CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 settembre 2021
662.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione

   esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

   considerata la particolare importanza di tali documenti, che individuano gli obiettivi della Commissione europea e le priorità del nostro Paese al riguardo;

   valutati favorevolmente gli impegni del Governo in materia di potenziamento digitale della giustizia civile e penale, con particolare riferimento: alla proposta di regolamento relativa a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) (COM (2020) 712) che persegue l'obiettivo di promuovere il funzionamento efficiente di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando l'efficienza delle procedure giudiziarie, attraverso la realizzazione di un meccanismo per lo scambio sicuro di informazioni transfrontaliere nei procedimenti giudiziari; alla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226), che consentirebbero di approntare nuovi e più efficaci strumenti investigativi in relazione a reati commessi attraverso il web e ad altri gravi reati – quali pedo-pornografia, abusi sessuali sui minori, reati di terrorismo, cyber-bullismo – la cui scoperta e persecuzione appare fortemente condizionata dalla possibilità di acquisire dati elettronici;

   condiviso sempre in tema di digitalizzazione l'impegno del Governo nel negoziato di attuazione del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (sistema ECRIS-TCN) e per integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, attraverso il conferimento da parte dei Paesi membri di emissione delle condanne dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei condannati (oltre che, soprattutto in una seconda fase, dei relativi dati biometrici);

   condivisa l'importanza che il Governo attribuisce al negoziato tuttora in corso sulla proposta di regolamento relativa al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM (2017) 010) che, oltre a contenere misure volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni, contempla la protezione dell'apparecchiatura terminale dell'utente, aggiorna le norme sul tracciamento e introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei dispositivi, estendendo inoltre l'ambito di applicazione delle attuali norme in modo da contemplare non solo gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, ma anche i nuovi servizi basati su internet che consentono di realizzare comunicazioni interpersonali;

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   condiviso l'impegno del Governo a sostegno del negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti «terroristici» online (COM (2018) 640) che prevede l'introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di hosting saranno obbligati ad attenersi, nonché il fattivo contributo alle misure finalizzate a migliorare un rapido ed efficace scambio di informazioni tra le competenti autorità e ad una maggiore interoperabilità delle banche dati europee di settore, a partire dai nuovi sistemi EES (cosiddetto sistema entry/exit) ed ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi);

   apprezzata altresì l'attiva partecipazione del Governo ai negoziati aventi ad oggetto la proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96), volta a rendere più agevole il meccanismo della cessione dei crediti transfrontalieri e, in tal modo, a facilitare l'accesso al finanziamento delle imprese europee in caso di temporanea mancanza di liquidità;

   rilevato inoltre che il Governo continuerà a seguire il negoziato in corso sulla proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, volta ad introdurre norme che vincolano la gran parte dei soggetti pubblici e privati, svolgenti funzioni essenziali e importanti per l'economia e la società, ad adottare adeguate misure di sicurezza cibernetica e che riducono le discrepanze tra gli obblighi applicabili ai soggetti inclusi nei diversi settori e stabiliti nei diversi Stati Membri;

   rilevata la partecipazione attiva del Governo ai negoziati per il rafforzamento del ruolo di Europol, volti a sviluppare una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza, nonché il sostegno alle iniziative dell'Unione europea per monitorare e contrastare il fenomeno dei foreign fighters che, una volta rientrati in Europa, possono costituire una minaccia molto grave per la sicurezza;

   apprezzato l'impegno del Governo anche in materia di proprietà intellettuale e di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne;

   ritenuto positivamente che la Commissione europea preveda nel suo Programma di lavoro l'adozione di tre proposte legislative, facenti parte del «pacchetto sulla cooperazione giudiziaria digitale», volte rispettivamente: a rendere gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale dell'UE, quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il mandato d'arresto europeo, pronti sotto il profilo digitale; a promuovere lo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri, rafforzando il ruolo di Eurojust e migliorando il funzionamento del registro antiterrorismo, nel rispetto delle norme e degli standard applicabili in materia di protezione dei dati; a istituire una piattaforma comune a sostegno del funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC);

   constatato altresì positivamente che la Commissione, nell'ambito delle iniziative volte a favorire la transizione digitale dell'Europa, proporrà una strategia che disciplini la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale e una proposta legislativa sui dati volta a stabilire le condizioni per un migliore controllo e una più efficace condivisione dei dati per i cittadini e le imprese;

   rilevato che il programma di lavoro per il 2021 prevede altresì il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori online, attraverso la presentazione di una proposta legislativa;

