CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile COM(2020)690 final e allegati e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

   valutati favorevolmente gli orientamenti politici definiti dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, declinati nelle sei tematiche in cui si articola il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 ed apprezzata in particolare la centralità attribuita al green Deal europeo, per mitigare il riscaldamento globale e rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050;

   segnalato che nel 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati impegnati nei negoziati per l'approvazione della normativa europea per il clima (Regolamento (UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021) che istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione, sancisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica entro il 2050 e innalza il target di riduzione delle emissioni per il 2030, portandolo da –40% a –55%, rispetto ai livelli del 1990;

   preso atto, in particolare, che l'allegato recante le nuove iniziative riporta ai punti da 1 a 4 rispettivamente il «pacchetto Pronti per il 55 %» (punto 1), il «pacchetto sull'economia circolare» (punto 2), il «pacchetto su biodiversità e ambiente privo di sostanze tossiche» (punto 3) e iniziative per la «Mobilità sostenibile e intelligente» (punto 4) e che:

    1) con riguardo al punto 1 (Pronti per il 55 %) le proposte legislative riguardano:

     a) la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

     b) la modifica delle direttive su energie rinnovabili ed efficienza energetica;

     c) la revisione del regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo;

     d) la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia;

     e) la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici;

     f) la revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

     g) la revisione del regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nuovi;

     h) la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

     i) la regolamentazione dei mercati del gas decarbonizzati;

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    2) con riguardo al punto 2 (economia circolare) le iniziative annunciate dalla Commissione riguardano:

     a) la politica in materia di prodotti sostenibili, compresa una revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

     b) l'elettronica circolare;

    3) con riguardo al punto 3 (biodiversità e ambiente privo di sostanze tossiche) le iniziative annunciate dalla Commissione riguardano:

     a) la predisposizione di un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica: verso il 2030 (carattere non legislativo, 1° trimestre 2021);

     b) la riduzione del rischio di deforestazione;

     c) un Piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo;

     d) un nuovo quadro giuridico per il ripristino di ecosistemi sani;

    4) con riguardo al punto 4 (Mobilità sostenibile e intelligente) la Commissione propone, in particolare, la elaborazione di norme post Euro 6/VI per le emissioni di autovetture, furgoni, autocarri;

   evidenziato altresì che il pacchetto «fit for 55», già presentato il 14 luglio 2021, comprende anche una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima (Social Climate Fund), volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili;

   rilevato, con riguardo alla relazione programmatica per il 2021, che:

    è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione per aggiornare gli impegni in essa previsti alla luce «degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti»;

    in essa il Governo si impegna a promuovere gli obiettivi del green deal europeo, segnalando l'attento monitoraggio degli sviluppi del pacchetto «Fit for 55», nonché dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, tra i quali il Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta, per sostenere le regioni e i settori produttivi maggiormente colpiti dalla transizione per la loro dipendenza da combustibili fossili o da processi industriali altamente inquinanti;

    essa sottolinea infine il contributo alla transizione climatica che potrà essere apportato dall'attuazione dalla missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano che prevede interventi nei seguenti ambiti: economia circolare e agricoltura sostenibile; energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; tutela del territorio e della risorsa idrica;

    in relazione all'obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti, la relazione ribadisce l'esigenza di incentrare le politiche nazionali sullo sviluppo e sul potenziamento della mobilità sostenibile, privata e pubblica, e della logistica sostenibile delle merci, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e di CO2, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale;

    in merito alla proposta legislativa sulla sostenibilità dei prodotti, il Governo nella relazione attribuisce importanza al rafforzamento della progettazione ecosostenibile e dell'etichettatura ecologica per ridurre i rifiuti, promuovere il riciclo e limitare le emissioni climalteranti, considerando prioritaria altresì la promozione della durabilità e della riparabilità dei prodotti e del contrasto all'obsolescenza programmata. Il Governo ritiene altresì essenziale uno stretto coordinamento della futura iniziativa per la produzione sostenibile con altre iniziative europee sulle plastiche, a tutela dei consumatori nella transizione ecologica, e con la nuova strategia industriale;

    in tema di biodiversità, la relazione programmatica del Governo richiama il processo Pag. 211 di definizione (che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno) della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, con validità decennale, per la tutela degli ecosistemi, in coerenza con il documento strategico europeo e con l'Agenda 2030;

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si abbia cura di assicurare un costante coinvolgimento del Parlamento nel processo di definizione delle politiche unionali di sviluppo verso la ricostruzione verde del Paese e dell'Unione europea, individuando in esse lo strumento fondamentale per abbattere la povertà, aumentare la disponibilità di posti di lavoro, ridurre le emissioni di CO2, favorire la messa in sicurezza del territorio e promuovere un modello di economia circolare basato sull'uso efficiente delle risorse naturali.

