CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 149

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati),

   osservato che la Nota dedica specifica attenzione alla riforma fiscale, che il Governo intende attuare, nella sua prima fase, nel triennio 2022-2024, rilevando – in relazione all'inquadramento degli interventi fiscali nel percorso di attuazione del PNRR – che gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale non rientrano nell'ambito operativo del Piano, ma possono concorrere a realizzarne gli obiettivi generali;

   evidenziato inoltre che la Nota esplicitamente afferma che il documento conclusivo approvato lo scorso 30 giugno 2021 dalla Commissione Finanze della Camera e dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato in esito all'indagine conoscitiva sull'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario costituirà la base per la predisposizione da parte del Governo del disegno di legge di delega in materia di riforma fiscale;

   ricordato che il richiamato documento conclusivo evidenzia, tra gli indirizzi indicati in materia di tax re-design IRPEF, che la struttura della medesima imposta debba essere sostanzialmente ridefinita, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, prevedendo l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000 euro;

   rammentato che il citato documento, con riferimento al sistema delle imprese, conferma la necessità di introdurre, all'interno del sistema fiscale italiano, un impianto impositivo orientato a sostenere il settore delle imprese, in particolare quelle di piccola e piccolissima dimensione, nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, attraverso una riforma che porti al superamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 150

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 272).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 272);

   rammentato che la normativa europea oggetto di recepimento interviene in materia di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative;

   ricordato in particolare che la direttiva (UE) 2019/878 modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD), mentre il regolamento (UE) 2019/876 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) e che tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea preventiva di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito;

   ritenuto opportuno integrare il testo del decreto legislativo al fine di:
   - chiarire che le disposizioni ivi recate lasciano impregiudicate le competenze della Consob in materia di concerto, OPA e trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate;
   - riconoscere alle Autorità la possibilità di intervenire anche nei confronti dei revisori delle banche che non provvedano a informare tempestivamente in merito a eventuali irregolarità, rilevate nello svolgimento dell'incarico, che concernono la prestazione dei servizi e delle attività di investimento; a tal fine appare utile una modifica dell'articolo 8, comma 6, del Testo Unico della Finanza, come modificato dal presente Schema di decreto, al fine di estendere, tramite rinvio, l'applicabilità del nuovo comma 6-bis, ove è sancito il potere di rimozione dei revisori;

   ritenuto altresì opportuno intervenire sul nuovo articolo 15-bis del Testo Unico della Finanza onde rendere applicabile anche a SIM, SGR, SICAV e SICAF la normativa, in gran parte coincidente, dettata nel Testo Unico Bancario per le banche, con l'obiettivo di realizzare una semplificazione e razionalizzazione della normativa prudenziale in materia di «concerto»,

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, comma 7, nell'introdotto articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di sostituire le parole «La Banca d'Italia individua i casi» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi»;

   b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, tra le modifiche apportate all'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di aggiungere, dopo la lettera a), la seguente lettera «a-bis) al comma 6, le parole “5 si applicano” sono sostituite dalle seguenti “5 e 6-bis si applicano”;»;

   c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 6, nell'introdotto articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di sostituire le parole «La Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del presente Capo.» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».