   constatate le ulteriori iniziative previste in materia di antiriciclaggio nonché di revisione della direttiva relativa al congelamento Pag. 21 e alla confisca dei proventi di reato e di modernizzazione dell'attuale cooperazione nell'attività di contrasto all'interno dell'Unione mediante la creazione di un codice di cooperazione di polizia dell'UE;

   evidenziata positivamente l'intenzione della Commissione europea di presentare una nuova proposta per contrastare la violenza di genere, in linea con il suo impegno a favore dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, nonché di rafforzare la tutela dei diritti dei minori, attraverso l'adozione di una strategia dell'UE volta tra l'altro a migliorare la protezione dei minori vulnerabili, a tutelare i loro diritti online, a promuovere una giustizia a misura di minore e a prevenire e combattere la violenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-06717 Bisa: Sul potenziamento dei sistemi di protezione delle reti informatiche utilizzate nel processo civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I disservizi lamentati dall'interrogante a seguito delle attività di manutenzione straordinaria non si sono in realtà verificati. Invero, dalle verifiche compiute attraverso la Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati le attività di manutenzione straordinaria comunicate attraverso il portale Servizi Online Uffici Giudiziari (PST) sono avvenute nel periodo indicato, ovvero dalle ore 17:00 di venerdì 10 settembre, sino alle ore 08:00 di lunedì 13 settembre, senza ulteriori interruzioni nei giorni a seguire, in cui il funzionamento quotidiano dei sistemi informatici del settore civile è stato garantito.
  Peraltro, anche durante lo stesso periodo di manutenzione (dalle ore 17:00 di venerdì 10 settembre alle ore 8:00 di lunedì 13 settembre), i servizi di posta elettronica certificata sono sempre rimasti disponibili e le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni sono sempre state attive. Deve aggiungersi che nessuna funzionalità messa a disposizione dei giudici attraverso l'applicazione Consolle del Magistrato è risultata compromessa dopo le attività di manutenzione straordinaria compiute dalle 17:00 di venerdì 10 settembre sino alle ore 08:00 di lunedì 13 settembre c.a.
  Al termine delle attività di manutenzione, invece, sono state riscontrate disfunzioni consistite nell'impossibilità di utilizzare soltanto due degli oltre 180 servizi telematici di consultazione disponibili ai soggetti abilitati esterni, per il tramite degli applicativi commercializzati dalle software house di libero mercato:

   a. la ricerca dei fascicoli sui registri delle esecuzioni individuali e concorsuali, utilizzando come parametro di ricerca il numero di ruolo generale;

   b. la ricerca sui documenti, a partire dal numero di ruolo generale di un fascicolo sul registro delle esecuzioni individuali e concorsuali.

  Sul punto va precisato che i medesimi servizi di consultazione sono sempre stati disponibili all'utenza esterna (avvocati e professionisti ausiliari del giudice) mediante accesso diretto, previa autenticazione, nell'area riservata del portale Servizi Online Uffici Giudiziari. Va altresì evidenziato che le software house potevano – e possono – fruire di altre funzionalità di consultazione che consentono di ottenere le medesime informazioni:

   la funzione di ricerca di cui alla lettera a) che precede può essere surrogata, ad esempio, dalla ricerca per cognome del giudice o per cognome della parte;

   la funzione di ricerca di cui alla lettera b) che precede può essere surrogata, ad esempio, mediante la consultazione dello storico del fascicolo.

  Per cui anche sotto tale profilo alcuna anomalia funzionale risulta essersi verificata avendo garantito la possibilità di operare ai soggetti abilitati esterni.
  Peraltro, tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre sono state altresì apportate, senza fermo dei sistemi, ulteriori modifiche agli applicativi ministeriali SIECIC, in modo da consentire agli utilizzatori dei redattori distribuiti dalle software house, che non fossero state ancora in grado di recepire le specifiche tecniche fornite da questa Direzione, di eseguire le suddette due consultazioni, oltre che direttamente Pag. 23sul PST, anche per il tramite delle interfacce dei medesimi redattori.
  Di conseguenza l'amministrazione ha posto in essere tutte le attività necessarie di supporto per l'utilizzo delle descritte funzionalità.
  Non è stato rilevato alcun malfunzionamento che abbia interessato gli altri flussi telematici, diversi dalle due funzioni di consultazione sopra citate e, in particolare, le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria o i pagamenti telematici delle spese giustizia.
  Quanto al blocco dei server di tutta la Sicilia e la Calabria o agli attacchi hacker ai sistemi informatici di Palazzo Chigi o della Scuola Superiore della Magistratura, di cui si fa menzione si tratta di situazioni del tutto differenti e non dipendenti da attività di manutenzione straordinaria alla quale non possono pertanto essere collegate.

