CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 settembre 2021
655.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, o di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) test sierologico: test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue.»;

   c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) effettuazione di test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»;

   d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta».
01.04. Ianaro, Sportiello, Lorefice, Ruggiero, Villani.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

   b) al comma 2, lettera c), le parole da: «antigenico rapido» a «virus SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «antigenico rapido o molecolare, anche salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: «antigenico rapido, anche su campione salivare, ovvero di settantadue ore Pag. 6dall'esecuzione del test molecolare, anche su campione salivare»;

  2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test salivari di cui al comma 1, i medesimi sono inseriti nel protocollo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
01.03. Ianaro.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

   b) al comma 2, lettera c), le parole da: «antigenico rapido» a: «virus SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «antigenico rapido o molecolare, anche salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare.
01.02. Ianaro.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione» sono sostituite dalle seguenti: «ha una validità di dodici mesi a far data dall'avvenuta guarigione».
01.06. Ianaro, Lorefice, Ruggiero, Villani.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».
01.05. Ianaro, Lorefice, Ruggiero, Villani.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Misure urgenti per contenere i costi dei test salivari)

  1. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test salivari nel protocollo di cui all'articolo 5 comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, sono inseriti anche i test effettuati su campione salivare.
01.01. Ianaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di primo e secondo grado aggiungere le seguenti: inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti e al secondo periodo dopo le parole: delle università, aggiungere le seguenti: e degli istituti tecnici superiori.

  Conseguentemente, sostituire la Rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e Pag. 7misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università.
1.34. Cimino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Le attività didattiche con le seguenti: Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche.
1.86. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.
1.64. Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori.;

   b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, e nelle università con le seguenti: educative, scolastiche ed universitarie e alla lettera a), sostituire le parole: di età inferiore a sei anni con le seguenti: che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e la scuola dell'infanzia;

   c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. aggiungere le seguenti: , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.;

   d) al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sostituire la parola: universitario, con le seguenti: dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di quello universitario;

   e) al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.;

   f) al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 2, dopo le parole: da parte del personale scolastico, aggiungere le seguenti: dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, ha una durata minima di quindici giorni e comunque opera fino a quando il personale interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1.;

   g) al comma 6 capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 5;

   h) al comma 7 dopo le parole: , per quanto compatibili, anche aggiungere le seguenti: ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.),;

   i) al comma 10 sostituire le parole: di 358 milioni di euro con le seguenti: di 70 milioni di euro;

   l) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

   10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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   m) alla rubrica sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione e nelle università con le seguenti: educative, scolastiche ed universitarie;
1.75. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le università devono in ogni caso garantire le attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, individuate dalle medesime università, in particolare per gli esami di profitto e delle sessioni di laurea, a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività in presenza, assicurando loro anche diverse azioni di recupero delle stesse.
1.38. Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziate per l'erogazione del reddito di cittadinanza.
1.60. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per consentire la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a beneficio degli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, i posti di sostegno sono incrementati del 20 per cento. Gli istituti scolastici sono in ogni caso autorizzati ad istituire appositi elenchi per la copertura dei posti di sostegno disponibili e vacanti.
1.134. Ruffino, Baldini.

  Sopprimere i commi da 2 a 12.
1.7. Cunial.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, con le seguenti: in tutte le scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
1.2. Bagnasco, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: in tutti i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
1.87. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: e formazione.
1.35. Carbonaro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: minime;

   b) alla lettera a) dopo la parola: disabilità aggiungere le seguenti: riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,;

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   c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS)».
1.117. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: minime.
1.119. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni con le seguenti: a partire dalla prima classe della scuola primaria.
1.36. Del Sesto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di età inferiore ai sei anni con le seguenti: della scuola primaria.
1.59. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di età inferiore ai sei anni con le seguenti: che frequentano la scuola dell'infanzia.
1.88. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni.
1.8. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti: e comunque frequentanti la scuola dell'infanzia.
1.46. Ianaro, Villani.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: disabilità aggiungere le seguenti: riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
1.118. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in spazi esterni.
1.52. Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: , nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco.
1.61. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, viene assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, Pag. 10convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
1.47. Ianaro, Villani.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) è fatto obbligo di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e a tal fine sono individuati ulteriori spazi e locali idonei e disponibili, anche al di fuori delle strutture scolastiche ed universitarie, atti a garantire la prescritta distanza interpersonale di sicurezza per lo svolgimento della didattica e delle lezioni in presenza;.
1.109. Marin, Vietina, Bologna, Biancofiore, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro. Laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il dirigente scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.
1.65. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) è prescritto il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;.
1.114. Vietina, Marin, Bologna, Baldini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, il Governo, sentita la Conferenza Stato-regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, modifica le previsioni in materia di numero degli alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
1.43. Cimino.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, i locali scolastici e universitari sono dotati di scanner termici per la misurazione della temperatura corporea.
1.110. Marin, Vietina, Bologna, Biancofiore, Baldini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto superiore di sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle università.
1.10. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da istallare agli ingressi della scuola;.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera c-bis), valutato in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Pag. 11Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.28. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da istallare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.
1.104. Bellucci, Gemmato, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di ventilazione meccanica controllata (Vmc) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).
1.120. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (Vmc) negli ambienti scolastici.
1.103. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Quota parte delle risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022» di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.
  2-ter. All'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».
1.29. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti :

  2-bis. Quota parte delle risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022» di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.
  2-ter. All'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».
1.30. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di incentivare lo svolgimento in presenza e in sicurezza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili per gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021 limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui Pag. 12al comma 141 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 gennaio 2022.
1.23. Belotti, Bordonali, Racchella, Maturi, De Angelis, Zicchieri, Mariani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore del reddito di cittadinanza, nella misura massima di 1.000 milioni di euro.
1.121. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
1.105. Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.101. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
1.102. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, al fine di disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1.97. Dori, Stumpo, De Lorenzo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: servizi educativi dell'infanzia aggiungere le seguenti: e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università.
1.37. Carbonaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le linee guida e i protocolli adottati fino alla fine del periodo con le seguenti: le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2021-2022) pubblicate il 1° settembre 2021.

