CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2021
670.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,

  esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione;

  richiamate le finalità della direttiva, essenzialmente legate alla realizzazione di un sistema omogeneo, interoperabile e capillare del telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi, consentendo ai fornitori del servizio di accedere ai mercati nazionali;

  premesso che:

   il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 19 ottobre 2021 la delega conferita dalla legge n. 53 del 2021 risulterebbe scaduta lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre;
   quanto al contenuto dello schema, in estrema sintesi, l'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione dello schema di decreto, l'articolo 2 reca le definizioni, l'articolo 3 individua le soluzioni tecnologiche di cui debbono essere dotati i nuovi sistemi di telepedaggio stradale, l'articolo 4 definisce la procedura per l'iscrizione nel registro elettronico nazionale dei fornitori del servizio (SET) gli articoli 5 e 6 e 7 indicano diritti e obblighi dei medesimi fornitori e degli esattori di pedaggio e i relativi rapporti economici, l'articolo 8 disciplina la classificazione dei veicoli ai fini del pedaggi, l'articolo 9 riguarda le evidenze contabili, l'articolo 10 disciplina diritti e obblighi degli utenti del SET, l'articolo 11 richiama l'organismo di conciliazione già istituito, l'articolo 12 stabilisce le caratteristiche del SET, l'articolo 13 riguarda la possibilità di accesso ai dati da parte del MIMS per finalità istituzionali, gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano i componenti di interoperabilità, la soluzione di eventuali problematiche, la motivazione delle decisioni adottate in merito dal Ministero, l'articolo 17 disciplina l'attività degli organismi di controllo, l'articolo 18 indica l'ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, l'articolo 19 disciplina la tenuta dei registri elettronici nazionali, l'articolo 20 disciplina la procedura per avviare dei sistemi pilota di telepedaggio che utilizzino nuove tecnologie, l'articolo 21 disciplina la procedura per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, l'articolo 22 individua le modalità con le quali l'esattore dei pedaggi informa gli interessati del mancato pagamento del pedaggio, l'articolo 23 disciplina i procedimenti relativi alla richiesta di dati da parte dell'esattore dei pedaggi, l'articolo 24 stabilisce gli obblighi informativi verso la Commissione europea, l'articolo 25 stabilisce l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati, l'articolo 26 disciplina le modalità di aggiornamento degli allegati, l'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 28, infine, stabilisce al 19 ottobre del 2021 l'entrata in vigore del provvedimento in esame; i quattro allegati recano modello tipo di dichiarazione;

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  evidenziato, in particolare, che:

   a) con riguardo agli articoli 5 e 5 sarebbe opportuno eliminare il riferimento all'ipotesi in cui l'esattore di pedaggio è integrato con un fornitore di servizi di telepedaggio in un unico soggetto, dal momento che in Italia, la fattispecie non ha ragione di essere normata in quanto si è ritenuto di tenere separato strutturalmente il ruolo dell'esattore di pedaggio (concessionario autostradale o Tool Charger) da quello del fornitore di servizi di telepedaggio;

   b) al riguardo sarebbe opportuno prevedere un esplicito divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di pedaggio, direttamente o attraverso società controllate o collegate al fine di evitare distorsioni concorrenziali, conflitti di interesse e di servizi. Infatti, è di tutta evidenza che le concessionarie autostradali avrebbero una posizione dominante rispetto ai servizi forniti sulla propria rete autostradale. Tale divieto appare ancora più necessario in quanto, a fronte dei tragici e tristemente noti eventi occorsi, si richiede alle concessionarie autostradali di concentrare e finalizzare le loro attività e risorse in investimenti per il concreto miglioramento e messa in sicurezza delle tratte autostradali ed il rispetto dei corretti parametri fra servizio offerto e pedaggio pagato;

   c) con riguardo all'articolo 9, il comma 3 pone il divieto di trasferimento di fondi tra «le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio ed altre attività». Sarebbe però opportuno, anche in considerazione delle definizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) e c) dello schema di decreto legislativo in esame, chiarire che i fondi che non possono essere trasferiti siano esclusivamente quelli incassati dagli utenti a titolo di pedaggio e da riversare all'esattore. Diversamente sembrerebbe che il fornitore dei servizi di pedaggio non potrebbe disporre liberamente dei profitti derivanti dall'attività di impresa derivante da servizi diversi paralizzando di fatto aziende che incassano anche dalla fornitura di altri servizi forniti in abbonamento ai propri clienti;

   d) occorre garantire equa visibilità agli operatori di telepedaggio in termini di marchio sulla rete autostradale – non essendo compatibile con un mercato dove operano più operatori conservare la situazione attuale, che vede Telepass, soggetto privato, in qualità di unico operatore godere di fatto di pubblicità e riconoscibilità gratuita – mediante l'adozione di un logo/colore agnostico che identifichi le corsie del telepedaggio eventualmente affiancati da cartelli/paline (magari in prossimità dei caselli) che espongono i loghi degli operatori attivi garantendone equa visibilità, in analogia con quanto avviene adesso per le corsie dedicate al pagamento con le carte;

  preso atto del parere favorevole reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 4 agosto 2021;

  richiamato il parere espresso dalla Commissione Bilancio in data 22 settembre 2022,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  1. All'articolo 5:

   a) al comma 8, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il quinto periodo: «Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità all'articolo 25, comma 5»;

   b) al comma 9, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il quarto periodo: «Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.»;

   c) al medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un esplicito divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di Pag. 132pedaggio, direttamente o attraverso società controllate o collegate al fine di evitare distorsioni concorrenziali e conflitti di interesse;

  2. All'articolo 6, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «, anche in nome e per conto dell'esattore» con le seguenti: «e la conseguente titolarità, in capo al fornitore del SET, del diritto di pretendere il pagamento delle somme fatturate ai clienti»;

  3. all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «di fondi» le seguenti: «incassati dagli utenti a titolo di pedaggio e da riversare all'esattore»;

  4. in accordo con quanto disposto dalla normativa europea al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio sull'intera rete stradale nazionale, valuti il Governo la possibilità di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di promuovere e vigilare sull'attuazione di una reale apertura del settore del telepedaggio, sia sui veicoli leggeri che su quelli pesanti, favorendo la competizione tra diversi operatori a vantaggio dei cittadini, favorendo innovazione, competitività e trasparenza; a tal fine valuti il Governo anche l'opportunità di esplicitare – nell'ambito del principio di separazione contabile di cui all'articolo 9 dello schema di decreto – il divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di pedaggio, direttamente o attraverso società controllate e collegate al fine di evitare distorsioni concorrenziali e conflitti di interesse;

  5. in linea con il principio di chiarezza verso l'utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di apposite clausole convenzionali negli atti concessori che prevedano l'identificazione in modo univoco delle corsie e l'impiego di cartelli dedicati al telepedaggio;

  6. per le ragioni espresse in premessa, valuti il Governo l'esigenza di garantire equa visibilità agli operatori di telepedaggio in termini di marchio sulla rete autostradale, mediante l'adozione di un logo/colore agnostico che identifichi le corsie del telepedaggio eventualmente affiancati da cartelli/paline (magari in prossimità dei caselli) che espongono i loghi degli operatori attivi.