «nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante» sono soppresse;

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.
*16.19. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*16.27. Cortelazzo, Rosso, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Casino, Ferraioli.
*16.34. Maraia.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, al primo periodo le parole: «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso dei Commissari Straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al Pag. 173raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal D.P.C.M. di nomina di ciascun Commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari Straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.
16.24. Fregolent, Nobili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente :

  3-bis. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati, con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento e la realizzazione degli stessi interventi.
16.11. Varchi, Prisco, Trancassini, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo 3, comma 2- bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è stabilita la quota percentuale del quadro economico dell'intervento di cui al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il quadro economico di cui al presente comma è desumibile dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  3-quater. Alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-bis, si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  3-quinquies. Ai fini della realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-bis si provvede con le risorse allo scopo individuate nei decreti di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Pag. 174e di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
16.22. Badole, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Giacometti, Zordan, Rixi, Lucchini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di aumentare il supporto tecnico al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, all'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di undici unità di personale», sono sostituite dalle seguenti: «di tredici unità di personale».
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede con i fondi già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.
16.25. Frassini, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «degli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2020, 2021 e 2022,»;

   b) al comma 3, le parole: «il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale»;

   c) al comma 6, le parole: «delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate»;

   d) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della “Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
   7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

   b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al Pag. 175concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

   c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, ivi compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

   d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

   7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.
   7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.
   7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
   7-septies. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a euro 90 mila per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022, a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*16.23. Rixi, Foscolo, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.
*16.36. Le Relatrici.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, Pag. 176convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106 è sostituito dal seguente:

   «3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».
16.16. Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, le parole da: «nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente».
16.15. Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2397, comma 1, secondo periodo, del codice civile.».
16.5. De Menech.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.»;

   b) al comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.»;

   c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Con uno o più decreti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, può estendere le misure di cui all' articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ad uno o più interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale.».
16.21. Iezzi, Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 sono prorogate, nel limite di spesa massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per l'Area Etnea. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 , iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 , nell'ambito del programma «Fondi di riserva Pag. 177e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.1. Paxia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di disporre delle professionalità necessarie nell'organico dei provveditorati, con riferimento alle attività commissariate, i Commissari, possono ricorrere alle modalità di reclutamento con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione che possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
16.2. Fragomeli, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la messa in sicurezza dell'Aurelia-bis nel tratto compreso tra Sanremo e Ventimiglia, in particolare la Variante di Sanremo, il tratto Sanremo-Bordighera e quello Bordighera-Ventimiglia è autorizzato uno stanziamento di fondi ad ANAS pari a 3 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.31. Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».
*16.4. Lupi.
*16.30. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Rosso, Casino, Pentangelo, Ferraioli.
*16.18. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la realizzazione della terza corsia dell'A4 nella tratta San Donà di Piave-Portogruaro è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 1782022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.26. Fogliani, Bazzaro, Vallotto, Andreuzza.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto le funzioni attribuite al Commissario straordinario per l'attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021 , n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale all'Autorità d'Ambito territorialmente competente e sono finalizzate alla realizzazione delle opere necessarie alla depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.
16.33. Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione dei rallentamenti nella realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, determinati anche dall'adozione delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e al fine di garantire la continuità della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
16.35. Deiana.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, le parole da: «nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021» sono sostituite con le parole: «nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente.».
*16.3. Lupi.
*16.29. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e all'articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2,del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n 120.
16.9. Varchi, Prisco, Trancassini, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2,del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n 120.
16.10. Varchi, Prisco, Trancassini, Silvestroni.

Pag. 179

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata,» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato».
16.32. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante» sono soppresse.
  3-ter. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
16.14. Timbro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*16.20. Zoffili, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*16.28. Cortelazzo, Labriola, Rosso, Mazzetti, Pentangelo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2024».
16.12. Varchi, Prisco, Trancassini, Silvestroni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
16.13. Varchi, Prisco, Trancassini, Silvestroni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Pag. 180
  2. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*16.01. Fregolent, Nobili.
*16.023. Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Rosso, Casino.
*16.058. Sut, Terzoni.
*16.049. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
**16.02. Fregolent, Nobili.
**16.011. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
**16.018. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**16.026. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Pentangelo.
**16.050. Gagliardi, Ruffino.
**16.057. Terzoni, Sut, Maraia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici in esecuzione)

  1. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti» sono inserite le seguenti: «di lavori e di fornitura tecnologicamente complessi di settore ordinario e speciale».
*16.03. Fregolent, Nobili.
*16.05. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
*16.029. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Ferraioli, Pentangelo.
*16.039. Gagliardi, Ruffino.
*16.061. Caretta, Ciaburro, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici in esecuzione)

  1. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dopo Pag. 181le parole: «legge di conversione del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i contratti di lavori e di fornitura tecnologicamente complessi dei settori ordinari e dei settori speciali,».
16.014. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Responsabilità dell'appaltatore per ritardi e inadempimenti)

  1. Per i contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e materiali da costruzione, qualora determinino ritardi o inadempimenti rispetto alle tempistiche e agli obblighi contrattuali costituiscono causa di forza maggiore e non possono essere imputate all'appaltatore. L'appaltatore deve provare che i ritardi o gli inadempimenti siano direttamente conseguenti all'attuale carenza di materie prime. L'eventuale rinegoziazione di termini e di scadenze dei contratti di cui al precedente periodo non rappresenta una modifica sostanziale ed è sempre ammessa.
*16.04. Fregolent, Nobili.
*16.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
*16.016. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*16.031. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Casino.
*16.041. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi per i contratti pubblici da aggiudicare)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, fino al 30 giugno 2023, inseriscono nei documenti di gara specifiche clausole di revisione dei prezzi.
**16.07. Buratti.
**16.015. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**16.030. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Rosso, Casino.
**16.040. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rinegoziazione dei contratti pubblici in corso)