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  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, dopo le parole: I protocolli e le linee guida aggiungere le seguenti: adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
1.94. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore del reddito di cittadinanza, nella misura massima di 1.000 milioni di euro.
1.62. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.49. Villani.
*1.66. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
1.100. Bellucci, Gemmato, Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: , ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma.
*1.42. Ianaro, Villani.
*1.99. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: , qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale fino alla fine del periodo.
1.123. Panizzut, Boldi, Claudio Borghi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale fino alla fine del periodo, con le seguenti: tenuto conto delle caratteristiche strutturali-logistiche degli edifici e dell'andamento della situazione epidemiologica e ferma restando in ogni caso l'impossibilità di adottare misure discriminatorie fondate sul possesso o meno di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino fino alla fine del periodo, con le seguenti: tenuto conto delle caratteristiche strutturali-logistiche degli edifici e dell'andamento della situazione epidemiologica e ferma restando in ogni caso l'impossibilità di adottare misure discriminatorie fondate sul possesso o meno di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2020.
1.124. De Martini, Panizzut, Boldi, Claudio Borghi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Pag. 14

  Al comma 3, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, con le seguenti: la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1.3. Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla, Labriola.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la deroga, laddove possibile, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai relativi oneri, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.44. Casa.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I dirigenti scolastici o il personale a tal fine da questi individuato sono tenuti alla verifica quotidiana della sussistenza dei requisiti di completamento del ciclo vaccinale o di certificato di guarigione in corso di validità mediante utilizzo di specifiche applicazioni digitali o certificazione cartacea;

   Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il Ministro dell'università, d'intesa con la Conferenza di rettori, individua le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di completamento del ciclo vaccinale o di certificato di guarigione in corso di validità. Ai fini delle verifiche di cui al presente comma è consentito alle istituzioni scolastiche e universitario il trattamento dei dati relativi certificazioni di completamento del ciclo vaccinale o di certificato di guarigione in corso di validità. Alla cessazione dello stato di emergenza, i dati sono cancellati.
1.90. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
*1.16. De Filippo, Buratti.
*1.67. Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.
*1.112. Vietina, Rospi, Bologna, Baldini.

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente:

  Le università non possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), anche qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
1.115. Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i ragazzi e per il personale scolastico delle scuole del secondo ciclo di istruzione ovvero scuole di secondo grado, già vaccinati con doppia dose e quindi muniti di certificazione verde COVID-19, le misure della quarantena ovvero dell'isolamento fiduciario, in via precauzionale, se venuti a contatto con ammalati da SARS-CoV-2, non si applicano previa presentazione di un test antigenico rapido con esito negativo.
1.48. Villani, Gabriele Lorenzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I dirigenti scolastici e il personale scolastico che ottemperano alle linee guida e ai protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti non sono punibili penalmente, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, per gli eventi connessi alla emergenza Pag. 15 epidemiologica COVID-19, occorsi nelle istituzioni scolastiche di ogni grado. Il rispetto delle misure di cui al comma che precede costituisce anche adempimento dell'articolo 2087 del codice civile.
1.78. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: 31 dicembre 2021,.
1.63. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in zona rossa o arancione e.
1.15. Lupi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti stranieri delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, che hanno effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 in Paese terzo con un vaccino non riconosciuto dalle Agenzie del farmaco nazionali ed europee, nelle more dell'adozione di una circolare del Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, volto a definire le modalità di vaccinazione compatibili e in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è consentito di accedere nelle università e di ottenere il green pass tramite tampone molecolare, anche salivare o rapido nelle 48 ore, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, e successive modificazioni. Il tampone rapido nelle 48 ore è somministrato in forma gratuita e, conseguentemente, per garantire le finalità di cui al presente comma, si provvede con le risorse ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105.
1.113. Bologna, Vietina, Rospi, Biancofiore, Baldini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro il corrente anno scolastico 2021/2022 è previsto l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione a tutto il personale scolastico di un'indennità per il rischio biologico e ai videoterminalisti di un'indennità specifica. Tali indennità, con carattere mensile, dovranno essere corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.
1.27. Ferro, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 riferito al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola, per il contenimento della diffusione di COVID-19».
1.69. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Pag. 16Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
1.70. Albano, Bucalo, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti».
1.71. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
1.1. Spessotto.

  Sopprimere il comma 6.
*1.12. Sarli.
*1.108. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Bucalo, Giovanni Russo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.
*1.125. Panizzut, Boldi, Claudio Borghi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.68. Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione per l'accesso ai luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed educative delle scuole ed istituti statali, paritari, non paritari, servizi educativi per l'infanzia e servizi per l'infanzia, nonché dei servizi a supporto delle indicate attività, quali mense e convitti, è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, docente e non docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti e i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto Pag. 17organico o di servizio diretto con la singola amministrazione scolastica.
1.51. Grippa.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sostituire le parole: scolastico del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

  Conseguentemente, al comma 4 del medesimo capoverso articolo 9-ter, primo periodo, dopo le parole: scuole paritarie aggiungere le seguenti: e non paritarie.
1.89. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1 dopo le parole: tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario aggiungere le seguenti: gli educatori scolastici, gli assistenti educatori, gli assistenti alla comunicazione o all'autonomia nonché qualsiasi figura professionale che anche saltuariamente venga a contatto con i bambini e gli studenti.
1.31. Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo le parole: tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, aggiungere le seguenti: , gli studenti di età superiore ai dodici anni,.
1.116. Baldini.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sopprimere le parole: nonché gli studenti universitari;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 9-ter, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1.11. Gabriele Lorenzoni.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sopprimere le parole: , nonché gli studenti universitari,.
1.13. Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole: e universitario, nonché aggiungere le seguenti: il personale degli Enti pubblici di ricerca impegnato, a qualsiasi titolo, nelle università e.
1.19. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-CoV-2.
1.130. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non è stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le prescrizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito di presentazione da parte dell'interessato, di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
1.4. Giacomoni, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Labriola.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.
*1.14. Sarli.
*1.24. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Pag. 18