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ALLEGATO 2

5-06702 Pezzopane: Tempi di emanazione e contenuti del decreto recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, la legge n. 158 del 2017 – intesa a favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale sostenibile dei piccoli comuni, ossia quelli fino a 5000 abitanti – prevede l'emanazione di più provvedimenti attuativi, di competenza di diverse amministrazioni, indispensabili per poter procedere in concreto alla ripartizione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
  Il primo decreto attuativo – indispensabile per la successiva fase procedimentale – è quello relativo alla definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla citata legge ed è a cura del Ministero dell'interno.
  Al riguardo informo che tale provvedimento è stato adottato il 10 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del successivo 27 agosto.
  L'iter è proseguito con l'adozione – su proposta del Ministero dell'interno – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, che ha definito l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di enti finanziabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 14 settembre 2021.
  Con la definizione di tale ultimo provvedimento, il MIMS può ora procedere alla formalizzazione della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, relativo alla predisposizione del «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni».
  Il MIMS, infatti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, ha già provveduto ad effettuare la necessaria attività istruttoria, anche attraverso l'istituzione di apposito gruppo di lavoro con i ministeri concertanti, i cui esiti hanno portato alla redazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al Piano, che verrà sottoposto alla Conferenza unificata per la prescritta intesa nella prima seduta utile.
  Infine, evidenzio che i competenti uffici del MIMS hanno già predisposto una nota metodologica per l'individuazione dei criteri di selezione dei progetti e di attribuzione dei punteggi per ciascuna tipologia di intervento, da inserire nei bandi pubblici che saranno predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 158 del 2017.

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ALLEGATO 3

5-06703 Lucchini: Discriminazione nella modalità di fruizione del beneficio del 110 per cento per istanze presentate in date diverse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Agenzia delle entrate, con circolare 8 luglio 2020, 19/E – Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019 – nella sezione dedicata al Sismabonus fa riferimento alle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e alle modalità per l'attestazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato da successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2017, n. 65.
  In particolare, per l'ammissibilità al beneficio fiscale la guida, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 119, comma 13, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede come condizione necessaria il requisito previsto dall'articolo 3 del succitato decreto ministeriale n. 58 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia stata presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
  Il decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020 ha apportato una modifica all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 58 del 2017, prevedendo la possibilità che l'asseverazione possa essere presentata tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
  Gli onorevoli interroganti ritengono che l'Agenzia delle entrate, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 24 del 2020, generi disparità di trattamento tra i cittadini ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione ed in particolare del superbonus 110%; per detto motivo chiedono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione di misure urgenti.
  In considerazione dell'avvenuta costituzione ed operatività della Commissione per il monitoraggio dell'applicazione del decreto n. 58 del 2017, si rappresenta che il Ministero provvederà a sollecitare la convocazione nei prossimi giorni di detta Commissione – cui partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – al fine di individuare una proposta condivisa – consistente in un intervento normativo ovvero in una modifica al citato decreto ministeriale – che possa celermente porre rimedio alle criticità evidenziate dagli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 4

5-06704 Cortelazzo: Immobili ricadenti nell'obbligo di ricostruzione fedele ai fini della fruizione dei benefici connessi al cosiddetto superbonus 110%.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al quesito posto, è stato interessato il Ministero della cultura che ha rappresentato quanto segue.
  Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha novellato l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  In particolare, detta disposizione stabilisce che «rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
  Il legislatore – tanto nella previgente formulazione (immobili sottoposti a vincoli), quanto in quella introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 (immobili sottoposti a tutela) – ha riferito la clausola di salvaguardia in esame agli «immobili», termine che include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti. In entrambi i casi si è dunque in presenza di «immobili», ai sensi del codice civile.
  La norma comprende pertanto non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio. La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del paesaggio, la quale si riferisce alla «forma» del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – «Il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo» (Corte, cost. n. 367 del 2007).
  Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso.
  La disposizione risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza.
  In particolare, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che la deroga al regime ordinario della «ristrutturazione edilizia» debba trovare applicazione «anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile» (Cass. pen. Sez. III, sent. 8 marzo 2016, n. 33043).
  Parimenti, il Giudice amministrativo ha ripetutamente sottolineato come la locuzione «immobili sottoposti a tutela» debba essere intesa in senso ampio, «non coincidendo con il singolo edificio ma comprendendo anche le aree e i terreni oggetto di tutela» (cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 772 del 2017).

