CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
ALLEGATO
Pag. 25

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Atto n. 290).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II e X,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Atto n. 290);

   rammentato che la direttiva (UE) 2019/1151 si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società, o quanto meno di quelle indicate nell'allegato II bis della direttiva medesima, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli standard;

   considerato che l'articolo 2, comma 1, prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio – mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse;

   rilevato, al riguardo, che le Commissioni riunite, all'esito di un approfondito dibattito che ha visto confrontarsi diverse posizioni sul tema, hanno valutato l'opportunità che il Governo svolga un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di consentire la costituzione delle predette società tramite piattaforme telematiche presso le Camere di Commercio, utilizzando modelli standard adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

   evidenziata, sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, l'opportunità di precisare che la piattaforma telematica sia predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti;

   preso atto che l'articolo 6, comma 2, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 13-decies della direttiva dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea;

   sottolineato, al riguardo, che la formulazione della norma sopra citata potrebbe causare problemi applicativi in quanto una sua interpretazione estensiva potrebbe comportare in capo al soggetto interessato il gravoso onere di verificare l'assenza di cause di ineleggibilità secondo le leggi di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

   osservata, pertanto, l'opportunità di adeguare tale disposizione a quanto previsto dal sopra citato articolo 13-decies della direttiva che prevede la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione,

  esprimono

Pag. 26

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che la piattaforma telematica sia predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato in modalità conformi a quanto previsto dal Codice degli appalti;

   b) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alle cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea inserendo, nel contempo, la previsione della possibilità per gli statuti di prevedere che non possa essere nominato amministratore un soggetto interdetto dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro dell'Unione europea.