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.
1.25. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale ivi indicato è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso per 5 giorni e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il personale che ha ottenuto la certificazione verde riprende l'attività lavorativa solo dopo la conclusione del periodo di sospensione. La sospensione del rapporto di lavoro è reiterabile in casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A decorrere dal primo giorno di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, così come previsto dalla normativa vigente.
1.45. Casa.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso con le seguenti: a decorrere dal secondo giorno, anche non consecutivo, di assenza il rapporto di lavoro è sospeso per 14 giorni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: Se le disposizioni di cui al comma 1 sono ulteriormente violate, anche per un solo giorno dopo la conclusione del periodo di sospensione, il contratto di lavoro è risolto di diritto. Per le istituzioni scolastiche statali per l'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma è competente il dirigente scolastico.
1.84. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono regolamentate le modalità circa i termini di decorrenza e la durata del contratto di supplenza, in conseguenza della sostituzione del personale docente per assenza ingiustificata di cui al presente comma.
1.111. Vietina, Carelli, Bologna, Baldini.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al personale di cui al comma 1 è equiparato il personale che, all'interno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, svolge attività professionali o attività volontarie organizzate rivolte agli studenti o che siano comunque in contatto con loro.
  2-ter. La mancata osservanza delle norme del presente articolo da parte del personale di cui al precedente comma comporta la risoluzione di diritto dei contratti già stipulati dalle istituzioni scolastiche, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate al momento di entrata in vigore del presente provvedimento.
1.83. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e Pag. 19qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto.
1.9. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi al tal fine delegato,
1.91. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è assegnata al responsabile degli uffici scolastici regionali che, a tal fine, individuano presso ogni singola istituzione scolastica, un referente che effettua la verifica mediante utilizzo di specifica applicazione digitale o certificazione cartacea nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
1.92. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, il dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del codice penale.
  4-ter. Per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19.
1.50. Villani.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 4 è consentito alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e universitario il trattamento dei dati relativi alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 e delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 3. Alla cessazione dello stato di emergenza, i dati sono cancellati.
1.82. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 6, capoverso 9-ter, sopprimere il comma 5.
*1.22. Patelli, Racchella, De Angelis, Zicchieri, Mariani.
*1.33. Bella.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è sanzionata dal prefetto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2021, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
1.85. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Pag. 20

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, individuate ai sensi del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è l'ufficio territoriale del Governo in cui ha sede l'istituzione scolastica.
1.93. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, anche attraverso sistemi di interazione informativa con la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, nonché attraverso ulteriori modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19, ivi compresa l'applicazione prevista dall'articolo 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilite dalle medesime istituzioni in modo da non consentire la visibilità delle informazioni che hanno determinato l'emissione delle certificazioni. Per le medesime finalità, in ogni caso, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta ed alla conservazione dei dati strettamente necessari per le verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
1.20. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace.

  Al comma 6, dopo il capoverso «Art. 9-ter», aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito giudiziario)

  1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di accesso alla giustizia, tutto il personale giudiziario nonché, magistrati dirigenti, dirigenti amministrativi, capi degli uffici giudiziari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Sono compresi tutti coloro che nell'organizzazione giudiziaria lavora negli uffici giudiziari giudicanti e requirenti e negli uffici dell'amministrazione centrale svolge funzioni di collaborazione e di supporto alla giurisdizione, anche con compiti di documentazione, certificazione dell'attività giudiziaria, custodia, comunicazione degli atti processuali, notificazione dei provvedimenti del giudice e degli atti delle parti, di esecuzione dei provvedimenti giudiziari, di svolgimento di attività contabili ed economico-finanziarie, di progettazione, organizzazione, gestione e coordinamento degli interventi formativi, di raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati statistici giudiziari, di analisi, cura e vigilanza dei sistemi informatici e dei progetti che richiedono una particolare e specifica competenza informatica, di cura del patrimonio librario dell'amministrazione, di traduzione degli atti di lingua straniera e di interpretariato. Nell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità il personale che svolge attività di assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché attività a carattere educativo ed è inquadrato nei seguenti settori:

   a) settore della professionalità socio-psico-educativa in cui rientrano le figure di operatore area pedagogica, educatore, assistente sociale;

Pag. 21

   b) settore della professionalità giudiziaria e delle relazioni in cui rientrano le figure professionale di assistente giudiziario, collaboratore di cancelleria, traduttore interprete;

   c) settore della professionalità amministrativa, contabile, tecnica in cui rientrano le figure professionali dell'ausiliario, del collaboratore, del contabile, del tecnico.

  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del capo dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi dei vari settori, è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  4. I capi degli uffici giudiziari e i presidenti dei tribunali sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro della giustizia possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte del personale di cui al comma 1, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dai tribunali.
  5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 4 e 5 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.18. Claudio Borghi.