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ALLEGATO 3

5-06718 Annibali: Sulle iniziative urgenti da adottare per contrastare il fenomeno della violenza di genere e prevenire il femminicidio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il contrasto ad ogni forma di violenza domestica e di genere è un tema prioritario per il Ministero, con la consapevolezza che le scelte di politica giudiziaria di matrice repressiva o preventiva, da sole, non sono in grado di invertire la rotta di un fenomeno che va culturalmente e trasversalmente affrontato.
  Da questa convinzione deriva l'obiettivo di realizzare il principio dell'integralità della tutela delle vittime di violenza attraverso la partecipazione all'esperienza della Cabina di Regia diretta dalla Ministra Elena Bonetti per l'attuazione del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 che prevede interventi olistici e multilivello per affrontare e contrastare la diffusione del fenomeno.
  Del pari il Ministero della Giustizia ha nell'ambito dell'intervento riformatore del processo civile sostenuto l'introduzione del Tribunale delle persone, della famiglia e dei minorenni con l'obiettivo di restituire omogeneità alle decisioni complesse e delicate che incidono sul tessuto familiare, ed in particolare sulla vita dei minori indifesi rispetto alla violenza agita dagli adulti.
  Attraverso il dialogo parlamentare che ha portato alla condivisione delle norme in approvazione, la prospettiva immaginata è stata quella di realizzare, congiuntamente, sia la specializzazione del giudice, sia quella giustizia di prossimità, che in questa materia è irrinunciabile.
  Altro punto centrale dell'intervento riformatore riguarda l'attuazione del dialogo tra le diverse autorità procedenti (penale, civile e Tribunale per i minorenni) migliorandone il coordinamento. Si tratta da un lato di rendere operativa ed omogenea sul territorio la previsione di cui all'articolo 64-bis disp. att. del codice di procedura penale, che riguarda l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti emessi in sede penale ad ogni autorità giudiziaria civile investita dei procedimenti in materia di affido; dall'altro lato di ampliare la portata della stessa disposizione, prevedendo che il giudice in sede civile possa a sua volta richiedere all'autorità penale i dati sui procedimenti in corso.
  Con l'operatività concreta di questo prezioso strumento di condivisione, il giudice civile potrà emettere la sua decisione avendo il quadro completo della vicenda familiare che sta analizzando.
  Sul versante della prevenzione, pure invocato dall'interrogante, il Ministero ritiene necessaria una formazione adeguata e costante di tutti gli operatori della giustizia sul tema della violenza di genere, quale strumento fondamentale per garantire da parte dello Stato una tutela più qualificata delle vittime nell'ambito dell'intero percorso nel quale si sviluppa la loro presa in carico da parte delle istituzioni.
  Con questa consapevolezza, la Ministra ha personalmente sensibilizzato la Scuola Superiore della Magistratura al potenziamento dell'offerta formativa nel settore, favorendo l'attivazione di un confronto costante con psicologi forensi, servizi sociali, mediatori familiari o altri esperti coinvolti nel percorso giurisdizionale.

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ALLEGATO 4

5-06719 Giuliano: Sulla istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.

