CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che l'articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi nel Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca tuttavia prevedendo alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi alle attività della crocieristica, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate;

   rilevato, inoltre, che il provvedimento in esame reca una disciplina molto attesa per la salvaguardia ambientale della laguna di Venezia la cui tempistica ha però immediatamente destato grande preoccupazione tra gli operatori economici per gli effetti di medio lungo periodo sull'attività crocieristica;

   evidenziato con favore lo stanziamento di risorse previste dal decreto in esame a favore di imprese e lavoratori del settore;

   valutato positivamente quanto previsto dall'articolo 2, come modificato dal Senato, in ordine alla tempistica per la realizzazione dei punti di attracco temporanei dando così certezze agli operatori del settore e consentendo il mantenimento del settore croceristico a Venezia, con tutte le imprese dell'indotto;

   ritenendo altrettanto fondamentali gli interventi indicati alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 2 dai quali dipende una piena e competitiva operatività della portualità veneziana;

   sottolineando, in aggiunta, la fondamentale importanza che ricoprono il Protocollo Fanghi e il Piano morfologico della Laguna per garantire la competitività del porto di Venezia;

   sottolineato con favore il medesimo articolo 2, come modificato dal Senato, ai sensi del quale, il Commissario straordinario dovrà inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e, successivamente, con cadenza semestrale, una relazione in ordine agli interventi previsti dal medesimo articolo 2 che dovrà poi essere trasmessa alle Camere da parte del Ministro competente;

   considerato altresì con favore quanto disposto dall'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale nonché quanto disposto al comma 4-bis – introdotto al Senato – del medesimo articolo 3 ove si autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di Pag. 117capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A, e che autorizza, altresì, la medesima Invitalia S.p.A. alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto;

   sottolineato che, in considerazione dell'evoluzione tecnologica in corso, le citate analisi di fattibilità dovranno tenere conto delle tecnologie attualmente disponibili nella prospettiva di una decarbonizzazione dell'Ilva;

   evidenziato quanto disposto dall'articolo 4 che estende al 2022 la disciplina che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

   preso atto che l'articolo 2 integra le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserendovi l'articolo 9-quater il cui comma 1 prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario per l'accesso ai mezzi di trasporto tassativamente ivi elencati e per il loro utilizzo nel territorio nazionale, non essendo quindi necessario negli altri casi, e il cui comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché dei loro delegati, l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

   rilevato con favore quanto disposto dall'articolo 4 che, al comma 3, prevede che in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500;

   evidenziato che l'articolo 9 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.