  Al comma 6, dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.1.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare in ambito universitario)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione e garantire la sicurezza dei luoghi, le Università organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di test gratuiti salivari per il personale e gli studenti universitari privi della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo per la gratuità dei test salivari, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università. Pag. 22
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni.
1.32. Gallo, Torto, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica».
  6-ter. All'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «al fine di tutelare» fino a: «qualunque sede della provincia chiesta» sono soppresse.
1.76. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «per la copertura» aggiungere le seguenti: «del cinquanta per cento».
  6-ter. Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire anche un concorso riservato per docenti di religione cattolica che siano in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano e che alla data del bando abbiano svolto, a partire dall'anno scolastico 2012-13, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. A tale concorso è destinato il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, a partire dall'anno scolastico 2021-22 e fino a esaurimento delle graduatorie di merito. Detto concorso consiste in una prova orale non selettiva di carattere metodologico-didattico, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 3, comma 5, della legge 18 luglio 2003, n. 186, e nella valutazione dei titoli posseduti e del servizio prestato. L'intero svolgimento del concorso è disciplinato da un decreto del Ministro dell'istruzione.».
1.81. Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le graduatorie delle procedure di cui all'articolo 1 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Entro la medesima data si dispone altresì di procedere contestualmente al reinserimento degli interessati negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS attraverso immediato aggiornamento delle stesse, riconoscendone il titolo abilitante, come avvenuto per tutte le altre classi di concorso, la cui graduatoria è stata prodotta in tempo utile. Le graduatorie di merito della procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, se non approvate entro Pag. 23la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie e straordinarie abilitanti all'insegnamento. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso e indicate nel contingente assunzionale ai sensi dell'articolo 59, comma 4 decreto-legge n. 73 del 2021, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
1.73. Ciampi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Le graduatorie delle procedure di cui all'articolo 1 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
1.74. Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
1.77. Ciampi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 59, del decreto-legge 23 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 30 novembre 2021 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».
1.79. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 58, Pag. 24comma 4-ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni definito nel calendario scolastico della regione di riferimento, finalizzati a derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e al recupero degli apprendimenti, in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.».
1.80. Orfini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.106. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.107. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-CoV-2.»
1.129. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sopprimere la lettera a).
1.132. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non Pag. 25rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».
1.131. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» sono aggiunte le seguenti: «, ai minori di anni 18».
1.133. Gemmato, Bellucci.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori (ITS) alle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP), ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
1.95. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 7, dopo le parole: e coreutica, aggiungere le seguenti: , agli Istituti tecnici superiori (ITS) e al sistema di istruzione e formazione professione (IeFP).
1.57. Carbonaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Gli studenti stranieri iscritti ai corsi di alta formazione musicale e coreutica in possesso, nei paesi di origine, di idonea certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione, sono esentati dal possesso di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal presente articolo.
  7-ter. Per gli studenti delle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica non vaccinati, sono previsti tamponi nasali a prezzi calmierati o salivari gratuiti.
1.5. Versace, Labriola.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, le amministrazioni competenti provvedono in tempo utile alla nomina degli insegnanti di sostegno per gli studenti DVA.
1.26. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali non statali si dispone che, con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, entro l'inizio dell'anno accademico 2021/2022, siano inseriti in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni, nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.
1.21. De Angelis.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:

  9. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza, di monitorare la diffusione del virus e di garantire la sicurezza degli alunni, degli studenti e del personale, il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università promuovono, d'intesa con la Conferenza permanente Pag. 26 per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un piano di monitoraggio della diffusione del virus da realizzare in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica mediante l'esecuzione nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di test salivari molecolari effettuati con una cadenza periodica di almeno 15 giorni.
  9-bis. Per le finalità di cui al comma 9 le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica si coordinano con le Asl competenti per territorio per definire le modalità di realizzazione del piano e le modalità di attivazione dei protocolli di tracciamento e cura in caso di riscontro positivo all'infezione.
  9-ter. Per la realizzazione del piano di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse sono ripartite tra le regioni sulla base della consistenza della popolazione studentesca e del personale delle istituzioni di cui al medesimo comma 9.
1.96. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo la dotazione del saturimetro e del termoscanner.
1.6. Labriola, Versace, Spena, Bond.

  Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prediligendo nell'ambito di esso l'impiego di test salivari, anche antigenici rapidi, per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.
1.126. Boldi, Panizzut, Cavandoli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Entro il termine dell'anno scolastico 2021/2022 è istituito un presidio sanitario in ciascun plesso scolastico, tale da garantire la presenza di personale medico e infermieristico adeguati a fornire supporto sanitario agli studenti e al personale scolastico.
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.17. Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di potenziare le attività di screening della popolazione e fronteggiare efficacemente la diffusione del virus SARS-CoV-2, anche in ambito scolastico, all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;»;

   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) effettuazione di test molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico Pag. 27 rapido, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».
1.127. Boldi, Panizzut, Cavandoli, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il Commissario di cui al comma 9 definisce altresì, d'intesa con il Ministro della salute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, uno specifico protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Al fine di contribuire ai costi dei test antigenici rapidi di cui al presente comma, è autorizzata a favore del Commissario straordinario, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.53. Sportiello.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle risorse di cui al presente comma accedono anche la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1.122. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le somme versate dalle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti sia di supplenza breve e sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.
1.128. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.
1.58. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della salute, in accordo con il Ministero dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta Pag. 28a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus.
1.72. Costanzo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Ai fini dell'iscrizione al rispettivo albo professionale, il professionista sanitario deve presentare all'atto dell'iscrizione le certificazioni verdi COVID-19 che attestino una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  12-ter. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è valutata nei procedimenti di verifica dell'operato del direttore generale.
1.98. Stumpo, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di aerazione e sanificazione dell'aria nelle scuole)

  1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.
  3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).
  4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Cnr e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. Fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è effettuata gratuitamente per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
1.02. D'Arrando.

Pag. 29

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni Hepa presso gli edifici scolastici)

  1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato «Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici» con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia Hepa (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni Hepa presso gli edifici scolastici)

  1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato «Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici» con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia Hepa (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.03. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Accesso ai servizi sociali per persone vulnerabili)

  1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali dei soggetti in condizioni di Pag. 30fragilità sociale, clinica ed anagrafica, ai cittadini dell'Unione europea ed extra Unione europea senza fissa dimora, privi di tessera sanitaria, in possesso dei codici ENI (Europeo Non Iscritto) e STP (Straniero Temporaneamente Presente) o di codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale da virus SARS-CoV-2 è assegnato, ove possibile, un green pass provvisorio, o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1, già vaccinati, è attribuita una domiciliazione sanitaria temporanea presso i comuni dove è stata eseguita la profilassi vaccinale.
1.06. Gagliardi, Bologna, Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting)

  1. All'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'Inps. Sulla base delle domande pervenute, l'Inps provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

ART. 2.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.
2.29. Bellucci, Gemmato, Lucaselli, Ferro, Varchi, Maschio.

  Sopprimerlo.
*2.2. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Costanzo.
*2.7. Spessotto.
*2.10. Cunial.
*2.11. Sarli.
*2.30. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: nello Stretto di Messina aggiungere le seguenti: e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti.
**2.6. Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut.
**2.8. Bagnasco, Versace, Labriola.
**2.17. Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**2.24. Scagliusi.
**2.35. Fregolent, Ungaro, Noja.