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ALLEGATO 5

5-06705 Butti: Realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, con delibera n. 97 in data 6 novembre 2009 il CIPE approvava il progetto definitivo dell'asse principale – cosiddetta autostrada Pedemontana Lombarda A36 – e dei primi lotti delle tangenziali di Varese e di Como.
  Con specifico riferimento al secondo lotto della tangenziale di Como, il progetto definitivo del 2009 prevedeva un costo di costruzione pari a circa 860 milioni di euro, per un tracciato di circa 6,5 chilometri di lunghezza, da realizzarsi quasi completamente in galleria.
  Il Governo conferma l'impegno a valutare possibili soluzioni per le modalità di esecuzione del secondo lotto della tangenziale di Como, ferma restando la necessità di approfondire i profili connessi all'equilibrio economico-finanziario dell'opera.
  Al riguardo riprendo quanto già evidenziato dal Ministro Giovannini circa la necessità di rendere coerenti gli strumenti di programmazione infrastrutturale di competenza statale con i quadri esigenziali regionali, attraverso la costituzione di singoli tavoli regionali di coordinamento.
  Proprio ieri il Ministro Giovannini ha avviato con il Presidente Fontana il primo di tali tavoli di confronto per fare il punto sui nuovi interventi infrastrutturali da realizzare nella regione Lombardia, tra cui la tangenziale di Como.
  La collaborazione istituzionale è infatti fondamentale per rilanciare gli investimenti e costruire un futuro migliore e più sostenibile per le prossime generazioni.

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ALLEGATO 6

5-06706 Maraia: Misure compensative per gli utenti nel caso di disagi sulla rete autostradale anche attraverso la definizione dei pedaggi in base ai tempi di percorrenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via generale, occorre premettere che gli attuali schemi convenzionali che disciplinano il rapporto concessorio delle società autostradali non prevedono una modalità automatica di rimborso agli utenti per disagi riconducibili al loro operato.
  Il significativo incremento delle lavorazioni resesi necessarie in conseguenza dell'introduzione di nuove normative tecniche ha reso maggiormente attuale l'esigenza di introdurre misure risarcitorie all'utenza in caso di ritardi connessi ai cantieri autostradali.
  In tale contesto, il concessionario Autostrade per l'Italia ha recentemente avviato una iniziativa, attualmente in fase sperimentale, che comporta l'esenzione progressiva della tariffa commisurata ai tempi di ritardo causati dai cantieri.
  La misura, in fase di presentazione formale all'Antitrust, richiede la registrazione all'applicazione Free To X sul proprio cellulare e consente di rilevare tutti i parametri di viaggio in caso di ritardo rispetto ad un tempo di percorrenza medio.
  In particolare, il rimborso viene erogato in caso di ritardi generati da cantieri per lavori sulla rete autostradale che influiscono sulla regolarità dei transiti a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza) ed è riconosciuto già per itinerari brevi, a partire da 15 minuti di ritardo, consentendo l'accesso a rimborsi dal 25 per cento al 100 per cento del pedaggio, sulla base del tempo effettivo di viaggio e sulla lunghezza del percorso effettuato.
  I ritardi non legati alle attività del concessionario, di natura imprevedibile come traffico intenso, incidenti, eventi meteo, manifestazioni, non rientrano in tale iniziativa.
  Durante la fase sperimentale, è prevista l'effettuazione dei rimborsi, mediante bonifico sui conti correnti degli aventi diritto, a partire dal mese di gennaio 2022, per i transiti effettuati dal 15 settembre 2021.
  Sulla base degli esiti della fase sperimentale, si provvederà ad estendere la misura alla totalità della rete autostradale mediante specifici aggiornamenti degli atti convenzionali.