  Il contrasto alla criminalità organizzata è, naturalmente, obbiettivo indiscusso del Governo.
  Gli interroganti chiedono se il Ministero della giustizia stia valutando, con l'urgenza del caso, l'immediata istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia.
  Orbene, mi pregio evidenziare che una Direzione distrettuale antimafia non è costituita mediante un decreto di determinazione degli organici del personale di magistratura, ma è organizzata nell'ambito delle procure della Repubblica presso i tribunali del capoluogo del distretto in attuazione delle disposizioni di legge che regolano la materia tra cui, in particolare, l'articolo 102 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle circolari emanate al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura.
  Ciò premesso, si rammenta che all'esito della riforma della geografia giudiziaria, con il decreto ministeriale 1° dicembre 2016 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica, disponendo l'incremento di 1 posto di procuratore aggiunto e di 2 posti di sostituto procuratore per la procura della Repubblica di Bari.
  Di recente, onde dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2020 che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito, di cui 90 destinate agli uffici requirenti.
  Nel dettaglio giova evidenziare che 2 posti sono stati attribuiti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha tra le sue attribuzioni la specifica funzione di coordinare le indagini in materia di crimine organizzato su tutto il territorio nazionale, e che risultano complessivamente 29 i posti attribuiti alle procure della Repubblica sede di direzione distrettuale, di cui 2 alla sede di Bari.
  Si evidenzia, altresì, l'incremento significativo di 3 unità disposto per la procura della Repubblica di Foggia, al fine specifico di rispondere alla domanda di giustizia proveniente dal territorio.
  Inoltre, ulteriori benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per le sedi requirenti di Bari e Foggia – potranno rilevarsi a mezzo delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La relativa proposta di determinazione delle nuove piante organiche è stata trasmessa dal Ministro, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, e sostanzialmente ampiamente condiviso del progetto ministeriale, sia in punto di unità complessive dedicate (176, di cui 22 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti), sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.
  In tale ambito, al distretto di Bari è stata proposta l'attribuzione di un contingente complessivo di 7 unità, di cui 5 destinate alle funzioni giudicanti e 2 unità a quelle requirenti.
  Ora, all'esito del complessivo esame del predetto parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura potranno essere formulate le definitive valutazioni in merito Pag. 26 alle necessità operative degli uffici per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali.
  Infine, quanto alla prospettata istituzione in Foggia della sede distaccata della Corte di appello, ciò è astrattamente realizzabile solo a seguito di apposito intervento legislativo che preveda la modifica dell'attuale assetto territoriale degli uffici giudiziari.
  Al riguardo occorre tuttavia rilevare che l'istituzione di una sezione distaccata di corte di appello comporta la necessità, secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di prevedere cinque nuovi uffici giudiziari.
  Infatti, oltre all'ufficio giudicante di secondo grado, dovrebbero essere contestualmente istituiti la procura generale presso la medesima corte, il tribunale per i minorenni e la relativa procura, nonché il tribunale di sorveglianza.
  A seguito dell'istituzione di cinque nuovi uffici giudiziari, si renderebbe necessario reperire, quindi, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, le risorse idonee a garantirne il funzionamento, sia per il personale di magistratura che amministrativo.

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ALLEGATO 5

5-06720 Costa: Sulla riparazione per ingiusta detenzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante mettendo in relazione la percentuale di pronunce di rigetto di domande di ingiusta detenzione con il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio quale comportamento idoneo ad integrare il dolo o la colpa grave, ha chiesto di conoscere il dato percentuale dei rigetti rispetto alle domande per ingiusta detenzione presentate. Inoltre, ha invitato la Signora Ministra a procedere ad una modifica normativa per specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita.
  L'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia acquisisce i flussi relativi ai procedimenti ex articoli 314 e 315 del codice di procedura penale dalle Corti di Appello con riguardo alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti, distinguendo quelli conclusi con l'accoglimento della domanda da quelli definiti con il rigetto della stessa.
  Nell'anno 2020 sono stati iscritti n. 1.108 procedimenti ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, di cui 143 a Napoli, 137 a Roma, 106 a Catanzaro e 101 a Reggio Calabria. Il numero dei procedimenti esauriti nel corso del 2020 è risultato di 935, inferiore rispetto al numero delle nuove iscrizioni. Tra i procedimenti definiti prevalgono nettamente le pronunce di rigetto (77 per cento) rispetto a quelle di accoglimento (23 per cento). Al fine di fornire un dato esaustivo devono rilevarsi in controtendenza il dato di Caltanissetta (88 per cento di accoglimenti, su un numero complessivo di 8 procedimenti definiti), Salerno (60 per cento di accoglimenti su un numero complessivo di 10 procedimenti definiti) e Catanzaro (55 per cento di accoglimenti su 58 procedimenti definiti).
  Per completezza va precisato che l'ispettorato generale nel corso del suo monitoraggio acquisisce dalle autorità giudiziarie competenti copia delle sole ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione, procedendo alla loro classificazione, avuto riguardo alle «ragioni di accoglimento delle domande», secondo il dettato dell'articolo 314 del codice di procedura penale, distinguendo: casi di indennizzo da «sentenza (di proscioglimento) irrevocabile» (articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale); casi di indennizzo «da illegittimità dell'ordinanza cautelare» (articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale).
  In ogni caso, non è possibile, allo stato ed in relazione ai tempi contingentati dello strumento ispettivo prescelto, conoscere le motivazioni dei provvedimenti di rigetto per effettuare una valutazione di incidenza del silenzio sul diniego di ristoro.
  In linea generale, però, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla questione deve ritenersi che il legislatore non ha riconosciuto incondizionatamente il diritto alla riparazione, ma l'ha esplicitamente escluso quando il comportamento dell'indagato, da solo o con altre circostanze, ha indotto in errore il giudice cautelare circa l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico dello stesso indagato. E ciò sia in forza del principio generale stabilito dall'articolo 1227 c.c., comma 2, secondo cui il risarcimento del danno non è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza (Cass. sez. 4a, n. 11423 del 2008), sia in ragione del principio solidaristico cui è sotteso all'istituto.
  La non necessità di un intervento normativo che esplicitamente escluda che l'esercizio del diritto al silenzio possa essere Pag. 28considerato, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita, emerge peraltro dalla stessa giurisprudenza di legittimità, posto che ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato – fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato – nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Cass. IV n. 7296/2012).
  Nello stesso senso, si è affermato che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Cass. III, n. 29967/2014; Cass. IV, n. 25252/2016; Cass. III, n. 51084/2017).
  Pertanto, allo stato, non si ritiene che debbano essere avviate modifiche normative nel senso richiesto dall'interrogante, peraltro in assenza di verifica di automatismi decisori negativi in caso di silenzio dell'indagato.