Pag. 31

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: Stretto di Messina, aggiungere le seguenti: e per i collegamenti dei traghetti in servizio sul Lago Maggiore.
2.22. Casa.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: Stretto di Messina, aggiungere le seguenti: nonché di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per la Sardegna.
2.36. De Martini, Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).
2.27. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ad esclusione fino a: regionale.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

  e-bis) veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, così come individuati tramite un Protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, le regioni e le provincie autonome, l'UPI, l'ANCI e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo protocollo sono stabilite le modalità di controllo.
2.32. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  e-bis) impianti di risalita nei comprensori sciistici, per l'accesso ai quali le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis, possono stabilire un contingentamento esclusivamente della capienza dei veicoli, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
*2.1. De Menech, Rotta, Rossi, Bonomo, Gribaudo, Lotti, Zardini, Vazio, Gariglio, Carnevali.
*2.9. Porchietto, Bagnasco, Bond, Labriola, Mazzetti.
*2.21. Sut, Elisa Tripodi, Valente, De Carlo, Serritella, Fraccaro, Vacca.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche laddove ubicate in comprensori sciistici;.
**2.5. Gariglio, De Menech, Morassut, Andrea Romano, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Carnevali.
**2.23. Scagliusi.
**2.34. Boschi, Fregolent, Del Barba, Moretto, Nobili, Ungaro, Noja.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di evitare che le disposizioni sull'impiego diffuso delle certificazioni verdi COVID-19 comportino disuguaglianza sociale, a valere sul Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, una quota di risorse è destinata alla somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, il Fondo di cui all'articolo 34, comma 9-quater, di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 90 milioni di euro Pag. 32per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.33. Panizzut, Boldi, Cavandoli, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.
2.28. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, non si applicano ai fini dell'accesso ai mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
2.16. Panizzut, Rixi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

  2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
*2.12. Gariglio, Nardi, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
*2.15. Rosso, Bagnasco, Bond.
*2.18. Silvestroni, Bellucci, Gemmato.
*2.20. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a coloro che chi si spostano per esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.
2.3. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai residenti nelle regioni Sardegna e Sicilia che viaggiano su una tratta che collega la loro regione di residenza con un'altra località nazionale.
2.4. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Costanzo.

Pag. 33

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2.
2.31. Marin, Vietina, Bologna, Biancofiore, Baldini.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono effettuate aggiungere le seguenti: dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio.
2.26. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i servizi di trasporto di cui al comma 1. devono svolgersi nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della salute 30 agosto 2021 e delle indicazioni contenute nel documento Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, che aggiorna e sostituisce le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato tecnico.
2.25. Ianaro, Villani.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
2.19. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A bordo degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea commerciale è consentita l'occupazione di sedili attigui ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. Restano ferme le ulteriori deroghe al distanziamento interpersonale di un metro previste per il trasporto a bordo degli autobus indicati al periodo precedente dall'Allegato tecnico alle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all'Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
2.13. De Filippo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di Pag. 34utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.
  2. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti assessori regionali, per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.
2.06. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
2.08. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021)

  1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «validità di sei mesi sono» sostituite dalle seguenti: «validità di dodici mesi».
2.02. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Siani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021)

  1. Nel caso in cui dopo l'inoculazione di una dose di vaccino si sia contratta l'infezione Sars-CoV-2, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ha una validità di dodici mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al medesimo articolo 9, comma 2, lettera b).
2.04. Pini, Cenni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti il rilascio della certificazione verde COVID-19)

  1. In considerazione delle nuove norme relative all'estensione degli obblighi di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni con la legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio della certificazione verde e dell'accertamento di una precedente infezione da SARS-CoV-2 può anche essere utilizzato l'esito di un test sierologico (igG positive) effettuato nei mesi antecedenti, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, Pag. 35secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute.».
2.021. Noja, Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi in ambito scolastico, universitario e dei trasporti)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, universitario e nei mezzi di trasporto, per i lavoratori vaccinati, operanti nei suddetti settori, è prevista la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per monitorare e prevenire eventuali focolai.
  2. Per consentire la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi di cui al comma 1, è istituito nello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
2.013. Papiro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revisione delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico scientifici competenti, il Governo adotta opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impiegate nelle zone arancioni e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche, mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i grandi eventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2.017. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Impiego delle certificazioni sanitarie COVID-19 per i cittadini stranieri)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Impiego delle certificazioni sanitarie COVID-19 per i cittadini stranieri)

  1. Ai cittadini stranieri in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie di uno Stato terzo e conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non si applicano, fino al 31 dicembre Pag. 36 2021, le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater, del presente decreto.
*2.014. De Filippo, Buratti.
*2.016. Nitti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, sono limitate esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.
2.07. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. Le disposizioni dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
  2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.012. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. Al fine di dare attuazione per l'anno 2021 alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stanziati per il medesimo anno 661 milioni di euro. Tale disposizione si applica anche al periodo intercorso tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.05. Carnevali.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

  1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'anno 2021. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.022. Murelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Moschioni, Caffaratto, Snider.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, Pag. 37 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e, dopo le parole: «lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «a cui è stato certificato che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative e»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «fragili di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
  3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 146,3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 103,1 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 249,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.025. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e, dopo le parole: «lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «a cui è stato certificato che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative e»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «fragili di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi Pag. 38inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

   c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione COVID-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, al fine di arginare il pericolo causato da un eventuale contagio COVID-19, il periodo di assenza dal servizio, nel caso di test sierologico limitatamente ai 30 giorni successivi alla data di effettuazione del test, è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata delle condizioni che comportano la temporanea inidoneità».

  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
  3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 146,3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 103,1 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 249,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.026. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 120,8 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. Carnevali, Mura, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Proroga delle norme a tutela dei lavoratori fragili)

  1. In considerazione delle nuove norme relative all'estensione degli obblighi di utilizzo Pag. 39 delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa».