  1. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, è ammessa su istanza dell'appaltatore, fino al 30 giugno 2023, la rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla Pag. 182riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
*16.08. Buratti.
*16.017. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «, per i settori speciali,» sono aggiunte le seguenti: «previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione».
**16.09. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
**16.013. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.
**16.021. Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.
**16.048. Gagliardi, Ruffino.
**16.059. Terzoni, Sut, Maraia.
**16.062. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, lettera c), dopo le parole «gravi illeciti professionali» sono aggiunte le seguenti: «confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,»;

   b) al comma 10-bis, al secondo periodo, le parole «la durata dell'esclusione è pari» sono sostituite con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti».
*16.010. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
*16.024. Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Pentangelo, Casino, Valentini.
*16.019. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Verifiche in corso di gara)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono abrogate le seguenti parole: «ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo,»;

   b) al comma 5, lettera c) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «. Costituiscono gravi illeciti professionali esclusivamente le condanne anche se non definitive adottate Pag. 183nei confronti dei soggetti di cui al comma 3.».
**16.036. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola.
**16.045. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , nonché di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*16.012. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
*16.028. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Ferraioli, Valentini.
*16.063. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori marittimi che operano su navi battenti bandiera estera)

  1. Ai lavoratori marittimi che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, che ai fini della tutela previdenziale sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articoli 47 e 49 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro in essere, è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16.020. Nobili, Fregolent.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 48, comma 5:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole «responsabilità solidale del mandatario »,Pag. 184 sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma».

   b) all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.»
16.027. Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Rosso, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «maggiori costi», sono aggiunte le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,»;

   b) le parole «rimborso di detti oneri» sono sostituite dalle seguenti «rimborso di detti costi».
*16.025. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Pentangelo, Ferraioli.
*16.064. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riconoscimento dei costi per la sicurezza)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) prima delle parole: «sono riconosciuti» sono inserite le seguenti: «per gli appalti aggiudicati nell'ambito dei settori ordinari e dei settori speciali»;

   b) dopo le parole «del piano di sicurezza e coordinamento» sono inserite le seguenti: «nonché dei piani operativi di sicurezza.».
**16.032. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Pentangelo.
**16.042. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di subappalto)

  1. All'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito di un appalto di forniture, costituisce subappalto la subfornitura di prodotti non rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice».
*16.033. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola.
*16.053. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di subappalto)

  1. All'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la lettera c) è soppressa.
**16.034. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Valentini.
**16.043. Gagliardi, Ruffino.

Pag. 185

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ribasso del prezzo per gli affidamenti in subappalto)

  1. All'articolo 49, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono inserite, infine, le seguenti parole: «L'appaltatore dovrà praticare un prezzo adeguato per gli affidamenti in subappalto, tale da consentire il rispetto degli standard di cui al periodo precedente».
*16.035. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola.
*16.044. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

    1-bis) al comma 1, le parole «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono soppresse;

    1-ter) al comma 1, dopo le parole «con i compiti previsti dall'articolo 5», le parole «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite con le seguenti: «nonché quelli di»;

   b) dopo il punto 3) è inserito in seguente :

    3-bis) il comma 4 è soppresso.
16.022. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Rosso, Casino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Disposizioni urgenti in materia di Collegio consultivo tecnico)

  1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    «1-bis) al comma 1 dopo le parole: “soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” sono inserite le seguenti: “nonché per le forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica”.».
*16.037. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola.
*16.046. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Premio di accelerazione negli appalti PNRR e PNC)

  1. All'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'ultimo periodo è soppresso
**16.038. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani, Labriola.
**16.047. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di subappalto)

  1. All'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2020, n.50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito Pag. 186 di un appalto di forniture, non costituisce subappalto la subfornitura di prodotti rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice».
16.051. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di subappalto)

  1. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2020, n.50 dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

   «c-ter) la subfornitura di prodotti rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice.».
16.052. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti per il completamento della S.S 291 in Sardegna)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche al Completamento della S.S. 291 in Sardegna.».
16.054. Deiana.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione del commissariamento per le infrastrutture)

  1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, l'individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 14 giugno 2019, n. 55, è estesa alle opere non comprese nei Contratti di Programma stipulati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ANAS e RFI, nonché alle opere al servizio delle Zone Economiche Speciali ed alle opere di realizzazione delle piattaforme logistiche.
16.055. Maraia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. La progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, prevista dal comma 1026 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018, nel limite delle risorse ivi previste, è affidata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n.55.
16.056. Serritella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

«Art. 1696.
(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

Pag. 187

   Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
   Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
   Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.»;

   b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

«Art. 1737.
(Nozione)

   Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.»;

   c) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

«Art. 1738.
(Revoca)

   Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.»;

   d) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

«Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere)

   Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.»;

   e) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

«Art. 1740.
(Diritti dello spedizioniere)

   Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
   Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti Pag. 188esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
   Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.»;

   f) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

«Art. 1741.
(Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)

   Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto – in tutto o in parte – viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'art. 1696.»;

   g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

«Art. 2761.
(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

   I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
   Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752.».
16.060. Gariglio, Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Andrea Romano, Morassut.

(Inammissibile)