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ALLEGATO 6

5-06721 Varchi: Sul trasferimento degli uffici del Palazzo ex EAS di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che: «... le associazioni forensi palermitane, unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, sono in stato di agitazione per scongiurare il trasferimento degli Uffici Giudiziari dalla cittadella giudiziaria al plesso di via Orsini; presso la Cittadella Giudiziaria di Palermo si trovano gli Uffici attualmente del palazzo ex Eas, che ospita alcune articolazioni di diversi Uffici Giudiziari del capoluogo (Corte di Appello, Tribunale, Ufficio N. E. P., Presidio C. I. S. I. A. di Palermo, un archivio della Procura della Repubblica); tale edificio è stato sottoposto a numerosi controlli e verifiche in considerazione delle particolari condizioni strutturali..., dalle quali sono emerse situazioni di degrado, anche allarmanti;...la Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di Palermo aveva disposto nella seduta del 30 ottobre 2018 di richiedere alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie l'espletamento di una indagine di mercato per acquisire in locazione un nuovo immobile da destinare alle esigenze allocative di quegli Uffici, rinvenuto ... nell'immobile ubicato nella via Orsini, a ben 1,7 km. di distanza dalla Cittadella Giudiziaria;...il Consiglio dell'Ordine avrebbe già pensato a proposte alternative che mirano alla ottimizzazione degli spazi disponibili nella Cittadella, limitando il trasferimento nella via Orsini esclusivamente degli Uffici che non prevedono la fruizione del pubblico, anche in considerazione della lamentata assenza di idonee aree adibite a parcheggio nella zona interessata dal trasferimento...» – domandano alla Ministra della Giustizia «...quali iniziative ... intenda assumere per evitare che il trasferimento degli Uffici dal palazzo ex Eas di Palermo possa arrecare notevole disagio alla funzione giudiziaria, individuando una immediata e definitiva soluzione della vicenda esposta, rispettosa della attività professionale degli avvocati...».
  Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che il Distretto della Corte di Appello di Palermo negli ultimi due anni ha visto al centro delle attività di edilizia giudiziaria la situazione relativa al palazzo comunale denominato ex EAS sito nella via Impallomeni n. 20. Siffatto immobile risulta interessato da gravi criticità strutturali che hanno indotto la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero ad attivare, con la massima tempestività, una indagine di mercato, conclusasi con la sottoscrizione del contratto di locazione passiva relativo all'immobile sito nella via Orsini nn. 9/11. In quest'ultimo immobile saranno temporaneamente allocati alcuni Uffici Giudiziari al fine di consentire al competente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di effettuare le verifiche strutturali e i relativi interventi che ne deriveranno. Il finanziamento inerente alle verifiche strutturali, pari ad euro 290.000,00, è stato erogato nell'anno 2019, mentre allo stato il costo degli interventi necessari è stato stimato sommariamente in 7 milioni di euro. Parallelamente, le esigenze derivanti dal distanziamento e dalle forme di sicurezza imposte dalla pandemia da COVID-19 nonché la necessità di reperire spazi utili per l'allocazione del personale amministrativo e tecnico previsto nel quadro delle riforme collegate al Next Generation EU e al costituendo Ufficio per il Processo hanno indotto la Corte di Appello di Palermo ad attivarsi per reperire immobili ubicati al di fuori della Cittadella Giudiziaria. Nella nota Pag. 30del 5 agosto 2021 della Corte di Appello di Palermo viene fatta menzione della individuazione di 2 immobili, oggetto di sopralluogo da parte del personale tecnico locale. In particolare uno di questi sembra potere soddisfare parte delle esigenze allocative; pertanto è stata avviata una interlocuzione con la proprietà al fine di procedere ad un vaglio in merito alla locazione passiva ovvero all'acquisto di tale immobile. In data 21 luglio 2021, in sede di Conferenza Permanente, il Presidente della Corte di Appello di Palermo e il Presidente del Tribunale di Palermo hanno sviluppato precise e specifiche valutazioni in merito alla proposta pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo circa una diversa individuazione – rispetto a quanto previsto da questo Dicastero – degli Uffici Giudiziari da allocare nell'immobile sito nella via Orsini nn. 9/11 (cfr. la nota della Corte di Appello di Palermo – Ufficio della Conferenza Permanente – redatta in data 4 agosto 2021). Tale proposta non può invero essere accolta perché, con riferimento all'immobile sito nella via Orsini nn. 9/11, alcune stanze, destinate a servizi di natura tecnica (centrale termica), non possono essere collocate altrove. Altre stanze, invece, sono destinate ad uso archivio: per questi ambienti la Corte di Appello di Palermo ha già effettuato gli adeguamenti necessari ai fini della SCIA antincendio e non è quindi possibile mutarne la destinazione d'uso. Per quanto concerne, poi, il Museo Falcone – Borsellino appare assolutamente impensabile che lo si possa sopprimere, per evidenti ragioni di natura istituzionale e di rispetto della memoria dei caduti nella lotta alla mafia.
  In conclusione, dunque, la soluzione proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo – pur comprendendo le difficoltà alle quali gli appartenenti a tale fondamentale categoria professionale andranno temporaneamente incontro nel quotidiano esercizio della loro attività – non appare al momento percorribile. In quest'ottica va rimarcato che il Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero ha in proposito ribadito che la situazione in cui versa il palazzo ex EAS impone che i lavori, da tempo programmati, siano eseguiti senza alcun rallentamento, al fine di tutelare il bene primario della salute di magistrati, dipendenti amministrativi, avvocati e utenti. La soluzione logistica transitoria reperita (locazione dell'edificio sito nella via Orsini nn. 9/11) è adeguata, anche se impone a tutti alcuni non lievi sacrifici. L'obiettivo perseguito da questo Dicastero è quello di consentire al più presto il ritorno di tutti gli Uffici Giudiziari nel palazzo ex EAS nelle necessarie condizioni di sicurezza.