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2. Ai relativi oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.018. Noja, Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile per soggetti fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «Fino al 30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «e fino al 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 481, le parole: «al 30 giugno 2021», sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 482, le parole: «nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021».

   c) al comma 483 le parole: «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2.027. De Lorenzo, Stumpo, Dori, Fornaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Misure emergenziali in materia di disabilità)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, Pag. 40 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal presente articolo
2.010. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. L'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 214,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 214,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.024. De Martini, Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure emergenziali in materia di disabilità)

  1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «da patologie ostative certificate Pag. 41che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2».
  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
2.011. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Proroga delle norme a tutela dei lavoratori fragili)

  1. In considerazione delle nuove norme relative all'estensione degli obblighi di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa».
  2. Agli relativi oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.019. Noja, Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Misure di tutela dei lavoratori fragili)

  1. Al comma 2, articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza», e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita», sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.023. Versace, Bagnasco, Bond, Spena, Brambilla, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga per lavoratori fragili in condizioni di gravità)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza», e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione Pag. 42 COVID-19 a causa di patologie ostative certificate».
2.028. Bologna, Vietina, Rospi, Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure emergenziali in materia di disabilità)

  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, il lavoratore fragile che abbia effettuato la vaccinazione anti-SARS, qualora lo richieda, può svolgere la prestazione lavorativa anche in modalità ordinaria».
2.09. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. In considerazione delle nuove norme relative all'estensione degli obblighi di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È comunque garantito ai familiari dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, lo svolgimento delle visite ai loro congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite consultabili da parte degli stessi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.».
2.020. Noja, Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)

  1. Fatti salvi i periodo di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.
  2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.
  3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.
  4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, Pag. 43 sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.
2.01. Spessotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)

  1. Fatti salvi i periodo di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza sul posto di lavoro.
  2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.
  3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.
  4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo e in particolare le attività che si possono svolgere con modalità agile.
2.015. Spessotto.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,».
3.05. Bologna, Vietina, Rospi, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare con esito negativo al virus SARS-CoV-2».
3.01. Spessotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della farmacovigilanza dei vaccini COVID-19 per i soggetti di età inferiore a diciotto anni)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rafforzare il Pag. 44sistema della rete nazionale di farmacovigilanza sui vaccini COVID-19 attraverso l'implementazione delle risorse umane e materiali a disposizione dell'AIFA, il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto attuativo, finalizzato a potenziare i sistemi di monitoraggio per il contrasto al virus COVID-19, in grado di consentire una categorizzazione ed un'elaborazione statistica a livello nazionale dei dati, in particolare quelli concernenti i soggetti di età inferiore ai diciotto anni, sugli effetti avversi dei vaccini COVID-19 in raccordo con il Sistema europeo gestito dall'EMA, oltre che in ambito internazionale in cooperazione con l'OMS.
3.03. Martinciglio.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*4.9. Prestipino, Rossi, Lotti.
*4.6. Valente.
*4.3. Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento di quella massima autorizzata con le seguenti: 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: la capienza consentita al chiuso fino alla fine del comma, con le seguenti: la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.
4.12. Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, sostituire, le parole: 35 per cento con le seguenti: al 60 per cento.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 60 per cento.
4.7. Maraia.

  Al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento di quella massima autorizzata con le seguenti: 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque, sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4.13. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*4.1. Lupi.
*4.4. Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il «Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante Pag. 45 corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.16. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato

  Sopprimere il comma 3.
4.8. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole da: la capienza fino alla fine del comma con le seguenti: è consentita la capienza del 100 per cento degli spettatori, purché muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 e fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro o il mantenimento di una seduta di distanza tra uno spettatore e l'altro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

  3-bis. In zona bianca e gialla, le regioni e le province Autonome, d'intesa con il Ministro della salute, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori nei propri territori.
4.10. Nitti, Rossi, Vacca.

  Al comma 3 sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4.14. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*4.15. Fregolent, Ungaro, Noja.
*4.2. Lupi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto delle disposizioni anti assembramento di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dei protocolli e linee guida vigenti, per gli eventi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 105 del 2021, è consentita alle ricevitorie ed a tutti i soggetti abilitati la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso in occasione degli eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico.
4.5. Donina, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e seriologico per SARS-CoV-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.
4.01. Spessotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gratuità dei test antigenici rapidi per tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché agli studenti universitari se, in quest'ultimo caso, con reddito ISEE inferiore a 20.000,00 euro)

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino Pag. 46al 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gratuitamente agli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché agli studenti universitari con ISEE inferiore ai 20.000,00 euro.
  2. Al fine di sostenere i costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui agli articoli 447, 448 e 449 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.
4.06. Corneli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Somministrazione gratuita di test antigenici agli iscritti alle associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'attività di screening)

  1. Al fine di facilitare ed incentivare la ripresa dell'attività sportiva dilettantistica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con dotazione pari ad euro 5 milioni di euro per il 2021 per consentire la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 agli iscritti ad associazioni e società sportive dilettantistiche nell'ambito dell'attività di screening prevista per lo svolgimento di attività agonistiche dilettantistiche giovanili di livello nazionale o comunque riconosciute di preminente interesse nazionale dalla Federazione o relative alle fasi finali di competizioni nazionali.
  2. Le modalità di somministrazione e rimborso sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri finanziari si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.010. Ruffino, Baldini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per la ripresa delle attività sportive)

  1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, gli impianti attualmente destinati a centri per le vaccinazioni anti COVID-19 sono al più presto rimessi a disposizione di associazioni e società sportive dilettantistiche, valutando sedi alternative. In attesa della restituzione degli impianti di cui al precedente comma, alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono in ogni caso messi a disposizione a titolo gratuito spazi alternativi per la ripresa delle attività.
4.09. Ruffino, Baldini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai Pag. 47ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.
4.08. Bucalo, Frassinetti, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione dell'obbligo di green pass per le mense di servizio comparti sicurezza-difesa-soccorso pubblico)

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trovano applicazione per la consumazione presso le mense di servizio delle Forze di Polizia, dei Corpi militari e dei Vigili del Fuoco.
4.04. Tonelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Test sierologici per certificazioni verdi COVID-19)

  1. Fermo quanto già stabilito dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le certificazioni verdi COVID-19 di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo attestano altresì l'effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo per «test sierologico» si intende un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue.
  3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1, ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 2, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
4.07. Sportiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di certificazione verde COVID-19 per i cittadini stranieri extracomunitari temporaneamente presenti)

  1. La certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 57, è rilasciata anche ai cittadini extracomunitari stranieri temporaneamente presenti in Italia in possesso del tesserino STP, che garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, tra cui le vaccinazioni, ex articoli 35 comma 3, 4, 5, 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Il Ministero della salute provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare con proprio decreto il sistema informatico per permettere l'accesso alle tessere sanitarie degli stranieri temporaneamente presenti.
4.02. Sarli, Termini, Suriano, Ehm.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Validità della certificazione verde)

  1. Per i soggetti che hanno ricevuto una dose singola di vaccino, e successivamente sono stati interessati da infezione da SARS-CoV-2, la certificazione verde ha validità di dodici mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, Pag. 48n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4.03. Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla, Labriola.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

  1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.