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ALLEGATO 7

5-06722 Siracusano: Sulle iniziative per avviare la funzionalità del nuovo palazzo di giustizia di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante – dopo avere premesso che: «...la questione degli Uffici Giudiziari della città di Messina è una vicenda assai risalente nel tempo e complessa; la forte criticità della realtà giudiziaria di Messina, dislocata in diverse sedi distribuite a macchia di leopardo è, ancora oggi, costituita prevalentemente da immobili a titolo di locazione passiva con ingenti spese per i relativi canoni da corrispondere; ...risulta invero ancora sospesa la soluzione dell'ubicazione degli Uffici Giudiziari nella cosiddetta area del Fosso, soluzione per la quale l'Amministrazione locale ha nuovamente inviato al Ministero il relativo progetto di fattibilità...» – domanda alla Ministra della Giustizia «… quale sia l'attuale situazione e quali iniziative ... intenda assumere per risolvere la problematica e avviare la funzionalizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia…».
  In proposito deve essere immediatamente posto in risalto che gli Uffici Giudiziari di Messina sono attualmente distribuiti nelle seguenti sedi.

  Immobili demaniali:

   nella via T. Cannizzaro (Palazzo Piacentini) sono dislocati la Corte di Appello, la Procura Generale presso la Corte di Appello, il Tribunale e la relativa Procura della Repubblica;

   nel viale Europa n. 137 si trovano gli Uffici Giudiziari Minorili e i relativi archivi;

   nella via Consolare Valeria n. 2 è ubicata l'aula bunker;

   nella via Monsignor D'Arrigo si trova la polizia giudiziaria.

  Immobili comunali:

   nella via del Fante sono allocati gli archivi del Tribunale;

   nella piazza Casa Pia è presente il Giudice di Pace.