  Conseguentemente, al titolo del provvedimento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e giustizia.
4.05. Varchi, Maschio, Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di green pass nelle strutture ricettive)

  1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 78, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive, sia per quanto riguarda il personale che i clienti ivi alloggiati;».
4.011. Baldini.

ART. 5.

  Sopprimerlo
5.2. Cunial.

  Sopprimere il comma 1.
5.3. Ehm, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire equità, proporzionalità e coordinamento nell'applicazione delle disposizioni in materia di impiego diffuso delle certificazioni verdi COVID-19, all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'effettuazione di un test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia;

   c) al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2;

   d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture Pag. 49e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione stessa, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5.7. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
5.10. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere ottenute anche con un test antigenico rapido e molecolare anche su campione salivare.
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2».
5.6. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire equità, proporzionalità e coordinamento nell'applicazione delle disposizioni in materia di impiego diffuso delle certificazioni verdi COVID-19, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi», la parola «semestrale» è soppressa e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del presente comma, al fine di garantire che relativa decorrenza sia computata effettivamente a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2 e non dal primo tampone positivo o altra data antecedente la guarigione. Entro il medesimo termine, si provvede a modificare le risposte pubblicate nella sezione Faq della piattaforma nazionale digital green certificate che riportano informazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma».
5.9. Boldi, Panizzut, Claudio Borghi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire equità, proporzionalità e coordinamento nell'applicazione Pag. 50 delle disposizioni in materia di impiego diffuso delle certificazioni verdi COVID-19, all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test» sono sostituite dalle seguenti: «ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido ovvero di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare, anche su campione salivare».
5.8. Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito delle diverse fasi del procedimento referendario durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, l'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si interpreta nel senso che il differimento di un mese dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, trova applicazione anche per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2021.
5.4. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue ore».
5.1. Spessotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il fondo per le emergenze nazionali è utilizzato anche per il finanziamento dell'attuazione delle norme previste dal comma 978 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno scolastico 2021/2022 e successivi.
5.5. Villani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Campagna vaccinale)

  1. Al fine di accelerare la campagna vaccinale, immunizzare il maggior numero di persone e ridurre la diffusione dei contagi da Sars-CoV-2, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, quale contributo in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire il potenziamento delle Unità mobili allestite per le attività di vaccinazione, e relativa équipe operativa, destinate prioritariamente a offrire il servizio vaccinale ai residenti dei piccoli comuni dell'entroterra e dei territori più isolati. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero Pag. 51dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.02. Versace, Bond, Bagnasco, Brambilla, Labriola.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Campagna nazionale di informazione sulla vaccinazione anti COVID-19)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle regioni, della struttura commissariale e del Governo, promuove una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti COVID-19, volta ad incentivare l'incremento delle adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.
5.03. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di somministrazione di anticorpi monoclonali)

  1. In considerazione delle recenti evidenze scientifiche che confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2, il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco adottano ogni iniziativa utile al fine di promuovere ulteriormente l'impiego di tali medicinali nel trattamento dei pazienti COVID-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel relativo processo di prescrizione anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.
5.05. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

  1. È garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione contro il SARS-CoV-2, sia derivata la morte ovvero una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
  2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.04. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Servizi di ristorazione)

  1. Con riguardo ai servizi di ristorazione svolti per il consumo al tavolo al chiuso da qualunque esercizio, ai fini dell'allestimento dei locali adibiti ai medesimi servizi, e in conseguenze del vigente obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso e della fruizione dei suddetti servizi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è più obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i commensali seduti Pag. 52 al medesimo tavolo, nonché la distanza minima tra i tavoli.
5.11. Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla, Labriola.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: San Marino aggiungere le seguenti: e della Repubblica Federale del Brasile.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per la Repubblica Federale del Brasile.
6.2. Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, dopo le parole: Repubblica di San Marino aggiungere le seguenti: e ai cittadini iscritti all'Aire e ai loro familiari, in possesso di certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 indicante la somministrazione di sieri anti-covid non riconosciuti dall'Ema,.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per i cittadini iscritti all'Aire.
6.3. Ungaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nelle more fino a: 15 ottobre 2021.
6.1. Spessotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)

  1. Si esclude la somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccinoprofilassi non somministrate in Italia. Tali categorie potranno rinnovare la certificazione verde COVID-19 ogni tre mesi previa conferma della presenza di protezione anticorpale al test sierologico quantitativo.
*6.01. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.
*6.02. Massimo Enrico Baroni, Sapia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti a favore degli italiani in Brasile)

  1. Sono consentiti l'ingresso, il traffico aereo e il transito nel territorio nazionale delle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, ferme restando le seguenti condizioni:

   a) l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti;

   b) l'obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell'ingresso in Italia;

   c) l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

   d) indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni oppure, in alternativa, di effettuare un tampone molecolare o antigenico ogni 48 ore per un periodo di 10 giorni. Tale opzione deve essere espressamente indicata nel Passenger Locator Form.

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  2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 15 giorni, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.
6.03. Delmastro Delle Vedove.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei danni subiti a seguito dell'attacco di cui al comma 1, la regione Lazio può richiedere agli istituti finanziatori una dilazione del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021.
7.1. Schirò.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, numero 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, numero 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32 le parole: «15 settembre» sono sostituite con le seguenti: «30 ottobre»;

   b) al comma 34 le parole: «31 ottobre» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre» e le parole: «15 marzo» sono sostituite con le seguenti: «15 aprile».
7.01. Cenni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, numero 160)

  1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2021. Conseguentemente, il termine di cui al comma 34 , articolo 1, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato, per l'anno 2021, al 15 dicembre 2021.
7.02. Cenni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»)

  1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).
  2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa «118», con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
  3. Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.
  4. La centrale operativa «118» è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa «118» possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.
  5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.
  6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
  7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri:

   a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti;

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   b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.

  8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri:

   a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti;

   b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq;

   c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore;

   d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.

  9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.
  10. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.
  11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative «118» svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.
  12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative «118» devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa «118» sono assegnati almeno due infermieri.
  13. In ciascuna centrale operativa «118» è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
  14. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
  15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
  16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree:

   a) gestione del rischio;

   b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte;

   c) formazione del personale;

   d) gestione delle maxi-emergenze;

   e) soccorsi speciali;

   f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.

  17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato «comitato», composto da:

   a) i direttori delle centrali operative «118»;

   b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

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   c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;

   f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

  18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative «118» con funzioni di coordinamento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative «118».
  19. Il comitato ha il compito di:

   a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative «118» e di favorire le integrazioni funzionali e operative;

   b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;

   c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;

   d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;

   e) definire i piani di comune interesse per le maxi-emergenze e le relative modalità di gestione;

   f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;

   g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;

   h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.
7.03. Labriola.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
7.04. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) al comma 2, sostituire le parole: di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765, con le seguenti: di euro 12.711.300, di cui euro 3.125.025 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 9.586.275;

   c) sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12.711.300 per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a euro 7.626.780, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 56 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 5.084.520, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.2. Del Monaco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

   b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

   «3-ter. Per l'anno 2021, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre 2021.
   3-quater. Sino all'anno 2026, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali sono ridotti di trenta giorni.».
8.1. Pagani, Carè, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità)

  1. L'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «5. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto dal Presidente e da quattro esperti di alta, e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

   a) un esperto designato dal Ministro della salute;

   b) un esperto designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   c) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

   d) un esperto eletto dai ricercatori e tecnologi dell'Istituto.

   2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modifiche allo Statuto in attuazione di quanto previsto al comma 1. Con successivo decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è nominato il nuovo Consiglio di amministrazione. Sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo periodo, resta in carica il Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2020».
8.01. Stumpo, Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riorganizzazione del Ministero della salute)

  1. Al fine di semplificare e accelerare i processi di riorganizzazione del Ministero della salute resi necessari dalle nuove esigenze di tutela della salute pubblica, è autorizzata per il medesimo, fino al 28 febbraio 2022, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto- Pag. 57legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
  2. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con corrispondente riduzione nell'ambito dei ruoli dirigenziali di un numero di posti finanziariamente equivalente, da effettuarsi con il medesimo provvedimento di riorganizzazione dell'Amministrazione.
  3. Il comma 1 dell'articolo 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un Segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il Segretario generale, è pari a 15».
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8.02. Stumpo, Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze di supporto alle regioni in piano di rientro, di monitoraggio delle liste di attesa per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa dell'emergenza COVID-19 e per il supporto al Ministero della salute e alle regioni e province autonome in sede di attuazione del PNRR, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente l'Agenas è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un termine non superiore a 36 mesi e con decorrenza finale non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposite selezioni per titoli e colloquio orale, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, complessive 70 unità di personale non dirigenziale tecnico e amministrativo valorizzando le esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato.
  2. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1 l'Agenas è autorizzata a rinnovare sino al 31 dicembre 2022, i contratti del personale che abbia svolto servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato presso la stessa Agenzia per almeno 36 mesi anche non continuativi nell'ultimo quinquennio, e in servizio al 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari ad euro 2.726.164 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari ad euro 1.403.974 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari ad euro 908.721 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164 per l'anno 2022, si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari ad euro 467.991 per l'anno 2021 e ad euro 1.403.974, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8.03. Stumpo, Dori.

Pag. 58

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di consentire il necessario e urgente adeguamento della struttura organizzativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'ottimizzazione dei processi autorizzativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché la promozione della ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, e in considerazione dell'attribuzione all'Agenzia di nuove funzioni anche a seguito della pandemia da COVID-19, quali l'autorizzazione alla sperimentazione di nuove cure e vaccini, sono istituite sette figure dirigenziali di livello generale, nominate dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento dei posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Con il decreto interministeriale di cui al precedente comma si provvede altresì al riordino delle funzioni e dei compiti già attribuiti alla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e al Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, mediante la istituzione di una Commissione unica, con la previsione di un più equo compenso da riconoscere ai suoi componenti, un aumento del numero di questi ultimi e un allungamento dei tempi di durata in carica. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, restano in carica i componenti delle CTS e CPR nominati con decreto ministeriale 20 settembre 2018.
  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
8.04. Stumpo, Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Per far fronte a temporanee esigenze di ottimizzazione dei processi autorizzativi, ispettivi e di farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco, incrementatisi a seguito delle nuove funzioni attribuite alla stessa in dipendenza della pandemia da COVID-19, quali l'autorizzazione alla sperimentazione di nuove cure e vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un termine non superiore a 36 mesi e con decorrenza finale non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposite selezioni per titoli e colloquio orale, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 28 unità di personale tecnico o amministrativo, valorizzando le esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio Pag. 592011, n. 111, eccedenti il limite di cui al comma 3 dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
8.05. Stumpo, Dori.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Diritto all'indennizzo)

  1. Il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto integralmente, anche a seguito delle vaccinazioni relative al virus SARS-CoV-2.
9.01. Gabriele Lorenzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), può essere rilasciata per un periodo di validità trimestrale anche a soggetti che presentino un test anti-RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 positivo, nonché dispongono in data successiva al suddetto test, di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo».
9.02. Gabriele Lorenzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*9.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*9.08. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.