  Immobili in locazione passiva:

   nella via Malvizzi si trovano la Sezione Lavoro del Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace – il canone annuo è pari ad euro 235.869,22;

   nella via Cesare Battisti n. 187 è presente la Scuola di Formazione – il canone annuo è pari ad euro 18.501,32 – mentre, al civico n. 175, si trovano alcuni uffici della Corte di Appello, del Tribunale, il CISIA, gli archivi della Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Sezione di polizia giudiziaria - canone annuo pari ad euro 22.295,50;

   nella via Centonze n. 162 si trovano il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza – canone annuo pari ad euro 120.734,96;

   nella via S. Domenico Savio n. 104 si trovano la Sezione Lavoro della Corte di Appello e gli Uffici NEP – canone annuo pari ad euro 332.110,44;

   nella via Trento n. 2 (in un unico immobile con due proprietari e relativi contratti di locazione dell'importo di euro 94.466,34 e di euro 55.879,83) e nella via Fabrizi n. 194 (canone annuo pari ad euro 16.029,15) si trovano rispettivamente gli archivi del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

  Al fine di sopperire alle forti criticità allocative della realtà giudiziaria di Messina, definibile a macchia di leopardo e costituita prevalentemente da immobili a Pag. 32titolo di locazione passiva per un canone annuo complessivo di circa euro 896.000,00, in data 9 febbraio 2017 è stato sottoscritto da questo Dicastero, dal Ministero della Difesa, dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Messina un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di una «Cittadella degli Uffici Giudiziari» nel compendio demaniale denominato ex caserma Giuseppe Scagliosi (già adibito ad ospedale militare) per un importo pari a poco più di 17 milioni di euro derivanti dall'accensione di due mutui presso Cassa Depositi e Prestiti da parte del Comune di Messina.
  Per fronteggiare temporaneamente le problematiche logistiche degli Uffici Giudiziari di Messina in data 15 febbraio 2018 è stato poi stipulato un Addendum al summenzionato Protocollo, in base al quale dall'Agenzia del Demanio è stata richiesta la disponibilità al Ministero della Difesa al rilascio anticipato di alcuni corpi di fabbrica della ex caserma Giuseppe Scagliosi al fine di consentire un parziale avvio dei lavori.
  Tale istanza, tuttavia, ha avuto un riscontro negativo in ragione di dedotte criticità logistiche legate alla promiscuità degli ambienti ed è stato, pertanto, ribadito che, fino alla sistemazione dei locali ex magazzini Gazzi che fungeranno da sede di ricollocazione delle forze armate attualmente presenti nella ex caserma Giuseppe Scagliosi, non potrà essere concesso alcuno spazio all'interno del suddetto luogo.
  In sede di Conferenza Permanente nel mese di ottobre dell'anno 2019 è stata discussa la possibilità di utilizzare temporaneamente alcuni locali dell'Università di Messina per collocare in tali spazi in maniera temporanea le attività del personale della ex caserma Giuseppe Scagliosi e consentire nei locali della stessa di organizzare i lavori necessari per le esigenze dell'attività giudiziaria.
  L'Amministrazione Comunale ha trasmesso in data 21 ottobre 2019 una nota ufficiale quale avvio del procedimento di revoca del sopra citato Protocollo d'Intesa e contestuale rinuncia ai mutui per la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia se nell'arco di sessanta giorni le Amministrazioni coinvolte non avessero trovato un accordo finalizzato all'effettivo avvio delle opere nei locali della ex caserma Giuseppe Scagliosi.
  Nel mese di febbraio dell'anno 2020, in sede di Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di Messina, il rappresentante del Ministero della Difesa ha evidenziato di non potere accogliere la suindicata soluzione allocativa temporanea presso l'Università; tale decisione è stata ribadita formalmente dal Ministero della Difesa nel mese di giugno dell'anno 2020.
  Al riguardo con nota del mese di settembre dell'anno 2020 della Corte di Appello di Messina si è appreso della proposta manifestata dal Comune di una diversa soluzione per la realizzazione della «Cittadella degli Uffici Giudiziari», per un costo complessivo stimato in 40 milioni di euro. Tale soluzione alternativa comporterebbe di conseguenza la decadenza del Protocollo d'Intesa già sottoscritto.
  In seguito ai ritardi nelle procedure per la definizione e la riallocazione degli spazi dell'immobile ex caserma Giuseppe Scagliosi, vista l'indifferibile esigenza di reperire celermente una diversa soluzione allocativa, la Corte di Appello di Messina ha avanzato a questo Dicastero la proposta di utilizzare all'uopo due immobili di proprietà dell'INPS (ubicati rispettivamente nella via Romagnosi e nella via Capra), ciò che consentirebbe di eliminare alcune delle situazioni di locazione passiva con vantaggi sia in termini economici sia di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio. I contatti con l'INPS sono in corso e sono molto proficui, con riferimento ad entrambi gli immobili innanzi indicati.
  Di recente, poi, questo Dicastero ha provveduto ad avviare una procedura di ricerca di immobili presso gli Enti locali, propedeutica alla successiva fase di presa in consegna degli stessi e di definizione delle procedure necessarie per la loro acquisizione.
  Per quanto concerne il progetto noto come Fosso è allo studio di questo Dicastero la documentazione fornita nel corso del mese di agosto dall'Amministrazione Pag. 33Comunale e, al più presto, verranno assunte le prime determinazioni al riguardo.
  Da tutto quanto sinora esposto emerge con palmare evidenza l'impegno profuso ad ampio raggio da questo Dicastero (anche cercando, ove possibile, punti di convergenza con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte) al fine di «...risolvere la problematica...» dell'edilizia giudiziaria nella città di Messina e di «...avviare la funzionalizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia...».

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ALLEGATO 8

5-06716 Bazoli: Sull'avanzamento della procedura per la realizzazione di una infrastruttura carceraria in Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie per l'occasione di poter ribadire l'impegno che l'Amministrazione sta profondendo al fine di contrastare il problema del sovraffollamento carcerario che, come più volte riferito, passa altresì da strutture penitenziarie idonee, atte a consentire una dignitosa esecuzione della pena oltre che una miglior qualità dell'ambiente lavorativo.
  Anche la situazione della casa circondariale di Brescia «Canton Mombello» è all'attenzione del Ministero, così come ben si sta monitorando lo stato delle procedure inerenti l'ampliamento della casa reclusione di Brescia «Verziano».

  Si precisano, i dati delle presenze negli istituti:

   Canton Mombello: capienza 189, presenti 383, tasso affollamento 202,65;

   Verziano: capienza 71, presenti 88, tasso affollamento 132,39.

  Sul punto, mi preme evidenziare che, allo stato, è stata disposta l'assegnazione di soli euro 15.200.000,00 per la realizzazione – a cura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – dei lavori di ristrutturazione per l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, nonché l'ampliamento della capacità ricettiva dell'istituto di Brescia «Verziano», mediante la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da n. 400 posti all'interno del perimetro della struttura.
  Al fine di acquisire la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento, risulta essere stato stipulato apposito contratto per l'acquisizione del relativo servizio di ingegneria e architettura.
  A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, è stata inoltre attivata la fase di progettazione definitiva, che è attualmente in corso.
  Invero, il quadro economico di spesa del progetto di fattibilità tecnico economica comporta una spesa complessiva di euro 54.000.000,00, di cui euro 42.000.000,00 per lavori ed euro 12. 000.000,00 per somme a disposizione, a fronte del finanziamento assentito di euro 15.200.000,00.
  Il finanziamento assentito di euro 15.200.000,00 non permette quindi la realizzazione dell'intera opera e comporta, qualora non fossero rinvenute le necessarie risorse finanziarie aggiuntive di euro 38.800.000,00, la necessità di procedere con la realizzazione di un primo stralcio funzionale che potrà riguardare solo una parte dell'intervento ipotizzato in fase di fattibilità.
  Stante la necessità di procedere per lotti funzionali, il Provveditorato interregionale OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con nota 7 settembre 2021, ha comunicato gli esiti dello studio avviato per poter sviluppare la successiva fase progettuale relativa alla redazione del progetto definitivo, tenuto conto del finanziamento allo stato assentito (euro 15.200.000,00).
  La limitata disponibilità dei fondi, rispetto alla dimensione progettuale rilevata durante lo sviluppo della prima fase relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, ha condotto allo studio di soluzioni, attraverso l'individuazione di possibili lotti funzionali, sottoposte all'Amministrazione penitenziaria al fine di acquisirne il parere preliminare per lo sviluppo della successiva progettazione definitiva ed esecutiva.
  Tale progettazione interesserà solo il 1° lotto coperto dall'assentito finanziamento e Pag. 35riguarda essenzialmente le strutture di supporto funzionali e impiantistiche.
  Successivamente, una volta assicurato il finanziamento necessario per gli ulteriori lotti, inerenti rispettivamente la realizzazione dell'intero nuovo padiglione detentivo e la ristrutturazione del padiglione detentivo esistente, potrà procedersi allo sviluppo delle relative ulteriori fasi progettuali degli stessi.
  Ciò premesso, va evidenziato che è intendimento dell'Amministrazione, a mezzo del DAP, proporre al Comitato paritetico per l'Edilizia penitenziaria l'ulteriore finanziamento per la quota parte dei fondi occorrenti per la realizzazione del nuovo padiglione, in modo da poter ascrivere il predetto intervento al 1° Lotto e ad esso far seguire le ulteriori necessità di ristrutturazione di cui agli altri due lotti, anche facendo ricorso ai fondi disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria.